Decreto cautelare 9 settembre 2025
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Sentenza breve 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 15/04/2026, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9930 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A New Delhi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato (prot. D/4509/2025 del 17/07/2025), emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A New Delhi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente impugna il provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato (prot. D/4509/2025 del 17/07/2025), emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, evocando in giudizio il Ministero per gli Affari Esteri;
- formula i seguenti motivi di diritto:
“1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche; violazione del D.P.R. 394/1999; violazione del D.Lgs. 71/2011;
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione;
3) Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: il ricorrente aveva già ottenuto un Nulla Osta, poi revocato senza un’adeguata motivazione e senza consentire il contraddittorio;
4) Lesione del diritto al lavoro e dei principi costituzionali di uguaglianza e dignità (artt. 2, 3, 4 Cost.)”;
- si è costituito il ministero resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza;
-in data 4/11/25 il ricorrente ha depositato la regolarizzazione della procura alle liti, rilasciata all’estero;
- all’udienza del 13/01/26 il Collegio ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio circa la possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stata dal ricorrente impugnata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, atto che vincola gli esiti della richiesta del visto d’ingresso;
- all’udienza del 14 aprile 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata;
ritenuto che:
-il ricorrente abbia depositato regolare procura alle liti apostillata;
- che cionondimeno il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’esito negativo del procedimento di rilascio del visto è vincolato dalla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, e l’amministrazione degli affari esteri non potrebbe dare esito diverso al procedimento, in assenza dell’impugnativa della revoca;
- il provvedimento in questione è basato espressamente ed unicamente sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato presupposto, di competenza del Ministero degli Interni;
- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ il termine per l’impugnazione decorre solo dal momento in cui l’interessato abbia acquisito piena conoscenza dell’atto lesivo, intesa come conoscenza del contenuto e della sua portata pregiudizievole ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 845/2022);
- il ricorrente ha piena conoscenza della revoca del nulla osta, nel caso di specie, a partire dalla data di notifica del provvedimento di diniego del visto emesso il 17/7/25, che lo ha informato espressamente della intervenuta revoca;
- la giurisprudenza ritiene che l’atto presupposto vada impugnato in maniera autonoma, sebbene contestualmente all’atto che ne faccia applicazione, (se risulta che non sia stato previamente notificato all’interessato, risultando dunque inammissibile il ricorso contro tale provvedimento applicativo che non sia rivolto anche contro quello presupposto (cfr, ex plurimis , C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 805 e 6 febbraio 2008, n. 310; Sez. VI, 29 novembre 2002, n. 6535; Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 223)
- sebbene l’atto in questione sia dematerializzato (consistendo in una stringa nel sistema operativo del Ministero degli Interni) ed il relativo procedimento informatizzato, il ricorrente ha l’onere di impugnarlo, nonché di evocare in giudizio l’amministrazione dell’interno, al fine di contestarne la legittimità, potendo la natura dematerializzata tuttalpiù rilevare al fine di posticiparne l’onere di impugnativa contestualmente alla impugnativa dell’atto a valle;
- il termine di impugnativa è ampiamente decorso e non è stata avanzata richiesta di rimessione in termini;
- il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
- le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZO | RA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.