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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA GA Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3422/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via G. Parte_1 C.F._1
Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell'avv. Alessandro Luzon, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Bergamo, via Divisione Julia n. CP_1 P.IVA_1
5, presso lo studio dell'avv. Simone Di Dio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di franchising pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni, anche istruttorie, svolte in primo grado:
a) [In via subordinata] accertare il mancato avveramento della condizione lettera J sub b indicata nel contratto preliminare sottoscritto il 9.9.2019 e per l'effetto condannare a CP_1 rimborsare alla parte attrice l'importo versato pari ad € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
b) Con vittoria di spese e compensi di giudizio nella misura massima di legge oltre oneri accessori,
c) In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori non ammessi in primo grado, articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“In via principale e di merito: rigettarsi l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza impugnata e dichiararsi che nulla è dovuto da in CP_1
favore di . Parte_1
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre Rimborso Spese Forfetario 15%, IVA e C.p.A.
come per legge.
In via istruttoria: Ove ritenute rilevanti dall'Ecc.ma Corte adita, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio e ribadite con foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 30.1.2023, di seguito trascritte: A) Chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che è proprietaria del marchio “ ”, con cui commercializza i propri prodotti e CP_1 Parte_2 che contraddistingue le insegne dei propri punti vendita.
2) Vero che è un'azienda in fase di espansione nel mercato, con un proprio sistema produttivo, un CP_1 proprio know-how, proprie formule, procedure, prassi, layout dei locali di impresa.
3) Vero che dalla fine del 2018, è alla ricerca di soggetti interessati a far parte della propria filiera CP_1 distributiva tramite contratti di affiliazione commerciale (Franchising), per sviluppare la propria rete commerciale in particolare nell'area metropolitana milanese. pagina 2 di 11 4) Vero che in data 17.1.2019, si teneva un primo incontro conoscitivo tra il sig. di e i Parte_3 CP_1 signori e in presenza del sig. conoscente delle parti, che aveva Parte_1 CP_2 Parte_4 presentato al primo i secondi.
5) Vero che l'incontro avveniva a Bergamo presso il negozio “ ” di Via Tiraboschi 60. Parte_2
6) Vero che l'incontro venne deciso per: a. consentire ad e di conoscere il format e i prodotti a marchio “ ”; Parte_1 CP_2 Parte_2
b. discutere di una possibile collaborazione tra le parti;
c. discutere dell'opportunità di avviare un franchising in un locale a Milano in Corso XXII Marzo identificato da
. Parte_1
7) Vero che in data 17.1.2019 trasmetteva a i dati del locale sito in Milano Corso XXII Parte_1 CP_1 Marzo, unitamente alle planimetrie, ai corrispettivi quantificati e alle richieste economiche formulate dalla società che occupava i locali in locazione svolgendo l'attività di gelateria, per lasciar libero l'immobile.
8) Vero che in data 18.1.2019, le parti tenevano un sopralluogo presso la gelateria di Milano Corso XXII Marzo in presenza di agenti immobiliari di RE.
9) Vero che in data 21.1.2019, si teneva una riunione telefonica (call) tra le parti per approfondire i termini della possibile collaborazione: nello specifico i signori e volevano entrare in società, mentre Parte_1 CP_2 il signor di ribadì chiaramente che l'unica possibilità di collaborazione fosse un Parte_3 CP_1 rapporto di franchising.
10) Vero che il sig. si offrì, ove non fosse stata accolta la proposta di affiliazione commerciale, Parte_3 di dare dei consigli, considerata l'amicizia comune con il sig. per l'avviamento del locale in proprio Parte_4 da parte di , ma in tal caso senza la possibilità di utilizzare i segni distintivi dei prodotti e del sistema Parte_1
“ ”. Parte_2 11) Vero che in data 21.1.2019 e 23.1.2019, il sig. inviò ai signori e Parte_3 Parte_1 CP_2 comunicazioni a mezzo mail a cui allegava: a. Business Plan del locale di Milano Corso XXII Marzo, per consentire di valutare la sostenibilità della buonuscita pretesa dal precedente conduttore e il fabbisogno finanziario necessario per avviare la nuova attività.
Il documento consentiva di stimare eccesiva la pretesa del precedente conduttore (circa 150.000 euro) b. Documento illustrativo del modello di franchising Parte_2 c. Bozza del contratto di affiliazione commerciale con . Parte_2
12) Vero che in data 24.1.2019, i signori e comunicavano a che per i locali di Milano Pt_1 CP_2 CP_1 Corso XXII Marzo non c'era margine di trattativa sulla buonuscita richiesta e perciò informavano l'odierna convenuta di non voler proseguire con l'operazione.
13) Vero che i signori e si riproponevano di reperire altre location interessanti per l'apertura di un Pt_1 CP_2 locale “ ” da condurre in franchising e riferivano che, in tal caso, avrebbero ricontattato la Parte_2 convenuta.
14) Vero che in data 24.1.2019 il sig. inviava ai signori e una propria valutazione dei Pt_3 Pt_1 CP_2 criteri utili per la ricerca di una valida location per la futura attività in franchising.
15) Vero che in data 31.1.2019, il signor contattava il signor riferendogli di possibili locali in Pt_1 Pt_3 affitto, di cui trasmetteva a mezzo messaggistica telefonica (WhatsApp) dati e riproduzioni fotografiche, chiedendogli pareri.
16) Vero che il signor riscontrava i messaggi telefonici di cui al capitolo precedente comunicando che si Pt_3 trattava di locali non adeguati.
17) Vero che in data 8.3.2019, i signori e si recavano per un sopralluogo presso un locale Pt_1 CP_2 Pt_3 in Milano Viale Gorizia n. 8, individuato da ma ritenuto non interessante dal signor Parte_1 Pt_3
18) Vero che in occasione dell'incontro tra le parti del 8.3.2019, il signor per conto di ribadiva Pt_3 CP_1 ulteriormente i requisiti di pedonabilità e di spazi sufficienti per poter approntare un locale adeguato al marchio
. Pt_2 19) Vero che in data 20.7.2019, il signor di contattava telefonicamente il signor per Pt_3 CP_1 Pt_1 informarlo dell'opportunità di intraprendere l'attività in franchising in un immobile da lui identificato sito in Milano Via Ravizza n. 3.
pagina 3 di 11 20) Vero che in data 21.7.2019, il sig. inviava a mezzo messaggistica telefonica (WhatsApp) al sig. Pt_3 la documentazione del predetto locale in Milano Via Ravizza n. 3, ossia le fotografie, le planimetrie e le Pt_1 prime ipotesi di ristrutturazione, in modo che potesse valutarlo.
21) Vero che in data 23.7.2019, le parti si incontrarono negli uffici del sig. in Corsico Via Volta, per CP_2 discutere in dettaglio del sistema di franchising di e delle fees di affiliazione. CP_1
22) Vero che in data 24.7.2019 le parti si incontrarono per un sopralluogo presso l'immobile individuato da sito in Milano Via Ravizza n. 3, in presenza di e agenti immobiliare di CP_1 Controparte_3 CP_4Co
affinché l'attore potesse visionare il locale.
23) Vero che il locale era, ed è, di proprietà del signor ed era condotto in locazione dalla società Tes_1 NIMA 3 S.R.L., che vi avrebbe intrapreso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
24) Vero che in data 25.7.2019, a seguito del sopralluogo e stante il gradimento del signor Pt_1 CP_1 sottoscriveva un accordo preliminare con la società NIMA 3 S.R.L. per il subentro nella locazione.
25) Vero che in data 8.8.2019, il sig. trasmetteva ad la bozza di preliminare di franchising Pt_3 Parte_1 con le condizioni economiche da valutare e l'allegato di stima dei costi di avviamento del locale.
26) Vero che in data 9.8.2019, e si incontravano presso l'abitazione del signor Parte_1 Parte_3
a Milano in Via Morozzo della Rocca n. 5 per discutere i particolari e le clausole del contratto Pt_3 preliminare di affiliazione commerciale da sottoscrivere tra e , o società che lo stesso CP_1 Parte_1 avrebbe costituito successivamente. 27) Vero che sempre in data 9.8.2019, a seguito dell'incontro, il sig. trasmetteva ad il Pt_3 Parte_1 preliminare modificato secondo intese e le planimetrie della ristrutturazione da eseguirsi.
28) Vero che in data 12.08.2019 il sig. trasmetteva al sig. le proiezioni economico-finanziarie Pt_3 Pt_1 dell'iniziativa aggiornate, in modo tale da condividere gli investimenti necessari, quantificati in circa Euro 350.000 e i ritorni attesi nel tempo.
29) Vero che dal 12.8.2019 al 14.8.2019 seguiva corrispondenza a mezzo mail tra le parti per la negoziazione e definizione delle singole clausole del preliminare di affiliazione commerciale.
30) Vero che nei primi giorni del successivo mese di settembre, seguivano diversi contatti telefonici tra le parti per definire le questioni operative collegate alla realizzazione del locale.
31) Vero che le parti concordarono che avrebbe concentrato i propri sforzi per ottenere i finanziamenti Pt_1 bancari allo stesso necessari mentre avrebbe impiegato la propria forza contrattuale per garantire le CP_1 migliori condizioni economiche dai professionisti e dalle imprese incaricati di realizzare la nuova gelateria (progettazione ed esecuzione delle opere necessarie), oltre a fornire tutto il supporto necessario ad per Pt_1 facilitare il dialogo con gli istituti bancari e l'accesso al finanziamento necessario.
32) Vero che si offrì di presentare ad anche propri contatti in ambito bancario che potessero CP_1 Pt_1 facilitare l'erogazione del finanziamento, stante l'appartenenza al sistema “ ”. Parte_2
33) Vero che il presupposto alla base delle trattative con gli istituti di credito banche era che a Parte_1 servissero circa 300.000€ complessivamente, dato ricavato dal business plan elaborato da e condiviso CP_1 da di cui 150.000€ di capitale di rischio e 150.000€ di capitale a debito, per il quale il presupposto era Pt_1 ovviamente che il franchisee avrebbe fornito adeguate garanzie personali proprie, dei suoi eventuali soci e, Pt_1 se necessario, anche di altri famigliari.
34) Vero che in data 8.9.2019 e 11.9.2019, il sig. trasmetteva ad il Business Plan Pt_3 Parte_1 dell'iniziativa, in modo che potesse utilizzarlo per richiedere il finanziamento necessario agli istituti bancari.
35) Vero che al fine di facilitare l'ottenimento del finanziamento, il sig. mise in contatto con Pt_3 Parte_1 il Dr. della Banca Valsabbina S.p.A. in data 12.9.2019, con il Dr. di BPM, ora CP_6 Persona_1
BANCO Bpm, in data 16.9.2019 e con il Dr. di Unicredit S.p.A. in data 17.9.2019. Persona_2 36) Vero che in data 26.9.2019, i signori e si incontravano presso l'abitazione del signor Pt_1 Pt_3 Pt_3 a Milano in Via Morozzo della Rocca n. 5, per discutere del contratto di affiliazione definitivo che avrebbero dovuto firmare entro fine settembre, come previsto dal contratto preliminare di affiliazione siglato il 9- 17.8.2019. 37) Vero che in data 26.9.2019 precisò che l'atto definitivo sarebbe stato sottoscritto dallo stesso ma Parte_1 in qualità di legale rappresentante della neocostituita Arson S.r.l.
pagina 4 di 11 38) Vero che in data 26.9.2019 fu chiarito ulteriormente che avrebbe ottenuto in locazione il locale CP_1 dalla proprietà ( e lo avrebbe subaffittato alla Asron S.r.l., società costituita da e la Tes_1 Parte_1 propria compagna (figlia di , alle medesime condizioni economiche, perciò senza alcun ricavo sulla CP_2 sublocazione.
39) Vero che si discusse del fatto che in caso di eventuale esito negativo dell'iniziativa imprenditoriale il franchisee non avrebbe avuto la possibilità di utilizzare gli stessi locali per una attività differente da “ Pt_2
”.
[...]
40) Vero che si dichiarò disponibile a pattuire in caso di esito negativo dell'iniziativa l'obbligo da CP_1 C parte di di subentro nella gestione diretta, fatta un indennizzo per gli investimenti fatti, decurtato CP_1 dell'usura dei beni, arredi e macchinari presenti nel locale causata dall'utilizzo nel tempo.
41) Vero che in data 27.9.2019, il signor ricevette una chiamata telefonica dal signor con cui Pt_3 Pt_1 quest'ultimo lo informava di non esser riuscito ad ottenere finanziamenti da parte delle banche e perciò di non essere nelle condizioni di onorare gli impegni presi.
42) Vero che nel corso della telefonata del 27.9.2019 il signor chiese nuovamente di poter realizzare Parte_1 l'iniziativa in società con o che il sig. in prima persona o con la propria azienda fornisse le CP_1 Pt_3 garanzie agli Istituti bancari coinvolti, per procedere comunque con l'investimento ma, come già in passato, il signor rifiutò. Pt_3
43) Vero che in data 30.9.2019, stanti gli impegni assunti con il proprietario dell'immobile e con il precedente conduttore, sottoscriveva il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile in Milano via CP_1 Ravizza n. 3 ove ha intrapreso in proprio l'attività di gelateria.
44) Vero che in data 30.9.2019 concordava con NIMA 3 S.R.L. le tempistiche per il pagamento per le CP_1 tranche mancanti dell'indennità prevista per la cessione del contratto di affitto, pari complessivamente a Euro 57.500 oltre l'iva di legge, ai quali aggiungere Euro 22.000 per il rimborso della caparra versata da NIMA 3 S.R.L. al sig. relativa al contratto di affitto dell'immobile, composto da negozio ed ufficio Tes_1 adiacenti, con contratti di locazione distinti.
45) Vero che in data 30.9.2019 provvedeva al pagamento al sig. del canone di affitto del CP_1 Tes_1 locale per il mese di Ottobre 2019, pari ad Euro 3.987.
46) Vero che in data 2.10.2019, e si incontravano presso l'agenzia UBI di Milano, Parte_1 Parte_3 Largo Gelsomini n. 12, in presenza del Dr. , direttore di filiale e altri funzionari, con l'obiettivo Testimone_2 che il sig. potesse supportare i signori e nell'ottenimento del finanziamento. Pt_3 Pt_1 CP_2
47) Vero che nel corso dell'incontro presso UBI del 2.10.2019 il signor di spiegava il sistema Pt_3 CP_1
“ ” e i risultati già registrati da “ ” nei propri punti vendita di Bergamo. Parte_2 Parte_2 48) Vero che nel corso dell'incontro presso UBI del 2.10.2019 il signor richiese ai funzionari bancari Pt_3 quale fosse la problematica che impediva il finanziamento richiesto dalla società Arson S.r.l., considerato il contesto distributivo avviato in cui l'attività si sarebbe inserita.
49) Vero che i funzionari di UBI comunicarono che in realtà non esisteva una formale domanda di finanziamento ma solo delle conversazioni interlocutorie e che in ogni caso l'ipotesi di finanziamento non risultava percorribile in quanto non era stato previsto di fornire garanzie personali sufficientemente capienti.
50) Vero che al termine dell'incontro, il signor comunicò ai signori e che il loro Pt_3 Pt_1 CP_2 comportamento irresponsabile costringeva a dover assumere in proprio l'operazione, per evitare i CP_1 danni conseguenti agli impegni già assunti con la proprietà dell'immobile, oltre ai costi già sostenuti tra cui la buonuscita in buona parte già versata al precedente conduttore, impegnando finanziariamente , che CP_1 avrebbe dovuto compiere l'investimento senza essersi nel frattempo dotata della finanza necessaria per sostenere l'operazione e dovendo ottenerla tramite i canali bancari.
51) Vero che per evitare ogni controversia, offrì di prolungare il termine di stipula del contratto CP_1 definitivo, al fine di consentire al sig. di ottenere le garanzie necessarie all'erogazione del finanziamento, a Pt_1 condizione che fosse riconosciuta un'integrazione della caparra già versata pari al periodo di locazione che avrebbe dovuto sostenere in proprio, avendo già sottoscritto il contratto di locazione. CP_1 52) Vero che in data 3.10.2019 comunicava la volontà di non stipulare il contratto definitivo e di non voler Pt_1 prolungare il termine ad uopo fissato dal preliminare. Indica a testimoni i signori pagina 5 di 11 su tutti i capitoli Testimone_3
Dr. su tutti i capitoli Testimone_4
Dr. sui capitoli nn. 23, 24, 43 e 45 Tes_1
sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Parte_4
sui capitoli nn. 22, 23, 24, 43, 44 e 45 Controparte_3
sui capitoli nn. 22, 23, 24, 43, 44 e 45 CP_4
Dr. , direttore Filiale UBI Milano largo Gelsomini n. 12 sui capitoli nn. 46, 47, 48 e 49 Testimone_2
Dr. della Banca Valsabbina S.p.A. sul capitolo n. 35 CP_6
Dr. di BPM, ora BANCO Bpm, sul capitolo n. 35 Persona_1
Dr. di Unicredit S.p.A. sul capitolo n. 35”. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, (una Società che CP_8 CP_1
si occupa della somministrazione di alimenti e bevande e che è titolare del marchio
“ ”), affinchè: Parte_2
a) in via principale, venisse accertato l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di franchising concluso fra le parti in data 9.8.2019 e, dunque, la legittimità del recesso esercitato dall'allora attore, con condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra versata, pari a complessivi euro 30.000,00;
b) in via subordinata, affinchè venisse accertato il mancato avveramento della condizione di cui alla lettera J) sub b del contratto indicato e con condanna di alla restituzione CP_1
della somma pari alla caparra confirmatoria versata di euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. A fondamento delle proposte domande, l'attore deduceva l'inadempimento del franchisor a procurare il suo subentro nel “contratto di locazione” dei locali ove si sarebbe dovuta svolgere l'attività; sul punto, specificava che, alla lettera e) delle premesse del contratto, fosse stato convenuto quanto segue:
“il è titolare di una opzione di subentro nel contratto di locazione per l'immobile CP_9 sito a Milano (MI) in Via Ravizza n. 3, da far valere entro e non oltre il 30/09/2019”.
Inoltre, evidenziava che - alla successiva lettera j) delle premesse – fosse stato convenuto che:
“Le parti avranno facoltà di annullare il presente accordo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. Mancata concessione da parte del Comune di Milano del permesso per installazione di un dehor esterno.
pagina 6 di 11 b. Mancato subentro da parte del “ ” nel contratto di locazione del locale. Parte_5
c. Mancato ottenimento da parte del “ ” del finanziamento necessario per la Parte_5 copertura dell'investimento iniziale”.
Infine, deduceva che il franchisor gli aveva offerto la sola “sub – locazione” dell'immobile e non la “locazione” dello stesso.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 8642/2023 pubblicata in data 7.11.2023, il
Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande formulate dal sig. nei confronti della convenuta;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento a favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,35, di cui euro 3.809,00 per compensi di avvocato ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.”.
4. Il Tribunale essenzialmente evidenziava come risultasse per tabulas che il IS avesse proposto, al franchisee, il contratto di sub locazione dei locali e che quest'ultimo avesse, invece,
ritenuto di recedere dal citato contratto preliminare.
Il primo giudice, inoltre, riteneva che l'inadempimento dedotto dal franchisee – (in ragione del fatto che il contratto di “sub locazione” non fosse equiparabile a quello di “locazione”, in quanto, nel caso di cessazione del rapporto, non avrebbe avuto diritto all'indennità di avviamento) – non fosse condivisibile, tenuto conto che anche al sub conduttore spettava tale l'indennità (citando, a sostegno, Cass. Civ. 9677/1997).
Infine, si evidenziava che il franchisee non avesse documentato che le altre condizioni pattuite si fossero verificate (i.e. l'ottenimento del finanziamento per avviare l'attività e l'autorizzazione del
Comune di Milano per l'installazione del dehor).
Non ultimo, si riteneva che – in ogni caso – la proposta del franchisor di concludere un contratto di sub locazione fosse, ai fini contrattuali e secondo buona fede, idonea a far ottenere la disponibilità
del locale.
pagina 7 di 11 5. ha proposto appello, per un unico motivo così rubricato: “Violazione ed errata CP_8
interpretazione degli artt. 1362 e 1353 e ss. c.c. Erronea ed illegittima interpretazione del contratto preliminare tra e e travisamento dei fatti”. CP_1 Pt_1
6. si è costituita nel presente giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione dell'8 maggio 2024, le parti precisavano le conclusioni e,
assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 maggio 2025.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per il
“mancato riconoscimento del verificarsi della condizione risolutiva (ovvero avveramento della condizione sospensiva)”.
L'appellante, in particolare, contesta la decisione impugnata per l'erronea valutazione della condizione prevista alla lettera j) del contratto preliminare, avendo così motivato:
“l'obbligazione da parte dell'affiliante di far subentrare il franchisee nel contratto di locazione del locale sito in Milano, via Ravizza n. 3, su cui l'affiliante vantava un diritto di opzione, costituisce, nell'ambito dell'oggetto del contratto di cui è causa, l'impegno a far ottenere all'affiliato la disponibilità del locale. Quindi, la proposta di sub locazione del negozio costituisce con tutta evidenza, l'adempimento, ai fini del contratto preliminare stipulato, dell'obbligazione di ottenere la disponibilità del locale stesso.” (pg. 8 sentenza).
L'appellante, sul punto, evidenzia che:
- in generale, nel contratto di franchising, è importante il locale ove si svolge l'attività
d'impresa;
- il contratto preliminare fra le parti recava gli impegni citati alle lettere e) e j);
pagina 8 di 11 - inoltre, parte appellata era la conduttrice dei locali e, nel contratto di locazione concluso con la proprietà, era espressamente autorizzata alla cessione del contratto, quindi, avrebbe potuto procurare “la locazione” in favore dell'appellante;
- con la sub - locazione, l'affiliante assumeva una posizione “dipendente” da quella del sub locatore e avrebbe rischiato, in determinate evenienze, di perdere il locale ove esercitava l'attività commerciale (ad esempio, nel caso di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del conduttore principale nei confronti della proprietà).
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, per i seguenti principali motivi.
I.A. Si rileva che – nel contratto di franchising concluso fra le parti in data 9.8.2019 – alla lettera
e) fosse previsto “che il era titolare di un'opzione di subentro nel contratto di CP_9 locazione per l'immobile sito in Milano (MI), via Ravizza n. 3, da far valere entro e non oltre il
30/09/2019”.
Alla successiva lettera j) delle premesse del contratto – come già evidenziato - veniva convenuto che: “j) Le parti avranno la facoltà di annullare il presente accordo al verificarsi delle seguenti condizioni: […] b) Mancato subentro da parte del “ ” nel contratto di locazione del Parte_5 locale. […]”.
I.B. Ciò premesso, dalle allegazioni della convenuta in primo grado e dalla documentazione in atti, risulta che vi furono trattative fra le parti e che approdarono all'offerta, da parte del in CP_9 favore dell'appellante, della conclusione di un contratto di “sub – locazione” dei locali ove l'attività d'impresa si sarebbe dovuta svolgere.
Appare corretta, a questa Corte, la valutazione effettuata dal primo giudice nel senso che tale proposta contrattuale – da valutarsi secondo il principio di buona fede – risultava soddisfare le esigenze del franchisee, in quanto:
- avrebbe consentito, a quest'ultimo, di svolgere l'attività indicata presso i locali prescelti (siti in Milano, via Ravizza n.3);
- la natura di “sub – locazione” del contratto non escludeva (così come invece rappresentato da parte dell'appellante) il “diritto all'indennità di avviamento” sussistendone i presupposti pagina 9 di 11 di legge (in tale senso, cfr. Cass. Civ. n. 9677/97 citata dal Tribunale e, più di recente, Cass.
Civ. n. 14564/2003).
Oltre a ciò, si osserva che – nella “bozza di contratto di affiliazione definitivo” (doc. n. 10 appellante) – si era previsto che l'affiliato dovesse avere la disponibilità del “locale”, alle condizioni ivi previste, senza alcun riferimento a una determinata formula contrattuale.
Inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, nel caso di alienazione del locale a terzi, da parte della proprietà, al sub conduttore sarebbe spettato il “diritto di prelazione”, in quanto soggetto che esercita concretamente l'attività di impresa, tenuto conto dell' “esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico
(esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda e del diritto di proprietà sull'immobile adibito all'esercizio di questa)” e avuto riguardo all'interpretazione estensiva del riferimento a “conduttore” nell'art. 38 Legge 392/1978,
“onde ricomprendervi anche il sub conduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità
(mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36 stessa legge)”.1
Di conseguenza, ad avviso di questa Corte, in difetto di altre o diverse circostanze, non può ravvisarsi, per ciò solo, l'inadempimento del IS al contratto preliminare di franchising del
9.8.2019.
Infine, si osserva che – così come evidenziato dal primo Giudice – non abbia allegato e CP_8
documentato che le ulteriori due condizioni previste nel contratto preliminare citato (cioè
l'ottenimento dell'autorizzazione al dehor esterno e, soprattutto, del finanziamento bancario) si pagina 10 di 11 siano realizzate – (quale circostanza, quest'ultima, che parte appellata assume non essersi verificata).
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con conferma della sentenza di primo grado.
II. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_8 contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, CP_8 CP_1
conferma la sentenza n. 8642/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7
novembre 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado CP_8 CP_1
che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore CP_8 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU ON NA GA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, Cass. Civ., III, sentenza n. 6271 del 10.7.1997; nello stesso senso, Cass. Civ., III, sentenza n. 1956 del 23.02.1991: “Nel caso in cui l'immobile destinato all'esercizio di una delle attività di cui all'art. 27 della legge sull'equo canone sia stato sub-locato dal conduttore, il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della predetta legge nel caso in cui il locatore intenda vendere il bene locato, spetta al subconduttore che abbia allocato una propria azienda nell'immobile e vi eserciti la relativa attività commerciale e non anche, ne' più, a quel conduttore (sublocatore) che ha assunto un mero ruolo di intermediario nel rapporto di locazione senza utilizzare o godere direttamente l'immobile con
l'esercizio di una delle attività la cui tutela il legislatore ha avuto di mira sia con il diritto di prelazione che con quello all'indennità per la perdita dell'avviamento, al quale l'istituto della prelazione è strettamente connesso”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA GA Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3422/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via G. Parte_1 C.F._1
Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell'avv. Alessandro Luzon, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Bergamo, via Divisione Julia n. CP_1 P.IVA_1
5, presso lo studio dell'avv. Simone Di Dio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di franchising pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni, anche istruttorie, svolte in primo grado:
a) [In via subordinata] accertare il mancato avveramento della condizione lettera J sub b indicata nel contratto preliminare sottoscritto il 9.9.2019 e per l'effetto condannare a CP_1 rimborsare alla parte attrice l'importo versato pari ad € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
b) Con vittoria di spese e compensi di giudizio nella misura massima di legge oltre oneri accessori,
c) In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori non ammessi in primo grado, articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“In via principale e di merito: rigettarsi l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza impugnata e dichiararsi che nulla è dovuto da in CP_1
favore di . Parte_1
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre Rimborso Spese Forfetario 15%, IVA e C.p.A.
come per legge.
In via istruttoria: Ove ritenute rilevanti dall'Ecc.ma Corte adita, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio e ribadite con foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 30.1.2023, di seguito trascritte: A) Chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che è proprietaria del marchio “ ”, con cui commercializza i propri prodotti e CP_1 Parte_2 che contraddistingue le insegne dei propri punti vendita.
2) Vero che è un'azienda in fase di espansione nel mercato, con un proprio sistema produttivo, un CP_1 proprio know-how, proprie formule, procedure, prassi, layout dei locali di impresa.
3) Vero che dalla fine del 2018, è alla ricerca di soggetti interessati a far parte della propria filiera CP_1 distributiva tramite contratti di affiliazione commerciale (Franchising), per sviluppare la propria rete commerciale in particolare nell'area metropolitana milanese. pagina 2 di 11 4) Vero che in data 17.1.2019, si teneva un primo incontro conoscitivo tra il sig. di e i Parte_3 CP_1 signori e in presenza del sig. conoscente delle parti, che aveva Parte_1 CP_2 Parte_4 presentato al primo i secondi.
5) Vero che l'incontro avveniva a Bergamo presso il negozio “ ” di Via Tiraboschi 60. Parte_2
6) Vero che l'incontro venne deciso per: a. consentire ad e di conoscere il format e i prodotti a marchio “ ”; Parte_1 CP_2 Parte_2
b. discutere di una possibile collaborazione tra le parti;
c. discutere dell'opportunità di avviare un franchising in un locale a Milano in Corso XXII Marzo identificato da
. Parte_1
7) Vero che in data 17.1.2019 trasmetteva a i dati del locale sito in Milano Corso XXII Parte_1 CP_1 Marzo, unitamente alle planimetrie, ai corrispettivi quantificati e alle richieste economiche formulate dalla società che occupava i locali in locazione svolgendo l'attività di gelateria, per lasciar libero l'immobile.
8) Vero che in data 18.1.2019, le parti tenevano un sopralluogo presso la gelateria di Milano Corso XXII Marzo in presenza di agenti immobiliari di RE.
9) Vero che in data 21.1.2019, si teneva una riunione telefonica (call) tra le parti per approfondire i termini della possibile collaborazione: nello specifico i signori e volevano entrare in società, mentre Parte_1 CP_2 il signor di ribadì chiaramente che l'unica possibilità di collaborazione fosse un Parte_3 CP_1 rapporto di franchising.
10) Vero che il sig. si offrì, ove non fosse stata accolta la proposta di affiliazione commerciale, Parte_3 di dare dei consigli, considerata l'amicizia comune con il sig. per l'avviamento del locale in proprio Parte_4 da parte di , ma in tal caso senza la possibilità di utilizzare i segni distintivi dei prodotti e del sistema Parte_1
“ ”. Parte_2 11) Vero che in data 21.1.2019 e 23.1.2019, il sig. inviò ai signori e Parte_3 Parte_1 CP_2 comunicazioni a mezzo mail a cui allegava: a. Business Plan del locale di Milano Corso XXII Marzo, per consentire di valutare la sostenibilità della buonuscita pretesa dal precedente conduttore e il fabbisogno finanziario necessario per avviare la nuova attività.
Il documento consentiva di stimare eccesiva la pretesa del precedente conduttore (circa 150.000 euro) b. Documento illustrativo del modello di franchising Parte_2 c. Bozza del contratto di affiliazione commerciale con . Parte_2
12) Vero che in data 24.1.2019, i signori e comunicavano a che per i locali di Milano Pt_1 CP_2 CP_1 Corso XXII Marzo non c'era margine di trattativa sulla buonuscita richiesta e perciò informavano l'odierna convenuta di non voler proseguire con l'operazione.
13) Vero che i signori e si riproponevano di reperire altre location interessanti per l'apertura di un Pt_1 CP_2 locale “ ” da condurre in franchising e riferivano che, in tal caso, avrebbero ricontattato la Parte_2 convenuta.
14) Vero che in data 24.1.2019 il sig. inviava ai signori e una propria valutazione dei Pt_3 Pt_1 CP_2 criteri utili per la ricerca di una valida location per la futura attività in franchising.
15) Vero che in data 31.1.2019, il signor contattava il signor riferendogli di possibili locali in Pt_1 Pt_3 affitto, di cui trasmetteva a mezzo messaggistica telefonica (WhatsApp) dati e riproduzioni fotografiche, chiedendogli pareri.
16) Vero che il signor riscontrava i messaggi telefonici di cui al capitolo precedente comunicando che si Pt_3 trattava di locali non adeguati.
17) Vero che in data 8.3.2019, i signori e si recavano per un sopralluogo presso un locale Pt_1 CP_2 Pt_3 in Milano Viale Gorizia n. 8, individuato da ma ritenuto non interessante dal signor Parte_1 Pt_3
18) Vero che in occasione dell'incontro tra le parti del 8.3.2019, il signor per conto di ribadiva Pt_3 CP_1 ulteriormente i requisiti di pedonabilità e di spazi sufficienti per poter approntare un locale adeguato al marchio
. Pt_2 19) Vero che in data 20.7.2019, il signor di contattava telefonicamente il signor per Pt_3 CP_1 Pt_1 informarlo dell'opportunità di intraprendere l'attività in franchising in un immobile da lui identificato sito in Milano Via Ravizza n. 3.
pagina 3 di 11 20) Vero che in data 21.7.2019, il sig. inviava a mezzo messaggistica telefonica (WhatsApp) al sig. Pt_3 la documentazione del predetto locale in Milano Via Ravizza n. 3, ossia le fotografie, le planimetrie e le Pt_1 prime ipotesi di ristrutturazione, in modo che potesse valutarlo.
21) Vero che in data 23.7.2019, le parti si incontrarono negli uffici del sig. in Corsico Via Volta, per CP_2 discutere in dettaglio del sistema di franchising di e delle fees di affiliazione. CP_1
22) Vero che in data 24.7.2019 le parti si incontrarono per un sopralluogo presso l'immobile individuato da sito in Milano Via Ravizza n. 3, in presenza di e agenti immobiliare di CP_1 Controparte_3 CP_4Co
affinché l'attore potesse visionare il locale.
23) Vero che il locale era, ed è, di proprietà del signor ed era condotto in locazione dalla società Tes_1 NIMA 3 S.R.L., che vi avrebbe intrapreso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
24) Vero che in data 25.7.2019, a seguito del sopralluogo e stante il gradimento del signor Pt_1 CP_1 sottoscriveva un accordo preliminare con la società NIMA 3 S.R.L. per il subentro nella locazione.
25) Vero che in data 8.8.2019, il sig. trasmetteva ad la bozza di preliminare di franchising Pt_3 Parte_1 con le condizioni economiche da valutare e l'allegato di stima dei costi di avviamento del locale.
26) Vero che in data 9.8.2019, e si incontravano presso l'abitazione del signor Parte_1 Parte_3
a Milano in Via Morozzo della Rocca n. 5 per discutere i particolari e le clausole del contratto Pt_3 preliminare di affiliazione commerciale da sottoscrivere tra e , o società che lo stesso CP_1 Parte_1 avrebbe costituito successivamente. 27) Vero che sempre in data 9.8.2019, a seguito dell'incontro, il sig. trasmetteva ad il Pt_3 Parte_1 preliminare modificato secondo intese e le planimetrie della ristrutturazione da eseguirsi.
28) Vero che in data 12.08.2019 il sig. trasmetteva al sig. le proiezioni economico-finanziarie Pt_3 Pt_1 dell'iniziativa aggiornate, in modo tale da condividere gli investimenti necessari, quantificati in circa Euro 350.000 e i ritorni attesi nel tempo.
29) Vero che dal 12.8.2019 al 14.8.2019 seguiva corrispondenza a mezzo mail tra le parti per la negoziazione e definizione delle singole clausole del preliminare di affiliazione commerciale.
30) Vero che nei primi giorni del successivo mese di settembre, seguivano diversi contatti telefonici tra le parti per definire le questioni operative collegate alla realizzazione del locale.
31) Vero che le parti concordarono che avrebbe concentrato i propri sforzi per ottenere i finanziamenti Pt_1 bancari allo stesso necessari mentre avrebbe impiegato la propria forza contrattuale per garantire le CP_1 migliori condizioni economiche dai professionisti e dalle imprese incaricati di realizzare la nuova gelateria (progettazione ed esecuzione delle opere necessarie), oltre a fornire tutto il supporto necessario ad per Pt_1 facilitare il dialogo con gli istituti bancari e l'accesso al finanziamento necessario.
32) Vero che si offrì di presentare ad anche propri contatti in ambito bancario che potessero CP_1 Pt_1 facilitare l'erogazione del finanziamento, stante l'appartenenza al sistema “ ”. Parte_2
33) Vero che il presupposto alla base delle trattative con gli istituti di credito banche era che a Parte_1 servissero circa 300.000€ complessivamente, dato ricavato dal business plan elaborato da e condiviso CP_1 da di cui 150.000€ di capitale di rischio e 150.000€ di capitale a debito, per il quale il presupposto era Pt_1 ovviamente che il franchisee avrebbe fornito adeguate garanzie personali proprie, dei suoi eventuali soci e, Pt_1 se necessario, anche di altri famigliari.
34) Vero che in data 8.9.2019 e 11.9.2019, il sig. trasmetteva ad il Business Plan Pt_3 Parte_1 dell'iniziativa, in modo che potesse utilizzarlo per richiedere il finanziamento necessario agli istituti bancari.
35) Vero che al fine di facilitare l'ottenimento del finanziamento, il sig. mise in contatto con Pt_3 Parte_1 il Dr. della Banca Valsabbina S.p.A. in data 12.9.2019, con il Dr. di BPM, ora CP_6 Persona_1
BANCO Bpm, in data 16.9.2019 e con il Dr. di Unicredit S.p.A. in data 17.9.2019. Persona_2 36) Vero che in data 26.9.2019, i signori e si incontravano presso l'abitazione del signor Pt_1 Pt_3 Pt_3 a Milano in Via Morozzo della Rocca n. 5, per discutere del contratto di affiliazione definitivo che avrebbero dovuto firmare entro fine settembre, come previsto dal contratto preliminare di affiliazione siglato il 9- 17.8.2019. 37) Vero che in data 26.9.2019 precisò che l'atto definitivo sarebbe stato sottoscritto dallo stesso ma Parte_1 in qualità di legale rappresentante della neocostituita Arson S.r.l.
pagina 4 di 11 38) Vero che in data 26.9.2019 fu chiarito ulteriormente che avrebbe ottenuto in locazione il locale CP_1 dalla proprietà ( e lo avrebbe subaffittato alla Asron S.r.l., società costituita da e la Tes_1 Parte_1 propria compagna (figlia di , alle medesime condizioni economiche, perciò senza alcun ricavo sulla CP_2 sublocazione.
39) Vero che si discusse del fatto che in caso di eventuale esito negativo dell'iniziativa imprenditoriale il franchisee non avrebbe avuto la possibilità di utilizzare gli stessi locali per una attività differente da “ Pt_2
”.
[...]
40) Vero che si dichiarò disponibile a pattuire in caso di esito negativo dell'iniziativa l'obbligo da CP_1 C parte di di subentro nella gestione diretta, fatta un indennizzo per gli investimenti fatti, decurtato CP_1 dell'usura dei beni, arredi e macchinari presenti nel locale causata dall'utilizzo nel tempo.
41) Vero che in data 27.9.2019, il signor ricevette una chiamata telefonica dal signor con cui Pt_3 Pt_1 quest'ultimo lo informava di non esser riuscito ad ottenere finanziamenti da parte delle banche e perciò di non essere nelle condizioni di onorare gli impegni presi.
42) Vero che nel corso della telefonata del 27.9.2019 il signor chiese nuovamente di poter realizzare Parte_1 l'iniziativa in società con o che il sig. in prima persona o con la propria azienda fornisse le CP_1 Pt_3 garanzie agli Istituti bancari coinvolti, per procedere comunque con l'investimento ma, come già in passato, il signor rifiutò. Pt_3
43) Vero che in data 30.9.2019, stanti gli impegni assunti con il proprietario dell'immobile e con il precedente conduttore, sottoscriveva il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile in Milano via CP_1 Ravizza n. 3 ove ha intrapreso in proprio l'attività di gelateria.
44) Vero che in data 30.9.2019 concordava con NIMA 3 S.R.L. le tempistiche per il pagamento per le CP_1 tranche mancanti dell'indennità prevista per la cessione del contratto di affitto, pari complessivamente a Euro 57.500 oltre l'iva di legge, ai quali aggiungere Euro 22.000 per il rimborso della caparra versata da NIMA 3 S.R.L. al sig. relativa al contratto di affitto dell'immobile, composto da negozio ed ufficio Tes_1 adiacenti, con contratti di locazione distinti.
45) Vero che in data 30.9.2019 provvedeva al pagamento al sig. del canone di affitto del CP_1 Tes_1 locale per il mese di Ottobre 2019, pari ad Euro 3.987.
46) Vero che in data 2.10.2019, e si incontravano presso l'agenzia UBI di Milano, Parte_1 Parte_3 Largo Gelsomini n. 12, in presenza del Dr. , direttore di filiale e altri funzionari, con l'obiettivo Testimone_2 che il sig. potesse supportare i signori e nell'ottenimento del finanziamento. Pt_3 Pt_1 CP_2
47) Vero che nel corso dell'incontro presso UBI del 2.10.2019 il signor di spiegava il sistema Pt_3 CP_1
“ ” e i risultati già registrati da “ ” nei propri punti vendita di Bergamo. Parte_2 Parte_2 48) Vero che nel corso dell'incontro presso UBI del 2.10.2019 il signor richiese ai funzionari bancari Pt_3 quale fosse la problematica che impediva il finanziamento richiesto dalla società Arson S.r.l., considerato il contesto distributivo avviato in cui l'attività si sarebbe inserita.
49) Vero che i funzionari di UBI comunicarono che in realtà non esisteva una formale domanda di finanziamento ma solo delle conversazioni interlocutorie e che in ogni caso l'ipotesi di finanziamento non risultava percorribile in quanto non era stato previsto di fornire garanzie personali sufficientemente capienti.
50) Vero che al termine dell'incontro, il signor comunicò ai signori e che il loro Pt_3 Pt_1 CP_2 comportamento irresponsabile costringeva a dover assumere in proprio l'operazione, per evitare i CP_1 danni conseguenti agli impegni già assunti con la proprietà dell'immobile, oltre ai costi già sostenuti tra cui la buonuscita in buona parte già versata al precedente conduttore, impegnando finanziariamente , che CP_1 avrebbe dovuto compiere l'investimento senza essersi nel frattempo dotata della finanza necessaria per sostenere l'operazione e dovendo ottenerla tramite i canali bancari.
51) Vero che per evitare ogni controversia, offrì di prolungare il termine di stipula del contratto CP_1 definitivo, al fine di consentire al sig. di ottenere le garanzie necessarie all'erogazione del finanziamento, a Pt_1 condizione che fosse riconosciuta un'integrazione della caparra già versata pari al periodo di locazione che avrebbe dovuto sostenere in proprio, avendo già sottoscritto il contratto di locazione. CP_1 52) Vero che in data 3.10.2019 comunicava la volontà di non stipulare il contratto definitivo e di non voler Pt_1 prolungare il termine ad uopo fissato dal preliminare. Indica a testimoni i signori pagina 5 di 11 su tutti i capitoli Testimone_3
Dr. su tutti i capitoli Testimone_4
Dr. sui capitoli nn. 23, 24, 43 e 45 Tes_1
sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Parte_4
sui capitoli nn. 22, 23, 24, 43, 44 e 45 Controparte_3
sui capitoli nn. 22, 23, 24, 43, 44 e 45 CP_4
Dr. , direttore Filiale UBI Milano largo Gelsomini n. 12 sui capitoli nn. 46, 47, 48 e 49 Testimone_2
Dr. della Banca Valsabbina S.p.A. sul capitolo n. 35 CP_6
Dr. di BPM, ora BANCO Bpm, sul capitolo n. 35 Persona_1
Dr. di Unicredit S.p.A. sul capitolo n. 35”. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, (una Società che CP_8 CP_1
si occupa della somministrazione di alimenti e bevande e che è titolare del marchio
“ ”), affinchè: Parte_2
a) in via principale, venisse accertato l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di franchising concluso fra le parti in data 9.8.2019 e, dunque, la legittimità del recesso esercitato dall'allora attore, con condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra versata, pari a complessivi euro 30.000,00;
b) in via subordinata, affinchè venisse accertato il mancato avveramento della condizione di cui alla lettera J) sub b del contratto indicato e con condanna di alla restituzione CP_1
della somma pari alla caparra confirmatoria versata di euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. A fondamento delle proposte domande, l'attore deduceva l'inadempimento del franchisor a procurare il suo subentro nel “contratto di locazione” dei locali ove si sarebbe dovuta svolgere l'attività; sul punto, specificava che, alla lettera e) delle premesse del contratto, fosse stato convenuto quanto segue:
“il è titolare di una opzione di subentro nel contratto di locazione per l'immobile CP_9 sito a Milano (MI) in Via Ravizza n. 3, da far valere entro e non oltre il 30/09/2019”.
Inoltre, evidenziava che - alla successiva lettera j) delle premesse – fosse stato convenuto che:
“Le parti avranno facoltà di annullare il presente accordo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. Mancata concessione da parte del Comune di Milano del permesso per installazione di un dehor esterno.
pagina 6 di 11 b. Mancato subentro da parte del “ ” nel contratto di locazione del locale. Parte_5
c. Mancato ottenimento da parte del “ ” del finanziamento necessario per la Parte_5 copertura dell'investimento iniziale”.
Infine, deduceva che il franchisor gli aveva offerto la sola “sub – locazione” dell'immobile e non la “locazione” dello stesso.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 8642/2023 pubblicata in data 7.11.2023, il
Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande formulate dal sig. nei confronti della convenuta;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento a favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,35, di cui euro 3.809,00 per compensi di avvocato ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.”.
4. Il Tribunale essenzialmente evidenziava come risultasse per tabulas che il IS avesse proposto, al franchisee, il contratto di sub locazione dei locali e che quest'ultimo avesse, invece,
ritenuto di recedere dal citato contratto preliminare.
Il primo giudice, inoltre, riteneva che l'inadempimento dedotto dal franchisee – (in ragione del fatto che il contratto di “sub locazione” non fosse equiparabile a quello di “locazione”, in quanto, nel caso di cessazione del rapporto, non avrebbe avuto diritto all'indennità di avviamento) – non fosse condivisibile, tenuto conto che anche al sub conduttore spettava tale l'indennità (citando, a sostegno, Cass. Civ. 9677/1997).
Infine, si evidenziava che il franchisee non avesse documentato che le altre condizioni pattuite si fossero verificate (i.e. l'ottenimento del finanziamento per avviare l'attività e l'autorizzazione del
Comune di Milano per l'installazione del dehor).
Non ultimo, si riteneva che – in ogni caso – la proposta del franchisor di concludere un contratto di sub locazione fosse, ai fini contrattuali e secondo buona fede, idonea a far ottenere la disponibilità
del locale.
pagina 7 di 11 5. ha proposto appello, per un unico motivo così rubricato: “Violazione ed errata CP_8
interpretazione degli artt. 1362 e 1353 e ss. c.c. Erronea ed illegittima interpretazione del contratto preliminare tra e e travisamento dei fatti”. CP_1 Pt_1
6. si è costituita nel presente giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione dell'8 maggio 2024, le parti precisavano le conclusioni e,
assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 maggio 2025.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per il
“mancato riconoscimento del verificarsi della condizione risolutiva (ovvero avveramento della condizione sospensiva)”.
L'appellante, in particolare, contesta la decisione impugnata per l'erronea valutazione della condizione prevista alla lettera j) del contratto preliminare, avendo così motivato:
“l'obbligazione da parte dell'affiliante di far subentrare il franchisee nel contratto di locazione del locale sito in Milano, via Ravizza n. 3, su cui l'affiliante vantava un diritto di opzione, costituisce, nell'ambito dell'oggetto del contratto di cui è causa, l'impegno a far ottenere all'affiliato la disponibilità del locale. Quindi, la proposta di sub locazione del negozio costituisce con tutta evidenza, l'adempimento, ai fini del contratto preliminare stipulato, dell'obbligazione di ottenere la disponibilità del locale stesso.” (pg. 8 sentenza).
L'appellante, sul punto, evidenzia che:
- in generale, nel contratto di franchising, è importante il locale ove si svolge l'attività
d'impresa;
- il contratto preliminare fra le parti recava gli impegni citati alle lettere e) e j);
pagina 8 di 11 - inoltre, parte appellata era la conduttrice dei locali e, nel contratto di locazione concluso con la proprietà, era espressamente autorizzata alla cessione del contratto, quindi, avrebbe potuto procurare “la locazione” in favore dell'appellante;
- con la sub - locazione, l'affiliante assumeva una posizione “dipendente” da quella del sub locatore e avrebbe rischiato, in determinate evenienze, di perdere il locale ove esercitava l'attività commerciale (ad esempio, nel caso di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del conduttore principale nei confronti della proprietà).
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, per i seguenti principali motivi.
I.A. Si rileva che – nel contratto di franchising concluso fra le parti in data 9.8.2019 – alla lettera
e) fosse previsto “che il era titolare di un'opzione di subentro nel contratto di CP_9 locazione per l'immobile sito in Milano (MI), via Ravizza n. 3, da far valere entro e non oltre il
30/09/2019”.
Alla successiva lettera j) delle premesse del contratto – come già evidenziato - veniva convenuto che: “j) Le parti avranno la facoltà di annullare il presente accordo al verificarsi delle seguenti condizioni: […] b) Mancato subentro da parte del “ ” nel contratto di locazione del Parte_5 locale. […]”.
I.B. Ciò premesso, dalle allegazioni della convenuta in primo grado e dalla documentazione in atti, risulta che vi furono trattative fra le parti e che approdarono all'offerta, da parte del in CP_9 favore dell'appellante, della conclusione di un contratto di “sub – locazione” dei locali ove l'attività d'impresa si sarebbe dovuta svolgere.
Appare corretta, a questa Corte, la valutazione effettuata dal primo giudice nel senso che tale proposta contrattuale – da valutarsi secondo il principio di buona fede – risultava soddisfare le esigenze del franchisee, in quanto:
- avrebbe consentito, a quest'ultimo, di svolgere l'attività indicata presso i locali prescelti (siti in Milano, via Ravizza n.3);
- la natura di “sub – locazione” del contratto non escludeva (così come invece rappresentato da parte dell'appellante) il “diritto all'indennità di avviamento” sussistendone i presupposti pagina 9 di 11 di legge (in tale senso, cfr. Cass. Civ. n. 9677/97 citata dal Tribunale e, più di recente, Cass.
Civ. n. 14564/2003).
Oltre a ciò, si osserva che – nella “bozza di contratto di affiliazione definitivo” (doc. n. 10 appellante) – si era previsto che l'affiliato dovesse avere la disponibilità del “locale”, alle condizioni ivi previste, senza alcun riferimento a una determinata formula contrattuale.
Inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, nel caso di alienazione del locale a terzi, da parte della proprietà, al sub conduttore sarebbe spettato il “diritto di prelazione”, in quanto soggetto che esercita concretamente l'attività di impresa, tenuto conto dell' “esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico
(esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda e del diritto di proprietà sull'immobile adibito all'esercizio di questa)” e avuto riguardo all'interpretazione estensiva del riferimento a “conduttore” nell'art. 38 Legge 392/1978,
“onde ricomprendervi anche il sub conduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità
(mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36 stessa legge)”.1
Di conseguenza, ad avviso di questa Corte, in difetto di altre o diverse circostanze, non può ravvisarsi, per ciò solo, l'inadempimento del IS al contratto preliminare di franchising del
9.8.2019.
Infine, si osserva che – così come evidenziato dal primo Giudice – non abbia allegato e CP_8
documentato che le ulteriori due condizioni previste nel contratto preliminare citato (cioè
l'ottenimento dell'autorizzazione al dehor esterno e, soprattutto, del finanziamento bancario) si pagina 10 di 11 siano realizzate – (quale circostanza, quest'ultima, che parte appellata assume non essersi verificata).
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con conferma della sentenza di primo grado.
II. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_8 contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, CP_8 CP_1
conferma la sentenza n. 8642/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 7
novembre 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado CP_8 CP_1
che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore CP_8 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, Cass. Civ., III, sentenza n. 6271 del 10.7.1997; nello stesso senso, Cass. Civ., III, sentenza n. 1956 del 23.02.1991: “Nel caso in cui l'immobile destinato all'esercizio di una delle attività di cui all'art. 27 della legge sull'equo canone sia stato sub-locato dal conduttore, il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della predetta legge nel caso in cui il locatore intenda vendere il bene locato, spetta al subconduttore che abbia allocato una propria azienda nell'immobile e vi eserciti la relativa attività commerciale e non anche, ne' più, a quel conduttore (sublocatore) che ha assunto un mero ruolo di intermediario nel rapporto di locazione senza utilizzare o godere direttamente l'immobile con
l'esercizio di una delle attività la cui tutela il legislatore ha avuto di mira sia con il diritto di prelazione che con quello all'indennità per la perdita dell'avviamento, al quale l'istituto della prelazione è strettamente connesso”;