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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 09.12.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1595/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via G. D'Annunzio 1/A, complesso Iris, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pino che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marco Fazio giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Condanna pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.05.2025, parte ricorrente premetteva di aver esperito ricorso di ATP (R.G. 760/2022) ed in seguito di aver esperito ricorso di merito ex art. 445, comma 6, c.p.c. (R.G. 2163/2024), conclusosi con sentenza n. 2163/2024, al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa. Rilevava che, con nonostante la sentenza n. 2163/2024, emessa in data 24.12.2024, dall'odierno decidente, nel procedimento con n. R.G. 2169/2023, con la quale veniva statuito che “definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 30.06.2023 nei confronti dell' in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Dichiara
[...]
soggetto invalido con necessità di assistenza continua, in quanto Parte_1
non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da Aprile 2024; Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative
CP_ alla fase di ATP;
Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio”, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme CP_2 dovute per l'indennità di accompagnamento, riconosciuta giudizialmente a decorrere dal mese di aprile 2024. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione della sentenza. Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della detta prestazione, scaduti e CP_1
non corrisposti, a decorrere dal mese di aprile 2024, per un importo pari ad euro
5.327,86, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 20.11.2025, deducendo di aver CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione in data 01.09.2025, unitamente alla rata 09/2025, per un importo di euro 7.199,55. Chiedeva, dunque, che dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che parte
CP_ ricorrente è stata pagata dall resistente in data 01.09.2025, unitamente alla rata
09/2025, dell'importo di euro 7.199,55, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare
2 la cessata materia del contendere, visto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto a liquidare l'intera somma dovuta a titolo di ratei derivanti al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese della ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese CP_1
seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Antonino Pino.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
con ricorso depositato in data 26.05.2025, nei confronti dell' in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Antonino Pino.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 09.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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