CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, LA
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201672-2024 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 08/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201692/2024 IVA-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201704-2024 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201712/2024 IVA-ALTRO 2021
- sul ricorso n. 32/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201713-2024 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl esercente l'attività di “pulizia generale non specializzata di edifici”, con separati ricorsi, riuniti all'udienza odierna per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 54, 4° c. del d.P.R. n. 633 del
1972, aveva accertato una maggiore imposta sul valore aggiunto ed aveva irrogato le relative sanzioni sul presupposto di fatture soggettivamente inesistenti in relazione agli anni d'imposta compresi tra il 2018 ed il
2022.
È opportuno sottolineare che gli avvisi impugnati sono scaturiti dal P.V.C. del 21/06/2024 redatto dagli Agenti della G di F di Maglie all'esito della verifica fiscale effettuata nei confronti della su indicata società ricorrente;
che in detto PVC è precisato che in ciascun anno d'imposta oggetto di verifica, “tutte le fatture esaminate a scandaglio risultano correttamente registrate”, e che alcune di esse (costituenti una percentuale irrisoria rispetto al volume d'affari della società contribuente) erano state erroneamente emesse in regime di reverse charge, anziché nel modo ordinario.
Sulla base di tali risultanze l'Ufficio ha emesso, per ciascun anno d'imposta oggetto di accertamento, il pertinente Schema d'Atto, contestando la deduzione di costi per fatture oggettivamente inesistenti.
In parziale accoglimento delle osservazioni della contribuente l'Ufficio, con i successivi avvisi di accertamento qui impugnati, ha riqualificato le operazioni contestate in soggettivamente inesistenti, riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti ai fini IRES ed IRAP e recuperando a tassazione la sola IVA ritenuta illegittimamente detratta.
Si sottolinea infine che la società, in relazione alle fatture erroneamente emesse in regime di reverse charge, anziché nel modo ordinario, ha documentato di aver corrisposto l'imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle relative sanzioni, con ravvedimento operoso, in data 17/02/2023.
A sostegno dell'opposizione la società ricorrente ha posto i seguenti motivi: 1) Difetto di sottoscrizione e dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento;
2) Violazione degli articoli 2697 c.c. e 7, comma 5- bis decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di onus probandi in merito al consapevole, effettivo o potenziale, coinvolgimento della ricorrente alla presunta frode IVA;
3) Ha invocato, subordinatamente, la disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza.
L'ufficio ha resistito e la ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte conferma l'Ordinanza emessa in udienza in relazione alla riunione dei procedimenti trattati e discussi congiuntamente, riunendosi al procedimento iscritto al n. 28/2025 RG di questo Ufficio, i giudizi iscritti ai nn. 29/2025, 30/202, 31/2025 e 32/2025 RG, scaturenti da distinti provvedimenti dell'A.F, tutti originati dal medesimo PVC redatto dalla G di F., stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio si ritiene di far ricorso al principio della c.d.
"ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Pacifico che nel caso di specie la contestazione dell'Ufficio attiene ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in relazione a fatture emesse da soggetti ritenuti “evasore totale” (Società_1), ovvero privi di organizzazione, o da soggetti interposti (Nominativo_1); che gli agenti verbalizzanti hanno constatato la regolarità formale della documentazione contabile esaminata;
che la società contribuente ha provveduto alla regolarizzazione delle fatture erroneamente emesse in regime di reverse charge.
È ius receptum che l'Amministrazione finanziaria, nella siffatta ipotesi, sia onerata di provare la consapevolezza del contribuente che l'operazione contestata si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. V, 13 luglio 2022, n. 22190; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40690;
Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969, ecc…).
A parere di questa Corte l'A.F. non ha provato che la contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, che i contraenti fossero evasori totali o privi di organizzazione e, quindi, che le operazioni contestate fossero orientate all'evasione delle imposte. Ciò nondimeno si ritiene che la contribuente abbia fornito la prova contraria, ovvero di avere operato diligentemente e, comunque, di non aver avuto la possibilità di essere edotta della sussistenza dei presupposti per addivenire alla contestazione effettuata dall'Ufficio.
In merito alle specifiche contestazioni dell'AdE si osserva che: 1) la ricorrente non aveva alcuna possibilità di conoscere che gli indicati fornitori non producessero le dichiarazioni fiscali o fossero evasori totali, atteso che, come attestato dalla documentazione versata in atti dalla difesa della stessa ricorrente, a tutt'oggi la partita IVA del fornitore risulta ancora attiva e l'acquirente del materiale fatturato non aveva alcun potere di controllo in merito alla posizione contabile e fiscale del proprio fornitore;
2) le modalità di cessione della merce, soprattutto in seguito ai chiarimenti tempestivamente forniti dalla contribuente agli accertatori, appaiono assolutamente regolari e, certamente, non in grado di far sorgere sospetti di qualsivoglia genere all'acquirente, che prendeva visione della merce acquistata presso un locale deposito a disposizione del venditore il quale, successivamente, provvedeva alla consegna della merce stessa. A nulla rilevando che, come successivamente avrebbe accertato la G di F., il fornitore non fosse titolare “di unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso magazzino o locale di deposito”, non sussistendo peraltro alcun onere di verifica della titolarità dei locali in capo all'acquirente e, certamente, ciò non potrebbe giustificare la consapevolezza di Ricorrente_1 srl di partecipare ad una frode IVA;
3) la difesa della contribuente ha correttamente sottolineato che le deduzioni dell'A.F. circa le dichiarazioni dei fornitori, in primis del Nominativo_1, sono errate e fuorvianti. Invero alla contribuente è contestata la cessione di beni e non la prestazione di servizi, per cui è del tutto irrilevante, e certamente non è opponibile alla società ricorrente, che il Nominativo_1, come dallo stesso dichiarato, fatturasse prestazioni di servizi eseguiti da terzi;
parimenti irrilevante è la circostanza che lo stesso Nominativo_1 vendesse la merce da lui precedentemente acquistata in nero, non potendo la successiva acquirente avere contezza di ciò; 4) i pagamenti per contanti, sotto la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, sono giustificati dalla capienza di cassa della società acquirente e trovano conferma nei mastrini di cassa.
In definitiva, si evidenzia la mancanza di elementi certi atti a provare la consapevolezza della società ricorrente che le operazioni e le fatture contestate si inserissero in una evasione dell'imposta; né si rileva in alcun modo che la contribuente potesse essere consapevole della frode IVA commessa a monte, in base a circostanze oggettive dalle quali dedurre che un analogo operatore commerciale si sarebbe potuto avvedere della frode IVA commessa nella catena distributiva a monte, tenuto conto anche della condizione operativa in cui si sono realmente e concretamente verificati i fatti, in relazione ai quali questa Corte ha tratto il giudizio di buona fede oggettiva della società acquirente.
Da quanto innanzi emerge la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, assorbite le restanti censure.
La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, il 14/01/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, LA
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201672-2024 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 08/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201692/2024 IVA-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201704-2024 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201712/2024 IVA-ALTRO 2021
- sul ricorso n. 32/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201713-2024 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl esercente l'attività di “pulizia generale non specializzata di edifici”, con separati ricorsi, riuniti all'udienza odierna per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 54, 4° c. del d.P.R. n. 633 del
1972, aveva accertato una maggiore imposta sul valore aggiunto ed aveva irrogato le relative sanzioni sul presupposto di fatture soggettivamente inesistenti in relazione agli anni d'imposta compresi tra il 2018 ed il
2022.
È opportuno sottolineare che gli avvisi impugnati sono scaturiti dal P.V.C. del 21/06/2024 redatto dagli Agenti della G di F di Maglie all'esito della verifica fiscale effettuata nei confronti della su indicata società ricorrente;
che in detto PVC è precisato che in ciascun anno d'imposta oggetto di verifica, “tutte le fatture esaminate a scandaglio risultano correttamente registrate”, e che alcune di esse (costituenti una percentuale irrisoria rispetto al volume d'affari della società contribuente) erano state erroneamente emesse in regime di reverse charge, anziché nel modo ordinario.
Sulla base di tali risultanze l'Ufficio ha emesso, per ciascun anno d'imposta oggetto di accertamento, il pertinente Schema d'Atto, contestando la deduzione di costi per fatture oggettivamente inesistenti.
In parziale accoglimento delle osservazioni della contribuente l'Ufficio, con i successivi avvisi di accertamento qui impugnati, ha riqualificato le operazioni contestate in soggettivamente inesistenti, riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti ai fini IRES ed IRAP e recuperando a tassazione la sola IVA ritenuta illegittimamente detratta.
Si sottolinea infine che la società, in relazione alle fatture erroneamente emesse in regime di reverse charge, anziché nel modo ordinario, ha documentato di aver corrisposto l'imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle relative sanzioni, con ravvedimento operoso, in data 17/02/2023.
A sostegno dell'opposizione la società ricorrente ha posto i seguenti motivi: 1) Difetto di sottoscrizione e dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento;
2) Violazione degli articoli 2697 c.c. e 7, comma 5- bis decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di onus probandi in merito al consapevole, effettivo o potenziale, coinvolgimento della ricorrente alla presunta frode IVA;
3) Ha invocato, subordinatamente, la disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza.
L'ufficio ha resistito e la ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte conferma l'Ordinanza emessa in udienza in relazione alla riunione dei procedimenti trattati e discussi congiuntamente, riunendosi al procedimento iscritto al n. 28/2025 RG di questo Ufficio, i giudizi iscritti ai nn. 29/2025, 30/202, 31/2025 e 32/2025 RG, scaturenti da distinti provvedimenti dell'A.F, tutti originati dal medesimo PVC redatto dalla G di F., stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio si ritiene di far ricorso al principio della c.d.
"ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Pacifico che nel caso di specie la contestazione dell'Ufficio attiene ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in relazione a fatture emesse da soggetti ritenuti “evasore totale” (Società_1), ovvero privi di organizzazione, o da soggetti interposti (Nominativo_1); che gli agenti verbalizzanti hanno constatato la regolarità formale della documentazione contabile esaminata;
che la società contribuente ha provveduto alla regolarizzazione delle fatture erroneamente emesse in regime di reverse charge.
È ius receptum che l'Amministrazione finanziaria, nella siffatta ipotesi, sia onerata di provare la consapevolezza del contribuente che l'operazione contestata si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. V, 13 luglio 2022, n. 22190; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40690;
Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969, ecc…).
A parere di questa Corte l'A.F. non ha provato che la contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, che i contraenti fossero evasori totali o privi di organizzazione e, quindi, che le operazioni contestate fossero orientate all'evasione delle imposte. Ciò nondimeno si ritiene che la contribuente abbia fornito la prova contraria, ovvero di avere operato diligentemente e, comunque, di non aver avuto la possibilità di essere edotta della sussistenza dei presupposti per addivenire alla contestazione effettuata dall'Ufficio.
In merito alle specifiche contestazioni dell'AdE si osserva che: 1) la ricorrente non aveva alcuna possibilità di conoscere che gli indicati fornitori non producessero le dichiarazioni fiscali o fossero evasori totali, atteso che, come attestato dalla documentazione versata in atti dalla difesa della stessa ricorrente, a tutt'oggi la partita IVA del fornitore risulta ancora attiva e l'acquirente del materiale fatturato non aveva alcun potere di controllo in merito alla posizione contabile e fiscale del proprio fornitore;
2) le modalità di cessione della merce, soprattutto in seguito ai chiarimenti tempestivamente forniti dalla contribuente agli accertatori, appaiono assolutamente regolari e, certamente, non in grado di far sorgere sospetti di qualsivoglia genere all'acquirente, che prendeva visione della merce acquistata presso un locale deposito a disposizione del venditore il quale, successivamente, provvedeva alla consegna della merce stessa. A nulla rilevando che, come successivamente avrebbe accertato la G di F., il fornitore non fosse titolare “di unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso magazzino o locale di deposito”, non sussistendo peraltro alcun onere di verifica della titolarità dei locali in capo all'acquirente e, certamente, ciò non potrebbe giustificare la consapevolezza di Ricorrente_1 srl di partecipare ad una frode IVA;
3) la difesa della contribuente ha correttamente sottolineato che le deduzioni dell'A.F. circa le dichiarazioni dei fornitori, in primis del Nominativo_1, sono errate e fuorvianti. Invero alla contribuente è contestata la cessione di beni e non la prestazione di servizi, per cui è del tutto irrilevante, e certamente non è opponibile alla società ricorrente, che il Nominativo_1, come dallo stesso dichiarato, fatturasse prestazioni di servizi eseguiti da terzi;
parimenti irrilevante è la circostanza che lo stesso Nominativo_1 vendesse la merce da lui precedentemente acquistata in nero, non potendo la successiva acquirente avere contezza di ciò; 4) i pagamenti per contanti, sotto la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, sono giustificati dalla capienza di cassa della società acquirente e trovano conferma nei mastrini di cassa.
In definitiva, si evidenzia la mancanza di elementi certi atti a provare la consapevolezza della società ricorrente che le operazioni e le fatture contestate si inserissero in una evasione dell'imposta; né si rileva in alcun modo che la contribuente potesse essere consapevole della frode IVA commessa a monte, in base a circostanze oggettive dalle quali dedurre che un analogo operatore commerciale si sarebbe potuto avvedere della frode IVA commessa nella catena distributiva a monte, tenuto conto anche della condizione operativa in cui si sono realmente e concretamente verificati i fatti, in relazione ai quali questa Corte ha tratto il giudizio di buona fede oggettiva della società acquirente.
Da quanto innanzi emerge la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, assorbite le restanti censure.
La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, il 14/01/2026