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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 156/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GRIESSER NORBERT giusta delega in atti;
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ZOCCHI ALBERTO giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
in riforma dell'impugnata sentenza 574/2023 del Tribunale di
Bolzano, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa e respinta:
- Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza di primo grado n. 574/2023 del Tribunale
di Bolzano, perché infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti e dunque:
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, e comunque l'invalidità, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 460/2022 per nullità assoluta della notifica nei confronti del signor Parte_1
per i motivi di cui in narrativa o per quelli differenti che
[...]
verranno ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare per le ragioni in premessa che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 460/2022 emesso dal
Tribunale di Bolzano non è dovuto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 460/2022 del 15.04.2022 con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
2 relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con restituzione di quanto pagato dal signor al convenuto Parte_1 CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, e cioè la
[...]
somma di €uro10.519,76, oltre l'imposta di registro.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come formulati in memoria integrativa dd. 28.04.2023:
Si indicano quali testi:
- il signor , residente in [...] a Testimone_1
39100 Bolzano, da sentirsi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la società Mecurio Srl che occupa gli uffici sottostanti all'appartamento a suo tempo affittato dal signor ha ricevuto un indennizzo di due mensilità Parte_2
abbuonate da parte del proprietario per Controparte_1
l'occupazione di due mesi con l'impalcatura?
- il signor c/o via A. Volta 10 a 39100 Testimone_2 Parte_2
Bolzano, da sentirsi sulle seguenti circostanze:
2) Vero che il signor ha subito diverse pressioni Parte_2
telefoniche affinché prestasse il proprio consenso al montaggio dell'impalcatura, che il signor negava in quanto non gli Pt_1
veniva riconosciuto alcun indennizzo?
3) Vero che prima del lavoro di montaggio dell'impalcatura e dei diversi interventi all'edificio, l'appartamento affittato dal signor risultava in perfetto condizioni? Parte_2
4) Vero che il signor durante la sua permanenza Pt_1
3 nell'immobile locato, ha dovuto subire disagi dovuti al fatto che per oltre 10 mesi davanti alle proprie finestre si trovava l'impalcatura di modo che lo stesso non poteva più aprire le finestre?
5) Vero che tali lavori hanno causato anche una serie di danni,
tra cui: crepe interne nei muri, graffioni alla porta di entrata e strappamento della fotoelettrica che illumina l'accesso all'appartamento?
6) Vero che, essendo l'impalcatura stata montata non a regola d'arte, e cioè senza prevedere un deflusso della pioggia, ha scaricato per parecchi mesi acqua sulle tre finestre principali del soggiorno fino a che le guarnizioni di tali tre finestre non hanno
più tenuto e l'acqua penetrava dentro l'appartamento ogni volta che pioveva?
7) Vero che non si poteva più aprire le finestre perché tra acqua e una pianta di vite che si era rampicata sull'impalcatura era tutto sporco e pieno di insetti?
8) Vero che sul cortile retrostante continuavano continuamente a cadere dai lavori sul tetto pezzi di legno, calcinacci e pezzi di vetro, che rendeva pericoloso l'accesso al cortile?
9) Vero che di tutti i danni riscontrati venivano effettuate riprese fotografiche, come da immagini fotografiche che si mostra al teste?
10) Vero che in data 15.11.2021 veniva effettuato un primo
4 sopraluogo ove il signor reclamavo la riparazione Parte_2
dei danni?
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza reietta,
- respingere l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
la sentenza nr. 574/2023 di data 20.07.2023 del Tribunale di
Bolzano, conseguentemente confermando tale sentenza in ogni sua parte, o comunque condannare l'appellante a pagare all'appellato l'importo capitale di € 5.250,00, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia,
oltre agli interessi di cui al d.lgs. n.231/2002 a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo ed oltre alle spese del pregresso giudizio monitorio, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente giudizio di appello
In via istruttoria l'appellato si oppone all'assunzione delle prove testimoniali ribadite da controparte in ricorso in appello per le seguenti ragioni:
Il capitolo di prova, in relazione al quale è indicato il teste
è del tutto ininfluente, in quanto la Testimone_1
(presunta) concessione di un indennizzo a un altro conduttore può essere dipesa da circostanze (quali la diversa e maggiore incidenza dei lavori sulla godibilità dei locali occupati, oppure la sussistenza di altri rapporti contrattuali tra le parti ecc.) che nulla hanno a che vedere con la presente causa.
Per quanto attiene ai capitoli di prova, sui quali è indicato il
5 teste : Testimone_2
il cap.1 è del tutto irrilevante (e inoltre il teste potrebbe riferire solo quanto comunicatogli dal convenuto);
il cap. 2 è pacifico;
il cap. 3 contiene un inammissibile giudizio (“ha dovuto subire disagi”);
il cap. 4 è irrilevante in quanto né i graffi alla porta, né le crepe nei muri comportano di per sé un disagio abitativo per il conduttore, mentre la fotoelettrica fu riparata pochi giorni dopo essere stata danneggiata;
il cap. 5 contiene un inammissibile giudizio (“essendo l'impalcatura stata montata non a regola d'arte”);
il cap. 6 è irrilevante: se anche fosse vero che la cornice esterna delle finestre era più sporca del solito e che vi erano insetti, è
chiaro che sarebbe stato sufficiente pulirla più spesso e che il costo di tale pulizia supplemen-tare non legittimerebbe il mancato pagamento del canone di locazione;
il cap. 7 contiene due inammissibili giudizi (“continuamente” e
“rendeva pericoloso l'accesso al cortile”);
il cap. 8 è ammissibile, ma inutile, essendo le riprese fotografiche prodotte agli atti;
il cap. 9 è del tutto irrilevante.
In subordine l'appellato chiede infine di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova avversari che fossero ammessi a mezzo dei testi di Bolzano e Testimone_3 Tes_4
6 di Nova Ponente. Tes_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Bolzano emetteva Controparte_1
in data 15.04.2022 decreto ingiuntivo n. 460/2022, con il quale ingiungeva a il pagamento in favore del Parte_1
ricorrente dell'importo di € 5.250,00.- a titolo di canoni di locazione non pagati, detratta la cauzione, oltre spese.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione tardiva assumendo di non aver avuto conoscenza del Parte_1
decreto ingiuntivo se non in seguito alla notifica dell'atto di precetto in quanto il decreto ingiuntivo non era stato regolarmente notificato. Infatti, il decreto ingiuntivo veniva notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, risultando l'opponente irreperibile presso la sua residenza anagrafica, e la successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
doveva considerarsi illegittima essendo noto l'indirizzo dell'opponente; sotto altro profilo, l'opponente deduceva che la notifica avrebbe potuto avvenire presso l'indirizzo PEC della propria ditta, noto all'istante e comunque facilmente rinvenibile nei registri della Camera di Commercio.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni Controparte_1
di parte opponente, ritenendo inammissibile l'opposizione tardiva risultando la notifica correttamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Con sentenza n.574/2023 dd. 20/07/2023 il Tribunale
7 dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.460/2022e Parte_1
condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto . Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi di gravame con i quali censura la statuizione del primo giudice in relazione al procedimento di notifica ritenuto correttamente espletato dal Primo Giudice;
un quarto mezzo riguarda la statuizione sulle spese di lite.
Si è costituito nel giudizio di appello , ha Controparte_1
contestato le deduzioni di parte appellante prendendo compiuta posizione sui motivi di appello avanzati da . Parte_1
In esito alla prima udienza del 29.11.2023 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la Corte
ha fissato udienza per la lettura del dispositivo al 05.02.2025,
assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive sino al 15.12.2024. Con successivo provvedimento l'udienza del
05.02.2025 è stata rinviata per motivi organizzativi al
09.04.2025.
In esito all'udienza del 09.04.2025 la Corte, sentite le parti, ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello si dimostra infondato e va respinto.
A giustificazione dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.
ha adotto la non tempestiva conoscenza del Parte_1
8 decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica ex art. 140
c.p.c. specificando di aver avuto notizia del decreto ingiuntivo solo in occasione della notifica dell'atto di precetto di data
06.09.2022 avvenuta con deposito presso la casa comunale di cui era stata data comunicazione in data 28.09.2022.
Risulta dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo n.460/2022
è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica di
[...]
; dalla relata di notifica risulta che il destinatario non Pt_1
è stato trovato nella sua residenza, né alcuna delle persone indicate all'art.139 c.p.c., per cui l'Ufficiale giudiziario ha proceduto al deposito di copia presso la Casa Comunale dando avviso del deposito mediante affissione della busta alla porta dell'abitazione di cui ha dato notizia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta che la raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza di
[...]
è stata restituita per irreperibilità del destinatario;
Pt_1
pertanto, è stata eseguita ulteriore notifica ai sensi dell'art.143
c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale.
Il Primo Giudice ha ritenuto la notifica correttamente eseguita,
rilevando che l'indicazione di irreperibilità apposta dall'agente postale sulla cartolina di restituzione della raccomandata ex art.140 c.p.c. fa piena fede fino a querela di falso.
Quanto alla possibilità di notificare il decreto ingiuntivo all'indirizzo pec della ditta dell'opponente, ha osservato che in
9 base alla normativa all'epoca vigente, dovesse considerarsi nulla la notifica di atto giudiziario riguardante contenzioso estraneo all'attività di impresa o professionale, effettuata alla casella di posta elettronica di un'impresa ovvero di un professionista.
Infine, ha ritenuto la notifica regolare anche con riferimento alla clausola nr.15 del contratto di locazione concluso tra le parti,
secondo la quale “a tutti gli effetti (…) compresa la notifica degli
atti esecutivi” il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, una volta rilasciati gli stessi, “presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove è situato l'immobile locato”, avendo Ufficiale
giudiziario attestato in relazione alla notifica ex art. 140 c.p.c.
di aver regolarmente depositato presso il Comune di Bolzano
copia dell'atto da notificare.
