Sentenza 13 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 1.1.- In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di dover decidere sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata da un imputato già ammesso alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03889/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2021, proposto da
AT AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Arturo e Emanuele Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul reclamo di RI IO avverso e per l’annullamento
- del provvedimento adottato il 22 maggio 2024 dal Commissario ad acta, con il quale è stata disposta la revoca della “ autorizzazione sismica n. 9/AS/2019 prot. 6258 del 27 febbraio 2019 con conseguente invalidità del successivo collaudo del 24 ottobre 2019, prot. 33190, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990 ”;
- della relazione istruttoria del 6 maggio 2024 richiamata nel provvedimento impugnato sub a), nonché del provvedimento dello stesso Commissario ad acta del 23 maggio 2024, successivamente notificato a mezzo PEC, recante: “ divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in oggetto con la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e i lavori realizzati sulla base della SCIA presentata ”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva della reclamante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le sentenze di questo TAR, n. 7975 del 23 novembre 2021 e n. 5516 del 26 luglio 2023;
Visto il reclamo esperito da RI IO avverso i provvedimenti commissariali in epigrafe individuati;
Vista la memoria di AT AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti questo TAR il sig. AZ instava per l’acclaramento della illegittimità della formazione del silenzio in ordine ad una istanza presentata in data 1 ottobre 2020 al Comune di Forio istanza prot. 29570 e volta ad ottenere la revoca e/o annullamento in autotutela della segnalazione certificata di inizio lavori (s.c.i.a) prot. 28073 del 17.09.2018 nonché della connessa autorizzazione sismica n. 9/as/2019 rilasciata in data 27.2.2019 prot. 62 in favore della attuale controinteressata, proprietaria di un immobile confinante con quello di esso ricorrente.
1.1. All’uopo il ricorrente rappresentava che:
- la sig.ra IO, presentava presso il Comune di Forio Segnalazione Certificata tendente all’esecuzione di “ Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione di immobile per civile abitazione con eventuale sostituzione di solai, rinforzo o ripristino scale interne di accesso, ripristino finiture, impermeabilizzazione e adeguamento impianti ”, da effettuarsi presso il detto suo immobile sito in Forio alla Via Matteo Verde n. 18 3;
- la detta S.C.I.A, con nota comunale del 25/09/2018, prot. n. 29102, veniva sospesa, diffidandosi la sig.ra IO dal dare inizio ai lavori senza l’acquisizione dell’autorizzazione sismica;
- successivamente veniva acquisita anche la ridetta autorizzazione;
- i detti titoli sarebbero stati conseguiti sulla base di rappresentazioni non veridiche dell’epoca di realizzazione dell’immobile originario e dello stato dei luoghi ante operam nonché sul fatto della assenza di abusi e di istanze di condono edilizio, così da indurre in errore la P.A..
1.2. Con sentenza n. 7975/21 questo TAR, in accoglimento del ricorso:
- ordinava all’Amministrazione comunale di provvedere in maniera espressa, sull’atto di diffida presentato dal ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza;
- disponeva che, in caso di inerzia, al Comune si sostituisse il commissario ad acta, nominato in persona del Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli o di un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale
da lui delegato.
1. 3. Con provvedimento dell’11 febbraio 2023 il commissario ad acta disponeva:
- ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e i lavori realizzati sulla base della SCIA presentata;
- ai sensi degli artt. 21- octies e 21- nonies della L. 241/1990, l’annullamento dell’Autorizzazione Sismica n. 9/AS/2019 prot. 6258 del 27.02.2019 con la conseguente invalidità del successivo collaudo del 24.10.2019, prot. 33190.
1.4. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la sig.ra IO avanti questo TAR.
1.5. Con sentenza n. 5516 del 10 ottobre 2023 questo TAR accoglieva il reclamo, con specifico riferimento alla terza doglianza - con la quale si lamentava la pretermissione delle indefettibili guarentigie procedimentali spettanti all’interessato, beneficiario degli effetti di un provvedimento, in caso di “riesame” in autotutela di esso provvedimento – così in particolare statuendo:
“- se è vero che l’an e il telòs della funzione demandata al commissario sono da rinvenire nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione;
- è altresì indubitabile che il quomodo e il quid di essa funzione si modulano e foggiano facendo applicazione delle regole e dei principi generali cui deve sempre e comunque informarsi l’azione amministrativa, anche quella che si dispiega nei procedimenti cc.dd. “di secondo grado”.
2.2.14. Ne discende, nella fattispecie che ne occupa:
- la piana applicabilità alla potestà commissariale –comechè avente ad oggetto il successivo esercizio di poteri inibitori su di una scia, una volta decorso il termine ex lege contemplato di trenta giorni per procedervi “fisiologicamente”, ovvero l’annullamento di una autorizzazione già rilasciata- dei principi generali in materia di autotutela, con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in gioco, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al segnalante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere interdittivo sulla scia, ovvero e a fortiori a seguito della adozione di un espresso atto di autorizzazione sismica;
- la effettiva pretermissione delle guarentigie procedimentali effettivamente spettanti in capo alla reclamante, titolare di situazioni giuridiche -stante il rilascio della autorizzazione sismica e l’inutile decorso del termine di trenta giorni a far data dalla presentazione della scia- meritevoli di tutela: a) a latere procedimentale, imponendosi la partecipazione e il contraddittorio endoprocedimentale e, indi e ad limen, la previa comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame; b) a latere sostanziale, “entrando” a pieno titolo nel processo di equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, e imponendo all’uopo alla Amministrazione un peculiare e specifico onere motivazionale circa la eventuale preminenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
2.2.15. Di qui la pretermissione delle facultates procedimentali irrefragabilmente spettanti alla reclamante –in sede di esplicazione della potestà commissariale- atteso che il commissario ad acta ha convocato, in occasione del proprio insediamento, esclusivamente il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Forio e il sig. AZ (originario ricorrente nel giudizio avverso il silenzio e attuale reclamante incidentale). Nessuna comunicazione, di contro, risulta giammai essere stata indirizzata alla sig.ra IO, id est al soggetto sulla cui sfera giuridica solo la potestas commissariale poteva incidere, ledendola o comprimendola (come poscia effettivamente avvenuto).
2.2.16. Talchè la potestà del commissario, di riesame in autotutela, si è dispiegata in assenza di contraddittorio e senza la partecipazione del soggetto “beneficiario” del primigenio titolo autorizzatorio ovvero in ogni caso maturante un affidamento qualificato a’ sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/90 a seguito della presentazione della scia, per cui “decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’Amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.
3. L’accoglimento del terzo mezzo preclude la disamina delle altre doglianze e determina l’assorbimento del reclamo incidentale condizionato, dovendo il commissario provvedere a nuovamente esercitare il proprio officium, nel pieno contraddittorio con la parte reclamante, consentendo a quest’ultima, indi, di effettivamente interloquire plena causae cognitio e tota re perspecta in subiecta materia ”.
1.6. Al lume delle statuizioni sopra riportate, indi, veniva impartito l’ordine “ al commissario ad acta di nuovamente esplicare i propri poteri nel contraddittorio con la parte reclamante ”.
1.7. In data 7 novembre 2023, indi, il commissario ad acta procedeva ad un nuovo sopralluogo presso l'immobile che ne occupa, in presenza delle parti.
1.8. Con nota del 6 maggio 2024, il commissario comunicava l’intendimento di procedere all’annullamento della autorizzazione sismica del 27 febbraio 2019, con i correlati provvedimenti repressivi, all’uopo sollecitando la presentazione di deduzioni procedimentali.
1.9. Al fine il commissario, in dichiarata esecuzione del dictum giudiziale di questo TAR emanava:
- provvedimento del 22 maggio 2024, recante la revoca della “ Autorizzazione Sismica n. 9/AS/2019 prot. 6258 del 27.02.2019 con la conseguente invalidità del successivo collaudo del 24.10.2019 prot. 33190 ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990 ”;
- provvedimento del 23 maggio 2024, recante il “ divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e i lavori realizzati sulla base della SCIA presentata ”.
