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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione l'11/02/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti AUSILI ANASTASIA e ANGELA LUBERTO C.F._2
presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3
dagli avv.ti MARIA GRAZIA FERRIERO ( ) e D'AVINO ANTONIO C.F._4
presso cui è elettivamente domiciliata C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 02/12/2000, dal quale era nata una figlia il Per_1
26/04/2001, maggiorenne non economicamente autosufficiente in quanto studentessa presso
1 l'Università Orientale di Napoli, e di essersi separato con decreto di omologa del 05/10/2015, ove era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore collocatario della minore, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di €
1.000,00 per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre al 100% della spese straordinarie, l'accollo a carico della resistente del pagamento del canone di locazione sulla casa coniugale, nonché l'obbligo a carico del ricorrente del pagamento di due prestiti contratti intestati alla moglie. Allegava una riduzione della propria capacità economica rispetto all'epoca della separazione giacché in quel periodo era amministratore di due società e percepiva un reddito ampiamente superiore a quello attuale, ovvero quale manovale presso la
“Amplia Infrastructures SPA” con una retribuzione netta mensile di € 1.900,00. Rappresentava di dover sostenere altresì i costi per le spese di assicurazione dell'autovettura, le spese di trasferta, nonché quelli per un finanziamento con rate mensili di € 310,00. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nessun assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30/08/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, allegava una riduzione della propria capacità economica, evidenziando altresì l'irregolare corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente. Rappresentava, inoltre, di non godere di alcun reddito, né di possedere cespiti patrimoniali mobiliari o immobiliari e di non avere la possibilità di reperire un'attività lavorativa a causa dell'età. Riferiva inoltre che, a causa delle condizioni precarie in cui versava la casa coniugale, si era trasferita con la figlia in un'altra abitazione per la quale pagava un canone locatizio di € 375,00. Tanto premesso, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne con un assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento di un assegno divorzile pari a € 600,00 mensili, nonché di provvedersi al passaggio di proprietà in favore del ricorrente dell'auto a lei intestata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 01/10/2024, il Giudice rel. confermava le condizioni della separazione e rigettava le richieste istruttorie. All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 05/10/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo
2 luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere chela comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò ricostruirsi.
Atteso che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne (23 anni), nulla va disposto in merito al regime di affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Inoltre, risulta incontestato che la figlia non risulta economicamente autosufficiente Per_1
e che convive con la resistente.
Tanto premesso, occorre pronunciarsi solo sulle statuizioni economiche, in particolare, in merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
In primo luogo, occorre rilevare che non risulta provato il peggioramento della condizione economica allegata dal ricorrente rispetto all'epoca della separazione, non avendo prodotto documentazione relativa a quest'ultimo periodo (anno 2015), necessaria ai fini di una comparazione, avendo genericamente dichiarato che in quel periodo percepiva un “reddito mensile ampiamente superiore a quello attuale” quale amministratore di due società.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente percepisce in media €
2.500,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CUD 2024 e CUD 2023), quale manovale dipendente presso la “Amplia Infrastructures SPA”, paga una rata mensile di € 310,00 per un finanziamento contratto il 06/02/2024 per l'acquisto di un'autovettura (cfr. piano di ammortamento Pitagora), mentre la resistente, disoccupata, dichiara di aver svolto lavori saltuari, di non percepire attualmente alcun reddito, nemmeno il reddito di inclusione
(contrariamente a quanto riferito da controparte), e di pagare un canone locatizio di € 375,00 mensili.
Ciò posto, il ricorrente chiede una conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in luogo del 100%, mentre la resistente chiede un aumento ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce della capacità economica delle parti, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia
3 maggiorenne pari a € 500,00 mensili. Quanto alle spese straordinarie per quest'ultima, entrambe le parti hanno chiesto la contribuzione al 50%, diversamente da quanto invece risulta esser stato concordato in sede di separazione consensuale. Pertanto, il ricorrente dovrà versare alla resistente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va accolta, sussistendone i presupposti nei limiti che seguono.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez.
Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato né provato in maniera specifica il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare, non avendo peraltro formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda non può quindi trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile.
Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerare le seguenti condizioni: la notevole disparità reddituale tra le parti, la durata del matrimonio (15 anni sino alla separazione), la nascita della figlia, l'età della richiedente (59 anni) e la conseguente oggettiva difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile. Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, limitatamente a tale funzione, da fissarsi nella misura di € 250,00 mensili.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua (CE) il
02/12/2000 da nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civili del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 101,
Parte II, Serie A, Anno 2000);
3) dispone che il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla resistente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di €
250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione l'11/02/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti AUSILI ANASTASIA e ANGELA LUBERTO C.F._2
presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3
dagli avv.ti MARIA GRAZIA FERRIERO ( ) e D'AVINO ANTONIO C.F._4
presso cui è elettivamente domiciliata C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 02/12/2000, dal quale era nata una figlia il Per_1
26/04/2001, maggiorenne non economicamente autosufficiente in quanto studentessa presso
1 l'Università Orientale di Napoli, e di essersi separato con decreto di omologa del 05/10/2015, ove era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore collocatario della minore, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di €
1.000,00 per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre al 100% della spese straordinarie, l'accollo a carico della resistente del pagamento del canone di locazione sulla casa coniugale, nonché l'obbligo a carico del ricorrente del pagamento di due prestiti contratti intestati alla moglie. Allegava una riduzione della propria capacità economica rispetto all'epoca della separazione giacché in quel periodo era amministratore di due società e percepiva un reddito ampiamente superiore a quello attuale, ovvero quale manovale presso la
“Amplia Infrastructures SPA” con una retribuzione netta mensile di € 1.900,00. Rappresentava di dover sostenere altresì i costi per le spese di assicurazione dell'autovettura, le spese di trasferta, nonché quelli per un finanziamento con rate mensili di € 310,00. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nessun assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30/08/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, allegava una riduzione della propria capacità economica, evidenziando altresì l'irregolare corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente. Rappresentava, inoltre, di non godere di alcun reddito, né di possedere cespiti patrimoniali mobiliari o immobiliari e di non avere la possibilità di reperire un'attività lavorativa a causa dell'età. Riferiva inoltre che, a causa delle condizioni precarie in cui versava la casa coniugale, si era trasferita con la figlia in un'altra abitazione per la quale pagava un canone locatizio di € 375,00. Tanto premesso, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne con un assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento di un assegno divorzile pari a € 600,00 mensili, nonché di provvedersi al passaggio di proprietà in favore del ricorrente dell'auto a lei intestata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 01/10/2024, il Giudice rel. confermava le condizioni della separazione e rigettava le richieste istruttorie. All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 05/10/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo
2 luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere chela comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò ricostruirsi.
Atteso che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne (23 anni), nulla va disposto in merito al regime di affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Inoltre, risulta incontestato che la figlia non risulta economicamente autosufficiente Per_1
e che convive con la resistente.
Tanto premesso, occorre pronunciarsi solo sulle statuizioni economiche, in particolare, in merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
In primo luogo, occorre rilevare che non risulta provato il peggioramento della condizione economica allegata dal ricorrente rispetto all'epoca della separazione, non avendo prodotto documentazione relativa a quest'ultimo periodo (anno 2015), necessaria ai fini di una comparazione, avendo genericamente dichiarato che in quel periodo percepiva un “reddito mensile ampiamente superiore a quello attuale” quale amministratore di due società.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente percepisce in media €
2.500,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CUD 2024 e CUD 2023), quale manovale dipendente presso la “Amplia Infrastructures SPA”, paga una rata mensile di € 310,00 per un finanziamento contratto il 06/02/2024 per l'acquisto di un'autovettura (cfr. piano di ammortamento Pitagora), mentre la resistente, disoccupata, dichiara di aver svolto lavori saltuari, di non percepire attualmente alcun reddito, nemmeno il reddito di inclusione
(contrariamente a quanto riferito da controparte), e di pagare un canone locatizio di € 375,00 mensili.
Ciò posto, il ricorrente chiede una conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in luogo del 100%, mentre la resistente chiede un aumento ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce della capacità economica delle parti, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia
3 maggiorenne pari a € 500,00 mensili. Quanto alle spese straordinarie per quest'ultima, entrambe le parti hanno chiesto la contribuzione al 50%, diversamente da quanto invece risulta esser stato concordato in sede di separazione consensuale. Pertanto, il ricorrente dovrà versare alla resistente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va accolta, sussistendone i presupposti nei limiti che seguono.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez.
Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato né provato in maniera specifica il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare, non avendo peraltro formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda non può quindi trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile.
Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerare le seguenti condizioni: la notevole disparità reddituale tra le parti, la durata del matrimonio (15 anni sino alla separazione), la nascita della figlia, l'età della richiedente (59 anni) e la conseguente oggettiva difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile. Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, limitatamente a tale funzione, da fissarsi nella misura di € 250,00 mensili.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua (CE) il
02/12/2000 da nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civili del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 101,
Parte II, Serie A, Anno 2000);
3) dispone che il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla resistente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di €
250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025
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