Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2058 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palma di Montechiaro in data 22.7.1969, (C.F. Parte_2
), nato ad [...] in data [...], C.F._2 Pt_3
(CF. ), nata ad Agrigento in [...]
[...] C.F._3
25.10.1969, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
nata ad [...] in data [...], (C.F. Parte_5 [...]
, nato ad [...] in data [...], C.F._5 Parte_6
(C.F. ), nato ad Agrigento in [...]
[...] C.F._6
25.01.1984, con il patrocinio dell'Avv. e con elezio- Parte_1
ne di domicilio in Palermo, via S. Puglisi n. 15, presso il medesimo difen- sore appellanti
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11
6;
Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato per legge
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Paler- mo, via Valerio Villareale n. 6 appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 26.9.2019 all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.16429/2018, con la quale il giudice ha rigettato il ricorso volto a ottenere l'annullamento delle delibere del e dei rea- Controparte_1
ti intenzionali violenti nn. 410, 411, 412, 413, 414, 415 del 19.6.2018, aventi a oggetto il diniego di accesso al Fondo di Rotazione per la solida- rietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
IN FATTO
Con ordinanza del 7.1.2016 il Tribunale di Palermo accoglieva il ri- corso proposto da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e – in qualità di eredi legittimi di Pt_5 Parte_6 Persona_1
(deceduto nel 1999), fratello della vittima , deceduto nel 1999 – Persona_2
e condannava e al pagamento di com- Controparte_3 Controparte_4
plessivi euro 156.313,60 a titolo di risarcimento danni dagli stessi patiti in conseguenza dell'uccisione violenta e per mano mafiosa del loro congiunto
, reato già definitivamente accertato con la sentenza della Corte Persona_2
d'Assise d'Appello di Palermo n. 35 del 6.12.2007, oltre al pagamento del- le spese processuali per euro 8.600,00, maggiorate dalle spese generali,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 I.V.A. e C.P.A., agli stessi liquidate e distratte in favore dell'avv.
[...]
, procuratore antistatario. Parte_1
A seguito della pronuncia i predetti creditori presentavano quindi separate istanze alla al fine di ottenere il pagamento Controparte_2
delle somme predette dal Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime
Con reati di tipo mafioso. Con le delibere nn. 410, 411, 412, 413, 414, 415 del 19.6.2018 il rigettava tuttavia le domande dei Controparte_1
ricorrenti sulla scorta del preuspposto ostativo dato dalla non totale estra- neità della vittima rispetto agli ambienti mafiosi. Persona_2
Con ricorso giudiziale ex art. 702-bis c.p.c. del 18.10.2018
[...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, oltre all'avvocato in proprio, convenivano quindi in
[...] Parte_1
giudizio il predetto di Solidarietà e la al CP_1 Controparte_2 fine di ottenere l'annullamento, la disapplicazione o la revoca delle delibe- re reiettive.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa in data 26.9.2019, rigettava quindi il ricorso e condannava tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite.
I predetti hanno dunque ora proposto appello chiedendo caducarsi il pronunciamento di prime cure ed affermarsi l'illegittimità del diniego amministrativo. Più in particolare, lamentano, anzitutto, una errata inter- pretazione delle sentenze penali e una valutazione parziale, e comunque non obiettiva, del materiale probatorio, peraltro effettuata con un generico rinvio agli atti e senza richiamare alcunchè di specifico. Ribadiscono infat- ti, che, contrariamente a quanto riportato nell'impugnata ordinanza, la Cor- te d'Assise d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 35/2007, grazie al de- cisivo apporto del collaboratore di giustizia ha oramai Controparte_5 definitivamente accertato che il vero movente che ha condotto all'omicidio del di loro zio , assassinato all'età di trentotto anni con quattro Persona_2
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 colpi di arma da fuoco, non era la di lui vicinanza alla famiglia mafiosa perdente, bensì il mero rapporto di parentela tra la vittima – totalmente estranea a vicende di mafia – e esponente del gruppo Persona_3 emergente degli “stiddari”, il quale si poneva in aperto conflitto con le co- sche fedeli a “cosa nostra”. Evidenziano, comunque, che l'eventuale “vici- nanza” della vittima agli ambienti mafiosi non potrebbe rite- Persona_2 nersi nel caso de quo ostativa all'accesso al Fondo di Rotazione, poiché
l'art. 1 della legge 302/1990 prevede che l'elargizione è concessa, si, a condizione che il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali, ma anche, in caso contrario, ove comunque “…si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesi- va”, come si ricaverebbe nel caso all'esame, trattandosi solo di accidentale rapporto di parentela con il , come accertato in sede giudiziale. A Per_3
supporto fanno presente che con delibere del 2014 lo stesso Comitato ha per l'appunto riconosciuto a carico del la liquidazione in favore del- Pt_7
la moglie e dei figli del , come già documentato in primo grado. Persona_2
Espongono quindi di avere azionato il diritto di credito risarcitorio loro spettante quali eredi del , fratello della giovane vittima Persona_1
di mafia già deceduto nel luglio 1999, conformemente al dettato della pri- ma parte del citato art. 4 comma 2, il quale non fa alcuna distinzione, per la legittimazione all'accesso al Fondo, fra la costituzione nel giudizio civile
“iure proprio” o “iure hereditatis”. Fanno presente che l'unica cosa che ri- leva è l'avere, come persona fisica, agito in via civilistica per il risarcimen- to del danno derivante dalla consumazione degli specifici reati di cui al comma 1. Ne è conferma l'ultimo periodo del predetto art. 4, comma 2, il quale specifica che i successori a titolo universale delle persone a cui favo- re è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo, hanno diritto di accesso al fondo. Rappresentano quindi che è evidente che questa seconda facoltà è anch'essa attribuita iure hereditatis, e che non si com-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 prenderebbe, pertanto, perché differenziare le due ipotesi, espressione di un principio generale civilistico secondo cui i diritti soggettivi di regola si tra- smettono, appunto, iure hereditatis, sia che il diritto al risarcimento sia sta- to già esercitato in vita dal suo titolare, sia che questo diritto non sia stato esercitato.
Rappresentano infine che l'amministrazione ha operato in violazio- ne di legge in quanto trattandosi di diritti soggettivi la stessa ha il compito esclusivo di accertare la sussistenza delle condizioni soggettive di legge per l'erogazione, e non di procedere a valutazioni ulteriori rispetto all'esistenza di una sentenza civile di condanna divenuta definitiva.
Con comparsa di costituzione e risposta i convenuti chiedono in- vece la conferma dell'impugnata ordinanza. Ribadiscono, infatti,
l'insussistenza del requisito dell'estraneità della vittima di mafia Parte_8
[..
rispetto ad ambienti delinquenziali, dal momento che, dalle informative delle Forze di Polizia acquisite dall'Amministrazione, è emerso che questi era noto per la sua contiguità con ambienti mafiosi di Palma di Montechia- ro, nonché sospettato di essere coinvolto in attività delittuose nel campo degli stupefacenti. Evidenziano che ogni elemento di ragionevole sospetto circa “la non estraneità” ai suddetti contesti assume rilevanza dirimente ai fini del rigetto dell'istanza, soprattutto in presenza di risultanze processuali o investigative indicative di un sistema di vita e di relazioni da cui si possa desumere un profilo soggettivo della vittima permeabile a contesti delin- quenziali. Fanno presente che, per l'appunto, con Decreto n. 843/230/99/E-
B/0941/VT del 2 aprile 1999 è stata già rigettata– per il medesimo motivo della insussistenza delle condizioni di estraneità della persona offesa ad ambienti e rapporti delinquenziali – anche l'istanza presentata dalla vedova della vittima al fine di ottenere i benefici di cui alla Legge n. 302/1990, ciò in quanto a seguito di risultanze giudiziarie e di informazioni acquisite in quella sede procedimentale dalle Forze dell'Ordine era emerso che la vit-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 tima forniva partite di droga ad esponenti mafiosi che si recavano in Ger- mania proprio per smerciarle, e che la decisione di ucciderlo era stata as- sunta dalla Commissione di “cosa nostra” perché avrebbe dato ospitalità nel suo paese di origine a qualcuno dei “perdenti della mafia palermitana, come da considerazioni espresse dalla Corte di Assise di Palermo nella sentenza n. 6/1997 a carico di ed altri. Parte_9
Ribadiscono, inoltre, la correttezza della ritenuta “non estraneità” dell'appellante ad ambienti e rapporti delinquenziali, poi- Parte_2
chè dagli accertamenti svolti è emerso che questi è stato indagato dalla
Compagnia Carabinieri di Licata per associazione a delinquere, finalizzata al traffico internazionale di armi, nonché segnalato per il reato di ricetta- zione e per truffa ed indebito utilizzo di carte di credito.
Eccepiscono poi, in ogni caso, che gli appellanti non sarebbero le- gittimati ad azionare in giudizio il predetto diritto al risarcimento dei danni provocati al proprio padre, , deceduto anni prima rispetto Persona_1 all'avvio del processo penale, poiché questi nè si era potuto costituire parte civile nel processo penale, né si era potuto poi attivare per la proposizione di un giudizio civile per il risarcimento del danno. Il fatto, cioè, che il pre- detto dante causa non abbia mai ottenuto la “sentenza definitiva di condan- na al risarcimento dei danni”, vale altresì ad escludere che possa ravvisarsi la situazione legittimante che riguarda i successori a titolo universale “delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al pre- sente articolo” e cioè dell'unica sentenza espressamente indicata dall'art. 4
L. n. 512/1999: la “sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati”, emessa in favore delle persone costituite parte civile ai sensi del comma 1 del medesimo art.
4. Deducono, inoltre che l'univocità del riferimento a ta- le sentenza penale di condanna, ravvisabile nell'ipotesi di accesso al Fondo
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 contemplata dall'art. 4, comma 2, è stata pure affermata dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 8646 del 2016, dove si legge “La diversità della formulazione del primo e del secondo comma consente invero di collegare
l'accesso ad una previa condanna solo ai soggetti costituiti parte civile in un giudizio penale, mentre per chi ha prescelto la via dell'azione civile si richiede soltanto la costituzione in un giudizio che abbia ad oggetto i dan- ni derivanti da un delitto, tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 4, il quale sia stato già accertato in sede penale”. Ne deriva, che l'ipotesi di accesso al Fondo contemplata all'art. 4, comma 2, della L. n. 512/1999 è quella dei successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa, in sede penale, la sentenza di condanna a risarcimento dei danni in favore della parte civile;
risultando invece impossibile – come anche con- fermato dalla S.C. di Cassazione – ogni equiparazione tra tale decisione e la sentenza civile che, partendo dal giudicato penale sul (solo) accertamen- to della responsabilità penale, si pronunci autonomamente sulla responsa- bilità civile e sulla liquidazione del danno: si tratta di due distinte pronun- ce, come tali distintamente prese in considerazione dal legislatore al fine di individuare i presupposti per l'accesso al Né d'altra parte, segnala- Pt_7
no che varrebbe obiettare che le istanze risarcitorie relative ai danni sofferti dal siano state fatte valere, in sede civile e iure successionis, Persona_1
dai suoi aventi causa odierni ricorrenti, posto che – come già rilevato – mentre non vi è dubbio che nel patrimonio giuridico del predetto dante causa fosse maturato, prima del suo decesso, il diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'uccisione del fratello, altrettanto certamente non può dirsi per il diritto di accesso al Fondo configurato dalla L. n. 512/1999, diritto soggettivo diverso (pacificamente qualificato tale dalla S.C. di Cas- sazione ai fini del riparto di giurisdizione) la cui insorgenza è ex lege con- dizionata alla ricorrenza dei presupposti legittimanti tassativamente indicati all'art. 4 citato, presupposti mai verificatisi in capo al dante causa, il quale,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 pertanto, non ha mai acquisito il diritto di accedere al Fondo, né, tantome- no, avrebbe potuto trasmetterlo in via ereditaria.
Infine, ribadiscono l'infondatezza e l'inammissibilità della doman- da di accesso al Fondo di Rotazione da parte dell'avv. , procu- Parte_1
ratore distrattario delle spese di lite, sia per la dipendenza logico-giuridica del di lui diritto rispetto a quelli dei suoi assistiti, diritti di cui si è eviden- ziata l'insussistenza, sia, più a monte, in quanto il legale distrattario delle spese di lite, ai sensi del sopra illustrato art. 4 della L. n. 512/1999 e dell'art. 8 del D.P.R. 60/2014, non rientra tra i soggetti legittimati a presen- tare l'istanza di accesso al Fondo di Rotazione, con conseguente infonda- tezza dell'appello, anche in parte qua.
