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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EN
Sezione Distaccata di OL
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto: vittime del dovere e dott.ssa Silvia Rosà Consigliera equiparato – riconoscime ha pronunciato la seguente nto provvidenze assistenziali SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 47/2024 RGP
promossa da
(CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di EN (CF – fax 0461-233925 - P.IVA_2
PEC , nei cui uffici in Largo Email_1
Porta Nuova n. 9 è pure, per legge, domiciliato;
- appellante -
contro
(CF: , residente Controparte_1 C.F._1
in Varna (BZ), Vicolo Seiserleite, Fraz. Novacella n. 44, con gli avv.ti A. Bava, del foro di Genova (domicilio digitale:
1 e Th. Wörndle, del foro di Email_2
OL (domicilio digitale: ), Email_3
con domicilio eletto – come da ricorso introduttivo – presso lo studio di quest'ultimo sito in 39100 BOLZANO, Via Raffaello
Sernesi, 10
- appellato e appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di OL n. 161/2024 di data 27.09.2025,
Causa decisa all'udienza del 22.10.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei gradati motivi d'appello formulati in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, dichiarare prescritte in tutto o in parte, nei termini di cui in narrativa, le pretese avversarie;
in subordine riformare nel merito la sentenza in conformità ai gradati motivi d'appello sopra formulati e illustrati, e quindi respingere integralmente o in parte qua le domande avversarie siccome infondate.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
Note conclusive depositate in data 16.12.2024: “Si insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello principale proposto dalla deducente Amministrazione, con contestuale rigetto dell'appello incidentale di controparte. Si insiste per il rigetto dell'appello
2 incidentale.”
dei procuratori di parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di EN, Sez. Distaccata di
OL, Sezione Lavoro - fissata l'udienza di discussione,
respingere l'appello del avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL, sez. lav., 161/24;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'amministrazione alla erogazione della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 302/90 con rivalutazione ex lege dal
26.08.04, di pertinenza del ricorrente, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 36% già riconosciuta in prime cure.
Vinte spese, diritti ed onorari.
Note conclusive depositate in data 01.09.2025: “Quanto
all'appello incidentale inerente la prescrizione della speciale elargizione, si prende dunque atto onestamente della posizione frattanto in corso di causa assunta a riguardo dalla Cassazione
proprio con la appena citata sentenza, chiedendosi ai fini delle spese di considerare la novità della questione, in relazione alla solo frattanto assunta posizione della Cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia si rinviene così riassunta nell'impugnata sentenza:
“Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 29.08.2023
conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
, esponendo al Tribunale di prestare da anni servizio Parte_1
3 nell'Arma dei Carabinieri;
di essere stato colpito da colpo di arma da fuoco in data 16 febbraio 1995, alle ore 16:15 circa, mentre si trovava all'interno della Caserma Carabinieri di Avio TN,
comandato di servizio ad effettuare le pulizie della caserma;
che il colpo era partito accidentalmente dall'arma d'ordinanza di un collega;
che gli esiti dell'evento, diagnosticati “esiti di ferita armata fuoco emitorace sinistro con lobectomia superiore al polmone sinistro”, erano stati poi ascritti a ottava categoria
Tabella A, ex l. 915/78, in sede di erogazione dell'equo indennizzo. Il ricorrente proseguiva poi esponendo di aver richiesto il 18.07.2022 il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ex comma 564 art. 1 l. 266/05,
ma che l'Amministrazione aveva dichiarato prescritto il suo diritto a ricevere i benefici normativamente previsti.
Tanto premesso, il ricorrente, contestata la prescrittibilità dello status di vittima del dovere e richiamata Cass., Sez. Lav.,
05.05.2022 n. 14346 che in caso analogo al presente aveva riconosciuto ricorrere gli estremi per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, chiedeva il riconoscimento del predetto status e la condanna di parte convenuta al riconoscimento dei benefici assistenziali di pertinenza, sul presupposto di un'invalidità percentuale indennizzabile del 42% e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio il , Parte_1
eccependo la prescrizione decennale del diritto e comunque la pretesa all'importo una tantum della speciale elargizione nonché
in tutto o in parte i singoli ratei degli assegni mensili;
contestando nel merito la domanda per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere nonché la percentuale di invalidità indicata dal ricorrente nel
42%; eccependo infine che le provvidenze richieste non avrebbero comunque potuto avere decorrenza anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda. Il rassegnava quindi le Parte_1
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 12.12.2023 compariva solamente parte ricorrente,
che contestava la comparsa di costituzione avversaria chiedeva disporsi ctu;
il Giudice si riservava in ordine alle istanze e con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 14.12.2023
disponeva ctu medico legale e fissava per il conferimento dell'incarico al nominato ctu l'udienza del 18.1.2024. All'udienza così fissata il ctu prestava il giuramento di rito e il Giudice
rinviava per la prosecuzione del giudizio, in attesa del deposito della perizia, alla data del 20.06.2024. Il ctu depositava in termini l'elaborato. All'udienza del 20.06.2024 tenutasi in collegamento da remoto il Giudice fissava su concorde istanza delle parti udienza di discussione per il 27.09.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 19.08.2024.”
5 2. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha
accertato, previa disapplicazione del provvedimento del del Controparte_2
23.12.2022 (sub doc. n. 1 del ricorrente), il diritto del ricorrente/appellato a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 564 L. 266/05 per le conseguenze permanenti dell'evento 16.02.1995 e ad ottenere, nei limiti della prescrizione, i benefici e le agevolazioni attribuite dall'ordinamento a tale qualifica;
ha dichiarato l'obbligo ex lege all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 del
D.P.R. 243/06 tenuto dal per detto Parte_1
evento; ha condannato il resistente al riconoscimento Parte_1
e pagamento dei benefici anche economici nella misura prevista dalla legge, così individuati: - il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006; - il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/2004,
esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1
lett. C n. 2; - lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5,
comma 3 della legge 206/2004 con decorrenza dal 18.07.2012;
- l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione dalla data del
18.07.2012, oltre interessi e rivalutazione ex art. 16 co.6
L.412/91 dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5
6 comma 1 della legge 206/2004 e la prescrizione dei ratei maturati ante 18.07.2012 relativamente allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/04 ed all'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98; - ha rigettato la domanda di condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C); - ha condannato, infine, il
[...]
alla rifusione della metà delle spese di lite e per Parte_1
intero quelle della CTU.
3. In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto:
a) la riconducibilità, alla luce della normativa sulle “vittime del dovere” (legge n. 206/2004, art. 1 comma 1; legge n.
266/2005, art. 1 commi 562 – 564) e in adesione alla decisione della Suprema Corte nella sentenza n. 14346/2022 in relazione a un caso “perfettamente sovrapponibile”, delle lesioni subìte dal ricorrente alla categoria di vittima del dovere di cui all'art. 1
comma 564 della legge n. 266/2005, perché “la mansione comandata di espletamento delle pulizie della Caserma rientra nella nozione di “missione” … e sussiste altresì il requisito della dipendenza dell'evento da “particolari condizioni ambientali ed operative”, visto che l'evento lesivo è stato provocato non già dal rischio intrinseco alla specifica mansione svolta (le pulizie comandate), bensì dall'entrata in gioco di fattore di rischio totalmente anomalo, quale è, per definizione, il fatto di essere colpito da un proiettile d'arma da fuoco durante l'incombenza in
7 sé neutra dal punto di vista del pericolo come appunto quello dello svolgimento delle pulizie dei locali della caserma.”
b) l'imprescrittibilità della domanda di accertamento dello
“status” di vittima del dovere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 17440/2022), che ha composto il contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di merito;
c) la prescrittibilità nel termine decennale, invece, delle provvidenze economiche connesse al citato “status”;
d) la decorrenza del termine prescrizionale (dies a quo della prescrizione) per le provvidenze che prescindono dal superamento di una particolare soglia percentuale di invalidità
permanente (tra cui la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5
della legge n. 206/2004) dal “giorno di presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, oppure nel giorno in cui la Commissione Medica ospedaliera di Verona ha sottoposto il ricorrente a visita medica esprimeva il proprio parere favorevole alla concessione del predetto beneficio, con inclusione nella Tabella A, o in ultimo comunque dal momento del riconoscimento della causa di servizio (08.10.2002)”, perché “sin da tale momento il ricorrente era a conoscenza della eziologia professionale della patologia e della gravità della stessa.”;
e) la prescrizione, pertanto, “del diritto alla elargizione una tantum della somma prevista dall'art. 5 commi 1 e 5 della
L.3/8/2004 n.206, essendo intervenuta la domanda
8 amministrativa di riconoscimento solo in data 18.07.2022, oltre il decennio dal riconoscimento della causa di servizio e comunque dall'entrata in vigore della norma.”;
f) la riconoscibilità dell'assegno vitalizio previsto dall'art.2
della l.n. 407/98 come elevato dall'art.4 comma 238 Legge 24
dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004) e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art.5 comma 3 della L.3/8/2004
n.206, ma solo con decorrenza dal 18.07.2012, essendo prescritti i ratei precedenti (sul rilievo che, secondo l'assunta
CTU, il ricorrente aveva raggiunto la soglia dell'invalidità
permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa in data 20.10.1997 secondo l'accertamento compiuto dal CTU
sulla base dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
181/2009);
g) la rilevanza della data della domanda amministrativa in relazione alla decorrenza della rivalutazione e interessi (120 gg.
dall'infruttuosa presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991 con il regime di cumulabilità di interessi e rivalutazione ivi previsto);
h) la non spettanza del diritto all'esenzione di pagamento per i medicinali di fascia C ex art. 1 della legge n. 203/2000,
riservato esclusivamente agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, ai sensi dell'art. 9 della legge citata;
i) di gravare il convenuto, per metà, delle spese di Parte_1
9 lite e, per intero, di quelle di CTU, sussistendo parziale soccombenza reciproca (prescrizione del diritto alla speciale elargizione e prescrizione parziale dei ratei degli assegni vitalizi).
4. Avverso questa decisione il ha Parte_1
interposto appello deducendo:
1. L'erronea affermazione dell'imprescittibilità del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato;
2. In subordine:
erroneo riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi del comma 564 dell'articolo 1 L. n. 266/2005; difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132, comma
2 n. 4, cpc;
3. Erronea applicazione della prescrizione decennale
– anziché quinquennale – ai singoli ratei degli assegni periodici riconosciuti al ricorrente;
difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'art. 132, comma 2 n. 4, cpc;
4. Erronea
affermazione della decorrenza retroattiva delle prestazioni periodiche (assegni vitalizi) rispetto alla domanda amministrativa.
5. L'appellato si è costituito per Controparte_1
resistere. Ha svolto appello incidentale avverso la declaratoria di prescrizione del diritto alla speciale elargizione.
6. La causa è stata, quindi, definita all'udienza del
22.10.2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il impugnante deduce, che Parte_1
10 - verificatosi l'infortunio il 16 febbraio 1995 - il ricorrente,
consapevole delle lesioni riportate in servizio, avrebbe potuto avanzare la richiesta amministrativa di riconoscimento, ai sensi dei commi 563 e/o 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e del relativo D.P.R. 243/2006, dei benefici previsti per le vittime del dovere e loro equiparati per le infermità già riconosciute in precedenza come dipendenti da fatti di servizio, dall'entrata in vigore delle normative citate. Ciò premesso deduce che,
nonostante l'affermazione “con una certa costanza e ripetitività
acritica, un orientamento delle Sezioni semplici – a cominciare da
Cass. Lav. N. 17440/2022 – favorevole alla tesi della asserita
£imprescrittibilità” di tale sedicente “status” di cui auspica una
“prossima rimessione alle Sezioni Unite per essere criticamente rimeditata alla luce dell'orientamento che era già ampiamente maturato nella precedente giurisprudenza di merito e sulla quale,
pertanto, si ritiene di dovere e potere insistere in questa sede”,
sarebbe maturata – con riferimento all'evento lesivo – la prescrizione decennale (ex art. 2934 c.c.) dell'invocato diritto soggettivo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere,
con tutto ciò che ne consegue. A confutazione dell'affermazione,
da parte del primo Giudice, dell'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità (c.d. “status”) di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato, l'appellante fa valere che nessuna previsione normativa specifica dispone l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento come vittima del dovere. Manifestando
11 il proprio dissenso rispetto alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 17440/2022 e alle successive decisioni conformi che, “in maniera pedissequa e acritica” ne sarebbero seguite, il cita il diverso “meditato” orientamento espresso da Parte_1
una parte dei giudici di merito per il quale il diritto ai benefici economici ed assistenziali di cui si discute non sarebbe affatto da considerare come indisponibile, dovendosi qualificare lo status come una “situazione soggettiva, a cui si ricollegano diritti
(assoluti, inalienabili ed imprescrittibili) e doveri...”, come spiegato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3727 del
3/06/1986. Di conseguenza la situazione giuridica soggettiva alla percezione dei benefici de quibus non potrebbe essere ricondotta alla predetta categoria, attenendo semmai più
semplicemente alla verifica delle condizioni per la percezione di prestazioni economiche ed assistenziali. Evidenzia poi l'impugnante che il sistema è fondato sul principio della prescrittibilità dei diritti (corollario fondamentale del principio della certezza dei rapporti giuridici), mentre – salvo il caso dei diritti indisponibili, nei quali non si potrebbero fare rientrare quelli azionati in questa sede– la imprescrittibilità deve essere sempre disposta per legge. A sostegno della propria impostazione la difesa del richiama, infine, anche la Parte_1
decisione del 19/10/2021 del Tribunale di EN, Giudice del lavoro. Il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere “la posizione di vittima del dovere” con riferimento all'evento lesivo del
12 16.2.1995 andrebbe, pertanto, secondo il Ministero appellante
“dichiarato prescritto e quindi estinto”, con la conseguenza che
“nessun beneficio può essere attribuito al suddetto.”
1.1. Sulla questione sollevata dall'appellante questa Corte ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento di adesione alla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale e successivamente consolidatasi.
1.2. Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc si richiama,
quindi, trascrivendone la motivazione, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 53/2024 del 11 dicembre 2024 (in RG
52/2023): “… 3.1. Relativamente al primo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene di richiamarsi, anche ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. alla giurisprudenza di legittimità, che,
a partire dall' intervento del 30/05/2022 n.17440 - successivo alle pronunce delle Corti di merito menzionate nel ricorso in appello - ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere,
tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005,
ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
La Suprema Corte – manifestando di voler superare la “più
restrittiva concezione” di Cassazione civile sez. lav.,
03/06/1986, n.3727 - ha innanzitutto osservato che “in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle
13 categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più
ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva,
sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né
discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318
del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato,
riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002)”.
I giudici di legittimità si sono, poi, ricollegati all'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite con gli arresti del 16/11/2016, n.
23300 e dell'11/04/2018, n.8982, onde affermare che le provvidenze di cui si discute “trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche
14 indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi”, aggiungendo che detto servizio “a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”.
La Corte ha, quindi, argomentato che “se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può
legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status,
nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria Parte_2
di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.”.
La pronuncia in questione è stata confermata da numerose altre,
fra cui Cassazione civile sez. VI, 08/02/2023, n.3868, che, in motivazione, dopo aver richiamato la sopra citata n.17440 del
15 2022, ha affermato testualmente “il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)"
(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014),
atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)” (v. altresì Cass. 09/04/2024,
n.9449).”
1.3. Può aggiungersi che medio tempore l'orientamento della
Suprema Corte si è ulteriormente consolidato e non constano precedenti di legittimità dissonanti. In Cass., Sez. Lav.,
ordinanza n. 5426/2025 la Suprema Corte ha preso posizione
16 anche in ordine “all'auspicata rimessione alle Sezioni Unite” per una rimeditazione della questione “status” di vittima del dovere e imprescrittibilità della pertinente domanda di accertamento.
Si legge: “Considerato in diritto, che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate;
…; che il primo motivo è
infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-
564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché
non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità,
tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023,
9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025); che non sussistono i presupposti per disporre la rimessione della questione alle
Sezioni Unite di questa Corte, siccome richiesto dal Parte_1
ricorrente con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non essendovi sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici né alcuna questione di massima di particolare importanza che
17 non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza di questa Corte;
che, semmai, è il caso di ribadire che l'orientamento fatto proprio da Cass. n. 17440 del 2022 e succ. conf. trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta da Cass. Sez. Un. n. 483 del 2000 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte;
…”
(cfr., successivamente, ancora conforme Cass., Sez. Lav.,
ordinanza n. 17276/2025).
1.4. Il primo motivo dell'appello va, pertanto, disatteso.
2. Con il secondo motivo, in subordine il deduce Parte_1
un “erroneo riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi del comma 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005; difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132, comma
2 n. 4 cpc”. L'appellante imputa alla sentenza, per avere ricondotto l'infortunio accidentale per cui è causa alla categoria di vittime del dovere, una sovrapposizione e “ingiustificata equiparazione” dell'istituto delle vittime del dovere e di quello della “causa di servizio”, non essendo sufficiente la seconda, ma occorrendo che l'infermità contratta derivi dalle “particolari condizioni”, anche sopraggiunte, improvvisamente o inaspettate.
L'impugnante cita Cass., S.U. n. 21969/2017. Nel caso di specie le lesioni sofferte dal ricorrente sarebbero da ascriversi
“alle ordinarie mansioni di servizio di un appartenente alle forze di polizia addetto, per l'appunto, a ordinari servizi d'istituto come lo era, senz'altro, l'adibizione al servizio di pulizia della
18 Caserma.” Secondo l'appellante, “le particolari condizioni ambientali od operative” di cui alla norma dovrebbero caratterizzare la “missione” a cui è comandato il militare quale
“quid pluris” rispetto alle ordinarie mansioni, dovrebbe trattarsi,
cioè, di una “particolare gravosità o pericolosità intrinseca al tipo di mansione – “missione” affidata al militare, eccedente allo svolgimento ordinario e normale del servizio d'istituto e dunque tale da poter di per sé – a causa delle sue caratteristiche
“ambientali e operative” – comportare rischi particolari.
“caratteristiche, francamente, difficili da ravvisare nello svolgimento dell'ordinario servizio di … pulizia in Caserma.”
Inoltre, la sentenza si farebbe “forte” di un precedente di legittimità avente per oggetto un caso “perfettamente sovrapponibile” (Cass., n. 14346/2022), mentre la Suprema
Corte in quel caso avrebbe solo affermato dei principi rinviando a nuovo giudizio dinanzi ad altra Corte d'Appello, di cui sarebbe ignoto l'esito. Cosicché il capo impugnato della sentenza sarebbe “privo di una propria motivazione” o retto da una motivazione “puramente apparente”, non spiegando e non argomentando “le ragioni che dovrebbero consentire di sussumere il caso concreto (svolgimento ordinario del servizio di pulizia e intervento di un fatto accidentale esterno a tale attività)
nella categoria indefinita di cui al citato comma 564.”
L'appellante conclude sintetizzando la doglianza nei seguenti termini: “In realtà, va ribadito quanto già esposto supra, ossia
19 che il caso di specie – ripetiamo: svolgimento ordinario del servizio di pulizia e intervento di un fatto accidentale esterno a tale attività – non può considerarsi, quand'anche si volesse intravvedere in esso una “missione di qualunque natura” (sicché
a questo punto un qualsiasi adempimento attinente al servizio diventerebbe una … “missione”) qualificato e differenziato,
rispetto al servizio normale, da “particolari condizioni ambientali od operative”, non potendosi appunto confondere l'eccezionalità
del fattore esterno (ed estraneo) all'attività con l'intrinseca pericolosità – ambientale e/o operativa – dell'attività stessa. La
domanda avversaria va perciò rigettata anche nel merito.”
2.1. I fatti sono pacifici. Il ricorrente, all'epoca dell'evento dannoso (16.02.1995) Carabiniere in servizio presso la Caserma
dei Carabinieri di Avio (TN) e nello specifico comandato al servizio di pulizie della Caserma, nel mentre stava effettuando il servizio di pulizie del bagno, è stato improvvisamente colpito da dietro al torace e alla mano sinistra da colpo di arma da fuoco esploso “da pistola M/12 imbracciata dall' Persona_1
al momento in servizio di presenza attiva alla caserma
[...]
(piantone)” (cfr. domanda di riconoscimento della causa di servizio del 24.06.1995 sub doc. n. 3 del ricorrente). Sia il commando al servizio di pulizia della Caserma sia la dinamica dell'evento come narrato dal ricorrente sono riportati sul documento matricolare (cfr. sub doc. n. 7 del ricorrente, foglio
14): “riportò: esiti di ferita d'arma da fuoco emitorace sinistro con
20 lobectomia superiore polmone sinistro;
il 16 febbraio 1995,
all'interno della caserma Carabinieri di Avio (TN) mentre,
regolarmente comandato di servizio ad espletare le pulizie di caserma, veniva colpito da un colpo d'arma da fuoco esploso accidentalmente da un commilitone, come da p.v. mod. ML/AB n.
560 in data 20.10.1997 della CMO ospedale militare di medicina legale di VERONA… la suddetta infermità è ascrivibile all'ottava categoria tabella della misura massima come da verbale sopra citato” (all. 7, foglio 14).” La narrazione, già contenuta nella domanda di dipendenza da causa di servizio, che il commilitone, che ha esploso accidentalmente il colpo, era nell'occasione comandato al diverso servizio di piantone di guardia e che stava maneggiando la propria arma d'ordinanza all'interno della Caserma, e stata riportata nella domanda amministrativa e, infine, nell'esordio del ricorso al Tribunale
(“Nell'occasione era accaduto che il militare comandato quel giorno come di Guardia, Pt_3 Persona_1
stesse nel frattempo maneggiando l'arma d'ordinanza nei locali della stazione, lasciando appunto partire un colpo accidentalmente, che appunto era andato ad attingere il ricorrente, che era intento al servizio comandato di pulizia.”). In
assenza di una qualsiasi contestazione da parte del , Parte_1
la dinamica riportata nel documento matricolare e come narrata dal ricorrente può darsi, quindi, per accertata (art. 115 cpc).
2.2. L'impugnata sentenza non merita, innanzitutto, la
21 censura di difetto di motivazione o motivazione apparente. La
sentenza dà, infatti, atto dapprima delle ragioni che inducono a ritenere che il caso trattato nel precedente di legittimità
costituito da Cass. n. 14346/2022, di cui in sentenza sono citati poi ampi stralci, è “perfettamente sovrapponibile” al presente caso (lì un militare comandato al servizio di giardinaggio raggiunto da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso accidentalmente da altro militare addetto al servizio di sentinella, qui un Carabiniere addetto al servizio di pulizia della
Caserma attinto da un colpo esploso accidentalmente dal commilitone adibito al servizio di guardia - piantone). Si
aggiunga che nel caso oggetto della pronuncia di legittimità la
Corte di merito, dopo avere escluso che il caso potesse essere inquadrato in una delle fattispecie tipizzate di cui all'art. 1
comma 563 della legge n. 266/2005, ha escluso anche l'applicabilità del successivo comma 564, “in quanto le lesioni erano state subìte dal predetto per effetto di un mero accidente,
occorso durante lo svolgimento del servizio ma in assenza di
“missioni” e di “particolari condizioni ambientali od operative” nel senso citato dal DPR n. 243/2006”, rilevando che “l'appellato non era impegnato al momento del fatto in attività di addestramento con l'uso delle armi o in attività che lo esponevano a speciali rischi rispetto a quelli normali.” (cfr. il resoconto contenuto nella pronuncia di legittimità, che ha cassato questa decisione). Il Tribunale nella sentenza ha poi
22 espressamente motivato l'applicazione al caso concreto del citato comma 564 nel (a pagina 10) nei seguenti termini: “Il
Tribunale condivide integralmente l'interpretazione del parametro normativo di cui all'art. 1 comma 564 cit. fornita dalla Suprema
Corte e facendone applicazione nel caso di specie, riconoscerà al ricorrente lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere di cui alla citata disposizione: la mansione comandata di espletamento delle pulizie della Caserma rientra nella nozione di
“missione” (tant'è vero che l'amministrazione ha riconosciuto al
Sig. l'onorificenza di “Ferito in Servizio” (all. 2 di parte CP_1
ricorrente) e sussiste altresì il requisito della dipendenza dell'evento da “particolari condizioni ambientali ed operative”
visto che l'evento lesivo è stato provocato non già dal rischio intrinseco alla specifica mansione svolta (le pulizie comandate),
bensì dall'entrata in gioco di fattore di rischio totalmente anomalo, quale è, per definizione, il fatto di essere colpito da un proiettile d'arma da fuoco durante l'incombenza in sé neutra dal punto di vista del pericolo come appunto quello dello svolgimento delle pulizie dei locali della caserma.”
2.3. Prima di esaminare le due questioni di merito sollevate dal presente motivo d'impugnazione (la difesa del Parte_1
mette in dubbio anche il fatto che nel caso di specie il ricorrente era “in missione” nel senso della normativa sulle vittime del dovere), va riportato il quadro normativo pertinente:
La legge n. 266/2005 all'art. 1 commi 562 e ss. ha previsto:
23 “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente,
caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
24 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
Il regolamento di cui al precedente comma 565 è stato emesso con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1 contiene le seguenti definizioni:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni,
e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
2.4. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato da tempo
25 la portata estensiva dell'espressione “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali” (cfr. ad esempio Cass. S.U. n. 23396/2016; Cass. S.U. n. 15055/2017).
In Cass., S.U., n. 759/2017 si rinviene la seguente interpretazione dell'espressione nello specifico contesto normativo (cfr. punti 6.1. e ss.): “§6.1. Mette conto di rilevare in primo luogo che il concetto di missione, nel comma 564 più volte citato, non risulta individuato quanto alla sua intrinseca natura.
La norma, senza farne la definizione intrinseca, si preoccupa di stabilirne semmai l'ampiezza, sia sotto il profilo del luogo di espletamento, sia sotto quello della modalità di espletamento. Ciò
è stato già rilevato dalla citata sentenza n. 23390 del 2016 (come dalla n. 23300 del 2016), là dove ha osservato che, quando la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", vuole esprimere l'intenzione del legislatore di «intendere il concetto di missione in senso estensivo,
tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")». A sua volta, nemmeno la fonte regolamentare, all'art. 1, lettera b) del d.P.R. n. 243 del
2006 si preoccupa di fornire una definizione dell'espressione legislativa "missioni di qualunque natura", provvedendo a definire intrinsecamente il concetto di missione, ma si muove anch'essa su un piano estrinseco, identificandole nelle "missioni,
quale che ne siano gli scopi, Est. Con. 8 R.g.n. Controparte_3
26 11114-15 (ud. 25.10.2016) autorizzate dall'autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".
§6.2. Ebbene in assenza di una definizione del concetto di missione in senso intrinseco, da parte delle fonti normative,
l'interprete è, evidentemente, obbligato a far ricorso ai significati del concetto di "missione, in senso comune, con il limite che il significato dev'essere compatibile con la funzione e lo scopo della provvidenza prevista dalla normativa di cui trattasi, che, ai sensi del comma 562 è quella di estendere i benefici previsti le vittime della criminalità e del terrorismo "alle vittime del dovere". Il che implica che la "missione" di cui parla il comma 564 dev'essere comunque esplicazione di un "dovere", che grava sui soggetti cui fa riferimento lo stesso comma. §6.3. Il termine "missione" è
certamente polisenso, come si ricava (ma l'indicazione è
esemplificativa) dai significati riportati nel Dizionario dei sinonimi e contrari AN. Un primo significato è quello di "attività
particolare e di una certa importanza di cui si viene incaricati",
"compito", "funzione", "incarico", "incombenza", "mandato",
"mansione". Un secondo significato, più ristretto e qualificato come di natura amministrativa, è quello di: "spostamento compiuto da un funzionario o da un dipendente di enti pubblici o aziende private per scopi di lavoro", "trasferta". Vi sono, poi, altri significati più specifici: quello di "complesso delle funzioni che un agente diplomatico deve svolgere", "ambasceria", "delegazione",
"deputazione", "legazione", quello di "compito che si carica di un
27 particolare valore morale, quasi religioso", quello di "insieme dei servizi e dei compiti svolti da un'attività produttiva, un'azienda e simili", quello, correlato alla storia delle religioni, di "incarico di diffondere il messaggio religioso", di "apostolato", di
"evangelizzazione". §6.4. La funzione e lo scopo della normativa di cui si discorre inducono, in via immediata ad escludere che si sia voluto alludere alla "missione", evocando questi ultimi significati, e restringono l'alternativa ai primi due significati.
Senonché, tale alternativa si deve sciogliere a favore del primo significato, perché, se il secondo potrebbe apparire evocato dal riferimento spaziale presente nel comma 564 all'effettuazione della missione "dentro o fuori dai confini nazionale", cui si potrebbe attribuire una volontà del legislatore di alludere ad un'attività comportante uno spostamento dal luogo in cui il soggetto, nell'adempimento del dovere, operava (data la retroattività della normativa) od opera ordinariamente, tuttavia,
la specificazione che la missione può essere di "qualsiasi natura",
una volta coniugata con il fatto che comunque la missione nel primo generalissimo significato suppone comunque una localizzazione dell'attività, impongono di ritenere che proprio a tale significato generalissimo si sia inteso fare riferimento. La
disposizione del regolamento, a sua volta, nel definire le missioni riferendosi ad esse "quale che ne siano gli scopi" non fa che confermare il risultato esegetico desunto dalla norma di legge e lo fa — lo si osserva in relazione a quanto si dirà di seguito a
28 proposito della fonte regolamentare - in piena sintonia con esso.
§6.5. Poiché il concetto di missione risulta, dunque, corrispondere al primo generalissimo significato su indicato, la prima censura proposta con il motivo in esame dev'essere disattesa, perché quel significato implica che la "missione" possa essere sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva,
rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un
"incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
"mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività
espletata. Ne riesce, pertanto, esclusa la possibilità di distinguere, all'interno dell'attività espletata dal soggetto ciò che rappresenterebbe un "ordinario servizio istituzionale", secondo la formulazione proposta dalla difesa erariale, da ciò che non lo rappresenterebbe e, dunque, sia "straordinario". Nel caso di specie, se anche l'esercitazione rappresentava un tipo di addestramento speciale, ma comunque ordinario, cioè da espletarsi durante il servizio militare in allora prestato dall' , tale ordinarietà non ne escludeva la CP_4
qualificazione su specie di missione agli effetti del citato comma
564 dell'art. 1 della 1. n. 266 del 2005. La prima censura è,
pertanto, rigettata, dovendosi ribadire con le precisazioni qui svolte l'esegesi estensiva del concetto di missione già affermata da Cass. sez. un. n. 23390 del 2016.”.
29 2.5. Se, quindi, il termine “missione” è utilizzato nella normativa speciale sulle vittime del dovere in questo senso amplissimo, la categoria abbraccia in definitiva un qualsiasi
“compito” o “incarico”, rientrante latu sensu nei doveri del dipendente, a cui è stato comandato.
2.6. “L'ordinarietà” e/o la “non straordinarietà” dell'incarico di effettuare il servizio di pulizia dei locali della a cui il CP_5
ricorrente/appellato era stato pacificamente comandato, non esclude, quindi, la sussistenza del primo requisito fissato dalla norma, cioè che l'invalidità permanentemente invalidante debba essere contratta “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali”.
2.7. L'esame si sposta, quindi, sul secondo requisito caratterizzante la categoria aperta ed elastica di vittime del dovere di cui al comma 564, che però segna anche la linea di demarcazione con le infermità invalidanti permanentemente contratte in dipendenza dal servizio che non danno luogo all'acquisizione dello status di vittime, costituito dalla necessità
che esse si siano verificate “per le particolari condizioni ambientali od operative” (intese nel regolamento DPR n.
243/2006 come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
30 2.8. Proprio in ciò si rinviene la differenza con la previsione del comma 563, che considera una serie di attività istituzionali,
in cui la tutela si giustifica per il rischio intrinseco proprio delle dette attività (servizi di vigilanza, di soccorso, atti lesivi di terzi nell'ambito di missioni internazionali, etc.). Va cioè dato atto che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici sul presupposto del comma 564 non è definita attraverso una tipizzazione di singole attività, ma attraverso la previsione normativa di una fattispecie aperta, in cui la malattia deve essere contratta in occasione di una missione di qualunque natura, “purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari”.
2.9. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato il concetto, facendo leva sul significato dei termini “particolare” e
“straordinario”, intesi come “fuori dal comune e dall'ordinario,
relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio,
prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio” (cfr. Cass. n. 14346/2022, che richiama
Cass. n. 759/2017, già cit.).
2.10. La particolarità delle condizioni ambientali ed operative,
poi, può tanto ricollegarsi ad una situazione sussistente ex ante rispetto allo svolgimento dell'incarico, quanto ad una situazione che viene a crearsi successivamente nel corso dello svolgimento dell'attività, causata da un errore grave di tipo organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio
31 da parte dell'amministrazione militare. E sul punto la casistica
è variegata (cfr. ad esempio in Cass. 23396/2016 la particolare condizione è stata confermata in relazione all'errore compiuto da altro militare di leva preposto agli armamenti, che nel corso di un combattimento di addestramento aveva messo a disposizione del ricorrente una bomba a mano carica invece di una inerte, come era previsto;
in Cass. n. 27279/17, sempre in ambito di addestramento militare, si è confermata la sussistenza del requisito in relazione al malfunzionamento di un armamento;
in Cass. 287/2024 è stato escluso invece il requisito delle “condizioni particolari” in relazione, ad esempio,
del militare in missione internazionale che si è ferito, però, con un “urto accidentale mentre il … si accingeva a salire su un automezzo”).
2.11. Non è, quindi, necessario che la “particolare situazione di rischio” derivante da particolari condizioni operative sia inerente
“all'attività svolta in quanto tale” e sia esclusa ogniqualvolta consegua a un fattore esterno/estraneo, come ritiene l'appellante.
2.12. Anzi, la situazione di rischio sopravvenuta per effetto di una condotta negligente di altro commilitone o per la mancanza di manutenzione di armamenti o mezzi di spostamento
(elicottero mal mantenuto) sono stati ritenuti idonei ad integrare il requisito qui in discussione.
2.13. Si ha nel caso di specie, quindi, che la normale attività a
32 cui il ricorrente era adibito (svolgimento delle pulizie di e che costituisce “missione” nel senso evocato dalla CP_5
normativa di settore per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra cit., si è improvvisamente ed inevitabilmente
“complicata” per il sopravvenire di una situazione di rischio straordinaria ed ulteriore (collega adibito al servizio di guardia,
che negligentemente maneggia con la propria arma, facendo esplodere un colpo che attinge il ricorrente) rispetto al rischio tipico e ontologicamente connesso all'attività di servizio nell'occasione svolta. Il “fatto di servizio” straordinario sopravvenuto, costituito dall'errore grave compiuto da altro dipendente, ha introdotto nel servizio comandato di mera
“pulizia dei locali della una “condizione ambientale ed CP_5
operativa” invero “particolare”, collocantesi al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività di servizio e comportando un rischio ben maggiore rispetto a quanto prevedibile rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento del compito.
2.14. Con il che le condizioni normative previste per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del ricorrente ai sensi del citato comma 564 appaiono soddisfatte e l'accertamento compiuto dal Tribunale è, pertanto, da condividere.
2.15. Anche il secondo motivo d'impugnazione deve essere,
quindi, conclusivamente disatteso.
3. Con la terza censura il appellante lamenta una Parte_1
33 “erronea applicazione della prescrizione decennale – anziché
quinquennale – ai singoli ratei degli assegni periodici riconosciuti al ricorrente;
difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132 comma 2 n. 4 cpc.”. La sentenza apparirebbe priva di motivazione in relazione alle ragioni che l'hanno portata a disattendere l'eccezione principale di prescrizione quinquennale (accogliendo unicamente quella subordinata decennale). I ratei in questione, in quanto da pagarsi a cadenza infrannuali, sarebbero soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, non assumendo rilievo l'argomento “pure utilizzato dal Tribunale” della illiquidità della prestazione essendo la “debenza” e anche l'ammontare stabiliti dalla legge in presenza dei requisiti per il riconoscimento come vittima del dovere.
3.1. Anche questa censura non può essere accolta.
3.2. Innanzitutto, non risulta la contestata violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc. Lo stesso appellante dà atto dell'”argomento utilizzato dal Tribunale” alle pagine 12/13 della sentenza, dove, con richiamo di precedenti di legittimità (Cass.
n. 18309/2020 e n. 2563/2016, secondo l'appellante non pertinenti), il primo Giudice ha ritenuto applicabile ai ratei degli assegni in questione la prescrizione decennale e non quinquennale, “in quanto quest'ultima presuppone la liquidità
del credito quale effetto del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa”.
34 3.3. Ma anche nel merito la censura è infondata.
3.4. Sul punto la Suprema Corte ha già preso ripetutamente posizione e il Tribunale si è uniformato al suo costante insegnamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 36225/2003; n. 5426/2025;
n. 13556/2025) la doglianza del è infondato, “avendo Parte_1
questa Corte già affermato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali”. E l'indirizzo costante si riallaccia al precedente di legittimità n. 2563/2016, che ha affrontato la questione della prescrizione dei ratei previdenziali ed assistenziali non liquidati. Si riporta la massima: “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282
c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n.
1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando
35 che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.” E si veda anche Cass. n. 17276/2025, in motivazione, che conferma quanto precede con riferimento ad entrambi i vitalizi oggetto di causa: “2.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni,
trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129
(ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre
36 2020, n. 18309”).”
4. Con la quarta censura il si duole dell'”erronea Parte_1
affermazione della decorrenza retroattiva delle prestazioni periodiche (assegni vitalizi) rispetto alla domanda amministrativa.” Il Tribunale avrebbe disatteso il principio generale in materia previdenziale/assistenziale secondo cui la domanda amministrativa costituisce un ruolo essenziale nella fattispecie costitutiva del diritto e che il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale non sorgerebbe prima che il soggetto interessato non si induca a farne richiesta. Sicché, in ogni caso, le prestazioni economiche ed in particolare gli assegni vitalizi dovrebbero farsi decorrere esclusivamente dalla domanda amministrativa, cioè dal 18.07.2022.
4.1. Anche su questa questione la giurisprudenza di legittimità pare ormai orientata in senso sfavorevole all'impugnante. Si legge in Cass., n. 34714 del 2024: “… Il
ragionamento è, innanzitutto, immune dalle censure con le quali viene lamentata una errata lettura del dato normativo. L'art. 2
delle legge n. 407/1998 stabilisce che “chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso,
37 oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili,
soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, importo che è stato elevato ad € 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004. L'art. 4
lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti”. Prevedere che l'estensione del riconoscimento di detto beneficio alle vittime del dovere decorra dall'anno 2006 non significa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza dal 1 gennaio di quell'anno, anche laddove i presupposti di legge – tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario – siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe,
inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati. Il ragionamento svolto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, a prescindere dalla lettura dell'art. 14 del
P d.P.R. n. 510/1999 in ordine alla decorrenza dell'assegno per vittime di terrorismo dalla data di entrata in vigore della legge n.
40/1998, è, in parte qua, corretto ed immune da censure. Né può
darsi spazio a doglianze con le quali, dietro lo schermo della violazione di legge, si tenderebbe, in realtà, a contestare una,
inammissibile, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
38 nella parte in cui ancora la decorrenza alle risultanze del certificato di dimissioni dall'Ospedale di Cosenza, sulla cui base la Corte identifica il momento di raggiungimento della soglia di indennizzabilità: le censure relative a tale statuizione non sono ammissibili nella misura in cui, sollecitando una nuova valutazione dei dati di fatto, demandano a questa Corte un accertamento di merito, precluso in questa sede. Il ricorso deve,
pertanto, essere rigettato, … .”
4.2. E ancora più chiaramente si legge in Cass. n.
17276/2025, in motivazione: “Con il quarto motivo di ricorso il deduce violazione del generale principio di Parte_1
settore in materia assistenziale in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – pretesa decorrenza retroattiva degli assegni vitalizi mensili da data anteriore rispetto alla domanda amministrativa. Il critica la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha fatto risalire la decorrenza degli assegni vitalizi al
12/12/2016 (data in cui è stato accertato il superamento della soglia minima di invalidità) piuttosto che alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa
(segnatamente, il 22/05/2020).
4.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto, avuto riguardo al principio secondo il quale l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore
39 della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come
argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n.
206/2004, art. 5, commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007. …” (cfr. conforme Cass.
n. 19410/25; cfr. anche Cass. n. 11013/2022 e n.
14501/2024, in tema di prescrizione – decennale – a ritroso dalla domanda amministrativa in tema di rivalutazione/interessi dovuti su ratei degli assegni liquidati/pagati in ritardo).
4.3. L'appello del va, in conclusione, respinto. Parte_1
5. L'appello incidentale: Con l'appello incidentale il ricorrente/appellato si è doluto della Controparte_1
declaratoria di prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990, sancito in favore delle vittime del dovere dal D.P.R. n. 243/2006 in forza della delega alla sede regolamentare compiuta dall'art. 1 comma 565 della legge n, 266/2005 della “definizione dei tempi e delle modalità
della progressiva estensione dei benefici previsti in favore della
40 criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati …”. Secondo l'appellante, questo beneficio economico sarebbe imprescrittibile, come lo status di vittima del dovere, essendo legata ad una invalidità permanente che lo caratterizzerebbe. Inoltre, la previsione di una opzione in favore di un vitalizio (artt. 3 e 4 della legge n. 302/90) deporrebbe a favore dell'imprescrittibilità. In riforma dell'impugnata sentenza,
quindi, l'amministrazione doveva essere condannata anche al pagamento di tale beneficio.
5.1. Va dato atto che nelle note conclusionali lo stesso appellante incidentale segnala l'intervento della Suprema Corte
sfavorevole alla proprio tesi, costituito dal precedente n.
19410/2025 (che richiama altro precedente in cui già la Corte
aveva statuito la prescrittibilità anche della speciale elargizione,
cfr. Cass. n. 13556/2025).
5.2. L'appellante incidentale, tuttavia, non ha modificato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, limitandosi a dedurre (nelle note citate), che “si prende dunque atto onestamente della posizione frattanto in corso di causa assunta a riguardo dalla
Cassazione proprio con la appena citata sentenza, chiedendosi ai fini delle spese di considerare la novità della questione, in relazione alla solo frattanto assunta posizione della Cassazione.”
5.3. Oltre a vasta giurisprudenza di merito, tra cui anche questa Sezione distaccata di OL della Corte d'Appello di
41 EN (cfr. sentenza n. 53/2024 del 11.12.2024 – 20.12.2024
in RG 52/2023), anche la Suprema Corte non ha, quindi,
dubitato circa la prescrittibilità della speciale elargizione, in quanto beneficio economico (prescrittibile) derivante dal riconoscimento dello status (imprescrittibile) di vittima del dovere. Si legge in Cass. n. 19410/25, infatti: “La questione devoluta con il secondo mezzo è stata scrutinata di recente da questa Corte, che ha così ricostruito il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: «il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum—
(già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) — è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n.
243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del di Controparte_6
una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli
42 interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302
del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007,
conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla l. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo — (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale) — dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella l. n. 266 del 2005,
art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già
percepite.
6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n.
243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale
43 (evento verificatosi prima dell'anno 2006)» (ordinanza n. 13556
del 2025, cit.). 2.3.– Anche nel caso di specie, per fatti risalenti al
9 giugno 1987, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006),
in quanto, a far tempo da tale data, i controricorrenti avrebbero potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione. Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione della Corte di merito e dei controricorrenti, che correla l'exordium praescriptionis al riconoscimento dello status di vittima del dovere, rilevando che tale riconoscimento potrebbe essere chiesto in ogni tempo, alla stregua dell'imprescrittibilità della relativa azione di accertamento. In tal modo, le esigenze di certezza immanenti all'applicabilità, per le singole provvidenze, di un termine di prescrizione sarebbero vanificate. Per differire il termine di prescrizione, non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all'eventuale opzione per l'assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l'esercizio di tale facoltà,
demandata all'insindacabile e imprevedibile scelta dell'interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.). La sussistenza di diverse modalità di soddisfacimento di una pretesa che si atteggia pur sempre come unitaria non si riverbera sul sorgere del diritto e sulla possibilità
di chiederne tutela, elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
44 del dies a quo della prescrizione. Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.”
5.4. Nel caso di specie, quindi, essendo l'evento fondante lo status di vittima del dovere antecedente al riconoscimento normativo del diritto al beneficio (DPR 243/2006, entrato in vigore il 23 agosto 2008), e da quest'ultima data che deve farsi decorrere la prescrizione decennale, ampiamente decorsa – in assenza di atti interruttivi - alla data della domanda amministrativa (18.7.2022).
5.5. L'appello incidentale va, quindi, anch'esso respinto.
6. Nel processo d'appello vi è parziale soccombenza reciproca (rigetto appello, rigetto appello incidentale, art. 92
cpc). Sotto il profilo causale, l'appello principale ha avuto maggiore peso processuale. È giustificata, quindi, una compensazione parziale delle spese del grado nella misura della metà (1/2), mentre la condanna del appellante a Parte_1
rifondere all'appellato la residua metà delle spese del grado segue il criterio della (prevalente) soccombenza (art. 91 cpc).
Sono adeguati al giudizio di secondo grado (tabella cause d'appello, valore indeterminabile, complessità media) i
45 compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso minimo per la fase decisionale, escluso un compenso per la fase istruttoria (non svolta), e, quindi: € 2.518,00 per studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 6.327,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello incidentale), IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
7. Va dato atto che l'amministrazione statale appellante non
è soggetta all'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, per effetto della prenotazione a debito di quello previsto per la proposizione dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dal nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso in appello depositato in data 08.10.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
OL n. 161/2024 di data 27.09.2025,
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
46 dichiara la parziale compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà (1/2);
condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
Secondo la metà (1/2) delle spese di lite del CP_1
giudizio di secondo grado che liquida, per intero (1/1), in €
6.327,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello incidentale), IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del Controparte_1
co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 22.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
47
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EN
Sezione Distaccata di OL
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto: vittime del dovere e dott.ssa Silvia Rosà Consigliera equiparato – riconoscime ha pronunciato la seguente nto provvidenze assistenziali SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 47/2024 RGP
promossa da
(CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di EN (CF – fax 0461-233925 - P.IVA_2
PEC , nei cui uffici in Largo Email_1
Porta Nuova n. 9 è pure, per legge, domiciliato;
- appellante -
contro
(CF: , residente Controparte_1 C.F._1
in Varna (BZ), Vicolo Seiserleite, Fraz. Novacella n. 44, con gli avv.ti A. Bava, del foro di Genova (domicilio digitale:
1 e Th. Wörndle, del foro di Email_2
OL (domicilio digitale: ), Email_3
con domicilio eletto – come da ricorso introduttivo – presso lo studio di quest'ultimo sito in 39100 BOLZANO, Via Raffaello
Sernesi, 10
- appellato e appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di OL n. 161/2024 di data 27.09.2025,
Causa decisa all'udienza del 22.10.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei gradati motivi d'appello formulati in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, dichiarare prescritte in tutto o in parte, nei termini di cui in narrativa, le pretese avversarie;
in subordine riformare nel merito la sentenza in conformità ai gradati motivi d'appello sopra formulati e illustrati, e quindi respingere integralmente o in parte qua le domande avversarie siccome infondate.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
Note conclusive depositate in data 16.12.2024: “Si insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello principale proposto dalla deducente Amministrazione, con contestuale rigetto dell'appello incidentale di controparte. Si insiste per il rigetto dell'appello
2 incidentale.”
dei procuratori di parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di EN, Sez. Distaccata di
OL, Sezione Lavoro - fissata l'udienza di discussione,
respingere l'appello del avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL, sez. lav., 161/24;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'amministrazione alla erogazione della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 302/90 con rivalutazione ex lege dal
26.08.04, di pertinenza del ricorrente, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 36% già riconosciuta in prime cure.
Vinte spese, diritti ed onorari.
Note conclusive depositate in data 01.09.2025: “Quanto
all'appello incidentale inerente la prescrizione della speciale elargizione, si prende dunque atto onestamente della posizione frattanto in corso di causa assunta a riguardo dalla Cassazione
proprio con la appena citata sentenza, chiedendosi ai fini delle spese di considerare la novità della questione, in relazione alla solo frattanto assunta posizione della Cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia si rinviene così riassunta nell'impugnata sentenza:
“Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 29.08.2023
conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
, esponendo al Tribunale di prestare da anni servizio Parte_1
3 nell'Arma dei Carabinieri;
di essere stato colpito da colpo di arma da fuoco in data 16 febbraio 1995, alle ore 16:15 circa, mentre si trovava all'interno della Caserma Carabinieri di Avio TN,
comandato di servizio ad effettuare le pulizie della caserma;
che il colpo era partito accidentalmente dall'arma d'ordinanza di un collega;
che gli esiti dell'evento, diagnosticati “esiti di ferita armata fuoco emitorace sinistro con lobectomia superiore al polmone sinistro”, erano stati poi ascritti a ottava categoria
Tabella A, ex l. 915/78, in sede di erogazione dell'equo indennizzo. Il ricorrente proseguiva poi esponendo di aver richiesto il 18.07.2022 il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ex comma 564 art. 1 l. 266/05,
ma che l'Amministrazione aveva dichiarato prescritto il suo diritto a ricevere i benefici normativamente previsti.
Tanto premesso, il ricorrente, contestata la prescrittibilità dello status di vittima del dovere e richiamata Cass., Sez. Lav.,
05.05.2022 n. 14346 che in caso analogo al presente aveva riconosciuto ricorrere gli estremi per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, chiedeva il riconoscimento del predetto status e la condanna di parte convenuta al riconoscimento dei benefici assistenziali di pertinenza, sul presupposto di un'invalidità percentuale indennizzabile del 42% e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio il , Parte_1
eccependo la prescrizione decennale del diritto e comunque la pretesa all'importo una tantum della speciale elargizione nonché
in tutto o in parte i singoli ratei degli assegni mensili;
contestando nel merito la domanda per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere nonché la percentuale di invalidità indicata dal ricorrente nel
42%; eccependo infine che le provvidenze richieste non avrebbero comunque potuto avere decorrenza anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda. Il rassegnava quindi le Parte_1
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 12.12.2023 compariva solamente parte ricorrente,
che contestava la comparsa di costituzione avversaria chiedeva disporsi ctu;
il Giudice si riservava in ordine alle istanze e con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 14.12.2023
disponeva ctu medico legale e fissava per il conferimento dell'incarico al nominato ctu l'udienza del 18.1.2024. All'udienza così fissata il ctu prestava il giuramento di rito e il Giudice
rinviava per la prosecuzione del giudizio, in attesa del deposito della perizia, alla data del 20.06.2024. Il ctu depositava in termini l'elaborato. All'udienza del 20.06.2024 tenutasi in collegamento da remoto il Giudice fissava su concorde istanza delle parti udienza di discussione per il 27.09.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 19.08.2024.”
5 2. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha
accertato, previa disapplicazione del provvedimento del del Controparte_2
23.12.2022 (sub doc. n. 1 del ricorrente), il diritto del ricorrente/appellato a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 564 L. 266/05 per le conseguenze permanenti dell'evento 16.02.1995 e ad ottenere, nei limiti della prescrizione, i benefici e le agevolazioni attribuite dall'ordinamento a tale qualifica;
ha dichiarato l'obbligo ex lege all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 del
D.P.R. 243/06 tenuto dal per detto Parte_1
evento; ha condannato il resistente al riconoscimento Parte_1
e pagamento dei benefici anche economici nella misura prevista dalla legge, così individuati: - il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006; - il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/2004,
esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1
lett. C n. 2; - lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5,
comma 3 della legge 206/2004 con decorrenza dal 18.07.2012;
- l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione dalla data del
18.07.2012, oltre interessi e rivalutazione ex art. 16 co.6
L.412/91 dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5
6 comma 1 della legge 206/2004 e la prescrizione dei ratei maturati ante 18.07.2012 relativamente allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/04 ed all'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98; - ha rigettato la domanda di condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C); - ha condannato, infine, il
[...]
alla rifusione della metà delle spese di lite e per Parte_1
intero quelle della CTU.
3. In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto:
a) la riconducibilità, alla luce della normativa sulle “vittime del dovere” (legge n. 206/2004, art. 1 comma 1; legge n.
266/2005, art. 1 commi 562 – 564) e in adesione alla decisione della Suprema Corte nella sentenza n. 14346/2022 in relazione a un caso “perfettamente sovrapponibile”, delle lesioni subìte dal ricorrente alla categoria di vittima del dovere di cui all'art. 1
comma 564 della legge n. 266/2005, perché “la mansione comandata di espletamento delle pulizie della Caserma rientra nella nozione di “missione” … e sussiste altresì il requisito della dipendenza dell'evento da “particolari condizioni ambientali ed operative”, visto che l'evento lesivo è stato provocato non già dal rischio intrinseco alla specifica mansione svolta (le pulizie comandate), bensì dall'entrata in gioco di fattore di rischio totalmente anomalo, quale è, per definizione, il fatto di essere colpito da un proiettile d'arma da fuoco durante l'incombenza in
7 sé neutra dal punto di vista del pericolo come appunto quello dello svolgimento delle pulizie dei locali della caserma.”
b) l'imprescrittibilità della domanda di accertamento dello
“status” di vittima del dovere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 17440/2022), che ha composto il contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di merito;
c) la prescrittibilità nel termine decennale, invece, delle provvidenze economiche connesse al citato “status”;
d) la decorrenza del termine prescrizionale (dies a quo della prescrizione) per le provvidenze che prescindono dal superamento di una particolare soglia percentuale di invalidità
permanente (tra cui la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5
della legge n. 206/2004) dal “giorno di presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, oppure nel giorno in cui la Commissione Medica ospedaliera di Verona ha sottoposto il ricorrente a visita medica esprimeva il proprio parere favorevole alla concessione del predetto beneficio, con inclusione nella Tabella A, o in ultimo comunque dal momento del riconoscimento della causa di servizio (08.10.2002)”, perché “sin da tale momento il ricorrente era a conoscenza della eziologia professionale della patologia e della gravità della stessa.”;
e) la prescrizione, pertanto, “del diritto alla elargizione una tantum della somma prevista dall'art. 5 commi 1 e 5 della
L.3/8/2004 n.206, essendo intervenuta la domanda
8 amministrativa di riconoscimento solo in data 18.07.2022, oltre il decennio dal riconoscimento della causa di servizio e comunque dall'entrata in vigore della norma.”;
f) la riconoscibilità dell'assegno vitalizio previsto dall'art.2
della l.n. 407/98 come elevato dall'art.4 comma 238 Legge 24
dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004) e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art.5 comma 3 della L.3/8/2004
n.206, ma solo con decorrenza dal 18.07.2012, essendo prescritti i ratei precedenti (sul rilievo che, secondo l'assunta
CTU, il ricorrente aveva raggiunto la soglia dell'invalidità
permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa in data 20.10.1997 secondo l'accertamento compiuto dal CTU
sulla base dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
181/2009);
g) la rilevanza della data della domanda amministrativa in relazione alla decorrenza della rivalutazione e interessi (120 gg.
dall'infruttuosa presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991 con il regime di cumulabilità di interessi e rivalutazione ivi previsto);
h) la non spettanza del diritto all'esenzione di pagamento per i medicinali di fascia C ex art. 1 della legge n. 203/2000,
riservato esclusivamente agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, ai sensi dell'art. 9 della legge citata;
i) di gravare il convenuto, per metà, delle spese di Parte_1
9 lite e, per intero, di quelle di CTU, sussistendo parziale soccombenza reciproca (prescrizione del diritto alla speciale elargizione e prescrizione parziale dei ratei degli assegni vitalizi).
4. Avverso questa decisione il ha Parte_1
interposto appello deducendo:
1. L'erronea affermazione dell'imprescittibilità del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato;
2. In subordine:
erroneo riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi del comma 564 dell'articolo 1 L. n. 266/2005; difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132, comma
2 n. 4, cpc;
3. Erronea applicazione della prescrizione decennale
– anziché quinquennale – ai singoli ratei degli assegni periodici riconosciuti al ricorrente;
difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'art. 132, comma 2 n. 4, cpc;
4. Erronea
affermazione della decorrenza retroattiva delle prestazioni periodiche (assegni vitalizi) rispetto alla domanda amministrativa.
5. L'appellato si è costituito per Controparte_1
resistere. Ha svolto appello incidentale avverso la declaratoria di prescrizione del diritto alla speciale elargizione.
6. La causa è stata, quindi, definita all'udienza del
22.10.2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il impugnante deduce, che Parte_1
10 - verificatosi l'infortunio il 16 febbraio 1995 - il ricorrente,
consapevole delle lesioni riportate in servizio, avrebbe potuto avanzare la richiesta amministrativa di riconoscimento, ai sensi dei commi 563 e/o 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e del relativo D.P.R. 243/2006, dei benefici previsti per le vittime del dovere e loro equiparati per le infermità già riconosciute in precedenza come dipendenti da fatti di servizio, dall'entrata in vigore delle normative citate. Ciò premesso deduce che,
nonostante l'affermazione “con una certa costanza e ripetitività
acritica, un orientamento delle Sezioni semplici – a cominciare da
Cass. Lav. N. 17440/2022 – favorevole alla tesi della asserita
£imprescrittibilità” di tale sedicente “status” di cui auspica una
“prossima rimessione alle Sezioni Unite per essere criticamente rimeditata alla luce dell'orientamento che era già ampiamente maturato nella precedente giurisprudenza di merito e sulla quale,
pertanto, si ritiene di dovere e potere insistere in questa sede”,
sarebbe maturata – con riferimento all'evento lesivo – la prescrizione decennale (ex art. 2934 c.c.) dell'invocato diritto soggettivo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere,
con tutto ciò che ne consegue. A confutazione dell'affermazione,
da parte del primo Giudice, dell'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità (c.d. “status”) di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato, l'appellante fa valere che nessuna previsione normativa specifica dispone l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento come vittima del dovere. Manifestando
11 il proprio dissenso rispetto alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 17440/2022 e alle successive decisioni conformi che, “in maniera pedissequa e acritica” ne sarebbero seguite, il cita il diverso “meditato” orientamento espresso da Parte_1
una parte dei giudici di merito per il quale il diritto ai benefici economici ed assistenziali di cui si discute non sarebbe affatto da considerare come indisponibile, dovendosi qualificare lo status come una “situazione soggettiva, a cui si ricollegano diritti
(assoluti, inalienabili ed imprescrittibili) e doveri...”, come spiegato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3727 del
3/06/1986. Di conseguenza la situazione giuridica soggettiva alla percezione dei benefici de quibus non potrebbe essere ricondotta alla predetta categoria, attenendo semmai più
semplicemente alla verifica delle condizioni per la percezione di prestazioni economiche ed assistenziali. Evidenzia poi l'impugnante che il sistema è fondato sul principio della prescrittibilità dei diritti (corollario fondamentale del principio della certezza dei rapporti giuridici), mentre – salvo il caso dei diritti indisponibili, nei quali non si potrebbero fare rientrare quelli azionati in questa sede– la imprescrittibilità deve essere sempre disposta per legge. A sostegno della propria impostazione la difesa del richiama, infine, anche la Parte_1
decisione del 19/10/2021 del Tribunale di EN, Giudice del lavoro. Il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere “la posizione di vittima del dovere” con riferimento all'evento lesivo del
12 16.2.1995 andrebbe, pertanto, secondo il Ministero appellante
“dichiarato prescritto e quindi estinto”, con la conseguenza che
“nessun beneficio può essere attribuito al suddetto.”
1.1. Sulla questione sollevata dall'appellante questa Corte ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento di adesione alla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale e successivamente consolidatasi.
1.2. Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc si richiama,
quindi, trascrivendone la motivazione, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 53/2024 del 11 dicembre 2024 (in RG
52/2023): “… 3.1. Relativamente al primo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene di richiamarsi, anche ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. alla giurisprudenza di legittimità, che,
a partire dall' intervento del 30/05/2022 n.17440 - successivo alle pronunce delle Corti di merito menzionate nel ricorso in appello - ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere,
tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005,
ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
La Suprema Corte – manifestando di voler superare la “più
restrittiva concezione” di Cassazione civile sez. lav.,
03/06/1986, n.3727 - ha innanzitutto osservato che “in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle
13 categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più
ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva,
sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né
discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318
del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato,
riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002)”.
I giudici di legittimità si sono, poi, ricollegati all'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite con gli arresti del 16/11/2016, n.
23300 e dell'11/04/2018, n.8982, onde affermare che le provvidenze di cui si discute “trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche
14 indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi”, aggiungendo che detto servizio “a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”.
La Corte ha, quindi, argomentato che “se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può
legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status,
nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria Parte_2
di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.”.
La pronuncia in questione è stata confermata da numerose altre,
fra cui Cassazione civile sez. VI, 08/02/2023, n.3868, che, in motivazione, dopo aver richiamato la sopra citata n.17440 del
15 2022, ha affermato testualmente “il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)"
(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014),
atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)” (v. altresì Cass. 09/04/2024,
n.9449).”
1.3. Può aggiungersi che medio tempore l'orientamento della
Suprema Corte si è ulteriormente consolidato e non constano precedenti di legittimità dissonanti. In Cass., Sez. Lav.,
ordinanza n. 5426/2025 la Suprema Corte ha preso posizione
16 anche in ordine “all'auspicata rimessione alle Sezioni Unite” per una rimeditazione della questione “status” di vittima del dovere e imprescrittibilità della pertinente domanda di accertamento.
Si legge: “Considerato in diritto, che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate;
…; che il primo motivo è
infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-
564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché
non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità,
tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023,
9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025); che non sussistono i presupposti per disporre la rimessione della questione alle
Sezioni Unite di questa Corte, siccome richiesto dal Parte_1
ricorrente con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non essendovi sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici né alcuna questione di massima di particolare importanza che
17 non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza di questa Corte;
che, semmai, è il caso di ribadire che l'orientamento fatto proprio da Cass. n. 17440 del 2022 e succ. conf. trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta da Cass. Sez. Un. n. 483 del 2000 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte;
…”
(cfr., successivamente, ancora conforme Cass., Sez. Lav.,
ordinanza n. 17276/2025).
1.4. Il primo motivo dell'appello va, pertanto, disatteso.
2. Con il secondo motivo, in subordine il deduce Parte_1
un “erroneo riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi del comma 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005; difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132, comma
2 n. 4 cpc”. L'appellante imputa alla sentenza, per avere ricondotto l'infortunio accidentale per cui è causa alla categoria di vittime del dovere, una sovrapposizione e “ingiustificata equiparazione” dell'istituto delle vittime del dovere e di quello della “causa di servizio”, non essendo sufficiente la seconda, ma occorrendo che l'infermità contratta derivi dalle “particolari condizioni”, anche sopraggiunte, improvvisamente o inaspettate.
L'impugnante cita Cass., S.U. n. 21969/2017. Nel caso di specie le lesioni sofferte dal ricorrente sarebbero da ascriversi
“alle ordinarie mansioni di servizio di un appartenente alle forze di polizia addetto, per l'appunto, a ordinari servizi d'istituto come lo era, senz'altro, l'adibizione al servizio di pulizia della
18 Caserma.” Secondo l'appellante, “le particolari condizioni ambientali od operative” di cui alla norma dovrebbero caratterizzare la “missione” a cui è comandato il militare quale
“quid pluris” rispetto alle ordinarie mansioni, dovrebbe trattarsi,
cioè, di una “particolare gravosità o pericolosità intrinseca al tipo di mansione – “missione” affidata al militare, eccedente allo svolgimento ordinario e normale del servizio d'istituto e dunque tale da poter di per sé – a causa delle sue caratteristiche
“ambientali e operative” – comportare rischi particolari.
“caratteristiche, francamente, difficili da ravvisare nello svolgimento dell'ordinario servizio di … pulizia in Caserma.”
Inoltre, la sentenza si farebbe “forte” di un precedente di legittimità avente per oggetto un caso “perfettamente sovrapponibile” (Cass., n. 14346/2022), mentre la Suprema
Corte in quel caso avrebbe solo affermato dei principi rinviando a nuovo giudizio dinanzi ad altra Corte d'Appello, di cui sarebbe ignoto l'esito. Cosicché il capo impugnato della sentenza sarebbe “privo di una propria motivazione” o retto da una motivazione “puramente apparente”, non spiegando e non argomentando “le ragioni che dovrebbero consentire di sussumere il caso concreto (svolgimento ordinario del servizio di pulizia e intervento di un fatto accidentale esterno a tale attività)
nella categoria indefinita di cui al citato comma 564.”
L'appellante conclude sintetizzando la doglianza nei seguenti termini: “In realtà, va ribadito quanto già esposto supra, ossia
19 che il caso di specie – ripetiamo: svolgimento ordinario del servizio di pulizia e intervento di un fatto accidentale esterno a tale attività – non può considerarsi, quand'anche si volesse intravvedere in esso una “missione di qualunque natura” (sicché
a questo punto un qualsiasi adempimento attinente al servizio diventerebbe una … “missione”) qualificato e differenziato,
rispetto al servizio normale, da “particolari condizioni ambientali od operative”, non potendosi appunto confondere l'eccezionalità
del fattore esterno (ed estraneo) all'attività con l'intrinseca pericolosità – ambientale e/o operativa – dell'attività stessa. La
domanda avversaria va perciò rigettata anche nel merito.”
2.1. I fatti sono pacifici. Il ricorrente, all'epoca dell'evento dannoso (16.02.1995) Carabiniere in servizio presso la Caserma
dei Carabinieri di Avio (TN) e nello specifico comandato al servizio di pulizie della Caserma, nel mentre stava effettuando il servizio di pulizie del bagno, è stato improvvisamente colpito da dietro al torace e alla mano sinistra da colpo di arma da fuoco esploso “da pistola M/12 imbracciata dall' Persona_1
al momento in servizio di presenza attiva alla caserma
[...]
(piantone)” (cfr. domanda di riconoscimento della causa di servizio del 24.06.1995 sub doc. n. 3 del ricorrente). Sia il commando al servizio di pulizia della Caserma sia la dinamica dell'evento come narrato dal ricorrente sono riportati sul documento matricolare (cfr. sub doc. n. 7 del ricorrente, foglio
14): “riportò: esiti di ferita d'arma da fuoco emitorace sinistro con
20 lobectomia superiore polmone sinistro;
il 16 febbraio 1995,
all'interno della caserma Carabinieri di Avio (TN) mentre,
regolarmente comandato di servizio ad espletare le pulizie di caserma, veniva colpito da un colpo d'arma da fuoco esploso accidentalmente da un commilitone, come da p.v. mod. ML/AB n.
560 in data 20.10.1997 della CMO ospedale militare di medicina legale di VERONA… la suddetta infermità è ascrivibile all'ottava categoria tabella della misura massima come da verbale sopra citato” (all. 7, foglio 14).” La narrazione, già contenuta nella domanda di dipendenza da causa di servizio, che il commilitone, che ha esploso accidentalmente il colpo, era nell'occasione comandato al diverso servizio di piantone di guardia e che stava maneggiando la propria arma d'ordinanza all'interno della Caserma, e stata riportata nella domanda amministrativa e, infine, nell'esordio del ricorso al Tribunale
(“Nell'occasione era accaduto che il militare comandato quel giorno come di Guardia, Pt_3 Persona_1
stesse nel frattempo maneggiando l'arma d'ordinanza nei locali della stazione, lasciando appunto partire un colpo accidentalmente, che appunto era andato ad attingere il ricorrente, che era intento al servizio comandato di pulizia.”). In
assenza di una qualsiasi contestazione da parte del , Parte_1
la dinamica riportata nel documento matricolare e come narrata dal ricorrente può darsi, quindi, per accertata (art. 115 cpc).
2.2. L'impugnata sentenza non merita, innanzitutto, la
21 censura di difetto di motivazione o motivazione apparente. La
sentenza dà, infatti, atto dapprima delle ragioni che inducono a ritenere che il caso trattato nel precedente di legittimità
costituito da Cass. n. 14346/2022, di cui in sentenza sono citati poi ampi stralci, è “perfettamente sovrapponibile” al presente caso (lì un militare comandato al servizio di giardinaggio raggiunto da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso accidentalmente da altro militare addetto al servizio di sentinella, qui un Carabiniere addetto al servizio di pulizia della
Caserma attinto da un colpo esploso accidentalmente dal commilitone adibito al servizio di guardia - piantone). Si
aggiunga che nel caso oggetto della pronuncia di legittimità la
Corte di merito, dopo avere escluso che il caso potesse essere inquadrato in una delle fattispecie tipizzate di cui all'art. 1
comma 563 della legge n. 266/2005, ha escluso anche l'applicabilità del successivo comma 564, “in quanto le lesioni erano state subìte dal predetto per effetto di un mero accidente,
occorso durante lo svolgimento del servizio ma in assenza di
“missioni” e di “particolari condizioni ambientali od operative” nel senso citato dal DPR n. 243/2006”, rilevando che “l'appellato non era impegnato al momento del fatto in attività di addestramento con l'uso delle armi o in attività che lo esponevano a speciali rischi rispetto a quelli normali.” (cfr. il resoconto contenuto nella pronuncia di legittimità, che ha cassato questa decisione). Il Tribunale nella sentenza ha poi
22 espressamente motivato l'applicazione al caso concreto del citato comma 564 nel (a pagina 10) nei seguenti termini: “Il
Tribunale condivide integralmente l'interpretazione del parametro normativo di cui all'art. 1 comma 564 cit. fornita dalla Suprema
Corte e facendone applicazione nel caso di specie, riconoscerà al ricorrente lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere di cui alla citata disposizione: la mansione comandata di espletamento delle pulizie della Caserma rientra nella nozione di
“missione” (tant'è vero che l'amministrazione ha riconosciuto al
Sig. l'onorificenza di “Ferito in Servizio” (all. 2 di parte CP_1
ricorrente) e sussiste altresì il requisito della dipendenza dell'evento da “particolari condizioni ambientali ed operative”
visto che l'evento lesivo è stato provocato non già dal rischio intrinseco alla specifica mansione svolta (le pulizie comandate),
bensì dall'entrata in gioco di fattore di rischio totalmente anomalo, quale è, per definizione, il fatto di essere colpito da un proiettile d'arma da fuoco durante l'incombenza in sé neutra dal punto di vista del pericolo come appunto quello dello svolgimento delle pulizie dei locali della caserma.”
2.3. Prima di esaminare le due questioni di merito sollevate dal presente motivo d'impugnazione (la difesa del Parte_1
mette in dubbio anche il fatto che nel caso di specie il ricorrente era “in missione” nel senso della normativa sulle vittime del dovere), va riportato il quadro normativo pertinente:
La legge n. 266/2005 all'art. 1 commi 562 e ss. ha previsto:
23 “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente,
caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
24 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
Il regolamento di cui al precedente comma 565 è stato emesso con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1 contiene le seguenti definizioni:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni,
e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
2.4. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato da tempo
25 la portata estensiva dell'espressione “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali” (cfr. ad esempio Cass. S.U. n. 23396/2016; Cass. S.U. n. 15055/2017).
In Cass., S.U., n. 759/2017 si rinviene la seguente interpretazione dell'espressione nello specifico contesto normativo (cfr. punti 6.1. e ss.): “§6.1. Mette conto di rilevare in primo luogo che il concetto di missione, nel comma 564 più volte citato, non risulta individuato quanto alla sua intrinseca natura.
La norma, senza farne la definizione intrinseca, si preoccupa di stabilirne semmai l'ampiezza, sia sotto il profilo del luogo di espletamento, sia sotto quello della modalità di espletamento. Ciò
è stato già rilevato dalla citata sentenza n. 23390 del 2016 (come dalla n. 23300 del 2016), là dove ha osservato che, quando la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", vuole esprimere l'intenzione del legislatore di «intendere il concetto di missione in senso estensivo,
tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")». A sua volta, nemmeno la fonte regolamentare, all'art. 1, lettera b) del d.P.R. n. 243 del
2006 si preoccupa di fornire una definizione dell'espressione legislativa "missioni di qualunque natura", provvedendo a definire intrinsecamente il concetto di missione, ma si muove anch'essa su un piano estrinseco, identificandole nelle "missioni,
quale che ne siano gli scopi, Est. Con. 8 R.g.n. Controparte_3
26 11114-15 (ud. 25.10.2016) autorizzate dall'autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".
§6.2. Ebbene in assenza di una definizione del concetto di missione in senso intrinseco, da parte delle fonti normative,
l'interprete è, evidentemente, obbligato a far ricorso ai significati del concetto di "missione, in senso comune, con il limite che il significato dev'essere compatibile con la funzione e lo scopo della provvidenza prevista dalla normativa di cui trattasi, che, ai sensi del comma 562 è quella di estendere i benefici previsti le vittime della criminalità e del terrorismo "alle vittime del dovere". Il che implica che la "missione" di cui parla il comma 564 dev'essere comunque esplicazione di un "dovere", che grava sui soggetti cui fa riferimento lo stesso comma. §6.3. Il termine "missione" è
certamente polisenso, come si ricava (ma l'indicazione è
esemplificativa) dai significati riportati nel Dizionario dei sinonimi e contrari AN. Un primo significato è quello di "attività
particolare e di una certa importanza di cui si viene incaricati",
"compito", "funzione", "incarico", "incombenza", "mandato",
"mansione". Un secondo significato, più ristretto e qualificato come di natura amministrativa, è quello di: "spostamento compiuto da un funzionario o da un dipendente di enti pubblici o aziende private per scopi di lavoro", "trasferta". Vi sono, poi, altri significati più specifici: quello di "complesso delle funzioni che un agente diplomatico deve svolgere", "ambasceria", "delegazione",
"deputazione", "legazione", quello di "compito che si carica di un
27 particolare valore morale, quasi religioso", quello di "insieme dei servizi e dei compiti svolti da un'attività produttiva, un'azienda e simili", quello, correlato alla storia delle religioni, di "incarico di diffondere il messaggio religioso", di "apostolato", di
"evangelizzazione". §6.4. La funzione e lo scopo della normativa di cui si discorre inducono, in via immediata ad escludere che si sia voluto alludere alla "missione", evocando questi ultimi significati, e restringono l'alternativa ai primi due significati.
Senonché, tale alternativa si deve sciogliere a favore del primo significato, perché, se il secondo potrebbe apparire evocato dal riferimento spaziale presente nel comma 564 all'effettuazione della missione "dentro o fuori dai confini nazionale", cui si potrebbe attribuire una volontà del legislatore di alludere ad un'attività comportante uno spostamento dal luogo in cui il soggetto, nell'adempimento del dovere, operava (data la retroattività della normativa) od opera ordinariamente, tuttavia,
la specificazione che la missione può essere di "qualsiasi natura",
una volta coniugata con il fatto che comunque la missione nel primo generalissimo significato suppone comunque una localizzazione dell'attività, impongono di ritenere che proprio a tale significato generalissimo si sia inteso fare riferimento. La
disposizione del regolamento, a sua volta, nel definire le missioni riferendosi ad esse "quale che ne siano gli scopi" non fa che confermare il risultato esegetico desunto dalla norma di legge e lo fa — lo si osserva in relazione a quanto si dirà di seguito a
28 proposito della fonte regolamentare - in piena sintonia con esso.
§6.5. Poiché il concetto di missione risulta, dunque, corrispondere al primo generalissimo significato su indicato, la prima censura proposta con il motivo in esame dev'essere disattesa, perché quel significato implica che la "missione" possa essere sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva,
rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un
"incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
"mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività
espletata. Ne riesce, pertanto, esclusa la possibilità di distinguere, all'interno dell'attività espletata dal soggetto ciò che rappresenterebbe un "ordinario servizio istituzionale", secondo la formulazione proposta dalla difesa erariale, da ciò che non lo rappresenterebbe e, dunque, sia "straordinario". Nel caso di specie, se anche l'esercitazione rappresentava un tipo di addestramento speciale, ma comunque ordinario, cioè da espletarsi durante il servizio militare in allora prestato dall' , tale ordinarietà non ne escludeva la CP_4
qualificazione su specie di missione agli effetti del citato comma
564 dell'art. 1 della 1. n. 266 del 2005. La prima censura è,
pertanto, rigettata, dovendosi ribadire con le precisazioni qui svolte l'esegesi estensiva del concetto di missione già affermata da Cass. sez. un. n. 23390 del 2016.”.
29 2.5. Se, quindi, il termine “missione” è utilizzato nella normativa speciale sulle vittime del dovere in questo senso amplissimo, la categoria abbraccia in definitiva un qualsiasi
“compito” o “incarico”, rientrante latu sensu nei doveri del dipendente, a cui è stato comandato.
2.6. “L'ordinarietà” e/o la “non straordinarietà” dell'incarico di effettuare il servizio di pulizia dei locali della a cui il CP_5
ricorrente/appellato era stato pacificamente comandato, non esclude, quindi, la sussistenza del primo requisito fissato dalla norma, cioè che l'invalidità permanentemente invalidante debba essere contratta “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali”.
2.7. L'esame si sposta, quindi, sul secondo requisito caratterizzante la categoria aperta ed elastica di vittime del dovere di cui al comma 564, che però segna anche la linea di demarcazione con le infermità invalidanti permanentemente contratte in dipendenza dal servizio che non danno luogo all'acquisizione dello status di vittime, costituito dalla necessità
che esse si siano verificate “per le particolari condizioni ambientali od operative” (intese nel regolamento DPR n.
243/2006 come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
30 2.8. Proprio in ciò si rinviene la differenza con la previsione del comma 563, che considera una serie di attività istituzionali,
in cui la tutela si giustifica per il rischio intrinseco proprio delle dette attività (servizi di vigilanza, di soccorso, atti lesivi di terzi nell'ambito di missioni internazionali, etc.). Va cioè dato atto che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici sul presupposto del comma 564 non è definita attraverso una tipizzazione di singole attività, ma attraverso la previsione normativa di una fattispecie aperta, in cui la malattia deve essere contratta in occasione di una missione di qualunque natura, “purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari”.
2.9. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato il concetto, facendo leva sul significato dei termini “particolare” e
“straordinario”, intesi come “fuori dal comune e dall'ordinario,
relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio,
prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio” (cfr. Cass. n. 14346/2022, che richiama
Cass. n. 759/2017, già cit.).
2.10. La particolarità delle condizioni ambientali ed operative,
poi, può tanto ricollegarsi ad una situazione sussistente ex ante rispetto allo svolgimento dell'incarico, quanto ad una situazione che viene a crearsi successivamente nel corso dello svolgimento dell'attività, causata da un errore grave di tipo organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio
31 da parte dell'amministrazione militare. E sul punto la casistica
è variegata (cfr. ad esempio in Cass. 23396/2016 la particolare condizione è stata confermata in relazione all'errore compiuto da altro militare di leva preposto agli armamenti, che nel corso di un combattimento di addestramento aveva messo a disposizione del ricorrente una bomba a mano carica invece di una inerte, come era previsto;
in Cass. n. 27279/17, sempre in ambito di addestramento militare, si è confermata la sussistenza del requisito in relazione al malfunzionamento di un armamento;
in Cass. 287/2024 è stato escluso invece il requisito delle “condizioni particolari” in relazione, ad esempio,
del militare in missione internazionale che si è ferito, però, con un “urto accidentale mentre il … si accingeva a salire su un automezzo”).
2.11. Non è, quindi, necessario che la “particolare situazione di rischio” derivante da particolari condizioni operative sia inerente
“all'attività svolta in quanto tale” e sia esclusa ogniqualvolta consegua a un fattore esterno/estraneo, come ritiene l'appellante.
2.12. Anzi, la situazione di rischio sopravvenuta per effetto di una condotta negligente di altro commilitone o per la mancanza di manutenzione di armamenti o mezzi di spostamento
(elicottero mal mantenuto) sono stati ritenuti idonei ad integrare il requisito qui in discussione.
2.13. Si ha nel caso di specie, quindi, che la normale attività a
32 cui il ricorrente era adibito (svolgimento delle pulizie di e che costituisce “missione” nel senso evocato dalla CP_5
normativa di settore per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra cit., si è improvvisamente ed inevitabilmente
“complicata” per il sopravvenire di una situazione di rischio straordinaria ed ulteriore (collega adibito al servizio di guardia,
che negligentemente maneggia con la propria arma, facendo esplodere un colpo che attinge il ricorrente) rispetto al rischio tipico e ontologicamente connesso all'attività di servizio nell'occasione svolta. Il “fatto di servizio” straordinario sopravvenuto, costituito dall'errore grave compiuto da altro dipendente, ha introdotto nel servizio comandato di mera
“pulizia dei locali della una “condizione ambientale ed CP_5
operativa” invero “particolare”, collocantesi al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività di servizio e comportando un rischio ben maggiore rispetto a quanto prevedibile rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento del compito.
