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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8312/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE IA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia Nr. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240014475403000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17597/2025 depositato il
16/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.01220240014475403000 relativa tassa automibilistica anno 2017 per un importo di euro 594,12 emessa da Agenzia Entrate -
Riscossione e notificata l'11/3/2025.
A sostegno del propostro gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) omessa notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla cartella e conseguente prescrizione;
2) nullità e/o annullabiulità della pretesa creditoria in quanto il diritto alla riscossione si inevitabilmente prescritto;
3) nullità e/o annullabilità della pretesa creditoria rivendicata dalla NE Campnaia ai sensi della legge n. 197/2022
Si sono costituiti in giudizio con atti di controdeduzioni DE e NE IA .
All'odiena ufdienza il rcorso è stato introitatoper la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui al primo e secondo mezzo d'impugnazione, lì dove vengono dedotti i vizi di omessa/ irregolare notifica del presupposto avviso di accertamento e di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria .
E allora va rilevato come nella specie è intervenuto un primo avviso di accertamento, quello rubricato al n. finale 70223 indicato come notificato il 3/11/2020, senonchè detta notifica non risulta rituale
Invero è stata affettuata con raccomnadata di servizio postale privato che reca scarni elementi di identificazione , mancando la sottoiscrizione dell'incaricato del recapito .Inotr - e la circostanza è decisiva - non risulta l'invio della raccomandata informativa in caso di recapito a soggetto diverso dal destinatario e tale adempimento è requisito indispensabile per il pefeziionamento della notifica stessa
( cfr Cass 27/5/2026 n.14089)
Di talchè non può dertto provvedimento, , avente natura recettizia, ritenersi valido atto presupposto.
E' altresì vero che vi è stato un secondo avviso di accertamento quello rubricato con il numero finale
1491 indicato come notifcato il 11/5/2023. , ma anche a volere tener come valida tale ultima data di notiziazione legale dell'atto presupposto, esso risulta intervenuto tardivamente , allorchè la prescrizione del tributo attinente all'anno 2017 ( triennale ) era intervenuta e questo anche con riferimento alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento.
Conclusivamente il ricorso in relazione ai suillustrati assorbenti rilievi si rivela fondato e va accolto con annullamento della qui gravata cartella di pagamento. Quanto alle spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8312/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE IA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia Nr. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240014475403000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17597/2025 depositato il
16/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.01220240014475403000 relativa tassa automibilistica anno 2017 per un importo di euro 594,12 emessa da Agenzia Entrate -
Riscossione e notificata l'11/3/2025.
A sostegno del propostro gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) omessa notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla cartella e conseguente prescrizione;
2) nullità e/o annullabiulità della pretesa creditoria in quanto il diritto alla riscossione si inevitabilmente prescritto;
3) nullità e/o annullabilità della pretesa creditoria rivendicata dalla NE Campnaia ai sensi della legge n. 197/2022
Si sono costituiti in giudizio con atti di controdeduzioni DE e NE IA .
All'odiena ufdienza il rcorso è stato introitatoper la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui al primo e secondo mezzo d'impugnazione, lì dove vengono dedotti i vizi di omessa/ irregolare notifica del presupposto avviso di accertamento e di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria .
E allora va rilevato come nella specie è intervenuto un primo avviso di accertamento, quello rubricato al n. finale 70223 indicato come notificato il 3/11/2020, senonchè detta notifica non risulta rituale
Invero è stata affettuata con raccomnadata di servizio postale privato che reca scarni elementi di identificazione , mancando la sottoiscrizione dell'incaricato del recapito .Inotr - e la circostanza è decisiva - non risulta l'invio della raccomandata informativa in caso di recapito a soggetto diverso dal destinatario e tale adempimento è requisito indispensabile per il pefeziionamento della notifica stessa
( cfr Cass 27/5/2026 n.14089)
Di talchè non può dertto provvedimento, , avente natura recettizia, ritenersi valido atto presupposto.
E' altresì vero che vi è stato un secondo avviso di accertamento quello rubricato con il numero finale
1491 indicato come notifcato il 11/5/2023. , ma anche a volere tener come valida tale ultima data di notiziazione legale dell'atto presupposto, esso risulta intervenuto tardivamente , allorchè la prescrizione del tributo attinente all'anno 2017 ( triennale ) era intervenuta e questo anche con riferimento alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento.
Conclusivamente il ricorso in relazione ai suillustrati assorbenti rilievi si rivela fondato e va accolto con annullamento della qui gravata cartella di pagamento. Quanto alle spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.