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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 702 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM IN Presidente
Dott. PA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 702 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., Ing. con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Roberta Ribigini, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via F.lli Pellas, 20/C
APPELLANTE
Contro
(P.IV ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato, Sig. con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Controparte_2
Gustinelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in
Città di Castello (PG), Via Cortonese, 42
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 647/2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Perugia in data 24.04.2023, pubblicata il 26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 779/2013, con la quale era stata accertata la sussistenza dei vizi dell'opera lamentati dall'attrice Controparte_1 ed accolta la domanda di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668
[...]
c.c. avverso la medesima per € 93.536,00; rigettata la Parte_1 domanda di risarcimento del danno avanzata dalla medesima attrice in quanto pagina 1 di 15 non provato;
accolta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 relativamente al corrispettivo contrattuale del contratto di appalto
[...] non ancora saldato, pari ad € 69.985,00, nonché agli interessi di mora relativi a pregresse fatture tardivamente quietanzate, pari ad € 3.732,16
(relativamente a fattura del 16.12.2010 di importo pari ad € 170.280,00, pagata in data 25.03.2011), ed a € 199,05 (relativamente a fattura del
10.03.2011 di importo pari ad € 3.732,16, pagata in data 25.03.2011); disposta la compensazione dei crediti e debiti reciproci, con condanna della convenuta al pagamento della somma residua di € Parte_1
19.619,79 in favore di parte attrice.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi del vizio di omessa motivazione circa l'impossibilità di qualificare come vizio dell'opera: l'omessa consegna della documentazione e delle certificazioni relative all'impianto fotovoltaico;
la taglia dei fusibili installati;
l'omessa installazione delle dovute etichette;
l'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico ed il mancato rispetto dell'angolo di inclinazione compreso fra 5 e 50 gradi indicato dal produttore tedesco, trattandosi di scelta tecnica concordata fra le parti, configurante in ogni caso vizio palese per il quale sarebbe esclusa qualsivoglia garanzia in seguito ad accettazione per facta concludentia dell'opera a cura del committente, mai riconosciuto dall'appaltatore. L'appellante ha, altresì, lamentato l'erronea riduzione del prezzo di appalto proporzionalmente ai costi di eliminazione dei vizi dell'opera riscontrati, asserendo che l'azione ex art. 1668 c.c. dovrebbe consentire una riduzione del prezzo di appalto solo laddove sia accertato un minor valore dell'opera; l'omessa liquidazione degli interessi di mora relativi al ritardato pagamento della fattura del 10.05.2011 dell'importo di € 56.760,00 costituente il saldo del corrispettivo del contratto di appalto;
dell'omessa compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
In data 16.04.2024 si è costituita mediante Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 05.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 02.07.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 15.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. pagina 2 di 15 4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea riduzione del prezzo del contratto di appalto relativamente ai costi di smontaggio e di installazione non integrata dell'impianto fotovoltaico, nonostante l'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisca difformità ovvero vizio dell'opera, ed alla omessa liquidazione degli interessi di mora di cui alla fattura del
10.05.2011 relativamente agli importi ancora dovuti, all'esito della riduzione del prezzo di appalto, dalla committente, Controparte_1
, all'appaltatrice, .
[...] Parte_1
4. 1 Il primo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
L'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico costituisce, infatti, scelta tecnica concordata dalle parti, non qualificabile come difformità dell'opera - in quanto le parti, nel contratto di appalto concluso in data 27.08.2010 (all. 1 parte convenuta) hanno espressamente previsto la realizzazione integrata dell'impianto fotovoltaico in senso difforme rispetto alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del produttore, precipuamente allegata al contratto, previdente un angolo di installazione compreso fra >5 e <50 gradi, al fine di consentire alla committente il rispetto del progetto approvato e dei necessari titoli edilizi abilitativi, configurandosi altrimenti abuso edilizio, in zona peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché di permettere alla committente di accedere alla tariffa incentivante (cd.
“terzo conto energia”), prevista per i soli impianti fotovoltaici totalmente integrati -, né come vizio dell'opera, risultando provato che l'angolo compreso fra >5 e <50 gradi è stato indicato dal produttore tedesco esclusivamente in riferimento alla normativa tedesca e non risulta, al contrario, imposto dalla legislazione nazionale né essenziale ai fini della stabilità, della sicurezza ovvero della funzionalità dell'opera.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appaltatrice abbia riconosciuto il vizio di erronea installazione dell'impianto fotovoltaico in occasione dell'incontro tra le parti tenutosi in data 15.12.2011. I testi di parte attrice, Sig.ri la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 teste di parte convenuta, Sig.ra nonché l'Ing. Testimone_5 [...]
, chiamato a rendere interrogatorio formale, i quali hanno tutti Parte_2 preso personalmente parte all'incontro, hanno concordemente comprovato che, in occasione del medesimo incontro le parti concordarono esclusivamente in pagina 3 di 15 ordine alla necessità di provvedere ad una revisione e riordino della documentazione prodotta a corredo dell'opera eseguita, alla necessità si sostituire i fusibili di protezione con fusibili da 4 A come previsti nella documentazione a corredo del contratto, alla necessità di applicare targhette monitrici nelle canalizzazioni e nelle apparecchiature dove sono presenti conduttori a tensione non interrompibile e di sostituire i sezionatori dei quadri di campo. Esclusivamente riguardo a tali vizi occorre, dunque, darsi seguito al principio di diritto già richiamato dal
Giudice di prime cure, a mente del quale “in tema di appalto o di contratto
d'opera, l'impegno a eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.
In assenza di un espresso accordo novativo - pertanto - non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 del Cc, che si aggiunge a quella originaria di garanzia”
(Cassazione civile, sez. II, 18/12/2015, n. 25541). Al contrario, non risulta provato che l'appaltatrice abbia riconosciuto l'inidoneità statica ovvero funzionale dell'installazione totalmente integrata sulla copertura industriale dell'immobile di proprietà della committente dell'impianto fotovoltaico di cui al contratto di appalto. A tale riguardo, il teste di parte attrice, perito tecnico della committente, ha Testimone_4 meramente affermato “Ricordo altresì che venne discusso il problema del non corretto montaggio della struttura. A tal proposito ricordo che il Sig. presa visione del montaggio dei pannelli si arrabbiò uscendo Per_1 dall'ufficio per rientrare dopo qualche minuto”. Ebbene, il riferito contegno del Sig. all'epoca legale rappresentante di Persona_2
non risulta inequivocabilmente idoneo a comprovare il Parte_1 riconoscimento del vizio ad opera del medesimo, ben potendosi variamente imputare la rabbia manifestata quale disappunto a fronte della ritenuta esecuzione dell'opera a regola d'arte. Ne consegue che incombeva pagina 4 di 15 sull'attrice il preliminare obbligo, non soddisfatto, di provare la sussistenza della difformità ovvero del vizio dell'opera.
4.2 Ordinariamente, infatti, per difformità dell'opera idonea a fondare l'obbligo di garanzia dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c. deve intendersi la non conformità dell'opera stessa rispetto alle pattuizioni contrattuali. Se, infatti, la scheda tecnica del produttore costituisce senz'altro parametro di valutazione della conformità dell'opera tutte le volte in cui le parti le abbiano pedissequamente richiamate ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte, al contrario, non è possibile assumere la mera scheda tecnica elaborata dal produttore quale esclusivo parametro di riferimento della conformità dell'opera qualora le indicazioni offerte dal produttore non replichino obblighi di realizzazione dell'opera di carattere legale, non siano essenziali ai fini della stabilità ovvero dell'efficienza dell'opera e, dal tenore letterale dell'accordo contrattuale, sia chiaramente desumibile la concorde volontà delle parti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, di disattendere tali indicazioni. Come eccepito dall'appaltatrice sin dalla Parte_1 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio e riconosciuto dal
Giudice di prime cure – che pure ha omesso di correttamente dedurne l'insussistenza del relativo diritto alla riduzione del corrispettivo dovuto in capo alla committente – con contratto di appalto stipulato in data 27.08.2010 la committente, ha espressamente Controparte_3 inteso “appaltare un impianto fotovoltaico di 199,44 kWp ad integrazione totale dalle caratteristiche descritte nelle schede tecniche contraddistinte dalla lettera A e dalla lettera B, che verranno allegate al contratto come parte integrante ed essenziale, da installare su copertura industriale di sua proprietà, sita in Via Cortonese, n. 42, Città di
Castello (PG)” all'appaltatrice Avuto riguardo al Parte_1 preminente criterio di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362
c.c. e, pertanto, alla comune intenzione dei contraenti, così come oggettivata nel contratto-, deve, dunque, ritenersi che, mediante l'accordo contrattuale, dotato di forza di legge fra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c., le stesse, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, ai sensi dell'art. 1322 c.c., hanno convenuto la realizzazione di un impianto fotovoltaico quale quello richiamato nelle schede tecniche allegate dal contratto, costituenti parti integranti del medesimo contratto
(nelle quali rientrano le schede tecniche fornite dal produttore tedesco) e pagina 5 di 15 che le medesime parti hanno espressamente previsto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse totalmente integrata sulla copertura dell'immobile di proprietà della committente e priva di angoli di inclinazione. La realizzazione integrata dell'impianto fotovoltaico costituisce, dunque, adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatrice e non configura alcuna difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali suscettibile di fondare gli obblighi di garanzia dell'appaltatrice di cui all'art. 1667 c.c. Peraltro, come eccepito dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio ed incontestato dall'attrice, tale installazione integrata è stata concordata dalle parti ed eseguita dall'appaltatrice nel duplice interesse della committente: al rispetto dei titoli autorizzativi amministrativi, determinandosi altrimenti un aumento di volumetria idoneo a configurare abuso edilizio, in zona peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico;
all'ottenimento della tariffa incentivante (cd. “terzo conto energia”) di cui al D.M. 6 agosto 2010, prevista per i soli impianti fotovoltaici totalmente integrati. Pertanto, anche avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e, segnatamente, dal medesimo committente, ai sensi dell'art. 1363 c.c., deve ritenersi senz'altro che le parti abbiano pattuito la realizzazione di impianto fotovoltaico totalmente integrato. Da ultimo, deve evidenziarsi che, qualora la committente avesse inteso stipulare un contratto di appalto previdente l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato, con ciò rinunciando alla tariffa incentivante cd. terzo conto energia – volontà in ogni caso meramente interiore, non oggettivata nella comune dichiarazione contrattuale -, avrebbe ben potuto ravvedersi dell'installazione integrata dell'impianto già durante la sua installazione – in quanto la sostanziale assenza di un angolo di inclinazione positivo dei pannelli fotovoltaici risultava visibile ictu oculi, come chiaramente emergente dalla documentazione fotografica allegata agli atti del giudizio – e, a norma dell'art. 1662 c.c., avrebbe dunque, potuto tempestivamente denunciare all'appaltatrice l'esecuzione difforme rispetto alle (ritenute) pattuizioni contrattuali fissando un congruo termine di adeguamento alle prescrizioni contrattuali, alla scadenza del quale il contratto di appalto avrebbe dovuto intendersi risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Al contrario, la committente ha omesso qualsivoglia rilievo nella fase esecutiva del contratto di appalto, benché l'impianto fotovoltaico sia stato realizzato su sito produttivo pagina 6 di 15 della stessa e l'esecuzione delle opere sia stata seguita anche da tecnico specializzato della medesima committente, salvo poi inopinatamente rifiutare il pagamento dell'ultimo rateo asseritamente in ragione dell'installazione totalmente integrata dell'impianto, addotta quale difformità/ vizio principale dell'opera, nonché degli ulteriori vizi minori dell'opera lamentati. Ne consegue che l'interpretazione della comune volontà delle parti come emergente dal tenore letterale dell'accordo contrattuale (espressamente previdente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui alla scheda tecnica richiamata con installazione totalmente integrata) risulta non solo conforme al primario criterio interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. ed allo scopo pratico delle parti di cui agli art. 1363 c.c., ma anche alla comportamento complessivamente tenuto dalle parti, a norma del medesimo art. 1362 c.c., ed al sussidiario criterio di cui all'art. 1366 c.c. L'interpretazione del contratto dev'essere, infatti, ordinariamente improntata ai canoni di lealtà e correttezza che conformano gli obblighi delle parti. L'interpretazione dell'accordo contrattuale offerta dall'attrice – ed erroneamente avallata dal Giudice di prime cure – a mente della quale, nonostante l'espressa pattuizione circa la realizzazione di impianto fotovoltaico totalmente integrato, la committente avrebbe inteso affidare all'appaltatrice l'esecuzione di impianto fotovoltaico non integrato, sol perché la scheda tecnica del produttore prevedeva un angolo di inclinazione compreso fra 5 e
50 gradi, ed avrebbe, dunque, maturato diritto alla riduzione del prezzo del contratto di appalto per somma corrispondente ai costi di smontaggio e di nuova installazione dell'impianto, risulta, infatti, contraria agli obblighi di lealtà e correttezza gravanti sulle parti nell'esecuzione del contratto, comportando un indebita riduzione del prezzo pattuito nonostante l'installazione di impianto assolutamente conforme alla volontà delle parti, come espressamente dichiarata ed emergente dal contegno dalle medesime tenuto successivamente alla conclusione del contratto nonché coerente con lo scopo pratico del contratto, e perfettamente funzionante.
L'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisce, dunque, difformità dell'opera qualificabile come inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatrice, ma configura, al contrario, corretto adempimento degli obblighi dalla medesima contrattualmente assunti e funzionali a salvaguardare gli interessi della controparte all'esecuzione pagina 7 di 15 di opera non abusiva ed all'accesso a tariffa incentivante cd. “terzo conto energia”.
4.3 L'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisce neppure un vizio dell'opera, risultando provato che l'angolo compreso fra
-5 e <50 gradi è stato indicato dal produttore tedesco esclusivamente in riferimento alla normativa tedesca e non risulta, al contrario, imposto dalla legislazione nazionale – che, al contrario, prevedeva tariffe agevolate proprio in caso di installazione totalmente integrata dell'impianto, in un'ottica di tutela paesaggistica ed ambientale - né essenziale ai fini della stabilità, della sicurezza ovvero del corretto funzionamento dell'opera. A tale riguardo, occorre evidenziarsi che il
Consulente tecnico nominato nel giudizio di A.T.P., Ing. Persona_3 lungi dal riconoscere il vizio dell'opera, come erroneamente dedotto dall'appellata, ha meramente rilevato la difformità dell'installazione rispetto alle schede tecniche del produttore tedesco – Controparte_4 ferma la già chiarita conformità dell'installazione integrata rispetto alla libera pattuizione delle parti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale – e stimato i costi di eventuale smontaggio e riposizionamento dei pannelli, laddove ritenuti necessari, in € 75.000,00, espressamente escludendo la necessità dello stesso in caso di certificato di idoneità statica validato dal costruttore del sistema di sostegno . Ciò CP_4 in ragione della comunicazione (all. 4 C.T.U. in A.T.P.), ricevuta dall'Ing. preposto presso il quale, in Persona_4 Controparte_4 data 17.09.2012, comunicava all'Ing. , legale rappresentante di Parte_2
“In risposta alla Vostra richiesta di valutazione e Parte_1 verifica del montaggio dei pannelli fotovoltaici presso il sito
[...]
di Città di Castello (PG) con le strutture Gehrtec Backrail le CP_1 trasmetto quanto segue: i) l'angolo minimino di installazione delle strutture Gehrtec Backrail è un angolo da noi consigliato in relazione alla normativa tedesca che distingue tra tetti piani e tetti inclinati, definendo l'applicazione di riferimento del sistema;
ii) non vengono escluse da parte nostra applicazioni diverse del sistema per cui è stato proposto;
iii) riteniamo che una verifica statica soddisfi facilmente i requisiti minimi di sicurezza per la zona di installazione dell'impianto con rif. In oggetto in relazione ai carichi ammissibili del modulo FV ENN come da IEC 61646. Riteniamo che non sussistano delle condizioni tali per cui il sistema FV non possa funzionare correttamente e che eventuali non pagina 8 di 15 conformità potrebbero essere evidenziate e corrette facilmente durante le normali visite ispettive annuali dell'impianto FV”. Il tecnico preposto della costruttrice ha, dunque, chiarito che l'inclinazione raccomandata nella scheda tecnica della medesima costruttrice è meramente funzionale al rispetto della normativa tedesca e che la medesima costruttrice non esclude l'idoneità statica e funzionale di eventuali installazioni difformi. La mera installazione difforme dalle indicazioni contenute nella scheda tecnica del costruttore non inficia, dunque, la stabilità dell'opera e non costituisce, di per sé, vizio dell'opera, ravvisabile nel solo caso in cui la perizia statica consigliata dal medesimo costruttore e dal consulente nominato nel giudizio di A.T.P. avesse avuto esito negativo e non fosse stata validata dal costruttore del sistema di sostegno (Gehrlicher).
Tuttavia, nonostante la piena disponibilità dell'appaltatrice, Parte_1
, a sostenere i costi della perizia statica diretta a verificare
[...]
l'eventuale inidoneità funzionale dell'installazione, la ricorrente in
A.T.P., ha impedito ai tecnici incaricati da Controparte_1 di ispezionare l'impianto fotovoltaico e di verificarne Parte_1 la stabilità, asseritamente in quanto tali tecnici non erano stati espressamente incaricati dal costruttore (all. 5 A.T.P.), Controparte_4 con ciò impedendo alla convenuta in A.T.P. di fornire la prova della stabilità dell'opera e tenendo una condotta gravemente contraria agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375
c.c., che le imponevano, al contrario, di collaborare con l'appaltatrice e di consentirle l'accesso all'opera onde chiarire la definitiva sussistenza del vizio e l'eventuale diritto alla riduzione del prezzo. Nel successivo giudizio di merito la committente ha, peraltro, omesso di allegare opportuna perizia statica dell'opera idonea a comprovare l'impossibilità di ottenere la certificazione di idoneità statica dell'impianto fotovoltaico ovvero perizia statica corredata del rifiuto del costruttore CP_4
alla validazione della stessa, idonee a fondare la prova del vizio
[...] denunciato. Ebbene, pur vertendosi in materia di responsabilità contrattuale e potendo il committente beneficiare della presunzione di colpa dell'appaltatore, grava sul committente il preliminare onere della prova della sussistenza del vizio dell'opera denunciato. Impedendo all'appaltatrice di eseguire la perizia statica indicata dal costruttore nonostante la piena disponibilità della stessa ad accertare l'effettiva sussistenza del vizio nonché di eseguire autonomamente la perizia statica pagina 9 di 15 indicata dal costruttore e di comprovare nei termini indicati l'inidoneità statica dell'opera, la committente ha, dunque, omesso di adempiere al preliminare onere probatorio del vizio dell'opera, inopinatamente ritenendone raggiunta la prova in ragione della mera difformità rispetto alle indicazioni offerte dal costruttore nella scheda tecnica del prodotto, benché espressamente indirizzate al solo rispetto della normativa tedesca e non incidenti sulla stabilità dell'opera. Né risulta allegato ovvero correttamente provato che nel corso dei quattordici anni decorsi a partire dall'installazione e sino alla data odierna si sia verificato un distacco dei pannelli fotovoltaici di frequenza ed intensità tali da desumerne l'assoluta anormalità rispetto a quanto ordinariamente riconducibile all'usura del tempo e, pertanto, idoneo ad accertare presuntivamente l'instabilità dell'installazione integrata dei pannelli. Infine, non risulta provato che l'installazione totalmente integrata del sistema fotovoltaico ne abbia in alcun modo inficiato l'idoneità funzionale. A tale riguardo, infatti, - con considerazioni assolutamente condivise dalla Corte in ragione della logicità, concludenza e correttezza delle stesse, non confutate dalle osservazioni dei CC.TT.PP. - il Consulente nominato nel giudizio di primo grado, Geom. all'esito di due prove di Persona_5 verifica tecnico-funzionale effettuate mediante l'ausilio di Solar Cash
S.r.l., in persona dell'Ing. e del P.I. Persona_6 Persona_7 ha accertato la piena idoneità funzionale dell'opera, perfettamente funzionante a distanza di circa nove anni dalla sua installazione.
Conclusivamente, dunque, non risulta in alcun modo provato che l'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico costituisca difformità ovvero vizio dell'opera in quanto effettuata conformemente alle pattuizioni contrattuali ed in alcun modo idonea ad inficiare l'idoneità statica ovvero funzionale dell'impianto medesimo. L'accertata insussistenza del vizio dell'opera è assorbente delle ulteriori doglianze dell'appellante circa la decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1667 c.c.
5. Tanto premesso, la domanda di riduzione del prezzo di appalto avanzata da parte attrice deve essere parametrata ai soli vizi provati in quanto oggetto di esplicito riconoscimento dell'appaltatrice in occasione dell'incontro tenuto con la committente in data 15.12.2011 ed ai relativi costi di ripristino. A tale riguardo, il Consulente nominato nel giudizio di A.T.P., Ing. ha preventivato un costo pari ad € Persona_3
2.500,00 per la revisione ed il riordino della documentazione prodotta a pagina 10 di 15 corredo dell'opera eseguita, € 600,00 per la sostituzione dei fusibili di protezione onde ripristinare quelli da 4 A previsti nella documentazione a corredo del contratto, € 500,00 per l'applicazione di targhette monitrici nelle canalizzazioni e nelle apparecchiature dove sono presenti conduttori a tensione non interrompibile e di € 400,00 per la sostituzione dei sezionatori dei quadri di campo, per complessivi € 4.000,00. Tale importo, costituendo debito di valuta dell'appaltatore in quanto riduzione del pattuito prezzo di appalto e, pertanto, riduzione di obbligazione pecuniaria gravante sul committente, è soggetto al principio nominalistico e sottratto alla rivalutazione monetaria. Ai fini della riduzione del prezzo di appalto non possono, invece, considerarsi i costi preventivati dal Consulente nominato in A.T.P. relativamente allo smontaggio dell'impianto fotovoltaico ed al riposizionamento dello stesso in senso conforme alle indicazioni della scheda tecnica del produttore, non risultando provata la difformità ovvero il vizio dell'opera.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Pacificamente, infatti, in tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (ex multis, Cassazione civile sez. II - 06/02/2025, n. 3051). La riduzione del prezzo d'appalto può, dunque, essere parametrata non solo alla differenza di valore e di rendimento dell'opera pattuita rispetto a quella eseguita e viziata, ma anche al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi dell'opera, come operato dal Giudice di prime cure.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
Acclarata la sussistenza di vizi dell'opera del tutto esigui, inidonei a giustificare il radicale rifiuto della committente all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui alla fattura del 10.05.2011 (pari ad €
56.760,00), a norma dell'art. 1224 c.c. devono essere, infatti, liquidati anche gli interessi da ritardato pagamento sulle somme dovute all'esito della compensazione dei rapporti di debito/credito reciproci.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della pagina 11 di 15 propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224
c.c., purché tale eccezione sia proporzionata all'inadempimento della controparte;
nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, n. 21315). L'eccezione di inadempimento può produrre i suoi effetti in tanto in quanto essa risulti proporzionata all'inadempimento della controparte, in base ad una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede;
ciò significa, in particolare, che nei contratti sinallagmatici occorre procedere alla valutazione comparativa delle condotta dei contraenti onde stabilire se (ed in quale misura) sia effettivamente giustificabile il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta da parte di uno di essi, tenendo presente il principio secondo cui quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra non è conforme a buona fede e quindi non è giustificato (Cass.
10.11.2003, n. 16822). Il giudice, in altre parole, è tenuto a valutare, secondo i canoni obiettivi di buona fede e correttezza, quale tra le due condotte abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte;
di guisa che, pur in presenza di un'eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non è escluso che per il residuo - una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti - la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora (Cass. 13.3.2007, n. 5869).
La sussistenza dei vizi dell'opera legittima la committente alla sospensione del pagamento del corrispettivo – dovendosi, dunque, escludere la mora della committente debitrice e la debenza di interessi da ritardato pagamento – solo relativamente e proporzionalmente alla quota di obbligazione pecuniaria che possa essere oggetto di riduzione in conseguenza dei medesimi vizi e, pertanto, solo proporzionalmente alle conseguenze dell'inadempimento dell'appaltatrice. pagina 12 di 15 6.1 Tanto premesso, nel caso di specie, la committente ha inopinatamente sospeso l'adempimento di obbligazione pecuniaria di € 56.670,00 a fronte di esigui e facilmente emendabili vizi dell'opera, che la legittimavano a richiedere una riduzione del corrispettivo dell'appalto pari a soli €
4.000,00 e che non le hanno neppure impedito di collegarsi immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e di trarre immediato vantaggio dalla medesima opera, in quanto dotata di piena efficienza statica e funzionale
(fermo il già disposto rigetto della domanda di risarcimento del danno).
Non sussiste, dunque, un rapporto di proporzionalità fra l'obbligazione pecuniaria inadempiuta ed i vizi dell'opera effettivamente riscontrati idoneo ad escludere la mora della committente debitrice e la liquidazione degli interessi moratori sull'intera obbligazione pecuniaria gravante sulla committente. La somma capitale di € 56.670,00 di cui alla fattura emessa da in data 10.05.2011 costituisce, infatti, debito di Parte_1 valuta ordinariamente soggetto all'applicazione dell'art. 1224 c.c., dal quale consegue l'obbligo della committente al pagamento degli interessi moratori, a partite dalla data di emissione della fattura, sulla quota eccedente il controcredito vantato dalla medesima committente in ragione del diritto alla riduzione del corrispettivo per i vizi dell'opera (€
4.000,00). Come correttamente eccepito dall'appellata e come già chiarito con riguardo al controcredito vantato dalla committente, non può, invece, conteggiarsi la rivalutazione monetaria. La somma capitale di € 56.670,00 di cui alla fattura emessa da in data 10.05.2011 Parte_1 configura, infatti, debito di valuta ordinariamente sottratto a rivalutazione monetaria.
6.2 Pertanto, acclarata la sussistenza del diritto della committente alla riduzione del prezzo dell'appalto per soli € 4.000,00, e, per converso, il diritto dell'appaltatrice al saldo del corrispettivo contrattuale del contratto di appalto di cui alla fattura emessa in data 10.05.2011, pari ad
€ 56.670,00, gli interessi di mora devono essere calcolati sulla somma capitale differenziale, ancora dovuta dalla committente, di € 52.670,00, a partire dall'emissione della fattura e sino alla presente decisione, avendo riguardo al tasso di interesse legale previsto dalla disciplina speciale dettata dal d.lgs. 231/2002 per gli interessi di mora nelle transazioni commerciali tra imprese. In conclusione, in accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, già operata la compensazione con i crediti vantati dalla committente in relazione ai costi di eliminazione dei vizi dell'opera (pari pagina 13 di 15 ad € 4.000,00), la committente appellata deve Controparte_1 essere condannata al pagamento del residuo corrispettivo contrattuale pari ad € 52.670,00, oltre agli interessi moratori dall'emissione della fattura
(10.05.2011) alla presente decisione, da calcolarsi al saggio legale previsto dal d.lgs. 231/2002, ed agli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. In ossequio al principio della soccombenza, l'accoglimento meramente parziale e limitato della domanda di riduzione del prezzo d'appalto avanzata dalla committente (pari a soli € 4.000,00 a fronte di € 200.000,00 richiesti), in uno con il rigetto della domanda di risarcimento di € 100.000,00 avanzata dalla medesima committente in ragione dell'omessa prova del danno patito e, per converso, l'integrale accoglimento della domanda di saldo del corrispettivo contrattuale avanzata dall'appaltatrice convenuta in via riconvenzionale (pari ad € 52.670,00) nonché della domanda di pagamento degli interessi di mora sui pregressi corrispettivi tardivamente percepiti
(pari ad € 3.931,20), impone la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite del giudizio di A.T.P. e del primo grado di giudizio, nell'importo già liquidato dal Giudice di prime cure, da compensarsi per
1/3 in ragione della parziale ed esigua soccombenza reciproca.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Perugia in data 24.04.2023, pubblicata il
26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 779/2013:
1. Dispone una riduzione ad ad € 4.000,00 del corrispettivo dovuto da in favore di in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del contratto di appalto concluso in data 27.08.2010;
2. Previa compensazione delle reciproche ragioni di debito e credito, condanna al pagamento del residuo Controparte_1 corrispettivo contrattuale in favore di pari ad € Parte_1
52.670,00, oltre agli interessi moratori dall'emissione della fattura
(10.05.2011) alla presente decisione, da calcolarsi al saggio legale pagina 14 di 15 previsto dal d.lgs. 231/2002, ed agli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di a.t.p. e del giudizio di primo grado, come già liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di da Parte_1 compensarsi per 1/3;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di che si liquidano nella Pt_1 Parte_1 somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de LI IM IN
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM IN Presidente
Dott. PA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 702 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., Ing. con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Roberta Ribigini, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via F.lli Pellas, 20/C
APPELLANTE
Contro
(P.IV ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato, Sig. con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Controparte_2
Gustinelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in
Città di Castello (PG), Via Cortonese, 42
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 647/2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Perugia in data 24.04.2023, pubblicata il 26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 779/2013, con la quale era stata accertata la sussistenza dei vizi dell'opera lamentati dall'attrice Controparte_1 ed accolta la domanda di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668
[...]
c.c. avverso la medesima per € 93.536,00; rigettata la Parte_1 domanda di risarcimento del danno avanzata dalla medesima attrice in quanto pagina 1 di 15 non provato;
accolta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 relativamente al corrispettivo contrattuale del contratto di appalto
[...] non ancora saldato, pari ad € 69.985,00, nonché agli interessi di mora relativi a pregresse fatture tardivamente quietanzate, pari ad € 3.732,16
(relativamente a fattura del 16.12.2010 di importo pari ad € 170.280,00, pagata in data 25.03.2011), ed a € 199,05 (relativamente a fattura del
10.03.2011 di importo pari ad € 3.732,16, pagata in data 25.03.2011); disposta la compensazione dei crediti e debiti reciproci, con condanna della convenuta al pagamento della somma residua di € Parte_1
19.619,79 in favore di parte attrice.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi del vizio di omessa motivazione circa l'impossibilità di qualificare come vizio dell'opera: l'omessa consegna della documentazione e delle certificazioni relative all'impianto fotovoltaico;
la taglia dei fusibili installati;
l'omessa installazione delle dovute etichette;
l'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico ed il mancato rispetto dell'angolo di inclinazione compreso fra 5 e 50 gradi indicato dal produttore tedesco, trattandosi di scelta tecnica concordata fra le parti, configurante in ogni caso vizio palese per il quale sarebbe esclusa qualsivoglia garanzia in seguito ad accettazione per facta concludentia dell'opera a cura del committente, mai riconosciuto dall'appaltatore. L'appellante ha, altresì, lamentato l'erronea riduzione del prezzo di appalto proporzionalmente ai costi di eliminazione dei vizi dell'opera riscontrati, asserendo che l'azione ex art. 1668 c.c. dovrebbe consentire una riduzione del prezzo di appalto solo laddove sia accertato un minor valore dell'opera; l'omessa liquidazione degli interessi di mora relativi al ritardato pagamento della fattura del 10.05.2011 dell'importo di € 56.760,00 costituente il saldo del corrispettivo del contratto di appalto;
dell'omessa compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
In data 16.04.2024 si è costituita mediante Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 05.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 02.07.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 15.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. pagina 2 di 15 4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea riduzione del prezzo del contratto di appalto relativamente ai costi di smontaggio e di installazione non integrata dell'impianto fotovoltaico, nonostante l'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisca difformità ovvero vizio dell'opera, ed alla omessa liquidazione degli interessi di mora di cui alla fattura del
10.05.2011 relativamente agli importi ancora dovuti, all'esito della riduzione del prezzo di appalto, dalla committente, Controparte_1
, all'appaltatrice, .
[...] Parte_1
4. 1 Il primo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
L'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico costituisce, infatti, scelta tecnica concordata dalle parti, non qualificabile come difformità dell'opera - in quanto le parti, nel contratto di appalto concluso in data 27.08.2010 (all. 1 parte convenuta) hanno espressamente previsto la realizzazione integrata dell'impianto fotovoltaico in senso difforme rispetto alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del produttore, precipuamente allegata al contratto, previdente un angolo di installazione compreso fra >5 e <50 gradi, al fine di consentire alla committente il rispetto del progetto approvato e dei necessari titoli edilizi abilitativi, configurandosi altrimenti abuso edilizio, in zona peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché di permettere alla committente di accedere alla tariffa incentivante (cd.
“terzo conto energia”), prevista per i soli impianti fotovoltaici totalmente integrati -, né come vizio dell'opera, risultando provato che l'angolo compreso fra >5 e <50 gradi è stato indicato dal produttore tedesco esclusivamente in riferimento alla normativa tedesca e non risulta, al contrario, imposto dalla legislazione nazionale né essenziale ai fini della stabilità, della sicurezza ovvero della funzionalità dell'opera.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appaltatrice abbia riconosciuto il vizio di erronea installazione dell'impianto fotovoltaico in occasione dell'incontro tra le parti tenutosi in data 15.12.2011. I testi di parte attrice, Sig.ri la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 teste di parte convenuta, Sig.ra nonché l'Ing. Testimone_5 [...]
, chiamato a rendere interrogatorio formale, i quali hanno tutti Parte_2 preso personalmente parte all'incontro, hanno concordemente comprovato che, in occasione del medesimo incontro le parti concordarono esclusivamente in pagina 3 di 15 ordine alla necessità di provvedere ad una revisione e riordino della documentazione prodotta a corredo dell'opera eseguita, alla necessità si sostituire i fusibili di protezione con fusibili da 4 A come previsti nella documentazione a corredo del contratto, alla necessità di applicare targhette monitrici nelle canalizzazioni e nelle apparecchiature dove sono presenti conduttori a tensione non interrompibile e di sostituire i sezionatori dei quadri di campo. Esclusivamente riguardo a tali vizi occorre, dunque, darsi seguito al principio di diritto già richiamato dal
Giudice di prime cure, a mente del quale “in tema di appalto o di contratto
d'opera, l'impegno a eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.
In assenza di un espresso accordo novativo - pertanto - non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 del Cc, che si aggiunge a quella originaria di garanzia”
(Cassazione civile, sez. II, 18/12/2015, n. 25541). Al contrario, non risulta provato che l'appaltatrice abbia riconosciuto l'inidoneità statica ovvero funzionale dell'installazione totalmente integrata sulla copertura industriale dell'immobile di proprietà della committente dell'impianto fotovoltaico di cui al contratto di appalto. A tale riguardo, il teste di parte attrice, perito tecnico della committente, ha Testimone_4 meramente affermato “Ricordo altresì che venne discusso il problema del non corretto montaggio della struttura. A tal proposito ricordo che il Sig. presa visione del montaggio dei pannelli si arrabbiò uscendo Per_1 dall'ufficio per rientrare dopo qualche minuto”. Ebbene, il riferito contegno del Sig. all'epoca legale rappresentante di Persona_2
non risulta inequivocabilmente idoneo a comprovare il Parte_1 riconoscimento del vizio ad opera del medesimo, ben potendosi variamente imputare la rabbia manifestata quale disappunto a fronte della ritenuta esecuzione dell'opera a regola d'arte. Ne consegue che incombeva pagina 4 di 15 sull'attrice il preliminare obbligo, non soddisfatto, di provare la sussistenza della difformità ovvero del vizio dell'opera.
4.2 Ordinariamente, infatti, per difformità dell'opera idonea a fondare l'obbligo di garanzia dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c. deve intendersi la non conformità dell'opera stessa rispetto alle pattuizioni contrattuali. Se, infatti, la scheda tecnica del produttore costituisce senz'altro parametro di valutazione della conformità dell'opera tutte le volte in cui le parti le abbiano pedissequamente richiamate ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte, al contrario, non è possibile assumere la mera scheda tecnica elaborata dal produttore quale esclusivo parametro di riferimento della conformità dell'opera qualora le indicazioni offerte dal produttore non replichino obblighi di realizzazione dell'opera di carattere legale, non siano essenziali ai fini della stabilità ovvero dell'efficienza dell'opera e, dal tenore letterale dell'accordo contrattuale, sia chiaramente desumibile la concorde volontà delle parti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, di disattendere tali indicazioni. Come eccepito dall'appaltatrice sin dalla Parte_1 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio e riconosciuto dal
Giudice di prime cure – che pure ha omesso di correttamente dedurne l'insussistenza del relativo diritto alla riduzione del corrispettivo dovuto in capo alla committente – con contratto di appalto stipulato in data 27.08.2010 la committente, ha espressamente Controparte_3 inteso “appaltare un impianto fotovoltaico di 199,44 kWp ad integrazione totale dalle caratteristiche descritte nelle schede tecniche contraddistinte dalla lettera A e dalla lettera B, che verranno allegate al contratto come parte integrante ed essenziale, da installare su copertura industriale di sua proprietà, sita in Via Cortonese, n. 42, Città di
Castello (PG)” all'appaltatrice Avuto riguardo al Parte_1 preminente criterio di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362
c.c. e, pertanto, alla comune intenzione dei contraenti, così come oggettivata nel contratto-, deve, dunque, ritenersi che, mediante l'accordo contrattuale, dotato di forza di legge fra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c., le stesse, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, ai sensi dell'art. 1322 c.c., hanno convenuto la realizzazione di un impianto fotovoltaico quale quello richiamato nelle schede tecniche allegate dal contratto, costituenti parti integranti del medesimo contratto
(nelle quali rientrano le schede tecniche fornite dal produttore tedesco) e pagina 5 di 15 che le medesime parti hanno espressamente previsto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse totalmente integrata sulla copertura dell'immobile di proprietà della committente e priva di angoli di inclinazione. La realizzazione integrata dell'impianto fotovoltaico costituisce, dunque, adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatrice e non configura alcuna difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali suscettibile di fondare gli obblighi di garanzia dell'appaltatrice di cui all'art. 1667 c.c. Peraltro, come eccepito dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio ed incontestato dall'attrice, tale installazione integrata è stata concordata dalle parti ed eseguita dall'appaltatrice nel duplice interesse della committente: al rispetto dei titoli autorizzativi amministrativi, determinandosi altrimenti un aumento di volumetria idoneo a configurare abuso edilizio, in zona peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico;
all'ottenimento della tariffa incentivante (cd. “terzo conto energia”) di cui al D.M. 6 agosto 2010, prevista per i soli impianti fotovoltaici totalmente integrati. Pertanto, anche avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e, segnatamente, dal medesimo committente, ai sensi dell'art. 1363 c.c., deve ritenersi senz'altro che le parti abbiano pattuito la realizzazione di impianto fotovoltaico totalmente integrato. Da ultimo, deve evidenziarsi che, qualora la committente avesse inteso stipulare un contratto di appalto previdente l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato, con ciò rinunciando alla tariffa incentivante cd. terzo conto energia – volontà in ogni caso meramente interiore, non oggettivata nella comune dichiarazione contrattuale -, avrebbe ben potuto ravvedersi dell'installazione integrata dell'impianto già durante la sua installazione – in quanto la sostanziale assenza di un angolo di inclinazione positivo dei pannelli fotovoltaici risultava visibile ictu oculi, come chiaramente emergente dalla documentazione fotografica allegata agli atti del giudizio – e, a norma dell'art. 1662 c.c., avrebbe dunque, potuto tempestivamente denunciare all'appaltatrice l'esecuzione difforme rispetto alle (ritenute) pattuizioni contrattuali fissando un congruo termine di adeguamento alle prescrizioni contrattuali, alla scadenza del quale il contratto di appalto avrebbe dovuto intendersi risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Al contrario, la committente ha omesso qualsivoglia rilievo nella fase esecutiva del contratto di appalto, benché l'impianto fotovoltaico sia stato realizzato su sito produttivo pagina 6 di 15 della stessa e l'esecuzione delle opere sia stata seguita anche da tecnico specializzato della medesima committente, salvo poi inopinatamente rifiutare il pagamento dell'ultimo rateo asseritamente in ragione dell'installazione totalmente integrata dell'impianto, addotta quale difformità/ vizio principale dell'opera, nonché degli ulteriori vizi minori dell'opera lamentati. Ne consegue che l'interpretazione della comune volontà delle parti come emergente dal tenore letterale dell'accordo contrattuale (espressamente previdente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui alla scheda tecnica richiamata con installazione totalmente integrata) risulta non solo conforme al primario criterio interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. ed allo scopo pratico delle parti di cui agli art. 1363 c.c., ma anche alla comportamento complessivamente tenuto dalle parti, a norma del medesimo art. 1362 c.c., ed al sussidiario criterio di cui all'art. 1366 c.c. L'interpretazione del contratto dev'essere, infatti, ordinariamente improntata ai canoni di lealtà e correttezza che conformano gli obblighi delle parti. L'interpretazione dell'accordo contrattuale offerta dall'attrice – ed erroneamente avallata dal Giudice di prime cure – a mente della quale, nonostante l'espressa pattuizione circa la realizzazione di impianto fotovoltaico totalmente integrato, la committente avrebbe inteso affidare all'appaltatrice l'esecuzione di impianto fotovoltaico non integrato, sol perché la scheda tecnica del produttore prevedeva un angolo di inclinazione compreso fra 5 e
50 gradi, ed avrebbe, dunque, maturato diritto alla riduzione del prezzo del contratto di appalto per somma corrispondente ai costi di smontaggio e di nuova installazione dell'impianto, risulta, infatti, contraria agli obblighi di lealtà e correttezza gravanti sulle parti nell'esecuzione del contratto, comportando un indebita riduzione del prezzo pattuito nonostante l'installazione di impianto assolutamente conforme alla volontà delle parti, come espressamente dichiarata ed emergente dal contegno dalle medesime tenuto successivamente alla conclusione del contratto nonché coerente con lo scopo pratico del contratto, e perfettamente funzionante.
L'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisce, dunque, difformità dell'opera qualificabile come inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatrice, ma configura, al contrario, corretto adempimento degli obblighi dalla medesima contrattualmente assunti e funzionali a salvaguardare gli interessi della controparte all'esecuzione pagina 7 di 15 di opera non abusiva ed all'accesso a tariffa incentivante cd. “terzo conto energia”.
