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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 811/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Parte_2
All'udienza del 19/12/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Giuliano Massimo e per l'avv. Rina Rossitto, Pt_2 in sostituzione dell'avv. ST LL
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 20:00 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 19/12/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n.811/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Giuliano, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
IV MA e LL ST, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/03/2023 proponeva opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n.598 2022 00025338 52 notificato il 06/2/2023 (contenente le prime tre rate del contributo fisso commercianti per l'anno 2021) ed eccepiva il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza dei presupposti impositivi, deducendo di essere mera amministratrice senza percepire alcun compenso della HOME DESIGN Società a
Responsabilità Limitata Semplifica costituita a fine 2020, di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno della stessa società ed evidenziando che la società ha un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, eccepiva la tardività ex art. 617 Pt_2
c.p.c. delle eccezioni relative a vizi di formali dell'avviso di addebito impugnato, essendo stata proposta l'opposizione ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo. Nel
2 merito, deduceva che, ricevuta la notifica dalla procedura COMUNICA della CCIIAA al momento della costituzione della l ha iscritto d'ufficio la Controparte_2 Pt_2 ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza 23/11/2020 con nota del
30/11/2020 ritualmente notificata e sosteneva la legittimità della pretesa creditoria e l'infondatezza del ricorso evidenziando che la ricorrente è unico socio della società e amministratore della stessa e sostenendo che per gli amministratori delle società di capitali non è previsto il requisito della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, ma quello della professionalità, e che la ricorrente, quale amministratrice della indicata s.r.l., era certamente autorizzata a compiere atti di amministrazione e ad occuparsi del reclutamento del lavoratore dipendente di cui parla nel ricorso, occupandosi necessariamente anche di impartirgli le direttive di lavoro e compiendo ogni altra attività di gestione (materiale ed immateriale) della Società necessaria al raggiungimento dello scopo. non può che essersi occupata proprio la ricorrente, peraltro socio unico, come tale del tutto assimilabile, la sua posizione, ad un vero e proprio imprenditore individuale.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione è tempestiva, essendo stato notificato l'avviso di addebito il 06/02/2023 ed il ricorso depositato il 15/03/2023, nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 /1999.
Le eccezioni relative ad asseriti vizi di forma sono inammissibili perché andavano proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e, comunque, sono destituite di fondamento.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La pretesa contributiva dell' trae origine dalla iscrizione d'ufficio di Pt_2 Pt_1 ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti.
[...]
Dall'istruttoria emerge che l' ha provveduto alla predetta iscrizione esclusivamente Pt_2 sulla base della qualità di socio unico della di cui l'Istituto è Controparte_2 venuto a conoscenza a seguito di flusso telematico “Comunica” proveniente dalla Camera di Commercio di Siracusa e dall'esame della visura della C.C.I.A., senza aver eseguito alcuna istruttoria al fine di accertare se la ricorrente partecipasse personalmente al lavoro aziendale e se vi lavorasse con carattere di abitualità e prevalenza.
3 Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La materia dell'iscrizione alla gestione commercianti trova disciplina nella legge 160 del
1975 che all'art 29 individua i presupposti per la iscrizione.
L'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”..
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è , per il disposto dalla l. n. 662/1996, art. 1 comma 203, la prova dello svolgimento di un'attività commerciale, prova che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è a carico dell'Istituto previdenziale. Infatti, l' , sebbene formalmente convenuto da parte del Pt_2 ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione.
Tale onere di prova non è stato assolto dall' nel presente giudizio che si è limitato ad Pt_2 affermare che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione commercianti è stata effettuata a seguito della verifica amministrativa, da cui è risultato che la ricorrente riveste la carica di socio unico della Controparte_2
Non può essere condiviso l'assunto dell'istituto resistente che fonda la pretesa contributiva essenzialmente sulla qualifica di socio unico della società ricoperta dalla ricorrente per il periodo di causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' nella fattispecie, difettano i requisiti per Pt_2
l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello
4 stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni della parte ricorrente e delle prove documentali fornite al fine di contestare lo svolgimento di attività e dimostrare che il lavoro aziendale è svolto da un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato,
l' non ha provato la sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale Pt_2 con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti. È rimasto del tutto sfornito di prova che l'opponente abbia effettivamente svolto l'attività lavorativa nel periodo in questione e che, in ogni caso, tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti. Né può ritenersi sufficiente a tale fine la qualità dello stesso di socio unico della società, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse. Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l'assunto dell' che Pt_2 ha fondato l'iscrizione sulla base delle sole risultanze della visura camerale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.598 2022 00025338 52;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Pt_2 spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1312,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 19/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Pedalino
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