Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 0 4058/03 in nome del LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 9326/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron.924+ Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud.19.11.02 Gabriella Coletti Oggetto: Giovanni Amoroso - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci € Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungetevere Mi- 4644 chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22 presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
AN RT, IG RG e RR NI, difesi dagli avv.ti Mario Salerni, Tommaso Civitelli e Lucia Giam- marco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Alessandro Severo n. 73, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrenti per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano n' 10 in data 28 febbraio/30 marzo 2000 (R.G.L. 4-5- 5/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito l'avv. Mario Salerni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello State nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del coterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi colleuivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 r :49, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo rado intimato agli ockumiche aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento controricorrenti, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro c condannan. la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassay one, articolato in quattro motivi, la società Ferrovic dello Stato e che gli intimati Mano resistito con controricorso illustrato anche da memoria;
considerato che
con i primi tre motivi di ricorso ampiamente argomente.i c denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'an 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449, dell'art. S della legge 23 luglio 1991 r123, dell'art. 1362 c.c., dell'art. 1363 c.c. in relazione all'accordo di procedura 21 maggio 1988) la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, commia sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorite la- riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Statu- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in - ma di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli art. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) lc procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
considerato inoltre che, con il quarto motivo di ricorso, la Società, denunciando omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del vizio che inficia i licenziamenti (art. 360 n. 5 c.p.c.), si duole che il giudice di appello, nel ritencre l'illegittimità di questi, non si sia pronunciato sul r ivo di appello con cui la società appellante censurava la ritenuta (dal Giudice di primo grado) incfficacia dei recessi medesimi;
A ritenuto che le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principin di diritto: “Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascia unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva. tratandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi 4 procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributivu, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agii accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga u quelle prescritte dalla legge. non assumendo la contrattuzione collettiva – nelle suddente previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione ― del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, commu venioltesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del Collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
- atteso che i vizi procedimentaliconsiderato, in ordine al quarto motivo che (inefficacia) e i vizi sostanziali (illegittimità) de: licenziamenti collettivi sono assimilati, quanto agli effetti, dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 la società ricorrente avrebbe dovuto allegare (e ciò non ha fatto) un suo interesse a coltivare la censura dedotta con il motivo in esame, che dev'essere perciò rigettato perché inammissibile (Cass. 22 aprile 1995 n. 4571); considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione:
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, I DA SEĪNI SPELA, TAMA Così deciso, in Roma, il 19 novembro 2002 O DIRITTO AÍ SÉRE DELL'ACT, 19 DELLA LEGGE 11-4-71 N. 031 I Presidente ་ ་་ ་་་ ་Pravay moni༼3་བ་མ་ད ོ་ 11 Consigliere estensore Crane Canselle ANCELLIERE sposi to in Carcader 19 MAR. 2003 6