Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 20.5.2025, tenutasi ex art 127 ter cpc,, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 27351/2025
TRA
, nata il [...] a [...] - Parte_1
NA- C.F.:- rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna CodiceFiscale_1
(C.F.: ) e Alfonso Leperino (C.F.: C.F._2 C.F._3
unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via
Fiorentini n. 61
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
ing. con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, CP_2
rappresentata e difesa
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00;
- in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito fino al 31 dicembre 2022 la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 106, comma
2, CCNL 2019-2021 a partire dall'1 gennaio 2023, nella misura giornaliera di €
4,49 fino al 31 dicembre 2022 e nella misura giornaliera di € 2,07 dall'1 gennaio
2023;
- che, tuttavia, l'indennità giornaliera di turno non veniva ricompresa nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché gli artt. 106
e 107 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37
CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per
l'importo di € 4,49 dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt.
106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di Controparte_1 calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3,
CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 ottobre 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 eccependo la parziale prescrizione dei crediti vantati, nonché l'infondatezza della domanda attorea, posto che le prestazioni invocate non possono essere riconosciute con riferimento ai giorni di ferie, ma solo in relazione ai giorni in cui il dipendente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Concludeva: “IN VIA PRELIMINARE: 0) accogliere l'eccezione di parziale prescrizione della pretesa creditoria;
IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN
VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza del 20.5.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, atteso che la ricorrente ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione con diffida stragiudiziale del 26.9.2023 e i crediti rivendicati afferiscono alle giornate di ferie godute a partire dal 1.10.2018.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale. A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura della indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva, come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l' CP_1
va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli
[...] importi della “indennità giornaliera di turno” l'importo pari a € 4,49 dal 1 ottobre 2018 al
31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e l'importo di € 2,07 a partire dal 1 gennaio 2023 ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 , e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1/10/2018 all'11/12/2024, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- Accerta il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018,
e per l'importo di € 2,07 a partire dal 1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2,
CCNL 2019-2021;
- per l'effetto, condanna la in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 dal 1 gennaio
2023 ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 ottobre 2018 all'11/12/2024, oltre interessi legali
- condanna l' al pagamento delle spese legali pari a euro 900,00 oltre Controparte_1
IVA e CPA, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca