Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 768/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ravanelli Patrizia del Foro di Bergamo
APPELLANTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ), _1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Bergamini Paola del Foro di Bergamo C.F._3
APPELLATI
e
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), nato ad [...] il C.F._4 Controparte_4
22.12.1989 (C.F. ), nata ad [...] C.F._5 Controparte_5
(BG) il 18.7.1997 (C.F. ) C.F._6
APPELLATI non costituiti
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: appello ai sensi dell'art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 14.6.2024 e notificata in data 9.7.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 3981/2023, in punto: nullità matrimonio civile.
Conclusioni delle parti: parte appellante:
NEL MERITO:
pagina 1 di 13
• Accertato che la sentenza di divorzio n. 1393/13 pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 6/6/2013 depositata in data 25/6/2013, è stata notificata alla sola parte personalmente presso _1 la di lei residenza in data 20/07/2013 e che essa è divenuta definitiva in data 25/12/2013;
• Accertato che allorquando il 7/11/2013 è stato celebrato il matrimonio civile tra il SI. Parte_2
la SI.ra , il primo non aveva ancora riacquistato lo stato libero, non avendo ancora
[...] _1 la sentenza di divorzio prodotto i propri effetti, essendo ancora pendenti i termini per l'impugnativa;
• Accertato pertanto che alla data del 7/11/2013 la SI.ra rivestiva la qualità di _1 coniuge del SI. non essendo ancora passata in giudicato la sentenza di divorzio n. Parte_2
1393/13 pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 6/6/2013 e pubblicata il 25/6/2013 con ogni effetto e conseguenza di legge;
A) DICHIARARE LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CIVILE contratto nel Comune di Pradalunga il
7/11/2013 tra il SI. e la SI.ra , annotato nel registro degli atti di Parte_2 _1 matrimonio con atto n. 4 parte II serie C anno 2013.
B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nembro e di Pradalunga di provvedere alle relative rettifiche ed annotazioni e a quanto di competenza.
C) Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, con condanna dell'erario al rimborso in favore della SI.ra delle somme versate nelle more a titolo di spese di _1 lite per il giudizio di primo grado.”
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per mero scrupolo difensivo chiede l'ammissione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono.
D) Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che l'Avv. in data 16/07/2013 ha notificato la sentenza n. 1393/13 Controparte_6 pronunciata dal Tribunale di Bergamo a mezzo del servizio postale, alla SI.ra _1 presso la sua residenza in Nembro (BG), Via Gavarno n. 71, come da sub. doc. n. 1) del fascicolo di primo grado;
2) Vero che la notifica effettuata alla SI.ra personalmente e da questa ricevuta in _1 data 20/07/2013 e di cui al precedente capitolo n. 1) è la sola notifica della sentenza di divorzio effettuata dall'Avv. ; Controparte_6
3) Vero che l'Avv. ha omesso di notificare la sentenza di divorzio sia al P.M. che ai Controparte_6 domiciliatari della SI.ra ; _1
4) Vero che nel corso del procedimento di divorzio R.G. n. 1049/13 la SI.ra era _1 assistita dagli Avv.ti Miriam Asperti e Fabrizio Manzari presso il cui studio in NO BA (BG),
Via Martino Zanchi n. 93 aveva eletto domicilio come da mandato in calce alla comparsa di costituzione agli atti sub. doc. n. 10) del fascicolo di primo grado;
5) Vero che gli Avv.ti Asperti e Manzari non hanno mai ricevuto la notifica della sentenza n. 1393/13 pronunciata dal Tribunale di Bergamo;
6) Vero che l'attestazione ex art. 124 disposizioni attuazione c.p.c. dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 1393/13 pronunciata in data 6/6/2013, depositata il 25/6/2013 dal Tribunale di Bergamo è stata apposta dalla cancelleria sulla base della copia notificata alla SI.ra
[...]
presso la sua residenza;
_1
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7) Vero che nel corso dell'accesso effettuato in data 30 marzo 2023 dagli Avv.ti NO Finco e NO
Faccini per conto dell'Avv. Ravanelli, essi verificavano che all'originale della sentenza di divorzio n. 1393/13 risultava “pinzata” la fotocopia della relata di notifica effettuata personalmente alla SI.ra
presso la sua residenza in Nembro, Via Gavarno n. 71 quale rappresentata nel doc. _1
n. 14) che si rammostra al teste;
8) Vero che nel corso del secondo accesso effettuato in data 23/5/2023 veniva estratta la copia autentica della sentenza allegata agli atti sub. doc. n. 13) del fascicolo di primo grado che si rammostra al teste;
9) Vero che la circostanza di cui ai capitoli 2)-6) è stata confermata anche dall'Avv. Controparte_6 nel corso del colloquio telefonico avvenuto il 17 maggio 2023 con l'Avv. NO Finco, collega di studio dell'Avv. Ravanelli;
10) Vero che nel corso del colloquio avvenuto il giorno successivo e precisamente in data 18/5/2023
l'Avv. confermava anche all'Avv. Ravanelli di avere notificato la sentenza di divorzio Controparte_6
n. 1393/2013 pronunciata dal Tribunale di Bergamo solamente alla SI.ra , presso _1 la di lei residenza;
11) Vero che nel corso del colloquio telefonico di cui al capitolo precedente l'Avv. riferiva CP_6 altresì di aver omesso di notificare la sentenza sia al PM che ai domiciliatari della SI.ra
[...]
. _1
Si indicano a testi da escutere anche a prova contraria: Avv. NO Finco con studio in 24121 Bergamo,
Passaggio Canonici Lateranensin. 22., Avv. NO Faccini con studio in 24121 Bergamo, Passaggio
Canonici Lateranensi n. 22. Avv. Miriam Asperti con studio in 24022 NO BA (BG), Via
Martino Zanchi n. 93. Avv. Fabrizio Manzari con studio in 24022 NO BA (BG), Via Martino
Zanchi n. 93. Avv. con studio in 24122 Bergamo, Via Giuseppe Garibaldi n.
7. Dr.ssa Controparte_6
Perretta Giovanna c/o Tribunale di Bergamo, Via Borfuro n. 11/A.
E) - Ordinarsi ove ritenuto necessario all'Ufficio di cancelleria dell'intestato Tribunale di esibire, produrre e/o comunque mettere a disposizione il fascicolo relativo al procedimento R.G. n. 1049/13 conclusosi con la sentenza n. 1393/13 del 6 giugno 2013 pubblicata il 25 giugno 2013.
Parti appellate:
In via principale di merito: rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto. Si ripropongono in ogni caso, per il denegato caso di accoglimento in tutto o in parte dei motivi di gravame avversario, tutte le deduzioni, eccezioni e domande tutte svolte in primo grado, secondo le conclusioni che qui si riportano: in via principale di merito: rigettare la domanda di declaratoria di nullità del matrimonio civile contratto in data 07/11/2013 dai signori e (atto n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio Parte_2 _1 del Comune di Pradalunga), ovvero dichiarare inammissibile l'azione per difetto di interesse ad agire;
in via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità del matrimonio civile contratto in data 07/11/2013 dai signori e (atto Parte_2 _1
n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pradalunga), accertato e dichiarato che i predetti coniugi lo contraevano in buona fede, dichiarare, ad ogni effetto di legge,
l'irretroattività della pronuncia, ossia dichiarare la produzione degli effetti del matrimonio valido a favore dei coniugi sino alla pronunzia della nullità ai sensi dell'art. 128 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di giudizio, a favore dell'Erario essendo la signora _1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
in caso di accoglimento dell'appello avversario, con
[...]
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integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. attesa la pacifica buona fede dei nubendi e i conseguenti effetti del matrimonio putativo, nonché per la particolarità e novità della questione giuridica. Con riserva di depositare avanti la Corte nota di liquidazione dei compensi relativa al patrocinio a spese dello Stato.
Procuratore Generale: osserva: il Tribunale ha rigettato la domanda di declaratoria della nullità del matrimonio contratto da
e il 7.11.13 sulla base di argomentazioni corrette;
in particolare: la Parte_2 _1 sentenza di divorzio tra il e la era stata pronunciata su conclusioni congiunte e Parte_2 Pt_1 non è mai stato dedotto che il Tribunale non abbia recepito le conclusioni formulate dalle parti, sicché la sentenza non sarebbe stata impugnabile dai coniugi (Cass. 18066/14). La sentenza di divorzio è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio in data 21.10.13 e quindi gli effetti personali e patrimoniali della sentenza tra le parti e verso i terzi si erano già prodotti. Parte attrice non ha dedotto in maniera specifica circostanze che comprovino che la stessa ha un legittimo ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 117 comma 1 c.c., né ha mai prospettato una mala fede. La domanda di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità proposta dalla appellante in data 2.10.14 presupponendo la qualità di ex coniuge e la validità del matrimonio successivamente contratto dal evidenzia Parte_2 ulteriormente la carenza di un interesse ad agire attuale e concreto in capo alla;
chiede, Pt_1 pertanto, il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis CPC depositato dinnanzi il Tribunale di Bergamo in data 15.6.2023
[...] esponeva quanto segue: in data 1.10.1988 la ricorrente aveva contratto matrimonio con _1
; con sentenza n. 1393/2013 del 6.6.2013, pubblicata il 25.6.2013, a definizione del Parte_2 giudizio R.G. n. 1049/2013, il Tribunale di Bergamo aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili di tale matrimonio e tale sentenza era stata successivamente annotata a margine dell'atto di matrimonio dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nembro;
la sentenza di divorzio, essendo una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 4 L. n. 898/70 che produce il venir meno del vincolo, acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato;
, prima di morire (decesso avvenuto il 12.11.2013), in Parte_2 data 7.11.2013 aveva contratto matrimonio civile con in data 16.7.2013 il difensore di _1
aveva provveduto a notificare la sentenza di divorzio esclusivamente alla Parte_2 Pt_1 personalmente e la notifica effettuata a mezzo del servizio postale era stata ricevuta dalla sig.ra Pt_1 in data 20.7.2013; il difensore del aveva omesso la notifica sia al PM sia ai procuratori Parte_2 domiciliatari della sig.ra , Avv.ti Miriam Asperti e Fabrizio Manzari, presso i quali la prima Pt_1 aveva formalmente eletto il proprio domicilio nel giudizio di divorzio (tale circostanza era stata confermata dallo stesso Avv. )1; la notifica effettuata alla sola parte personalmente non è idonea CP_6 1 Al ricorso sono allegati: mail Avv. Ravanelli del 4.4.23; mail Avv. Ravanelli del 18.5.23; mail Avv. del CP_6 18.5.23 – doc. n. 6-8-9; nel ricorso si precisa che in data 30.3.2023 l'Avv. NO Faccini e NO Finco per conto dell'Avv. Patrizia Ravanelli avevano effettuato un primo accesso presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo e avevano appurato che all'originale della sentenza di divorzio n. 1393/2013 risultava “pinzata” la fotocopia della relazione di notifica effettuata personalmente a . In data 23.5.2023 era stato _1 effettuato un secondo accesso ed era stata estratta la copia autentica della sentenza n. 1393/13 dalla quale si evinceva il rilascio nel 2013 di sole tre copie autentiche: da ciò si ricava che, a prescindere dalla notifica ai pagina 4 di 13 n. 768/2024 RG
a far decorrere i termini brevi per l'impugnativa2 e, dovendosi quindi far riferimento al termine lungo di
6 mesi dalla data della pubblicazione della decisione, la sentenza di divorzio pubblicata il 25.6.2013 era diventata definitiva - perché non più impugnabile - esclusivamente in data 25.12.2013. Pertanto in data
7.11.2013 il era ancora formalmente coniugato con . Era irrilevante Parte_2 _1
l'attestazione ex art. 124 disp. att. CPC apposta dal Cancelliere sulla copia della sentenza di divorzio notificata alla parte personalmente poi trasmessa al Comune per l'annotazione in quanto secondo la giurisprudenza l'efficacia di giudicato consegue “ope legis” ai sensi dell'art. 324 CPC all'inutile decorrenza dei termini per l'impugnazione e pertanto l'attestazione del Cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento per difetto di impugnativa non svolge alcuna funzione costitutiva, essendo sempre possibile la prova contraria;
l'interesse della ricorrente all'ottenimento della richiesta pronuncia era legato alla salvaguardia dei diritti successori in termini di legittima, diritti che sarebbero stati fatti valere in separato giudizio. Tutto ciò premesso, chiedeva che il _1
Tribunale, previo accertamento che la ricorrente era ancora coniuge del al momento del Parte_2 nuovo matrimonio dello stesso (7.11.2013), accertasse e chiarasse la nullità del matrimonio civile contratto il 7.11.2013 tra e e ordinasse all'Ufficiale di Stato Civile di Parte_2 _1 provvedere alle opportune rettifiche.
In data 12.10.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. _1
Deduceva quanto segue:
. il matrimonio contratto in data 7.11.2013 con era valido perché in data 11.10.2013 Parte_2 il Cancelliere del Tribunale di Bergamo aveva apposto il timbro attestante la mancata proposizione delle impugnazioni e pertanto il passaggio in giudicato della sentenza degli effetti civili del matrimonio fra la e era stato certificato. La Cassazione (n. 10465/2018) afferma che, in caso Pt_1 Controparte_7 di contestazioni ai fini dell'accertamento del giudicato, l'unica prova certa può essere desunta dall'attestato rilasciato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. CPC e ora, a 10 anni di distanza dall'apposizione di tale timbro, risultava impossibile l'esatta ricostruzione di quanto accertato dal Cancelliere e l'art. 124 disp. att. CPC integra una presunzione legale posto che il timbro rappresenta per disposizione normativa “prova del passaggio in giudicato della sentenza” (art. 2728 CC); del resto le dichiarazioni rese da un Cancelliere sono atti pubblici e fanno prova fino a querela di falso circa quanto documentato. Il matrimonio tra il e la resistente era quindi valido proprio perché a tale data Parte_2 era attestato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il risultava di stato libero. Parte_2
. nel caso in cui si fosse ritenuta ammissibile una prova contraria rispetto a quanto attestato dal
Cancelliere, autorevole dottrina afferma che, in caso di divorzio chiesto da entrambi i coniugi o in caso di sentenza emessa su conclusioni conformi, il potere di impugnare non sorge a favore di alcuno, dunque la sentenza di divorzio nasce già passata in giudicato formale: e nel caso in esame, nonostante il processo
domiciliatari che comunque non era stata fatta, difettava la notifica al PM sia del Tribunale di Bergamo sia presso la Corte d'Appello di Brescia. 2 “La notifica alla parte personalmente anziché al procuratore costituito non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. E ciò nei confronti sia del notificante sia del destinatario” (Cass. ord. 16.5.2003 n. 13426). 3 Ai sensi dell'art. 10 II comma L. n. 898/70: “lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza”. pagina 5 di 13 n. 768/2024 RG
fosse iniziato come divorzio giudiziale, la sentenza aveva recepito integralmente le domande congiunte delle parti sicché non era mai sorto in capo alle parti il potere di impugnare.
. andava evidenziato che la sig.ra aveva promosso giudizio per vedersi attribuita una quota della Pt_1 pensione di reversibilità quale ex coniuge titolare di assegno divorzile senza contestare in tale sede la validità del matrimonio tra la e . _1 Parte_2
. difettava in capo all'attrice l'interesse ad agire: infatti sin dall'apertura della successione del sig.
, avvenuta in data 12.11.2013, la non si era mai interessata ad alcuno degli Parte_2 Pt_1 atti della stessa e pertanto aveva rinunciato in forma tacita all'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, aveva cioè tenuto un comportamento concludente, inequivoco ed incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione della quota di riserva (Cass. Civ.
20.1.2009 n. 1373). Invero con testamento olografo del 14.4.2013 – pubblicato in data 7.4.2014 – il de cuius così aveva disposto: “Pradalunga, 14 aprile 2013. Io sottoscritto , nato a [...]
Pradalunga il 19-10-55, nel pieno possesso delle mie facoltà, lascio a mio figlio e la Controparte_2 mia compagna e convivente , la casa e altre proprietà di via Calverola 8 a Pradalunga. _1
Gli altri beni, nel limite della quota disponibile, li lascio anch'essi a e . Controparte_2 _1
In fede ”. E la circostanza che la sig.ra avesse tacitamente rinunciato ad Parte_2 Pt_1 esercitare l'azione di riduzione era provata dal fatto che la stessa non aveva preso contatti con gli altri eredi o con i creditori ereditari per impugnare il testamento e rivendicare la propria asserita qualità di erede del sig. né aveva concorso al pagamento di alcuno dei debiti ereditari. Aveva ritirato Parte_2 per conto dei figli conviventi la notifica della convocazione all'inventario di eredità e né lei né i figli conviventi avevano partecipato all'incombente. Non aveva riscontrato infine la lettera raccomandata inviata tramite il difensore dalla sig.ra in data 20.10.2020. _1
. in subordine si chiedeva l'applicazione della disciplina del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128
CC, disposizione secondo la quale gli effetti della validità del matrimonio si protraggono fino alla sentenza di nullità essendo pacifico che quando i sig.ri. e avevano contratto Parte_2 _1 matrimonio erano entrambi in buona fede e, alla luce del timbro apposto dal Cancelliere sulla sentenza nonché alla luce delle risultanze anagrafiche sulla libertà di stato del sig. confidavano Parte_2 pienamente nell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio con la sig.ra . Pt_1
Cont In data 26.10.2023 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 nella quale rilevava, circa la dedotta propria mancanza di interesse ad agire avendo rinunciato tacitamente a far valere diritti sulla successione del che un'eventuale rinuncia alle proprie pretese successorie si Parte_2 sarebbe potuta accertare solo all'interno di un apposito giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie e che comunque, anche qualora lei avesse rinunciato implicitamente alle proprie pretese Co successorie, l'interesse al presente procedimento non sarebbe venuto meno perché l'art. 117 richiede la sussistenza di un interesse legittimo ed attuale solo per i soggetti diversi dal coniuge, dagli ascendenti e dal PM sicché l'interesse del coniuge all'esperimento dell'azione di nullità è già riconosciuto anche solo a livello morale.
In data 3.11.2023 parte resistente depositava memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 CPC.
In data 7.11.2023 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 CPC.
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All'udienza del 16.11.2023 il Giudice rel. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (i figli NO, , e a cura della ricorrente e rinviava Parte_2 CP_3 CP_5 CP_2 all'udienza del 15.2.2024.
In data 16.1.2024 si costituiva in giudizio riportandosi integralmente alle difese della Controparte_2 madre e chiedendo il rigetto della domanda. _10
Con ordinanza ex art. 473.bis 22 CPC del 5.3.2024 – a scioglimento della riserva assunta in pari data – il Giudice del. fissava l'udienza del 21.5.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 21.5.2024 i rispettivi procuratori si riportavano alle proprie conclusioni – depositate in data 7.5.2024 e 16.5.2024 – e il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1350/2024 emessa in data 6.6.2024 – pubblicata in data
14.6.2024 – così statuiva: rigetta le domande proposte da;
_1 condanna alla rifusione delle spese di lite di , ammessa al Patrocinio _1 _1
a spese dello Stato, liquidate in euro 2.350,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a.
e iva se dovuta, mediante versamento all'erario; condanna alla rifusione delle spese di lite di ammesso al _1 Controparte_2
Patrocinio a spese dello Stato, liquidate in euro 2.350,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario.
Osservava:
. parte convenuta non aveva contestato che la notifica della sentenza di divorzio fosse stata fatta alla personalmente ma aveva centrato la propria difesa sull'efficacia dell'attestazione ex art. 124 Pt_1 disp. att. CPC, sulla titolarità del potere di impugnazione nel caso di sentenza emessa sull'accordo delle parti e sulla carenza della di interesse ad agire. Pt_1
. era dirimente la circostanza che la certificazione ex art. 124 disp. att. CPC resa in data 11.10.2023 dal Cancelliere presso il Tribunale di Bergamo attestava un fatto oggettivamente veritiero, ovverossia il fatto che all'11.10.2023 non era stata proposta alcuna impugnazione avverso la sentenza di divorzio n. 1393/2013; sul punto si richiamava quanto rilevato dal Consiglio di Stato, sez. III, 16.3.2012, n. 1464 secondo cui: “al Cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte impugnazioni. È vero che tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato;
ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. È ovvio, infatti, che il cancelliere registra fatti, non esprime giudizi;
e non può attestare altro che ciò che risulta agli atti del suo ufficio (…). Tutto ciò comprova che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. non è inoppugnabile e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria;
se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo (…). Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l'esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un'eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel processo.” Ne seguiva che ciò che rilevava era che la certificazione del Cancelliere dell'11.10.2013 attestava un fatto oggettivo veritiero visto che la sentenza pagina 7 di 13 n. 768/2024 RG
non era stata mai impugnata e infatti la ricorrente non aveva contestato di avere impugnato la sentenza di divorzio, né in data anteriore al rilascio dell'attestazione ex art. 124 disp. att. CPC, né in data successiva e non ci si poteva aspettare altro comportamento dal momento che la sentenza era stata emessa su accordo delle parti.
. inoltre in data 2.10.2014 , a seguito del decesso di (12.11.2013), _1 Parte_2 aveva depositato ricorso dinnanzi al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la corresponsione in proprio favore di una quota della pensione di reversibilità spettante all'ex-coniuge dando in tal modo evidenza di considerare essa stessa valido il nuovo matrimonio contratto dal defunto in data 7.11.2013.
. in conclusione, considerato che la certificazione ex art. 124 disp. att. CPC attestava correttamente che la sentenza non era stata oggetto di impugnazione, considerato che la sentenza era stata emessa su accordo delle parti e considerato che la stessa attrice, agendo per ottenere una quota della pensione di reversibilità del marito, aveva dato atto di ritenere valido il secondo matrimonio contratto dal marito, tenuto conto altresì che il ricorso per declaratoria di nullità era stata depositata dopo quasi 10 anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la domanda andava rigettata. In ogni caso, vista la certificazione ex art. 124 disp. att. CPC e la successiva annotazione della sentenza di divorzio nell'atto integrale di matrimonio, il e la erano senz'altro in buona fede quando il 7.11.2023 avevano Parte_2 _1 contratto matrimonio.
. l'attrice soccombente andava condannata a rifondere alla convenuta e a le spese di Controparte_2 lite con versamento in favore dell'Erario essendo i convenuti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 14.6.2024 e notificata in data 9.7.2024 – con ricorso depositato il 25.7.2024 proponeva appello insistendo per la declaratoria di nullità del _1 matrimonio contratto il 7.11.2013 tra e per carenza in capo ad uno dei Parte_2 _1 nubendi del requisito imprescindibile dello stato libero previsto dall'art. 86 CC. In via istruttoria, chiedeva ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli indicati in epigrafe.
In data 18.12.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. _1
In data 18.12.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_2 aderendo alle difese della madre.
Cont In data 13.1.2025 parte appellante depositava memoria di replica ex art. 473 bis 32, comma 2, , nella quale insisteva nelle conclusioni già formulate.
In data 20.1.2025 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia concludeva come indicato in epigrafe per il rigetto dell'appello.
In data 22.1.2025 le parti appellate depositavano memoria di replica ex art. 473 bis 32, comma 2, CPC.
All'udienza del 4.2.2025 la Corte dichiarava la contumacia di , NO e , non Controparte_3 CP_5 costituiti nonostante rituale notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza. Le parti illustravano il contenuto dei loro atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante deduce:
- la sentenza impugnata è illogica e contraddittoria: vi si legge che la certificazione del Cancelliere ex art. 124 disp. att. CPC dell'11.10.2013, laddove riportava che la sentenza di divorzio non era stata oggetto di impugnazione, attestava un fatto oggettivo veritiero (che a quella data nessuno aveva ancora impugnato il provvedimento): tuttavia tale certificazione nulla aveva affermato – trattandosi di verifica di competenza del Giudice – in merito al passaggio in giudicato della sentenza e comunque al momento in cui il Cancelliere aveva rilasciato l'attestazione il termine semestrale per proporre appello non era ancora decorso.
- l'affermazione secondo cui la sentenza di divorzio era “passata in giudicato immediatamente” perché pronunciata su accordo delle parti, era in contrasto con gli artt. 324 CPC (“si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione né a revocazione”) e con l'art. 339 CPC (“possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma”) e la rinuncia implicita e preventiva all'appello della sentenza di divorzio è fattispecie espressamente esclusa dalla giurisprudenza: “in linea col risalente insegnamento della Corte di legittimità di cui Cass. 16.10.1974, n. 2870 la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge” (Cass. 7381/2013);
- costante orientamento della Cassazione afferma che nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte di un coniuge determina la cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi e travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato: pertanto il matrimonio tra la e il aveva cessato i suoi effetti civili non Pt_1 Parte_2 in virtù di una sentenza di divorzio, mai divenuta esecutiva, ma a causa del decesso del marito.
- il fatto che l'appellante avesse proposto domanda giudiziale di attribuzione di quota della pensione di reversibilità del coniuge non rilevava perché tale azione era per la l'unico strumento immediato Pt_1 per poter supplire al fatto che fosse venuto meno il versamento dell'assegno divorzile a seguito del decesso del coniuge e ciò non poteva essere interpretato come implicito riconoscimento di validità del secondo matrimonio del coniuge;
e comunque se il matrimonio del era nullo ab origine non Parte_3 poteva certo essere il fatto che la gli avesse riconosciuto efficacia a sanare tale vizio. Pt_1
- infine, il fatto che l'appellante avesse agito giudizialmente per la dichiarazione di nullità del matrimonio dopo quasi dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio era irrilevante visto che l'azione volta a fare valere la nullità del matrimonio è imprescrittibile.
Nella loro costituzione la e deducono: _11 Controparte_2
- l'attestazione di assenza di impugnazioni rilasciata dal Cancelliere in data 11.10.2013 costituisce prova del passaggio in giudicato della sentenza4 in quanto il timbro del Cancelliere fa prova fino a querela di 4 Cass. Civ.
2.5.2018 n. 10465 afferma che in caso di carenze o contestazioni nella documentazione nel fascicolo di causa relativa alla notifica della sentenza l'unica prova certa può essere desunta dall'attestato rilasciato dalla competente Cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. CPC. pagina 9 di 13 n. 768/2024 RG
falso di quanto attestato e, nel caso di specie, il Cancelliere aveva riportato un fatto oggettivo e veritiero perché la sentenza in questione non era mai stata impugnata, né in data anteriore al rilascio della certificazione, né tantomeno in data successiva.
- l'art. 10 Legge Divorzio recita “lo scioglimento e le cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza”, l'annotazione nel caso di specie era avvenuta in data 21.10.2013, in calce alla sentenza divorzio era stato apposto il timbro di passaggio in giudicato e la sentenza era stata annotata nei registri di Stato Civile sicché il principio di certezza dei rapporti giuridici e di affidamento sul contenuto degli atti pubblici imponeva di non dichiarare la nullità dell'unione matrimoniale.
- la non aveva mai eccepito alcunché in relazione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio e solo ora intendeva fare valere l'asserito mancato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio al momento del matrimonio del sig. solo al fine di rivendicare, al limite della Parte_2 decorrenza dei dieci anni dalla morte dell'ex coniuge, diritti successori: non aveva però allegato alcun interesse concreto all'ottenimento della richiesta pronuncia e autorevole dottrina afferma che la perdita del potere di impugnare dipende non solo dal decorso dei termini o dall'acquiescenza prestata alla sentenza ma, ancor prima, dalla circostanza che detto potere sia effettivamente sorto e, secondo i principi generali, il potere di impugnare sorge a favore della parte soccombente e, quindi, se il divorzio è chiesto da ambedue i coniugi (come nel caso di specie, in cui la sentenza aveva recepito integralmente le domande congiunte dei coniugi), il potere di impugnare non sorge a favore di alcuno e dunque la sentenza di divorzio nasce già passata in giudicato formale;
- un'altra circostanza che avvalorava la piena acquiescenza alla sentenza di divorzio era desumibile dal fatto che con ricorso depositato in data 2.10.2014 la avesse agito per ottenere l'attribuzione della Pt_1 quota di reversibilità quale ex coniuge titolare di assegno divorzile, dando atto nel ricorso della sentenza di divorzio e non contestando la validità del matrimonio della sig.ra con il sig. e _1 Parte_2 la Cassazione aveva più volte affermato il principio dell'affidamento e dell'intangibilità dei rapporti esauriti.
- anche se tra la data di celebrazione del matrimonio e il decesso del sig. erano decorsi pochi Parte_2 giorni, la convivenza “more uxorio” fra il sig. e la sig.ra durava da tempo e Parte_2 Pt_4 dall'unione era anche nato il figlio (17.11.2010). CP_2
- la mancava di interesse ad agire con l'azione di nullità avendo tacitamente rinunciato all'azione Pt_1 di riduzione delle disposizioni testamentarie del sig. : sin dall'apertura della Parte_2 successione del avvenuta in data 12.11.2013, la non si era mai interessata ad alcuno Parte_2 Pt_1 degli atti ad essa inerenti e pertanto doveva ritenersi che avesse rinunciato tacitamente ad ogni rivendicazione relativa all'eredità e, in particolare, all'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie avendo tenuto un comportamento concludente, inequivoco ed incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione della quota di riserva (Cass. Civ. 20.1.2009 n.
1373).
- in via subordinata si proponeva anche in appello la domanda di riconoscimento del c.d. matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128, comma 1, CC.
La Corte osserva:
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Preliminarmente deve ritenersi sussistente l'interesse della ad agire con la proposta azione di Pt_1 nullità: al di là delle vicende successorie legate alla morte del la , ove ottenga la Parte_2 Pt_1 richiesta dichiarazione di nullità del secondo matrimonio del quale unico coniuge potrà Parte_2 richiedere di percepire interamente la pensione di reversibilità dell'ex marito.
Nel merito è pacifico che la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente e non presso il difensore costituito e domiciliatario non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione e nel caso in esame non vi è alcuna contestazione circa il fatto che il difensore del nel giudizio di divorzio Parte_2 abbia erroneamente notificato la sentenza alla personalmente anziché ai di lei difensori sicché Pt_1 il termine di 30 giorni non è mai decorso.
Quanto all'attestazione resa dal Cancelliere del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 124 disp. att. CPC, come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1464/2012 citata dal Tribunale, si tratta di attestazione in cui il Cancelliere si limita a certificare che non è stata proposta impugnazione ed è legata al fatto che l'ufficiale giudiziario che notifica un atto di impugnazione ai sensi dell'art. 123 deve dare avviso di tale impugnazione alla Cancelleria del giudice a quo (peraltro l'omissione di tale comunicazione non produce alcun effetto). Tuttavia non compete al Cancelliere certificare che la sentenza è passata in giudicato ma solo che non sono state proposte impugnazioni;
peraltro è ben possibile che un'impugnazione sia stata proposta senza che il Cancelliere ne abbia avuto notizia, come pure è possibile che il Cancelliere certifichi che nessuna impugnazione è stata proposta ma che tuttavia i termini per impugnare non siano ancora decorsi e che quindi una parte possa ancora proporre l'impugnazione: pertanto tale certificazione non è inoppugnabile e, se rilasciata, può essere data prova contraria e spetta al giudice dinnanzi al quale venga dedotta la questione accertare se il giudicato si sia formato o meno: nel caso in esame il Cancelliere del Tribunale di Bergamo evidentemente ha rilasciato l'attestazione ex Cont art. 124 disp att. sulla base della notifica della sentenza di divorzio senza entrare nel merito della regolarità o meno di tale notifica.
Ciò rilevato, la Corte ritiene che non sia priva di fondatezza e sia invece sostenibile l'opinione espressa da buona parte della dottrina secondo cui le sentenze di divorzio emesse in procedimenti radicati su domanda congiunta o emesse in procedimenti che, benché radicati da una parte, siano state poi assunte sulla base di conclusioni congiunte di entrambe le parti possono ritenersi passate in giudicato al momento della loro pubblicazione: se infatti un provvedimento può essere impugnato solo dalla parte in tutto o in parte soccombente, a fronte di una sentenza di divorzio che abbia accolto le conclusioni conformi dei due coniugi, non si vede quale delle due parti abbia il potere e l'interesse di impugnarla sicché ben si potrebbe sostenere che tale provvedimento sia assistito dall'autorità di cosa giudicata sin dalla sua pubblicazione. E, nel caso in esame non vi è alcuna contestazione circa il fatto che la sentenza di divorzio
1393/2013 sia stata emessa all'esito di un giudizio che, benché radicato dal solo aveva visto Parte_2 il e la concludere in modo conforme e la sentenza aveva recepito in toto tali Parte_2 Pt_1 conclusioni. Si deve peraltro dare atto che a livello giurisprudenziale tale interpretazione ha trovato riscontro in una pronuncia del Tribunale di Bari (9.7.1987) e in una della Corte Appello di Roma
(15.4.1991), ma finora non è stata avvallata dalla Corte di Cassazione che ha invece affermato che anche le sentenze di divorzio emesse su conclusioni congiunte sono soggette ai normali mezzi di impugnazione pagina 11 di 13 n. 768/2024 RG
con la conseguenza che il passaggio in giudicato avverrà solo dopo il decorso dei termini per l'impugnazione5.
Questa Corte prende altresì atto del fatto che la Cassazione ha in più occasioni affermato che nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi e che l'evento morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato6: dal che deriverebbe che, morto un coniuge dopo l'emissione della sentenza di divorzio ma prima del suo passaggio in giudicato, la sentenza di divorzio non diventerebbe più definitiva e il matrimonio si scioglierebbe invece ex art. 149 CC per effetto dell'evento morte. Tale soluzione però nel caso in esame all'evidenza porterebbe a conseguenze non di poco conto ed inique dal momento che alla sentenza di divorzio congiunto, di fatto mai impugnata (e mai impugnabile mancando una parte soccombente), sarebbe impedito di passare in giudicato, con inevitabili conseguenze negative sulla validità del matrimonio contratto tra la e il _1 Parte_2
Va altresì rilevato che, deceduto il la , il 2.10.2014 ha proposto ricorso ai sensi Parte_2 Pt_1 dell'art. 9 III legge 898/1970 al fine di vedersi attribuita una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito dando atto nel ricorso di essere ex moglie del che era stata emessa sentenza di Parte_2 divorzio in data 25.6.2013 che le aveva riconosciuto un assegno divorzile, che il 7.11.2013 il Parte_2 aveva contratto nuovo matrimonio con e che il era deceduto il 12.11.2013: _1 Parte_2 su tali basi la ha agito ex art. 9 L 898/1970 chiedendo l'attribuzione di una quota della pensione Pt_1 dell'ex marito e non invece per l'attribuzione dell'intera pensione di reversibilità. In tale giudizio, come si ricava dalla sentenza del Tribunale di Bergamo 17.12.2024, la si era costituita e le due donne _1 avevano concordato una ripartizione della quota del trattamento pensionistico del (3/4 in Parte_2 favore della e ¼ in favore dell' ) e il Tribunale aveva recepito tale accordo compensando Pt_1 _1 le spese di lite tra loro. Ebbene, anche se in effetti l'azione di nullità delineata dall'art. 117 CC è imprescrittibile, si può ritenere che la , avendo agito a ottobre 2014, meno di un anno dopo la Pt_1 morte del marito, nei confronti della nuova moglie dello stesso per chiedere una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, azione che ha come presupposto giuridico imprescindibile e necessario l'esistenza di un valido matrimonio tra l' e il circostanza fattuale che rappresentava _1 Parte_2 il precedente necessario ed indispensabile della domanda fatta valere, abbia nei fatti tacitamente agito una rinuncia a proporre in seguito un'azione volta ad ottenere pronuncia di nullità del matrimonio tra l'ex marito e la . Azione peraltro che la ha proposto solo quasi 10 anni dopo, nel giugno _1 Pt_1
2023, con grave danno per l'affidamento incolpevole della (che, come il marito, si era basata _1 su un'attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale e sull'annotazione rilasciata dall'Ufficiale di
Stato Civile di Nembro che il 21.10.2023 aveva annotato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) e per la salvaguardia dei rapporti giuridici ormai consolidati.
L'appello, in conclusione, va rigettato. n. 768/2024 RG
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio considerata la complessità della materia ed essendo la questione relativa al passaggio in giudicato delle sentenze di divorzio congiunto oggetto di varie interpretazioni.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo 1350/2024 _1 pubblicata il 14.6.2024 resa nel proc. 3981/2023, con l'intervento del PG, così decide:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. compensa tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio.
Brescia, 4 febbraio 2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cass. n. 5664/1996. 6 Cass. 31358/2019, Cass. 4092/2018; Cass. 16051/2015; Cass. 26489/2017. pagina 12 di 13