Sulla scorta di tali considerazioni il Primo Giudice ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione tardiva considerato che l'opponente non ha fornito la prova di non aver avuto conoscenza della notifica nei termini per proporre la tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo a causa di una irregolarità
della notifica.
2. Tali conclusioni sono contestate con i motivi di appello, con il primo dei quali si deduce: Erronea e/o falsa applicazione ed
interpretazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 140 e
143 c.p.c. e della costante giurisprudenza in merito in materia di
notifica di atti giudiziari
10 L'appellante argomenta con tale mezzo che è Parte_1
stato sempre fisicamente reperibile o all'indirizzo di sua residenza, via Piani d'Isarco 1/A/22 o durante l'orario di lavoro al suo posto di lavoro.
Deduce che l'Ufficiale Giudiziario invece di eseguire la notifica presso il posto di lavoro conosciuto, ha eseguito la notifica presso la residenza di ex art.140 c.p.c. dando Parte_1
atto, nella relata di notifica, di aver affisso alla porta di abitazione avviso di deposito, e quindi di aver trovato l'abitazione di . Senonché successivamente il Parte_1
portalettere dava atto in data 18.05.2022 dell'impossibilità di recapitare la raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la Casa Comunale per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza dello stesso, via Piani d'Isarco 1/A/22.
Secondo l'appellante, la notifica sarebbe irregolare per la mancata indicazione nella relata dell'attività di ricerca svolta dal postino, in assenza della quale mancherebbe la prova dell'irreperibilità del destinatario;
il fatto, del resto, che appena sei giorni prima l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta di ingresso della abitazione di , costruirebbe la Parte_1
prova che lo stesso era oggettivamente reperibile.
Per altro aspetto, l'esito negativo della notifica ex art. 140 c.p.c.
per irreperibilità del destinatario non sarebbe sufficiente per consentire di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. prevista solo se non sono conosciute la residenza, la dimora o il
11 domicilio del destinatario …presupponendo quindi che siano state eseguite tutte le ricerche volte ad individuare il luogo in cui il destinatario si trova.
L'opposto avrebbe dunque richiesto ingiustificatamente la notifica ex art.143 c.p.c. che di conseguenza sarebbe da considerarsi nulla sia per mancanza dei presupposti sia per il mancato svolgimento delle indagini necessarie ai fini della irreperibilità del destinatario.
2.1 Le argomentazioni esposte non possono trovare condivisione.
Ed infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità egli non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo al riguardo tempestivamente allegare e provare circostanze specifiche che in relazione alla concrete circostanze del caso gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente. (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del
22/06/2007; Cass. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 10386 del
21/06/2012; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del
14/05/2013). Nessuna presunzione assoluta è quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione
12 puntuale dei fatti in cui l'impossibilità si sarebbe concretata.
La prova - il cui onere incombe sull'opponente –della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di detta irregolarità che ha impedito all'ingiunto di proporre una tempestiva opposizione, deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
2.2 Nel caso di specie, risulta dalla relata di notifica che l'ufficiale giudiziario il giorno 12.05.2022, tentata la notifica a mani del destinatario , non rinvenuto presso Parte_1
la sua residenza né rinvenuta alcuna delle persone indicate dell'art.139 c.p.c, accedendo all'indirizzo anagrafico del destinatario ha provveduto ad affiggere sulla porta di entrata dell'abitazione del destinatario l'avviso di deposito alla casa comunale, procedendo, poi, a darne notizia per raccomandata allo stesso indirizzo. L'avviso inviato per raccomandata non è
andato a buon fine « per irreperibilità del destinatario».
Le modalità di notifica ex art.140 c.p.c., in particolare l'affissione della copia dell'atto alla porta di ingresso dell'appartamento di non sono contestate, Parte_1
riconducendo l'appellante la irritualità della notifica al fatto che il postino incaricato di recapitare la raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 c.p.c. abbia dato
13 atto della irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza,
senza vi sia prova certa della irreperibilità. Coerentemente a tali emergenze e correttamente l'istante ha chiesto la notifica ex art.143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso il Comune di
Bolzano, non essendo reperibile il destinatario presso la residenza anagrafica.
2.3 In tema la giurisprudenza ha osservato che “ la notifica di
un atto ai sensi dell'art. 140 c.c. richiede il compimento di tre
formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune
dove la notificazione deve eseguirsi;
ii), l'affissione dell'avviso
dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
iii) l'invio di
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia"
del deposito dell'atto nella casa comunale: il perfezionamento
della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli
adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è
nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso
di omissione di uno di tali adempimenti ….»( cfr. Cass. nr
11713/2011, 19712/2015, 5556/2019 e 19274/2021).”
Nella fattispecie, dunque, il procedimento notificatorio si svolto correttamente fino all'avviso di deposito inviato per raccomandata che ha avuto esito negativo non avendo il postino reperito all'indirizzo di sua residenza. Parte_1
Va subito chiarito che nella notificazione ai sensi dell'art. 140
cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché
14 non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice
"notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è
soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864, Cass.
n.32201/2018).
2.4 La peculiarità della vicenda de quo sta nel fatto che al primo accesso l'ufficiale giudiziario , pur non rinvenendo il destinatario all'indirizzo di residenza, ha Parte_1
potuto accedere all'immobile trovando anche la porta della sua abitazione alla quale ha affisso l'avviso di deposito, ma in occasione della consegna della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale in data 18/05/2022,
il postino non ha potuto recapitare l'avviso per irreperibilità del destinatario. L'eccepita irregolarità della notifica riguarda dunque l'ultimo segmento della procedura notificatoria prevista dall'art.140 c.p.c..
L'opponente/appellante individua la causa di Parte_1
irregolarità della notifica nel fatto che il postino incaricato della consegna della raccomandata ex art.140 c.p.c. ha omesso di effettuare indagini prima di attestare l'irreperibilità del destinatario, tuttavia non deduce né fornisce la prova di non aver avuto notizia dell'atto in conseguenza della irregolarità
della attestazione di irreperibilità effettuata dall'addetto delle
15 . CP_2
Infatti, se, come lo stesso afferma, egli è stato sempre reperibile all'indirizzo di residenza e, ferma restando la non contestazione dell'affissione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di deposito alla porta della sua abitazione - e stante il valore di prova fino a querela di falso di quanto attestato nella relata di notifica dall'ufficiale giudiziario -, resta da spiegare perché egli non abbia avuto conoscenza che presso la casa comunale era depositato l'atto notificatogli. Può, infatti, in sostanza,
affermarsi che l'avviso di deposito è per pacifica ammissione dell'appellante entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tale situazione essendo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio da riferire soltanto all'ultimo invio,
l'opponente avrebbe dovuto, altresì, fornire la prova che a causa di detta irregolarità non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto, circostanza indimostrata e peraltro non puntualmente criticata. (cfr.Cass.n.26155/2021).
Tale prova non è stata fornita dall'opponente/appellante risultando, come detto, che l'atto da notificare è entrato nella sua sfera di conoscibilità attraverso l'affissione dell'avviso di deposito alla porta della sua abitazione e non essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva l'eventuale irregolarità della successiva comunicazione di deposito inviata con raccomandata tramite posta sulla scorta
16 della quale l'ufficiale giudiziario ha poi proceduto alla notifica ex art.143 c.p.c..
3. Con il secondo mezzo censura la sentenza Parte_1
di primo grado per Erronea interpretazione del disposto
normativo di cui all'art. art. 149 bis c.p.c. sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe potuto avvenire a mezzo
PEC all'indirizzo dell'impresa.
In primo luogo va evidenziato che nessun obbligo di notificazione con modalità telematiche tramite PEC, che riguarda i procedimento instaurato a partire dal 28 febbraio
2023, sussisteva all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo ed in secondo luogo che la possibilità di notifica tramite PEC non rileva in alcun modo ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione tradiva ex art.650 c.p.c.. Infatti, tale deduzione non è correlata alla dimostrazione della causa della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.
Il motivo di impugnazione manca dunque di specificità.
4. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta Erronea valutazione
dell'onere probatorio da parte del Primo Giudice.
Secondo l'appellante, accertata l'irregolarità della notifica richiesta ex art.143 c.p.c. spetterebbe al notificante dimostrare che nonostante il vizio formale nell'esecuzione della notifica, il destinatario era venuto a conoscenza dell'atto notificato.
La censura è infondata, per quanto già sopra esposto in tema di onere probatorio nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
17 Valga qui brevemente ribadire che ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione tardiva, l'opponente è onerato della prova che la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo è stata causata dalla irregolarità della notifica che ha impedito all'ingiunto di proporre una tempestiva opposizione. Nella
fattispecie, si è più sopra spiegato, come, per le modalità di notificazione, si possa ritenere che l'atto sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni con le quali resta assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto, confermata l'impugnata sentenza. La declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione non consente, infatti, l'esame delle doglianze nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state dal
Primo Giudice correttamente poste a carico dell'opponente ( 4.
Mezzo di impugnazione). Per lo stesso motivo l'appellante va condannato a rifondere le spese del grado in favore dell'appellato.
Le spese di lite vanno determinate in base ai criteri dettati dal
DM 55/2014 per valore di causa da € 5.201 a 26.000, valori medi, senza tenere conto della fase istruttoria e di trattazione che non ha comportato rilevante attività processuale.
