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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1877/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAVONE VINCENZO e dell'avv. NICODEMO GIANLUCA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZACCARIA ANTONIA;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter n. 4433/2023 emessa dal Tribunale di Prato il
28/7/2023; con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 31 luglio
2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 ai sensi dell'art. 127
pagina 1 di 25 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: NEL MERITO: 1) Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In riforma dell'ordinanza n. 4433/2023 del Tribunale di Prato, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso integrale per l'attività professionale Parte_1 svolta nei quattro giudizi amministrativi e per l'effetto liquidare i seguenti compensi: - € 10.000,00 per il ricorso RG 1363/2012 (anziché € 5.000,00); - €
8.200,00 per il ricorso RG 430/2013; - € 8.200,00 per il ricorso RG 836/2014; - €
7.700,00 per il ricorso per motivi aggiunti;
per un totale di € 42.556,99
(comprensivo di IVA e CPA). 3) Riconoscere gli interessi legali sulle predette somme dalla data della costituzione in mora per ciascun credito sino al saldo effettivo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “In rito: Il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto di citazione;
Appello Incidentale: L'accoglimento dell'appello incidentale, per violazione falsa applicazione del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c ratione temporis.
Conferma dell'azione di condanna, con decurtazione delle somme già versate, pari ad € 8.300,00 e non contestate dall'appellante. Con vittoria di onorari del secondo grado di giudizio, e conferma delle spese legali statuite nel primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 28.7.2023, il Tribunale di Prato, condannava a pagare all'avv. la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva € 26.786,53, a titolo di onorari dovuti per le prestazioni professionali svolte dal legale in suo favore.
Il Tribunale adito qualificava la domanda dell'avv. – proposta con _1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. volto ad accertare il suo diritto alla percezione dei pagina 2 di 25 compensi per l'attività di assistenza e difesa svolta in favore del in CP_1 quattro procedimenti incardinati dinanzi al Tar Toscana e ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di € 50.855,99 – come promossa ai sensi degli artt. 14 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.
Ciò premesso, liquidava al ricorrente la somma complessiva di € 26.786,53, comprensiva di rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap, in base ai seguenti motivi:
- per il ricorso RG 1363/12: €5.000,00. L'importo si ricava dal preventivo sottoscritto dal ricorrente che prevedeva testualmente: “€ 5000,00 per la fase di primo grado sino all'udienza di discussione” Il procedimento si è infatti concluso ed estinto con il deposito dell'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse per cui non trova giustificazione la liquidazione dell'ulteriore importo previsto nel preventivo (euro 5000 saldo per la fase giudiziale di primo grado sino al deposito della sentenza)
-
2. Per il ricorso RG 430/13 € 5.060,00. In assenza di preventivo i compensi si determinano mediante applicazione dei parametri medi sullo scaglione di valore indeterminabile di cui alle tabelle allegate al DM 55 14, per le fasi di studio ed introduttiva, che risultano le uniche svolte stante la successiva riunione dei più procedimenti.
-
3. e 4) Per il ricorso RG 836/14 (riunito ad altri tre procedimenti): €
8298,00. In assenza di preventivo i compensi si determinano mediante applicazione dei parametri medi (valore indeterminato) di cui alle predette tabelle, per tutte le fasi di giudizio, duplicato l'onorario per la fase introduttiva in considerazione dei 'motivi aggiunti', Maggiorati del 20% in quanto il ricorso risulta presentato e tre disposto per due parti (i il convenuto e l'azienda agricola ed ad evita da addebitarsi in Parte_2 ragione del 50% al ricorrente stanco stante l'analoga richiesta di pagamento rivolta per l'intero l'azienda agricola in altro procedimento”
L'avv. impugnava la suddetta ordinanza dinanzi a questa Corte Parte_1 di appello proponendo cinque motivi di gravame con i quali lamentava l'ingiusta decurtazione dei compensi operata dal giudice di prime cure (motivi 2,3,4),
pagina 3 di 25 l'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi legali (motivo 5) e sul diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c. (motivo 6). Per tali ragioni, chiedeva che fosse rideterminato il compenso a lui spettante nella somma complessiva di € 42.556,99 e che gli fossero riconosciuti gli interessi dalle date di costituzione in mora nonché il maggior danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite comprensive di quelle dell'invito alla negoziazione assistita, distratte in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale eccepiva preliminarmente la nullità della vocatio in ius per violazione dell'art. 163, 3 comma n. 7 c.p.c. in quanto era stato indicato, per la costituzione del convenuto, un termine inferiore ai 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la medesima ordinanza dal momento che questa “in nessun caso poteva statuire che il ricorso promosso era ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 150/2011”.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando la mancata riunione del procedimento proposto dal con quello proposto dalla propria moglie, _1
la congruità delle somme liquidate nonché l'inammissibilità delle Controparte_2 domande nuove relative agli interessi legali, al maggior danno da svalutazione monetaria e alla liquidazione delle spese e delle competenze per la mancata adesione all'invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita. Infine, eccepiva l'avvenuto pagamento di € 8.300,00, a titolo di acconto, confermato dalla modifica dell'importo in condanna richiesto dall'appellante rispetto a quello chiesto in primo grado.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 9/10.3.2025), all'udienza dell'1 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 31.7.2025 pagina 4 di 25 sulle conclusioni delle parti come ulteriormente precisate dinanzi al nuovo
Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data
30.4.2025 (Campagni) e 2.5.2025 ( . CP_1
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Il ha eccepito la nullità della citazione in appello notificatagli dal CP_1 in quanto l'atto conterebbe l'invito a costituirsi nel termine di venti _1 giorni anziché in quello di settanta giorni previsto dall'art. 163, terzo, comma, n.
7 c.p.c., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia e applicabile anche al giudizio de quo, in quanto incardinato dopo il 28.2.2023.
L'eccezione è destituita di fondamento.
L'art. 342, comma 2, c.p.c., nella sua nuova formulazione, recita “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.
Dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 emerge che nell'art. 342 c.p.c. è stata introdotta “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”.
Orbene, se il termine minimo a comparire nel giudizio di appello è di soli novanta giorni liberi sarebbe lesivo del diritto di difesa l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, concedendo allo stesso venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta.
Deve quindi gioco-forza ritenersi che se l'art. 347, comma 1, c.p.c. continua a prevedere che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale”, ciò è dovuto solo ad un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo a inficiare l'unica interpretazione possibile delle disposizioni citate.
pagina 5 di 25 Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che
“l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
Se l'appellato avesse davvero l'onere di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza non si spiegherebbe come lo stesso potrebbe proporre appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione”, tanto più se si considera che l'art. 343 c.p.c. fa riferimento al deposito della “comparsa di risposta”, e la relazione ribadisce che quello in questione è il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, anche dopo la riforma, l'appellato deve essere invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, come correttamente ha fatto l'appellante nel caso di specie.
2. Sull'appello incidentale.
Motivi di ordine logico, essendo contestata la sussunzione della domanda nella previsione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, impongono di esaminare con priorità
l'appello incidentale proposto dal CP_1
Quest'ultimo, a fondamento del gravame, premette che il ha agito in _1 giudizio con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. invocando il suo diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta in alcuni giudizi amministrativi.
Afferma, quindi, che l'ordinanza appellata “in nessun caso poteva statuire che il ricorso promosso era ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 150/2011” dal momento che tale norma è applicabile solo per i compensi giudiziali civili e non già per i compensi stragiudiziali, amministrativi e penali, che si possono richiedere nella forma dell'art. 702 bis c.p.c.
L'impugnazione proposta dal va dichiarata inammissibile. CP_1
Vero è che il giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata ha esordito affermando: “visto il ricorso con cui, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 e
pagina 6 di 25 dell'art. 702 bis, l'Avv. ha chiesto (…)”, laddove l'avv. Parte_1 nel ricorso introduttivo, non ha fatto alcun riferimento all'art. 14 d.lgs. _1
150/2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942
- il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Tuttavia, il Collegio rileva trattarsi, all'evidenza, di un'indicazione puramente formale dal momento che, in piena coerenza con l'oggetto del giudizio introdotto dall'avv. ai sensi dell'art. 702 bis, il provvedimento conclusivo risulta rivestire _1 forma (ordinanza monocratica) e sostanza (accertamento del diritto e determinazione del compenso spettante al per prestazioni giudiziali _1 rese in giudizi amministrativi) di un'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Conclusione, questa, confermata dalle stesse difese del il quale ha pacificamente CP_1 ritenuto impugnabile l'ordinanza de qua.
Tanto premesso, è agevole rilevare come, a fronte del richiamo puramente formale all'art. 14 d.lgs. 150/2011 compiuto dal primo giudice, non sia corrisposta alcuna limitazione dei diritti di difesa del il quale ha, al CP_1 contrario, opportunamente evidenziato come nel caso di specie il rito da seguire fosse proprio quello adottato in concreto dal giudice di prime cure e non quello previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Ne deriva, che non è ravvisabile alcun interesse del ad impugnare CP_1
l'ordinanza de qua dal momento che nessuna utilità giuridicamente apprezzabile lo stesso potrebbe ricavare dall'accoglimento del gravame.
Invero, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.
Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse
pagina 7 di 25 l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1236 del 27/01/2012; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
15353 del 25/06/2010).
3. Sull'appello principale.
Il preliminarmente, ha eccepito che il giudice di prime cure, anche per CP_1 economia processuale, aveva l'obbligo di riunire il procedimento promosso dal ai sensi dell'art. 702 c.p.c. con quello promosso dalla propria moglie, _1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_2 dal er la somma di € 18.316,50, a titolo di compenso per le medesime _1 cause iscritte al TAR, trattandosi di procedimenti connessi sia oggettivamente che soggettivamente.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 35134 del 18/11/202; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022).
Nel caso di specie, peraltro, la valutazione di fatto compiuta dal primo giudice circa la non opportunità della riunione dei due procedimenti in quanto pendenti in fasi diverse, non solo non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato ma va condivisa, in quanto, la riunione non può pregiudicare la spedita trattazione del procedimento che abbia raggiunto uno stadio più avanzato.
Sempre in via preliminare, l'appello è procedibile dal momento che, come già in precedenza rilevato, il rito in concreto applicato in primo grado è quello di cui pagina 8 di 25 all'art. 702 bis c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del giudizio di prime cure è un'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., perfettamente impugnabile, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, come riconosciuto dallo stesso appellato.
Nel merito, il gravame è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
3.1. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 1363/2012.
L'appellante deduce, anzitutto, l'illegittimità e l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui gli è stato riconosciuto a titolo di compenso, per l'attività difensiva svolta in favore del nel procedimento n. 1363/2012 CP_1
l'importo € 5.000,00 in luogo di quello di € 10.000,00 convenuto con l'assistito nel contratto in atti.
In particolare, viene censurato il passaggio motivazionale dell'ordinanza gravata nel quale il giudice di prime cure afferma che la liquidazione in misura inferiore a quella richiesta dal ricorrente si giustifica in ragione del fatto che il procedimento n. 1363/2012 si è concluso ed estinto con il deposito dell'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, donde non sarebbe dovuto l'ulteriore importo di € 5.000,00 previsto nel preventivo “a saldo per la fase giudiziale di primo grado sino al deposito della sentenza”.
L'appellante, a fondamento del motivo di gravame, invoca la previsione dell'art. 35, comma 1 lett. c) del c.p.a. nonché la natura giurisdizionale delle pronunce di rito, tra cui il decreto che dichiara il ricorso improcedibile per “sopravvenuta carenza di interesse”; inoltre, osserva che il Tribunale di Prato avrebbe violato i canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 1362 c.c. in quanto dal tenore letterale del contratto sottoscritto il 6.9.2012 emergerebbe chiaramente la comune intenzione delle parti di convenire il compenso di € 10.000,00 oltre accessori, mentre la suddivisione dell'importo in un acconto di € 5.000,00 e in un saldo di ulteriori €
5.000,00 sarebbe stata funzionale unicamente a scandire i pagamenti in due tranche, una all'inizio ed una alla fine del giudizio.
Il motivo deve essere disatteso.
pagina 9 di 25 È in atti il “preventivo e conferimento incarico professionale” con cui
[...] conferì all'avv. l'incarico per la “assistenza legale, CP_1 _1 rappresentanza, consulenza e difesa” nella controversia con il , Controparte_3 avente ad oggetto il ricorso al Tar Toscana contro l'ordinanza del dirigente del servizio edilizia del 16.5.2012 di “demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire” (4 manufatti di circa mq. 80 – 21 cucce per cani;
un manufatto di 66 mq – 18 cucce), realizzate sui terreni di proprietà del CP_1 posti in , via di Spazzavento n. 1 (cfr. doc. 1 all. ricorso). CP_3
In quella sede le parti convennero: a) per l'assistenza stragiudiziale, un compenso di € 90,00/ora; b) per l'assistenza giudiziale, un compenso di € 5.000,00, per la fase giudiziale di primo grado, fino all'udienza di discussione, e di € 5.000,00, per la fase giudiziale di primo grado, fino al deposito della sentenza.
Risulta che l'avv. ricevuto l'incarico, il 24/09/2012 depositò ricorso al _1
TAR Toscana per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione (R.G. n.
1363/2012) (doc.to 4 all. ricorso).
Parallelamente, in via amministrativa, furono presentate istanza di “attestazione di conformità in sanatoria” predisposta dal tecnico incaricato dal (doc.to CP_1
7 all. ricorso) e osservazioni scritte a firma del (doc.to 8 all. ricorso). CP_1
A seguito del diniego di sanatoria (doc. 10 all. ricorso), fu notificata al CP_1 una nuova ingiunzione di demolizione (cfr. doc.to 11 all. ricorso).
Il 20 settembre 2013, l'avv. avendo nel frattempo ricevuto mandato _1 dal di impugnare sia il diniego di sanatoria che il nuovo ordine di CP_1 demolizione (cfr. doc. 12 all. ricorso), depositò nel procedimento n. 1363/2012
“istanza di sopravvenuta carenza di interesse” alla decisione (cfr. doc. 13 all. ricorso), a seguito della quale il TAR il 7.10.2013 emise decreto di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. doc. 14 all. ricorso).
Tanto premesso, la Corte ritiene destituite di fondamento le censure mosse alla decisione di prime cure, alla stregua delle considerazioni che seguono.
pagina 10 di 25 Da una lettura piana del “preventivo e conferimento incarico professionale” in atti, emerge che l'accordo delle parti cadde su un compenso che remunerasse l'avv. in base alle fasi dell'attività processuale esercitata: € 5.000,00 fino _1 all'udienza di discussione e € 5.000,00 fino al deposito della sentenza.
Orbene, nel caso di specie, attività giudiziale esercitata dall'avv. _1 consisté nel deposito del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione mentre è pacifico che non si arrivò all'udienza di discussione del ricorso.
Tanto premesso, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante secondo cui sarebbe stato convenuto tra le parti un compenso forfettario di € 10.000,00, suddiviso in un acconto di € 5.000,00 e in un saldo di ulteriori € 5.000,00 al solo fine di scandire i pagamenti in due tranche, una all'inizio ed una alla fine del giudizio.
In realtà, oltre alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, che già stanno chiaramente ad indicare che queste non fecero riferimento ad una mera scansione temporale dei pagamenti bensì all'attività di assistenza in concreto espletata dal difensore (prima e dopo la discussione), emerge che la comune intenzione dei contraenti era evidentemente quella di attribuire all'avv. il compenso _1 finale di € 5.000 + € 5.000 laddove il procedimento fosse approdato alla fase della discussione in contraddittorio con il e a quella conseguente di CP_3 decisione del Tribunale, come si evince dal riferimento alla sentenza.
Del resto, che questa sia l'interpretazione dell'accordo da preferire è confermato anche dal fatto che, in caso contrario, il si troverebbe a dover versare CP_1 un compenso per un'attività che l'avv. non ha mai svolto, essendo _1 venuto meno l'interesse a coltivare il procedimento n. 1363/2012 per effetto della notifica della nuova ordinanza di demolizione.
Né in senso contrario è utile invocare il disposto dell'art. 35, primo comma lett. c) del c.p.a. in quanto la natura giurisdizionale del decreto dichiarativo di improcedibilità emesso dal Tar Toscana non elimina il fatto che l'udienza di discussione non si è mai tenuta e che l'avv. non ha mai prestato la _1 relativa attività di assistenza. pagina 11 di 25 Il motivo va pertanto respinto.
3.2. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 430/2013
L'appellante lamenta che l'ordinanza gravata ha determinato il compenso a lui spettante considerando soltanto le fasi di studio e introduttiva, in ragione della successiva riunione dei più procedimenti, senza tener conto della chiara documentazione prodotta “attestante lo svolgimento di tutte e quattro le fasi processuali, ancorché i quattro ricorsi siano stati riuniti dopo l'ordinanza cautelare
13 luglio 2018 n. 410 (doc. 32) per la sola fase decisoria”.
Il motivo è parzialmente fondato.
In fatto, risulta che il procedimento r.g. n. 430/2013 per l'annullamento del diniego di sanatoria e del nuovo ordine di demolizione fu introdotto dall'avv. on ricorso notificato il 14.3.2013 (cfr. doc. 12 all. ricorso). _1
Nel corso di quel giudizio, l'avv. presentò in via incidentale istanza _1 cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, che fu respinta dal Tar (doc. 17 all. ricorso).
Nelle more, avendo il con provvedimento del 24.2.2014, Controparte_3 dichiarato l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree di sedime (doc. 19 all. ricorso), il confermò l'incarico CP_1 all'avv. per la difesa e rappresentanza nell'instaurando giudizio contro _1 il per l'impugnazione della dichiarazione di acquisizione (doc. 20 Controparte_3 all. ricorso).
Il nuovo procedimento, introdotto dall'avv. con ricorso notificato al _1
il 29.4.2014, prese il n. 836/2014 RG (doc. 21 all. ricorso). Controparte_3
A quest'ultimo procedimento venne riunito (anche) il procedimento n. 430/2013, come si evince sia dall'ordinanza cautelare di sospensione del 13.7.2018, emessa dal Tar in accoglimento dell'istanza proposta dall'avv. anche contro la _1 successiva ordinanza di demolizione d'ufficio delle opere abusive notificata al il 18.5.2018 (doc. 32 all. ricorso), sia dalla sentenza n. 374 del CP_1
27.2.2019 emessa all'esito dei giudizi riuniti (doc. 36 all. ricorso). pagina 12 di 25 Tanto premesso in fatto, le doglianze dell'appellante sono in buona parte da condividere.
Il giudice di prime cure ha liquidato all'avv. per le fasi di studio ed _1 introduttiva il compenso totale di € 5.060,00.
L'avv. reclama invece il suo diritto al compenso pieno, per le quattro _1 fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, cautelare, e a ¼ del compenso medio per la fase decisoria, svoltasi dopo la riunione dei giudizi.
Il dal suo canto, ha evidenziato che l'applicazione dei parametri medi CP_1 per le cause di valore indeterminato ex D.M. 55/2014 avrebbe dovuto portare alla liquidazione di € 2.728,00, per la fase di studio e di € 1.997,00 per quella introduttiva.
In ordine a quest'ultimo rilievo, si ritiene che non essendo stato formulato uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, la decisione di prime cure sia intangibile.
Quanto alla fase di trattazione/istruttoria, vi è da rilevare che in seno alla giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione - espressamente riferita al processo ordinario di cognizione ma senz'altro valida anche per il giudizio amministrativo – secondo cui la fase di trattazione si ha in ogni caso anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (cfr. in motivazione, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020).
Nel caso in esame, è pacifico che l'avv. depositò in giudizio _1 documentazione a sostegno della posizione del proprio assistito e lo stesso fece il costituendosi in giudizio;
inoltre, l'avv. con il ricorso Controparte_3 _1 avanzò “istanze per mezzi istruttori” chiedendo la verificazione dello stato dei luoghi e sollecitando una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 13 di 25 A giudizio di questa Corte, pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel non riconoscere all'avv. l compenso dovuto per la fase di trattazione. _1
Del pari, risulta ingiustificatamente omessa la liquidazione della fase cautelare attivata dall'avv. con il ricorso incidentale conclusasi con il _1 provvedimento n. 212 del 16.4.2013.
In punto di quantum, trova applicazione nel caso di specie l'art. 21 comma 7 del
D.M. 55/2014 (Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale), a tenore del quale “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso (…)”.
Nel caso di specie, si reputa congruo applicare, per ciascuna fase, i valori medi, pervenendosi all'importo di € 1.855,00, per la fase di trattazione, e di € 2.225,00 per la fase cautelare.
Quanto alla fase decisionale, per contro, poiché la discussione del ricorso è avvenuta a procedimenti già riuniti occorre far riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione ha luogo la liquidazione di un compenso unico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018) nell'ambito del giudizio riunente.
In ogni caso, se si considera il compenso risultante dalla somma dell'importo liquidato dal primo giudice e delle ulteriori somme riconosciute da questa Corte per le fasi di trattazione e cautelare (€ 9.140,00), è sicuramente congruo il più contenuto compenso di € 8.200,00 oltre accessori di legge, richiesto dall'avv. on il ricorso introduttivo. _1
3.3. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 836/2014 e ai motivi aggiunti.
Il giudice di prime cure ha liquidato all'avv. l'importo complessivo di € _1
8.298,00, ritenendo duplicabile l'onorario per la fase introduttiva in pagina 14 di 25 considerazione dei 'motivi aggiunti' e applicando una maggiorazione del 20% per la presenza di due parti.
L'appellante, nell'impugnare la determinazione del compenso compiuta con l'ordinanza impugnata, evidenzia che le parti avevano convenuto, con contratti del 28.4.2014 e del 28.5.2018, per ciascun ricorso, l'applicazione dei parametri medi ex DM 55/2014/valore indeterminato e che il compenso pattuito per l'attività espletata in favore del applicando i parametri medi previsti CP_1 per le cause di valore indeterminato nonché la maggiorazione del 50% per la fase introduttiva, alla stregua del disposto del comma 10 bis dell'art. 4 del DM
10.3.2014, n° 55, come modificato dal DM 13.4.2018 n° 37, ammonterebbe a €
16.260,00 (€ 14.640,00 + € 1.620,00); sicché la somma dei compensi (€
15.900,00) richiesti con i progetti di notula del 15.3.2019 e del 21.4.2020, rispettivamente di € 8.200,00 (RG. 836/2014) e di € 7.700,00 (ricorso per motivi aggiunti) sarebbe nei limiti di quanto contrattualmente pattuito tra le parti.
La doglianza è fondata, per quanto di ragione.
L'avv. ricevuto l'incarico di impugnare il provvedimento dirigenziale di _1 acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree di sedime (doc. 20 all. ricorso), in data 21.5.2014 depositò il relativo ricorso dinanzi al Tar Toscana (doc. 21 all. ricorso); il giudizio prese il n. 836/2014 RG.
Successivamente, essendo intervenuta ordinanza di demolizione d'ufficio delle opere abusive (doc.to 27 all. ricorso), con lettera di incarico del 28.5.2018, il conferì all'avv. l'ulteriore incarico avente ad oggetto: CP_1 _1
“rappresentanza ed assistenza giudiziale e consulenza anche stragiudiziale estesa alla conciliazione e transazione della seguente vertenza: << Ricorso e Motivi
Aggiunti al TAR Toscana contro avverso sanzioni Controparte_3 urbanistico/edilizie per proprietà via di Spazzavento n. 1 e specificamente ordinanza di demolizione d'ufficio 30/032018 n. 1101, notificata il 18/05/2018 e atti presupposti, preliminari e/o conseguenti>>”.
In quella sede, le parti convennero che i compensi erano pattuiti secondo i parametri forensi ex D.M. 55/2014 e DM 37/2018 e che il valore del contenzioso pagina 15 di 25 era indeterminato “ma di straordinaria importanza (acquisizione del terreno)” (cfr. doc. 28 all. ricorso).
Il ricorso per motivi aggiunti, depositato dall'avv. il 29.5.2018, aveva _1 ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale di “demolizione d'ufficio di opere abusive” e la condanna dell'amministrazione comunale alla restituzione delle somme indebitamente percepite o percipiende;
con esso il difensore espose quattro motivi in aggiunta ai quattordici motivi già introdotti con il precedente ricorso (RG. 836/2014) (cfr. doc. 29 all. ricorso).
Il Tar, in accoglimento delle istanze di sospensione proposte dall'avv. _1 con i due ricorsi, con ordinanza 12.7.2018, n° 410 sospese i provvedimenti impugnati (cfr. doc. 32 all. ricorso).
Alla stregua di tali elementi di fatto, il Collegio ritiene che il compenso liquidato all'avv. al Tribunale di Prato sia effettivamente sottostimato rispetto a _1 quanto le parti convennero e all'attività in concreto espletata dal difensore.
In primo luogo, l'art. 21, settimo comma, del D.M. 55/2014 prevede che “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
Nel caso di specie, sono state le stesse parti a convenire che l'affare rivestiva una particolare importanza per l'oggetto e gli effetti dei provvedimenti impugnati;
sicché, deve senz'altro concordarsi con l'appellante sul fatto che il compenso non potesse essere determinato al di sotto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a € 260.000,00.
Inoltre, il giudice di prime cure sembra non aver tenuto conto della fase cautelare svoltasi nell'ambito del giudizio.
pagina 16 di 25 Ne deriva, che il compenso base ammonta a € 14.640,00 (€ 3.240,00, per la fase di studio;
€ 1.820,00 per la fase introduttiva;
€ 2.160,00 per la fase di trattazione;
€ 4.790,00 per la fase decisionale;
€ 2.630,00 per la fase cautelare).
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, l'appellante correttamente invoca la maggiorazione del 50% per la fase introduttiva prevista dal comma 10 bis dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotto dal DM 13.4.2018 n° 37, applicabile ratione temporis. Tuttavia, per tale fase, la maggiorazione dovuta non ammonta a €
1.620,00 bensì a € 910,00 (€ 1.820:2), per un totale di € 2.730,00 (€ 1.820,00 +
€ 910).
In conclusione, in riforma dell'ordinanza impugnata, il compenso spettante all'avv. per il procedimento n. 836/2014 e per i motivi aggiunti deve _1 essere determinato nell'importo complessivo di € 15.550,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP di legge.
3.4. Sull'eccezione di pagamento sollevata dal CP_1
Il ha eccepito il pagamento di acconti pari a € 8.300,00 che sarebbero CP_1 da detrarre dall'importo dovuto.
Si tratta di eccezione fondata solo in parte.
È provato, ed è stato ammesso dallo stesso avv. il pagamento da _1 parte del dell'importo di € 620,00 a titolo di acconto nel procedimento CP_1
n. 1363/2012 e risultante dalla fattura n. 127 del 17.9.2012 (cfr. doc. 6 all. ricorso).
Parimenti, risulta provato il pagamento dell'importo di € 750,00 per spese esenti risultanti dalla fattura n. 212/2018 e relativo al procedimento n. 836/2014 (cfr. doc. 30 all. ricorso).
Per contro, difetta di prova il pagamento della restante somma di € 6.930,00 che competeva al dimostrare. CP_1
In proposito, mette conto evidenziare che il pagamento non può essere provato per presunzioni (cfr. art. 2729 in combinato disposto con l'art. 2726 c.c.) per cui pagina 17 di 25 non è utile all'appellato il riferimento al minor importo richiesto dall'avv.
n questa sede. _1
4. Sugli interessi legali.
L'appellante lamenta che il Tribunale adito avrebbe omesso di provvedere sulla domanda di condanna del al pagamento degli interessi legali sulle CP_1 somme dovute a titolo di compenso, come da sua domanda.
Si tratta di doglianza fondata.
In diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025; conformi: Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 24973 del 19/08/2022; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del
16/03/2022).
Nel caso di specie, va anzitutto respinta l'eccezione di novità della domanda sollevata dal CP_1
Invero, risulta che l'avv. ebbe a richiedere il pagamento degli interessi _1 sin dal ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, si osserva quanto segue in ordine alle diverse pretese.
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 1363/2012, il
Collegio ritiene che gli interessi sulla somma di € 6.675,60 (€ 5.000,00 + rimborso forfettario del 15% + Iva e Cap di legge - € 620,00 di cui alla fattura in atti sub doc. 6), spettante all'avv. siano dovuti a far data dal _1
pagina 18 di 25 30.11.2013, indicato come termine ultimo per il pagamento dell'importo rateizzato.
Se è vero, infatti, che con il piano di rientro prodotto in giudizio (cfr. doc. 9 all. ricorso) l'avv. accordò al una dilazione di pagamento, _1 CP_1 altrettanto vero è che in tale atto è rinvenibile la richiesta fatta per iscritto del versamento del compenso dovuto e il termine ultimo oltre il quale non sarebbe stato più tollerabile il ritardo. Il che consente di ritenere, da un lato, circoscritto l'atto nel suo contenuto a tale limitato obiettivo senza alcuna rinuncia del creditore agli interessi spettanti, dall'altro, ad attribuire alla richiesta funzione di formale messa in mora.
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 430/2013, il Collegio ritiene che gli interessi sulla somma complessiva di € 12.764,78 (€ 8.200,00 + €
1.230,00 per rimborso forfettario al 15%, + € 377,20 per Cap + € 2.157,58 per
IVA) spettante all'avv. siano dovuti a decorrere dal 13.5.2020, vale a _1 dire dalla scadenza del termine di quindici giorni indicato per il pagamento nella lettera di costituzione in mora recapitata al il 28.4.2020 (cfr. doc. 39 CP_1 all. ricorso).
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 836/2014 e motivi aggiunti, il Collegio ritiene che gli interessi sulla somma complessiva di €
21.737,72 [€ 15.550,00 + rimborso forfettario del 15% (€ 2.332,50 - € 750,00 di cui alla fattura n. 212/2018 sub doc. 30 = 1.582,50) + Iva e Cap di legge) spettante all'avv. siano dovuti a decorrere dal 13.5.2020, vale a dire _1 dalla scadenza del termine di quindici giorni indicato per il pagamento nelle lettere di costituzione in mora recapitate al il 28.4.2020 (cfr. doc. 40 e CP_1 doc. 41 all. ricorso).
5. Sul maggior danno da svalutazione monetaria
L'appellante lamenta che il Tribunale adito avrebbe omesso di pronunciarsi anche sulla domanda di condanna del al risarcimento del maggior danno da CP_1 svalutazione monetaria.
pagina 19 di 25 A tal fine invoca l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale, in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che con il ricorso introduttivo l'avv. ha chiesto di _1 determinare il compenso a lui spettante nella somma complessiva di € 50.855,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità nella materia, che non si ha qui motivo di disattendere, “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n. 5743 del 23/03/2015; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.
16565 del 22/06/2018).
Nel caso di specie, non essendo stata proposta dal un'apposita _1 domanda di maggior danno da svalutazione, da un lato, non appare sufficiente il semplice riferimento alla rivalutazione, che non è una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, dall'altro appare inconferente il richiamo a precedenti giurisprudenziali che presuppongono pur sempre la proposizione di una domanda avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
La domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., proposta per la prima volta in appello è inammissibile. pagina 20 di 25 In senso contrario, non vale osservare, come fa l'appellante, che trattandosi di pretesa accessoria essa non incorrerebbe nelle preclusioni di legge.
Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di crediti pecuniari, ove la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sia stata omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 01/10/1999; nello stesso senso, Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 24858 del 25/11/2005).
6. Sull'invito alla procedura di negoziazione assistita e sulle spese di lite
Quanto alla prima voce, la domanda di liquidazione delle spese benché ammissibile, essendo già stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è tuttavia infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr.
Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020).
Nel caso di specie, l'avv. si è limitato a richiedere la liquidazione delle _1 spese sostenute per l'invito alla procedura di negoziazione assistita senza allegare pagina 21 di 25 alcuna prova dell'attività espletata a tale fine e senza neppure produrre in giudizio l'invito in questione.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, l'esito complessivo del giudizio attesta che l'avv. pur _1 vendendo accolta la domanda di condanna del al pagamento dei CP_1 compensi, ha visto respinte sia la domanda di risarcimento del maggior danno che quella di ristoro dei costi di negoziazione assistita. Il dal suo canto, CP_1
è risultato in gran parte soccombente sulla domanda del e ha visto _1 disatteso anche il proprio appello incidentale. Ciò induce questa Corte a ravvisare la soccombenza prevalente del che giustifica una compensazione CP_1 parziale per ¼ delle spese di lite, con condanna dell'appellato a rifondere al ricorrente/odierno appellante i rimanenti 3/4, per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria) e in € 286 per esborsi,
pagina 22 di 25 oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.405,00 per la fase di trattazione e €
3.470,00 per la fase decisoria) e in € 415,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, avv. Vincenzo
Ravone e avv. Gianluca Nicodemo, i quali si sono dichiarati antistatari.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale del è stata dichiarata inammissibile, CP_1 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4433/2023 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Prato il 28/7/2023, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, determina il compenso spettante all'avv.
[...] er l'attività difensiva svolta in favore di _1 Controparte_1
- quanto al giudizio n. r.g. 1363/2012, nella somma complessiva di €
6.675,60 (già comprensiva di rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal 30.11.2013;
pagina 23 di 25 - quanto al giudizio n. r.g. 430/2013, nella somma complessiva di
12.764,78 (già comprensiva di rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal 13.5.2020;
- quanto al giudizio n. r.g. 836/2014 e motivi aggiunti nella somma complessiva di € 21.737,72 (già comprensiva di rimborso forfettario del
15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal
13.5.2020;
3) respinge nel resto l'appello principale;
4) dichiara compensate per ¼ le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere all'avvocato Controparte_1 [...]
i restanti ¾ delle misure intere liquidate, in base al calcolo _1 specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compensi e in € 286 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge e, quanto al presente grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 415,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge, con distrazione degli uni e degli altri in favore dei difensori antistatari, avv. Vincenzo Ravone e avv. Gianluca Nicodemo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 16.9.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 24 di 25 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1877/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAVONE VINCENZO e dell'avv. NICODEMO GIANLUCA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZACCARIA ANTONIA;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter n. 4433/2023 emessa dal Tribunale di Prato il
28/7/2023; con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 31 luglio
2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 ai sensi dell'art. 127
pagina 1 di 25 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: NEL MERITO: 1) Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In riforma dell'ordinanza n. 4433/2023 del Tribunale di Prato, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso integrale per l'attività professionale Parte_1 svolta nei quattro giudizi amministrativi e per l'effetto liquidare i seguenti compensi: - € 10.000,00 per il ricorso RG 1363/2012 (anziché € 5.000,00); - €
8.200,00 per il ricorso RG 430/2013; - € 8.200,00 per il ricorso RG 836/2014; - €
7.700,00 per il ricorso per motivi aggiunti;
per un totale di € 42.556,99
(comprensivo di IVA e CPA). 3) Riconoscere gli interessi legali sulle predette somme dalla data della costituzione in mora per ciascun credito sino al saldo effettivo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “In rito: Il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto di citazione;
Appello Incidentale: L'accoglimento dell'appello incidentale, per violazione falsa applicazione del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c ratione temporis.
Conferma dell'azione di condanna, con decurtazione delle somme già versate, pari ad € 8.300,00 e non contestate dall'appellante. Con vittoria di onorari del secondo grado di giudizio, e conferma delle spese legali statuite nel primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 28.7.2023, il Tribunale di Prato, condannava a pagare all'avv. la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva € 26.786,53, a titolo di onorari dovuti per le prestazioni professionali svolte dal legale in suo favore.
Il Tribunale adito qualificava la domanda dell'avv. – proposta con _1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. volto ad accertare il suo diritto alla percezione dei pagina 2 di 25 compensi per l'attività di assistenza e difesa svolta in favore del in CP_1 quattro procedimenti incardinati dinanzi al Tar Toscana e ad ottenere la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di € 50.855,99 – come promossa ai sensi degli artt. 14 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.
Ciò premesso, liquidava al ricorrente la somma complessiva di € 26.786,53, comprensiva di rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap, in base ai seguenti motivi:
- per il ricorso RG 1363/12: €5.000,00. L'importo si ricava dal preventivo sottoscritto dal ricorrente che prevedeva testualmente: “€ 5000,00 per la fase di primo grado sino all'udienza di discussione” Il procedimento si è infatti concluso ed estinto con il deposito dell'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse per cui non trova giustificazione la liquidazione dell'ulteriore importo previsto nel preventivo (euro 5000 saldo per la fase giudiziale di primo grado sino al deposito della sentenza)
-
2. Per il ricorso RG 430/13 € 5.060,00. In assenza di preventivo i compensi si determinano mediante applicazione dei parametri medi sullo scaglione di valore indeterminabile di cui alle tabelle allegate al DM 55 14, per le fasi di studio ed introduttiva, che risultano le uniche svolte stante la successiva riunione dei più procedimenti.
-
3. e 4) Per il ricorso RG 836/14 (riunito ad altri tre procedimenti): €
8298,00. In assenza di preventivo i compensi si determinano mediante applicazione dei parametri medi (valore indeterminato) di cui alle predette tabelle, per tutte le fasi di giudizio, duplicato l'onorario per la fase introduttiva in considerazione dei 'motivi aggiunti', Maggiorati del 20% in quanto il ricorso risulta presentato e tre disposto per due parti (i il convenuto e l'azienda agricola ed ad evita da addebitarsi in Parte_2 ragione del 50% al ricorrente stanco stante l'analoga richiesta di pagamento rivolta per l'intero l'azienda agricola in altro procedimento”
L'avv. impugnava la suddetta ordinanza dinanzi a questa Corte Parte_1 di appello proponendo cinque motivi di gravame con i quali lamentava l'ingiusta decurtazione dei compensi operata dal giudice di prime cure (motivi 2,3,4),
pagina 3 di 25 l'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi legali (motivo 5) e sul diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c. (motivo 6). Per tali ragioni, chiedeva che fosse rideterminato il compenso a lui spettante nella somma complessiva di € 42.556,99 e che gli fossero riconosciuti gli interessi dalle date di costituzione in mora nonché il maggior danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite comprensive di quelle dell'invito alla negoziazione assistita, distratte in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale eccepiva preliminarmente la nullità della vocatio in ius per violazione dell'art. 163, 3 comma n. 7 c.p.c. in quanto era stato indicato, per la costituzione del convenuto, un termine inferiore ai 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la medesima ordinanza dal momento che questa “in nessun caso poteva statuire che il ricorso promosso era ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 150/2011”.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando la mancata riunione del procedimento proposto dal con quello proposto dalla propria moglie, _1
la congruità delle somme liquidate nonché l'inammissibilità delle Controparte_2 domande nuove relative agli interessi legali, al maggior danno da svalutazione monetaria e alla liquidazione delle spese e delle competenze per la mancata adesione all'invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita. Infine, eccepiva l'avvenuto pagamento di € 8.300,00, a titolo di acconto, confermato dalla modifica dell'importo in condanna richiesto dall'appellante rispetto a quello chiesto in primo grado.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 9/10.3.2025), all'udienza dell'1 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 31.7.2025 pagina 4 di 25 sulle conclusioni delle parti come ulteriormente precisate dinanzi al nuovo
Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data
30.4.2025 (Campagni) e 2.5.2025 ( . CP_1
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Il ha eccepito la nullità della citazione in appello notificatagli dal CP_1 in quanto l'atto conterebbe l'invito a costituirsi nel termine di venti _1 giorni anziché in quello di settanta giorni previsto dall'art. 163, terzo, comma, n.
7 c.p.c., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia e applicabile anche al giudizio de quo, in quanto incardinato dopo il 28.2.2023.
L'eccezione è destituita di fondamento.
L'art. 342, comma 2, c.p.c., nella sua nuova formulazione, recita “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.
Dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 emerge che nell'art. 342 c.p.c. è stata introdotta “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”.
Orbene, se il termine minimo a comparire nel giudizio di appello è di soli novanta giorni liberi sarebbe lesivo del diritto di difesa l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, concedendo allo stesso venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta.
Deve quindi gioco-forza ritenersi che se l'art. 347, comma 1, c.p.c. continua a prevedere che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale”, ciò è dovuto solo ad un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo a inficiare l'unica interpretazione possibile delle disposizioni citate.
pagina 5 di 25 Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che
“l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
Se l'appellato avesse davvero l'onere di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza non si spiegherebbe come lo stesso potrebbe proporre appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione”, tanto più se si considera che l'art. 343 c.p.c. fa riferimento al deposito della “comparsa di risposta”, e la relazione ribadisce che quello in questione è il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, anche dopo la riforma, l'appellato deve essere invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, come correttamente ha fatto l'appellante nel caso di specie.
2. Sull'appello incidentale.
Motivi di ordine logico, essendo contestata la sussunzione della domanda nella previsione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, impongono di esaminare con priorità
l'appello incidentale proposto dal CP_1
Quest'ultimo, a fondamento del gravame, premette che il ha agito in _1 giudizio con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. invocando il suo diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta in alcuni giudizi amministrativi.
Afferma, quindi, che l'ordinanza appellata “in nessun caso poteva statuire che il ricorso promosso era ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 150/2011” dal momento che tale norma è applicabile solo per i compensi giudiziali civili e non già per i compensi stragiudiziali, amministrativi e penali, che si possono richiedere nella forma dell'art. 702 bis c.p.c.
L'impugnazione proposta dal va dichiarata inammissibile. CP_1
Vero è che il giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata ha esordito affermando: “visto il ricorso con cui, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 e
pagina 6 di 25 dell'art. 702 bis, l'Avv. ha chiesto (…)”, laddove l'avv. Parte_1 nel ricorso introduttivo, non ha fatto alcun riferimento all'art. 14 d.lgs. _1
150/2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942
- il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Tuttavia, il Collegio rileva trattarsi, all'evidenza, di un'indicazione puramente formale dal momento che, in piena coerenza con l'oggetto del giudizio introdotto dall'avv. ai sensi dell'art. 702 bis, il provvedimento conclusivo risulta rivestire _1 forma (ordinanza monocratica) e sostanza (accertamento del diritto e determinazione del compenso spettante al per prestazioni giudiziali _1 rese in giudizi amministrativi) di un'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Conclusione, questa, confermata dalle stesse difese del il quale ha pacificamente CP_1 ritenuto impugnabile l'ordinanza de qua.
Tanto premesso, è agevole rilevare come, a fronte del richiamo puramente formale all'art. 14 d.lgs. 150/2011 compiuto dal primo giudice, non sia corrisposta alcuna limitazione dei diritti di difesa del il quale ha, al CP_1 contrario, opportunamente evidenziato come nel caso di specie il rito da seguire fosse proprio quello adottato in concreto dal giudice di prime cure e non quello previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Ne deriva, che non è ravvisabile alcun interesse del ad impugnare CP_1
l'ordinanza de qua dal momento che nessuna utilità giuridicamente apprezzabile lo stesso potrebbe ricavare dall'accoglimento del gravame.
Invero, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.
Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse
pagina 7 di 25 l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1236 del 27/01/2012; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
15353 del 25/06/2010).
3. Sull'appello principale.
Il preliminarmente, ha eccepito che il giudice di prime cure, anche per CP_1 economia processuale, aveva l'obbligo di riunire il procedimento promosso dal ai sensi dell'art. 702 c.p.c. con quello promosso dalla propria moglie, _1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_2 dal er la somma di € 18.316,50, a titolo di compenso per le medesime _1 cause iscritte al TAR, trattandosi di procedimenti connessi sia oggettivamente che soggettivamente.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 35134 del 18/11/202; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022).
Nel caso di specie, peraltro, la valutazione di fatto compiuta dal primo giudice circa la non opportunità della riunione dei due procedimenti in quanto pendenti in fasi diverse, non solo non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato ma va condivisa, in quanto, la riunione non può pregiudicare la spedita trattazione del procedimento che abbia raggiunto uno stadio più avanzato.
Sempre in via preliminare, l'appello è procedibile dal momento che, come già in precedenza rilevato, il rito in concreto applicato in primo grado è quello di cui pagina 8 di 25 all'art. 702 bis c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del giudizio di prime cure è un'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., perfettamente impugnabile, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, come riconosciuto dallo stesso appellato.
Nel merito, il gravame è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
3.1. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 1363/2012.
L'appellante deduce, anzitutto, l'illegittimità e l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui gli è stato riconosciuto a titolo di compenso, per l'attività difensiva svolta in favore del nel procedimento n. 1363/2012 CP_1
l'importo € 5.000,00 in luogo di quello di € 10.000,00 convenuto con l'assistito nel contratto in atti.
In particolare, viene censurato il passaggio motivazionale dell'ordinanza gravata nel quale il giudice di prime cure afferma che la liquidazione in misura inferiore a quella richiesta dal ricorrente si giustifica in ragione del fatto che il procedimento n. 1363/2012 si è concluso ed estinto con il deposito dell'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, donde non sarebbe dovuto l'ulteriore importo di € 5.000,00 previsto nel preventivo “a saldo per la fase giudiziale di primo grado sino al deposito della sentenza”.
L'appellante, a fondamento del motivo di gravame, invoca la previsione dell'art. 35, comma 1 lett. c) del c.p.a. nonché la natura giurisdizionale delle pronunce di rito, tra cui il decreto che dichiara il ricorso improcedibile per “sopravvenuta carenza di interesse”; inoltre, osserva che il Tribunale di Prato avrebbe violato i canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 1362 c.c. in quanto dal tenore letterale del contratto sottoscritto il 6.9.2012 emergerebbe chiaramente la comune intenzione delle parti di convenire il compenso di € 10.000,00 oltre accessori, mentre la suddivisione dell'importo in un acconto di € 5.000,00 e in un saldo di ulteriori €
5.000,00 sarebbe stata funzionale unicamente a scandire i pagamenti in due tranche, una all'inizio ed una alla fine del giudizio.
Il motivo deve essere disatteso.
pagina 9 di 25 È in atti il “preventivo e conferimento incarico professionale” con cui
[...] conferì all'avv. l'incarico per la “assistenza legale, CP_1 _1 rappresentanza, consulenza e difesa” nella controversia con il , Controparte_3 avente ad oggetto il ricorso al Tar Toscana contro l'ordinanza del dirigente del servizio edilizia del 16.5.2012 di “demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire” (4 manufatti di circa mq. 80 – 21 cucce per cani;
un manufatto di 66 mq – 18 cucce), realizzate sui terreni di proprietà del CP_1 posti in , via di Spazzavento n. 1 (cfr. doc. 1 all. ricorso). CP_3
In quella sede le parti convennero: a) per l'assistenza stragiudiziale, un compenso di € 90,00/ora; b) per l'assistenza giudiziale, un compenso di € 5.000,00, per la fase giudiziale di primo grado, fino all'udienza di discussione, e di € 5.000,00, per la fase giudiziale di primo grado, fino al deposito della sentenza.
Risulta che l'avv. ricevuto l'incarico, il 24/09/2012 depositò ricorso al _1
TAR Toscana per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione (R.G. n.
1363/2012) (doc.to 4 all. ricorso).
Parallelamente, in via amministrativa, furono presentate istanza di “attestazione di conformità in sanatoria” predisposta dal tecnico incaricato dal (doc.to CP_1
7 all. ricorso) e osservazioni scritte a firma del (doc.to 8 all. ricorso). CP_1
A seguito del diniego di sanatoria (doc. 10 all. ricorso), fu notificata al CP_1 una nuova ingiunzione di demolizione (cfr. doc.to 11 all. ricorso).
Il 20 settembre 2013, l'avv. avendo nel frattempo ricevuto mandato _1 dal di impugnare sia il diniego di sanatoria che il nuovo ordine di CP_1 demolizione (cfr. doc. 12 all. ricorso), depositò nel procedimento n. 1363/2012
“istanza di sopravvenuta carenza di interesse” alla decisione (cfr. doc. 13 all. ricorso), a seguito della quale il TAR il 7.10.2013 emise decreto di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. doc. 14 all. ricorso).
Tanto premesso, la Corte ritiene destituite di fondamento le censure mosse alla decisione di prime cure, alla stregua delle considerazioni che seguono.
pagina 10 di 25 Da una lettura piana del “preventivo e conferimento incarico professionale” in atti, emerge che l'accordo delle parti cadde su un compenso che remunerasse l'avv. in base alle fasi dell'attività processuale esercitata: € 5.000,00 fino _1 all'udienza di discussione e € 5.000,00 fino al deposito della sentenza.
Orbene, nel caso di specie, attività giudiziale esercitata dall'avv. _1 consisté nel deposito del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione mentre è pacifico che non si arrivò all'udienza di discussione del ricorso.
Tanto premesso, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante secondo cui sarebbe stato convenuto tra le parti un compenso forfettario di € 10.000,00, suddiviso in un acconto di € 5.000,00 e in un saldo di ulteriori € 5.000,00 al solo fine di scandire i pagamenti in due tranche, una all'inizio ed una alla fine del giudizio.
In realtà, oltre alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, che già stanno chiaramente ad indicare che queste non fecero riferimento ad una mera scansione temporale dei pagamenti bensì all'attività di assistenza in concreto espletata dal difensore (prima e dopo la discussione), emerge che la comune intenzione dei contraenti era evidentemente quella di attribuire all'avv. il compenso _1 finale di € 5.000 + € 5.000 laddove il procedimento fosse approdato alla fase della discussione in contraddittorio con il e a quella conseguente di CP_3 decisione del Tribunale, come si evince dal riferimento alla sentenza.
Del resto, che questa sia l'interpretazione dell'accordo da preferire è confermato anche dal fatto che, in caso contrario, il si troverebbe a dover versare CP_1 un compenso per un'attività che l'avv. non ha mai svolto, essendo _1 venuto meno l'interesse a coltivare il procedimento n. 1363/2012 per effetto della notifica della nuova ordinanza di demolizione.
Né in senso contrario è utile invocare il disposto dell'art. 35, primo comma lett. c) del c.p.a. in quanto la natura giurisdizionale del decreto dichiarativo di improcedibilità emesso dal Tar Toscana non elimina il fatto che l'udienza di discussione non si è mai tenuta e che l'avv. non ha mai prestato la _1 relativa attività di assistenza. pagina 11 di 25 Il motivo va pertanto respinto.
3.2. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 430/2013
L'appellante lamenta che l'ordinanza gravata ha determinato il compenso a lui spettante considerando soltanto le fasi di studio e introduttiva, in ragione della successiva riunione dei più procedimenti, senza tener conto della chiara documentazione prodotta “attestante lo svolgimento di tutte e quattro le fasi processuali, ancorché i quattro ricorsi siano stati riuniti dopo l'ordinanza cautelare
13 luglio 2018 n. 410 (doc. 32) per la sola fase decisoria”.
Il motivo è parzialmente fondato.
In fatto, risulta che il procedimento r.g. n. 430/2013 per l'annullamento del diniego di sanatoria e del nuovo ordine di demolizione fu introdotto dall'avv. on ricorso notificato il 14.3.2013 (cfr. doc. 12 all. ricorso). _1
Nel corso di quel giudizio, l'avv. presentò in via incidentale istanza _1 cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, che fu respinta dal Tar (doc. 17 all. ricorso).
Nelle more, avendo il con provvedimento del 24.2.2014, Controparte_3 dichiarato l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree di sedime (doc. 19 all. ricorso), il confermò l'incarico CP_1 all'avv. per la difesa e rappresentanza nell'instaurando giudizio contro _1 il per l'impugnazione della dichiarazione di acquisizione (doc. 20 Controparte_3 all. ricorso).
Il nuovo procedimento, introdotto dall'avv. con ricorso notificato al _1
il 29.4.2014, prese il n. 836/2014 RG (doc. 21 all. ricorso). Controparte_3
A quest'ultimo procedimento venne riunito (anche) il procedimento n. 430/2013, come si evince sia dall'ordinanza cautelare di sospensione del 13.7.2018, emessa dal Tar in accoglimento dell'istanza proposta dall'avv. anche contro la _1 successiva ordinanza di demolizione d'ufficio delle opere abusive notificata al il 18.5.2018 (doc. 32 all. ricorso), sia dalla sentenza n. 374 del CP_1
27.2.2019 emessa all'esito dei giudizi riuniti (doc. 36 all. ricorso). pagina 12 di 25 Tanto premesso in fatto, le doglianze dell'appellante sono in buona parte da condividere.
Il giudice di prime cure ha liquidato all'avv. per le fasi di studio ed _1 introduttiva il compenso totale di € 5.060,00.
L'avv. reclama invece il suo diritto al compenso pieno, per le quattro _1 fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, cautelare, e a ¼ del compenso medio per la fase decisoria, svoltasi dopo la riunione dei giudizi.
Il dal suo canto, ha evidenziato che l'applicazione dei parametri medi CP_1 per le cause di valore indeterminato ex D.M. 55/2014 avrebbe dovuto portare alla liquidazione di € 2.728,00, per la fase di studio e di € 1.997,00 per quella introduttiva.
In ordine a quest'ultimo rilievo, si ritiene che non essendo stato formulato uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, la decisione di prime cure sia intangibile.
Quanto alla fase di trattazione/istruttoria, vi è da rilevare che in seno alla giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione - espressamente riferita al processo ordinario di cognizione ma senz'altro valida anche per il giudizio amministrativo – secondo cui la fase di trattazione si ha in ogni caso anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (cfr. in motivazione, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020).
Nel caso in esame, è pacifico che l'avv. depositò in giudizio _1 documentazione a sostegno della posizione del proprio assistito e lo stesso fece il costituendosi in giudizio;
inoltre, l'avv. con il ricorso Controparte_3 _1 avanzò “istanze per mezzi istruttori” chiedendo la verificazione dello stato dei luoghi e sollecitando una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 13 di 25 A giudizio di questa Corte, pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel non riconoscere all'avv. l compenso dovuto per la fase di trattazione. _1
Del pari, risulta ingiustificatamente omessa la liquidazione della fase cautelare attivata dall'avv. con il ricorso incidentale conclusasi con il _1 provvedimento n. 212 del 16.4.2013.
In punto di quantum, trova applicazione nel caso di specie l'art. 21 comma 7 del
D.M. 55/2014 (Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale), a tenore del quale “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso (…)”.
Nel caso di specie, si reputa congruo applicare, per ciascuna fase, i valori medi, pervenendosi all'importo di € 1.855,00, per la fase di trattazione, e di € 2.225,00 per la fase cautelare.
Quanto alla fase decisionale, per contro, poiché la discussione del ricorso è avvenuta a procedimenti già riuniti occorre far riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione ha luogo la liquidazione di un compenso unico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018) nell'ambito del giudizio riunente.
In ogni caso, se si considera il compenso risultante dalla somma dell'importo liquidato dal primo giudice e delle ulteriori somme riconosciute da questa Corte per le fasi di trattazione e cautelare (€ 9.140,00), è sicuramente congruo il più contenuto compenso di € 8.200,00 oltre accessori di legge, richiesto dall'avv. on il ricorso introduttivo. _1
3.3. Il compenso relativo al procedimento TAR r.g. n. 836/2014 e ai motivi aggiunti.
Il giudice di prime cure ha liquidato all'avv. l'importo complessivo di € _1
8.298,00, ritenendo duplicabile l'onorario per la fase introduttiva in pagina 14 di 25 considerazione dei 'motivi aggiunti' e applicando una maggiorazione del 20% per la presenza di due parti.
L'appellante, nell'impugnare la determinazione del compenso compiuta con l'ordinanza impugnata, evidenzia che le parti avevano convenuto, con contratti del 28.4.2014 e del 28.5.2018, per ciascun ricorso, l'applicazione dei parametri medi ex DM 55/2014/valore indeterminato e che il compenso pattuito per l'attività espletata in favore del applicando i parametri medi previsti CP_1 per le cause di valore indeterminato nonché la maggiorazione del 50% per la fase introduttiva, alla stregua del disposto del comma 10 bis dell'art. 4 del DM
10.3.2014, n° 55, come modificato dal DM 13.4.2018 n° 37, ammonterebbe a €
16.260,00 (€ 14.640,00 + € 1.620,00); sicché la somma dei compensi (€
15.900,00) richiesti con i progetti di notula del 15.3.2019 e del 21.4.2020, rispettivamente di € 8.200,00 (RG. 836/2014) e di € 7.700,00 (ricorso per motivi aggiunti) sarebbe nei limiti di quanto contrattualmente pattuito tra le parti.
La doglianza è fondata, per quanto di ragione.
L'avv. ricevuto l'incarico di impugnare il provvedimento dirigenziale di _1 acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree di sedime (doc. 20 all. ricorso), in data 21.5.2014 depositò il relativo ricorso dinanzi al Tar Toscana (doc. 21 all. ricorso); il giudizio prese il n. 836/2014 RG.
Successivamente, essendo intervenuta ordinanza di demolizione d'ufficio delle opere abusive (doc.to 27 all. ricorso), con lettera di incarico del 28.5.2018, il conferì all'avv. l'ulteriore incarico avente ad oggetto: CP_1 _1
“rappresentanza ed assistenza giudiziale e consulenza anche stragiudiziale estesa alla conciliazione e transazione della seguente vertenza: << Ricorso e Motivi
Aggiunti al TAR Toscana contro avverso sanzioni Controparte_3 urbanistico/edilizie per proprietà via di Spazzavento n. 1 e specificamente ordinanza di demolizione d'ufficio 30/032018 n. 1101, notificata il 18/05/2018 e atti presupposti, preliminari e/o conseguenti>>”.
In quella sede, le parti convennero che i compensi erano pattuiti secondo i parametri forensi ex D.M. 55/2014 e DM 37/2018 e che il valore del contenzioso pagina 15 di 25 era indeterminato “ma di straordinaria importanza (acquisizione del terreno)” (cfr. doc. 28 all. ricorso).
Il ricorso per motivi aggiunti, depositato dall'avv. il 29.5.2018, aveva _1 ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale di “demolizione d'ufficio di opere abusive” e la condanna dell'amministrazione comunale alla restituzione delle somme indebitamente percepite o percipiende;
con esso il difensore espose quattro motivi in aggiunta ai quattordici motivi già introdotti con il precedente ricorso (RG. 836/2014) (cfr. doc. 29 all. ricorso).
Il Tar, in accoglimento delle istanze di sospensione proposte dall'avv. _1 con i due ricorsi, con ordinanza 12.7.2018, n° 410 sospese i provvedimenti impugnati (cfr. doc. 32 all. ricorso).
Alla stregua di tali elementi di fatto, il Collegio ritiene che il compenso liquidato all'avv. al Tribunale di Prato sia effettivamente sottostimato rispetto a _1 quanto le parti convennero e all'attività in concreto espletata dal difensore.
In primo luogo, l'art. 21, settimo comma, del D.M. 55/2014 prevede che “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
Nel caso di specie, sono state le stesse parti a convenire che l'affare rivestiva una particolare importanza per l'oggetto e gli effetti dei provvedimenti impugnati;
sicché, deve senz'altro concordarsi con l'appellante sul fatto che il compenso non potesse essere determinato al di sotto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a € 260.000,00.
Inoltre, il giudice di prime cure sembra non aver tenuto conto della fase cautelare svoltasi nell'ambito del giudizio.
pagina 16 di 25 Ne deriva, che il compenso base ammonta a € 14.640,00 (€ 3.240,00, per la fase di studio;
€ 1.820,00 per la fase introduttiva;
€ 2.160,00 per la fase di trattazione;
€ 4.790,00 per la fase decisionale;
€ 2.630,00 per la fase cautelare).