All'udienza del 19.3.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le rispettive conclusioni e la cau- sa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per note conclu- sive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si rivela inaccoglibile, in quanto coglie già nel segno l'argomentazione amministrativa di rigetto, pure ribadita in giudizio dalla difesa erariale, data dall'esclusione degli appellanti dalla platea di soggetti legittimati ad accedere al Fondo de quo.
Al riguardo, infatti, il collegio intende dare continuità all'opzione ermeneutica già da questa ed altre Corti sposata, per come pure segnalato e documentato dalla difesa erariale ancora in sede di precisazione delle con- clusioni, ove sono state offerte in comunicazione anche altre pronunce me- dio tempore intervenute.
Ribadito allora il postulato, nemmeno qui del resto messo in discus- sione, in forza del quale occorre sempre distinguere le due fattispecie costi- tutive del diritto al risarcimento del danno a carico dell'autore del reato e del diritto di accesso al appunto in quanto l'obbligazione statale di Pt_7
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 cui alla legge n. 512/1999 è, sì, coesistente con quella del danneggian- te/autore di determinati delitti, ma viene generata da autonomi e ulteriori elementi costitutivi, con la conseguenza che le due obbligazioni non vanno sempre di pari passo, a venire qui in rilievo è l'art. 4 della più volte citata legge n. 512/1999, il quale, ai commi 1 e 2 dispone che “Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello Pt_7
stesso, le persone fisiche [e gli enti ] costituite parte civile nelle forme pre- viste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successi- vamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla ri- fusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati (….) 2. Hanno al- tresì diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanzia- Pt_7
rie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.”
Hanno quindi diritto di accesso al Fondo coloro i quali, all'esito di un procedimento penale in cui erano costituiti parte civile, oppure all'esito di un autonomo procedimento civile, hanno ottenuto una sentenza al risar- cimento del danno nei confronti dell'autore di uno fra i delitti contemplati dalla legge. I loro successori, invece, potranno accedere al solo in Pt_7
presenza di un tale sentenza di condanna (penale o civile) già resa in favore dei danti causa, che così trasmettono loro, altresì, il già sorto credito pub- blicistico verso il (in questo senso, da ultimo, anche Corte di Appel- Pt_7
lo di Palermo n. 1345/2023; Corte di Appello di Catania n. 2082/2022).
Nel caso di specie, invece (esattamente come nei casi decisi con le prefate decisioni d'appello), premesso che non sono state prodotte le sen-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 tenze civili da ciascuno ottenute a carico dei danneggianti/autori di reato, per come risulta dalle delibere reiettive adottate dalla P.A. (e per come del resto narrato dagli stessi attori nel ricorso per giudizio sommario di cogni- zione, pag. 13), ciascun appellante (ad eccezione naturalmente del difenso- re antistatario) ebbe ad ottenere in sede civile la liquidazione giudiziale del danno cagionato al proprio deceduto padre , premorto rispet- Persona_1
to allo stesso avvio del processo penale a carico dei mafiosi mandanti dell'omicidio del fratello: non avendo questi potuto maturare il diritto di accesso al non essendosi potuto costituire parte civile e non avendo Pt_7
potuto agire autonomamente innanzi al giudice civile dopo il giudicato pe- nale – gli appellati, appunto – non possono agire, iure successionis, per ot- tenere un diritto mai sorto nella sfera giuridica dei loro danti causa.
La non spettanza dell'obbligazione principale esclude quella dell'obbligazione accessoria alle spese, qui vantata esclusivamente dall'appelante quale difensore antistatario beneficiario della Parte_1 statuizione di condanna, e comporta la supefluità del vaglio dell'eccezione di inammissibilità della domanda di questi quale soggetto non incluso nel tassativo novero degli aventi diritto di accesso al Fondo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Poiché trattasi di più soccombenti con interessi alla causa diversi, anche per valore di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. va disposto l'addossamento delle stesse in misura pari al 20%, a carico del , Parte_1
Per_ e del rimanente 80% a carico degli appellanti eredi , in solido.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando:
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 - Rigetta l'appello proposto da , , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e nei confronti del
[...] Parte_1 [...]
Controparte_6
e della
[...] [...]
, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tri- Controparte_7
bunale di Palermo rep. 8960/2019 del 26.9.2019.
- Condanna , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
al pagamento delle spese processuali riferi- Controparte_8 bili alle amministrazioni convenute, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da porsi a carico del in misura del 20% ed a carico dei rimanenti, in so- Parte_1
lido, per la restante parte.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Palermo, 16.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11