4.3 L'installazione integrata dell'impianto fotovoltaico non costituisce neppure un vizio dell'opera, risultando provato che l'angolo compreso fra
-5 e <50 gradi è stato indicato dal produttore tedesco esclusivamente in riferimento alla normativa tedesca e non risulta, al contrario, imposto dalla legislazione nazionale – che, al contrario, prevedeva tariffe agevolate proprio in caso di installazione totalmente integrata dell'impianto, in un'ottica di tutela paesaggistica ed ambientale - né essenziale ai fini della stabilità, della sicurezza ovvero del corretto funzionamento dell'opera. A tale riguardo, occorre evidenziarsi che il
Consulente tecnico nominato nel giudizio di A.T.P., Ing. Persona_3 lungi dal riconoscere il vizio dell'opera, come erroneamente dedotto dall'appellata, ha meramente rilevato la difformità dell'installazione rispetto alle schede tecniche del produttore tedesco – Controparte_4 ferma la già chiarita conformità dell'installazione integrata rispetto alla libera pattuizione delle parti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale – e stimato i costi di eventuale smontaggio e riposizionamento dei pannelli, laddove ritenuti necessari, in € 75.000,00, espressamente escludendo la necessità dello stesso in caso di certificato di idoneità statica validato dal costruttore del sistema di sostegno . Ciò CP_4 in ragione della comunicazione (all. 4 C.T.U. in A.T.P.), ricevuta dall'Ing. preposto presso il quale, in Persona_4 Controparte_4 data 17.09.2012, comunicava all'Ing. , legale rappresentante di Parte_2
“In risposta alla Vostra richiesta di valutazione e Parte_1 verifica del montaggio dei pannelli fotovoltaici presso il sito
[...]
di Città di Castello (PG) con le strutture Gehrtec Backrail le CP_1 trasmetto quanto segue: i) l'angolo minimino di installazione delle strutture Gehrtec Backrail è un angolo da noi consigliato in relazione alla normativa tedesca che distingue tra tetti piani e tetti inclinati, definendo l'applicazione di riferimento del sistema;
ii) non vengono escluse da parte nostra applicazioni diverse del sistema per cui è stato proposto;
iii) riteniamo che una verifica statica soddisfi facilmente i requisiti minimi di sicurezza per la zona di installazione dell'impianto con rif. In oggetto in relazione ai carichi ammissibili del modulo FV ENN come da IEC 61646. Riteniamo che non sussistano delle condizioni tali per cui il sistema FV non possa funzionare correttamente e che eventuali non pagina 8 di 15 conformità potrebbero essere evidenziate e corrette facilmente durante le normali visite ispettive annuali dell'impianto FV”. Il tecnico preposto della costruttrice ha, dunque, chiarito che l'inclinazione raccomandata nella scheda tecnica della medesima costruttrice è meramente funzionale al rispetto della normativa tedesca e che la medesima costruttrice non esclude l'idoneità statica e funzionale di eventuali installazioni difformi. La mera installazione difforme dalle indicazioni contenute nella scheda tecnica del costruttore non inficia, dunque, la stabilità dell'opera e non costituisce, di per sé, vizio dell'opera, ravvisabile nel solo caso in cui la perizia statica consigliata dal medesimo costruttore e dal consulente nominato nel giudizio di A.T.P. avesse avuto esito negativo e non fosse stata validata dal costruttore del sistema di sostegno (Gehrlicher).
Tuttavia, nonostante la piena disponibilità dell'appaltatrice, Parte_1
, a sostenere i costi della perizia statica diretta a verificare
[...]
l'eventuale inidoneità funzionale dell'installazione, la ricorrente in
A.T.P., ha impedito ai tecnici incaricati da Controparte_1 di ispezionare l'impianto fotovoltaico e di verificarne Parte_1 la stabilità, asseritamente in quanto tali tecnici non erano stati espressamente incaricati dal costruttore (all. 5 A.T.P.), Controparte_4 con ciò impedendo alla convenuta in A.T.P. di fornire la prova della stabilità dell'opera e tenendo una condotta gravemente contraria agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375
c.c., che le imponevano, al contrario, di collaborare con l'appaltatrice e di consentirle l'accesso all'opera onde chiarire la definitiva sussistenza del vizio e l'eventuale diritto alla riduzione del prezzo. Nel successivo giudizio di merito la committente ha, peraltro, omesso di allegare opportuna perizia statica dell'opera idonea a comprovare l'impossibilità di ottenere la certificazione di idoneità statica dell'impianto fotovoltaico ovvero perizia statica corredata del rifiuto del costruttore CP_4
alla validazione della stessa, idonee a fondare la prova del vizio
[...] denunciato. Ebbene, pur vertendosi in materia di responsabilità contrattuale e potendo il committente beneficiare della presunzione di colpa dell'appaltatore, grava sul committente il preliminare onere della prova della sussistenza del vizio dell'opera denunciato. Impedendo all'appaltatrice di eseguire la perizia statica indicata dal costruttore nonostante la piena disponibilità della stessa ad accertare l'effettiva sussistenza del vizio nonché di eseguire autonomamente la perizia statica pagina 9 di 15 indicata dal costruttore e di comprovare nei termini indicati l'inidoneità statica dell'opera, la committente ha, dunque, omesso di adempiere al preliminare onere probatorio del vizio dell'opera, inopinatamente ritenendone raggiunta la prova in ragione della mera difformità rispetto alle indicazioni offerte dal costruttore nella scheda tecnica del prodotto, benché espressamente indirizzate al solo rispetto della normativa tedesca e non incidenti sulla stabilità dell'opera. Né risulta allegato ovvero correttamente provato che nel corso dei quattordici anni decorsi a partire dall'installazione e sino alla data odierna si sia verificato un distacco dei pannelli fotovoltaici di frequenza ed intensità tali da desumerne l'assoluta anormalità rispetto a quanto ordinariamente riconducibile all'usura del tempo e, pertanto, idoneo ad accertare presuntivamente l'instabilità dell'installazione integrata dei pannelli. Infine, non risulta provato che l'installazione totalmente integrata del sistema fotovoltaico ne abbia in alcun modo inficiato l'idoneità funzionale. A tale riguardo, infatti, - con considerazioni assolutamente condivise dalla Corte in ragione della logicità, concludenza e correttezza delle stesse, non confutate dalle osservazioni dei CC.TT.PP. - il Consulente nominato nel giudizio di primo grado, Geom. all'esito di due prove di Persona_5 verifica tecnico-funzionale effettuate mediante l'ausilio di Solar Cash
S.r.l., in persona dell'Ing. e del P.I. Persona_6 Persona_7 ha accertato la piena idoneità funzionale dell'opera, perfettamente funzionante a distanza di circa nove anni dalla sua installazione.
Conclusivamente, dunque, non risulta in alcun modo provato che l'installazione totalmente integrata dell'impianto fotovoltaico costituisca difformità ovvero vizio dell'opera in quanto effettuata conformemente alle pattuizioni contrattuali ed in alcun modo idonea ad inficiare l'idoneità statica ovvero funzionale dell'impianto medesimo. L'accertata insussistenza del vizio dell'opera è assorbente delle ulteriori doglianze dell'appellante circa la decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1667 c.c.
5. Tanto premesso, la domanda di riduzione del prezzo di appalto avanzata da parte attrice deve essere parametrata ai soli vizi provati in quanto oggetto di esplicito riconoscimento dell'appaltatrice in occasione dell'incontro tenuto con la committente in data 15.12.2011 ed ai relativi costi di ripristino. A tale riguardo, il Consulente nominato nel giudizio di A.T.P., Ing. ha preventivato un costo pari ad € Persona_3
2.500,00 per la revisione ed il riordino della documentazione prodotta a pagina 10 di 15 corredo dell'opera eseguita, € 600,00 per la sostituzione dei fusibili di protezione onde ripristinare quelli da 4 A previsti nella documentazione a corredo del contratto, € 500,00 per l'applicazione di targhette monitrici nelle canalizzazioni e nelle apparecchiature dove sono presenti conduttori a tensione non interrompibile e di € 400,00 per la sostituzione dei sezionatori dei quadri di campo, per complessivi € 4.000,00. Tale importo, costituendo debito di valuta dell'appaltatore in quanto riduzione del pattuito prezzo di appalto e, pertanto, riduzione di obbligazione pecuniaria gravante sul committente, è soggetto al principio nominalistico e sottratto alla rivalutazione monetaria. Ai fini della riduzione del prezzo di appalto non possono, invece, considerarsi i costi preventivati dal Consulente nominato in A.T.P. relativamente allo smontaggio dell'impianto fotovoltaico ed al riposizionamento dello stesso in senso conforme alle indicazioni della scheda tecnica del produttore, non risultando provata la difformità ovvero il vizio dell'opera.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Pacificamente, infatti, in tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (ex multis, Cassazione civile sez. II - 06/02/2025, n. 3051). La riduzione del prezzo d'appalto può, dunque, essere parametrata non solo alla differenza di valore e di rendimento dell'opera pattuita rispetto a quella eseguita e viziata, ma anche al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi dell'opera, come operato dal Giudice di prime cure.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
Acclarata la sussistenza di vizi dell'opera del tutto esigui, inidonei a giustificare il radicale rifiuto della committente all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui alla fattura del 10.05.2011 (pari ad €
56.760,00), a norma dell'art. 1224 c.c. devono essere, infatti, liquidati anche gli interessi da ritardato pagamento sulle somme dovute all'esito della compensazione dei rapporti di debito/credito reciproci.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della pagina 11 di 15 propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224
c.c., purché tale eccezione sia proporzionata all'inadempimento della controparte;
nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, n. 21315). L'eccezione di inadempimento può produrre i suoi effetti in tanto in quanto essa risulti proporzionata all'inadempimento della controparte, in base ad una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede;
ciò significa, in particolare, che nei contratti sinallagmatici occorre procedere alla valutazione comparativa delle condotta dei contraenti onde stabilire se (ed in quale misura) sia effettivamente giustificabile il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta da parte di uno di essi, tenendo presente il principio secondo cui quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra non è conforme a buona fede e quindi non è giustificato (Cass.
10.11.2003, n. 16822). Il giudice, in altre parole, è tenuto a valutare, secondo i canoni obiettivi di buona fede e correttezza, quale tra le due condotte abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte;
di guisa che, pur in presenza di un'eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non è escluso che per il residuo - una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti - la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora (Cass. 13.3.2007, n. 5869).
La sussistenza dei vizi dell'opera legittima la committente alla sospensione del pagamento del corrispettivo – dovendosi, dunque, escludere la mora della committente debitrice e la debenza di interessi da ritardato pagamento – solo relativamente e proporzionalmente alla quota di obbligazione pecuniaria che possa essere oggetto di riduzione in conseguenza dei medesimi vizi e, pertanto, solo proporzionalmente alle conseguenze dell'inadempimento dell'appaltatrice. pagina 12 di 15 6.1 Tanto premesso, nel caso di specie, la committente ha inopinatamente sospeso l'adempimento di obbligazione pecuniaria di € 56.670,00 a fronte di esigui e facilmente emendabili vizi dell'opera, che la legittimavano a richiedere una riduzione del corrispettivo dell'appalto pari a soli €
4.000,00 e che non le hanno neppure impedito di collegarsi immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e di trarre immediato vantaggio dalla medesima opera, in quanto dotata di piena efficienza statica e funzionale
(fermo il già disposto rigetto della domanda di risarcimento del danno).
Non sussiste, dunque, un rapporto di proporzionalità fra l'obbligazione pecuniaria inadempiuta ed i vizi dell'opera effettivamente riscontrati idoneo ad escludere la mora della committente debitrice e la liquidazione degli interessi moratori sull'intera obbligazione pecuniaria gravante sulla committente. La somma capitale di € 56.670,00 di cui alla fattura emessa da in data 10.05.2011 costituisce, infatti, debito di Parte_1 valuta ordinariamente soggetto all'applicazione dell'art. 1224 c.c., dal quale consegue l'obbligo della committente al pagamento degli interessi moratori, a partite dalla data di emissione della fattura, sulla quota eccedente il controcredito vantato dalla medesima committente in ragione del diritto alla riduzione del corrispettivo per i vizi dell'opera (€
4.000,00). Come correttamente eccepito dall'appellata e come già chiarito con riguardo al controcredito vantato dalla committente, non può, invece, conteggiarsi la rivalutazione monetaria. La somma capitale di € 56.670,00 di cui alla fattura emessa da in data 10.05.2011 Parte_1 configura, infatti, debito di valuta ordinariamente sottratto a rivalutazione monetaria.
6.2 Pertanto, acclarata la sussistenza del diritto della committente alla riduzione del prezzo dell'appalto per soli € 4.000,00, e, per converso, il diritto dell'appaltatrice al saldo del corrispettivo contrattuale del contratto di appalto di cui alla fattura emessa in data 10.05.2011, pari ad
€ 56.670,00, gli interessi di mora devono essere calcolati sulla somma capitale differenziale, ancora dovuta dalla committente, di € 52.670,00, a partire dall'emissione della fattura e sino alla presente decisione, avendo riguardo al tasso di interesse legale previsto dalla disciplina speciale dettata dal d.lgs. 231/2002 per gli interessi di mora nelle transazioni commerciali tra imprese. In conclusione, in accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, già operata la compensazione con i crediti vantati dalla committente in relazione ai costi di eliminazione dei vizi dell'opera (pari pagina 13 di 15 ad € 4.000,00), la committente appellata deve Controparte_1 essere condannata al pagamento del residuo corrispettivo contrattuale pari ad € 52.670,00, oltre agli interessi moratori dall'emissione della fattura
(10.05.2011) alla presente decisione, da calcolarsi al saggio legale previsto dal d.lgs. 231/2002, ed agli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. In ossequio al principio della soccombenza, l'accoglimento meramente parziale e limitato della domanda di riduzione del prezzo d'appalto avanzata dalla committente (pari a soli € 4.000,00 a fronte di € 200.000,00 richiesti), in uno con il rigetto della domanda di risarcimento di € 100.000,00 avanzata dalla medesima committente in ragione dell'omessa prova del danno patito e, per converso, l'integrale accoglimento della domanda di saldo del corrispettivo contrattuale avanzata dall'appaltatrice convenuta in via riconvenzionale (pari ad € 52.670,00) nonché della domanda di pagamento degli interessi di mora sui pregressi corrispettivi tardivamente percepiti
(pari ad € 3.931,20), impone la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite del giudizio di A.T.P. e del primo grado di giudizio, nell'importo già liquidato dal Giudice di prime cure, da compensarsi per
1/3 in ragione della parziale ed esigua soccombenza reciproca.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Perugia in data 24.04.2023, pubblicata il
26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 779/2013:
1. Dispone una riduzione ad ad € 4.000,00 del corrispettivo dovuto da in favore di in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del contratto di appalto concluso in data 27.08.2010;
2. Previa compensazione delle reciproche ragioni di debito e credito, condanna al pagamento del residuo Controparte_1 corrispettivo contrattuale in favore di pari ad € Parte_1
52.670,00, oltre agli interessi moratori dall'emissione della fattura
(10.05.2011) alla presente decisione, da calcolarsi al saggio legale pagina 14 di 15 previsto dal d.lgs. 231/2002, ed agli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di a.t.p. e del giudizio di primo grado, come già liquidate dal Giudice di prime cure, in favore di da Parte_1 compensarsi per 1/3;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di che si liquidano nella Pt_1 Parte_1 somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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