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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3099/25, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Romanelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Gen. Gonzaga n. 12;
RICORRENTE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 2.10.2025, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.4.2025, domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Salerno il 31.5.2007, matrimonio da cui nasceva il 9.10.2007, il figlio , allegando altresì che in data 24.11.09 era stata omologata la separazione Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo intercorso tra le parti. In particolare, domandava di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza privilegiata presso la madre, la revoca dell'assegno di mantenimento di 600,00 già previsto in sede di separazione, con la sostituzione dello stesso con mantenimento diretto nonché «nulla prevedere a titolo di assegno divorzile a favore della» resistente con vittoria di spese CP_1 al procuratore antistatario. A sostegno della richiesta di revoca, adduceva che: 1) non aveva mai svolto attività lavorativa stabile e non disponeva di redditi propri;
2) aveva potuto adempiere agli obblighi economici solo grazie al supporto della madre (nonna paterna), deceduta nel giugno 2021; 3) aveva utilizzato integralmente le somme ricevute per successione ereditaria per mantenere il figlio e soddisfare le richieste economiche della madre, fino all'esaurimento delle risorse;
4) era affetto da grave depressione e da gennaio 2024 ed in cura presso strutture psichiatriche, condizione che gli impediva di lavorare e di gestire il proprio patrimonio;
5) era stato raggirato da una persona che, approfittando della sua fragilità psichica, gli aveva sottratto 35.000 euro;
6) aveva continuato a versare l'assegno e altre somme in contanti alla resistente, su sua richiesta, per evitare che lei perdesse il reddito di cittadinanza;
7) la resistente aveva avviato una procedura di pignoramento immobiliare contro di lui, aggravando la sua situazione economica, nonostante fosse a conoscenza del suo stato di incapacità naturale;
8) la madre, che per anni non aveva contribuito al mantenimento del figlio, oggi svolgerebbe attività lavorativa non dichiarata e godrebbe di un tenore di vita dignitoso;
9) l'età del figlio, prossimo al compimento dei diciotto anni.
La resistente, pur se regolarmente citata, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'audizione del ricorrente, all'udienza del 2.10.2025, previa discussione orale, la causa era stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emergendo dalle risultanze di causa che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data in cui è comparsa la ricorrente innanzi al giudice.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno quindi valutate le altre domande, evidenziandosi che, rispetto all'epoca della comparizione del ricorrente, i nuovi ed ulteriori elementi addotti per modificare le statuizioni già emesse in sede di separazione risultano irrilevanti nel caso di specie, eccetto che per il diritto di visita.
In primo luogo, quanto all'affidamento del figlio, ancora minorenne, prossimo alla maggiore età, non si può che confermare il regimo di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, avendo dato atto lo stesso ricorrente che il figlio convive con la madre. Quanto al diritto di visita, deve considerarsi l'età del minore (mancano pochi giorni al suo diciottesimo compleanno), sicchè deve disporsi il padre incontri il figlio liberamente, quando questi lo vorrà.
Del resto, la giurisprudenza più recente è chiara nell'affermare, non solo la libertà del figlio maggiorenne di frequentare i propri genitori, ma anche la medesima libertà per il figlio adolescente ormai capace totalmente di discernimento.
E tale libertà non scalfisce neppure il diritto al mantenimento qualora il figlio non sia autosufficiente:
è, pertanto, destituita di fondamento, sul piano tecnico giuridico, la richiesta del ricorrente nella parte in cui, da un lato pretende l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre e, dall'altro, vuole provvedere al mantenimento del figlio in via diretta anche in ragione della richiesta di una più ampia modalità di frequentazione padre-figlio. Si tratta di due richieste che risultano contraddittorie, perché non si può far derivare dalla previsione di una più intensa frequentazione, l'esistenza di un mantenimento diretto tale da comportare la revoca del mantenimento indiretto, perché, per l'appunto, il minore, che come nel caso, ormai è divenuto totalmente capace di discernimento, ha diritto di frequentare i genitori nel modo che ritiene più opportuno, non potendosi da una più o meno assidua frequentazione trarre conseguenze ai fini del mantenimento (v. Cass. Civ. sez. VI, 30 gennaio 2019,
n. 2735, secondo cui «la decisione del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di non frequentare il genitore non interferisce, in termini economici, col fatto che quest'ultimo non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore dello stesso;
parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore della prole», e Cassazione civile , sez. I , 06/03/2020 , n. 6471, secondo cui «il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all' art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell' art. 709-ter c.p.c. , una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata», ma vedi anche Cassazione civile , sez. I , 10/02/2025 , n. 3329, secondo cui «l'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non può essere regolato dalla disciplina dell'articolo 443 del codice civile prevista per le obbligazioni alimentari, essendo disciplinato dagli articoli 337-ter e 337-septies del codice civile. La decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non costituisce, dunque, una modalità alternativa di adempimento che il genitore può scegliere unilateralmente, ma può essere al massimo un elemento da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno».). Quanto alle statuizioni economiche, parimenti deve essere confermato il versamento di 600,00 euro a favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT-FOI.
Ed, invero, nell'accordo di separazione all'epoca omologato era stato previsto un adeguamento dell'assegno ai bisogni di crescita del minore, tanto da disporsi un aumento da 350,00 ad 600 euro al compimento dei due anni del figlio.
Ma rispetto a tale statuizione, considerando il tempo trascorso, vi sarebbero i presupposti per disporre un aumento di tale contributo.
Difatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, si ricorda che non sussiste alcuna norma distingue tra minore e maggiore età del figlio, ai fini del riconoscimento del mantenimento, ma soprattutto, deve assumersi quale dato, in via presuntiva, la necessità di maggiori bisogni proporzionalmente alla crescita del minore sino al raggiungimento dell'acme proprio nel periodo della prima maturità, allorquando il neomaggiorenne necessita di un maggiore contributo per intraprendere gli studi universitari o avviarsi nel mondo del lavoro, contributo che per esplicare la propria personalità, ormai matura e libera di scegliere, deve avvenire, soprattutto, in forma indiretta e non diretta (v. Cassazione civile , sez. I , 08/05/2025 , n. 12121, secondo cui «in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione»).
Pur tuttavia, dovendo il contributo essere proporzionale alle condizioni economiche dei genitori, si osserva che si riscontra una situazione una situazione economica non particolarmente favorevole, atteso che il ricorrente è stato vittima di vicende truffaldine e vi è stato un peggioramento del suo stato di salute psichico (come da documentazione in atti).
Pertanto, considerando che egli è titolare di casa di proprietà (al ricorso ha allegato un atto di vendita di un immobile sito in Pellezzano al fol.1, mappale n.986, subalterno 11, via E.A.Mario n. 49, piano
4, interno 9, Cat.A2, cl.2, vani 5,5, rendita 187,47, acquistata con provvista proveniente dall'eredità materna), sulla quale non grava alcun mutuo, non avendo finanziamenti in atto (come dallo stesso dichiarato), va confermato l'importo di € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Nulla va liquidato a titolo di assegno divorzile: ella non lo ha domandato né era previsto in sede di accordo di separazione alcun mantenimento.
Quanto alle spese di lite, stante la natura necessitata del procedimento, esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
31.5.2007 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio concordatario celebrato in CP_1 data 31.5.2007;
- affida il figlio minore ad entrambi in genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre incontri il minore liberamente, previo suo consenso;
- determina in € 600,00 l'assegno di mantenimento in favore del figlio che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente, entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, disponendo che ciascuno dei genitori partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune); - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi
Il MOT dr. Francesco D'Amato