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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice EL Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2081/2023 EL R.A.C.C. in data
14/11/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2023,
d a
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio ELl'avv. POLETTO ANDREA ( , C.F._3
giusto mandato in atti attori/opponenti
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), e per
[...] P.IVA_1
essa Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio ELl'avv. SPIGA GAVINO ( ) e C.F._4 ELl'avv. CACCO CATIA ( ), giusto mandato in atti C.F._5
convenuta / opposta
avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione ELle conclusioni EL
07/02/2025, nella quale le parti si sono richiamate alle seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per gli attori/opponenti come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Accertata e dichiarata la nullità parziale degli articoli nn. 1 (secondo e terzo comma) e 5 (ultimo comma) EL contratto di fideiussione omnibus a garanzia ELle operazioni bancarie stipulate da
e con Parte_1 Parte_2 [...]
in data 13 novembre 2019, e Controparte_3 conseguentemente accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 c.c., non essendo stata coltivata alcuna istanza da parte ELl'istituto bancario nei confronti ELla debitrice principale
, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso nei Parte_3
confronti di soggetto privo di legittimazione passiva, non potendo essere
l'attrice opponente tenuta a rispondere EL diritto asseritamente rivendicato dalla convenuta opposta”;
per la convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Nel merito in via principale: dato atto che, per effetto ELl'escussione ELla garanzia, il Fondo Controparte_4
di Garanzia ha corrisposto alla Controparte_3
l'importo di € 9.283,76; dato atto, pertanto, che ad
[...]
oggi il credito vantato dalla Controparte_3
nei confronti ELla NO (debitrice
[...] Parte_3
principale) e dei signori e (garanti) ascende Parte_2 Parte_1 all'importo di € 9.459,92 così determinato: € 3.404,58 (somma capitale) relativamente allo scoperto di conto corrente n. 100939; € 31,61 (somma capitale), relativamente al mutuo chirografario n. 35152; € 6.023,73 (di cui
€ 5.919,20 per capitale ed € 104,53 per interessi di mora al 24.3.2024), relativamente al mutuo chirografario n. 34145, condannare i garanti ELla ditta individuale (ora cessata), signori [nato Parte_3 Parte_2
a ON SA (VE) in data 14.6.1948 (cod. fisc. C.F._6
) ed ivi residente in [...]] e [nata a
[...] Parte_1
AM (BL) in data 24.10.1954 (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_7
residente in [...]] al pagamento - in via tra loro solidale (ed altresì in solido con la debitrice principale
) e per le causali di cui in atti – in favore ELla Parte_3 [...]
in persona EL Controparte_3
Pag. 2 Presidente e legale rappresentante pro tempore, e per essa a
[...]
la somma di € 9.459,92 Controparte_5
(somma comunque entro i limiti ELla garanzia personale dai medesimi prestata), oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese, competenze ed onorari ELla procedura monitoria. Ancora nel merito in via principale: respingersi l'opposizione proposta, così come tutte le domande svolte dagli opponenti siccome infondate, improponibili ed inammissibili e, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa ELla presente comparsa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma ELl'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 ELla L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
In data 8.8.2013 l'allora BA di Credito OOerativo EL ZI
S.c. stipulava con la NO quale titolare ELl'omonima Parte_3
impresa individuale, corrente in ON SA (VE), Piazza Matteotti
n. 1 (cod. fisc. e partita iva ), un CodiceFiscale_8 P.IVA_3
contratto di conto corrente contraddistinto con il n. 100939 che veniva acceso presso la Filiale di ON SA (cfr. doc. n. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio).
Con atto di cessione stipulato in data 18.11.2016 (rep. n. 49502 - racc. n. 36620) per atto EL Notaio di Pordenone, la Persona_1 [...]
acquistava il ramo di Controparte_3
azienda bancaria costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio ELl'attività bancaria e rappresentato da tutti i rapporti di credito, di debito, di ogni attività, passività e di ogni altro rapporto in genere facenti capo - alla data di efficacia (19.11.2016) e salve le esclusioni specificamente indicate - alle sei filiali site in San Stino di Livenza, Caorle, Pramaggiore, ON
SA, e San Donà di Piave ELla CP_6 Controparte_7
con sede in Campolongo Maggiore (VE), frazione
[...]
Bojon, via Villa, n. 147, iscritta all'Albo ELle società OOerative al n.
e aderente al Fondo di Tutela dei Depositanti EL P.IVA_4 [...]
, avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione nel CP_3
Registro ELle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare: . P.IVA_5
Pag. 3 La cessione di ramo di azienda bancaria di cui sopra, comunicata mediante pubblicazione su G.U., Parte seconda n. 145 EL 10.12.2016, ai sensi ELl'art. 58 T.U.B., ha prodotto e produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.
Per effetto ELl'anzidetta cessione e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è Controparte_3
succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di cessione e già di titolarità ELl'istituto bancario cedente.
In data 13.11.2019 Controparte_3 tipulava con la NO , quale titolare ELl'omonima
[...] Parte_3
impresa individuale, un (primo) contratto di mutuo chirografario n.
025/034145/1 ELl'originario importo di € 10.000,00, con versamento ELla somma mutuata nel conto corrente n. 025/100939/59 intestato alla ditta debitrice da rimborsarsi mediante n. 54 rate mensili posticipate a partire dal
13.12.2019 e sino al 13.5.2024 (cfr. doc. n. 3, 4 e 5 allegati al ricorso monitorio).
Le sopraindicate obbligazioni sono garantite:
da fideiussione omnibus con limitazione di importo ad € 15.000,00 rilasciata in data 13.11.2019 dai signori [nato in [...] Parte_2
SA (VE) in data 14.6.1948 (cod. fisc. ) ed ivi CodiceFiscale_6
residente in [...])] e [nata in [...] in Parte_1
data 24.10.1954 (cod. fisc. ) e residente in CodiceFiscale_7
ON SA (VE) in via Aquileia, n. 418] (cfr. doc. n. 6 e 7allegati al ricorso monitorio);
da garanzia prestata in data 14.10.2019 da OF ZI
OC. OO. nella misura EL 70% per il mutuo chirografario n. 025/034145/1
(cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso monitorio) e da garanzia prestata in data
7.10.2021 da OF ZI OC. OO. nella misura EL 90% per lo scoperto di conto corrente n. 025/100939/5 con importo massimo garantito di
€ 2.700,00 (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso monitorio), nonché da C controgaranzia prestata dal Fondo di Garanzia per Piccole e Medie Imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) ELla L. 23.12.1996 n. 662 e regolato dai decreti EL Ministero ELl'Industria, EL Commercio e ELl'Artigianato EL 31.5.1999 n. 248 e EL 3.12.1999 e dal decreto EL
Pag. 4 Ministero ELle Attività Produttive EL 23.9.20051 (cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso monitorio).
In data 15.5.2020 la Controparte_3
stipulava con la NO , quale
[...] Parte_3 titolare ELl'omonima impresa individuale, un (secondo) contratto di mutuo chirografario n. 025/035152/38 ELl'originario importo di € 9.350,00, con versamento ELla somma mutuata nel conto corrente n. 025/100939/59 intestato alla ditta debitrice da rimborsarsi mediante n. 72 rate mensili posticipate a partire dal 15.6.2020 e sino al 15.5.2026 (cfr. doc. n. 11, 12 e 13 allegati al ricorso monitorio).
La linea di credito di cui al suindicato mutuo chirografario n.
025/035152/38 è assistita da garanzia prestata in data 22.5.2020 dal Fondo di
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) ELla Legge 23.12.1996 n. 662 e regolato dai decreti EL Ministero ELl'Industria, EL Commercio e ELl'Artigianato EL 31.5.1999 n. 248 e EL
3.12.1999 e dal decreto EL Ministero ELle Attività Produttive EL 23.9.2005 sino all'importo massimo di € 9.350,002 (cfr. doc. n. 14 allegato al ricorso monitorio).
In data 7.10.2021 veniva sottoscritto presso la Filiale di ON
SA ELla Controparte_3
dalla NO una nuova lettera di apertura di conto
[...] Parte_3
corrente con il relativo documento di sintesi (cfr. doc. n. 15 e 16 allegati al ricorso monitorio).
Stante il mancato pagamento di diverse rate EL mutuo chirografario n. 34145 ed attesa la cancellazione ELla ditta individuale dal Parte_3
Registro ELle Imprese in data 12.9.2022 (cfr. doc. n. 17 allegato al ricorso monitorio), Controparte_3
comunicava con PEC di data 27.2.2023 alla NO quale Parte_3 titolare ELl'omonima impresa individuale, nonché con raccomandate a/r di data 24.2.2023 ai fideiussori, la risoluzione EL contratto di mutuo chirografario n. 34145 ai sensi ELl'art. 5, intimando al contempo il pagamento integrale EL residuo importo mutuato e dovuto (cfr. doc. n. 18 e
19 allegato al ricorso monitorio).
Pag. 5 Stante, altresì, il mancato pagamento di diverse rate EL mutuo chirografario n. 35152, Controparte_3 CP_3
comunicava con PEC di data 27.2.2023 alla NO CP_3 Parte_3
quale titolare ELl'omonima impresa individuale, nonché con
[...]
raccomandate a/r di data 24.2.2023 ai fideiussori e alla BA EL
EZ (per conoscenza), la risoluzione EL contratto di mutuo chirografario n. 35152 ai sensi ELl'art. 5, intimando al contempo il pagamento integrale EL residuo importo mutuato e dovuto (cfr. doc. n. 20 e
21 allegati al ricorso monitorio).
Infine, con comunicazione PEC di data 27.2.2023
[...]
comunicava alla debitrice il Controparte_3
recesso dal rapporto di conto corrente n. 100939 e la medesima comunicazione veniva inviata anche ai garanti e a FI ZI OC.
OO. (cfr. doc. n. 22 e 23 allegati al ricorso monitorio).
Il credito vantato dalla Controparte_3
nei confronti ELla NO (quale titolare
[...] Parte_3
ELla cessata omonima impresa individuale) ammontava alla data EL
24.3.2023 ad € 18.767,54 di cui:
▪ € 3.404,58 (somma capitale) relativamente allo scoperto di conto corrente n. 100939, giusta dichiarazione rilasciata ai sensi ELl'art. 50 EL D.
Lgs.
1.9.1993 n. 385 (cfr. doc. n. 24 allegato al ricorso monitorio);
▪ € 9.339,23 (di cui € 9.315,57 per capitale e € 23,86 per interessi di mora), relativamente al mutuo chirografario n. 35152, giusta dichiarazione rilasciata ai sensi ELl'art. 50 EL D. Lgs.
1.9.1993 n. 385 (cfr. doc. n. 25 allegato al ricorso monitorio);
▪ € 6.023,73 (di cui € 5.919,20 per capitale ed € 104,53 per interessi di mora), relativamente al mutuo chirografario n. 34145, giusta dichiarazione rilasciata ai sensi ELl'art. 50 EL D. Lgs.
1.9.1993 n. 385 (cfr. doc. n. 26 allegato al ricorso monitorio).
Non essendo intervenuto alcun pagamento,
[...]
chiedeva ed otteneva in data Controparte_3
18.9.2023 il decreto ingiuntivo n. 754/2023 EL 19.9.2023 con cui il
Tribunale di Pordenone ingiungeva ai signori Parte_3 Parte_2
e il pagamento entro quaranta giorni in via tra loro solidale Parte_1
Pag. 6 ELla somma di € 15.000,00 e alla NO il pagamento Parte_3 ELl'ulteriore somma di € 3.767,54 oltre alle spese ELla procedura monitoria liquidate in € 567,00 per compenso professionale ed € 145,50 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Il decreto ingiuntivo n. 754/2023 veniva notificato in data 25.9.2023 alla debitrice e ai garanti.
Con atto di citazione datato 4.11.2023, notificato a mezzo pec in data
6.11.2023, i signori e proponevano opposizione Parte_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2023 EL 19.9.2023, citando innanzi il
Tribunale di Pordenone la Controparte_3 per l'udienza EL15.3.2024 per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: 1) accertata e dichiarata la nullità parziale degli articoli nn. 1 (secondo e terzo comma) e 5 (ultimo comma) EL contratto di fideiussione omnibus a garanzia ELle operazioni bancarie stipulato da e con Parte_1 Parte_2 [...]
in data 13 novembre 2019, Controparte_3
e conseguentemente accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 c.c., non essendo stata coltivata alcuna istanza da parte ELl'istituto bancario nei confronti ELla debitrice principale
, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso nei Parte_3
confronti di soggetto privo di legittimazione passiva, non potendo essere
l'attrice opponente tenuta a rispondere EL diritto asseritamente rivendicato dalla convenuta opposta” (cfr. all. 2 fascicolo di parte opposta).
si Controparte_3
costituiva depositando in data 14.3.2024 comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva in via preliminare la concessione ai sensi ELl'art. 648
c.p.c. ELla provvisoria esecutorietà EL decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto ELl'opposizione con conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza EL 15.3.2024 il Giudice rigettava la richiesta ELla CP_3
di concessione ELla provvisoria esecutorietà EL decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la causa ha per oggetto un contratto bancario, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione ELla domanda di mediazione e fissava per la prosecuzione l'udienza EL 20.9.2024.
Pag. 7 Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza EL 20.9.2024 il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita – fissava l'udienza EL
7.2.2025 ad ore 11:30 per la rimessione ELla causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Attesa l'escussione ELla garanzia prestata dal in Parte_4
relazione alla linea di credito rappresentata dal contratto di mutuo chirografario n. 025/035152/38 e EL pagamento ricevuto dalla BA opposta, Controparte_3
depositava in data 9.12.2024 nota con la quale così precisava le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pordenone, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria, Nel merito in via principale: - dato atto che, per effetto ELl'escussione ELla garanzia, il
per il Fondo di Garanzia ha corrisposto alla Controparte_4 [...]
l'importo di € Controparte_3
9.283,76; - dato atto, pertanto, che ad oggi il credito vantato dalla
[...]
nei confronti ELla Controparte_3 CP_3 CP_3
NO (debitrice principale) e dei signori e Parte_3 Parte_2
(garanti) ascende all'importo di € 9.459,92 così determinato: - Parte_1
€ 3.404,58 (somma capitale) relativamente allo scoperto di conto corrente n.
100939; - € 31,61 (somma capitale), relativamente al mutuo chirografario
n. 35152; - € 6.023,73 (di cui € 5.919,20 per capitale ed € 104,53 per interessi di mora al 24.3.2024), relativamente al mutuo chirografario n.
34145, condannare i garanti ELla ditta individuale (ora Parte_3
cessata), signori [nato a ON SA (VE) in [...]_2
14.6.1948 (cod. fisc. ed ivi residente in [...]
Aquileia, n. 416] e [nata a [...] in data [...] Parte_1
(cod. fisc. ) e residente in [...]
(VE), via Aquileia, n. 418] al pagamento - in via tra loro solidale (ed altresì in solido con la debitrice principale ) e per le causali di cui Parte_3
in atti – in favore ELla Controparte_3
in persona EL Presidente e legale rappresentante pro
[...]
tempore, e per essa a Controparte_5
la somma di € 9.459,92 (somma comunque entro i limiti ELla
[...]
Pag. 8 garanzia personale dai medesimi prestata), oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese, competenze ed onorari ELla procedura monitoria. Ancora nel merito in via principale: respingersi
l'opposizione proposta, così come tutte le domande svolte dagli opponenti siccome infondate, improponibili ed inammissibili e, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa ELla presente comparsa. In ogni caso: con integrale refusione ELle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”.
L'opposizione così come formulata da parte degli attori/opponenti non appare fondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che gli opponenti hanno svolto un unico motivo di opposizione asserendo che le clausole n. 2, 6 e 8 ELla fideiussione omnibus dagli stessi prestata in favore ELla NO devono Parte_3
considerarsi parzialmente nulle per violazione ELle disposizioni di cui alla
Legge n. 287/1990 e che la BA opposta deve essere considerata decaduta dal diritto di agire ai sensi ELl'art. 1957 c.c. In particolare, gli opponenti hanno sostenuto che, in ragione dei principi espressi dalle Sezioni Unite ELla
Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 EL 30.12.2021, le clausole contenute nei contratti di fideiussione sottoscritti dai signori e Parte_2
a garanzia ELl'adempimento ELle obbligazioni assunte dalla Parte_1
NO corrispondenti alle clausole n. 2, 6 e 8 EL moELlo Parte_3
predisposto dall'ABI, devono considerarsi nulle.
Sulla asserita nullità ELla fideiussione per violazione ELl'art. 2 comma 2 lett. A Legge 287/903 si osserva che appare preferibile, per le ragioni infra esposte, aderire a quell'orientamento [largamente condiviso da molte corti EL merito] (cfr. ex multis Tribunale di Milano 4 gennaio 2024, 20 dicembre 2023 e 19 gennaio 2022, Tribunale di Vicenza 18 febbraio 2022,
Tribunale di Napoli 19 settembre 2022, Tribunale di Bari 4 ottobre 2022 e
Tribunale di Pordenone 19 aprile 2024, sentenza n. 298) secondo cui il provvedimento n. 5/2005 vale per le sole garanzie stipulate tra il CP_9
2002 e il 2005, e non per le garanzie fideiussorie stipulate in epoca successiva, sicuramente non per quelle stipulate ad oltre dieci anni dal dicembre 2005, come nel caso di specie (fideiussione rilasciata nel 2019).
Pag. 9 In particolare la sentenza EL Tribunale di Milano EL 20.12.2023 n.
10296 appare di grande interesse in quanto offre una nuova prospettiva in merito al dibattito sulla sorte ELle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento ELla BA d'AL n. 55 EL 2005 che, come è noto, ha
“sanzionato” alcune clausole EL noto moELlo ABI per violazione ELla normativa sulla concorrenza.
Il Tribunale meneghino approfondisce, infatti, un orientamento già emerso nella propria giurisprudenza secondo il quale la parte che intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi a detto schema ABI ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi ELla propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva ELla concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, EL valore probatorio “privilegiato” EL citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005.
In merito alla questione ELla prova ELla sussistenza di una intesa illecita “a monte”, la giurisprudenza di legittimità sin dai primi arresti, emessi, peraltro, con riferimento al settore assicurativo (cfr. Cass.
28.05.2014, n. 11904), ha riconosciuto una valenza di “prova privilegiata” ai provvedimenti ELl'Autorità amministrativa nell'ambito dei processi intentati dai consumatori o, in genere, dagli utenti finali EL mercato.
Una tale efficacia è legata, con ogni evidenza, alla possibilità per la stessa Autorità di condurre all'interno EL mercato di riferimento, in un determinato periodo di tempo, una approfondita indagine conoscitiva sullo stato ELla concorrenza, grazie ai poteri e agli strumenti di cui dispone per legge: una istruttoria di questo tipo, infatti, è senza dubbio in grado di dimostrare, molto meglio di quanto potrebbe fare un privato, la natura dei comportamenti collettivi ELle imprese all'interno di quello specifico mercato e in quel determinato arco temporale oggetto di indagine e, allora, è ragionevole che poi ad un simile completo accertamento venga riconosciuta un'efficacia probatoria erga omnes nei giudizi instaurati dagli utenti pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, siano essi finalizzati al risarcimento EL danno o alla sanzione ELl'invalidità contrattuale.
Pag. 10 Per tornare alla materia ELle fideiussioni omnibus, se è vero che le norme EL moELlo ABI “censurate” ai sensi ELla normativa antitrust non sono nulle in sé ma solo in quanto risultano essere una manifestazione ELl'intesa vietata e se è vero che, come riconosce il Tribunale di Milano, anche nella pratica di poco successiva al provvedimento EL 2005 in alcuni casi le Banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anti-concorrenziale (cfr. Cass. n. 13846/2019), deve pur ammettersi che il provvedimento non può certo essere utilizzato “all'infinito” e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga successivi alla sua emanazione come, ad esempio, nel caso oggetto ELla sentenza in commento in cui la fideiussione risaliva al giugno 2011.
Per il periodo successivo all'istruttoria EL 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari EL tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte ELl'Autorità competente;
peraltro, va anche ricordato che la stessa ABI sin dall'anno 2005, e quindi proprio durante l'indagine di , aveva già diffuso un nuovo moELlo di CP_9 fideiussione, privo ELle clausole “incriminate”, con l'evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento ELla descritta pratica collettiva contraria alla normativa.
In quest'ottica, il Tribunale milanese ha ritenuto, pertanto, che il cliente avrebbe dovuto offrire con altri mezzi la prova EL presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità EL proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo ELla stessa;
il tutto, secondo gli ordinari principi ELla ripartizione ELl'onere ELla prova. La decisione meneghina, in realtà, nel solco di altri precedenti ELlo stesso Tribunale che avevano già ravvisato una chiara interruzione EL nesso causale tra l'accertamento amministrativo EL 2005 e le fideiussioni bancarie omnibus intervenute successivamente: si veda, ad esempio, oltre alle sentenze n. 294 EL 19.01.2022 e n. 846 EL 2.02.2023, la decisione n. 5120 EL 21.06. 2023, la quale nel giudicare un caso relativo ad una fideiussione stipulata nell'anno
2008 ha affermato, anch'essa, la necessità per l'attore di offrire la prova di tutti gli elementi costitutivi ELla propria domanda tra cui, in primis,
Pag. 11 l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”: “Nel presente giudizio, che rientra nello schema ELle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti ELla società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione ELl'art. 2, comma 2, lettera a) ELla L.
287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 ELlo schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca ELla stipula EL contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità ELla fideiussione per asserita violazione ELla normativa antitrust.
Nella fattispecie tuttavia gli opponenti si sono limitati a dedurre in giudizio la pretesa nullità ELla fideiussione dalla stessa rilasciata nel giugno
2011 in quanto contenente clausole riproduttive ELlo schema ABI, senza provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme ELle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione ELl'art. 2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990 e quindi invocare la nullità EL contratto di fideiussione omnibus.
L'orientamento proposto dal Tribunale di Milano appare condivisibile in quanto ha il pregio di riportare la questione ELla validità ELle garanzie fideiussorie ritenute conformi al moELlo ABI nell'ambito degli ordinari principi sulla ripartizione ELl'onere ELla prova tra le parti. E' evidente, infatti, che un'applicazione ad infinitum ELla presunzione ricavabile dal provvedimento di Bankitalia n. 55/2005 in merito alla persistenza di un'intesa illecita, e quindi anche per fideiussioni sottoscritte a distanza di anni da esso, comporterebbe la sanzione ELla nullità per qualsiasi contratto futuro “a valle”, con la inaccettabile conseguenza, però, che detta invalidità non sarebbe originata da una violazione di una specifica norma imperativa, non esistendone alcuna che si opponga alla legittimità ELle citate clausole, ma risulterebbe riconducibile in via esclusiva alla pronuncia di un'Autorità amministrativa che in un determinato momento EL passato abbia accertato l'esistenza di una intesa illecita tra imprese, risultando il tutto in una
Pag. 12 istituzione, in via pretoria, di una nuova causa di invalidità contrattuale non prevista dalla legge.
Alla luce di tale assurda conseguenza si deve, invece, convenire con il
Tribunale di Milano sul fatto che il provvedimento di è utile a CP_9 dimostrare la sussistenza ELl'intesa vietata soltanto per il periodo ELla relativa istruttoria ovvero, al limite, per condotte degli intermediari di poco successive ad essa (Cass. n. 13846/2019); al di fuori di un preciso nesso causale tra una intesa anticoncorrenziale e singoli contratti “a valle”, eventuali fideiussioni che contenessero clausole identiche a quelle sanzionate nel 2005 costituirebbero, quindi, solo ELle normali garanzie espressione ELla ordinaria autonomia contrattuale ELle parti, EL tutto lecite secondo il nostro ordinamento giuridico.
Tale orientamento ha ricevuto recentemente l'autorevole avvallo ELla
Suprema Corte secondo cui “Passando alla questione ELla rilevazione officiosa ELla nullità parziale EL contratto «a valle» ELl'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica ELla pronuncia ELle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ovverosia:
1. l'esistenza EL provvedimento ELla BA
d'AL;
2. la natura ELla fideiussione, giacché il provvedimento ELla
BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale EL sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
3. l'epoca di stipulazione ELla fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento ELla BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza ELle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
Pag. 13 l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
4. il contenuto ELle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte ELla BA d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza ELle clausole ad essere lesiva ELla concorrenza;
5. la concreta ricaduta ELla nullità ELle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, EL debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,
l'eccezione di estinzione ELla garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso ELla nullità ELla clausola non interferiscecon la eventualmente ormai consumata preclusione ELl'eccezione fondata sulla stessa. Ebbene, nella specie, è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi nel ricorso le clausole ELla fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento ELla BA d'AL (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito ELla riferibilità ELla fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento” (cfr. Cass. Civ.
Ord. 25.11.2024, n. 30383).
Il rigetto ELl'unico motivo di opposizione [nullità parziale ELle clausole n. 2, 6 e 8 ELla fideiussione omnibus] come formulato da parte attrice/opponente rende superfluo la trattazione ELle ulteriori e connesse questioni.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e - attesa l'escussione ELla garanzia prestata dal in relazione alla linea di credito Parte_4
rappresentata dal contratto di mutuo chirografario n. 025/035152/38 e accertato che il credito vantato dalla Controparte_3
Pag. 14 nei confronti ELla NO Controparte_3 Parte_3
(debitrice principale) e dei signori e
[...] Parte_2 Parte_1
(garanti) è allo stato pari all'importo di € 9.459,92 - condanna gli attori/opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore ELla
[...]
in persona EL Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, e per essa a
[...]
ELla somma di € Controparte_5
9.459,92, oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese EL presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi EL D.M. n. 37 EL 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione ELla fase istruttoria alla quale si possono applicare i minimi tariffari atteso il solo deposito ELle memorie senza alcuna ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata da parte degli attori/opponenti e per l'effetto, accertato che il credito vantato dalla Controparte_3
nei confronti ELla NO (debitrice principale) e
[...] Parte_3
dei signori e (garanti) è allo stato pari Parte_2 Parte_1 all'importo di € 9.459,92, condanna gli attori/opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore ELla Controparte_3
in persona EL Presidente e legale rappresentante pro
[...]
tempore, e per essa a Controparte_5
ELla somma di € 9.459,92, oltre interessi dal dovuto sino
[...] all'effettivo soddisfo;
2) condanna gli attori/opponenti a rifondere a
[...]
in persona EL Presidente e Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e per essa a
[...]
, in persona EL legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, le spese legali EL presente procedimento che si liquidano in €
Pag. 15 240,82 per esborsi e in € 4.237,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso ELle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 EL
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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