TRIB
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RR NU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO TA , III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati dott. Francesco Abete Presidente dott. Valentina Vitulano Giudice relatore dott. Amleto Pisapia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3281/2011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del Curatore dr.ssa Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vitale giusta procura a margine
[...] dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
E
rapp.to e difeso dall'AVV. Florinda Verde Controparte_1
NONCHE'
d , rapp.ti e difesi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dall'AVV. FRANCESCO MANDARA
CONVENUTI avente ad OGGETTO: AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146
LEGGE FALLIMENTARE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2011 la curatela del Parte_1
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale : -
[...] Controparte_1
quale socio ed amministratore unico della società poi fallita;
Controparte_5
quale socio della medesima società; , e Parte_3 Controparte_2
quali componenti del collegio sindacale della -poi Controparte_3 Org_1
1 divenuta con delibera dell'assemblea straordinaria, iscritta nel registro Parte_1 delle imprese il 18.1.2007 e da quest'ultima data cessati dall'incarico-, promuovendo nei loro confronti, nelle rispettive qualità, le azioni di responsabilità compendiate nell'art. 146 L.F., ossia quella spettante alla società ed ai creditori sociali, nonché, in via cumulata/alternata e gradata, l'azione di cui alla lett. b dell'art. 146 L.F., onde ottenerne, previa declaratoria di responsabilità ex artt. 2043,
2392, 2394 e 2407 c.c. e 146 L.F. per violazione dei doveri legali e contrattuali di ciascuno nell'esercizio delle rispettive attività di amministrazione e controllo per le condotte di cui all'atto introduttivo, la condanna solidale o di ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni arrecati alla società ed ai creditori sociali nella misura indicata nell'atto introduttivo, inizialmente pari al passivo fallimentare di euro 6.254.916,78, poi ridotta, in corso di causa, ad euro 2.279.600,00, per effetto della riduzione del passivo fallimentare ovvero, nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda fino al soddisfo.
A sostegno della domanda l'attrice ha esposto, in sintesi, che: - con sentenza del 3 aprile 2008 il Tribunale di TO TA dichiarava il fallimento della Parte_1
(già s.p.a.), società costituita nell'anno 2001, avente ad oggetto la gestione di alberghi, hotels, pensioni con la fornitura di alloggio e ristorazione, di cui veniva mutata la forma giuridica da con delibera dell'assemblea straordinaria, Parte_4
iscritta nel registro delle imprese il 18.1.2007, che, in considerazione delle perdite registrate al 31 ottobre 2006 (per complessivi euro 1.155.373,00), deliberava la riduzione del capitale sociale da euro 1.040.000,00 ad euro 10.844,00 nonchè la trasformazione da e la soppressione del collegio sindacale, all'epoca Parte_4 composto da , , nominati Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
con atto del 9.11.2001 e cessati dalla carica con la suddetta delibera;
- il capitale sociale, dalla costituzione fino alla data del fallimento, era ripartito tra i soci ed , quest'ultimo altresì amministratore Controparte_5 Controparte_1
unico fino alla data del fallimento;
-a partire dall'anno 2004 il socio ed amministratore unico, , con il consenso del socio, Controparte_1 [...]
, e la complicità del collegio sindacale, aveva compiuto una serie di atti CP_5
dannosi per il patrimonio della società ed i creditori sociali.
2 Il fallimento attore, nell'atto introduttivo, ha imputato ai convenuti condotte di mala gestio consistenti, in sintesi: 1.- nella conclusione, in data 3.12.2004, di un contratto con cui la concedeva in affitto alla l'azienda alberghiera – Org_1 CP_6
costituente l'unica attività svolta dalla società - al canone annuo di euro 100.000,00,
Contr asseritamente simulato, essendo i soci ed amministratori della stretti CP_8
congiunti dei componenti della peraltro , già Org_1 Controparte_1
Part amministrare della nell'anno 2011, diveniva amministratore della CP_6
o, comunque, chiaramente antieconomico, poiché, come segnalato dai sindaci nella relazione al bilancio al 31 dicembre 2004, il canone pattuito non copriva neanche la Parte metà dell'importo delle rate annue dei mutui contratti dalla . Sebbene i sindaci, avessero segnalato la dannosità del contratto per la società, che da diversi esercizi chiudeva i bilanci in perdita, non avevano assunto le iniziative previste dall'art. 2409 c.c. non potendo, peraltro, ignorare che la era una società nella CP_6
Parte disponibilità dei soci della e che il contratto aveva avuto il solo scopo di consentire la fuoriuscita dell'azienda dalla società ormai decotta;
2.- nella successiva vendita, con atto del 2 luglio 2006, dell'unico immobile in proprietà dell' adibito a struttura alberghiera, composto da 4 piani, 132 Org_1
camere, 4 suites e numerosi accessori, sita in Massa Lubrense, alla al Org_2
prezzo incongruo di euro 4.700.000,00; peraltro, gran parte del prezzo , che avrebbe dovuto essere corrisposto mediante l'accollo del debito della società venditrice nascente dai mutui contratti nel 2001 e nel 2003 con la
[...]
Organ
, non veniva corrisposto. A dire della curatela, la in realtà, Organizzazione_3
aveva acquistato la struttura alberghiera all'irrisorio prezzo di euro 480.776,54, versato a titolo di caparra confirmatoria, non essendovi prova della corresponsione del maggior importo dichiarato nell'atto (pari ad euro 600.000,00), con una differenza di euro 119.223,46, ancora dovuta alla venditrice;
inoltre, l'esposizione Part debitoria di nei confronti di non era pari ad euro Organizzazione_3
4.100.000,00, come indicato nell'atto di vendita, essendo il complessivo importo dei due finanziamenti pari ad euro 3.700.000,00 e, pur considerando gli interessi, Part risulterebbe una differenza di euro 193.000,00 in favore della non corrisposti dall'acquirente. Peraltro, la non avrebbe potuto accollarsi i mutui Parte_5
Parte contratti dalla in quanto già risolti dal gennaio 2006, né provvedeva al relativo
3 pagamento, tant'è che dopo il fallimento, veniva Organizzazione_4 ammessa al passivo per l'importo di euro 3.975.306,78. Per cui, a prescindere dalla congruità o meno del corrispettivo della vendita, vi era un'incongruenza tra il prezzo da corrispondere e la somma effettivamente corrisposta, con una differenza di euro
312.223,46 in danno della Org_1
Tale contestazione è stata rinunciata dalla attrice a seguito della intervenuta Orga transazione con la società e della rinuncia dell'istituto di credito all'importo insinuato al passivo.
3.- la definitiva spoliazione del patrimonio della società, avveniva con l'atto del 13 novembre 2006 di cessione dell'azienda alberghiera (già oggetto di affitto) alla
(il cui amministratore e socio coincideva con quello della Controparte_9 [...]
Parte
già acquirente dell'immobile della ), anch'essa avvenuta ad un prezzo Pt_5
irrisorio, di euro 139.621,17, corrispondente, come dichiarato nell'atto, al patrimonio netto del ramo di azienda ceduta, determinato in misura pari alla differenza tra le attività cedute, quantificate in euro 600.000,00 e le passività pari a complessivi euro 460.378,83.
A dire della curatela, tale prezzo non solo era ictu oculi di gran lunga inferiore all'effettivo valore dell'azienda ma non teneva conto del valore dell'avviamento; inoltre, non vi era prova della relativa corresponsione, in particolare, della emissione e dell'incasso dei tre assegni circolari, indicati nell'atto di vendita.
Nell'ulteriore importo di euro 460.378,83, pari alle passività oggetto di accollo da parte dell'acquirente, figuravano i soci ( ed i sindaci della società venditrice CP_5
nonché lo con conseguente illegittima restituzione del finanziamento CP_10 di euro 96.627,47 al socio in violazione all'art. 2467 c.c. (cfr. pagina 16 atto di citazione); il residuo importo di euro 78.494,36 era relativo a presunti debiti non specificati mentre altri erano stati omessi, tant'è che per il debito verso la quest'ultima proponeva uno dei ricorsi di fallimento, e, Parte_6
veniva ammessa al passivo per euro 245.850,76; - nonostante i rilevanti, sebbene incongrui, importi che la società avrebbe dovuto incassare dalle suddette operazioni,
l'assemblea straordinaria della composta dai soci e nel Org_1 Per_1 CP_5 dicembre dell'anno 2006, sotto il controllo del Collegio sindacale, approvava la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2006 che riportava perdite per euro
1.155.373,00, per cui veniva deliberata la riduzione del capitale sociale da euro
4 1.040.000,00 ad euro 10.840,00, per il relativo ripianamento nonchè la trasformazione della società in s.r.l. e l'abolizione del collegio sindacale.
Ha altresì dedotto che: - la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione ai sensi dell'art 2482 bis c.c., fin dall' anno 2003, avendo registrato perdite, formalmente indicate in euro 744.441,00, superiori al terzo del capitale sociale (di euro 1.040.215,00), ma in realtà totalmente eroso e solo grazie alle false appostazioni in bilancio e la compiacenza del Collegio sindacale,- che aveva omesso i dovuti controlli sulla corretta appostazione in bilancio del valore delle attività e delle passività-, ne era stato ritardato il fallimento che avrebbe limitato i danni ai creditori;
- lo stato di decozione della società e l'erosione del capitale sociale era stato mascherato grazie alla falsificazione dei bilanci, attuata mediante l'occultamento e falsa rappresentazione delle passività (ad es. delle rate di mutuo non pagate e delle imposte e tasse per iva, ires ed imu, ecc. maturate negli anni 2003
e ss. e mai versate) e la esposizione di attività in tutto e/o in parte inesistenti;
tant'è che l' , a seguito di controlli sulle operazioni compiute dalla Organizzazione_5
società, aveva accertato mancati pagamenti ed irregolarità delle scritture contabili, irrogando sanzioni per l'infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione irap e iva e per omessa registrazione di operazioni imponibili ed omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e, infatti, successivamente al fallimento, veniva ammessa al passivo per euro 1.296.897,09 di cui euro Org_6
706.261,01 per tasse ed imposte evase nell'anno 2003; euro 273.709,91 per imposte, tasse ed accertamenti evasi nell'anno 2004; - euro 170.715,25 per imposte, tasse ed accertamenti evasi nell'anno 2006; euro 99.502,49 per ici non versata negli anni
2004, 2005 e 2006, il tutto oltre interessi;
- nei bilanci al 31.12.2002 ed al
31.12.2004, redatti sotto il controllo del collegio sindacale, la società esponeva crediti verso l'erario di euro 600.000,00, nel 2002, ed euro 300.000,00, nel 2003, chiaramente inesistenti, in considerazione delle annualità riportate nella istanza di ammissione al passivo di;
- nonostante il mancato deposito del bilancio Org_6
al 31.12.2003, i relativi dati erano desumibili dal bilancio al 31.12.2004 da cui emergeva, alla data del 31.12.2003, un capitale sociale di euro 1.040.215 e perdite per euro 339.019,00, sottostimate a causa della mancata indicazione delle passività di cui sopra, onde evitare l'adozione delle attività prescritte dell'art. 2482 bis c.c.
5 Infatti, come documentato dalla domanda di insinuazione al passivo presentata da
, le somme dovute all'erario, nell'anno 2003, per tasse ed imposte evase Org_6
erano pari a complessivi euro 707.261,01 di cui euro 241.746,28 (per tasse non pagate) ed euro 464.514,73 per accertamenti notificati e non adempiuti in tale anno, per cui, al 31.12.2003 il capitale sociale era completamente eroso poiché alla perdita formalmente indicata in bilancio (339.019,00) andava sommata l'evasione per euro
707 mila circa. Medesime conclusioni valevano per il bilancio chiuso nell'anno
2004, con la compiacenza del collegio sindacale, ove l'amministratore sottostimava gli importi dovuti all'erario in tale anno (pari ad euro 273.709,91 in base all'ammissione al passivo di ), da aggiungere agli importi dovuti per l'anno Org_6
2003, indicando il solo importo di euro 18.468,08, ed un credito di imposta di euro
300.000,00, con una perdita di soli euro 365.492,00 chiaramente sottostimata;
- i medesimi bilanci, riportavano nei soli anni 2002 e 2003 gli interessi passivi verso banche e terzi, di euro 201.640,00 (nell'anno 2002) e di euro 265.371,00
(nell'anno 2003) che scomparivano nel bilancio 2004, pur avendo la società debiti verso le banche al 31.12.2004 per oltre 4 milioni di euro;
tali interessi, se sommati alla perdita dichiarata, di euro 365.492,00, avrebbero dovuto comportare l'adozione dei degli adempimenti di cui all'art. 2482 bis c.c. , con conseguente responsabilità dell'amministratore ed i sindaci per la relativa omissione;
- i sindaci, nella relazione al bilancio chiuso al 31.12.2004, pur avendo segnalato all'amministratore che la perdita di esercizio aveva superato i limiti prescritti dalla legge, ossia di oltre 1/3 del capitale sociale, invitandolo al ripiano delle stesse, a fronte dell'inerzia dell'amministratore, non avevano dato corso agli adempimenti conseguenziali, con ciò assumendo la responsabilità per le nuove operazioni poste in essere dalla società, in presenza di una causa di scioglimento;
- alla mancata o errata appostazione nei bilanci della società dei debiti verso banche e l'erario faceva da contraltare la sopravvalutazione delle attività e dei crediti, in particolare: -i crediti non venivano indicati al valore di presumibile realizzo, ma a quello valore nominale;
-la partecipazione nella controllata fin dal bilancio 2002 Org_7
veniva indicata al valore nominale di euro 290.000,00 sebbene il valore del patrimonio di questa società fosse di appena euro 87.000,00 e, ai sensi dell'art. 2426
c.c la partecipazione avrebbe dovuto essere valutata con il metodo del costo
6 rettificato o, comunque, nella nota integrativa si sarebbe dovuto specificare il criterio di valutazione adottato;
-venivano esposti crediti verso l'erario inesistenti;
-indicate quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di gran lunga maggiori rispetto ai relativi valori che, nel giro di un esercizio, crollavano da euro 4.488.190,00 (2003) ad euro 12.781,00 (2004), senza alcuna giustificazione. Di tali artifici contabili, della sopravvalutazione dell'attivo e della sottovalutazione del passivo, i sindaci non potevano non essere consapevoli con conseguente violazione, anche da parte loro, delle norme in tema di corretta valutazione del bilancio che aveva consentito di occultare lo stato di decozione della società e la perdita integrale del capitale sociale fin dall'anno 2003, e la responsabilità di amministratori e sindaci per le operazioni successivamente poste in essere e per la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'artt. 2446, 2447,
2485 e 2486 c.c. (atteso che, al di là delle perdite esposte nei taroccati bilanci del
2003 e del 2004, il capitale sociale si era già azzerato nel 2003 o, al più tardi, nel
2004) che avrebbe dovuto comportare, in mancanza di ripianamento dei debiti e ricapitalizzazione, una gestione finalizzata esclusivamente alla conservazione del patrimonio sociale a tutela dei creditori ed, al limite. anche alla presentazione di un ricorso di autofallimento. A ciò va aggiunto il mancato deposito presso il R.I. dei bilanci al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2007, nonché la mancata consegna dei libri sociali e fiscali e, più in generale, della documentazione societaria e contabile dopo la dichiarazione di fallimento, che aveva comportato l'impossibilità di un'esatta ricostruzione delle vicende aziendali e societarie.
Di qui la responsabilità dell'amministratore per le operazioni avventate o contrarie alle regole di prudenza, soprattutto in presenza di conflitti d'interesse, e per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale (condotte consistenti, in sintesi, nell'omesso versamento delle imposte, sopravvalutazione dell'attivo, occultamento delle reali perditi, mancato deposito del bilancio al 31.12.2003 (anno in cui si azzerava il capitale per perdite), depauperamento del patrimonio in pieno stato di liquidazione, la restituzione, in danno dei creditori e della società, al socio dei versamenti effettuati alla società, la mancata consegna di scritture contabili agli organi fallimentari). Cui si aggiunge la concorrente responsabilità dei sindaci verso la società ed i creditori sociali per non
7 aver correttamente vigilato e controllato sul relativo operato, avendo questi omesso:
- di segnalare le continue evasioni fiscali della società, - di censurare l'indicazione dei crediti al valore nominale in bilancio ovvero consentito l'appostazione di crediti inesistenti con sopravvalutazione dell'attivo; - di segnalare al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. le operazioni con cui era stato dismesso il patrimonio della società, pur avendolo rappresentato nella relazione allegata al bilancio 2004; - di predisporre gli adempimenti di cui all'art. 2482 bis c.c. a seguito della perdita del capitale sociale (pur indicato nella relazione allegata al bilancio 2004), nonostante il comportamento inerte dell'amministratore. Il collegio sindacale avrebbe dovuto far menzione delle irregolarità nella relazione annuale al bilancio e ciò avrebbe consentito ai terzi fornitori di avere conoscenza dell'anomala situazione finanziaria della società, resa evidente dal mancato pagamento dei tributi;
il comportamento omissivo del collegio sindacale aveva invece consentito l'apparente permanenza di un capitale sociale, in realtà eroso ed un progressivo indebitamento verso l'erario.
A dire della curatela il nesso causale tra il comportamento omissivo dei sindaci e le conseguenza prodottesi anche dopo la cessazione del loro incarico sarebbe ricavabile dal fatto che se si fossero diligentemente attivati la società sarebbe stata posta in liquidazione fin dall'anno 2003, con conseguente danno alla società ed ai creditori sociali quantificabile in base all' ammontare delle passività prodottesi nella pendenza del loro incarico, ricollegate alla responsabilità per le evasioni fiscali e contributive realizzate negli anni in cui era in carica e conseguenti al loro omesso controllo. Il danno andava altresì commisurato all'importo delle operazioni sociali compiute dall'amministratore, che avevano condotto la società al fallimento e se il collegio sindacale avesse ben operato, la società sarebbe stato posta in liquidazione, evitandosi gli atti che, nel corso degli anni, avevano intaccato le ragioni dei creditori, portando alla formazione, anche dopo la cessione dell'organo ad una passività abnorme, emersa dopo la dichiarazione di fallimento.
La curatela, infine, ha dedotto che alla responsabilità degli amministratori e sindaci si aggiungeva quella del socio che aveva avallato le operazioni di CP_5 depauperamento, unitamente all'amministratore, in danno dei creditori, traendo indebito vantaggio dalla restituzione dei versamenti eseguiti alla società, non
8 imputati a capitale, per i quali non era previsto il diritto ad ottenerne la restituzione in base all'art. 2467 c.c.
La quantificazione del danno, per la curatela, sarebbe da parametrarsi al passivo fallimentare in considerazione della mancata conservazione e deposito delle scritture contabili all'atto della dichiarazione di fallimento.
L'ex amministratore , costituitosi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda eccependo in via preliminare - il difetto legittimazione attiva del curatore in quanto nelle s.r.l., a differenza della s.p.a., manca una norma che consente alla società ed ai creditori sociali di far valere la responsabilità degli amministratori, per cui difetterebbe, a cascata, la legittimazione del curatore;
-la prescrizione dell'azione, per il decorso del termine quinquennale, dovendosi individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella conoscibilità dello stato di insufficienza patrimoniale, risalente, in base a quanto dedotto dalla stessa attrice, al 31.12.2003, ossia quando si sarebbe eroso il capitale sociale o, comunque, dal bilancio dell'anno 2004 in cui venivano evidenziate consistenti perdite, superiori al terzo del capitale sociale;
- la nullità dell'atto introduttivo siccome contenente una mera elencazione di fatti pregiudizievoli. Nel merito ha dedotto l' infondatezza della domanda in quanto: - nel contratto di affitto d'azienda non sarebbe ravvisabile un conflitto d'interesse con quello della società, anzi concluso nell'interesse della stessa, il cui corrispettivo era adeguato ai risultati negativi registrati nella gestione degli anni precedenti, che aveva comportato incassi inferiori rispetto a quelli ottenuti con l'affitto dell'azienda; - il prezzo della compravendita della struttura alberghiera era anch'esso adeguato al valore della struttura, indicato nel bilancio
2003 in euro 4.068.000,00 e, dopo la vendita, nel bilancio 2006, risultava un incasso di euro 4.700.000,00, con una plusvalenza di euro 632.000,00; - se fosse vero che l'acquirente non aveva provveduto ad accollarsi e pagare il mutuo, la curatela avrebbe dovuto agire per il recupero del patrimonio sociale;
- il prezzo della cessione dell'azienda alberghiera pari ad euro 600 mila era anch'esso congruo siccome parametrato al valore dell'avviamento (indicato in euro 60.000,00 poiché negli anni precedenti la società non aveva realizzato alcun reddito) ed al valore degli arredi (euro 540.000,00), acquistati nel 2002 e già ammortizzati all'80%; - la curatela avrebbe dovuto esperire le azioni revocatorie necessarie alla tutela del
9 patrimonio sociale se, come dalla stessa dedotto, la e Parte_5 Controparte_9
erano divenute proprietarie dell'immobile e dell'azienda al modico prezzo di euro
480.776,54; - non vi era stato nessun occultamento di perdite in quanto esisteva sia il credito i.v.a. di euro 366.540,00 , sia il credito ex l. n. 388/2000 di quasi euro
300.000,00 maturati nel 2002 che ben potevano essere portati in compensazione dei debiti fiscali;
- nessun rapporto causale sarebbe ravvisabile tra gli addebiti contestati e la richiesta di condanna in misura pari all'importo dello stato passivo approvato, non rilevando l'omesso o ritardato deposito dei bilanci o la mancata richiesta di autofallimento che, pur essendo condotte contra legem, non erano fonte di responsabilità risarcitoria, in mancanza della produzione di un danno patrimoniale alla società, il cui onere di allegazione e prova era a carico dell'attore e, inoltre, nella quantificazione del presunto danno la curatela non avrebbe tenuto conto del valore dei beni appartenenti e/o recuperabili al patrimonio della Parte_1
Gli ex sindaci d , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituitisi in giudizio, hanno chiesto, anch'essi, il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del curatore e la prescrizione dell'azione, per decorso del termine quinquennale decorrente dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori da collocarsi, in base a quanto dedotto dalla stessa curatela al 31.12.2003 - data in cui il capitale sarebbe stato eroso dalle perdite- o, comunque, dal bilancio 2004 che riportava un valore negativo per euro
375.420,00, cui era allegata la relazione del collegio sindacale in cui veniva segnati fatti idonei a manifestare a terzi lo stato di incapienza della società, ossia l'esistenza di perdite che riducevano il capitale al di sotto di 1/3, con automatica messa in liquidazione della società e la conclusione del contratto di affitto d'azienda che avrebbe potuto causare il fallimento della società ovvero, ancora, dal bilancio al
31.12.2005 che riportava valori negativi per euro 138.464,00 e nella allegata relazione il collegio evidenziava la notevole eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali.
Nel merito l'infondatezza della stessa assumendo: - la correttezza dell'operato del collegio sindacale, tenuto ad un controllo, globale e sintetico, di sola legittimità (e non di merito) sulle scelte gestionali spettanti esclusivamente all'organo amministrativo e con il solo potere di segnalare condotte imprudenti o la dannosità
10 di operazioni, senza alcun potere di veto o interferenza;
- di aver correttamente assolto ai propri compiti segnalando, nelle relazione ai bilanci degli anni 2004 e
2005, l'antieconomicità del contratto di affitto manifestando il proprio dissenso a tale operazione (cfr. relazione del collegio sindacale ai bilanci degli anni 2004 e
2005), sollevato perplessità sullo stato patrimoniale della società, invitando l'amministratore ad adottare tutti i provvedimenti necessari;
-tali comunicazioni, sebbene non vincolanti per gli amministratori, rilevavano ai fini della esclusione della responsabilità dei sindaci che, di tali fatti, aveva informato l'assemblea in sede di approvazione dei bilancio successivi al contratto di fitto, esprimendo parere sfavorevole all'approvazione degli stessi;
- di non essere a conoscenza che la
[...]
CP_ era nella disponibilità dell'amministratore , tramite la moglie e le CP_1
sorelle, che, come da visura camerale, subentravano nella compagine della
[...]
CP_ dopo vari anni dalla stipula del contratto di affitto, quando i componenti del collegio sindacale erano già decaduti dall'incarico (in data 15.12.2006), per cui all'atto della stipula non vi era alcun conflitto d'interessi; -la cessione dell'azienda alberghiera alla non era avvenuta al prezzo di euro 139.621,17 bensì Controparte_9
di euro 600.000,00, né lo stesso poteva ritenersi incongruo essendo stato correttamente determinato il valore dell'avviamento e degli arredi ed indicati i debiti che a quella data gravavano sulla società ossia la Parte_7
i membri del collegio sindacale, il centro elaborazione dati e la restituzione CP_10
al socio di parte di finanziamenti apportati nelle casse sociali, regolarmente CP_5 pagati tant'è che nessuno di essi si era, poi, insinuato al passivo;
- la cessione dell'immobile e dell'azienda aveva generato una plusvalenza di euro 656.450,00, regolarmente contabilizzata nel bilancio del 2006; - le somme per le quali l' era stata ammessa al passivo non scaturivano da somme non rilevate o Org_6 nascoste dal collegio o dall'amministratore o da mancati versamenti di imposte o da irregolare tenuta della contabilità, bensì da un accertamento induttivo, come tale poco attendibile, eseguito nell'anno 2008 conseguente alla mancata consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore e non, invece, per l'irregolare tenuta della contabilità, pertanto non addebitabile al collegio sindacale;
- i bilanci regolarmente depositati e le dichiarazioni fiscali regolarmente inviate non evidenziavano imposte o tasse o iva non indicate in bilancio - il credito verso
11 l'erario esposto nei bilanci 2002 e 2004, era vero e derivante da un credito i.v.a. di
€ 366.540,00, maturato nel 2002 a seguito della ristrutturazione dell'immobile e l'acquisto dell'arredo, nonché dal credito d'imposta di € 297.603,00 riconosciuto ex L. n. 388/2000 alle aziende che effettuavano acquisti o ristrutturazioni;
peraltro confermati dall' a seguito della verifica sulla contabilità, con Organizzazione_5 accesso presso la struttura, tant'è che i crediti erano stati anche rimborsati;
- che gli errori presenti in alcune voci del bilancio 2004, con riferimento agli interessi passivi ed al valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, erano frutto di una errata riclassificazione delle voci o di una distrazione del redattore del bilancio finale, non imputabili al collegio sindacale, peraltro le voci erano indicate con importi corretti e rispondenti alle scritture contabili;
- il valore della partecipazione nella società era stata correttamente riportato nei bilanci indicando Org_7
l'importo versato nella società a titolo di partecipazione e, comunque, eventuali irregolarità formali della contabilità non generavano alcuna responsabilità né danno per i creditori;
- non sussistevano i presupposti per l'avvio del procedimento di cui all'art. 2409 c.p.c. perché la stipulazione di contratti di dubbia remuneratività non integra gli estremi della “grave irregolarità nella gestione” cui l'art. 2409 c.c. subordina l'avvio del procedimento di ispezione e nomina di un amministratore giudiziario;
-in ogni caso mancava la prova del nesso di causalità tra i presunti addebiti imputati al collegio sindacale ed i danni rivendicati.
Alla prima udienza il giudizio, erroneamente assegnato ad un got, veniva rimesso al Presidente per la nuova assegnazione;
alla successiva udienza del 13.6.2013, il difensore dei convenuti esibiva e depositava raccomandata a.r. del 18.10.2006 con cui il sindaco aveva reso le proprie dimissioni dalla carica di sindaco con CP_2
conseguente prescrizione dell'azione; la curatela dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti del socio, . Controparte_5
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. la curatela ha contestato le avverse difese assumendone l'infondatezza, ha altresì precisato, per quanto attiene il danno causato dalle condotte illecite dell'amministratore in concorso con quelle omissive dei sindaci, che lo stesso sarebbe da parametrarsi al passivo fallimentare in considerazione della mancata consegna delle scritture contabili e, comunque, da commisurarsi all'ammontare delle passività prodottesi in pendenza dell'incarico
12 svolto dai sindaci e delle nuove operazioni compiute dall'amministratore che avevano condotto al fallimento della società. E, infatti, gran parte delle operazioni che avevano dato luogo alla formazione dello stato passivo, erano sorte quanto la società aveva perso il capitale sociale, con conseguente responsabilità per le nuove operazioni poste in essere e commisurazione del danno alle operazioni sorte dopo lo stato di liquidazione della società per le perdite maturate ma occultate e, infatti, come documentato dalle domande di ammissione allo stato passivo, molti debiti erano sorti successivamente al 2003, tra cui il credito di riferito all'iva non Org_6 versata nell'anno 2004 per euro 141.253,19, ammessa in privilegio, ed euro
6.574,16, ammessa in chirografo nonché l'iva non versata nell'anno 2006 per euro
184.154,33 ; il credito di € 736.000,00 verso la relativo al conto passivo del CP_11
conto corrente intestato alla società, che, al 31.12.2003 ammontava ad euro
217.501.65 per poi salire ad euro 217.501,65 al 31.12.2004 e ad euro 307.292,32 al
31.12.2005 e, relativamente alla cessione del ramo d'azienda avvenuta il
13.11.2006 i pagamenti effettuati in favore, tra gli altri, dei sindaci e del socio rappresentavano ulteriori profili di responsabilità, anche penale, Controparte_5 dell'amministratore.
Il convenuto deferiva interrogatorio formale al curatore su circostanze CP_1
genericamente indicate e, pertanto, inammissibili e solo nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., dunque tardivamente, disconosceva la conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dall'attrice, con conseguente inammissibilità della contestazione.
I sindaci convenuti chiedevano l'interrogatorio formale dell'amministratore
[...]
nonché prova per testi su circostanza da provarsi documentalmente e, CP_1
comunque, già risultanti in atti, peraltro, neppure venivano indicati i nominativi dei testimoni, con conseguente inammissibilità ed irrilevanza delle istanze formulate.
Elessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il precedente relatore nominava un consulente d'ufficio con l'incarico di eseguire “la ricostruzione contabile delle operazioni compiute dal , nonché all'individuazione della differenza tra CP_1
passivo e attivo fallimentare».
13 All'esito del deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 28.1.2016 il precedente giudice relatore rimetteva gli atti al Presidente di sezione per la nuova assegnazione del giudizio, essendo divenuto giudice delegato del fallimento Parte_1
In data 24.3.2016 il fascicolo veniva quindi assegnato a questo giudice relatore.
Alla udienza dell'11.10.2016 la curatela attrice chiedeva, integrarsi la perizia, avendo il consulente tecnico eseguito una mera ricostruzione delle operazioni compiute dall'amministratore, senza alcuna valutazione circa la validità e/o opportunità delle stesse e senza verificare il danno effettivamente prodotto al fallimento da adeguarsi al sopravvenuto principio fissato dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 10 maggio 2015 n. 9100.
A tale udienza il difensore dei sindaci rappresentava che, nelle more, era stata depositata l'archiviazione da parte del GIP del procedimento per bancarotta apertosi a carico dell'amministratore e dei sindaci, la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
Nelle memorie conclusive la curatela reiterava la richiesta di integrazione della consulenza tecnica e, constata l'effettiva lacunosità della perizia, con ordinanza del
12 aprile 2019 il giudizio veniva stato rimesso sul ruolo, su istanza della TE, per provvedere alla richiesta integrazione della C.T.U.
All'udienza del 17 dicembre 2019 il rappresentava di aver nelle more Parte_1
concluso un accordo transattivo con la per effetto del quale Parte_5
rinunciava al credito ammesso al passivo, Controparte_12 corrispondendo alla curatela l'importo euro 50.000,00 ed il pagamento delle competenze legali, sicchè dovevano ritenersi superate le contestazioni mosse dalla curatela in relazione alla vendita della struttura alberghiera del 2.7.2006 e dell'affitto d'azienda del 13.11.2006 a prezzi non congrui, rappresentava altresì che lo stato passivo, per effetto di tale transazione, si era conseguentemente ridotto ad
€ 2.279.610,00.
Pertanto, riduceva la domanda di risarcimento all'importo di euro 2.279.610,00, chiedendo che il C.T.U. fosse chiamato a chiarimenti.
In accoglimento della richiesta della curatela, il consulente veniva convocato per l'udienza del 6 febbraio 2020, all'esito della quale veniva conferito l'incarico
14 integrativo riferito alla falsificazioni dei bilanci a partire dall'anno 2003 al 2006 previo esame della documentazione in atti.
In data 4 maggio 2020 il consulente depositava la relazione integrativa.
All'udienza del 1 ottobre 2020 la curatela chiedeva che il C.T.U. fosse nuovamente chiamato a chiarimenti, anche per l'estensione del quesito formulato all'udienza del
17 dicembre 2019, sulla rielaborazione dei bilanci alla luce degli illeciti contestati nonchè al fine di determinare il momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale e sulla quantificazione dei danni anche secondo il criterio giurisprudenziale (ora anche codificato nell'art. 2486 c.c.) della differenza dei CP_ patrimoni con l'imputazione degli stessi ai singoli convenuti in ragione delle rispettive responsabilità, l'udienza veniva rinviata anche per consentire la definizione transattiva del giudizio proposta dalle parti.
Con ordinanza del 20 settembre 2021, veniva convocato a chiarimenti il C.T.U., all'esito dei chiarimenti resi e della ulteriore integrazione della perizia la causa vaniva nuovamente riservata in decisione.
La domanda della curatela è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso indicati nei confronti dell'amministratore e dei sindaci.
1. Eccezione di carenza legittimazione
Reputa il Collegio che l'eccezione preliminare di carenza di legittima attiva della curatela alla proposizione dell'azione ex art. 146 L.F. non è meritevole di accoglimento.
Occorre osservare che la TE attrice ha, in questa sede, esercitato l'azione di responsabilità disciplinata all'art. 146 L.F. nei confronti di Controparte_1
quale socio ed amministratore della poi divenuta s.r.l. nonchè dei membri Org_1
del collegio sindacale, cessato dalla carica con delibera del 15.12.2006, ascrivendogli le condotte di male gestio innanzi descritte.
Come è noto, l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. compendia in sé i rimedi di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, considerato unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 11098/05, 10488/98, 10937/97, 4415/79), essendo finalizzata ad acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al
15 patrimonio sociale per fatto imputabile agli amministratori (in termini Cass n.
15487/2000; n. 25977/2008), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori.
Dal carattere unitario dell'azione ex art. 146 L.F. discende che il curatore, potendo avvalersi delle agevolazioni probatorie proprie delle azioni contrattuali, ha esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni e provare il danno verificatosi nonchè il nesso di causalità tra violazione e danno, incombendo per converso sui convenuti l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. cass.
n. 25977/2008; cass. 25631/2023).
Nel caso in esame la curatela ha dichiarato di aver proposto entrambe le azioni per le condotte di mala gestio addebitate agli ex esponenti della società fallita, talune delle quali commesse allorquando la società aveva la forma della s.p.a. e poi proseguite, per quanto attiene il solo amministratore, quando la società ha assunto la forma della s.r.l. per cui rileva la disciplina dettata per entrambe le forme societarie, dovendo considerarsi per i sindaci la sola disciplina delle in Org_1
considerazione del fatto che il loro incarico è cessato con la delibera con cui è stata decisa la trasformazione in s.r.l.
Orbene, la responsabilità degli amministratori verso la società è disciplinata, nelle società per azioni, agli art. 2392 e 2393 c.c., e per le società a responsabilità limitata all'art. 2476 c.c. e trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri di corretta gestione della società e di direzione dell'impresa sociale imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo (così che il relativo thema probandum si articola sull'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o più degli obblighi suindicati, del danno subito dalla società, del nesso causale), mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (colposa o dolosa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (commisurato, cioè, al pregiudizio che la società non avrebbe
16 subito se un determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in essere).
Anche l'amministratore della società a responsabilità limitata ,come statuisce l'art. 2476,1 co c.c., risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
Con la norma in esame, pertanto, il legislatore ribadisce il principio generale in base al quale la responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione dei suddetti obblighi, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile, e ciò anche in seguito alla riforma societaria che ha distinto la disciplina degli organi della società a responsabilità limitata da quella della società per azioni, statuendo diversi livelli di tutela dei soci e modelli di responsabilità degli amministratori, i quali risultano più articolati nella seconda, ove è maggiore il distacco tra gestione e proprietà, e più sintetici nella prima ove sussiste una maggiore interazione tra proprietà e gestione, stante il potere ispettivo riconosciuto alla persona del singolo socio.
Ciò implica che la norma in tema di responsabilità dell'amministratore della società
a responsabilità limitata, pur non richiamando espressamente le più articolate norme interne di responsabilità degli amministratori delle società per azioni (artt. 2381 e
2392 e seg. c.c.), ne riproduca in sostanza il contenuto, seppure con formula più sintetica.
Si ritiene pertanto che, sebbene il legislatore abbia omesso di disciplinare alcuni aspetti fondamentali relativi ai presupposti della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, quali il grado di diligenza richiesta secondo la natura dell'affare e le loro specifiche competenze e l'obbligo di agire in modo informato, sia la stessa natura dell'incarico a richiedere che per l'amministratore di società a responsabilità limitata (secondo lo schema delle obbligazioni di mezzi) venga adottato lo stesso approccio valutativo (ex art. 1176 co. 2 c.c. e 2236 c.c.).