2.14. Con il che le condizioni normative previste per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del ricorrente ai sensi del citato comma 564 appaiono soddisfatte e l'accertamento compiuto dal Tribunale è, pertanto, da condividere.
2.15. Anche il secondo motivo d'impugnazione deve essere,
quindi, conclusivamente disatteso.
3. Con la terza censura il appellante lamenta una Parte_1
33 “erronea applicazione della prescrizione decennale – anziché
quinquennale – ai singoli ratei degli assegni periodici riconosciuti al ricorrente;
difetto di motivazione, violazione e inosservanza dell'articolo 132 comma 2 n. 4 cpc.”. La sentenza apparirebbe priva di motivazione in relazione alle ragioni che l'hanno portata a disattendere l'eccezione principale di prescrizione quinquennale (accogliendo unicamente quella subordinata decennale). I ratei in questione, in quanto da pagarsi a cadenza infrannuali, sarebbero soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, non assumendo rilievo l'argomento “pure utilizzato dal Tribunale” della illiquidità della prestazione essendo la “debenza” e anche l'ammontare stabiliti dalla legge in presenza dei requisiti per il riconoscimento come vittima del dovere.
3.1. Anche questa censura non può essere accolta.
3.2. Innanzitutto, non risulta la contestata violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc. Lo stesso appellante dà atto dell'”argomento utilizzato dal Tribunale” alle pagine 12/13 della sentenza, dove, con richiamo di precedenti di legittimità (Cass.
n. 18309/2020 e n. 2563/2016, secondo l'appellante non pertinenti), il primo Giudice ha ritenuto applicabile ai ratei degli assegni in questione la prescrizione decennale e non quinquennale, “in quanto quest'ultima presuppone la liquidità
del credito quale effetto del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa”.
34 3.3. Ma anche nel merito la censura è infondata.
3.4. Sul punto la Suprema Corte ha già preso ripetutamente posizione e il Tribunale si è uniformato al suo costante insegnamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 36225/2003; n. 5426/2025;
n. 13556/2025) la doglianza del è infondato, “avendo Parte_1
questa Corte già affermato che l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali”. E l'indirizzo costante si riallaccia al precedente di legittimità n. 2563/2016, che ha affrontato la questione della prescrizione dei ratei previdenziali ed assistenziali non liquidati. Si riporta la massima: “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282
c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n.
1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando
35 che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.” E si veda anche Cass. n. 17276/2025, in motivazione, che conferma quanto precede con riferimento ad entrambi i vitalizi oggetto di causa: “2.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni,
trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129
(ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre
36 2020, n. 18309”).”
4. Con la quarta censura il si duole dell'”erronea Parte_1
affermazione della decorrenza retroattiva delle prestazioni periodiche (assegni vitalizi) rispetto alla domanda amministrativa.” Il Tribunale avrebbe disatteso il principio generale in materia previdenziale/assistenziale secondo cui la domanda amministrativa costituisce un ruolo essenziale nella fattispecie costitutiva del diritto e che il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale non sorgerebbe prima che il soggetto interessato non si induca a farne richiesta. Sicché, in ogni caso, le prestazioni economiche ed in particolare gli assegni vitalizi dovrebbero farsi decorrere esclusivamente dalla domanda amministrativa, cioè dal 18.07.2022.
4.1. Anche su questa questione la giurisprudenza di legittimità pare ormai orientata in senso sfavorevole all'impugnante. Si legge in Cass., n. 34714 del 2024: “… Il
ragionamento è, innanzitutto, immune dalle censure con le quali viene lamentata una errata lettura del dato normativo. L'art. 2
delle legge n. 407/1998 stabilisce che “chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso,
37 oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili,
soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, importo che è stato elevato ad € 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004. L'art. 4
lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti”. Prevedere che l'estensione del riconoscimento di detto beneficio alle vittime del dovere decorra dall'anno 2006 non significa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza dal 1 gennaio di quell'anno, anche laddove i presupposti di legge – tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario – siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe,
inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati. Il ragionamento svolto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, a prescindere dalla lettura dell'art. 14 del
P d.P.R. n. 510/1999 in ordine alla decorrenza dell'assegno per vittime di terrorismo dalla data di entrata in vigore della legge n.
40/1998, è, in parte qua, corretto ed immune da censure. Né può
darsi spazio a doglianze con le quali, dietro lo schermo della violazione di legge, si tenderebbe, in realtà, a contestare una,
inammissibile, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
38 nella parte in cui ancora la decorrenza alle risultanze del certificato di dimissioni dall'Ospedale di Cosenza, sulla cui base la Corte identifica il momento di raggiungimento della soglia di indennizzabilità: le censure relative a tale statuizione non sono ammissibili nella misura in cui, sollecitando una nuova valutazione dei dati di fatto, demandano a questa Corte un accertamento di merito, precluso in questa sede. Il ricorso deve,
pertanto, essere rigettato, … .”
4.2. E ancora più chiaramente si legge in Cass. n.
17276/2025, in motivazione: “Con il quarto motivo di ricorso il deduce violazione del generale principio di Parte_1
settore in materia assistenziale in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – pretesa decorrenza retroattiva degli assegni vitalizi mensili da data anteriore rispetto alla domanda amministrativa. Il critica la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha fatto risalire la decorrenza degli assegni vitalizi al
12/12/2016 (data in cui è stato accertato il superamento della soglia minima di invalidità) piuttosto che alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa
(segnatamente, il 22/05/2020).
4.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto, avuto riguardo al principio secondo il quale l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore
39 della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come
argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n.
206/2004, art. 5, commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007. …” (cfr. conforme Cass.
n. 19410/25; cfr. anche Cass. n. 11013/2022 e n.
14501/2024, in tema di prescrizione – decennale – a ritroso dalla domanda amministrativa in tema di rivalutazione/interessi dovuti su ratei degli assegni liquidati/pagati in ritardo).
4.3. L'appello del va, in conclusione, respinto. Parte_1
5. L'appello incidentale: Con l'appello incidentale il ricorrente/appellato si è doluto della Controparte_1
declaratoria di prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990, sancito in favore delle vittime del dovere dal D.P.R. n. 243/2006 in forza della delega alla sede regolamentare compiuta dall'art. 1 comma 565 della legge n, 266/2005 della “definizione dei tempi e delle modalità
della progressiva estensione dei benefici previsti in favore della
40 criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati …”. Secondo l'appellante, questo beneficio economico sarebbe imprescrittibile, come lo status di vittima del dovere, essendo legata ad una invalidità permanente che lo caratterizzerebbe. Inoltre, la previsione di una opzione in favore di un vitalizio (artt. 3 e 4 della legge n. 302/90) deporrebbe a favore dell'imprescrittibilità. In riforma dell'impugnata sentenza,
quindi, l'amministrazione doveva essere condannata anche al pagamento di tale beneficio.
5.1. Va dato atto che nelle note conclusionali lo stesso appellante incidentale segnala l'intervento della Suprema Corte
sfavorevole alla proprio tesi, costituito dal precedente n.
19410/2025 (che richiama altro precedente in cui già la Corte
aveva statuito la prescrittibilità anche della speciale elargizione,
cfr. Cass. n. 13556/2025).
5.2. L'appellante incidentale, tuttavia, non ha modificato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, limitandosi a dedurre (nelle note citate), che “si prende dunque atto onestamente della posizione frattanto in corso di causa assunta a riguardo dalla
Cassazione proprio con la appena citata sentenza, chiedendosi ai fini delle spese di considerare la novità della questione, in relazione alla solo frattanto assunta posizione della Cassazione.”
5.3. Oltre a vasta giurisprudenza di merito, tra cui anche questa Sezione distaccata di OL della Corte d'Appello di
41 EN (cfr. sentenza n. 53/2024 del 11.12.2024 – 20.12.2024
in RG 52/2023), anche la Suprema Corte non ha, quindi,
dubitato circa la prescrittibilità della speciale elargizione, in quanto beneficio economico (prescrittibile) derivante dal riconoscimento dello status (imprescrittibile) di vittima del dovere. Si legge in Cass. n. 19410/25, infatti: “La questione devoluta con il secondo mezzo è stata scrutinata di recente da questa Corte, che ha così ricostruito il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: «il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum—
(già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) — è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n.
243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del di Controparte_6
una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli
42 interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302
del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007,
conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla l. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo — (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale) — dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella l. n. 266 del 2005,
art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già
percepite.
6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n.
243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale
43 (evento verificatosi prima dell'anno 2006)» (ordinanza n. 13556
del 2025, cit.). 2.3.– Anche nel caso di specie, per fatti risalenti al
9 giugno 1987, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006),
in quanto, a far tempo da tale data, i controricorrenti avrebbero potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione. Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione della Corte di merito e dei controricorrenti, che correla l'exordium praescriptionis al riconoscimento dello status di vittima del dovere, rilevando che tale riconoscimento potrebbe essere chiesto in ogni tempo, alla stregua dell'imprescrittibilità della relativa azione di accertamento. In tal modo, le esigenze di certezza immanenti all'applicabilità, per le singole provvidenze, di un termine di prescrizione sarebbero vanificate. Per differire il termine di prescrizione, non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all'eventuale opzione per l'assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione: non è l'esercizio di tale facoltà,
demandata all'insindacabile e imprevedibile scelta dell'interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.). La sussistenza di diverse modalità di soddisfacimento di una pretesa che si atteggia pur sempre come unitaria non si riverbera sul sorgere del diritto e sulla possibilità
di chiederne tutela, elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
44 del dies a quo della prescrizione. Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.”
5.4. Nel caso di specie, quindi, essendo l'evento fondante lo status di vittima del dovere antecedente al riconoscimento normativo del diritto al beneficio (DPR 243/2006, entrato in vigore il 23 agosto 2008), e da quest'ultima data che deve farsi decorrere la prescrizione decennale, ampiamente decorsa – in assenza di atti interruttivi - alla data della domanda amministrativa (18.7.2022).
5.5. L'appello incidentale va, quindi, anch'esso respinto.
6. Nel processo d'appello vi è parziale soccombenza reciproca (rigetto appello, rigetto appello incidentale, art. 92
cpc). Sotto il profilo causale, l'appello principale ha avuto maggiore peso processuale. È giustificata, quindi, una compensazione parziale delle spese del grado nella misura della metà (1/2), mentre la condanna del appellante a Parte_1
rifondere all'appellato la residua metà delle spese del grado segue il criterio della (prevalente) soccombenza (art. 91 cpc).
Sono adeguati al giudizio di secondo grado (tabella cause d'appello, valore indeterminabile, complessità media) i
45 compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso minimo per la fase decisionale, escluso un compenso per la fase istruttoria (non svolta), e, quindi: € 2.518,00 per studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 6.327,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello incidentale), IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
7. Va dato atto che l'amministrazione statale appellante non
è soggetta all'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, per effetto della prenotazione a debito di quello previsto per la proposizione dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dal nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso in appello depositato in data 08.10.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
OL n. 161/2024 di data 27.09.2025,
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
46 dichiara la parziale compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà (1/2);
condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
Secondo la metà (1/2) delle spese di lite del CP_1
giudizio di secondo grado che liquida, per intero (1/1), in €
6.327,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello incidentale), IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del Controparte_1
co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 22.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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