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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
- CF , con sede legale in Bologna Controparte_1 P.IVA_1
via Boldrini n 6, avente ad oggetto gestione di alberghi, pensioni, case di riposo per anziani, case famiglia e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Rimini: il codice della crisi, a differenza della precedente legge fallimentare all'art. 27 ha individuato il giudice territorialmente competente a conoscere delle domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza in quello del circondario in cui si trova il “centro degli interessi principali del debitore” (COMI);
l'art 2 lett m) del CC definisce il “centro degli interessi principali del debitore” ( COMI) il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”.
Con recente pronunzia la Suprema Corte, in sede di regolamento negativo di competenza, ha affermato che il COMI deve essere identificato nel luogo in cui il debitore esercita abitualmente la gestione delle proprie attività in modo riconoscibile dai terzi, secondo criteri oggettivi e verificabili, restando superabile la presunzione di coincidenza con la sede legale.
In CCI infatti ha abbandonato la tradizionale espressione «sede principale dell'impresa» di cui all'art. 9 l.fall. per adottare un criterio più ampio ed omnicomprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» - espressione che richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere - ; nel ricostruire in fatto tale contro, dovrà darsi rilievo al luogo ove la società abbia di fatto esternalizzato il proprio centro di interesse, rilevando a tal fine non solo la sede legale ma il luogo dove si è svolta l'attività sociale preponderante. ( v Cass 12-3-2025 n.6620 ).
Nel caso in esame molteplici elementi , univoci e concordanti, conducono ad affermare che , quantomeno dai primi mesi del
- 2 - 2023 – data indicata come decorrenza del “contratto di godimento” prodotto dalla società convenuta , e di cui meglio di seguito si dirà – il centro di interessi dell'impresa si sia dislocato nella provincia di Rimini, in cui sono state esercitate le attività alberghiere , di ristorazione, pensione e zona spiaggia sia nel 2023 sia nel 2024 ( come accertato dalla GdF ed affermato dalla stessa convenuta ) gestite dalla società ;
Ed infatti :
- Presso la sede legale di Bologna, via Boldrini n 6, non si sono trovate nel 2024 e non si trovano tracce di un ufficio o di altri locali nella disponibilità della;
non risultano CP_1
contratti di locazione a nome di tale società, che non è proprietaria di immobili;
- L'ultimo bilancio disponibile, quello dell'esercizio 2022, risulta approvato dalla assemblea dei soci il 10 marzo 2025 e depositato al RRII il 13 marzo successivo, cioè dopo la avvenuta notifica ( del 17-2-2025 ) del ricorso del PM e del decreo di convocazione del debitore in udienza;
- Come accertato dalla Guardia di NA – e come risulta direttamente da una delle due fatture per fornitura di gas, quelle emessa dalla – le utenze per i consumi di Pt_1 gas, benché fatturate con la indicazione della sede legale di Bologna, sono ubicate rispettivamente in Riccione via
Giovanni Palestrina 16 ) viale Siracusa 8 ( Hera Pt_1
Comm) , indirizzi in cui si trovano due Hotel gestiti nella stagione turistica 2023 dalla;
peraltro le fatture CP_1
- 3 - vengono trasmesse telematicamente ai cassetti fiscali e non agli indirizzi fisici delle società ( tanto che i documenti prodotti risultano stampe di documenti informatici );
- Il “contratto di godimento” che, secondo il convenuto, riguarderebbe la sede sociale di Bologna, oltre a non essere di data certa perché non registrato , ed a presentare incongruenze temporali, poiché alla data della sua decorrenza , 1-2-2023 , la concedente AERO SERVIZI
SRLS non era ancora costituita, indica i locali oggetto di concessione come collocati in Bologna via Boldrini 6 , ma descritti al catasto di Riccione, ad un mappale che esiste effettivamente a Riccione ma è inesistente a Bologna;
inoltre la concedente società AERO Servizi non risulta titolare di immobili né di contratti di locazione in proprio favore;
nel periodo di vigenza del contratto non sono stati riscontrati movimenti bancari fra le due apparenti contraenti , che possano riferirsi ai canoni previsti in contratto.
- Infine, come accertato dalla Guardia di NA , la residenza il socio unico nonché Amministratore unico della società si trova in Rimini.
Esistono in definitiva molteplici elementi che consentono di superare la presunzione di coincidenza del COMI della impresa - persona giuridica con la sede legale a norma dell'art 27 c 3 lett c) e di affermare la collocazione del centro stesso presso il luogo di effettivo esercizio dell'attività abituale
- 4 - negli ultimi due anni ( gestione di alberghi, pensioni , ristoranti ), cioè la provincia di Rimini.
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CC, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la parte convenuta , nel costituirsi, nulla ha dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
Ritenuto, in ordine allo stato di insolvenza, che si debba tenere presente che la società non è in liquidazione e che dunque , ai fini dell'insolvenza, è necessario considerare, a norma dell'art 2 lett b)
CC , la situazione che “ si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
rilevato in proposito che il solo debito fiscale maturato a carico della società ammonta ad oltre € 200.000 e che il mancato adempimento “ con regolarità” di tale debito è dimostrato dalla stessa affermazione della società debitrice di voler ricorrere alla rottamazione e/o rateizzazione;
altri creditori, inoltre risultano aver ottenuto decreti ingiuntivi , e non vi è prova di serie contestazioni giudiziali di tali crediti;
la società è priva di qualsiasi liquidità e non è proprietaria di beni immobili o mobili;
non vi sono quindi prospettive di adempimento regolare di detti debiti già maturati, anche nel caso che la attività alberghiera riprendesse, in regime di affitto di azienda, nella prossima stagione estiva.
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di
- 5 - irreversibile decozione in cui versa e Controparte_1
l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CC;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CC;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CC
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
cf , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna via
Boldrini n 6, e centro degli interessi principali nel circondario di
Rimini, avente ad oggetto gestione di alberghi, pensioni, case di riposo per anziani, case famiglia e simili;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore ia Dr Chiara
Clementi
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 6 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CC
FISSA il giorno 9-10-2025 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la
- 7 - presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CC;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
- 8 - DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CC.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
- CF , con sede legale in Bologna Controparte_1 P.IVA_1
via Boldrini n 6, avente ad oggetto gestione di alberghi, pensioni, case di riposo per anziani, case famiglia e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Rimini: il codice della crisi, a differenza della precedente legge fallimentare all'art. 27 ha individuato il giudice territorialmente competente a conoscere delle domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza in quello del circondario in cui si trova il “centro degli interessi principali del debitore” (COMI);
l'art 2 lett m) del CC definisce il “centro degli interessi principali del debitore” ( COMI) il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”.
Con recente pronunzia la Suprema Corte, in sede di regolamento negativo di competenza, ha affermato che il COMI deve essere identificato nel luogo in cui il debitore esercita abitualmente la gestione delle proprie attività in modo riconoscibile dai terzi, secondo criteri oggettivi e verificabili, restando superabile la presunzione di coincidenza con la sede legale.
In CCI infatti ha abbandonato la tradizionale espressione «sede principale dell'impresa» di cui all'art. 9 l.fall. per adottare un criterio più ampio ed omnicomprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» - espressione che richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere - ; nel ricostruire in fatto tale contro, dovrà darsi rilievo al luogo ove la società abbia di fatto esternalizzato il proprio centro di interesse, rilevando a tal fine non solo la sede legale ma il luogo dove si è svolta l'attività sociale preponderante. ( v Cass 12-3-2025 n.6620 ).
Nel caso in esame molteplici elementi , univoci e concordanti, conducono ad affermare che , quantomeno dai primi mesi del
- 2 - 2023 – data indicata come decorrenza del “contratto di godimento” prodotto dalla società convenuta , e di cui meglio di seguito si dirà – il centro di interessi dell'impresa si sia dislocato nella provincia di Rimini, in cui sono state esercitate le attività alberghiere , di ristorazione, pensione e zona spiaggia sia nel 2023 sia nel 2024 ( come accertato dalla GdF ed affermato dalla stessa convenuta ) gestite dalla società ;
Ed infatti :
- Presso la sede legale di Bologna, via Boldrini n 6, non si sono trovate nel 2024 e non si trovano tracce di un ufficio o di altri locali nella disponibilità della;
non risultano CP_1
contratti di locazione a nome di tale società, che non è proprietaria di immobili;
- L'ultimo bilancio disponibile, quello dell'esercizio 2022, risulta approvato dalla assemblea dei soci il 10 marzo 2025 e depositato al RRII il 13 marzo successivo, cioè dopo la avvenuta notifica ( del 17-2-2025 ) del ricorso del PM e del decreo di convocazione del debitore in udienza;
- Come accertato dalla Guardia di NA – e come risulta direttamente da una delle due fatture per fornitura di gas, quelle emessa dalla – le utenze per i consumi di Pt_1 gas, benché fatturate con la indicazione della sede legale di Bologna, sono ubicate rispettivamente in Riccione via
Giovanni Palestrina 16 ) viale Siracusa 8 ( Hera Pt_1
Comm) , indirizzi in cui si trovano due Hotel gestiti nella stagione turistica 2023 dalla;
peraltro le fatture CP_1
- 3 - vengono trasmesse telematicamente ai cassetti fiscali e non agli indirizzi fisici delle società ( tanto che i documenti prodotti risultano stampe di documenti informatici );
- Il “contratto di godimento” che, secondo il convenuto, riguarderebbe la sede sociale di Bologna, oltre a non essere di data certa perché non registrato , ed a presentare incongruenze temporali, poiché alla data della sua decorrenza , 1-2-2023 , la concedente AERO SERVIZI
SRLS non era ancora costituita, indica i locali oggetto di concessione come collocati in Bologna via Boldrini 6 , ma descritti al catasto di Riccione, ad un mappale che esiste effettivamente a Riccione ma è inesistente a Bologna;
inoltre la concedente società AERO Servizi non risulta titolare di immobili né di contratti di locazione in proprio favore;
nel periodo di vigenza del contratto non sono stati riscontrati movimenti bancari fra le due apparenti contraenti , che possano riferirsi ai canoni previsti in contratto.
- Infine, come accertato dalla Guardia di NA , la residenza il socio unico nonché Amministratore unico della società si trova in Rimini.
Esistono in definitiva molteplici elementi che consentono di superare la presunzione di coincidenza del COMI della impresa - persona giuridica con la sede legale a norma dell'art 27 c 3 lett c) e di affermare la collocazione del centro stesso presso il luogo di effettivo esercizio dell'attività abituale
- 4 - negli ultimi due anni ( gestione di alberghi, pensioni , ristoranti ), cioè la provincia di Rimini.
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CC, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la parte convenuta , nel costituirsi, nulla ha dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
Ritenuto, in ordine allo stato di insolvenza, che si debba tenere presente che la società non è in liquidazione e che dunque , ai fini dell'insolvenza, è necessario considerare, a norma dell'art 2 lett b)
CC , la situazione che “ si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
rilevato in proposito che il solo debito fiscale maturato a carico della società ammonta ad oltre € 200.000 e che il mancato adempimento “ con regolarità” di tale debito è dimostrato dalla stessa affermazione della società debitrice di voler ricorrere alla rottamazione e/o rateizzazione;
altri creditori, inoltre risultano aver ottenuto decreti ingiuntivi , e non vi è prova di serie contestazioni giudiziali di tali crediti;
la società è priva di qualsiasi liquidità e non è proprietaria di beni immobili o mobili;
non vi sono quindi prospettive di adempimento regolare di detti debiti già maturati, anche nel caso che la attività alberghiera riprendesse, in regime di affitto di azienda, nella prossima stagione estiva.
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di
- 5 - irreversibile decozione in cui versa e Controparte_1
l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CC;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CC;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CC
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
cf , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna via
Boldrini n 6, e centro degli interessi principali nel circondario di
Rimini, avente ad oggetto gestione di alberghi, pensioni, case di riposo per anziani, case famiglia e simili;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore ia Dr Chiara
Clementi
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 6 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CC
FISSA il giorno 9-10-2025 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la
- 7 - presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CC;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
- 8 - DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CC.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
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