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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 848/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliata in Cirò Marina alla Via Ancora n. 5 presso lo studio dell'avv.
Mariano Salerno (C.F. , pec: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_2 C.F._3 fini del presente giudizio domiciliato in Petilia Policastro (KR) alla Via Arringa, n. 141, presso lo studio dell'avv. Domenico Poerio, (C.F. C.F._4 pec: ,che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_2 al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “i difensori di entrambe le parti si riportano al contenuto del proprio ricorso introduttivo e al preverbale del 29.07.2024 sottoscritto dalle stesse, con la seguente precisazione che rappresenta integrazione del medesimo: per ciò che concerne la divisione dei risparmi dei coniugi e segnatamente di nr. 2 buoni fruttiferi postali di euro 5.000.00 ciascuno oltre interessi maturati cointestati, agganciati al libretto postale nr. 33655516 portante la somma di euro 2.830.00 sempre cointestato ad Parte_2 ed alla figlia , gli stessi, vengano consegnati alla figlia nata a
[...] CP_1 CP_1
Catanzaro il 22/10/1977 entro il 31.12.2024 e bonificati sul conto corrente bancario N.
[...] intestato alla medesima.” Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 08.08.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 04.07.1976, nel Comune di
Roccabernarda (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1976;
- che dalla loro unione nascevano le figlie: , nata a [...] il [...] CP_1
e nata a [...] l'[...], entrambe maggiorenni;
Persona_1
- che le numerose incomprensioni e discussioni facevano venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Con decreto del 4.09.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 06.09.2024, il Giudice relatore disponeva un rinvio all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 11.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e nell'accordo contenuto nel verbale sottoscritto dalle parti in data 29.07.2024, integrato quest'ultimo con le precisazioni riportate in epigrafe.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 848/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 04/07/1976, nel
[...]
Comune di Roccabernarda (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 7, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1976;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccabernarda
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 848/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliata in Cirò Marina alla Via Ancora n. 5 presso lo studio dell'avv.
Mariano Salerno (C.F. , pec: , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_2 C.F._3 fini del presente giudizio domiciliato in Petilia Policastro (KR) alla Via Arringa, n. 141, presso lo studio dell'avv. Domenico Poerio, (C.F. C.F._4 pec: ,che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_2 al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “i difensori di entrambe le parti si riportano al contenuto del proprio ricorso introduttivo e al preverbale del 29.07.2024 sottoscritto dalle stesse, con la seguente precisazione che rappresenta integrazione del medesimo: per ciò che concerne la divisione dei risparmi dei coniugi e segnatamente di nr. 2 buoni fruttiferi postali di euro 5.000.00 ciascuno oltre interessi maturati cointestati, agganciati al libretto postale nr. 33655516 portante la somma di euro 2.830.00 sempre cointestato ad Parte_2 ed alla figlia , gli stessi, vengano consegnati alla figlia nata a
[...] CP_1 CP_1
Catanzaro il 22/10/1977 entro il 31.12.2024 e bonificati sul conto corrente bancario N.
[...] intestato alla medesima.” Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 08.08.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 04.07.1976, nel Comune di
Roccabernarda (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1976;
- che dalla loro unione nascevano le figlie: , nata a [...] il [...] CP_1
e nata a [...] l'[...], entrambe maggiorenni;
Persona_1
- che le numerose incomprensioni e discussioni facevano venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Con decreto del 4.09.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 06.09.2024, il Giudice relatore disponeva un rinvio all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 11.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e nell'accordo contenuto nel verbale sottoscritto dalle parti in data 29.07.2024, integrato quest'ultimo con le precisazioni riportate in epigrafe.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 848/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 04/07/1976, nel
[...]
Comune di Roccabernarda (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 7, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1976;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccabernarda
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli