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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 421/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimenti riuniti iscritti al n. 421 del Reg. Gen. dell'anno 2019 e al n. 785 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertenti tra il in persona del sindaco e rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Tiziana P.IVA_1
Guglielmo dell'Avvocatura interna), (C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Grillea del Foro di Pt_1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dagli avvocati Leda Badolati e
Roberto Palmisano del Foro di Pt_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, l'Amministrazione chiede la riforma della sentenza n. 178/2019 emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del proc. n. 933/2016, con la quale è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà – per usucapione ultraventennale – d'un appezzamento di terreno sito nel Comune di – riportato in catasto al foglio 33, particella 431 – e Pt_1
appartenuto originariamente allo stesso Ente.
2.1. Il censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) ha affermato la Pt_1 sussistenza – in capo alla parte attrice – dell'animus possidendi, senza considerare come la stessa avesse conseguito la disponibilità del bene mediante un titolo (atto concessorio intercorso tra il dante causa dell'attrice e l'Ente convenuto) il quale le conferiva solamente un diritto di carattere personale, b) ha definito la lite senza valutare comparativamente le dichiarazioni testimoniali con gli atti e i documenti di causa.
2.2. – di contro – chiede sia confermata la sentenza gravata, e respinti i Parte_2 motivi enucleati dall'appellante.
2.3. La stessa sostiene – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore, per avere la medesima comprovato (in prime cure) – anche mediante le deposizioni testimoniali – l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul bene in contesa, a differenza del che non aveva mai provveduto a rivendicare il terreno de Pt_1
quo.
3. Con ordinanza del 19 novembre 2024, al presente procedimento è stato riunito quello portante il n. 785/2019 Reg. Gen., dati i profili di connessione sussistenti tra i suddetti giudizi
(aventi a oggetto domande d'accertamento di usucapione su due differenti porzioni di terreno, originariamente ricomprese in un'unica particella catastale, quella numero 431).
3.1. Nel giudizio 785/2019 Reg. Gen. gli appellanti e hanno Parte_4 Pt_3 chiesto la riforma della sentenza n. 227/2019 emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento di primo grado n. 1456/2017 Reg. Gen., definito con il rigetto della domanda di accertamento della proprietà per usucapione del terreno sito nel Comune di riportato Pt_1
in catasto al foglio 33, particella 756, in origine ricompreso nella più ampia particella 431.
3.2. e (attori nel procedimento incardinato successivamente, Parte_4 Pt_3 numero 1456/2017) denunciano – in particolare – la falsa applicazione dell'art. 1141, II c.,
c.c. in relazione all'art. 1158 c.c., per non avere il Tribunale qualificato correttamente l'attività materiale posta in essere (e consistita nell'edificazione – sul suolo oggetto di causa – d'un
2 manufatto: adibito – dai danti causa delle parti attrici – dapprima a residenza familiare, poi a laboratorio professionale), dovendosi tale attività ritenere come atto d'interversione del possesso, manifestato apertamente anche nei confronti del proprietario del Parte_1
bene.
3.3. L'Amministrazione ha resistito all'iniziativa avversaria, facendo rilevare come I) la relazione di fatto col bene in contesa fosse iniziata nella forma giuridica della detenzione (ciò: per effetto d'un atto concessorio della P.A.), e II) nel 2002 esso avesse provveduto a contrastare l'attività abusiva posta in essere da (dante causa degli Persona_1 appellanti), ordinandogli la riduzione in pristino e rivendicando – con ordinanze, accertamenti e provvedimenti d'altro genere – la titolarità del diritto sul bene.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello proposto dal nella causa n. 421/2019) è fondato, e – per ragioni Parte_1 speculari – si rivela immeritevole d'accoglimento quello proposto (nella separata causa
785/2019, poi riunita alla presente 421/2019) da e Parte_4 Pt_3
6. Le contestazioni rivolte dall'Ente alla sentenza di primo grado vanno condivise, poiché non
è emersa (dall'istruttoria svolta in prima cura, e sufficiente ai fini della chiarificazione della vicenda controversa, e dell'esatto perimetro fattuale di sua inscrizione) la sussistenza – in capo all'attrice davanti al Tribunale, – dell'elemento psicologico Parte_2
imprescindibilmente caratteristico del possesso.
