Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 605
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La notifica del primo avviso di accertamento è risultata irregolare per l'utilizzo di un servizio postale privato privo di sottoscrizione dell'incaricato e per la mancata spedizione della raccomandata informativa. Anche il secondo avviso di accertamento, seppur considerato valido, è intervenuto dopo la prescrizione del tributo.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La prescrizione del tributo relativo all'anno 2017 era intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento, anche considerando la data di notifica del secondo avviso di accertamento.

  • Altro
    Nullità/annullabilità pretesa creditoria ai sensi della legge n. 197/2022

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dei motivi relativi all'omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla prescrizione, assorbendo ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 605
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 605
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo