Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3756/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
, ( ) nato il Parte_1 C.F._1
27/11/1968 a Acri e residente a Corigliano – Rossano alla Via alla Contrada Foggia alla Via Carlo Fontana, 18, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Rociola, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Raimo, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato il 23 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200003172000, notificatagli dall' Controparte_3
in data 9.1.2023, con riferimento a 1) avviso di addebito n.
[...]
33420130002876464000 presuntivamente notificato in data 23/12/2013 di € 9.803,28
– Ente creditore – afferente a contributi IVS coltivatori diretti, somme CP_1 aggiuntive, anno di riferimento 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 2) avviso di addebito n.
– Ente creditore – afferente a IVS coltivatori diretti, somme aggiuntive, anno CP_1 di riferimento 2013, 2014; 3) avvio di addebito n. 33420150002865110000 presuntivamente notificato in data 29/10/2015 di 2.395,53 – Ente creditore – CP_1 afferente a IVS coltivatori diretti, somme aggiuntive, anno di riferimento 2014, 2015, e così per un totale di € 14.660,83. Nello specifico, deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in oggetto, nonché la prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' chiedendo di: CP_1 Controparte_2
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200003172000 notificata in data 09/01/2023 e degli avvisi di addebito n. 33420130002876464000, n. 33420140002426714000 e n. 33420150002865110000 e così per un totale di € 14.660,83, per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli avvisi di pagamento specificati e sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” Costituitosi in giudizio l' rilevava -in via preliminare- la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi, tardivamente, la resistente Controparte_2
, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
[...]
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza, all'esito delle conclusioni formulate dalle parti.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia gli Controparte_2 enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti convenute. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza). 3. Ciò chiarito va, dunque, esaminata l'eccezione relativa l'estinzione dei crediti previdenziali per decorso del termine quinquennale di prescrizione -asseritamente- maturato tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta in data 9.1.2023. La doglianza è fondata. A tal uopo, bisogna premettere che gli avvisi di addebito risultano notificati nelle seguenti date:
• avviso di addebito n. 33420130002876464000 in data 23/12/2013;
• avviso di addebito n. 33420140002426714000 in data 26/09/2014;
• avvio di addebito n. 33420150002865110000 in data 29/10/2015.
Orbene, alcun atto interruttivo, successivo alla notifica dei predetti avvisi di addebito risulta prodotto in atti né dall'agente della riscossione (comunque costituito tardivamente in giudizio, con le conseguenti preclusioni) né dall' che ha CP_1 prodotto solo la prova della notifica degli avvisi di addebito. In ragione di tanto, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi infraquinquennali in relazione ai predetti atti, essendo abbondantemente decorso il termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica del preavviso impugnato, avvenuta, come detto, in data 9.1.2023. A nulla vale la eccepita sospensione dei termini prescrizionali ad opera della normativa emergenziale richiamata dalle resistenti, atteso che il termine prescrizionale quinquennale risulta comunque decorso. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui all' avviso di addebito n. 33420130002876464000; all'
avviso di addebito n. 33420140002426714000 ed all'avviso di addebito n. 33420150002865110000, confluiti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta n. 03476202200003172000;
-condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giordano Avallone