Gli amministratori di società di capitali, oltre che nei confronti della società, sono responsabili delle loro condotte anche verso i creditori sociali, nel caso in cui all'inadempimento dei doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del
17 patrimonio sociale sia derivata la sua insufficienza a soddisfare i creditori essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di soddisfazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c..
Tale forma di responsabilità è disciplinata e prevista, per le società per azioni, all'art. 2934 c.c., assunta a paradigma per la configurazione della responsabilità verso i creditori sociali anche nelle s.r.l., ancorché manchi una previsione equivalente all'art. 2394 c.c., non si dubita dell'applicabilità - in via analogica - di tale rimedio, anche allorché la vicenda di mala gestio riguardi una s.r.l.; in termini
Cass. 23452/2019 che ha affermato che 'In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali', e della sperimentabilità di tale azione da parte del Curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a, l. fall., si veda la già citata Cass. 23452/2019, nonché Cass. 17121/2010 secondo cui
'In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392,2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni
18 comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.' richiamata dalle Sezioni Unite della S.C. nella pronuncia n. 1641/2017 che hanno riconosciuto la legittimazione del curatore ad esercitare qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori di qualsiasi società e, dunque, anche della CP_6
Dai principi innanzi richiamati discende la infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti.
2. -Eccezione di nullità citazione
Nelle memorie conclusive i convenuti hanno eccepito la nullità della citazione per mancanza dei requisiti previsti agli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., assumendo la genericità della causa petendi sia del petitum e delle contestazioni mosse.
Reputa il Collegio che l'eccezione non sia meritevole di accoglimento.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, n. 4, e 164, 4 co., c.p.c. per la valida introduzione del giudizio è sufficiente che l'atto di citazione enunci un nucleo di fatti su cui l'attore basa la sua pretesa, in relazione ai quali il convenuto deve esser posto in grado di approntare la propria difesa ed il giudice di individuare i temi del processo.
La Cassazione ha precisato che: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto” La giurisprudenza della Suprema
Corte ha precisato che "La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo
19 oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva" (Cass, n. 27670 del
21/11/2008; n. 1681 del 29/01/2015) e che "La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza" (Cass. S.U. sent. n. 8077 del
22/05/2012).
Nella fattispecie in esame, i vizi di indeterminatezza del petitum e della causa petendi non possono ritenersi sussistenti, invero nell'atto introduttivo sono sufficientemente descritte le singole condotte di male gestio conteste all'amministratore e le omissioni e negligenze in cui sarebbe incorso anche il collegio sindacale, con le connesse conseguenze risarcitorie, anche in termini di quantum richiesto. Va, altresì, rilevato che nella citazione, l'attrice indica la tipologia di azione proposta, per cui nessuna ambiguità o lesione del diritto di difesa può configurarsi. Dunque, l'atto di citazione consente di delimitare il thema decidendum e contiene le indicazioni necessarie per porre le controparti nelle condizioni di apprestare adeguate difese, come del resto è avvenuto, tant'è che fin dai primi scritti difensivi gli odierni convenuti hanno svolto difese pertinenti ed esaustive, dando così mostra di aver ben compreso il tenore della avversa domanda e le ragioni a fondamento della stessa. Ciò ovviamente a prescindere da ogni considerazione sulla solidità degli argomenti prospettati da parte attrice, questione che attiene al diverso aspetto della fondatezza della domanda.
3. -Eccezione prescrizione
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dai convenuti.
Come innanzi esposto le azioni di responsabilità spettanti alla società ed ai creditori sociali nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali pur
20 essendo tra loro distinte, in caso di fallimento, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell'art. 146 L.F., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni, soggette a diverso regime giuridico, con particolare riferimento al calcolo dei termini per la prescrizione.
Il termine prescrizionale delle azioni proposte dalla TE è quinquennale sia che si discorra dell'azione di responsabilità per danno verso la società (ai sensi del primo comma dell'art. 2949 c.c.) che di quella verso i creditori sociali (secondo comma dello stesso articolo), diverso è, invece, il dies a quo di decorrenza della prescrizione: per la prima, tenuto anche conto dell'interruzione del termine sino alla cessazione dell'amministratore dalla carica ex all'art. 2941, n. 7, c.c., il termine decorre, da quando il fallimento è stato dichiarato, se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in quel momento;
per la seconda, la decorrenza va individuata dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
(Cass. 9619/2009; Cas.
17121/2010; Cass. 19051/2011); tale momento può essere anteriore alla dichiarazione di fallimento (in termini Cass. 8426/2013).
Nel caso in esame, dalle visure camerali prodotte in atti, risulta che l'amministratore ha rivestito la carica di amministratore della società, dalla sua CP_1
costituzione fino alla data del fallimento, avvenuta nell'anno 2008, di guisa che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dell'azione la cui notifica è avvenuta nell'anno 2011 e, dunque, entro il quinquennio dalla cessazione della carica di amministratore.
Quanto al regime prescrizionale della azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, si deve osservare che la permanenza in carica del sindaco non costituisce un caso di sospensione della prescrizione, poiché , secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 2941 n. 7) c.c. trova applicazione soltanto nei confronti degli amministratori e non è suscettibile di interpretazione estensiva, trattandosi di previsione di carattere eccezionale e tassativo (cass. 13765/2007; cass n. 23052/20323).
I sindaci convenuti, nella memoria di costituzione, hanno dedotto che, il dies a quo del termine di prescrizione delle azioni proposte in via cumulata dalla curatela, decorrerebbe dalla oggettiva conoscibilità della insufficienza patrimoniale della
21 società che in base alla stessa prospettazione attorea, la conoscibilità del deficit della società sarebbe da collocare nell'anno 2003 e, comunque, il Collegio sindacale aveva reso conoscibile ai terzi l'insufficienza patrimoniale della società, con la propria relazione allegata al bilancio chiuso al 31.12.2004 ove aveva segnalato perdite che riducevano il capitale sociale al disotto di 1/3, con l'automatica messa in liquidazione della società, invitando l'organo amministrativo a provvedere al ripiano delle stesse, tant'è che esprimevano parere sfavorevole all'approvazione del bilancio sebbene con riferimento al fitto d'azienda stipulato dall'organo amministrativo che avrebbe potuto causale il fallimento della società; con conseguente prescrizione dell'azione notificata nell'anno 2011.
A fronte di tale eccezione, la TE ha controdedotto l'inammissibilità per genericità dell'eccezione, non avendo i convenuti indicato, né provato, la precisa data in cui il bilancio sarebbe stato depositato ed iscritto nel registro delle imprese e, dunque, il diverso dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione;
comunque, la infondatezza in quanto i dati contenuti nel bilancio chiuso al
31.12.2004 erano falsati e, quindi, inidonei a determinare l'evidenza per i terzi dell'incapienza patrimoniale della società e della effettiva situazione economico- finanziaria. Ha, infine, sostenuto l'applicabilità del più lungo termine prescrizione, integrando gli illeciti contestati la condotta di bancarotta fraudolenta.
Rileva il Collegio che il termine prescrizionale di cinque anni, riferito all'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, inizia a decorrere quando l'insufficienza del patrimonio della società a soddisfare le proprie obbligazioni diventa oggettivamente percepibile dai creditori attraverso l'ordinaria diligenza;
com'è noto, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore o al sindaco convenuto in giudizio dimostrare l'eventuale anteriorità dell'insorgere dello stato di incapienza patrimoniale e la sua conoscibilità.
Per costante giurisprudenza «La nozione di insufficienza patrimoniale .. deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovverossia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. Tale concetto si differenzia
22 anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che questa ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società.
L'insufficienza patrimoniale, infine, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità
e di credito richieste (per esempio ricorrendo a ulteriore indebitamento)». In tal senso anche SEZ. I, 25 LUGLIO 2008, N. 20476: CASS., SEZ. I, 22 CP_14
APRILE 2009, N. 9619.
Fermo quanto precede, non può ritenersi che l'oggettiva percepibilità da parte dei terzi della insufficienza patrimoniale della società, risalga all'anno 2003.
Sebbene, come eccepito dai convenuti, sia stata la stessa curatela a sostenere che fin dall'anno 2003, le ingenti perdite avevano eroso il capitale sociale, tuttavia occorre considerare che l'attrice giunge a tale indicazione sull'assunto che gli amministratori, con l'ausilio dei sindaci, avevano falsato i dati dei bilanci, occultando notevoli perdite e sopravvalutando l'attivo della società, di guisa non ritenersi che, fin da tale anno, l'insufficienza patrimoniale era divenuta pienamente conoscibile all'esterno mediante la diligente consultazione del bilancio che la curatela assume falsificato.
Neppure può ritenersi che la prescrizione dell'azione possa decorrere dalla pubblicazione del bilancio 2004, depositato presso il registro delle imprese il
14.7.2005 e da tale data reso pubblico, sebbene, nella relazione allegata, i sindaci avessero evidenziato l'esistenza di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, tuttavia si erano limitati ad invitare l'amministratore a ripianare le stesse, senza assumere qualsivoglia iniziativa, come era loro specifico obbligo, fatto questo ribadito nella relazione allegata al bilancio al 31.12.2005, non hanno reso oggettivamente percepibile ai terzi l'insufficienza patrimoniale della società ma, anzi, mostrato di riporre fiducia circa la possibilità dell' amministratore di ripianare
23 le perdite rilevate, va altresì considerato il fatto che all'epoca la società era titolare di un immobile adibito a struttura alberghiera e della relativa azienda, oltre ad un capitale sociale di oltre un milione di euro, sebbene eroso per 1/ dalle perdite.
Analogo discorso vale per il medesimo invito rivolto ai sindaci all'amministratore nella relazione allegata al bilancio chiuso al 31.12.2005.
La oggettiva conoscibilità da parte dei terzi della insufficienza patrimoniale della società, nel caso in esame, può certamente ricollegarsi alla delibera assembleare del
15 dicembre 2006 con la quale fu decisa la trasformazione dell' e Org_8
ridotto il capitale sociale (da oltre un milione di euro a diecimila euro) per ripianare le ingenti perdite, per cui il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione pervenute all'amministratore ed agli ex sindaci in data antecedente al 15 dicembre 2011, come innanzi esposto.
Inammissibile e, comunque, infondata è altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal sindaco sull'assunto della sua rinuncia Controparte_2 all'incarico, avvenuta con lettera a.r. del 16.10.2006, consegnata all'amministratore il 18.10.2006 e del conseguente subentro del sindaco supplente con esclusione della cd. prorogatio.
In primo luogo, si osserva che tale diverso dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato tardivamente allegato dal convenuto solo alla prima udienza e, quindi, oltre i termini decadenziali prescritti per il deposito della comparsa di costituzione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
In ogni caso, si rileva che la lettera prodotta in atti (v. all. 12 produzione di parte convenuta) a firma di , datata 16.10.2006, risulta indirizzata al Controparte_2
“Presidente del CDA sig. alla via dei Platani n. 11/D” e con Controparte_1
essa si comunicano le dimissioni dalla carica di sindaco effettivo “della vostra società”, non meglio individuata. La lettera di dimissioni, quindi, non è con certezza riconducibile alle funzioni di sindaco svolte dall' all'interno della società CP_2 [...]
sia perché la stessa risulta indirizzata al Presidente del CDA, laddove, invece, Org_1
la era gestita da un amministratore unico e non già da un consiglio di Org_1
amministrazione, sia perché la stessa indica il nominativo della società destinataria delle dimissioni. Tali elementi non consentono di poter riferire la lettera prodotta alla carica ricoperta dall' all'interno del collegio sindacale della società poi CP_2
24 fallita, ben potendo riferirsi ad altra società amministrata da un consiglio di amministrazione. A ciò va aggiunto che dalla visura camerale prodotta in atti, il convenuto risulta cessato dalla carica di sindaco effettivo il 15.12.2006, CP_2
iscritta in data 18.1.2007, ossia alla medesima data degli altri componenti del collegio sindacale.
Neppure vi è prova della sostituzione con il sindaco supplente;
a tale fine alcuna rilevanza assume la relazione allegata al bilancio 2005, redatta in data 10.3.2006, e dunque prima delle dedotte dimissioni, peraltro tale relazione risulta firmata non solo dai sindaci e ma anche dal convenuto Parte_3 Controparte_3
; a ciò va aggiunto che che, peraltro, alla data del 10.3.2006, neppure non CP_2
aveva ancora rassegnato le asserite dimissioni, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, anche tale relazione reca altresì il nominativo dell' Alfano.
Inoltre, il verbale del collegio sindacale del 22 ottobre 2006 – redatto successivamente alle asserite dimissioni- riporta, ancora, quale Controparte_2
sindaco effettivo della società (cfr. produzione di parte attrice).
Per quanto innanzi esposto l'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti, deve essere respinta, apparendo superfluo indagare sul se le condotte degli amministratori e sindaci configurino gli estremi del reato di bancarotta, peraltro esclusa dal decreto di archiviazione prodotto in atti, ai fini della applicabilità del più lungo termine di prescrizione.
4-Eccezion carenza di integrità del contraddittorio.
I convenuti hanno altresì eccepito che il principio di solidarietà passiva cui sono soggetti i sindaci e gli amministratori nell'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare, si trasfonde in un litisconsorzio necessario sul piano processuale, di guisa che avendo la curatela rinunciato all'azione nei confronti del socio -erroneamente ritenuto amministratore-, sarebbe stato violato il CP_5
contraddittorio.
Anche tale eccezione è infondata, essendo sufficiente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, (sez. I, 14 Dicembre 2015, n. 25178) secondo cui “La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i
25 primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido”.
Tale principio vale, ovviamente, anche rispetto alla posizione del socio, nei cui confronti la pronuncia conclusiva del presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non può aver effetti avendo la curatela rinuncia alla domanda nei suoi confronti.
Passando al merito, appare opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza della motivazione, un esame separato di ciascuna delle condotte, asseritamente illegittime, ascritte dalla TE attrice agli odierni convenuti,
di affitto d'azienda e di vendita dell'immobile: effetti transazione CP_15
con la riduzione del quantum domandato Parte_5
Osserva il Collegio che, come ribadito dall'attrice alle pagine 16 e 17 della comparsa conclusionale, alla udienza del 17 dicembre 2019 la curatela ha dichiarato a verbale che “nelle more è intervenuto un accordo transattivo tra la TE e la
prevedente la rinuncia al credito insinuato al passivo dal creditore Parte_5
il versamento di euro 50.000,00 ed il pagamento delle Controparte_12
competenze legali della TE, sicchè le contestazioni mosse ai convenuti in relazione alla cessione della struttura alberghiera con atto di compravendita del 2 luglio 2006 ed al fitto d'azienda del 13 novembre 2006 a prezzi non congrui, che costituiscono l'unico oggetto della perizia redatta dal CTU dott.ssa del 2015, Per_2
devono ritenersi superate;
a seguito della predetta transazione lo stato passivo si è ridotto ad euro 2.279.610,00”. Per effetto della suddetta rinuncia e della conseguente riduzione del passivo fallimentare ad euro 2.279.610,00, anche la domanda risarcitoria è stata ridotta entro gli stessi limiti.
Ciò nonostante, nella medesima comparsa conclusionale, la curatela, a sostegno della responsabilità dell'amministratore e del collegio sindacale ha nuovamente richiamato le contestazioni relative all'affitto d'azienda e alla vendita della struttura alberghiera.
26 Il comportamento contraddittorio della curatela che, dapprima ha sostenuto il superamento delle suddette contestazioni, per poi nuovamente richiamarle a sostegno delle dedotte responsabilità, impone la relativa disamina non potendo, comunque, tralasciarsi l'esistenza della transazione, che, sebbene non prodotta in giudizio, risulta descritta, nei suoi elementi salienti, dall'attrice.
Reputa il Collegio che la contestazione relativa dannosità ed antieconomicità del contratto di affitto d'azienda del 3.4.2004 non può essere accolta siccome non idoneamente dimostrata.
A ben vedere la curatela nel muovere la suddetta contestazione non ha fatto altro che riprodurre il rilievo mosso dal collegio sindacale in quanto il relativo canone
(pari ad euro 100.000,00 annui) non era sufficiente a coprire il 50 % delle rate dei mutui contratti dalla fallita, assumendo altresì la simulazione del contratto e l'esistenza di un conflitto di interessi, per i legami di parentela esistenti tra i soci ed amministratori della società che hanno concluso il contratto di affitto.
Il convenuto , nella propria difesa, ha eccepito che il contratto non era CP_1
affatto antieconomico né contrario agli interessi della società che, con esso, era riuscita ad ottenere maggiori ricavi rispetto a quelli in precedenza conseguiti dalla gestione diretta dell'azienda alberghiera.
L' allegazione del convenuto non è stato idoneamente contestata dall'attrice e, anzi, trova conferma nelle contestazioni mosse nell'atto introduttivo, ove la curatela, in più punti ha sostenuto che la società già da diversi anni – e dunque prima della stipula del contratto-, registrava delle ingenti perdite, sebbene occultate.
Reputa il Collegio che pur essendo astrattamente configurabile una responsabilità dei convenuti in relazione a tale contestazione, la curatela non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare il danno arrecato ed alla stessa causalmente riconducibile.
Invero, pur potendo convenirsi sul fatto che il canone pattuito non consentiva di sostenere l'importo delle rate dei mutui contratti dalla società che, in base ai piani di ammortamento in atti, erano pari a complessivi euro 177.620,00 mensili, tuttavia, la curatela non ha dimostrato che il canone pattuito non fosse coerente e congruo alla redditività dell'azienda alberghiera o che la società avrebbe potuto affittare l'azienda ad un canone più alto ovvero, ancora, che la società avrebbe potuto
27 conseguire maggiori redditi dalla gestione diretta dell'azienda o comunque tali da consentire l'integrale pagamento delle rate dei mutui.
Dalla mancata dimostrazione del danno alla società discende, altresì, l'irrilevanza della astratta configurabilità di un conflitto d'interessi tra le parti del contratto, pur essendo indubbi legami di parentela tra i componenti delle società parti del contratto.
E' mancata altresì la dimostrazione della dedotta simulazione che la curatela ha fondato esclusivamente sui legami di parentela esistenti tra i soci e l'amministratore
Part della con i soci della affittuaria di per sé soli idonei a dimostrare tale CP_6
assunto. Ne, peraltro, è ravvisabile l' interesse della curatela a far valere la dedotta simulazione, in considerazione del fatto che il citato contratto, concluso in data
3.12.2004, ha, in realtà, avuto vita breve, tant'è che nel successivo contratto di vendita dell'immobile in proprietà della la società venditrice garantiva Org_1
all'acquirente la consegna entro il 30.6.2006 del pieno godimento dell'immobile e tanto per effetto di precedenti accordi intervenute tra le parti del contratto di affitto, dunque venuto meno. Neppure può ritenersi che con l'indicato contratto di affitto l'amministratore abbia spogliato la società della sua azienda, poiché l'affitto d'azienda non comporta la fuoriuscita del bene dal patrimonio della società che, ben avrebbe potuto risolvere anticipatamente il contratto, senza alcuna conseguenza pregiudizievole, come previsto all'art. 8 del contratto.
Quanto alla contestazione relativa al mancato pagamento dell'intero prezzo pattuito nell'atto di vendita da parte dell'acquirente per la parte riferita all' Parte_5
accollo del debito dei ai mutui, pur essendo dimostrata dall'ammissione al passivo di (già ) per detto credito, è superata dalla intervenuta CP_12 Org_3
transazione intercorsa con la curatela che ha fatto venir meno, sia pure in corso di causa, il danno alla stessa riconducibile rappresentato dal maggior passivo generato dal contestato omesso pagamento, poi oggetto di rinuncia da parte della
(già ), tant'è che in conseguenza la curatela ha ridotto la CP_12 Org_3
domanda risarcitoria.
Pur avendo la curatela altresì dedotto l'incongruità del prezzo pattuito per la suddetta vendita, non ha allegato né dimostrato quale sarebbe stato un prezzo congruo per immobili similari, nella zona di riferimento;
solo nella memoria
28 conclusiva e, dunque, tardivamente ha sostenuto che lo stesso sarebbe verificabile consultando le quotazioni OMI presenti sul sito dell' , Organizzazione_9
richiedendo, di fatto, al Collegio una verifica ufficiosa del valore dell'immobile che implicherebbe una inammissibile sostituzione del Tribunale agli oneri di allegazione e prova, del danno, incombente sulla curatela attrice, di guisa che la relativa doglianza non è meritevole di accoglimento.
Rileva, infine, il Collegio che solo negli scritti conclusivi, e dunque tardivamente, la curatela ha altresì contestato ai convenuti di non aver fatto precede la conclusione dei sopra indicati contratti da informazioni e pareri tecnici sulla validità economico finanziaria degli stessi, con conseguente inammissibilità della contestazione siccome tardiva e, peraltro, genericamente formulata.
Non può ritenersi che il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sulla curatela, del danno arrecato al patrimonio sociale o ai creditori dalle sopra indicate operazioni sia dipeso o possa essere giustificato con la mancata consegna della contabilità sociale alla curatela, vertendo le contestazioni sulla congruità o meno del canone pattuito per l'affitto della struttura alberghiera rispetto all'effettivo valore e redditività dell'azienda e del valore dell'immobile alienato, la cui dimostrazione avrebbe potuto essere fornita aliunde, pur in mancanza della contabilità aziendale.
-
5. cessione della azienda alla del 13.11.2006 CP_9
Ulteriore contestazione mossa dalla curatela, riguarda l'atto di cessione di ramo d'azienda, per notar del 13 novembre 2006 asseritamente avvenuta al prezzo Per_3
incongruo di euro 139.621,17, parametrato al patrimonio netto del ramo d'azienda ceduta e determinato, quest'ultimo, come differenza tra il valore delle attività cedute
(indicato in euro 600,000,00) e delle passività (di euro 460.378,83) che a dire dell'attrice, sarebbe di gran lunga inferiore all'effettivo valore dell'azienda e non terrebbe conto del valore dell'avviamento, siccome non riportato nei dati contabili;
inoltre il previsto accollo dei debito avrebbe consentito la restituzione in favore del socio degli importi finanziamenti in violazione dell'art. 2567 c.c e della par CP_5
condicio creditorum nonché degli importi dovuti ai membri del collegio sindacale.
La contestazione è parzialmente fondata.
29 Rileva il Collegio che, come condivisibilmente eccepito dai convenuti, il prezzo pattuito per la cessione d'azienda non era pari ad euro 139.621,17, bensì di euro
600.000,00, come risulta dall'art. 3, dell'atto di cessione, riferito al prezzo, ove veniva pattuito l'accollo dell'acquirente del passivo, indicati in euro 460.378,83, per cui all'indicato importo di euro 139.621,17 andavano aggiunte le passività accollate. Neppure risulta che il prezzo della cessione non ha considerato il valore dell'avviamento e, infatti, il citato art. 3 indica quale voce dell'attivo l'avviamento, cui è attribuito il valore di euro 60.000,00, peraltro, come chiarito dal CTU nella perizia redatta nell'anno 2015, alla pagina 34 e ss,, quando, come nel caso in esame,
“il prezzo di cessione sia superiore alla somma algebrica delle attività e delle passività cedute. Tale differenza è comunemente definita “avviamento”.
La conferma che il prezzo della cessione non fosse pari ad euro 139.621,17, bensì di euro 600.000,00, si ha dalla verifica condotta dall il Organizzazione_5
3.10.2007 che, ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2006 ha contestato l'“occultamento di corrispettivi sanzionabile ai sensi dell'art. 72 TU relativo alla imposta di registro di euro 480.376,54”, rilevando, in relazione al suddetto contratto, che sebbene la società avesse dichiarato un valore di euro 139.621,17, dall'esame della documentazione bancaria era emerso, invece, la stessa aveva ricevuto in pagamento, 13 assegni circolari per complessivi euro 620.379,71, versati in data 15.11.2006 sul libretto di deposito a risparmio aperto della società presso la
(cfr. allegato 9 produzione parte Organizzazione_10
attrice).
Non avendo la curatela allegato e tantomeno dimostrato quale fosse o avrebbe dovuto essere il diverso, e maggior, valore da attribuirsi all'avviamento ed ai macchinari e, in generale, al ramo d'azienda ceduto, e non avendo tenuto conto né impugnato le risultanze della verifica, anche bancaria, condotta dalla Org_5
la contestazione non può essere accolta non essendovi prova del danno
[...]
prodotto al patrimonio sociale o ai creditori, salvo quanto in seguito si dirà circa la irregolare dichiarazione del valore ai fini della imposta di registro.
Gli esiti della ripetuta verifica dell' e delle indagini bancarie Organizzazione_5
da cui è emerso l'effettivo versamento mediante 13 assegni dell'importo di euro
620.379.71, su libretto intestato alla società, sconfessano le contestazioni mosse
30 dalla curatela in ordine: -al mancato incasso dei tre assegni circolari, indicati nell'atto di cessione - al mancato pagamento dei debiti oggetto di accollo;
risultando il versamento dell'intero prezzo concordato, sia pure con modalità diverse rispetto a quelle indicate nell'atto di cessione.
E' invece fondata la contestazione con cui la curatela ha dedotto che la destinazione di parte del prezzo della cessione ai debiti della società, tra cui quello di euro
96.627,47 verso il socio , per finanziamenti in precedenza eseguiti, Controparte_5
ne aveva consentito il rimborso in violazione dell'art. 2467 c.c., integrando un pagamento preferenziale violativo della par condicio creditorum.
In ordine a tale specifica contestazione né l'amministratore né i sindaci hanno controdedotto alcunchè, né hanno contestato l'effettivo rimborso del finanziamento al socio.
Occorre premettere in linea con la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Trib. Prato
13.6.2013, Trib. Venezia 8.3.2011, Trib. Udine 3.3.2011, Trib. da ultimo Cass. civ.
Sez. I, 7.7.2015 n. 14056), che il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. sebbene dettato per le s.r.l. è pacificamente ritenuto estensibile anche a società diverse dalle s.r.l., tra cui le s.p.a. quando, come nel caso in esame, per le modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione.
Reputa il Collegio che l'amministratore della società, accettando la suddetta modalità di pagamento del prezzo previsto nell'atto di cessione e la destinazione del ricavato ai debitori indicati nell'allegato b) ha, nei fatti, consentito che fosse soddisfatto il credito sub-chirografario del socio, in via preferenziale, rispetto agli altri creditori, peraltro privilegiati, sebbene fosse applicabile il principio della postergazione ex art. 2467 c.c. essendo la relativa restituzione avvenuta in un'epoca
(anno 2006) in cui la società registrava enormi perdite, peraltro segnalate anche dal collegio sindacale, tant'è che nelle stesso anno il capitale sociale veniva ridotto da oltre un milione di euro a poco più di dieci mila euro. Lo stato di crisi in cui versava la società avrebbe quindi imposto il pagamento dei debiti societari nel rispetto del par condicio creditorum e dei privilegi riconosciuti per legge (si veda la domanda di ammissione al passivo di ). Org_6
31 La indicata modalità di pagamento del prezzo della cessione, avendo comportato la restituzione in favore del socio dell'importo finanziato in violazione dell'art. CP_5
2467 c.c. e della par condicio creditorum, si è risolta, in sostanza, in un atto di gestione suscettibili di ingenerare la responsabilità per l'amministratore che lo ha compiuto ex art. 2394 c.c., di guisa che l'amministratore unico della società fallita deve ritenersi responsabile del pagamenti preferenziali effettuati in danno del patrimonio della società e della massa dei creditori e, pertanto, deve essere condannato alla restituzione, in favore della procedura, del relativo importo oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. (cfr. in tal senso Tribunale
Napoli, 28/02/2003; Tribunale Isernia, 01/04/2009).
Va altresì affermato la responsabilità concorrente del collegio sindacale per non aver correttamente vigilato sulla condotta dell'amministratore e sull'atto dallo stesso sottoscritto che, come detto, ha consentito la restituzione del finanziamento al socio sebbene la società fosse in uno stato di grave sofferenza finanziaria. CP_5
Dovendosi al riguardo richiamare il principio afferma dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico
Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.” (Cass.
3/07/2017 n. 16314; Cass 13/06/2014, n. 13517).
Ed è quanto accaduto nel caso in esame, dove i sindaci, a fronte della stipula dell'atto di cessione dell'azienda, stipulato il 13 novembre 2006 e dunque, prima della cessione del loro incarico, che pure prevedeva il pagamento di parte del prezzo della cessione in favore del socio per finanziamenti dallo stesso erogati e, CP_5
dunque, il rimborso in una situazione finanziaria della società ormai prossima all'insolvenza, nulla hanno osservato, omettendo di segnalare all'assemblea la
32 condotta dell'amministratore gravemente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero di denunciare al tribunale le irregolarità commesse dall'organo gestorio.
Nè può dubitarsi della "dannosità" del comportamento serbato dall'amministratore attraverso i pagamenti effettuati in via preferenziale a taluni soci, dovendosi richiamare il principio affermato anche dalle Sezioni Unite della S.C., in forza del quale il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (Cfr. Cass. s.u. 23/01/2017, n. 1641).
Di guisa che i sindaci vanno condannati, in solido con l'amministratore, a risarcire il danno cagionato da determinarsi in misura pari all'importo restituito oltre interessi e rivalutazione.
Va, invece, dichiarata inammissibile la contestazione con cui la curatela assume che anche i pagamenti eseguiti dalla società acquirente in favore dei membri del collegio sindacale e dello studio (riconducibile al sindaco violerebbero la Org_11 CP_3
par condicio creditorum, perché tardivamente formulata ben oltre il primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., risultando, per la prima volta, esplicitata nelle memorie conclusive. Invero sia nell'atto introduttivo che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice pur avendo indicato tra i debiti accollati dalla società
quello nei confronti dei sindaci e dello non ha mosso alcuna CP_9 CP_10
specifica contestazione, con conseguente inammissibilità derivante dalla tardiva allegazione.
4. Falsificazione bilanci, irregolarità contabili, mancato pagamento
imposte e contributi , mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale sociale
Ulteriore contestazione attiene all'allegata violazione, da parte dell'amministratore unico, del generale dovere di diligenza nella gestione della società e di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ulteriormente specificata attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di specifiche condotte di mala gestio, costituite da: - falsificazione del bilancio, mediante l'omessa esposizione dei
33 debiti verso l'erario e verso banche e la sopravvalutazione dell'attivo; - violazioni delle norme che prescrivono la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, sostanziatesi nella omessa tenuta dei libri contabili e fiscali e nella mancata presentazione dei bilanci relativi agli anni 2003 e 2007; - mancato pagamento delle imposte ed evasioni fiscali conseguenti alle irregolarità ed omissioni contabili, tant'è che l' irrogava sanzioni per l'infedele presentazione Organizzazione_5
della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione ai fini irap e della dichiarazione annuale iva. Assume la curatela che tali inadempienze avevano danneggiato il patrimonio sociale ed i creditori e, infatti, veniva ammessa al passivo del Org_6 fallimento per l'importo di euro 1.296.897,00 di cui euro 706.261,91 oltre interessi, per l'anno 2003; euro 273.709,91 oltre interessi per l'anno 2004, - euro 170.715,25 oltre interessi per l'anno 2006 ed euro 99.502,49 oltre interessi per ICI non pagata negli anni 2004, 2005, 2006 -cfr. pag. 17 citazione;
- l'esposizione nei bilanci di inesistenti crediti verso l'erario indicati in euro 600 mila nel 2002 ed in euro 300 mila nel 2004; - la prosecuzione dell'attività societaria con una gestione tutt'altro che conservativa, pur al cospetto del ricorrere di una causa di scioglimento fin dall'anno 2003 o, al più 2004.
Secondo la tesi attorea, al di là delle perdite formalmente esposite nei bilanci chiusi al 2003 ed al 2004, il capitale sociale era già completamente eroso dalle perdite nell'anno 2003 o, al più tardi nell'anno 2004, il che avrebbe dovuto comportare, in mancanza di ripianamento dei debiti e ricapitalizzazione, una gestione finalizzata esclusivamente alla conservazione del patrimonio sociale e, al limite, alla presentazione di un ricorso di autofallimento.
Ha altresì contestato l'omesso deposito dei bilanci al 31.12.2003 ed al 31.12.2007
e la mancata consegna, dopo la dichiarazione di fallimento, dei libri sociali e fiscali e, in generale della documentazione contabile della fallita che aveva comportato l'impossibilità, per la curatela, di una esatta ricostruzione delle vicende aziendali e societarie, con conseguente danno quantificabile in misura pari all'ammontare delle passività prodottesi per le evasioni fiscali e contributive negli anni in cui era anche in carica anche il collegio sindacale, corresponsabile per l'omesso controllo, nonché delle passività prodottesi per effetto delle nuove operazioni poste in essere
34 dall'amministratore nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
Osserva il Collegio che la verifica della fondatezza delle contestazioni tecniche mosse dall'attrice ai bilanci, è stata oggetto di appositi quesiti, anche suppletivi conferiti al consulente d'ufficio che ha eseguito la disamina nel contraddittorio con i consulenti delle parti.
L'analisi dei bilanci, come più volte evidenziato nella perizia, è stata dal consulente condotta in assenza di adeguate informazioni contenute nelle note integrative e delle scritture contabili obbligatorie e conti mastro, il che non ha consentito di giungere, sempre, a conclusioni certe,
Ciò nonostante, il ctu raffrontando il contenuto dei bilanci con la documentazione disponibile (domande di insinuazione al passivo, contratti di mutuo, di cessione, di vendita ecc), ha riscontrato che: - il debito derivante dai mutui contratti dalla società non era stato correttamente rilevato nei bilanci, per quanto in particolare attiene il relativo costo e/o la quota interessi, nè venivano rispettati i piani di ammortamento contrattualmente previsti;
- le imposte e tasse iscritte a ruolo, risultanti dalle domande di insinuazione dell' , derivavano da carenti/omessi Organizzazione_5
versamenti e/o da indebite compensazioni, sia per tributi locali sia per tributi di natura erariale, per i quali, non è stata riscontrata un' appostazione in bilancio né una specifica nella nota integrativa;
- gli accertamenti tributari riferiti alla società, da cui è derivato gran parte del debito ammesso al passivo, sebbene notificati in annualità successive al 2006, scaturivano dall' omesso versamento Iva o dalla totale mancanza di scritture contabili;
- i crediti verso erario, esposti nei bilanci, e portati in compensazione con i debiti, erano stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, con conseguente iscrizione a ruolo del debito. Il consulente ha altresì rappresentato di non aver potuto verificare la correttezza o meno del valore delle partecipazioni nelle società controllate, in mancanza di documentazione allegata ai bilanci e di una specifica indicazione in nota integrativa;
anche per gli interessi passivi verso le banche ha segnalato l'assenza di informazioni nella nota integrativa ai bilanci e, inoltre, che partire dall'annualità di imposta 2004, la corrispondente voce era stata eliminata, pur in presenza del debito riferito ai mutui. Ha quindi, concluso per la poca chiarezza dei bilanci rilevando
35 come gli stessi non rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio
(pagina 63 perizia suppletiva del 2020).
All'esito delle indagini condotte dal consulente è, dunque, emersa la fondatezza della contestazione attorea riferita alla poca chiarezza ed errate iscrizioni nei bilanci che non rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché l'omessa tenuta dei libri contabili e dichiarazioni fiscali, cui erano seguiti gli accertamenti e le verifiche condotte dall' Org_5
che hanno comportato, in danno della società, l'adozione di avvisi di
[...]
accertamento con conseguenti interessi e sanzioni.
Nonostante l'inattendibilità dei bilanci, il consulente, nell'ulteriore relazione integrativa depositata il 2.5.2022, ha individuato al 31.12.2004 (non già nell'anno
2003, come sostenuto dall' attrice) la data in cui collocare la potenziale causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 c.c. (riferito alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), con conseguente obbligo dell'amministratore di attivarsi in base a quanto prescritto dagli artt. 2446, 2447 e 2484 c.c. o, in mancanza, dei sindaci rivolgendosi al Tribunale (cfr. relazione integrativa del 2.5.2022 pagina
2). (cfr. pagina 8 relazione suppletiva del 2.5.2022).
Orbene, ai sensi dell' art. 2446 c.c. , – riferito alle s.p.a. quale era all'epoca la società fallita-, quando risulta che il capitale diminuisce di oltre un terzo in conseguenza di perdite e queste non risultino diminuite entro l'esercizio successivo,
l'amministratore deve senza indugio convocare l'assemblea per la riduzione del capitale in proporzione o, in mancanza, gli amministratori ed i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione;
inoltre, ai sensi del successivo art. 2447 c..c. se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c., gli amministratori e in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società ed il seguente art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. dispone che la perdita del capitale può costituire una causa di scioglimento della società.
36 Tali specifici obblighi, così come quelli riferiti alla regolare tenuta della contabilità sociale, non risultano essere stati osservati dal , ex amministratore della CP_1
fallita, che nessuna dimostrazione ha fornito di aver diligentemente, tempestivamente e correttamente adempiuto alle riportate prescrizioni normative, risultando per tabulas che amministratore, lungi dall'attivarsi immediatamente in presenza di perdite che avevano eroso il capitale sociale, benchè invitato a farlo (cfr. verbale del collegio sindacale innanzi richiamato), ha convocato un'assemblea per il ripianamento della perdita e la trasformazione della società (da solo Parte_4
in data 15.12.2006 (cfr. visura storica in atti), e, quindi, a notevole distanza di tempo dall'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014.
Al , pertanto, deve essere ascritta la conseguente responsabilità ex artt. CP_1
2393 e 2394 c.c., in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui l'amministratore incorre in responsabilità verso la società, ed è tenuto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, allorchè non abbia ottemperato ai doveri impostigli dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario ossia, come si tende a riconoscere, con la diligenza professionale richiesta dall'incarico ricoperto (la responsabilità de qua ha natura contrattuale: cfr. in tal senso Cass.
9.7.87, n. 5989), chiarendosi, altresì, che l'amministratore risponde, inoltre, verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio della società.
In buona sostanza, al va contestato oltre all' omesso pagamento di CP_1 imposte e tributi e la irregolare redazione dei bilanci e l'omessa tenuta dei libri e contabilità sociale, la mancata adozione, addirittura dopo il verificarsi (come evidenziato dal CTU) di una potenziale causa di scioglimento (la perdita del capitale) della società, dei rimedi opportuni e/o necessari per farvi fronte (quali, ad esempio, lo scioglimento della società oppure, in ultima analisi, il deposito presso il Tribunale delle scritture contabili) in palese violazione dell'obbligo su di lui gravante di conservazione del patrimonio sociale e/o di corretta amministrazione societaria.
Fermo quanto precede, occorre stabilire se la medesima responsabilità possa essere affermata anche nei confronti degli ex sindaci della fallita.
37 Nella fattispecie per cui è causa, i comportamenti illeciti contestati ai sindaci (oltre che all'amministratore) sono sostanzialmente illeciti permanenti (il non aver adottato tutte le doverose iniziative previste dalla legge, così assumendo una propria responsabilità per le omissioni derivanti dai mancati controlli sia della regolare tenuta della contabilità, sia dell'attività dell'amministratore inerte di fronte alle perdite sociali, e per tutti gli atti che questi avrebbe dovuto porre in essere a tutela della società e dei creditori sociali), ossia comportamenti lesivi non esauritisi uno actu ma perduranti nel tempo (consistiti nella reiterata inerzia, anche del Collegio sindacale, dell'adozione dei provvedimenti idonei e/o necessari a far fronte alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2003.2004).
Gli ex sindaci alcunché hanno allegato, ancor prima che dimostrato, circa eventuali iniziative intraprese, singolarmente o dall'organo, (se si eccettuano gli inviti rivolti all'amministratore, contenuti nel verbale assembleare del 30.5.2005 di cui alla relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2004, poi ribaditi nel verbale del collegio sindacale del 10.6.2006, di cui alla relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2005 di ripianare le perdite rilevate che già nel corso dell'esercizio riferito all'anno 2004 avevano superato i limiti prescritti dalla legge e quindi di oltre 1/3 del capitale sociale, ed il parere non favorevole “alla gestione amministrativa e contabile della società con particolare riferimento al fitto d'azienda stipulato e di conseguenza al fallimento che ne potrebbe derivare, al mancato ripianamento delle perdite”).
In altri termini, agli ex sindaci va contestata la mancata adozione, in sostituzione dell'amministratore rimasto inerte, addirittura dopo il verificarsi, come innanzi detto, di una potenziale causa di scioglimento (la perdita del capitale) della società, dei rimedi opportuni e/o necessari per farvi fronte (quali, ad esempio, la richiesta al
Tribunale o il deposito presso il Tribunale delle scritture contabili) in palese violazione dell'obbligo su loro gravante quanto meno del controllo della corretta amministrazione societaria.
Posto l'inadempimento ai obblighi di tempestiva adozione dei provvedimenti dei rimedi prescritti dalla legge in presenza di una causa di scioglimento, il fallimento, entro i termini preclusivi, circa il danno derivato dalla prosecuzione dell'attività sociale, ha richiamato l'aggravamento del passivo conseguente riferito al debito erariale e le operazioni di asserito depauperamento del patrimonio sociale poste in
38 essere negli anni 2004-2006, innanzi descritte, - ossia l'affitto dell'azienda, la vendita dell'immobile e dell'azienda in titolarità della società-.
Come sopra esposto, la curatela attrice non ha fornito prova del danno arrecato al patrimonio sociale ed ai creditori nell'entità domandata dalla conclusione dei contratti di affitto e di cessione dell'azienda, ad eccezione del danno conseguente alla restituzione, in via preferenziale, del finanziamento al socio imputabile CP_5 responsabilità dell'amministratore e quella concorrente dei sindaci.
Reputa il Collegio che il danno è invece certamente configurabile rispetto alla
'omessa tenuta dei libri contabili e fiscali, alla irregolarità redazione dei bilanci e nonché all'omesso pagamento delle imposte e tributi.
E' indubbia la rientranza del dovere di regolare tenuta delle scritture contabili tra i doveri gravanti sull' amministratore e la legittimazione della società o del socio a denunciarne eventuali violazioni in sede di azione di responsabilità. La erronea redazione dei bilanci e la omessa tenuta delle scritture contabili, tuttavia, non costituisce, di per sé, una causa potenzialmente efficiente rispetto al danno, nella specie lamentato, pari all'intero passivo accertato, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale (SSUU n. 9100/15); donde, ben può condividersi l'affermazione del S.C. per cui la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l'irregolarità contabile, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi (prima) e dimostri (successivamente) che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società (Cass. 3652/97; n. 3652/97), tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione (Cass. n. 5876/11 e n. 7606/11).
Nella specie, la curatela ha, fin dall'atto introduttivo, ha allegato, quali specifiche voci di danno, conseguenti anche alla prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi della causa di scioglimento ed al mancato pagamento di imposte e tributi nonché alle violazioni od omissioni contabili, l'intero importo del debito tributario ammesso al passivo e le sanzioni fiscali derivanti da omesso o irregolari denunce,
39 imputandolo anche ai sindaci per l' omesso controllo sulla gestione e sulla contabilità sociale.
L'ex amministratore ha genericamente contestato la contestazione mossa dalla curatela, mentre i sindaci hanno eccepito che le somme per le quali era Org_6
stata ammessa al passivo non potevano essere imputate ad un loro omesso controllo poiché non scaturivano da somme non rilevate o nascoste dal collegio e dall'amministratore ma derivavano da una verifiche eseguite dall' Org_5
nell'anno 2008, - ossia dopo la cessione del loro incarico-, a seguito di un
[...]
accertamento svolto, in modo induttivo e conseguente alla mancata consegna della contabilità da parte dell'amministratore e non, invece, dalla irregolare tenuta della contabilità; inoltre i crediti verso l'erario esposti nei bilanci erano stati correttamente rilevati sia nei bilanci che nelle dichiarazioni iva, tant'è che erano stati rimborsati dall' in data 20.12.2003. Organizzazione_5
Osserva il Collegio che il consulente, nella perizia integrativa del 2020, ha analizzato le domande di ammissione al passivo presentate da e Controparte_16
le singole cartelle di pagamento ed ha confermato che si tratta di somme derivanti da recuperi per: - indebita compensazione di crediti di imposte, per quanto attiene le cartelle di pagamento di cui ai progressivi nn. 2, 4, 9 e 13 (elencate nella tabella di cui alle pagine 38 ess), rispettivamente di euro 141.253,19; 80.593,81; 568,46 ed euro 2.411,77 ., precisando che il ruolo sembrerebbe riferirsi ad iscrizioni riferite ad un atto emesso ai sensi dell'art. 36 ter Dpr 600/73, c.d. controllo formale della dichiarazione, effettuato dall'ufficio dell' ; - omesso Organizzazione_5
versamento dei tributi iva, ires ed irap per le cartelle di pagamento di cui ai progressivi nn. 14, 15 e 23 della medesima tabella, per importi di euro 184.154,33
( per iva anno 2006), euro 464.313,20 (per iva/ires/irap 2003) ed euro 263.026,21
(per iva/ires/irap 2004) rappresentando che trattasi di iscrizioni a ruolo conseguenti ad un controllo automatizzato della dichiarazione, da cui era emerso l' omesso o parziale versamento delle imposte;
– per tributi locali ici 2004/2005/2006 €
99.502,00 (cfr. pagina 39 e 40 perizia suppletiva del 2020).
Per i debiti per imposte e tasse, per le annualità dal 2003 al 2006, il consulente ha, altresì rappresentato che “l'esame delle domande di ammissione al passivo fallimentare presentate dal Concessionario per la riscossione Controparte_16
40 fa emergere l'avvenuta iscrizione a ruolo da parte sia dell'Amministrazione finanziaria per “indebita compensazione di crediti” altresì per omessi versamenti, sia da parte dell'ente locale comune di Massa Lubrense per Ici e non versata, Per_4
nonché da parte della per omesso e/o carente versamento diritti camerali. Org_12
Come rilevato in seno al par.
8.2 nessuna di tali cartelle di pagamento risulta opposta, pertanto si ritiene trattarsi di iscrizioni a ruolo relative a pretese tributarie legittime, per le quali, d'altra parte, dall'esame dei bilanci parrebbe non evincersi alcuna specifica appostazione in bilancio. Ulteriormente, agli atti di causa, risultano un processo verbale di verifica redatto in data 03/10/2007 dall'ufficio dell' di Castellammare di Stabia con il quale viene contestato Organizzazione_5
l'omesso versamento di Iva ed imposta di registro per l'annualità di imposta 2006, altresì l'avviso di accertamento n. REA03C200286/2009 relativo all'anno 2006, con il quale l'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 39 co. 2 Dpr 600/73 CP_ e 55 Dpr 633/72 accertava: - maggiore reddito di impresa ai fini per euro
173.827,0015; valore della produzione ai fini Irap per euro 258.430,00; - maggiore imposta Iva per euro 102.365,00. Come evidenziato in sede di specifica analisi il debito Iva de quo, se da un lato veniva accertato dall'Amministrazione Finanziaria
a fine anno 2007, d'altra parte scaturiva dalla comunicazione annuale dati Iva presentata dalla stessa società e per lo stesso nulla veniva evidenziato in seno al bilancio al 31/12/2006”; - delle poste di attivo, per le annualità dal 2003 al 2006, riferite ai “crediti V/erario” ha rappresentato che “dall'incrocio dei dati risultanti ai bilanci per le annualità in esame con quanto emerso dall'esame delle ammissioni al passivo fallimentare presentate dal Concessionario per la riscossione, di cui al punto precedente, parrebbe che i crediti tributari indicati, siano poi stati disconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria mediante l'scrizione a ruolo” d'altra parte, “in assenza di scritture contabili obbligatorie e dei conti di mastro di cui agli stessi bilanci, nonché di ogni ulteriore adeguata informazione in Nota integrativa per le differenti annualità di cui trattasi null'altro è possibile individuare per la posta di bilancio in analisi”.
Ha infine chiarito che: - per gli importi iscritti a ruolo, riferiti a imposte e tasse derivanti da carenti/omessi versamenti e/o da indebite compensazioni, da parte della società, sia per tributi locali sia per tributi di natura erariale, non si riscontra l'
41 appostazione in bilancio né una specifica in nota integrativa;
- che gli accertamenti e le verifiche tributarie, evidenziavano che, sebbene notificati in annualità successive al 2006, scaturivano da un omesso versamento Iva (per quanto attiene il pvc), o dalla totale mancanza di scritture contabili;
- in relazione ai crediti v/erario osservava che gli stessi venivano disconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria mediante iscrizione a ruolo.
Come condivisibilmente statuito dal Tribunale Milano, 13/03/2020, n.2119, il danno conseguente alla responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento di debiti erariali non può essere certamente pari all'intero importo ammesso al passivo, bensì, “Occorre distinguere:a) il caso in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario – era in bonis, dunque aveva liquidità ed era in grado di pagare i debiti erariali, ed allora l'amministratore inadempiente dovrà rispondere dei danni procurati alla Società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall' Erario alla Società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero cartella esattoriale;
…c) il caso in cui, pur non essendo la Società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, caso in cui egli risponderà dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la Società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività”
Osserva il Collegio che la curatela in uno all'atto di citazione ha prodotto lo stato passivo reso esecutivo e le singole domande di insinuazione presentate da , Org_6
da cui si ricava l' ammissione al passivo dell'importo di euro 229.289,.92 in privilegio ed euro 29.668,27 in chirografo (all. c), di cui euro 220.617,98 (per iva riferita ad un avviso di accertamento), euro 8.445,52 per tarsu relativa all'anno
2003, ed euro 220,42. Dalla domanda di ammissione al passivo depositata in atti
(allegato 16) e dall'esame degli estratti di ruolo allegati risulta, come rappresentato anche dal CTU alla pagina 39 della perizia integrativa, che il suddetto importo è riferito alle cartelle: - n. 07120050079932743000, notificata il 07/04/2006, relativa
42 ad ici 2003, di cui euro 6.823,36 per sorte ed euro 1.622,16 per interessi, aggio ed altri costi;
-n. 07120080040887345000, notificata 06/05/2008, relativa ad un credito per indebita compensazione riferito all'anno 2004, di euro 141.253,19 per sorte ed euro 6.574,16 per interessi, aggio ed ulteriori costi;
- n.
