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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/04/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 462 di Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2016 e promossa
DA
C.F. , (cf e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(cf rappresentati e difesi Parte_3 C.F._2 dall'Avv. Giusepe Viggiani del Foro di Teramo giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
Fabrizio Fiore del Foro di L'Aquila, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
1) Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 Parte_2
e , proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 27/2016 Parte_3 richiesto ed ottenuto da , per l'importo di € 192.870.64 (di Controparte_1 cui € 28.537,94 quale saldo debitore al 12.11.2015 del c/c n. 1720 ed €
164.333,00 quale saldo debitore per il mancato rimborso del finanziamento chirografario n. 55106368) nei confronti della stessa e nei confronti dei Pt_1 fideiussori, e . Parte_2 Parte_3 Gli opponenti contestavano la nullità del decreto per carenza di prova scritta, in quanto l'estratto conto ex art 50 T.U.B. non avrebbe avuto i requisiti richiesti da codesta norma e che comunque detto estratto avrebbe avuto validità ed efficacia solo per la fase monitoria e non anche per la fase dell'opposizione; inoltre che non sarebbe stata data la prova della effettiva stipula del contratto intercorso e quindi neppure del credito;
infatti, a detta degli opponenti, non sarebbe stata agli stessi consegnata copia del contratto del c/c n. 1720, tantomeno copia del contratto di mutuo sottoscritto dalla Banca mutuante/erogante, ovvero la copia firmata dal funzionario;
altresì, deducevano, che l'opposto istituto di credito avrebbe applicato interessi, anatocistici e usurai, ovvero maggiori di quelli consentiti in un ordinario rapporto bancario, onerando l'opponente di un costo del denaro ed indebito che avrebbe concorso ad appesantire la sua situazione economica e finanziaria.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito eccependo l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e con CTU contabile a firma della dott.ssa Persona_1
Sulla base di detta CTU e di detta documentazione, la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e quindi trattenuta in decisione all'udienza del
05/12/2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
Sulla scorta delle risultanze della CTU, resasi indispensabile per l'esatto accertamento del dare/avere tra le parti, non avendo questo Giudice le conoscenze tecniche specialistiche per decidere ex se tali questioni, ed accertati i fatti peculiari enunciati dalle parti, è ora possibile decidere nel merito la vicenda.
2) L'opposizione va parzialmente accolta nei limiti e per gli effetti di seguito illustrati.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Innanzitutto va rilevato che alle parti, sulla base dell'eccezione di improcedibilità, veniva concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione che espletato nei termini di legge non dava esito positivo.
Passando al merito della controversia appare indubbio che l'azione promossa dagli odierni opponenti, contenga un accertamento negativo del credito vantato dalla nei loro confronti Controparte_1
2.1) Contratto di conto corrente.
Risulta infondata l'eccezione di nullità del contratto di c/c sollevata dagli opponenti.
Ed invero, giova rammentare che risulta principio orami consolidato in giurisprudenza, la validità ed efficacia di un contratto bancario, pur se sottoscritto dal solo cliente (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 3199 del 4 febbraio
2019).
“Il requisito della forma scritta nei contratti bancari, previsto a pena di nullità, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 9196 del 2 aprile 2021). In detta decisione, la
Suprema Corte prevede, quale elemento indefettibile, la consegna del contratto al cliente. È sufficiente, dunque, la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche dell' . Corollario di questa regolazione, in tema di contratti bancari soggetti CP_2 alla disciplina ex art. 117 T.U.B., è che il consenso dell'Istituto può desumersi per fatti conclusi.
2.2) Contratto di mutuo.
Sulle contestazioni mosse al credito risultante dal rapporto di mutuo veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza del
.C. indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato. CP_3
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite verifiche da parte del CTU nominato, correttamente articolate con metodo scientifico inappuntabile ed immuni da vizi logici, le conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice, perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel
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contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione in tutte le loro peculiarità, anche con riferimento alle risposte fornite alle dette osservazioni critiche.
Ragion per cui non è indispensabile ripercorrerne le autonome valutazioni, ma è sufficiente richiamarne solo i tratti peculiari e decisivi, come da principio espresso dalla S.C. “…. essendo la CTU uno strumento utilizzabile del Giudice proprio per acquisire conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non può essere imposto al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni eseguite dal perito in base a tali valutazioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal ctu e dell'idoneità a fornire risposte adeguate ai quesiti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti”
(cfr. Cass. n.15147 del 11/06/2018).
La consulenza tecnica d'ufficio ha esaurientemente e puntualmente fornito risposte a tutti quesiti posti. In particolare, il CTU ha accertato la difformità dell' .A.E.G. indicato del 6,41423% rispetto a quello applicato del 6,532%, CP_4 ovvero del T.A.N. indicato del 6,140% rispetto a quello applicato del 6,328%; ha rilevato, in particolar modo, il maggiore importo richiesto dalla CP_1
procedendo così alla sostituzione del T.A.N. pattuito con il tasso BOT dei
[...] dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ex art. 117 T.U.B. pari al
3,88%, all'uopo rideterminando un credito vantato da detto Istituto di Credito nei confronti degli opponenti di € 129.698,33, oltre interessi di mora pari ad €
16.051,35, il tutto per complessivi € 145.749,68.
2.3) Fideiussioni.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori non avendo neppure gli opponenti esposto i fatti costitutivi a Pt_2 fondamento di tale eccezione;
tantomeno, hanno allegato e prodotto la documentazione necessaria in tal senso.
3) Spese di lite.
Per le ragioni sopra esposte, le spese processuali seguono la soccombenza reciproca fra le parti che comporta la compensazione integrale delle stesse.
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4) Spese CTU.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste integralmente a carico della secondo il principio di causalità, atteso che l'incombente Controparte_1 istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dagli opponenti in punto di addebiti illegittimi, disattese dalla opposta ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
27/2016;
- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 145.749,68 otre interessi legali;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Avezzano lì 13 marzo 2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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