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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 644/2025 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Mario BOVETTI, elettivamente domiciliato in Via CP_1
Piandellavalle n. 6, ND (CN) presso il difensore Avv. Mario BOVETTI.
e con il patrocinio dell'Avv. Giorgio LERDA e dell'Avv. Roberta Controparte_2
CANAVESE, elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja n. 57, Torino (TO) presso i difensori
Avv. Giorgio LERDA e Avv. Roberta CANAVESE.
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e CP_1 esponevano: Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Garessio (CN) il 14/06/2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nate le figlie a CE (CN) il 30/10/2008, e a Persona_1 Persona_2
ND (CN) il 17/09/2010; che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 26/03/2024 nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata l'11/04/2024, dalla quale è altresì emerso che le parti, a seguito di un primo procedimento di separazione personale – omologato con decreto del 31/10/2018 – si sono successivamente riconciliate tra la fine del 2018 e il 2019, per poi addivenire ad una nuova separazione personale pronunciata per l'appunto con la sopracitata sentenza;
che sin dalla data di comparizione nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali avvenuta il
26/03/2024 - in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente - la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa, confermando perciò quanto già ribadito dalle parti in udienza, ossia che la crisi coniugale fosse da ritenersi definitiva;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al
16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 12/03/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge
– nello specifico, a partire dall'udienza di comparizione celebrata dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo in data 26/03/2024, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente – e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Per_1 Per_2
473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
14/06/2008 in Garessio (CN) da: nata a [...] il [...], e da CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Garessio al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Garessio, in data 13.6.2008 e trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune, Anno 2008, Parte II, Serie A, N° 4. Per_
- Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_2 collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
- Il padre potrà tenere con sé le figlie dal mercoledì sera al sabato mattina e, a settimane alterne, dal mercoledì sera alla domenica sera, nonché per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ferma comunque restando la possibilità di variazioni concordate, in relazione agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie.
- Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre la somma di € 400,00 mensili (€200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, facendosi riferimento, quanto alla regolamentazione di queste ultime, al Protocollo
d'Intesa tra magistrati e avvocati di Torino in data 15.3.2016.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Garessio di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 644/2025 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Mario BOVETTI, elettivamente domiciliato in Via CP_1
Piandellavalle n. 6, ND (CN) presso il difensore Avv. Mario BOVETTI.
e con il patrocinio dell'Avv. Giorgio LERDA e dell'Avv. Roberta Controparte_2
CANAVESE, elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja n. 57, Torino (TO) presso i difensori
Avv. Giorgio LERDA e Avv. Roberta CANAVESE.
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e CP_1 esponevano: Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Garessio (CN) il 14/06/2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nate le figlie a CE (CN) il 30/10/2008, e a Persona_1 Persona_2
ND (CN) il 17/09/2010; che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 26/03/2024 nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata l'11/04/2024, dalla quale è altresì emerso che le parti, a seguito di un primo procedimento di separazione personale – omologato con decreto del 31/10/2018 – si sono successivamente riconciliate tra la fine del 2018 e il 2019, per poi addivenire ad una nuova separazione personale pronunciata per l'appunto con la sopracitata sentenza;
che sin dalla data di comparizione nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali avvenuta il
26/03/2024 - in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente - la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa, confermando perciò quanto già ribadito dalle parti in udienza, ossia che la crisi coniugale fosse da ritenersi definitiva;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al
16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 12/03/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge
– nello specifico, a partire dall'udienza di comparizione celebrata dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo in data 26/03/2024, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente – e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Per_1 Per_2
473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
14/06/2008 in Garessio (CN) da: nata a [...] il [...], e da CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Garessio al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Garessio, in data 13.6.2008 e trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune, Anno 2008, Parte II, Serie A, N° 4. Per_
- Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_2 collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
- Il padre potrà tenere con sé le figlie dal mercoledì sera al sabato mattina e, a settimane alterne, dal mercoledì sera alla domenica sera, nonché per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ferma comunque restando la possibilità di variazioni concordate, in relazione agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie.
- Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre la somma di € 400,00 mensili (€200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, facendosi riferimento, quanto alla regolamentazione di queste ultime, al Protocollo
d'Intesa tra magistrati e avvocati di Torino in data 15.3.2016.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Garessio di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi