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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 379/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 379/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUZZIELLO Parte_1 C.F._1
NUNZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio delle dr.sse Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/4/2024, , docente che nell'a.s. 2021/22 e nei tre precedenti Parte_1
aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle lezioni, conveniva in giudizio il per far accertare il diritto alla corresponsione Controparte_1
del contributo statale cd. “carta del docente” per dette annualità.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione per l'anno scolastico 2018/19. Controparte_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
pagina 1 di 3 La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente ha prestato servizio, come docente, con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'a.s. 2021/22 e nei due precedenti e fino al termine delle lezioni nell'a.s. 2018/19.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, poi immesso in ruolo.
Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto per l'a.s. 2018/19, in mancanza di atti interruttivi precedenti la diffida, pervenuta solo il 5/3/2024.
Nelle note autorizzate la ricorrente ha sostenuto che ai docenti con contratto a tempo determinato, non viene riconosciuto il beneficio, per ottenere il quale devono aver superato almeno 180 giorni lavorativi, portando a termine l'annualità della supplenza, per cui il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, non può decorrere dal conferimento dell'incarico, che riguarda la sola possibilità legale e non già la possibilità materiale di esercizio del diritto, ma dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, che nel caso di specie, era stato il 30/6/2019.
Per l'a.s. 2018/19 la ricorrente ha stipulato un solo contratto a tempo determinato, fino al termine delle lezioni, per cui era già consapevole che avrebbe avuto una durata superiore a quella minima prevista dall'art 4 co 2 l. 124/1999 (con inizio prima del 31 dicembre e termine al 30 giugno).
Essendo “la registrazione di nuovi soggetti beneficiari . . . consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” ex art 5 D.P.C.M. 28/11/2016, si potrebbe discutere al limite, se il termine debba decorre pagina 2 di 3 dall'ultimo giorno in cui il creditore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto, e quindi dal 1/11/2018, ma anche in tal caso il termine di prescrizione sarebbe ormai decorso al momento della consegna della diffida.
In ogni caso, anche su tale questione si è pronunciata Cass. 29961/2023 cit. che ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dal momento della conclusione del contratto a termine, per cui alla data della diffida erano trascorsi più di cinque anni dalla conclusione del contratto a termine per l'a.s
2018/19.
In conclusione, alla ricorrente dev'essere riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/22 e per i due precedenti, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015, con accredito della somma di € 1.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 25/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 379/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUZZIELLO Parte_1 C.F._1
NUNZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio delle dr.sse Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/4/2024, , docente che nell'a.s. 2021/22 e nei tre precedenti Parte_1
aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle lezioni, conveniva in giudizio il per far accertare il diritto alla corresponsione Controparte_1
del contributo statale cd. “carta del docente” per dette annualità.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione per l'anno scolastico 2018/19. Controparte_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
pagina 1 di 3 La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente ha prestato servizio, come docente, con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'a.s. 2021/22 e nei due precedenti e fino al termine delle lezioni nell'a.s. 2018/19.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, poi immesso in ruolo.
Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto per l'a.s. 2018/19, in mancanza di atti interruttivi precedenti la diffida, pervenuta solo il 5/3/2024.
Nelle note autorizzate la ricorrente ha sostenuto che ai docenti con contratto a tempo determinato, non viene riconosciuto il beneficio, per ottenere il quale devono aver superato almeno 180 giorni lavorativi, portando a termine l'annualità della supplenza, per cui il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, non può decorrere dal conferimento dell'incarico, che riguarda la sola possibilità legale e non già la possibilità materiale di esercizio del diritto, ma dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, che nel caso di specie, era stato il 30/6/2019.
Per l'a.s. 2018/19 la ricorrente ha stipulato un solo contratto a tempo determinato, fino al termine delle lezioni, per cui era già consapevole che avrebbe avuto una durata superiore a quella minima prevista dall'art 4 co 2 l. 124/1999 (con inizio prima del 31 dicembre e termine al 30 giugno).
Essendo “la registrazione di nuovi soggetti beneficiari . . . consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” ex art 5 D.P.C.M. 28/11/2016, si potrebbe discutere al limite, se il termine debba decorre pagina 2 di 3 dall'ultimo giorno in cui il creditore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto, e quindi dal 1/11/2018, ma anche in tal caso il termine di prescrizione sarebbe ormai decorso al momento della consegna della diffida.
In ogni caso, anche su tale questione si è pronunciata Cass. 29961/2023 cit. che ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dal momento della conclusione del contratto a termine, per cui alla data della diffida erano trascorsi più di cinque anni dalla conclusione del contratto a termine per l'a.s
2018/19.
In conclusione, alla ricorrente dev'essere riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta docente dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/22 e per i due precedenti, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015, con accredito della somma di € 1.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 25/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3