1.10. Avverso detti atti commissariali insorgeva nuovamente la reclamante IO avanti questo TAR, essenzialmente deducendo:
- nullità ex art. 21- septies della legge n. 241/90 per violazione e/o elusione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del TAR Campania del 10 ottobre 2023, n. 5516 - eccesso di potere, stante la violazione dei principi generali in tema di autotutela (contraddittorio, tutela dell’affidamento, violazione del termine normativamente contemplato), nel mentre il provvedimento inibitorio del 23 maggio 2024 non sarebbe neanche stato preannunziato nella comunicazione del 6 maggio 2024;
- sulla illegittimità del provvedimento commissariale del 23 maggio 2024 che dispone il divieto di prosecuzione delle attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e dei lavori realizzati sulla base della s.c.i.a. prot. n. 28073/20 - carenza di potere in concreto. inammissibilità della iniziativa per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. difetto di motivazione. violazione del “giusto procedimento”, stante la violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/90, in mancanza peraltro della allegazione e della prova, da parte del commissario ad acta ovvero del Comune di Forio, della esistenza di una falsa rappresentazione dei fatti a corredo della primigenia SCIA del 2018;
- eccesso di potere per carenza di istruttoria. illogicità manifesta. travisamento. omessa ponderazione della situazione contemplata. violazione dell’art. 41 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9; non vi sarebbe traccia, invero, di una “non corretta rappresentazione dei luoghi ” che abbia potuto, in qualche modo, indurre in errore il Comune di Forio, siccome partitamente illustrato in apposita relazione tecnica versata in atti;
- sulla illegittimità del provvedimento del 22 maggio 2024 che dispone l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione sismica n. 9/as/2019, prot. 6258 del 27 febbraio 2019 - inammissibilità della iniziativa per violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/90. difetto di motivazione. violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/90. violazione del giusto procedimento sotto altri profili, per aver il Commissario violato, anche per tale atto, i principi generali che governano la potestà di riesame in autotutela (termine di dodici mesi; omessa ponderazione interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo); in ogni caso, le opere de quibus , presentando una altezza strutturale inferiore ai 10,5 metri –siccome attestato dallo stesso tecnico comunale, che avrebbe individuato l’altezza totale di 8,4 metri per la unità strutturale interessata dagli interventi in esame- rientrerebbero nei munera di controllo, anche sotto il profilo sismico, di essa Amministrazione comunale; nel computo di tale altezza, invero, non andrebbe inserito il manufatto di 42 mq in sopraelevazione, comechè estraneo alla unità strutturale che solo costituiva l’oggetto delle opere autorizzate anche per l’aspetto “sismico”; d’altra parte, illegittimo sarebbe il provvedimento travato per avere ex professo omesso di valutare le deduzioni difensive della ricorrente, pur ritualmente formulate dopo l’atto commissariale del 6 maggio di “preavviso”.
1.11. Si costituiva il sig. AZ, instando per la reiezione del reclamo e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 22 gennaio 2025.
2. Il reclamo è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle doglianze che lo assistono.
2.1. Intempestivo , invero, si appalesa l’esercizio della potestas di riesame in autotutela, esplicata dal commissario ad acta nella perdurante inottemperanza della Amministrazione comunale, concretante: i) “ revoca ”, rectius annullamento di ufficio a’ sensi dell’art. 21- nonies l. 241/90 della autorizzazione sismica, rilasciata in epoca affatto risalente (27 febbraio 2019); ii) il divieto di prosecuzione della attività di cui alla SCIA del 17 settembre 2018, “ ai sensi dell’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. 241/1990 ”.
2.1.1. Orbene, è pacificamente comprovato per tabulas che:
- la SCIA che ne occupa – avente ad oggetto una “serie di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, consistenti in: ‘sistemazione androne; demolizione/ricostruzione scala di accesso all’appartamento con ripristino finiture; demolizione/ricostruzione muretto divisorio e rifiniture; rifacimento solaio retrobottega; opere di impermeabilizzazione del terrazzo; ripristino copertura accessoria sul terrazzo; demolizione/ricostruzione gradini di accesso al terrazzo; consolidamento solaio di copertura del negozio; sistemazione servizio igienico con sostituzione solaio; rifacimento intonaci; sostituzione pavimenti e rivestimenti; eventuale sostituzione solai; sostituzione infissi; tinteggiatura; ripristino parapetti e ringhiere; bonifica muratura; sostituzione divisori interni; rifacimento impianti’ ” - risale al 17 settembre 2018, già sotto l’imperio dell’art. 21- nonies l. 241/90, siccome risultante dalle modifiche apportate dalla l. 124/2015;
- la autorizzazione sismica, ottenuta dalla reclamante per i profili strutturali degli interventi, è stata emanata in data 20 febbraio 2019;
- gli atti di “ritiro” in autotutela rimontano al 22 e al 23 maggio 2024, e sono stati adottati, indi, a distanza di oltre cinque anni allorquando era ben decorso –e da lungo tempo- il termine di diciotto mesi contemplato nel “novellato” art. 21- nonies l. 241/90, poscia ridotto a dodici mesi nel 2021.
2.1.2. Ne discende, irrefutabile, la intempestività dei provvedimenti impugnati, adottati dal commissario ad acta allorquando l’esercizio della relativa potestas era irrimediabilmente precluso al Comune e, indi, ad esso commissario.
2.1.3. E, invero, l'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), l. 7 agosto 2015, n. 124 dapprima modificava l’art. 21- nonies , comma 1, l. 241/90 nei sensi in appresso: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
2.1.4. Si tratta di una disposizione di particolare rilevanza, che attribuisce una specifica pregnanza al decorso del tempo e al relativo affidamento che si ingenera nel privato sulla stabilità degli effetti giudici favorevoli –di ampliamento della sfera giuridica, autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici- discendenti dall’esercizio dei pubblici poteri.
2.1.5. Significativa testimonianza della particolare rilevanza che il decorso del tempo assume - al fine di garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici anche a latere privatistico, in funzione di tutela dell’affidamento e della prevedibilità e calcolabilità delle regole, anche contenute in atti amministrativi di divisamento degli interessi- è la ulteriore riduzione dello spatium temporis di “ripensamento” ex lege concesso alla Amministrazione, da ultimo cristallizzato in dodici mesi per effetto dell’intervento novativo operato sull’art. 21- nonies l. 241/90 dall’art. 63, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, novella peraltro e ovviamente ratione temporis applicabile alla fattispecie che ne occupa.
2.1.6. Non a caso, e non a torto, si è ritenuto che la norma in esame codifichi nella legge generale sul procedimento amministrativo un principio di civiltà giuridica, funzionale a riequilibrare l’asimmetria immanente nel rapporto tra l’Autorità e gli amministrati, introducendo un limite temporale all’esercizio del potere amministrativo di riesame (tradizionalmente inesauribile e, in ogni caso, astretto a limiti non ben scanditi, siccome risultanti da clausole “elastiche” quali: “ ragionevolezza del termine ”; motivazione specifica; interessi dei destinatari e dei controinteressati et similia ) in guisa speculare rispetto a quello che tradizionalmente connota lo ius agendi dei privati, con l’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, ovvero di 120 giorni per l’azione risarcitoria o il ricorso straordinario al Capo dello Stato (TAR Campania, VI, 11 marzo 2024, n. 1633).
2.1.7. Come efficacemente osservato dal Supremo Consesso, il nuovo art. 21- nonies della legge 241/90 introduce un “ nuovo paradigma ” nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza, il legislatore del 2015 ha fissato un termine decadenziale avente connotazione di assoluta novità, in quanto funzionalmente e teleologicamente preordinato:
- non già –come sempre era stato in passato- a garantire la inoppugnabilità degli atti nell’interesse della Amministrazione ovvero, come di recente, con il termine di 120 giorni di cui all’art. 30, c.p.a. per l’esperimento della azione risarcitoria, in funzione di stabilità dei rapporti pubblicistici e di salvaguardia delle esigenze di bilancio e di spesa (artt. 81, 97 e 119, parametri costituzionali espressamente evocati dal Giudice delle leggi a sostegno della legittimità del citato termine di 120 giorni per la domanda di risarcimento dei danni: C. Cost. 4 maggio 2017, n. 94);
- bensì, e in ciò risiede l’ ubi consistam della novella, a fissare limiti invalicabili di preclusione/consumazione del potere pubblico nell’interesse dei consociati, al fine di consolidare le situazioni giuridiche soggettive favorevoli nascenti da atti amministrativi, e renderle non più perennemente “claudicanti”, siccome esposte in ogni tempo alla potestà di riesame della Amministrazione.
2.1.8. La legge n. 124/2015, con la modifica all’art. 21- nonies l. 241/90, ridisegna il rapporto tra i poteri pubblici e i privati “incisi” assegnando fondamentale significanza al decorso del tempo, per le situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in funzione di tutela:
- dell’affidamento del privato, la cui sfera giuridica -ampliata dal potere amministrativo- non può tollerare una situazione di diuturna instabilità; e ciò, beninteso, sempre che il privato non abbia contribuito, con contegni riprovevoli, ovvero penalmente rilevanti, alla adozione di provvedimenti illegittimi (art. 21- nonies , comma 3, l. 241/90):
- della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, “ a latere ” privatistico; d’altra parte, sul decorso del tempo quale fatto che vale a consumare e precludere l’esercizio del potere, anche nei rapporti tra PP.AA., si veda il nuovo art. 17- bis della l. 241/90 (sul silenzio assenso tra amministrazioni) norma non a caso posta a raffronto con l’art. 21- nonies che ci occupa; come affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “a tale nuova regola generale [ id est , l’art. 21- nonies l. 241/90] che riforma i rapporti ‘esterni’ dell’amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell’art. 17-bis – una seconda regola generale, che pervade i rapporti ‘interni’ tra amministrazioni ” (CdS, comm. speciale, parere 13 luglio 2016, n. 1640; TAR Campania, VI, 26 agosto 2020, n. 3651; TAR Lombardia, I, 17 marzo 2020, n. 515).
2.1.9. A ben vedere, inoltre, la regola di cui all’art. 21- nonies si iscrive, e vale a specificarne il contenuto, nel più generale alveo dei doveri di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare i rapporti intersoggettivi, segnatamente allorquando una delle parti rivesta lo status di “professionista” ovvero di soggetto particolarmente qualificato (sul contatto sociale qualificato nei rapporti tra privati e P.A. valga il richiamare CdS, a.p., 4 maggio 2018, n. 5; Cass., I, 12 luglio 2016, n. 14188).
2.1.10. Si tratta, dunque, di una regola speculare –nella ratio e negli effetti- a quella dell’inoppugnabilità dell’atto amministrativo, ma creata, a differenza di questa, in considerazione delle esigenze di certezza e per la tutela del privato.
2.2. Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alla Scia.
2.2.1. E, invero, la Scia con la quale il privato, rappresentando la intenzione di eseguire lavori su un determinato manufatto, puntualmente rappresentato nella sua consistenza planivolumetrica (comprensiva di grafici e di documentazione fotografica) vale a:
i) iniziare il procedimento volto alla “abilitazione” dell’intervento;
ii) eccitare , tra l’altro e per quel che qui viene in rilievo, la potestas di scrutinio e di verifica della Amministrazione circa la effettiva compatibilità degli interventi, e delle “preesistenze” su cui detti interventi incidono, con le prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche applicabili;
2.2.2. La presentazione di una tale Scia –beninteso, fatta salva la ipotesi di mendacio e di rappresentazioni fallaci , idonei ad indurre in incolpevole errore la Amministrazione, fuorviandone e compromettendone il genuino esercizio dei munera di controllo e di verifica- assume piena valenza effettuale ai sensi degli artt. 19, commi 3, 4 e 6- bis , l. 241/90 e 23, commi 3 e 6, DPR 380/01.
2.2.3. Epperò in assenza di rappresentazioni non veritiere o comunque aventi valenza decettiva e fuorviante , tale da ostacolare la ordinaria azione di vigilanza della Amministrazione –siccome si avrà modo di illustrare infra - la Scia del 2018, ha integrato:
- rituale atto di iniziativa del procedimento per la “abilitazione” alla realizzazione delle opere;
- fatto giuridico costitutivo del potere-dovere per la Amministrazione di verificare –nello spatium temporis normativamente contemplato- la sussistenza delle “ condizioni e dei presupposti ” ex lege previsti, ivi compresi quelli riguardanti la liceità delle opere richieste, anche alla luce dello stato di fatto del manufatto preesistente.
2.2.4. Così che, decorso inutiliter il termine per l’esercizio –eventuale- dei poteri inibitori o repressivi, ha consentito per così dire la “ chiusura della fattispecie ”, con il perfezionamento anche di tale titolo abilitativo, rendendo possibile per la Amministrazione –se del caso- il solo esercizio della potestas di riesame in autotutela, nei modi e nei tempi inesorabilmente forgiati all’art. 21- nonies l. 241/90 (TAR Campania, VI, 11 marzo 2024, n. 1633), nella fattispecie peraltro, siccome sora accennato, ampiamente decorsi .
2.2.5. Talchè, nella fattispecie che ci occupa è pacifica la intempestività del provvedimento di annullamento per il superamento del termine (dapprima di 18 mesi, poscia ridotto a dodici mesi) contemplato all’art. 21- nonies l. 241/90.
2.2.6. Siccome emerge peraltro dalla relazione istruttoria posta a fondamento degli impugnati provvedimenti, le determinazioni commissariali si fondano sui seguenti profili:
- mancata corrispondenza tra il prospetto e le sezioni reali e quelle riportate nella Scia;
- constatazione di alcuni manufatti in elevazione; sono stati individuati genericamente come coperture di spazi rispettivamente di superficie pari a 4,60 m² e 9,00 m², posti sul lato ovest del solaio di copertura dell’edificio originario; manufatto insistente sul solaio di copertura originale dell’edificio (posto sul lato estremo destro guardando la facciata dell’edificio da Via M. Verde); evidenza di un manufatto di circa 42 m², sul lato estremo destro dell’edificio (guardando la facciata da Via M. Verde), adibito ad appartamento, composto di ingresso, cucina, bagno e due camere, realizzato in muratura con solaio laterocementizio di fattura obsoleta, con antistante portico coperto di circa 12 m²; la cui altezza all’intradosso del solaio è pari a 2,70 m, si innalza quindi rispetto alla copertura dell’edificio di almeno 2,90 m, tenuto conto dello spessore del solaio di almeno 20 cm;
- stima dell’altezza del fabbricato: 8,40 m dal piano del marciapiede alla copertura dell’edificio iniziale, cui sono da aggiungere almeno 2,90 m e 3,70 m per i locali di detto appartamento;
- presenza di vani accessori e pertinenze non presenti negli atti catastali per i quali la polizia municipale ha evidenziato la mancanza di documentazione legittimatoria.
2.2.7. Orbene, il manufatto de quo agitur , id est la unità immobiliare che solo è interessata dai lavori nella consistenza planivolumetrica oggetto di stigma con i gravati provvedimenti, è stato rappresentato nella Scia del 2018 (fondante, poi, la successiva autorizzazione sismica del 2019).
2.2.8. E, invero, siccome rappresentato nella relazione tecnica versata in atti dalla reclamante, nessuno dei manufatti stigmatizzati - ubicati sulla copertura (manufatto di mq 4,60 alto mt 1,65; terrazzo rialzato di mq 9; appartamento di mq 42 oggetto di istanza di condono non definita ed individuato anche catastalmente come unità autonoma e diversa) – afferisce alla unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi, né si ravvisano elementi funzionali tali da renderli inestricabilmente avvinti all’appartamento (posto al piano primo) interessato dalla opere manutentive.
2.2.9. Talchè ragionevole si appalesa l’assunto di parte reclamante in forza del quale -trattandosi di lavori di mera manutenzione, ordinaria e straordinaria, impattanti su una parte “atomisticamente” e “funzionalmente” raffigurabile in guisa “autonoma”, e non già sugli altri manufatti “in sopraelevazione”- non sarebbe stato in concreto esigibile un diverso contegno da parte di essa reclamante, volto cioè –è questa, in definitiva, la tesi commissariale- a raffigurare anche le unità dell’immobile estranee ai programmati interventi edilizi (lavori interessanti, come detto, il solo appartamento posto al piano primo).
2.2.10. Orbene, esclusa la unità in sopraelevazione, nulla quaestio sulla riferibilità della autorizzazione sismica, rilasciata dal Comune, ad interventi manutentivi concretanti sostituzione di porzioni di solai e di consolidamento di scala interna, con altezze strutturali variabili da 3, 80 metri a 6,85 metri.
E, invero, i rilievi del commissario –relativi al superamento della altezza strutturale di metri 10,50, tale da richiedere l’intervento abilitativo del Genio civile, in luogo di quello del Comune- fondano giustappunto sulla “ricomprensione”, all’interno del complesso immobiliare oggetto della Scia (e della abilitazione simica) anche dei manufatti in sopraelevazione; talchè, esclusa la esigibilità, secondo la ordinaria diligenza, in capo alla reclamante di un contegno volto a rappresentare nella Scia anche la autonoma unità immobiliare posta in sopraelevazione (e non mai rientrante nello spettro edilizio che solo costituiva oggetto degli interventi manutentivi de quibus ) viene meno anche il calcolo della altezza strutturale supportante gli assunti commissariali.
Del resto, incontestato è il dato –acclarato dagli uffici comunali anche nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia municipale in data 25 gennaio 2022- circa la altezza, pari a 8,40 metri, del fabbricato rispetto al marciapiede di via M. Verde escluso il parapetto; e ciò tenendo in non cale, siccome non interessata dalla Scia (e dalla autorizzazione) la sopraelevazione.
2.2.11. Anche sul locale w.c. e sul locale deposito, parte reclamante ha allegato, fornendo un principio di prova, elementi deponenti per la loro preesistenza (evidenze fotografiche; materiali e tipologia; fotointerpretazione, con esiti compendiati nella perizia tecnica del 18 marzo 2023); talchè la loro mancata rilevazione nelle schede catastali del 1984 e 1979, e del 1940 (in disparte la concreta significanza che a queste risultanze può essere attribuita) può essere giustificata dal fatto che trattavasi di area esclusa dalla rappresentazione grafica della unità immobiliare oggetto di “denunzia” al catasto; area che, in ogni caso, esisteva siccome soprastante un androne (e, di contro, nelle schede catastali neanche rappresentata come terrazzo); talchè, di nessun mendacio o falsa rappresentazione, anche in parte qua , è a parlarsi.
2.2.12. Il manufatto già in allora – id est al momento della presentazione della Scia- si appalesa avere avuto la connotazione “censurata” negli atti impugnati.
Ora, dalla disamina degli elaborati progettuali e tecnici allegati alla primigenia istanza avanzata dalla parte reclamante che –in guisa non irragionevole e, quindi, per certo non decettiva ovvero funzionale a trarre in errore la Amministrazione, condizionandone e fuorviandone il processo decisionale- emerge che era già in allora di chiara percepibilità:
- la natura degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- la unità immobiliare (appartamento posto al primo piano di un più ampio complesso immobiliare) che solo costituiva l’oggetto dell’ agere edilizio;
- lo stesso complesso immobiliare nella sua totalità.
2.3. Talchè, tenendo conto del compendio grafico e documentale immediatamente in allora messo a disposizione degli uffici comunali nonché della agevole percepibilità delle altre unità (manufatto in sopraelevazione) connotanti il complesso immobiliare nel cui ordito si inscriveva la unità immobiliare interessata dai lavori, nessun impedimento vi era –né tampoco era stato dalla reclamante artificiosamente frapposto- al libero e consapevole dispiegarsi della actio repressiva del Comune che, di contro, è rimasto tutt’affatto inerte, per anni:
- dopo la presentazione della Scia del 2018;
- successivamente all’espresso provvedimento di autorizzazione sismica del febbraio 2019, seguito dal certificato di collaudo dell’ottobre 2019.
2.4. Il ritardo nella adozione della determinazione impugnata –peraltro avvenuta solo a seguito della iniziativa giurisdizionale del sig. AZ e ad opra dell’ausiliario di questo Giudice- si appalesa, indi, inescusabile atteso che gli asseriti vizi posti a fondamento dell’atto di annullamento sono, nella loro stessa prospettazione, ictu oculi percepibili;
- giustappunto dalla disamina della documentazione dall’attuale ricorrente posta in allora a sostegno della richiesta della Scia;
- in ogni caso, immediatamente conoscibili nella loro oggettiva consistenza dalla Amministrazione, anche, e se del caso, pel tramite di un semplice sopralluogo.
2.4.1. Non può dirsi, indi, che la reclamante abbia falsamente rappresentato fatti e circostanze, in tal guisa fuorviando ovvero inducendo in errore non agevolmente riconoscibile la Amministrazione.
2.4.2. I fatti - id est , la consistenza planivolumetrica dell’appartamento oggetto dei lavori, e quella dei manufatti in sopraelevazione- sono stati portati all’attenzione della Amministrazione nel 2018, ovvero comunque da essa Amministrazione ictu oculi percepibili e conoscibili, già in allora.
2.4.3. Le stesse, invocate, planimetrie catastali –in disparte la loro valenza e attendibilità ai fini che quivi vengono in rilievo- costituivano atti tutt’affatto noti, conosciuti e/o conoscibili dalla Amministrazione già in quel tempo.
2.4.4. In definitiva, va rimarcata la inidoneità delle rappresentazioni poste a fondamento della istanza ad effettivamente ostacolare, ovvero fuorviare in guisa decisiva il processo decisionale della Amministrazione, stante:
- la effettiva rappresentazione della sola unità (appartamento al piano primo) oggetto dei lavori;
- in ogni caso, ciò che massimamente rileva, la assai agevole percepibilità da parte della Amministrazione della effettiva configurazione dello stato dei luoghi nel suo complesso.
2.4.5. Il rilascio del titolo annullato ovvero il silenzio pluriennale serbato sulla Scia costituiscono scaturigine di una articolata sequenza procedimentale e temporale nel corso della quale la Amministrazione ha ben esaminato e valutato, ovvero ha avuto modo di esaminare e valutare funditus , lo stato dell’immobile nel suo complesso, compresa la altezza strutturale, e le modalità progettuali degli interventi.
2.4.6. Di qui la piana rilevabilità dei profili di criticità per cui è causa e la inescusabilità del ritardo - oltre cinque anni - con cui si è proceduto ad effettivamente rilevarli (pel tramite dell’annullamento in autotutela).
2.5. La conoscenza e/o la conoscibilità da parte della Amministrazione ab initio dei vizi già dapprincipio, rende oggettivamente ingiustificabile lo spatium temporis intercorso fino al maggio 2024, lasso temporale ben più ampio rispetto a quello massimo contemplato dall’art. 21- nonies l. 241/90 (cfr., in fattispecie simile, TAR Campania, VI, 7 gennaio 2025, n. 83; TAR Campania, VI, 16 marzo 2021, n. 1756; TAR Lombardia, I, 2 luglio 2018, n. 1637).
2.5.1. Né, d’altra parte, l’esercizio dei munera spettanti ai competenti uffici comunali risulta essere stato impedito, ostacolato, ovvero reso più difficoltoso a cagione di una falsa ovvero non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi e degli intendimenti edilizi del privato (TAR Campania, VI, 30 dicembre 2024, n. 7451; Id., id., 16 agosto 2021, n. 5512).
2.5.2. A ben vedere, invero, anche le allegazioni contenute nel provvedimento di annullamento depongono ex se per la natura tutt’altro che “dissimulata” della realtà “rappresentata” alla Amministrazione illo tempore , vertendosi in tema di elementi, ivi comprese le asserite mancate valutazioni di compatibilità sismica, che:
- nella stessa prospettazione di essa Amministrazione erano ictu oculi percepibili giustappunto dalla disamina della documentazione progettuale posta in allora a sostegno della istanza di sanatoria, in ogni caso, immediatamente conoscibili nella loro oggettiva consistenza dalla Amministrazione, così come evincibile dal riferimento a risultanze catastali da lungo tempo esistenti al momento dello scrutinio ad essa demandato;
- per certo (altezza strutturale dell’immobile, comprensivo del manufatto in sopraelevazione) non potevano non rientrare nella sfera di conoscenza e/o di conoscibilità della Amministrazione comunale già in allora .
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni commissariali in epigrafe individuate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO