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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
S E Z I O N E T E R Z A C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13595 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno
2020
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Floriana Parte_1 C.F._1
Salamone ( in virtù di procura allegata al fascicolo Email_1
informatico e ammissione al patrocinio a spese dello Stato Prot. n.2020/18103 del 29.7.2020E
( rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vitello CP_1 C.F._2
( giusta procura allegata al fascicolo informatico, ammessa Email_2
al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA di Palermo n. 2021/5974 del
22.2.2021
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Zaira Picone Parte_2 C.F._3
giusta procura allegata al fascicolo informatico, ammesso al Email_3
patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA di Palermo n. 2021/5975 del
22.2.2021
ATTORI
E
( ) in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è domiciliato ex lege
CONVENUTO
E
( ), ( Controparte_4 C.F._4 CP_5
), ( ) tutti C.F._5 CP_6 C.F._6 r.g. 13595/2020
rappresentati e difesi dall'avv. Basilio Vella ( giusta procura Email_4
depositata in copia nel fascicolo informatico
CONVENUTI avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni : come nelle note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate per l'udienza cartolare del 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei giorni 27-30 ottobre 2020, Parte_1
e convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo, il CP_1 Parte_2
, nonché e Controparte_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
esponendo che:
che all'epoca dei fatti aveva 16 anni e frequentava l'Istituto Scolastico Liceo Pt_2 Pt_1
Scientifico “E. Maiorana”, sito in Agrigento, via Platone n.11, il giorno 1.6.2016, nel corso della ricreazione, era stato aggredito verbalmente da con espressioni offensive in CP_6
ordine all'etnia di appartenenza, spintonato, e colpito con calci e pugni che gli avevano provocato lesioni personali per le quali era stato trasportato, a mezzo del 118 al PS del nosocomio di Agrigento, ove gli era stata diagnosticata la lussazione della spalla dx con prognosi di 20 giorni;
dalla lesione traumatica era derivata una notevole compromissione della funzionalità della spalla che aveva reso necessarie, negli anni, numerose cure sanitarie e terapie riabilitative per le quali erano state affrontate le relative spese mediche;
in seguito alla querela sporta nei confronti dell'autore della condotta violenta, si era celebrato un procedimento penale a carico del per il reato di cui agli artt. 582 e 62 n. 11 ter e CP_6
quinquies cp, innanzi al Tribunale dei Minori di Palermo, conclusosi con il non luogo a procedere a carico dell'imputato per l'irrilevanza penale del fatto in considerazione delle concrete modalità esecutive del fatto, dell'occasionalità del comportamento e dell'incensuratezza dell'imputato.
Chiesero pertanto che venisse dichiarata la responsabilità del a titolo Controparte_2
contrattuale, extracontrattuale e per culpa in vigilando, ai sensi degli artt. 2048 e 2043 c.c, la responsabilità aquiliana di in quanto capace di intendere e di volere all'epoca CP_6
dell'aggressione, e la concorrente responsabilità dei genitori di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2 r.g. 13595/2020
2048 c.c, per culpa in educando, e che ne fosse quindi pronunciata condanna solidale al risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente subito dal giovane e della conseguente lesione di chance lavorative, alla refusione delle spese mediche documentate e dei compensi dovuti al difensore per l'attività svolta innanzi al GUP del Tribunale dei Minorenni di Palermo, al ristoro del danno non patrimoniale (morale – esistenziale) patito per l'intero nucleo familiare per lo stress di natura psico – fisica provocato dalla vicenda, che aveva reso necessario il trasferimento di in altro Istituto scolastico al fine di completare Pt_2
serenamente il percorso di studi superiori, danni tutti quantificati in complessivi € 51.992,92 ovvero nella diversa somma che sarebbe stata ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro.
Si costituì il che contestò nel merito la domanda, invocando Controparte_2
l'esimente del caso fortuito, tenuto conto del fatto che l'evento si era verificato durante l'ora di ricreazione fra due alunni che, avendo già compiuto 15 anni, erano qualificabili quali grandi minori. Contestò altresì il quantum della pretesa risarcitoria e chiese in subordine, in caso di accoglimento della domanda, che l'Amministrazione venisse condannata a pagare i danni effettivamente accertati.
Si costituirono e che Controparte_4 CP_5 CP_6
preliminarmente contestarono il fatto storico come prospettato dagli attori, deducendo che in realtà era stato ad aggredire il durante l'ora di ricreazione, Parte_2 CP_6
procurandogli un trauma addominale da lesioni, come peraltro emerso dalle informazioni assunte dalla P.G. dalle uniche persone che avevano assistito all'accaduto; sostennero che alcun elemento utile all'accertamento dei fatti poteva trarsi dalla sentenza pronunciata dal GUP del
Tribunale dei Minori e che era onere degli attori fornire prova del proprio assunto;
evidenziarono in ogni caso che, essendosi l'episodio verificato all'interno dell'Istituto scolastico, ogni eventuale responsabilità doveva ascriversi all'amministrazione scolastica, per non aver ottemperato al dovere di controllo e sorveglianza degli alunni specialmente durante la ricreazione;
i coniugi – negarono per contro la propria legittimazione passiva, CP_6 CP_5
stante il raggiungimento della maggiore età del figlio, ed esclusero l'operatività della fattispecie prevista dall'art. 2048 c.c., avendo essi costantemente impartito al minore un'educazione adeguata.
3 r.g. 13595/2020
Conclusero pertanto per il rigetto della domanda, ed in subordine chiesero accertarsi il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, istruita la causa attraverso l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza medico legale, affidata alla dott.ssa
[...]
la causa è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 24.10.2024 con Persona_1
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
****
La responsabilità dei convenuti – l'onere probatorio
Discorrendosi della responsabilità dell'istituto scolastico e dei genitori di allievo minore d'età per il danno arrecato ad altro allievo in orario curricolare all'interno dell'edificio scolastico, è opportuno rammentare brevemente i principi che regolano la fattispecie, sia sul piano della legittimazione passiva e del quadro normativo di riferimento, sia quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Pacifico innanzitutto è che, rispetto all'azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione scolastica, unico legittimato passivo è il (oggi Controparte_2 [...]
) in quanto il personale degli istituti superiori si trova in rapporto Controparte_7
organico (ex art. 28 Cost) non con il singolo istituto bensì con l'amministrazione statale, cui sono riferibili direttamente i comportamenti anche illeciti posti in essere dagli insegnanti. Ed invero l'art. 61 L. 312/1980 ha innovato esclusivamente sul piano processuale la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, prevedendone appunto l'esonero dal processo, allo scopo di riequilibrarne la posizione, quanto alla responsabilità patrimoniale, a quella del restante personale delle amministrazioni statali.
Quanto alla posizione dei genitori dell'allievo minore d'età, costoro rispondono nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 2048 c.c., eventualmente in concorso con il figlio se capace di intendere e di volere al tempo dell'illecito civile. In base al sistema delineato dagli artt. 2046,
2047 e 2048 c.c. la minore età, di per sé, non esclude l'imputabilità dell'autore del danno, né
l'obbligo di costui al risarcimento — a meno che l'autore del torto, al momento in cui commetteva il fatto, non versasse in uno stato di incapacità naturale (Cass. 8740/2001).
La fattispecie regolata dall'art. 2048 c.c. è riconducibile ad una ipotesi di responsabilità diretta, ossia per fatto proprio, consistente nel non aver impedito, con idoneo comportamento, il fatto
4 r.g. 13595/2020
dannoso, è fondata sulla colpa (presunta) dei soggetti indicati come responsabili (Cass.
20322/2005; Cass. 12501/2000) e concorre con quella del minore, con la conseguenza, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta anche autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c. oppure essere proposta nello stesso processo, senza dar luogo ad un litisconsorzio necessario (Cass. 4303/2023).
Ciò non toglie che, nella sostanza, il fatto illecito del minore sia elemento costitutivo della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. e che quindi i genitori siano legittimati a dimostrare l'insussistenza del fatto illecito del proprio figlio e contrastare l'avversa pretesa risarcitoria.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, alla regola generale fissata dall'art. 2697 c.c., si accompagna la regola “speciale” posta dalla norma in argomento che, prevedendo una ipotesi di responsabilità presunta, addossa al genitore, all'insegnante, al tutore l'onere di dimostrare l'inevitabilità del fatto. In particolare, riguardo all'amministrazione scolastica, poiché il dovere di vigilanza dell'insegnante – la cui estensione va commisurata all'età e al grado di maturazione degli allievi, in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l'allievo gli sia stato affidato, colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che ne invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinchè fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori (Cass. 2272/2005)
Nel caso che ci occupa, il fatto che la colluttazione tra e Parte_2 CP_6
all'epoca rispettivamente di 16 anni quasi compiuti e di 15 anni, abbia avuto luogo in orario scolastico, nel corso della ricreazione abitualmente trascorsa in una porzione dell'atrio aperto del plesso scolastico, situato all'interno della recinzione dell'edificio, adibito per il resto a campo di volley e dotato anche di bar, è circostanza incontroversa tra tutte le parti. Ciò di cui si discorre è piuttosto se sia stato ad aggredire o viceversa, se uno dei due abbia CP_6 Pt_2
provocato l'altro e se entrambi abbiano o men o partecipato attivamente alla colluttazione: gli attori hanno infatti sostenuto che sia stato ad avvicinarsi a rivolgendogli CP_6 Pt_2
espressioni offensive riguardanti la sua provenienza e la sua etnia, a spintonarlo, facendolo cadere rovinosamente a terra, a colpirlo violentemente con calci e pugni procurandogli la lussazione della spalla destra oltre a diverse contusioni.
5 r.g. 13595/2020
Tuttavia, nessuno dei testi escussi a sommarie informazioni nel corso delle indagini che hanno preceduto la richiesta di rinvio a giudizio di e sentiti nel corso di questo CP_6
processo ha confermato di aver assistito alle fasi iniziali del litigio, poi sfociato nella colluttazione, e di aver udito le offese a sfondo razziale che asserisce di aver ricevuto. Pt_2
Per contro, sia , teste di parte attrice, sia hanno riferito che Testimone_1 Testimone_2
tra i due vi era stato un litigio, che i due si erano reciprocamente spintonati ed erano venuti alle mani. E' vero che il teste ha dichiarato che era stato ad iniziare a dare piccole Tes_2 Pt_2
spinte a e gliene aveva poi dato una più forte che lo aveva fatto cadere a terra per poi CP_6
colpirlo mentre si trovava a terra;
va tuttavia evidenziato che non è stato sentito nel Tes_2
corso delle indagini preliminari e che le sue dichiarazioni contrastano con quelle rese alla PG da il quale aveva ricordato che allontanatosi dal gruppo, aveva iniziato a Tes_3 CP_6
litigare con Parte_2
Sebbene le parti siano poi decadute dalla prova delegata al Tribunale di Agrigento con il teste comune agli attori e ai convenuti il verbale delle sit da costui rese il Tes_3 Controparte_8
14.8.2017, quale prova atipica può certamente concorrere con le altre risultanze istruttorie alla formazione del convincimento del decidente (ex multis, Cass, 18025/2019)
Peraltro, lo stesso ha riconosciuto che tra i due vi era poi stata una colluttazione, che Tes_2
entrambi avevano iniziato a colpirsi.
Può dunque dirsi provato che dal litigio verbale (si veda quanto dichiarato a sit dal teste
: credo che e l'altro ragazzo si siano offesi vicendevolmente ma non so chi abbia Tes_1 Persona_2
cominciato), i due adolescenti siano poi passati alle vie di fatto, e che ciascuno abbia percosso l'altro aggredendo e difendendosi al contempo. Alcun altro elemento peraltro può trarsi dalla sentenza che, pur avendo accertato la responsabilità del per il reato di cui all'art. 582 CP_6
c.p., ha ritenuto irrilevante (ai fini dell'adozione della declaratoria di non luogo a procedere per la tenuità del fatto) interrogarsi su chi abbia dato luogo all'episodio (profilo che sarebbe semmai valso a qualificare l'intensità del dolo dell'illecito).
Acclarato l'an, ritiene il Tribunale che dell'evento lesivo debbano rispondere solidalmente tutti i convenuti. E' infatti pacifico che al tempo del fatto era dotato di capacità di intendere e CP_6
volere compatibile con la propria età e ha consapevolmente partecipato al processo penale a suo carico.
6 r.g. 13595/2020
Non risulta poi che il abbia dimostrato l'adempimento del dovere di vigilanza da CP_2
parte del personale scolastico, docente e non, per cui non basta invocare la repentinità ed imprevedibilità dell'azione lesiva al fine di superare la presunzione di responsabilità ove sia mancata l'adozione delle minime misure organizzative per sorvegliare e mantenere la disciplina tra gli allievi (Cass. 23202/2015). Dalle deposizioni testimoniali è emerso anzi che, sebbene l'acceso diverbio tra i due allievi avesse richiamato l'attenzione degli altri ragazzi, nessun docente o collaboratore scolastico intervenne durante la colluttazione e furono gli stessi compagni di scuola, tra cui proprio , ad allontanare i due litiganti. Anche il teste Tes_1
ha collocato l'intervento del personale scolastico – che accompagnò i ragazzi in Tes_2
presidenza - soltanto dopo che i due erano stati separati, mentre la teste , docente Tes_4
dell'Istituto all'epoca dei fatti, ha dapprima riferito – nel corso dell'esame – di essersi trovata nell'atrio durante la ricreazione insieme ad un collega, di essersi accorta, avvicinandosi ad un gruppo di allievi, che due di loro erano particolarmente agitati, si capiva che stavano litigando verbalmente, ma di non aver notato segni di una colluttazione fisica, per poi ammettere – in seguito alla contestazione – che quanto dichiarato sei anni prima ai Carabinieri era frutto di un ricordo più nitido poiché temporalmente prossimo all'accaduto.
Il 28 luglio 2017, infatti, la docente aveva riferito di essersi trovata nella palestra insieme ad altro collega durante la ricreazione e di aver scorto da lontano, nel momento di accingersi a salire ai piani per recarsi nella propria classe, un gruppetto di alunni in evidente stato di agitazione che indirizzavano l sguardo verso un'uscita secondaria dell'istituto non visibile dal proprio punto di osservazione, di essersi recata, incuriosita, in quella direzione e di aver notato due ragazzi, di cui uno di nazionalità straniera e l'altro, a lei noto perché suo alunno, che CP_6
discutevano in maniera molto agitata circondati da un capannello di alunni, di aver notato che il aveva una maglietta strappata ed una piccola escoriazione ad un braccio, mentre l'altro- CP_6
a sua memoria – non presentava segni di violenza sul corpo né tanto meno abiti strappati.
E' quindi indubitabile che gli studenti dell'istituto tecnico era totalmente esenti da vigilanza nel corso della pausa ricreativa, nonostante tra loro vi fossero anche allievi del biennio e nonostante l'eventualità di diverbi anche accesi, di gesti sconsiderati, di scherzi pericolosi fosse tutt'altro che remota. Tanto è vero che i docenti sopraggiunsero accidentalmente, solo perché la situazione anomala aveva dato nell'occhio, quando la fase clou della colluttazione era ormai cessata grazie all'intervento di altri giovani.
7 r.g. 13595/2020
La circostanza che l'evento lesivo si sia verificato durante l'orario scolastico, quando i ragazzi sono affidati alla vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici, non basta da sé ad esentare i genitori di infradiciottenni da responsabilità. Si è già detto che si tratta di responsabilità diretta e non per fatto altrui, che trova nell'illecito dei minori un antecedente fattuale, dalla quale possono andare esenti se offrono prova liberatoria L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che
l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.
Per tale ragione, la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore coincide, normalmente, con la dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine, non è necessario che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la coincidenza dell'obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, ma che per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per
l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.
E' quindi del tutto irrilevante che il fatto illecito si sia svolto lontano da casa, giacché l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonomo rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consona ed idonea al carattere ed alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia "tratto profitto", ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente (Cass. 22/04/2009, n. 9556; Cass. 10/9/2019 n. 22541).
I convenuti non hanno allora assolto l'onere probatorio da cui erano gravati, non avendo dato conto dell'opera educativa che asseriscono di aver costantemente svolto nei confronti del figlio né essendo a tanto sufficiente la circostanza che il positivo giudizio espresso dal GUP del
Tribunale per i Minorenni sulla personalità dell'imputato sia stato motivato con il suo inserimento in un ambiente familiare sano e con l'assenza di problematiche personali e di
8 r.g. 13595/2020
precedenti penali e giudiziari. Depone anzi in senso sfavorevole ai convenuti l'atteggiamento da costoro tenuto sia nel corso del processo penale sia in questo giudizio, avendo costantemente attribuito ad ogni responsabilità non mostrando alcun dispiacere per l'accaduto né Pt_2
disponibilità verso iniziative “riparative” nei riguardi della “vittima”.
A tutti i convenuti, dunque, in dipendenza dei rispettivi titoli di responsabilità, va fatto carico di risarcire le conseguenze dannose dell'illecito.
***
I pregiudizi risarcibili
Gli attori hanno domandato il risarcimento dei danni fisici e morali e la perdita delle chance lavorative per l'intero periodo di inabilità patiti da a causa delle lesioni subite, il CP_6
danno morale – esistenziale dello stesso e dei genitori per lo stress psico-fisico suscitato CP_6
dalla percezione di non essere accettati per la propria provenienza geografica e dal trasferimento del minore in altro istituto, del danno patrimoniale per le spese mediche anticipate e per quelle occorse per la difesa nel procedimento penale.
Deve, allora, osservarsi che, anche in presenza di un fatto integrante gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi la invoca, anche attraverso presunzioni semplici (cfr., in termini: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011), risultando unificato il criterio di accertamento del danno non patrimoniale in relazione alle diverse ipotesi di previsione legale di risarcibilità dello stesso (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, secondo cui il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi
"in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici); e' allora possibile che alla lesione del diritto (anche inviolabile) non segua alcun risarcimento o perché l'offesa al bene giuridico sia lieve o perché il danno non sia serio o sia addirittura inesistente;
sez. 3, n. 20292 del 20.11.2012; n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. L,
Sentenza n. 7471 del 14/05/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
La giurisprudenza di legittimità è approdata in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., alla indifferenziata applicazione del criterio
9 r.g. 13595/2020
causale, fondato sulla relazione "condotta materiale evento lesivo - conseguenza dannosa" (artt.
1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l'ordinamento giuridico, con la conseguenza che in modo del tutto identico si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale", non rilevando in contrario, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica (insuscettibile di espressione equivalente attraverso la misura del valore di scambio) dell'interesse tutelato dall'ordinamento che è stato leso, operando su un diverso piano ontologico la prova della sussistenza dell'"an" (realizzazione dell'evento lesivo dell'interesse tutelato) e della determinazione del "quantum" (entità del danno risarcibile).
(Cass. 20058/18; S.U. 26972/08).
A differenza, poi, della prova del danno che a fini meramente descrittivi viene definito “morale”
e che attiene alla dimensione interiore dell'offeso, che può essere assolta anche mediante presunzioni, la dimostrazione del danno biologico, trattandosi della lesione dell'integrità psico – fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale (secondo la definizione generale offerta dagli artt. 138 e 139 cod. ass.), va adeguatamente provata, appunto, con criteri medico – legali, quali l'esame obiettivo, l'esame clinico e gli esami strumentali (Cass. 28.2.2019 n. 5820).
Deve allora escludersi che sia stata offerta prova – anche indiziaria - della condizione di stress psicofisico lamentata dai genitori di rimasta al rango di mera labiale affermazione, non Pt_2
supportata da alcun riscontro medico, ciò che rendeva del tutto esplorative le indagini medico – legali di carattere psichico sulla persona di costoro.
Quanto, invece, alla lesione del diritto alla salute subita da e all'iter clinico resosi Pt_2
necessario, documentati dal verbale di accettazione al PS del PO San Giovanni di Dio di
Agrigento l'1.6.2016, dai successivi referti di esami e visite specialistiche, la disposta CTU ha accertato il nesso di causalità tra la lussazione della spalla destra, diagnosticata nell'immediatezza al minore e in seguito più volte sottoposta a manovre di riduzione a causa di episodi recidivanti, con l'accadimento lesivo per cui è causa.
Gli esiti residuati sono stati giudicati ormai consolidati e dunque permanenti. Congrue, dunque, in assenza di rilievi critici, paiono la stima della riduzione permanente dell'integrità psicofisica, associata a tali postumi, pari al 3%, e la valutazione del periodo di inabilità temporanea, pari a gg. 20 al 75%, a gg. 10 al 50% e a gg. 10 al 25%.
10 r.g. 13595/2020
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da
Cassazione, SS.UU., n. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale – il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia. Stante l'inapplicabilità della recentissima
Tabella Unica Nazionale adottata con DPR n. 12 del 13.1.2025, sia perché regolante il risarcimento dei soli danni da sinistro stradale e da responsabilità medica, sia perché applicabile ai soli fatti verificatisi successivamente al 4.3.2025; e tenuto conto che anche la già vigente tabella di cui all'art. 139 CAP non è applicabile alla fattispecie in esame, vanno adottati i parametri ed i valori indicati nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, cui i Giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona. Contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta
11 r.g. 13595/2020
costituzionale si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza” - Cass. n. 901/18; n.
20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di tal ché soltanto “ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata (anche in via presuntiva) l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (Cass.
n. 10816/19; 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento, ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali principi, esclusa qualsiasi ulteriore personalizzazione in assenza di allegazioni circa le straordinarie, più intense ripercussioni dei modesti postumi sul pian dinamico – relazionale, e riconosciuto invece, in relazione alle modalità del fatto e alla sua astratta rilevanza penale e alla giovanissima età della persona offesa, il ristoro del danno morale nella misura prevista dalle citate tabelle nell'edizione aggiornata nell'anno 2024, vanno equitativamente liquidati: la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (importo che va quindi proporzionalmente ridotto in ragione del grado di inabilità accertato) e quindi complessivi € 2.587,00 a ristoro del danno da invalidità temporanea parziale riconosciuta dal CTU.
Per la permanente lesione dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (anni 16), del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 3%) e del valore base per danno non patrimoniale (€ 1959,30), va liquidata la somma di € 5.466,00, in valori attuali.
Mentre va escluso il ristoro del danno da lucro cessante da perdita di chance lavorative, non avendo il giovane, ancora studente inoccupato, provato la perdita di reddito da lavoro nel
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periodo di inabilità temporanea e avendo la CTU escluso una anche minima riduzione della capacità lavorativa del giovane in conseguenza dei postumi accertati.
Ad genitore di che le ha sostenute, vanno invece rimborsate, a titolo di Parte_1 Per_3
ristoro del danno patrimoniale emergente, le spese mediche sostenute e documentate, giudicate dall'ausiliario congrue e pertinenti all'iter clinico, per complessivi € 239,16 che, trattandosi di credito di valore, vanno maggiorate della rivalutazione monetaria (€ 50,43), secondo gli indici
ISTAT FOI costo della vita, da ciascun esborso all'attualità.
Non può invece riconoscersi ristoro per spese per l'accompagnamento del figlio a controlli e terapie, allegate in maniera irrimediabilmente generica e non provate, né il compenso che si assume dovuto al difensore nominato in sede penale non essendovi stata costituzione di parte civile né risultando altrimenti provate le prestazioni difensive espletate e comunque essendo persino dubbia l'osservanza da parte del difensore dell'obbligo di informare l'assistito del diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (beneficio cui risultano ammessi in questo giudizio anche i genitori).
Ai fini della definitiva liquidazione della prestazione non può tuttavia trascurarsi il contributo colposo fornito dallo stesso danneggiato alla verificazione dell'evento lesivo, avendo i convenuti a ragione invocato la riduzione dell'obbligazione risarcitoria a proprio carico ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero, è noto che l'esposizione volontaria a un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Difatti, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 cod civ. – applicabile anche alla responsabilità contrattuale in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. – se il fatto colposo del creditore (o del danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ebbene, le acquisizioni probatorie di cui si è dato conto hanno restituito il dato che, indipendentemente dalla responsabilità per l'esordio del litigio (rimasta non accertata), Pt_2
non si sottrasse volontariamente alla colluttazione, alla quale partecipò attivamente fino all'intervento dei compagni.
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E' ragionevole allora presumere che se i due non fossero andati oltre le offese verbali e che se stante anche la presenza di numerosi compagni di scuola, non avesse risposto a sua volta Pt_2
alle “botte”, le conseguenze sarebbero state probabilmente più modeste.
Tuttavia, considerata la maggior animosità del (che avrebbe continuato a minacciare CP_6
e ad avvicinarglisi con l'intento di colpirlo pur dopo l'intervento di altri ragazzi, come Pt_1
riferito dal teste nelle sit del 14.7.2017) e della diversa entità delle conseguenze da Tes_1
ciascuno riportate (che denota una maggior prestanza fisica/aggressività del convenuto), il contributo colposo attribuibile all'attore va contenuto nei limiti del 30%, riducendo proporzionalmente l'obbligo risarcitorio dei convenuti.
Considerato il tempo trascorso dall'evento lesivo, a spetta tuttavia anche il Parte_2
ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovuto a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con il quale le viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e, cioè, con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo (ovvero, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma), danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute a ancora inserito nel nucleo familiare CP_6
originario, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
Deve invece escludersi un analogo pregiudizio per in relazione alla modesta entità Parte_1
delle spese mediche, specie in mancanza di alcuna allegazione al riguardo.
Va osservato che la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove
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tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/95
(conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati (a ristoro del danno non patrimoniale) in valuta attuale, sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
L'importo risarcitorio dovuto a con rivalutazione e interessi ponderati a Parte_2
tutt'oggi, ridotto del 30% in proporzione al grado del suo contributo colposo, ascende dunque a €
6.206,00 (di cui € 569,00 per interessi compensativi). Ad spettano invece in definitiva Parte_1
€ 202,70 , pari al 70% dell'importo sopra accertato a ristoro del danno patrimoniale, comprensivo della rivalutazione monetaria.
Su tali importi, ormai liquidi, matureranno interessi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione alla data di effettivo soddisfo.
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In considerazione dell'esito del giudizio, che vede accolte in minima parte le domande di parte attrice (sono peraltro interamente rigettate le pretese risarcitorie di ), della modesta CP_1
entità del decisum e della unicità delle difese degli attori (sebbene assistiti da tre difensori), ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione di metà; la frazione residua va posta solidalmente a carico dei convenuti e liquidata in favore dell'Erario (ex art. 133 TUSG) applicando i valori medi previsti dalla tabella n. 2 per le controversie di valore fino ad € 26.000,00.
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Le spese occorse per l'espletata CTU vanno invece poste interamente a carico delle parti convenute.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 co. 2 T. U. sull'imposta di registro, deve indicarsi in la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto CP_6
costituente reato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 27 – 30 ottobre 2020, così decide: condanna e il CP_6 Controparte_4 CP_5 [...]
, in persona del pro tempore, in solido tra loro, a Controparte_7 CP_3
pagare l'importo di € 6.206,00 oltre interessi legali (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione ad
[...]
e l'importo di € 202,70 oltre interessi legali (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione ad Pt_2 Pt_1
[...]
rigetta le domande proposte da CP_1
dichiara le spese di lite compensate in ragione di metà, condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione della frazione residua, liquidata in complessivi € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito e delle spese forfetariamente determinate nel 15% dei compensi, ed oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del compenso liquidato al CTU, e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
Indica nel convenuto il soggetto obbligato al risarcimento del danno nei cui CP_6
confronti recuperare l'imposta prenotata a debito ai sensi dell'art. 60 co. 2 T.U.I.R.
Così deciso a Palermo, il 24 marzo 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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