07120070035474863000, notificata il 21/04/2007, anch'essa relativa ad un credito per indebita compensazione riferito all'anno 2005 di euro 80.593,81 per sorta ed euro 18.802,51 per interessi, aggio ed altri costi;
- n. 7 07120060089210482000
R.a € 260,98 interessi 39,12; n. 07120050113946479000 notificata il 22/09/2006
.comp. anno 2001 di euro 568,46 per sorte ed interessi di euro CP_18
87.06.
L' amministratore è certamente responsabile per il mancato o ritardato versamento delle imposte e tributi così come per la indebita compensazione eseguita tra debiti tributari e crediti erroneamente esposti in bilanci, conseguenti alla irregolare tenuta della contabilità, così come è configurabile la concorrente responsabilità dei sindaci per aver omesso di eseguire idonee verifiche e riscontri sulla contabilità e sulle appostazioni delle voci indicate nei bilanci, il danno in tal caso prodotto alla società ed ai creditori, non può essere riconosciuto in misura pari all'intero importo della imposta o tributo ammesso al passivo, -trattandosi di omissioni ed irregolarità riferite ad annualità antecedenti alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, che, quindi, la società avrebbe dovuto comunque pagare anche ove l'amministratore ed i sindaci avessero correttamente assolto ai propri obblighi-, ma deve essere riconosciuto in misura pari agli interessi e costi conseguenti all'omesso e ritardato pagamento ed alle irregolarità rilevata che, per quanto è ricavabile dagli estratti di ruolo è pari a complessivi euro 27.125,01.
Per quanto invece attiene l'importo ammesso al passivo in privilegio di euro
184.154,33, conseguente ad avviso di accertamento riferito all'anno 2006 per iva , ires e irap, dalla domanda di ammissione al passivo depositata in atti (allegato 16)
e dall'esame dell'estratto di ruolo risulta, -come rappresentato anche dal CTU alla pagina 39 della perizia integrativa-, che lo stesso è riferito alle cartelle n.
07120090042644826000, notificata il 26/05/2009, per un credito derivante da indebita compensazione di euro 2.411,77, interessi di euro 118,65, per il quale non
43 si evince l'anno, e n. 07120090128262040000 relativa all' Iva anno 2006 di euro
184.154,33.
Tale importo, riguarda la maggior imposta iva accertata dall' Organizzazione_5
per euro 102.365,00 che ha comportato una sanzione di euro 61.789,33 e come risulta dalla motivazione dell' avviso di accertamento n. REA03C200286/2009 relativo all'anno 2006, prodotto all'allegato 9, è dipeso dalla mancata consegna della contabilità e dalla prosecuzione dell'attività di impresa nell'anno 2006, rilevata dall' dai costi sostenuti per il personale. In tal caso il danno al Org_5
patrimonio sociale ed ai creditori è da commisurare all'intero importo della maggiore imposta accertata e delle sanzioni pari a complessivi euro 184.154,33
(ammesso al passivo), causalmente riconducibile alla condotta omissiva non solo amministratore ma altresì del collegio sindacale per non aver adottato CP_1
tempestivamente adottato, nell'anno 2004, le misure necessarie a porre in liquidazione la società. Ove, infatti, l'amministratore avesse provveduto a tanto fin dall'anno 2004 o, in caso di sua inerzia, il collegio sindacale, ciò avrebbe impedito la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa fino all'anno 2006 , rilevata, invece, dall' dai costi sostenuti per il personale, e, dunque, Organizzazione_5
non sarebbe stato prodotto il maggior reddito accertato anche ai fini iva. A nulla rileva la circostanza che l'avviso è stato messo dall' in data Organizzazione_5
successiva alla cessazione dell'incarico dei sindaci, trattandosi contestazione riferita ad un maggior reddito prodotto in un anno in cui i sindaci erano ancora in carica.
Per quanto invece attiene l'ammissione al passivo per euro 263.015,89 in privilegio,
-riferita alla cartella n. 07120080180191641000, notificata in data successiva al fallimento (l' 11/11/2008), dall'estratto di ruolo si evince esclusivamente che l'importo riguarda iva ed avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, tuttavia non avendo la curatela prodotto il sotteso avviso di accertamento, né il dettaglio delle cartelle non è possibile stabilire come ed in quale misura l'importo ammesso al passivo sia riconducibile alla responsabilità dell'amministratore e/o del collegio sindacale o se esso riguardi l'omesso pagamento di imposte o altre irregolarità; peraltro, l'estratto di ruolo in atti è solo parzialmente leggibile ( cfr.all. 29) per cui neppure è possibile verificare l'importo dovuto per sanzioni ed interessi. Medesimo
44 discorso è a farsi per l'importo ammesso al passivo di euro 464.313,20 in privilegio, dall'estratto di ruolo si evince esclusivamente che l'importo è riferito ad iva, interessi e sanzioni, imposta sulle persone giuridiche, a contravvenzioni al codice della strada nonché ad un avviso di accertamento relativi agli anni 2003-2004; anche in tal caso la curatela non ha tempestivamente prodotto l'avviso di accertamento né il dettaglio delle cartelle, per cui non è possibile stabilire come ed in quale misura l'importo ammesso al passivo sia riconducibile alla responsabilità dell'amministratore e/o del collegio sindacale e in quanto parte l'importo riguardi l'omesso pagamento di imposte o altre irregolarità; peraltro, l'estratto di ruolo in atti è solo parzialmente leggibile per cui non è possibile ricavare l'importo dovuto per sanzioni interessi e spese.
A quest'ultimo riguardo si rileva che solo tardivamente, e ben oltre il secondo termine di cui all'art. 183 comma 3 c.p.c., la curatela si è limitata a trasmettere al
CTU, in uno alle osservazioni alla bozza della perizia integrativa, gli avvisi di accertamento n. REA03C30039/2008 relativo all'anno di imposta 2003; n.
REA03C200978/2008 relativo all'anno di imposta 2004, lamentandone il mancato esame. Correttamente il consulente ha analizzato solo l' avviso tempestivamente depositato in giudizio, evidenziando che “dalla documentazione in atti non si riscontrava la presenza di ulteriori avvisi di accertamento così come, per contro, individuati dal consulente”.
In conclusione, rispetto agli importi ammessi al passivo per euro 263.015,89 ed euro
464.313,20 avendo la curatela prodotto tardivamente, oltre i termini decadenziali, la documentazione idonea (avvisi di accertamenti) a sostenere la doglianza nonché
a dimostrare il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta dell'amministratore e/o e anche al collegio sindacale, per cui la domanda in parte qua non può essere accolta.
Quanto agli importi ammessi al passivo riferiti ai tributi locali, di cui alla cartella n.
07120080131825977000, notificata il 29/09/2008, relativa all' ici 2008/2009, di euro 10.969,00, in considerazione delle annualità cui il tributo è riferito, l'importo non è ricollegabile alla condotta dell'amministratore essendo la società fallita nell'anno 2008, né a quella dei sindaci cessati dall'incarico nell'anno 2006. Per quanto infine attiene l'importo di euro 99.502,00 relativo alla cartella n.
45 07120080145739989000, notificata il 28/10/2008, relativa ad ici 2004/2005/2006 non vi è prova del danno arrecato poiché l'ammissione al passivo non è pari all'importo domandato (100.167,39) bensì corrisponde al tributo dovuto (euro
99.502,00) ed indicato nell'estratto di ruolo , non risultando l'aggravio di sanzioni, interessi e spese (cfr. allegato 26 n. 4)
Ne consegue, allora, che può ragionevolmente affermarsi la sussistenza del nesso eziologico tra le innanzi descritte condotte di mala gestio poste in essere dall'amministratore e consistite nella omessa tempestiva adozione dei CP_1
rimedi ed attività prescritte degli artt. 2446, 2447 e 2484 c.c., con illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, pur in presenza di una causa di scioglimento.
E, infatti, ove l'amministratore avesse tempestivamente posto in liquidazione la società e cessato l'attività, il maggior debito tributario, per l'iva accertata. non sarebbe e, come innanzi esposto, non sarebbe stato illegittimamente restituito, in violazione dell'art. 2467 c.c..l'importo finanziato dal socio pur in presenza CP_5
di ingenti perdite peraltro segnalate dall'amministratore.
L'amministratore è altresì responsabile per il ritardato pagamento dei tributi e tasse nonché per la irregolare iscrizione in bilanci di crediti che ha dato luogo alle illegittime compensazioni, poi disconosciute dall'amministrazione finanziaria, integranti altrettante violazioni di legge e del dovere di corretta gestione, in tal caso il danno cagionato alla società è pari all'importo delle sanzioni, interessi ed aggi risultanti dagli estratti di ruolo.
Di tali danni sono corresponsabili i membri del collegio sindacale che non hanno rilevato la macroscopica violazione dell'art. 2467 c.c., desumibile dall'atto di cessione d'azienda, che ha consentito la restituzione in via preferenziale del finanziamento al socio pur in presenza di ingenti perdite, peraltro segnalate CP_5
dallo stesso collegio, che nello stesso anno hanno portato alla riduzione del capitale sociale;
né risulta che abbiano adottato tutte le possibili iniziative che i sindaci possono assumere esercitando diligentemente i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la
46 riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile.
Per i suddetti danni ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci e l'illecito perpetrato dagli amministratori, poiché ove i sindaci avessero diligentemente assolto al proprio incarico, e vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, relativi, a norma dell'art. 2403 c.c.,i suddetti danni non si sarebbero prodotti.
Ai convenuti, pertanto, deve essere ascritta la corrispondente responsabilità ex art. 2393 c.c., in ossequio al principio secondo cui il sindaco è solidalmente responsabile con l'amministratore per i fatti o le omissioni di quest'ultimo quando il danno non si sarebbe prodotto se il primo avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica.
Circa il quantum debeatur,, va osservato che la richiesta dalla TE di determinare il risarcimento all'importo di euro 2.279.600,00, pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo fallimentare (attualmente pari ad euro 50 mila in virtù della transazione conclusa), non appare condivisibile in ossequio al principio stautito dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella pronuncia del 06/05/2015,
n.9100 secondo cui “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente
47 riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Neppure può applicarsi il criterio di quantificazione del danno denominato della
“differenza dei patrimoni netti”, poiché, per come affermato dalla Suprema Corte,
“il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, indicandone le ragioni ed a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore” (vds. Cass.
N. 4347/2022).
Come innanzi esposto gli inadempimenti tempestivamente contestati dalla curatela all'amministratore ed ai sindaci, -dovendosi ritenere inammissibili perché tardivi quelli allegati solo nelle memorie conclusive-, non si pongono come causa efficiente dell'intero passivo accertato e non avendo la curatela assolto all'onere di allegazione e di prova, posto a suo carico, relativo al danno e al nesso causale, ( ciò sia in relazione all'asserito danno cagionato dalla dedotta antieconomicità delle descritte operazioni poste in essere dall'amministratore che a parte dei debiti erariali ammessi al passivo) che ben avrebbero potuto dimostrare aliunde, pur in assenza della documentazione contabile della società, non giustifica neppure il criterio della differenza dei patrimoni netti, potendo configurarsi il nesso causale tra le contestate condotte commissione ed omissione solo per le specifiche voci di danno innanzi riconosciute.
Può quindi quantificarsi in questa sede il danno arrecato dalla negligente condotta dell'amministratore e dei sindaci , come fin qui descritte, in complessivi euro
307.906,91 (ossia euro 96.627,47 per il rimborso anticipato del finanziamento fatto dal socio;
euro 184.154,33 per avvisi accertamento iva 2006, euro 27.125,01 per sanzioni e interessi su tributi)
I convenuti vanno quindi condanni, in soldo tra loro al pagamento, in favore della attrice, della suddetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Pt_1
48 interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'accertato valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande, come proposte, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, le domanda della curatela attrice nei confronti di
, , e e, Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore della Pt_1
attrice dell'importo di euro 307.906,91 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento sino al saldo.
d) condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'attrice, in euro 22.457,00 per compensi, euro 1.500,00 per spese documentate, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separati decreti.
Così deciso in TO TA, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023
Il giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Vitulano dott. Francesco Abete
49