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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 05.02.2025 al N. R. G. 376/2025 da
(C.F. , con l'Avv. GIANPIERO Parte_1 C.F._1
BENITO MACCAPANI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. LARA GUFFANTI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
05.06.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia:
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in celebrato in Rescaldina (VA), il giorno
12 giugno 1993, tra il Signor e la RA atto trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), Anno 1993 – n. 23, Parte II - serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Pronunciare sentenza parziale di divorzio.
[disporre] una riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a favore della RA nella CP_1
misura di € 100,00 e nessun contributo per il mantenimento indiretto di per le argomentazioni Per_1
già svolte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la resistente:
“nulla oppone alla richiesta di pronuncia di divorzio;
➢ ribadisce la propria rinuncia alla quota di TFR maturata dal marito in costanza di matrimonio;
➢ accoglie integralmente i provvedimenti provvisori ed urgenti così come adottati dal Giudice nell'udienza del 7 maggio 2025, come già dichiarato e verbalizzato, e ne chiede la conferma;
➢ per tutti i motivi già precisati in atti, non ultimo il non aver versato alcunché negli anni a favore del figlio nonostante la condanna in tal senso resa con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del Per_1
29.05.2009 (leggi doc. 9) né nella mensilità di maggio e giugno come invero decretato da codesto
Giudice, l'esponente chiede che il signor venga condannato al pagamento dei compensi e Parte_1
spese legali del presente procedimento in favore della signora ”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 12.06.1993, genitori di nato a [...] il [...], Per_1
convivente con la madre nell'immobile, condotto in locazione, sito in Rescaldina (MI),
Viale Lombardia n. 83, si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologazione reso da questo Tribunale in data 22.12.2006 che, tra l'altro, prevedevano: “5) il Signor si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo nel Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
con modalità che i coniugi concorderanno di volta in volta, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
6) la casa coniugale sita in Olgiate Olona (VA) alla Via
Brennero n. 5/B, acquistata da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni e ad entrambi intestata, rimane in uso alla sig.ra che vi vivrà con il figlio minore con tutto quanto vi è CP_1 Per_1
dentro, avendo cura il sig. di prelevare i suoi effetti personali entro la data dell'udienza Pt_1
presidenziale; 7) il sig. si impegna a versare le rimanenti rate del mutuo ancora gravanti sulla Pt_1
casa coniugale fino alla completa estinzione del mutuo stesso, per una somma mensile pari a 850,00
Pag. 2 di 12 euro, oltre a contribuire al 50% di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per la casa;
8) i coniugi si impegnano, inoltre, ad intestare la proprietà della casa ex coniugale al figlio al conseguimento della sua maggiore età, con usufrutto a vita per la Per_1
sig.ra e con impegno per il sig. a sostenere le rimanenti rate di mutuo”. CP_1 Pt_1
Le predette condizioni sono state modificate, su ricorso della resistente, da questo
Tribunale, a mezzo del decreto reso in data 29.05.2009 con cui è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'ulteriore importo mensile di €
350,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, “fermo restando in capo al resistente l'obbligo di versamento di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, corrisposto direttamente dal datore di lavoro”.
A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha dedotto di percepire un reddito mensile da pensione di € 1.400,00, “da cui viene detratto direttamente
l'importo di € 350,00 per il mantenimento della RA , oltre ad € 43,79 relativo al CP_1
pignoramento da parte della ST sino al 2029” e che il figlio maggiorenne Per_1
“lavora ed è economicamente autosufficiente” e ha chiesto “Revocare l'assegno di mantenimento a favore della RA essendo mutate le condizioni che hanno determinato l'assegnazione CP_1
del contributo stesso: infatti il figlio oggi maggiorenne ha una regolare attività lavorativa ed è, come sopra evidenziato, economicamente autosufficiente”.
La resistente si è costituita tempestivamente in giudizio in data 07.04.2025 replicando di essere “attualmente disoccupata, priva di redditi propri e di trattamento pensionistico alcuno, invero titolare dell'unico provento derivante dal contributo al mantenimento versato dal marito, peraltro non spontaneamente ma a seguito di pignoramento, come da certificazione di immediata disponibilità Regione
Lombardia e movimentazione bancaria che si allegano (doc. 3 e 4). L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dalla signora è relativa al 2022, che si produce (doc. 4) [che] […] è invalido CP_1 Per_1
al 46%, come da certificazione medica allegata (doc. 6) […] non è quindi in grado di sostenere un'attività lavorativa a tempo pieno e con il solo suo stipendio, pari ad € 800,00 circa mensili, già sostiene la madre, con la quale convive, nel pagamento di affitto ed utenze [lavora] presso la
Cooperativa Sociale Jolly Service Onlus di Canegrate, con un impiego part- time, come da Certificazione
Unica e dichiarazione dei redditi 2024, che si allegano (doc. 7 e 8). Non può pertanto il ragazzo considerarsi economicamente autosufficiente e necessita di un sostegno economico continuativo per far
Pag. 3 di 12 fronte alle ingenti spese mediche e assistenziali che gli sono necessarie [che il padre] OMETTEVA del tutto di onorare l'impegno assunto in sede di separazione quanto al contributo al mantenimento del ragazzo, pari ad € 200,00 mensili, così ad oggi maturando un credito materno nei confronti del marito pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00), attesa l'intervenuta prescrizione per gli anni precedenti il quinquennio, oltre interessi legali (doc. 9) [e che il] inoltre, ex appartenente alla Guardia di Pt_1
Finanza e volontariamente dimessosi nel 2010, ha percepito o percepirà un trattamento di fine rapporto
(TFR) maturato anche durante gli anni di matrimonio (1993-2006) [e] omette di produrre le dichiarazioni 730 e Certificazioni Uniche afferenti l'ultimo quinquennio”. Ha chiesto, tra l'altro,
“Disporre a carico del Sig. un contributo mensile (assegno divorzile) in favore della Parte_1
signora pari ad € 500,00 (cinquecento/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
disporre un incremento dell'attuale contributo a favore del figlio da € 200,00 - Per_1
peraltro MAI versati - ad € 250,00 (duecentocinquanta/00, affinché il ragazzo possa far fronte alle ingenti spese mediche straordinarie e assistenziali derivanti dalla sua invalidità parziale (46%), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condannare il Sig. al Parte_1
pagamento a mani della signora delle somme arretrate ad Ella dovute e mai versate a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio - rapportate agli ultimi 5 anni attesa l'intervenuta Per_1
prescrizione delle somme arretrate - come da provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del
19.12.2006 in atti, ad oggi pari ad € 12.000,00 (dodicimila700), oltre interessi legali;
accertata la percezione, da parte del signor del trattamento di fine rapporto e/o emolumenti ad essa Pt_1
assimilabili, disporre a favore della signora la liquidazione della quota a Lei spettante CP_1
in proporzione agli anni di durata del matrimonio (1993-2006) rispetto al periodo utile alla maturazione del TFR, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 16.04.2025 il ricorrente ha eccepito che
“dall'estratto Banco Posta dell'anno 2024 allegato dalla stessa, si evincono versamenti in contanti e corrispondenti bonifici per locazione e spese [che dalla] Dichiarazione di immediata disponibilità di
" (doc. n. 3 di parte resistente) si evince alla voce "condizione occupazionale un anno CP_1
prima" la risposta "occupato" da parte di quest'ultima [e che] il figlio ha un'invalidità civile del 46%, considerata lieve dalla legge, può lavorare, con le misure di tutela e agevolazioni previste dalla legge ed è titolare di pensione e di redditi da attività lavorativa” e ha chiesto “respingere le domande promosse dalla RA per il figlio in quanto prive di legittimazione attiva essendo il CP_1 Per_1
Pag. 4 di 12 figlio invalido civile nella misura del 46%, considerata lieve dalla legge. 3) Revocare l'assegno di mantenimento a favore della RA e accertare tramite la Guardia di Finanza la CP_1
consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché i redditi della stessa;
in alternativa provvedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. 4) Respingere la domanda relativa al figlio di contributo Per_1
al mantenimento essendo titolare di pensione e di redditi da attività lavorativa. 5) Respingere la richiesta di pagamento alla RA dell'importo di € 12.000,00 in quanto il figlio dal 2018 percepisce CP_1
regolare pensione e ha svolto attività di lavoro: inoltre tali importi, peraltro contestati non risultano oggetto del presente giudizio ma eventualmente di autonoma azione giudiziaria”.
A mezzo della memoria depositata in data 28.04.2025, per quello che qui rileva, la resistente ha evidenziato che “l'assenza di CU e dichiarazioni dei redditi impedisce di verificare la reale entità della pensione e l'eventuale esistenza di redditi occulti [laddove] la mancata produzione degli estratti conto bancari e delle carte di credito/debito rende impossibile accertare movimentazioni finanziarie rilevanti”.