Va dato atto che sussistono ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
18 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 574/2023 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 20/07/2023,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 4.560,90.-, di cui € 1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per la fase introduttiva ed € 1.911,00.- per la fase decisionale, oltre € 594,90.- per spese generali nella misura del 15% sul compenso , IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati
19 personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09/04/2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 156/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GRIESSER NORBERT giusta delega in atti;
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ZOCCHI ALBERTO giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
in riforma dell'impugnata sentenza 574/2023 del Tribunale di
Bolzano, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa e respinta:
- Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza di primo grado n. 574/2023 del Tribunale
di Bolzano, perché infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti e dunque:
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, e comunque l'invalidità, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 460/2022 per nullità assoluta della notifica nei confronti del signor Parte_1
per i motivi di cui in narrativa o per quelli differenti che
[...]
verranno ritenuti di giustizia;
- accertare e dichiarare per le ragioni in premessa che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 460/2022 emesso dal
Tribunale di Bolzano non è dovuto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 460/2022 del 15.04.2022 con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
2 relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con restituzione di quanto pagato dal signor al convenuto Parte_1 CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, e cioè la
[...]
somma di €uro10.519,76, oltre l'imposta di registro.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come formulati in memoria integrativa dd. 28.04.2023:
Si indicano quali testi:
- il signor , residente in [...] a Testimone_1
39100 Bolzano, da sentirsi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la società Mecurio Srl che occupa gli uffici sottostanti all'appartamento a suo tempo affittato dal signor ha ricevuto un indennizzo di due mensilità Parte_2
abbuonate da parte del proprietario per Controparte_1
l'occupazione di due mesi con l'impalcatura?
- il signor c/o via A. Volta 10 a 39100 Testimone_2 Parte_2
Bolzano, da sentirsi sulle seguenti circostanze:
2) Vero che il signor ha subito diverse pressioni Parte_2
telefoniche affinché prestasse il proprio consenso al montaggio dell'impalcatura, che il signor negava in quanto non gli Pt_1
veniva riconosciuto alcun indennizzo?
3) Vero che prima del lavoro di montaggio dell'impalcatura e dei diversi interventi all'edificio, l'appartamento affittato dal signor risultava in perfetto condizioni? Parte_2
4) Vero che il signor durante la sua permanenza Pt_1
3 nell'immobile locato, ha dovuto subire disagi dovuti al fatto che per oltre 10 mesi davanti alle proprie finestre si trovava l'impalcatura di modo che lo stesso non poteva più aprire le finestre?
5) Vero che tali lavori hanno causato anche una serie di danni,
tra cui: crepe interne nei muri, graffioni alla porta di entrata e strappamento della fotoelettrica che illumina l'accesso all'appartamento?
6) Vero che, essendo l'impalcatura stata montata non a regola d'arte, e cioè senza prevedere un deflusso della pioggia, ha scaricato per parecchi mesi acqua sulle tre finestre principali del soggiorno fino a che le guarnizioni di tali tre finestre non hanno
più tenuto e l'acqua penetrava dentro l'appartamento ogni volta che pioveva?
7) Vero che non si poteva più aprire le finestre perché tra acqua e una pianta di vite che si era rampicata sull'impalcatura era tutto sporco e pieno di insetti?
8) Vero che sul cortile retrostante continuavano continuamente a cadere dai lavori sul tetto pezzi di legno, calcinacci e pezzi di vetro, che rendeva pericoloso l'accesso al cortile?
9) Vero che di tutti i danni riscontrati venivano effettuate riprese fotografiche, come da immagini fotografiche che si mostra al teste?
10) Vero che in data 15.11.2021 veniva effettuato un primo
4 sopraluogo ove il signor reclamavo la riparazione Parte_2
dei danni?
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza reietta,
- respingere l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
la sentenza nr. 574/2023 di data 20.07.2023 del Tribunale di
Bolzano, conseguentemente confermando tale sentenza in ogni sua parte, o comunque condannare l'appellante a pagare all'appellato l'importo capitale di € 5.250,00, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia,
oltre agli interessi di cui al d.lgs. n.231/2002 a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo ed oltre alle spese del pregresso giudizio monitorio, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente giudizio di appello
In via istruttoria l'appellato si oppone all'assunzione delle prove testimoniali ribadite da controparte in ricorso in appello per le seguenti ragioni:
Il capitolo di prova, in relazione al quale è indicato il teste
è del tutto ininfluente, in quanto la Testimone_1
(presunta) concessione di un indennizzo a un altro conduttore può essere dipesa da circostanze (quali la diversa e maggiore incidenza dei lavori sulla godibilità dei locali occupati, oppure la sussistenza di altri rapporti contrattuali tra le parti ecc.) che nulla hanno a che vedere con la presente causa.
Per quanto attiene ai capitoli di prova, sui quali è indicato il
5 teste : Testimone_2
il cap.1 è del tutto irrilevante (e inoltre il teste potrebbe riferire solo quanto comunicatogli dal convenuto);
il cap. 2 è pacifico;
il cap. 3 contiene un inammissibile giudizio (“ha dovuto subire disagi”);
il cap. 4 è irrilevante in quanto né i graffi alla porta, né le crepe nei muri comportano di per sé un disagio abitativo per il conduttore, mentre la fotoelettrica fu riparata pochi giorni dopo essere stata danneggiata;
il cap. 5 contiene un inammissibile giudizio (“essendo l'impalcatura stata montata non a regola d'arte”);
il cap. 6 è irrilevante: se anche fosse vero che la cornice esterna delle finestre era più sporca del solito e che vi erano insetti, è
chiaro che sarebbe stato sufficiente pulirla più spesso e che il costo di tale pulizia supplemen-tare non legittimerebbe il mancato pagamento del canone di locazione;
il cap. 7 contiene due inammissibili giudizi (“continuamente” e
“rendeva pericoloso l'accesso al cortile”);
il cap. 8 è ammissibile, ma inutile, essendo le riprese fotografiche prodotte agli atti;
il cap. 9 è del tutto irrilevante.
In subordine l'appellato chiede infine di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova avversari che fossero ammessi a mezzo dei testi di Bolzano e Testimone_3 Tes_4
6 di Nova Ponente. Tes_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Bolzano emetteva Controparte_1
in data 15.04.2022 decreto ingiuntivo n. 460/2022, con il quale ingiungeva a il pagamento in favore del Parte_1
ricorrente dell'importo di € 5.250,00.- a titolo di canoni di locazione non pagati, detratta la cauzione, oltre spese.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione tardiva assumendo di non aver avuto conoscenza del Parte_1
decreto ingiuntivo se non in seguito alla notifica dell'atto di precetto in quanto il decreto ingiuntivo non era stato regolarmente notificato. Infatti, il decreto ingiuntivo veniva notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, risultando l'opponente irreperibile presso la sua residenza anagrafica, e la successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
doveva considerarsi illegittima essendo noto l'indirizzo dell'opponente; sotto altro profilo, l'opponente deduceva che la notifica avrebbe potuto avvenire presso l'indirizzo PEC della propria ditta, noto all'istante e comunque facilmente rinvenibile nei registri della Camera di Commercio.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni Controparte_1
di parte opponente, ritenendo inammissibile l'opposizione tardiva risultando la notifica correttamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Con sentenza n.574/2023 dd. 20/07/2023 il Tribunale
7 dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.460/2022e Parte_1
condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto . Controparte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi di gravame con i quali censura la statuizione del primo giudice in relazione al procedimento di notifica ritenuto correttamente espletato dal Primo Giudice;
un quarto mezzo riguarda la statuizione sulle spese di lite.
Si è costituito nel giudizio di appello , ha Controparte_1
contestato le deduzioni di parte appellante prendendo compiuta posizione sui motivi di appello avanzati da . Parte_1
In esito alla prima udienza del 29.11.2023 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la Corte
ha fissato udienza per la lettura del dispositivo al 05.02.2025,
assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive sino al 15.12.2024. Con successivo provvedimento l'udienza del
05.02.2025 è stata rinviata per motivi organizzativi al
09.04.2025.
In esito all'udienza del 09.04.2025 la Corte, sentite le parti, ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello si dimostra infondato e va respinto.
A giustificazione dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.
ha adotto la non tempestiva conoscenza del Parte_1
8 decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica ex art. 140
c.p.c. specificando di aver avuto notizia del decreto ingiuntivo solo in occasione della notifica dell'atto di precetto di data
06.09.2022 avvenuta con deposito presso la casa comunale di cui era stata data comunicazione in data 28.09.2022.
Risulta dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo n.460/2022
è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica di
[...]
; dalla relata di notifica risulta che il destinatario non Pt_1
è stato trovato nella sua residenza, né alcuna delle persone indicate all'art.139 c.p.c., per cui l'Ufficiale giudiziario ha proceduto al deposito di copia presso la Casa Comunale dando avviso del deposito mediante affissione della busta alla porta dell'abitazione di cui ha dato notizia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta che la raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza di
[...]
è stata restituita per irreperibilità del destinatario;
Pt_1
pertanto, è stata eseguita ulteriore notifica ai sensi dell'art.143
c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale.
Il Primo Giudice ha ritenuto la notifica correttamente eseguita,
rilevando che l'indicazione di irreperibilità apposta dall'agente postale sulla cartolina di restituzione della raccomandata ex art.140 c.p.c. fa piena fede fino a querela di falso.
Quanto alla possibilità di notificare il decreto ingiuntivo all'indirizzo pec della ditta dell'opponente, ha osservato che in
9 base alla normativa all'epoca vigente, dovesse considerarsi nulla la notifica di atto giudiziario riguardante contenzioso estraneo all'attività di impresa o professionale, effettuata alla casella di posta elettronica di un'impresa ovvero di un professionista.
Infine, ha ritenuto la notifica regolare anche con riferimento alla clausola nr.15 del contratto di locazione concluso tra le parti,
secondo la quale “a tutti gli effetti (…) compresa la notifica degli
atti esecutivi” il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, una volta rilasciati gli stessi, “presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove è situato l'immobile locato”, avendo Ufficiale
giudiziario attestato in relazione alla notifica ex art. 140 c.p.c.
di aver regolarmente depositato presso il Comune di Bolzano
copia dell'atto da notificare.
Sulla scorta di tali considerazioni il Primo Giudice ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione tardiva considerato che l'opponente non ha fornito la prova di non aver avuto conoscenza della notifica nei termini per proporre la tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo a causa di una irregolarità
della notifica.
2. Tali conclusioni sono contestate con i motivi di appello, con il primo dei quali si deduce: Erronea e/o falsa applicazione ed
interpretazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 140 e
143 c.p.c. e della costante giurisprudenza in merito in materia di
notifica di atti giudiziari
10 L'appellante argomenta con tale mezzo che è Parte_1
stato sempre fisicamente reperibile o all'indirizzo di sua residenza, via Piani d'Isarco 1/A/22 o durante l'orario di lavoro al suo posto di lavoro.
Deduce che l'Ufficiale Giudiziario invece di eseguire la notifica presso il posto di lavoro conosciuto, ha eseguito la notifica presso la residenza di ex art.140 c.p.c. dando Parte_1
atto, nella relata di notifica, di aver affisso alla porta di abitazione avviso di deposito, e quindi di aver trovato l'abitazione di . Senonché successivamente il Parte_1
portalettere dava atto in data 18.05.2022 dell'impossibilità di recapitare la raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la Casa Comunale per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza dello stesso, via Piani d'Isarco 1/A/22.
Secondo l'appellante, la notifica sarebbe irregolare per la mancata indicazione nella relata dell'attività di ricerca svolta dal postino, in assenza della quale mancherebbe la prova dell'irreperibilità del destinatario;
il fatto, del resto, che appena sei giorni prima l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta di ingresso della abitazione di , costruirebbe la Parte_1
prova che lo stesso era oggettivamente reperibile.
Per altro aspetto, l'esito negativo della notifica ex art. 140 c.p.c.
per irreperibilità del destinatario non sarebbe sufficiente per consentire di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. prevista solo se non sono conosciute la residenza, la dimora o il
11 domicilio del destinatario …presupponendo quindi che siano state eseguite tutte le ricerche volte ad individuare il luogo in cui il destinatario si trova.
L'opposto avrebbe dunque richiesto ingiustificatamente la notifica ex art.143 c.p.c. che di conseguenza sarebbe da considerarsi nulla sia per mancanza dei presupposti sia per il mancato svolgimento delle indagini necessarie ai fini della irreperibilità del destinatario.
2.1 Le argomentazioni esposte non possono trovare condivisione.
Ed infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità egli non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo al riguardo tempestivamente allegare e provare circostanze specifiche che in relazione alla concrete circostanze del caso gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente. (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del
22/06/2007; Cass. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 10386 del
21/06/2012; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del
14/05/2013). Nessuna presunzione assoluta è quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione
12 puntuale dei fatti in cui l'impossibilità si sarebbe concretata.
La prova - il cui onere incombe sull'opponente –della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di detta irregolarità che ha impedito all'ingiunto di proporre una tempestiva opposizione, deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
2.2 Nel caso di specie, risulta dalla relata di notifica che l'ufficiale giudiziario il giorno 12.05.2022, tentata la notifica a mani del destinatario , non rinvenuto presso Parte_1
la sua residenza né rinvenuta alcuna delle persone indicate dell'art.139 c.p.c, accedendo all'indirizzo anagrafico del destinatario ha provveduto ad affiggere sulla porta di entrata dell'abitazione del destinatario l'avviso di deposito alla casa comunale, procedendo, poi, a darne notizia per raccomandata allo stesso indirizzo. L'avviso inviato per raccomandata non è
andato a buon fine « per irreperibilità del destinatario».
Le modalità di notifica ex art.140 c.p.c., in particolare l'affissione della copia dell'atto alla porta di ingresso dell'appartamento di non sono contestate, Parte_1
riconducendo l'appellante la irritualità della notifica al fatto che il postino incaricato di recapitare la raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 c.p.c. abbia dato
13 atto della irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza,
senza vi sia prova certa della irreperibilità. Coerentemente a tali emergenze e correttamente l'istante ha chiesto la notifica ex art.143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso il Comune di
Bolzano, non essendo reperibile il destinatario presso la residenza anagrafica.
2.3 In tema la giurisprudenza ha osservato che “ la notifica di
un atto ai sensi dell'art. 140 c.c. richiede il compimento di tre
formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune
dove la notificazione deve eseguirsi;
ii), l'affissione dell'avviso
dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
iii) l'invio di
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia"
del deposito dell'atto nella casa comunale: il perfezionamento
della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli
adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è
nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso
di omissione di uno di tali adempimenti ….»( cfr. Cass. nr
11713/2011, 19712/2015, 5556/2019 e 19274/2021).”
Nella fattispecie, dunque, il procedimento notificatorio si svolto correttamente fino all'avviso di deposito inviato per raccomandata che ha avuto esito negativo non avendo il postino reperito all'indirizzo di sua residenza. Parte_1
Va subito chiarito che nella notificazione ai sensi dell'art. 140
cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché
14 non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice
"notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è
soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864, Cass.
n.32201/2018).
2.4 La peculiarità della vicenda de quo sta nel fatto che al primo accesso l'ufficiale giudiziario , pur non rinvenendo il destinatario all'indirizzo di residenza, ha Parte_1
potuto accedere all'immobile trovando anche la porta della sua abitazione alla quale ha affisso l'avviso di deposito, ma in occasione della consegna della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale in data 18/05/2022,
il postino non ha potuto recapitare l'avviso per irreperibilità del destinatario. L'eccepita irregolarità della notifica riguarda dunque l'ultimo segmento della procedura notificatoria prevista dall'art.140 c.p.c..
L'opponente/appellante individua la causa di Parte_1
irregolarità della notifica nel fatto che il postino incaricato della consegna della raccomandata ex art.140 c.p.c. ha omesso di effettuare indagini prima di attestare l'irreperibilità del destinatario, tuttavia non deduce né fornisce la prova di non aver avuto notizia dell'atto in conseguenza della irregolarità
della attestazione di irreperibilità effettuata dall'addetto delle
15 . CP_2
Infatti, se, come lo stesso afferma, egli è stato sempre reperibile all'indirizzo di residenza e, ferma restando la non contestazione dell'affissione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di deposito alla porta della sua abitazione - e stante il valore di prova fino a querela di falso di quanto attestato nella relata di notifica dall'ufficiale giudiziario -, resta da spiegare perché egli non abbia avuto conoscenza che presso la casa comunale era depositato l'atto notificatogli. Può, infatti, in sostanza,
affermarsi che l'avviso di deposito è per pacifica ammissione dell'appellante entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tale situazione essendo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio da riferire soltanto all'ultimo invio,
l'opponente avrebbe dovuto, altresì, fornire la prova che a causa di detta irregolarità non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto, circostanza indimostrata e peraltro non puntualmente criticata. (cfr.Cass.n.26155/2021).
Tale prova non è stata fornita dall'opponente/appellante risultando, come detto, che l'atto da notificare è entrato nella sua sfera di conoscibilità attraverso l'affissione dell'avviso di deposito alla porta della sua abitazione e non essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva l'eventuale irregolarità della successiva comunicazione di deposito inviata con raccomandata tramite posta sulla scorta
16 della quale l'ufficiale giudiziario ha poi proceduto alla notifica ex art.143 c.p.c..
3. Con il secondo mezzo censura la sentenza Parte_1
di primo grado per Erronea interpretazione del disposto
normativo di cui all'art. art. 149 bis c.p.c. sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe potuto avvenire a mezzo
PEC all'indirizzo dell'impresa.
In primo luogo va evidenziato che nessun obbligo di notificazione con modalità telematiche tramite PEC, che riguarda i procedimento instaurato a partire dal 28 febbraio
2023, sussisteva all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo ed in secondo luogo che la possibilità di notifica tramite PEC non rileva in alcun modo ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione tradiva ex art.650 c.p.c.. Infatti, tale deduzione non è correlata alla dimostrazione della causa della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.
Il motivo di impugnazione manca dunque di specificità.
4. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta Erronea valutazione
dell'onere probatorio da parte del Primo Giudice.
Secondo l'appellante, accertata l'irregolarità della notifica richiesta ex art.143 c.p.c. spetterebbe al notificante dimostrare che nonostante il vizio formale nell'esecuzione della notifica, il destinatario era venuto a conoscenza dell'atto notificato.
La censura è infondata, per quanto già sopra esposto in tema di onere probatorio nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
17 Valga qui brevemente ribadire che ai fini dell'ammissibilità
dell'opposizione tardiva, l'opponente è onerato della prova che la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo è stata causata dalla irregolarità della notifica che ha impedito all'ingiunto di proporre una tempestiva opposizione. Nella
fattispecie, si è più sopra spiegato, come, per le modalità di notificazione, si possa ritenere che l'atto sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni con le quali resta assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto, confermata l'impugnata sentenza. La declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione non consente, infatti, l'esame delle doglianze nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state dal
Primo Giudice correttamente poste a carico dell'opponente ( 4.
Mezzo di impugnazione). Per lo stesso motivo l'appellante va condannato a rifondere le spese del grado in favore dell'appellato.
Le spese di lite vanno determinate in base ai criteri dettati dal
DM 55/2014 per valore di causa da € 5.201 a 26.000, valori medi, senza tenere conto della fase istruttoria e di trattazione che non ha comportato rilevante attività processuale.
Va dato atto che sussistono ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
18 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 574/2023 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 20/07/2023,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 4.560,90.-, di cui € 1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per la fase introduttiva ed € 1.911,00.- per la fase decisionale, oltre € 594,90.- per spese generali nella misura del 15% sul compenso , IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati
19 personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09/04/2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
20