7. I testi – indipendentemente dal richiamo al concetto di possesso, compiuto dai medesimi nel corso della deposizione (ma il riferimento al quale non può intendersi alla stregua d'una qualificazione specialistica, o comunque vincolante per il giudice) – hanno (bensì) dato conto della sussistenza d'una protratta relazione di fatto tra e il fondo (da questa Parte_2
ricevuto a iniziativa del padre, ), ma non hanno offerto elementi da cui Persona_2
desumere il coefficiente psicologico sotteso a tale rapporto materiale (fra attrice e fondo).
7.1. Occorre innanzitutto rammentare – giusta Cass., Sez. II Civ., ord. n. 1796/2022 – come
«In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà».
3 7.2. Anche la circostanza – pure dedotta dall'appellata (al fine di perorare la tesi della natura possessoria, e non semplicemente detentiva, del proprio rapporto con l'agro disputato) – della mancata corresponsione (per lungo tempo) del canone (pure dovuto al in forza Pt_1
dell'affidamento in concessione dell'appezzamento, elargito a titolo di "orto di guerra" al nonno di ) è ininfluente per l'accoglimento della domanda dell'attrice. Parte_2
7.2.1. Da un lato, infatti, l'eventuale desistenza del creditore (dalla riscossione del proprio credito) non consolida – in capo alla sua controparte – un diverso atteggiamento psicologico
(non autorizzando – di per sé – la conclusione dell'avvenuto mutamento della consapevolezza del detentore, circa la qualificazione del proprio rapporto personale con la cosa); dall'altro, il fatto dell'espressa sottrazione della debitrice al proprio obbligo di pagamento non smentisce la tesi comunale (dell'inesistenza d'un possesso), semmai avvalorandola: l'appellata, infatti, si dichiara al corrente dell'appartenenza del bene a tutt'altro soggetto, e – ammettendo la propria inadempienza all'obbligazione patrimoniale – confessa l'esistenza (e la diversità) dell'effettivo proprietario, così confermando indirettamente la sussistenza del presupposto provvedimento amministrativo (giustificativo del godimento materiale del fondo, da parte sua e dei suoi danti causa).
7.3. Nemmeno il dato dell'avvenuta apposizione d'una recinzione (a perimetrazione del fondo in disamina) depone nel senso auspicato dall'attrice in primo grado.
7.3.1. Rammentato – con Cass., Sez. II Civ., ord. n. 17298/2024 – come la «interversione da detenzione in possesso non consist[a] in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori che manifest[i]no inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento», manca – nella specie – l'inequivocità di tale condotta, potendo la recinzione essere stata apposta – ad esempio – a preservazione delle colture dall'intromissione di animali selvatici.
8. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, constatata la carenza dell'animus possidendi,
l'appello del va accolto e respinta la domanda di , con correlato Pt_1 Parte_2 rigetto della sua domanda – come formulata in primo grado – di declaratoria dell'usucapione del fondo controverso, per inesistenza – in capo alla detentrice – d'un possesso idoneo a usucapire.
9. Quanto – in secondo luogo – a e , la realizzazione – sul (diverso) Parte_4 Pt_3 terreno di cui pure è invocata l'usucapione in favore degli appellanti summenzionati – d'una costruzione (rivelatasi, peraltro, abusiva) non è ancora indicativa della piena sussistenza – in capo all'attrice in primo grado – dell'habitus del possessore, perché non si presta a fugare le
4 perplessità inerenti all'antecedente giuridico situato a monte dell'attività edificatoria suddetta: la quale, infatti, ben potrebbe essere stata realizzata a titolo di detenzione qualificata, ricorrente ogniqualvolta il detentore sappia (e manifesti) di godere della disponibilità
(materiale) del bene non solamente nell'interesse altrui, ma anche nell'interesse proprio, senza con questo – tuttavia – volersi atteggiare alla stregua di proprietario, esercitando le prerogative corrispondenti (esteriormente) a un diritto dominicale.
9.1. Come sottolineato – fra le altre – da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 14976/2022,
«L'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'"animus" di vantare per sé il diritto esercitato
(Cass. n. 6906/1992; Cass. n. 12968/2006; da ultimo Cass. n. 10289/2018)».
10. In ogni caso, è opportuno segnalare conclusivamente come il termine ventennale di consolidamento del preteso possesso – in relazione a tutti gli aspiranti usucapenti – non sia intervenuto.
10.1. Ascoltato dai pubblici ufficiali incaricati dall'Amministrazione locale (nelle persone degli agenti di Polizia locale verbalizzanti), il comune dante causa – – delle Persona_2 controparti dell'Ente ( , e ha puntualizzato – nel 2002 – Parte_4 Pt_2 Pt_3
come a) il fondo gli fosse pervenuto dal nonno già concessionario dello stesso a Per_3 titolo di “orto di guerra”, e b) il Comune riscuotesse (dal nonno) un canone concessorio.
10.2. Le due affermazioni manifestano la consapevolezza dell'altruità della cosa, in capo alla persona cui , e sostengono essere succedute nel Parte_4 Pt_2 Pt_3
possesso.
10.3. Sennonché, il tenore delle dichiarazioni soprarichiamate evidenzia l'inesistenza di alcun possesso cui subentrare, data l'aperta ammissione del dante causa circa l'appartenenza del bene a un terzo (e – pertanto – la carenza, in , dell'hanimus rem sibi abendi). Persona_2
11. In virtù delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, quindi, l'appello del
[...]
(proposto nei confronti di ) va accolto, e respinto quello Pt_1 Parte_2
5 specularmente proposto (nella diversa causa, poi riunita alla n. 421/2019) da Parte_4
e nei confronti dell'Amministrazione.
[...] Pt_3
11. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Parte_2
quella relative al procedimento n. 421/2019 ed a carico di e
[...] Parte_3
quelle relative al diverso procedimento n. 785/2019), risultano Parte_4 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando le vertenze di complessità bassa, e con applicazione dell'art. 15, I c., c.p.c.:
Primo grado (a carico di ) Parte_2
Fase di studio della controversia: € 66,00
Fase introduttiva del giudizio: € 66,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 100,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 332,00
Secondo grado (a carico di ) Parte_2
Fase di studio della controversia: € 71,00
Fase introduttiva del giudizio: € 71,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 90,00
Fase decisionale: € 105,00
Compenso tabellare: € 337,00
Secondo grado (a carico di e ) Parte_4 Pt_3
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
12. Alla luce dell'epilogo dello specifico appello iscritto al n. 785/2019, da ultimo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative
6 all'eventuale raddoppio del contributo unificato (quanto – appunto – all'appello interposto da e ). Parte_4 Pt_3
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti e proposti rispettivamente dal in persona del sindaco e rappresentante legale Parte_1
pro tempore, nei confronti di , nonché da e Parte_2 Parte_4 Parte_3
nei confronti del in persona del sindaco e rappresentante legale
[...] Parte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal in persona del sindaco e rappresentante Parte_1
legale pro tempore;
- per l'effetto, respinge la domanda di declaratoria d'intervenuta usucapione, proposta in primo grado da;
Parte_2
- rigetta, invece, l'appello proposto da e;
Parte_4 Pt_3
- per l'effetto, conferma la sentenza 227/2019 emessa dal Tribunale di Palmi;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali di ambo i gradi Parte_2
di giudizio in favore del in persona del sindaco e rappresentante legale pro Parte_1 tempore, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 669,00 euro, a titolo di compensi;
ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- condanna, altresì, e alla rifusione delle competenze processuali Parte_4 Pt_3
del presente grado di giudizio in favore del in persona del sindaco e Parte_1 rappresentante legale pro tempore, liquidate complessivamente nell'importo pari a 1.458,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate,
IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello proposto da e (iscritto al n. 785/2019), e della conseguente Parte_4 Pt_3 sussistenza – limitatamente a quell'appello – del presupposto processuale di cui all'art. 13, I
c. quater, D.P.R. n. 115/2002, a fronte – invece – dell'accoglimento integrale dell'appello veicolato (dal in persona del rappresentante legale pro tempore) nel Parte_1
procedimento (riunente) numero 421/2019.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
7 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimenti riuniti iscritti al n. 421 del Reg. Gen. dell'anno 2019 e al n. 785 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertenti tra il in persona del sindaco e rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Tiziana P.IVA_1
Guglielmo dell'Avvocatura interna), (C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Grillea del Foro di Pt_1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dagli avvocati Leda Badolati e
Roberto Palmisano del Foro di Pt_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, l'Amministrazione chiede la riforma della sentenza n. 178/2019 emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del proc. n. 933/2016, con la quale è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà – per usucapione ultraventennale – d'un appezzamento di terreno sito nel Comune di – riportato in catasto al foglio 33, particella 431 – e Pt_1
appartenuto originariamente allo stesso Ente.
2.1. Il censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) ha affermato la Pt_1 sussistenza – in capo alla parte attrice – dell'animus possidendi, senza considerare come la stessa avesse conseguito la disponibilità del bene mediante un titolo (atto concessorio intercorso tra il dante causa dell'attrice e l'Ente convenuto) il quale le conferiva solamente un diritto di carattere personale, b) ha definito la lite senza valutare comparativamente le dichiarazioni testimoniali con gli atti e i documenti di causa.
2.2. – di contro – chiede sia confermata la sentenza gravata, e respinti i Parte_2 motivi enucleati dall'appellante.
2.3. La stessa sostiene – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore, per avere la medesima comprovato (in prime cure) – anche mediante le deposizioni testimoniali – l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul bene in contesa, a differenza del che non aveva mai provveduto a rivendicare il terreno de Pt_1
quo.
3. Con ordinanza del 19 novembre 2024, al presente procedimento è stato riunito quello portante il n. 785/2019 Reg. Gen., dati i profili di connessione sussistenti tra i suddetti giudizi
(aventi a oggetto domande d'accertamento di usucapione su due differenti porzioni di terreno, originariamente ricomprese in un'unica particella catastale, quella numero 431).
3.1. Nel giudizio 785/2019 Reg. Gen. gli appellanti e hanno Parte_4 Pt_3 chiesto la riforma della sentenza n. 227/2019 emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento di primo grado n. 1456/2017 Reg. Gen., definito con il rigetto della domanda di accertamento della proprietà per usucapione del terreno sito nel Comune di riportato Pt_1
in catasto al foglio 33, particella 756, in origine ricompreso nella più ampia particella 431.
3.2. e (attori nel procedimento incardinato successivamente, Parte_4 Pt_3 numero 1456/2017) denunciano – in particolare – la falsa applicazione dell'art. 1141, II c.,
c.c. in relazione all'art. 1158 c.c., per non avere il Tribunale qualificato correttamente l'attività materiale posta in essere (e consistita nell'edificazione – sul suolo oggetto di causa – d'un
2 manufatto: adibito – dai danti causa delle parti attrici – dapprima a residenza familiare, poi a laboratorio professionale), dovendosi tale attività ritenere come atto d'interversione del possesso, manifestato apertamente anche nei confronti del proprietario del Parte_1
bene.
3.3. L'Amministrazione ha resistito all'iniziativa avversaria, facendo rilevare come I) la relazione di fatto col bene in contesa fosse iniziata nella forma giuridica della detenzione (ciò: per effetto d'un atto concessorio della P.A.), e II) nel 2002 esso avesse provveduto a contrastare l'attività abusiva posta in essere da (dante causa degli Persona_1 appellanti), ordinandogli la riduzione in pristino e rivendicando – con ordinanze, accertamenti e provvedimenti d'altro genere – la titolarità del diritto sul bene.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello proposto dal nella causa n. 421/2019) è fondato, e – per ragioni Parte_1 speculari – si rivela immeritevole d'accoglimento quello proposto (nella separata causa
785/2019, poi riunita alla presente 421/2019) da e Parte_4 Pt_3
6. Le contestazioni rivolte dall'Ente alla sentenza di primo grado vanno condivise, poiché non
è emersa (dall'istruttoria svolta in prima cura, e sufficiente ai fini della chiarificazione della vicenda controversa, e dell'esatto perimetro fattuale di sua inscrizione) la sussistenza – in capo all'attrice davanti al Tribunale, – dell'elemento psicologico Parte_2
imprescindibilmente caratteristico del possesso.
7. I testi – indipendentemente dal richiamo al concetto di possesso, compiuto dai medesimi nel corso della deposizione (ma il riferimento al quale non può intendersi alla stregua d'una qualificazione specialistica, o comunque vincolante per il giudice) – hanno (bensì) dato conto della sussistenza d'una protratta relazione di fatto tra e il fondo (da questa Parte_2
ricevuto a iniziativa del padre, ), ma non hanno offerto elementi da cui Persona_2
desumere il coefficiente psicologico sotteso a tale rapporto materiale (fra attrice e fondo).
7.1. Occorre innanzitutto rammentare – giusta Cass., Sez. II Civ., ord. n. 1796/2022 – come
«In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà».
3 7.2. Anche la circostanza – pure dedotta dall'appellata (al fine di perorare la tesi della natura possessoria, e non semplicemente detentiva, del proprio rapporto con l'agro disputato) – della mancata corresponsione (per lungo tempo) del canone (pure dovuto al in forza Pt_1
dell'affidamento in concessione dell'appezzamento, elargito a titolo di "orto di guerra" al nonno di ) è ininfluente per l'accoglimento della domanda dell'attrice. Parte_2
7.2.1. Da un lato, infatti, l'eventuale desistenza del creditore (dalla riscossione del proprio credito) non consolida – in capo alla sua controparte – un diverso atteggiamento psicologico
(non autorizzando – di per sé – la conclusione dell'avvenuto mutamento della consapevolezza del detentore, circa la qualificazione del proprio rapporto personale con la cosa); dall'altro, il fatto dell'espressa sottrazione della debitrice al proprio obbligo di pagamento non smentisce la tesi comunale (dell'inesistenza d'un possesso), semmai avvalorandola: l'appellata, infatti, si dichiara al corrente dell'appartenenza del bene a tutt'altro soggetto, e – ammettendo la propria inadempienza all'obbligazione patrimoniale – confessa l'esistenza (e la diversità) dell'effettivo proprietario, così confermando indirettamente la sussistenza del presupposto provvedimento amministrativo (giustificativo del godimento materiale del fondo, da parte sua e dei suoi danti causa).
7.3. Nemmeno il dato dell'avvenuta apposizione d'una recinzione (a perimetrazione del fondo in disamina) depone nel senso auspicato dall'attrice in primo grado.
7.3.1. Rammentato – con Cass., Sez. II Civ., ord. n. 17298/2024 – come la «interversione da detenzione in possesso non consist[a] in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori che manifest[i]no inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento», manca – nella specie – l'inequivocità di tale condotta, potendo la recinzione essere stata apposta – ad esempio – a preservazione delle colture dall'intromissione di animali selvatici.
8. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, constatata la carenza dell'animus possidendi,
l'appello del va accolto e respinta la domanda di , con correlato Pt_1 Parte_2 rigetto della sua domanda – come formulata in primo grado – di declaratoria dell'usucapione del fondo controverso, per inesistenza – in capo alla detentrice – d'un possesso idoneo a usucapire.
9. Quanto – in secondo luogo – a e , la realizzazione – sul (diverso) Parte_4 Pt_3 terreno di cui pure è invocata l'usucapione in favore degli appellanti summenzionati – d'una costruzione (rivelatasi, peraltro, abusiva) non è ancora indicativa della piena sussistenza – in capo all'attrice in primo grado – dell'habitus del possessore, perché non si presta a fugare le
4 perplessità inerenti all'antecedente giuridico situato a monte dell'attività edificatoria suddetta: la quale, infatti, ben potrebbe essere stata realizzata a titolo di detenzione qualificata, ricorrente ogniqualvolta il detentore sappia (e manifesti) di godere della disponibilità
(materiale) del bene non solamente nell'interesse altrui, ma anche nell'interesse proprio, senza con questo – tuttavia – volersi atteggiare alla stregua di proprietario, esercitando le prerogative corrispondenti (esteriormente) a un diritto dominicale.
9.1. Come sottolineato – fra le altre – da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 14976/2022,
«L'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'"animus" di vantare per sé il diritto esercitato
(Cass. n. 6906/1992; Cass. n. 12968/2006; da ultimo Cass. n. 10289/2018)».
10. In ogni caso, è opportuno segnalare conclusivamente come il termine ventennale di consolidamento del preteso possesso – in relazione a tutti gli aspiranti usucapenti – non sia intervenuto.
10.1. Ascoltato dai pubblici ufficiali incaricati dall'Amministrazione locale (nelle persone degli agenti di Polizia locale verbalizzanti), il comune dante causa – – delle Persona_2 controparti dell'Ente ( , e ha puntualizzato – nel 2002 – Parte_4 Pt_2 Pt_3
come a) il fondo gli fosse pervenuto dal nonno già concessionario dello stesso a Per_3 titolo di “orto di guerra”, e b) il Comune riscuotesse (dal nonno) un canone concessorio.
10.2. Le due affermazioni manifestano la consapevolezza dell'altruità della cosa, in capo alla persona cui , e sostengono essere succedute nel Parte_4 Pt_2 Pt_3
possesso.
10.3. Sennonché, il tenore delle dichiarazioni soprarichiamate evidenzia l'inesistenza di alcun possesso cui subentrare, data l'aperta ammissione del dante causa circa l'appartenenza del bene a un terzo (e – pertanto – la carenza, in , dell'hanimus rem sibi abendi). Persona_2
11. In virtù delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, quindi, l'appello del
[...]
(proposto nei confronti di ) va accolto, e respinto quello Pt_1 Parte_2
5 specularmente proposto (nella diversa causa, poi riunita alla n. 421/2019) da Parte_4
e nei confronti dell'Amministrazione.
[...] Pt_3
11. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Parte_2
quella relative al procedimento n. 421/2019 ed a carico di e
[...] Parte_3
quelle relative al diverso procedimento n. 785/2019), risultano Parte_4 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando le vertenze di complessità bassa, e con applicazione dell'art. 15, I c., c.p.c.:
Primo grado (a carico di ) Parte_2
Fase di studio della controversia: € 66,00
Fase introduttiva del giudizio: € 66,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 100,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 332,00
Secondo grado (a carico di ) Parte_2
Fase di studio della controversia: € 71,00
Fase introduttiva del giudizio: € 71,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 90,00
Fase decisionale: € 105,00
Compenso tabellare: € 337,00
Secondo grado (a carico di e ) Parte_4 Pt_3
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
12. Alla luce dell'epilogo dello specifico appello iscritto al n. 785/2019, da ultimo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative
6 all'eventuale raddoppio del contributo unificato (quanto – appunto – all'appello interposto da e ). Parte_4 Pt_3
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti e proposti rispettivamente dal in persona del sindaco e rappresentante legale Parte_1
pro tempore, nei confronti di , nonché da e Parte_2 Parte_4 Parte_3
nei confronti del in persona del sindaco e rappresentante legale
[...] Parte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal in persona del sindaco e rappresentante Parte_1
legale pro tempore;
- per l'effetto, respinge la domanda di declaratoria d'intervenuta usucapione, proposta in primo grado da;
Parte_2
- rigetta, invece, l'appello proposto da e;
Parte_4 Pt_3
- per l'effetto, conferma la sentenza 227/2019 emessa dal Tribunale di Palmi;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali di ambo i gradi Parte_2
di giudizio in favore del in persona del sindaco e rappresentante legale pro Parte_1 tempore, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 669,00 euro, a titolo di compensi;
ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- condanna, altresì, e alla rifusione delle competenze processuali Parte_4 Pt_3
del presente grado di giudizio in favore del in persona del sindaco e Parte_1 rappresentante legale pro tempore, liquidate complessivamente nell'importo pari a 1.458,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate,
IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello proposto da e (iscritto al n. 785/2019), e della conseguente Parte_4 Pt_3 sussistenza – limitatamente a quell'appello – del presupposto processuale di cui all'art. 13, I
c. quater, D.P.R. n. 115/2002, a fronte – invece – dell'accoglimento integrale dell'appello veicolato (dal in persona del rappresentante legale pro tempore) nel Parte_1
procedimento (riunente) numero 421/2019.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
7 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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