Alla prima udienza celebrata in data 07.05.2025 il difensore del ricorrente ha precisato di avere chiesto la revoca tanto dell'assegno di mantenimento del coniuge quanto del contributo al mantenimento indiretto del figlio;
la resistente ha dichiarato che la casa coniugale assegnatale in sede di separazione consensuale dei coniugi è stata venduta all'asta perché il ricorrente, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale omologata, non ha pagato il mutuo, di subire pignoramenti per il mancato soddisfacimento del credito azionato in sede esecutiva, di ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento riconosciutole direttamente dall'INPS che lo trattiene dalla pensione del ricorrente, di essere stata aiutata dal padre, che il ricorrente non ha versato negli ultimi 9 anni il contributo per il figlio, di vivere in Rescaldina in locazione versando il canone mensile dell'importo di € 500,00 con l'aiuto del figlio e dei propri genitori, di avere assistito una signora che è stata ricoverata in RSA per l'aggravamento delle sue condizioni di salute, che, nel frattempo, si sono aggravate quelle del padre che assiste in cambio del sostegno economico e di rinunciare alla domanda di corresponsione della quota del TFR maturata in costanza di matrimonio;
il giudice istruttore, “evidenziato che il ricorrente non ha offerto tutta la necessaria documentazione a corredo dovuta ex lege e che il figlio delle parti maggiorenne, parzialmente disabile, ha percepito redditi netti medi
Pag. 5 di 12 nell'anno 2023 pari all'importo mensile di € 995,00 circa, adotta i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando Per_1
alla madre l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del
30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
2) conferma l'assegno di mantenimento dovuto alla resistente nella misura vigente;
3) propone alle parti di definire la controversia con la conferma dei provvedimenti innanzi assunti a spese di lite compensate”; il difensore del ricorrente ha chiesto concedere un termine per conferire con il suo assistito mentre la resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa innanzi formulata.
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 05.06.2025 il ricorrente ha confermato “di percepire esclusivamente la pensione per un importo di € 1.400,00 mensili, come documentato in atti e di non avere altre risorse finanziarie e/o beni mobili o immobili [ha dichiarato di essere] affetto da grave patologia diabetica che necessita di terapia complessa, con le conseguenti gravi complicanze che obbligano quest'ultimo a condurre una vita adeguata al suo problema clinico: il tutto attestato dal referto medico della Dott.ssa (doc. 11) che si allega [di subire] un Persona_2
decurtamento diretto di € 350,00 (importi prelevati direttamente sulla pensione) per precedente provvedimento a favore della moglie ed € 43,79 a seguito di pignoramento diretto da CP_1
parte della società finanziaria ST [e] che la RA ha sicuramente esercitato CP_1
e probabilmente esercita attività lavorativa, come si evince dai versamenti in contanti e dai bonifici per locazione e spese indicati nell'estratto Banco Posta del 2024, allegato dalla stessa e che il figlio Per_1
percepisce uno stipendio mensile di € 800,00 [e ha chiesto] una riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a favore della RA nella misura di € 100,00 e nessun contributo per CP_1
il mantenimento indiretto di per le argomentazione già svolte”. Per_1
La resistente ha rassegnato le conclusioni innanzi richiamate.
La causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Pag. 6 di 12 Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da ben oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le questioni controversie (al netto delle domande rinunciate dalla resistente non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni) investono la revoca degli obblighi posti a carico del ricorrente a mezzo del decreto reso da questo Tribunale in data 29.05.2009 (di contribuire al mantenimento della coniuge versandole l'importo mensile di € 350,00 e al mantenimento indiretto del figlio versando alla madre convivente l'importo Per_1
mensile di € 200,00) e la debenza dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente (e il suo eventuale quantum).
Sul punto è noto, ma vale la pena ricordare, che “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile. Mentre l'assegno di mantenimento garantisce al coniuge che non ha “adeguati mezzi propri” il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato e si caratterizza “per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022),
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà post coniugale e va riconosciuto, in presenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
Pag. 7 di 12 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
***
Dal decreto reso in data 29.05.2009 da questo Tribunale si evince quanto segue:
Pag. 8 di 12 In caso di domande economiche l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. sancisce l'obbligo di discovery. Tra l'altro, l'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., prevede - espressamente a pena di decadenza - l'onere del ricorrente di “produrre documenti”. Ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
“Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete [tra l'altro] è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.”.
Il ricorrente ha allegato di essere pensionato (ante causam) e ha sostenuto di percepire un reddito mensile di € 1.400,00, “da cui viene detratto direttamente l'importo di € 350,00 per il mantenimento della RA , oltre ad € 43,79 relativo al pignoramento da parte della CP_1
ST sino al 2029”. In data 04.02.2025 ha offerto “soltanto” l'estratto del c/c postale n. 99383 dal 02.04.2024 all'01.07.2024 da cui si evince l'accredito dell'importo mensile di € 1.400,00 circa (e il pagamento dell'importo mensile di € 360,00 a titolo di canone di locazione in forza del contratto registrato in data 14.07.2023) e, a seguire, in data 16.04.2025, ha depositato gli estratti del c/c postale n. 99383 dall'01.07.2024 al
31.12.2024 da cui si evincono anche versamenti di contanti per complessivi € 395,00.
Non ha offerto né le CU, né le dichiarazioni dei redditi dovute ex lege e non ha reso informazioni complete rispetto alle sue effettive condizioni economiche. È, infatti, quanto meno pacifico che alla cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto ha percepito il TFR (di cui non ha documentato l'ammontare e l'utilizzazione).
In altri termini, il ricorrente non ha offerto la documentazione necessaria per ricostruire in modo attendibile la sua reale situazione reddituale e patrimoniale e per dimostrare l'asserito peggioramento della stessa post maggio 2009.
Pag. 9 di 12 Dal canto suo, la resistente ha quanto meno offerto gli estratti del c/c postale n. 620961 relativi all'intero anno 2024 da cui emerge l'accredito diretto dell'importo riconosciutole nel maggio 2009, debitamente rivalutato, da parte dell'INPS che lo trattiene da quanto dovuto al coniuge (resosi inadempiente anche rispetto a detta obbligazione).
Ne consegue che rispetto all'anno 2009 in cui era stata accertata in capo al una Pt_1
disponibilità mensile di € 1.200,00 già “al netto di alcuni finanziamenti”, dall'aprile 2024 per tabulas il ha a sua disposizione il maggiore importo mensile di € 1.400,00 circa Pt_1
già “al netto” degli importi trattenuti dall'INPS anche per l'assegno di mantenimento dovuto alla Pt_2
D'altro canto, nel maggio 2009, la misura di detto assegno era stata determinata risultando la percezione, da parte della resistente, di “una retribuzione mensile di circa euro
650,00”.
Non essendo stato provato l'asserito peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, non essendo state in alcun modo documentate né le effettive condizioni patrimoniali del né gli esborsi (in tesi o in effetti) sostenuti per la “terapia Pt_1
complessa” impostagli dalla “grave patologia diabetica” di cui soffre (non è dato sapere da quando) e non essendo stato provato un significativo miglioramento nelle condizioni reddituali e patrimoniali della resistente, deve essere confermato l'assegno di mantenimento di cui al citato decreto 29.05.2009 sino al passaggio in giudicato del capo sullo status della presente sentenza.
***
Dal passaggio in giudicato del capo sullo status della presente sentenza il ricorrente verserà alla resistente il medesimo importo a titolo di assegno divorzile. Infatti, dal decreto di omologazione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi emerge chiaramente quale fosse l'assetto dei ruoli assunti in costanza di convivenza coniugale. L'inadempimento delle obbligazioni liberamente e volontariamente assunte nella predetta sede dal ricorrente ha aggravato la condizione economica/patrimoniale della resistente (costringendola, tra l'altro, a reperire un'abitazione in locazione per sé e per il figlio ancora minorenne) e, persino, quella del figlio (privandolo del diritto reale
Pag. 10 di 12 che i genitori avrebbero dovuto cedergli). A differenza del la non ha Pt_1 CP_1
percepito alcun TFR e non è titolare di redditi da pensione.
Ne consegue che le va riconosciuto il diritto a ricevere l'assegno divorzile (sia pure nella minore misura innanzi indicata) sia con finalità assistenziali, che con finalità perequative/compensative.
***
La certificata invalidità parziale al 46% del figlio maggiorenne delle parti (dal 17.11.2017) impone ritenere sebbene giovane “adulto” (giacché ultratrentenne) e per tabulas Per_1
percettore di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'importo mensile medio netto di € 995,00 circa (post 29.05.2009), non economicamente autosufficiente senza colpa. Ne consegue che il ricorrente - che, tra l'altro, non frequenta il figlio da tempo e, quindi, non partecipa in alcun modo al suo mantenimento diretto - non può legittimamente (i.e. fruttuosamente) chiedere di essere esentato dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento indirettamente versando alla resistente (che con il figlio a oggi convive anche per consentirgli evidenti economie di spesa) il minore importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge (dal maggio 2010).
***
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente
(riconoscendo i valori tabellari minimi per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Rescaldina (VA), il 12.06.1993, tra le parti, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), Anno 1993 – n. 23, Parte II - serie A;
Pag. 11 di 12 2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA la debenza dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente a mezzo del decreto reso da questo Tribunale in data 29.05.2009 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, il ricorrente corrisponda alla resistente l'importo mensile di cui al precedente capo n. 3 a titolo di assegno divorzile;
5) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge dal maggio 2010, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente senza colpa;
6) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 05.02.2025 al N. R. G. 376/2025 da
(C.F. , con l'Avv. GIANPIERO Parte_1 C.F._1
BENITO MACCAPANI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. LARA GUFFANTI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
05.06.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia:
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in celebrato in Rescaldina (VA), il giorno
12 giugno 1993, tra il Signor e la RA atto trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), Anno 1993 – n. 23, Parte II - serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Pronunciare sentenza parziale di divorzio.
[disporre] una riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a favore della RA nella CP_1
misura di € 100,00 e nessun contributo per il mantenimento indiretto di per le argomentazioni Per_1
già svolte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la resistente:
“nulla oppone alla richiesta di pronuncia di divorzio;
➢ ribadisce la propria rinuncia alla quota di TFR maturata dal marito in costanza di matrimonio;
➢ accoglie integralmente i provvedimenti provvisori ed urgenti così come adottati dal Giudice nell'udienza del 7 maggio 2025, come già dichiarato e verbalizzato, e ne chiede la conferma;
➢ per tutti i motivi già precisati in atti, non ultimo il non aver versato alcunché negli anni a favore del figlio nonostante la condanna in tal senso resa con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del Per_1
29.05.2009 (leggi doc. 9) né nella mensilità di maggio e giugno come invero decretato da codesto
Giudice, l'esponente chiede che il signor venga condannato al pagamento dei compensi e Parte_1
spese legali del presente procedimento in favore della signora ”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 12.06.1993, genitori di nato a [...] il [...], Per_1
convivente con la madre nell'immobile, condotto in locazione, sito in Rescaldina (MI),
Viale Lombardia n. 83, si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologazione reso da questo Tribunale in data 22.12.2006 che, tra l'altro, prevedevano: “5) il Signor si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo nel Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
con modalità che i coniugi concorderanno di volta in volta, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
6) la casa coniugale sita in Olgiate Olona (VA) alla Via
Brennero n. 5/B, acquistata da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni e ad entrambi intestata, rimane in uso alla sig.ra che vi vivrà con il figlio minore con tutto quanto vi è CP_1 Per_1
dentro, avendo cura il sig. di prelevare i suoi effetti personali entro la data dell'udienza Pt_1
presidenziale; 7) il sig. si impegna a versare le rimanenti rate del mutuo ancora gravanti sulla Pt_1
casa coniugale fino alla completa estinzione del mutuo stesso, per una somma mensile pari a 850,00
Pag. 2 di 12 euro, oltre a contribuire al 50% di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per la casa;
8) i coniugi si impegnano, inoltre, ad intestare la proprietà della casa ex coniugale al figlio al conseguimento della sua maggiore età, con usufrutto a vita per la Per_1
sig.ra e con impegno per il sig. a sostenere le rimanenti rate di mutuo”. CP_1 Pt_1
Le predette condizioni sono state modificate, su ricorso della resistente, da questo
Tribunale, a mezzo del decreto reso in data 29.05.2009 con cui è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'ulteriore importo mensile di €
350,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, “fermo restando in capo al resistente l'obbligo di versamento di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, corrisposto direttamente dal datore di lavoro”.
A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha dedotto di percepire un reddito mensile da pensione di € 1.400,00, “da cui viene detratto direttamente
l'importo di € 350,00 per il mantenimento della RA , oltre ad € 43,79 relativo al CP_1
pignoramento da parte della ST sino al 2029” e che il figlio maggiorenne Per_1
“lavora ed è economicamente autosufficiente” e ha chiesto “Revocare l'assegno di mantenimento a favore della RA essendo mutate le condizioni che hanno determinato l'assegnazione CP_1
del contributo stesso: infatti il figlio oggi maggiorenne ha una regolare attività lavorativa ed è, come sopra evidenziato, economicamente autosufficiente”.
La resistente si è costituita tempestivamente in giudizio in data 07.04.2025 replicando di essere “attualmente disoccupata, priva di redditi propri e di trattamento pensionistico alcuno, invero titolare dell'unico provento derivante dal contributo al mantenimento versato dal marito, peraltro non spontaneamente ma a seguito di pignoramento, come da certificazione di immediata disponibilità Regione
Lombardia e movimentazione bancaria che si allegano (doc. 3 e 4). L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dalla signora è relativa al 2022, che si produce (doc. 4) [che] […] è invalido CP_1 Per_1
al 46%, come da certificazione medica allegata (doc. 6) […] non è quindi in grado di sostenere un'attività lavorativa a tempo pieno e con il solo suo stipendio, pari ad € 800,00 circa mensili, già sostiene la madre, con la quale convive, nel pagamento di affitto ed utenze [lavora] presso la
Cooperativa Sociale Jolly Service Onlus di Canegrate, con un impiego part- time, come da Certificazione
Unica e dichiarazione dei redditi 2024, che si allegano (doc. 7 e 8). Non può pertanto il ragazzo considerarsi economicamente autosufficiente e necessita di un sostegno economico continuativo per far
Pag. 3 di 12 fronte alle ingenti spese mediche e assistenziali che gli sono necessarie [che il padre] OMETTEVA del tutto di onorare l'impegno assunto in sede di separazione quanto al contributo al mantenimento del ragazzo, pari ad € 200,00 mensili, così ad oggi maturando un credito materno nei confronti del marito pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00), attesa l'intervenuta prescrizione per gli anni precedenti il quinquennio, oltre interessi legali (doc. 9) [e che il] inoltre, ex appartenente alla Guardia di Pt_1
Finanza e volontariamente dimessosi nel 2010, ha percepito o percepirà un trattamento di fine rapporto
(TFR) maturato anche durante gli anni di matrimonio (1993-2006) [e] omette di produrre le dichiarazioni 730 e Certificazioni Uniche afferenti l'ultimo quinquennio”. Ha chiesto, tra l'altro,
“Disporre a carico del Sig. un contributo mensile (assegno divorzile) in favore della Parte_1
signora pari ad € 500,00 (cinquecento/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
disporre un incremento dell'attuale contributo a favore del figlio da € 200,00 - Per_1
peraltro MAI versati - ad € 250,00 (duecentocinquanta/00, affinché il ragazzo possa far fronte alle ingenti spese mediche straordinarie e assistenziali derivanti dalla sua invalidità parziale (46%), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condannare il Sig. al Parte_1
pagamento a mani della signora delle somme arretrate ad Ella dovute e mai versate a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio - rapportate agli ultimi 5 anni attesa l'intervenuta Per_1
prescrizione delle somme arretrate - come da provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del
19.12.2006 in atti, ad oggi pari ad € 12.000,00 (dodicimila700), oltre interessi legali;
accertata la percezione, da parte del signor del trattamento di fine rapporto e/o emolumenti ad essa Pt_1
assimilabili, disporre a favore della signora la liquidazione della quota a Lei spettante CP_1
in proporzione agli anni di durata del matrimonio (1993-2006) rispetto al periodo utile alla maturazione del TFR, ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 16.04.2025 il ricorrente ha eccepito che
“dall'estratto Banco Posta dell'anno 2024 allegato dalla stessa, si evincono versamenti in contanti e corrispondenti bonifici per locazione e spese [che dalla] Dichiarazione di immediata disponibilità di
" (doc. n. 3 di parte resistente) si evince alla voce "condizione occupazionale un anno CP_1
prima" la risposta "occupato" da parte di quest'ultima [e che] il figlio ha un'invalidità civile del 46%, considerata lieve dalla legge, può lavorare, con le misure di tutela e agevolazioni previste dalla legge ed è titolare di pensione e di redditi da attività lavorativa” e ha chiesto “respingere le domande promosse dalla RA per il figlio in quanto prive di legittimazione attiva essendo il CP_1 Per_1
Pag. 4 di 12 figlio invalido civile nella misura del 46%, considerata lieve dalla legge. 3) Revocare l'assegno di mantenimento a favore della RA e accertare tramite la Guardia di Finanza la CP_1
consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché i redditi della stessa;
in alternativa provvedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. 4) Respingere la domanda relativa al figlio di contributo Per_1
al mantenimento essendo titolare di pensione e di redditi da attività lavorativa. 5) Respingere la richiesta di pagamento alla RA dell'importo di € 12.000,00 in quanto il figlio dal 2018 percepisce CP_1
regolare pensione e ha svolto attività di lavoro: inoltre tali importi, peraltro contestati non risultano oggetto del presente giudizio ma eventualmente di autonoma azione giudiziaria”.
A mezzo della memoria depositata in data 28.04.2025, per quello che qui rileva, la resistente ha evidenziato che “l'assenza di CU e dichiarazioni dei redditi impedisce di verificare la reale entità della pensione e l'eventuale esistenza di redditi occulti [laddove] la mancata produzione degli estratti conto bancari e delle carte di credito/debito rende impossibile accertare movimentazioni finanziarie rilevanti”.
Alla prima udienza celebrata in data 07.05.2025 il difensore del ricorrente ha precisato di avere chiesto la revoca tanto dell'assegno di mantenimento del coniuge quanto del contributo al mantenimento indiretto del figlio;
la resistente ha dichiarato che la casa coniugale assegnatale in sede di separazione consensuale dei coniugi è stata venduta all'asta perché il ricorrente, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale omologata, non ha pagato il mutuo, di subire pignoramenti per il mancato soddisfacimento del credito azionato in sede esecutiva, di ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento riconosciutole direttamente dall'INPS che lo trattiene dalla pensione del ricorrente, di essere stata aiutata dal padre, che il ricorrente non ha versato negli ultimi 9 anni il contributo per il figlio, di vivere in Rescaldina in locazione versando il canone mensile dell'importo di € 500,00 con l'aiuto del figlio e dei propri genitori, di avere assistito una signora che è stata ricoverata in RSA per l'aggravamento delle sue condizioni di salute, che, nel frattempo, si sono aggravate quelle del padre che assiste in cambio del sostegno economico e di rinunciare alla domanda di corresponsione della quota del TFR maturata in costanza di matrimonio;
il giudice istruttore, “evidenziato che il ricorrente non ha offerto tutta la necessaria documentazione a corredo dovuta ex lege e che il figlio delle parti maggiorenne, parzialmente disabile, ha percepito redditi netti medi
Pag. 5 di 12 nell'anno 2023 pari all'importo mensile di € 995,00 circa, adotta i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando Per_1
alla madre l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del
30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
2) conferma l'assegno di mantenimento dovuto alla resistente nella misura vigente;
3) propone alle parti di definire la controversia con la conferma dei provvedimenti innanzi assunti a spese di lite compensate”; il difensore del ricorrente ha chiesto concedere un termine per conferire con il suo assistito mentre la resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa innanzi formulata.
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 05.06.2025 il ricorrente ha confermato “di percepire esclusivamente la pensione per un importo di € 1.400,00 mensili, come documentato in atti e di non avere altre risorse finanziarie e/o beni mobili o immobili [ha dichiarato di essere] affetto da grave patologia diabetica che necessita di terapia complessa, con le conseguenti gravi complicanze che obbligano quest'ultimo a condurre una vita adeguata al suo problema clinico: il tutto attestato dal referto medico della Dott.ssa (doc. 11) che si allega [di subire] un Persona_2
decurtamento diretto di € 350,00 (importi prelevati direttamente sulla pensione) per precedente provvedimento a favore della moglie ed € 43,79 a seguito di pignoramento diretto da CP_1
parte della società finanziaria ST [e] che la RA ha sicuramente esercitato CP_1
e probabilmente esercita attività lavorativa, come si evince dai versamenti in contanti e dai bonifici per locazione e spese indicati nell'estratto Banco Posta del 2024, allegato dalla stessa e che il figlio Per_1
percepisce uno stipendio mensile di € 800,00 [e ha chiesto] una riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a favore della RA nella misura di € 100,00 e nessun contributo per CP_1
il mantenimento indiretto di per le argomentazione già svolte”. Per_1
La resistente ha rassegnato le conclusioni innanzi richiamate.
La causa è stata rimessa in decisione.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Pag. 6 di 12 Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da ben oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le questioni controversie (al netto delle domande rinunciate dalla resistente non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni) investono la revoca degli obblighi posti a carico del ricorrente a mezzo del decreto reso da questo Tribunale in data 29.05.2009 (di contribuire al mantenimento della coniuge versandole l'importo mensile di € 350,00 e al mantenimento indiretto del figlio versando alla madre convivente l'importo Per_1
mensile di € 200,00) e la debenza dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente (e il suo eventuale quantum).
Sul punto è noto, ma vale la pena ricordare, che “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile. Mentre l'assegno di mantenimento garantisce al coniuge che non ha “adeguati mezzi propri” il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato e si caratterizza “per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022),
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà post coniugale e va riconosciuto, in presenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
Pag. 7 di 12 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
***
Dal decreto reso in data 29.05.2009 da questo Tribunale si evince quanto segue:
Pag. 8 di 12 In caso di domande economiche l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. sancisce l'obbligo di discovery. Tra l'altro, l'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., prevede - espressamente a pena di decadenza - l'onere del ricorrente di “produrre documenti”. Ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
“Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete [tra l'altro] è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.”.
Il ricorrente ha allegato di essere pensionato (ante causam) e ha sostenuto di percepire un reddito mensile di € 1.400,00, “da cui viene detratto direttamente l'importo di € 350,00 per il mantenimento della RA , oltre ad € 43,79 relativo al pignoramento da parte della CP_1
ST sino al 2029”. In data 04.02.2025 ha offerto “soltanto” l'estratto del c/c postale n. 99383 dal 02.04.2024 all'01.07.2024 da cui si evince l'accredito dell'importo mensile di € 1.400,00 circa (e il pagamento dell'importo mensile di € 360,00 a titolo di canone di locazione in forza del contratto registrato in data 14.07.2023) e, a seguire, in data 16.04.2025, ha depositato gli estratti del c/c postale n. 99383 dall'01.07.2024 al
31.12.2024 da cui si evincono anche versamenti di contanti per complessivi € 395,00.
Non ha offerto né le CU, né le dichiarazioni dei redditi dovute ex lege e non ha reso informazioni complete rispetto alle sue effettive condizioni economiche. È, infatti, quanto meno pacifico che alla cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto ha percepito il TFR (di cui non ha documentato l'ammontare e l'utilizzazione).
In altri termini, il ricorrente non ha offerto la documentazione necessaria per ricostruire in modo attendibile la sua reale situazione reddituale e patrimoniale e per dimostrare l'asserito peggioramento della stessa post maggio 2009.
Pag. 9 di 12 Dal canto suo, la resistente ha quanto meno offerto gli estratti del c/c postale n. 620961 relativi all'intero anno 2024 da cui emerge l'accredito diretto dell'importo riconosciutole nel maggio 2009, debitamente rivalutato, da parte dell'INPS che lo trattiene da quanto dovuto al coniuge (resosi inadempiente anche rispetto a detta obbligazione).
Ne consegue che rispetto all'anno 2009 in cui era stata accertata in capo al una Pt_1
disponibilità mensile di € 1.200,00 già “al netto di alcuni finanziamenti”, dall'aprile 2024 per tabulas il ha a sua disposizione il maggiore importo mensile di € 1.400,00 circa Pt_1
già “al netto” degli importi trattenuti dall'INPS anche per l'assegno di mantenimento dovuto alla Pt_2
D'altro canto, nel maggio 2009, la misura di detto assegno era stata determinata risultando la percezione, da parte della resistente, di “una retribuzione mensile di circa euro
650,00”.
Non essendo stato provato l'asserito peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, non essendo state in alcun modo documentate né le effettive condizioni patrimoniali del né gli esborsi (in tesi o in effetti) sostenuti per la “terapia Pt_1
complessa” impostagli dalla “grave patologia diabetica” di cui soffre (non è dato sapere da quando) e non essendo stato provato un significativo miglioramento nelle condizioni reddituali e patrimoniali della resistente, deve essere confermato l'assegno di mantenimento di cui al citato decreto 29.05.2009 sino al passaggio in giudicato del capo sullo status della presente sentenza.
***
Dal passaggio in giudicato del capo sullo status della presente sentenza il ricorrente verserà alla resistente il medesimo importo a titolo di assegno divorzile. Infatti, dal decreto di omologazione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi emerge chiaramente quale fosse l'assetto dei ruoli assunti in costanza di convivenza coniugale. L'inadempimento delle obbligazioni liberamente e volontariamente assunte nella predetta sede dal ricorrente ha aggravato la condizione economica/patrimoniale della resistente (costringendola, tra l'altro, a reperire un'abitazione in locazione per sé e per il figlio ancora minorenne) e, persino, quella del figlio (privandolo del diritto reale
Pag. 10 di 12 che i genitori avrebbero dovuto cedergli). A differenza del la non ha Pt_1 CP_1
percepito alcun TFR e non è titolare di redditi da pensione.
Ne consegue che le va riconosciuto il diritto a ricevere l'assegno divorzile (sia pure nella minore misura innanzi indicata) sia con finalità assistenziali, che con finalità perequative/compensative.
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La certificata invalidità parziale al 46% del figlio maggiorenne delle parti (dal 17.11.2017) impone ritenere sebbene giovane “adulto” (giacché ultratrentenne) e per tabulas Per_1
percettore di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'importo mensile medio netto di € 995,00 circa (post 29.05.2009), non economicamente autosufficiente senza colpa. Ne consegue che il ricorrente - che, tra l'altro, non frequenta il figlio da tempo e, quindi, non partecipa in alcun modo al suo mantenimento diretto - non può legittimamente (i.e. fruttuosamente) chiedere di essere esentato dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento indirettamente versando alla resistente (che con il figlio a oggi convive anche per consentirgli evidenti economie di spesa) il minore importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge (dal maggio 2010).
***
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente
(riconoscendo i valori tabellari minimi per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Rescaldina (VA), il 12.06.1993, tra le parti, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), Anno 1993 – n. 23, Parte II - serie A;
Pag. 11 di 12 2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA la debenza dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente a mezzo del decreto reso da questo Tribunale in data 29.05.2009 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) DISPONE CHE dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza, il ricorrente corrisponda alla resistente l'importo mensile di cui al precedente capo n. 3 a titolo di assegno divorzile;
5) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge dal maggio 2010, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente senza colpa;
6) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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