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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 742/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 31.10.2025 e per repliche fino al
6.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da avv.to A. Raccamadoro Ramelli;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del Direttore pro-tempore, rapp. e dif. da Avv. P. D'Ilio; CP_1
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024 e regolarmente notificato CP_
conveniva in giudizio l' rilevando di aver lavorato, sin Parte_1 dal 2001, presso il supermercato di Ancona, svolgendo diverse CP_2 mansioni in diversi reparti tra cui la cassiera, l'addetta alla macelleria ed alla gastronomia, l'addetta al reparto ortofrutta, l'addetta al banco salumi, occupandosi anche della sistemazione degli scaffali del supermercato.
Esperito vanamente l'iter amministrativo, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare - accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento delle malattie professionali denunziate ed ossia tendinopatia con gradiente invalidante pari al 9%, sindrome del tunnel carpale bilaterale con gradiente invalidante pari al 6%, epicondilite bilaterale con gradiente invalidante pari al 6%, dito a scatto con gradiente invalidante pari al 6% ed ernia discale con gradiente invalidante pari al 12%, secondo la misura predetta o nella diversa da stabilirsi, in cumulo rispetto alle eventuali invalidità già riconosciute e ai loro conseguenti trattamenti.
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone pertanto il rigetto.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
La teste riferiva che la ricorrente lavorava anche al Testimone_1 banco della gastronomia, ma la vedeva, quando arrivava il camion con i prodotti, spingere i carrelli scaricati dal camion.
Si trattava carrelli quadrati o rettangolari che si spingevano a mano;
si portavano dall'esterno direttamente fino agli scaffali di esposizione della
2 merce;
la ricorrente li spingeva da sola ma volte veniva aiutata perché erano pesanti;
I camion – proseguiva la teste - arrivavano due volte alla settimana,
e se la ricorrente era di turno aiutava sempre;
quindi sistemava i prodotti, usava anche la scala, anche se erano scaffali dove i clienti arrivavano per servirsi da soli.
La teste non era in grado di riferire quanto potessero pesare tali prodotti.
La teste riferiva che la ricorrente, “faceva un po' Testimone_2 di tutto, stava soprattutto al banco gastronomia, formaggi e salumi, ma anche al banco macelleria, o alla cassa, riforniva le corsie anche dei surgelati, scaricava il camion eccetera, era un supermercato piccolo e faceva un po' di tutto”.
La teste riferiva che “al banco salumeria si Testimone_3 spostavano forme intere di parmigiano che si lasciavano sul tagliere e duravano di solito due o tre giorni, molto meno in certi periodi tipo Pasqua e
Natale; invece prosciutti interi e mortadelle si prendevano per affettare e poi si rimettevano a posto per ogni acquisto”.
Lo scaffale delle mortadelle era all'altezza della vita, i prosciutti stavano più in alto, sopra le spalle ed al banco c'erano due addetti per turno.
riferiva che il pane arrivava surgelato o fresco e Controparte_3 che «la cesta del pane fresco veniva portata davanti al bancone;
gli addetti dovevano solo portarla dietro, sulla pedana rialzata per prendere i prodotti da sistemare.
I pacchi di pane surgelato invece venivano presi fuori dal negozio e portati con un roller alla cella frigorifera, distante circa 20 o 30 metri “in corso
3 AR AL ce li portavano dentro fino a davanti il bancone e fino alla cella facevamo 10 o 15 metri sempre con il roller»; «nella cella frigorifera poi si posizionavano gli scatoloni su scaffali, che andavano da terra a circa un paio di metri, in via Piave un forse un po' meno;
si usava anche una scalettina di un paio di gradini;
poi per cuocere si portava a braccia un cartone alla volta al forno, che in entrambi i negozi era a circa 10 metri» «questo lo faceva chiunque fosse di turno, eravamo un paio alla mattina e uno o due al pomeriggio;
gli scatoloni in pesavano una decina di chili, ne arrivavano anche 10 o 12 per carico, circa un volta al giorno”.
Stanti le risultanze della prova orale, nel corso del processo veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Il c.t. nominato d'ufficio, a seguito di accurate indagini mediche, ha concluso nei seguenti termini:
“In base ai criteri di probabilità qualificata indicati nel D.M. 9 aprile
2008 per le malattie professionali non tabellate, e considerata
l'appartenenza di alcune delle patologie denunciate alle malattie tabellate ex D.P.R. 336/1994 (per le quali vige la presunzione legale di origine se la lavorazione e la malattia rientrano in tabella e l'insorgenza avviene entro il periodo massimo di indennizzabilità), si ritiene accertato il nesso causale o concausale tra le condizioni lavorative e le seguenti infermità:
- Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, in relazione a movimenti ripetitivi e sollevamenti oltre il livello delle spalle: 4%;
- Ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1, in rapporto a movimentazioni manuali di carichi pesanti da terra e in torsione: 9%;
- Sindrome del tunnel carpale di destra (arto controlaterale al pregresso infortunio documentato nei Diari Clinici e già riconosciuto), CP_1
4 associata a ripetuti movimenti di flesso-estensione e prono-supinazione del polso, soprattutto in attività di cassa: 2%.
Per contro, non si ravvisa un nesso causale prevalente per il dito a scatto e per l'epicondilite bilaterale, alla luce della multifattorialità eziopatologica e del decorso clinico.
Ai fini della quantificazione dell'inabilità permanente, si è fatto riferimento alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, CP_1 che stabiliscono gli intervalli percentuali per ciascuna menomazione e le modalità di calcolo in cumulo per menomazioni concorrenti. Tenuto conto delle patologie riconosciute e di quelle già indennizzate, la menomazione complessiva è da ritenersi pari al 16% (sedici percento), con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia amministrativa (2019), in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000.
In conclusione, in applicazione dei riferimenti normativi citati (D.Lgs.
81/2008, D.M. 9 aprile 2008, D.M. 12 luglio 2000, UNI ISO 11228-1 e 11228-2,
D.P.R. 336/1994), si ritiene fondata la richiesta di riconoscimento della natura professionale delle tre patologie indicate, con il grado di inabilità sopra stimato e con il diritto agli indennizzi e/o alla rendita secondo le vigenti disposizioni in materia”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, raggiunte mediante corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica ed approfonditi accertamenti ed immuni da vizi logici, devono essere condivise dal Giudicante.
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, si ritiene la fondatezza della domanda.
5 Alla ricorrente dovrà dunque riconoscersi che gli esiti derivanti dalle patologie riscontrate in questa sede ammontano alla percentuale del 16% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
A carico dell' vanno infine poste, in via definitiva, le spese di CTU, CP_1 liquidata come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennizzo per inabilità permanente nella misura del 16 % a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali;
b) ) pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
c) pone in via definitiva, a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto.
Ancona, il 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 742/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 31.10.2025 e per repliche fino al
6.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da avv.to A. Raccamadoro Ramelli;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del Direttore pro-tempore, rapp. e dif. da Avv. P. D'Ilio; CP_1
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024 e regolarmente notificato CP_
conveniva in giudizio l' rilevando di aver lavorato, sin Parte_1 dal 2001, presso il supermercato di Ancona, svolgendo diverse CP_2 mansioni in diversi reparti tra cui la cassiera, l'addetta alla macelleria ed alla gastronomia, l'addetta al reparto ortofrutta, l'addetta al banco salumi, occupandosi anche della sistemazione degli scaffali del supermercato.
Esperito vanamente l'iter amministrativo, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare - accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento delle malattie professionali denunziate ed ossia tendinopatia con gradiente invalidante pari al 9%, sindrome del tunnel carpale bilaterale con gradiente invalidante pari al 6%, epicondilite bilaterale con gradiente invalidante pari al 6%, dito a scatto con gradiente invalidante pari al 6% ed ernia discale con gradiente invalidante pari al 12%, secondo la misura predetta o nella diversa da stabilirsi, in cumulo rispetto alle eventuali invalidità già riconosciute e ai loro conseguenti trattamenti.
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone pertanto il rigetto.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
La teste riferiva che la ricorrente lavorava anche al Testimone_1 banco della gastronomia, ma la vedeva, quando arrivava il camion con i prodotti, spingere i carrelli scaricati dal camion.
Si trattava carrelli quadrati o rettangolari che si spingevano a mano;
si portavano dall'esterno direttamente fino agli scaffali di esposizione della
2 merce;
la ricorrente li spingeva da sola ma volte veniva aiutata perché erano pesanti;
I camion – proseguiva la teste - arrivavano due volte alla settimana,
e se la ricorrente era di turno aiutava sempre;
quindi sistemava i prodotti, usava anche la scala, anche se erano scaffali dove i clienti arrivavano per servirsi da soli.
La teste non era in grado di riferire quanto potessero pesare tali prodotti.
La teste riferiva che la ricorrente, “faceva un po' Testimone_2 di tutto, stava soprattutto al banco gastronomia, formaggi e salumi, ma anche al banco macelleria, o alla cassa, riforniva le corsie anche dei surgelati, scaricava il camion eccetera, era un supermercato piccolo e faceva un po' di tutto”.
La teste riferiva che “al banco salumeria si Testimone_3 spostavano forme intere di parmigiano che si lasciavano sul tagliere e duravano di solito due o tre giorni, molto meno in certi periodi tipo Pasqua e
Natale; invece prosciutti interi e mortadelle si prendevano per affettare e poi si rimettevano a posto per ogni acquisto”.
Lo scaffale delle mortadelle era all'altezza della vita, i prosciutti stavano più in alto, sopra le spalle ed al banco c'erano due addetti per turno.
riferiva che il pane arrivava surgelato o fresco e Controparte_3 che «la cesta del pane fresco veniva portata davanti al bancone;
gli addetti dovevano solo portarla dietro, sulla pedana rialzata per prendere i prodotti da sistemare.
I pacchi di pane surgelato invece venivano presi fuori dal negozio e portati con un roller alla cella frigorifera, distante circa 20 o 30 metri “in corso
3 AR AL ce li portavano dentro fino a davanti il bancone e fino alla cella facevamo 10 o 15 metri sempre con il roller»; «nella cella frigorifera poi si posizionavano gli scatoloni su scaffali, che andavano da terra a circa un paio di metri, in via Piave un forse un po' meno;
si usava anche una scalettina di un paio di gradini;
poi per cuocere si portava a braccia un cartone alla volta al forno, che in entrambi i negozi era a circa 10 metri» «questo lo faceva chiunque fosse di turno, eravamo un paio alla mattina e uno o due al pomeriggio;
gli scatoloni in pesavano una decina di chili, ne arrivavano anche 10 o 12 per carico, circa un volta al giorno”.
Stanti le risultanze della prova orale, nel corso del processo veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Il c.t. nominato d'ufficio, a seguito di accurate indagini mediche, ha concluso nei seguenti termini:
“In base ai criteri di probabilità qualificata indicati nel D.M. 9 aprile
2008 per le malattie professionali non tabellate, e considerata
l'appartenenza di alcune delle patologie denunciate alle malattie tabellate ex D.P.R. 336/1994 (per le quali vige la presunzione legale di origine se la lavorazione e la malattia rientrano in tabella e l'insorgenza avviene entro il periodo massimo di indennizzabilità), si ritiene accertato il nesso causale o concausale tra le condizioni lavorative e le seguenti infermità:
- Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, in relazione a movimenti ripetitivi e sollevamenti oltre il livello delle spalle: 4%;
- Ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1, in rapporto a movimentazioni manuali di carichi pesanti da terra e in torsione: 9%;
- Sindrome del tunnel carpale di destra (arto controlaterale al pregresso infortunio documentato nei Diari Clinici e già riconosciuto), CP_1
4 associata a ripetuti movimenti di flesso-estensione e prono-supinazione del polso, soprattutto in attività di cassa: 2%.
Per contro, non si ravvisa un nesso causale prevalente per il dito a scatto e per l'epicondilite bilaterale, alla luce della multifattorialità eziopatologica e del decorso clinico.
Ai fini della quantificazione dell'inabilità permanente, si è fatto riferimento alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, CP_1 che stabiliscono gli intervalli percentuali per ciascuna menomazione e le modalità di calcolo in cumulo per menomazioni concorrenti. Tenuto conto delle patologie riconosciute e di quelle già indennizzate, la menomazione complessiva è da ritenersi pari al 16% (sedici percento), con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia amministrativa (2019), in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000.
In conclusione, in applicazione dei riferimenti normativi citati (D.Lgs.
81/2008, D.M. 9 aprile 2008, D.M. 12 luglio 2000, UNI ISO 11228-1 e 11228-2,
D.P.R. 336/1994), si ritiene fondata la richiesta di riconoscimento della natura professionale delle tre patologie indicate, con il grado di inabilità sopra stimato e con il diritto agli indennizzi e/o alla rendita secondo le vigenti disposizioni in materia”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, raggiunte mediante corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica ed approfonditi accertamenti ed immuni da vizi logici, devono essere condivise dal Giudicante.
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, si ritiene la fondatezza della domanda.
5 Alla ricorrente dovrà dunque riconoscersi che gli esiti derivanti dalle patologie riscontrate in questa sede ammontano alla percentuale del 16% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
A carico dell' vanno infine poste, in via definitiva, le spese di CTU, CP_1 liquidata come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennizzo per inabilità permanente nella misura del 16 % a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali;
b) ) pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
c) pone in via definitiva, a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto.
Ancona, il 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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