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, l'appellante correttamente invoca la maggiorazione del 50% per la fase introduttiva prevista dal comma 10 bis dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotto dal DM 13.4.2018 n° 37, applicabile ratione temporis. Tuttavia, per tale fase, la maggiorazione dovuta non ammonta a €
1.620,00 bensì a € 910,00 (€ 1.820:2), per un totale di € 2.730,00 (€ 1.820,00 +
€ 910).
In conclusione, in riforma dell'ordinanza impugnata, il compenso spettante all'avv. per il procedimento n. 836/2014 e per i motivi aggiunti deve _1 essere determinato nell'importo complessivo di € 15.550,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP di legge.
3.4. Sull'eccezione di pagamento sollevata dal CP_1
Il ha eccepito il pagamento di acconti pari a € 8.300,00 che sarebbero CP_1 da detrarre dall'importo dovuto.
Si tratta di eccezione fondata solo in parte.
È provato, ed è stato ammesso dallo stesso avv. il pagamento da _1 parte del dell'importo di € 620,00 a titolo di acconto nel procedimento CP_1
n. 1363/2012 e risultante dalla fattura n. 127 del 17.9.2012 (cfr. doc. 6 all. ricorso).
Parimenti, risulta provato il pagamento dell'importo di € 750,00 per spese esenti risultanti dalla fattura n. 212/2018 e relativo al procedimento n. 836/2014 (cfr. doc. 30 all. ricorso).
Per contro, difetta di prova il pagamento della restante somma di € 6.930,00 che competeva al dimostrare. CP_1
In proposito, mette conto evidenziare che il pagamento non può essere provato per presunzioni (cfr. art. 2729 in combinato disposto con l'art. 2726 c.c.) per cui pagina 17 di 25 non è utile all'appellato il riferimento al minor importo richiesto dall'avv.
n questa sede. _1
4. Sugli interessi legali.
L'appellante lamenta che il Tribunale adito avrebbe omesso di provvedere sulla domanda di condanna del al pagamento degli interessi legali sulle CP_1 somme dovute a titolo di compenso, come da sua domanda.
Si tratta di doglianza fondata.
In diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025; conformi: Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 24973 del 19/08/2022; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del
16/03/2022).
Nel caso di specie, va anzitutto respinta l'eccezione di novità della domanda sollevata dal CP_1
Invero, risulta che l'avv. ebbe a richiedere il pagamento degli interessi _1 sin dal ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, si osserva quanto segue in ordine alle diverse pretese.
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 1363/2012, il
Collegio ritiene che gli interessi sulla somma di € 6.675,60 (€ 5.000,00 + rimborso forfettario del 15% + Iva e Cap di legge - € 620,00 di cui alla fattura in atti sub doc. 6), spettante all'avv. siano dovuti a far data dal _1
pagina 18 di 25 30.11.2013, indicato come termine ultimo per il pagamento dell'importo rateizzato.
Se è vero, infatti, che con il piano di rientro prodotto in giudizio (cfr. doc. 9 all. ricorso) l'avv. accordò al una dilazione di pagamento, _1 CP_1 altrettanto vero è che in tale atto è rinvenibile la richiesta fatta per iscritto del versamento del compenso dovuto e il termine ultimo oltre il quale non sarebbe stato più tollerabile il ritardo. Il che consente di ritenere, da un lato, circoscritto l'atto nel suo contenuto a tale limitato obiettivo senza alcuna rinuncia del creditore agli interessi spettanti, dall'altro, ad attribuire alla richiesta funzione di formale messa in mora.
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 430/2013, il Collegio ritiene che gli interessi sulla somma complessiva di € 12.764,78 (€ 8.200,00 + €
1.230,00 per rimborso forfettario al 15%, + € 377,20 per Cap + € 2.157,58 per
IVA) spettante all'avv. siano dovuti a decorrere dal 13.5.2020, vale a _1 dire dalla scadenza del termine di quindici giorni indicato per il pagamento nella lettera di costituzione in mora recapitata al il 28.4.2020 (cfr. doc. 39 CP_1 all. ricorso).
Con riferimento alle competenze relative al procedimento n. 836/2014 e motivi aggiunti, il Collegio ritiene che gli interessi sulla somma complessiva di €
21.737,72 [€ 15.550,00 + rimborso forfettario del 15% (€ 2.332,50 - € 750,00 di cui alla fattura n. 212/2018 sub doc. 30 = 1.582,50) + Iva e Cap di legge) spettante all'avv. siano dovuti a decorrere dal 13.5.2020, vale a dire _1 dalla scadenza del termine di quindici giorni indicato per il pagamento nelle lettere di costituzione in mora recapitate al il 28.4.2020 (cfr. doc. 40 e CP_1 doc. 41 all. ricorso).
5. Sul maggior danno da svalutazione monetaria
L'appellante lamenta che il Tribunale adito avrebbe omesso di pronunciarsi anche sulla domanda di condanna del al risarcimento del maggior danno da CP_1 svalutazione monetaria.
pagina 19 di 25 A tal fine invoca l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale, in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che con il ricorso introduttivo l'avv. ha chiesto di _1 determinare il compenso a lui spettante nella somma complessiva di € 50.855,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità nella materia, che non si ha qui motivo di disattendere, “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n. 5743 del 23/03/2015; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.
16565 del 22/06/2018).
Nel caso di specie, non essendo stata proposta dal un'apposita _1 domanda di maggior danno da svalutazione, da un lato, non appare sufficiente il semplice riferimento alla rivalutazione, che non è una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, dall'altro appare inconferente il richiamo a precedenti giurisprudenziali che presuppongono pur sempre la proposizione di una domanda avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
La domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., proposta per la prima volta in appello è inammissibile. pagina 20 di 25 In senso contrario, non vale osservare, come fa l'appellante, che trattandosi di pretesa accessoria essa non incorrerebbe nelle preclusioni di legge.
Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di crediti pecuniari, ove la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sia stata omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 01/10/1999; nello stesso senso, Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 24858 del 25/11/2005).
6. Sull'invito alla procedura di negoziazione assistita e sulle spese di lite
Quanto alla prima voce, la domanda di liquidazione delle spese benché ammissibile, essendo già stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è tuttavia infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr.
Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020).
Nel caso di specie, l'avv. si è limitato a richiedere la liquidazione delle _1 spese sostenute per l'invito alla procedura di negoziazione assistita senza allegare pagina 21 di 25 alcuna prova dell'attività espletata a tale fine e senza neppure produrre in giudizio l'invito in questione.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, l'esito complessivo del giudizio attesta che l'avv. pur _1 vendendo accolta la domanda di condanna del al pagamento dei CP_1 compensi, ha visto respinte sia la domanda di risarcimento del maggior danno che quella di ristoro dei costi di negoziazione assistita. Il dal suo canto, CP_1
è risultato in gran parte soccombente sulla domanda del e ha visto _1 disatteso anche il proprio appello incidentale. Ciò induce questa Corte a ravvisare la soccombenza prevalente del che giustifica una compensazione CP_1 parziale per ¼ delle spese di lite, con condanna dell'appellato a rifondere al ricorrente/odierno appellante i rimanenti 3/4, per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria) e in € 286 per esborsi,
pagina 22 di 25 oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.405,00 per la fase di trattazione e €
3.470,00 per la fase decisoria) e in € 415,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, avv. Vincenzo
Ravone e avv. Gianluca Nicodemo, i quali si sono dichiarati antistatari.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale del è stata dichiarata inammissibile, CP_1 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4433/2023 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Prato il 28/7/2023, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, determina il compenso spettante all'avv.
[...] er l'attività difensiva svolta in favore di _1 Controparte_1
- quanto al giudizio n. r.g. 1363/2012, nella somma complessiva di €
6.675,60 (già comprensiva di rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal 30.11.2013;
pagina 23 di 25 - quanto al giudizio n. r.g. 430/2013, nella somma complessiva di
12.764,78 (già comprensiva di rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal 13.5.2020;
- quanto al giudizio n. r.g. 836/2014 e motivi aggiunti nella somma complessiva di € 21.737,72 (già comprensiva di rimborso forfettario del
15%, Iva e Cap di legge), oltre interessi al tasso legale a far data dal
13.5.2020;
3) respinge nel resto l'appello principale;
4) dichiara compensate per ¼ le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere all'avvocato Controparte_1 [...]
i restanti ¾ delle misure intere liquidate, in base al calcolo _1 specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compensi e in € 286 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge e, quanto al presente grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 415,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge, con distrazione degli uni e degli altri in favore dei difensori antistatari, avv. Vincenzo Ravone e avv. Gianluca Nicodemo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 16.9.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 24 di 25 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25