Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 100080/2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100080/2004
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Starvaggi Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Santo Vincenzo Trovato CP_1 C.F._2
convenuto
E
– Avv. Massimo Lo Turco Controparte_2
convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preso atto che il fascicolo d'ufficio ed i fascicoli di parte del presente procedimento risultano smarriti almeno sin dall'udienza del 27/03/2018, come risulta dal relativo verbale;
che nel corso di oltre sette anni sono state disposte numerose ricerche (cfr. verbali d'udienza del 27/03/2018, 13/11/2018, 26/11/2019, 18/11/2020, 16/06/2021, limitatamente a quelli disponibili), tutte con esito infruttuoso, come da attestazioni di cancelleria del 16/08/2021 e poi, nuovamente, del 05/02/2025;
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10/02/2025; che nessuna delle parti ha provveduto all'incombente; tenuto conto che “da un lato, costituisce jus receptum, il principio secondo cui gli errori dei funzionari e le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario -quali lo smarrimento del fascicolo indice di una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso
- non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012); d'altro canto, è parimenti consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui se sussistano elementi per ritenere che la mancanza di atti o documenti sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017), da cui discende
l'onere per la parte che intenda valersi dell'atto di depositarlo in copia o provvedere alla ricostruzione del contenuto del medesimo, di tal che, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire, nel termine accordato, il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. n.
29262/2008; Cass. n. 11352/2010)” (Trib. Nola 2597/2024); considerato che, nel caso di specie, a seguito di numerose (e infruttuose) ricerche le parti sono state autorizzate alla ricostruzione sin dal 24/10/2022, ma che tale onere non è stato assolto, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e senza che sia stata prospettata, al di là delle generiche richieste di rinvio, alcuna concreta possibilità di rinvenire in futuro gli atti e i documenti di causa, con ciò rendendo del tutto superfluo disporre ulteriori rinvii per l'incombente, che finirebbero per porre il processo sine die in una situazione di stallo;
tenuto conto che la mancanza di tutti gli atti di causa, fra cui l'atto di citazione, non consente alcuna pronunzia nel merito, non essendo note neppure le domande formulate
(che le parti non hanno specificamente riproposto con il foglio di precisazione delle conclusioni, sebbene il decreto del 10/02/2025 specificasse: “si invitano le parti a precisare specificamente le proprie conclusioni di merito, evitando di riportarsi genericamente agli atti precedenti, e ciò quand'anche si formulassero contestualmente richieste istruttorie”); che pertanto si impone la chiusura del giudizio in rito, non risultando esso in alcun modo procedibile, per difetto di qualsivoglia attività idonea a consentire di giungere ad una pronunzia di merito;
2 che nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio, in difetto di una pronunzia di merito, e non essendo ravvisabile alcuna soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100080/2004 del
Registro Generale Contenzioso:
- Dichiara l'improcedibilità del giudizio.
Patti, 15/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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