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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1972/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 450/2019 del 21 febbraio 2019, in materia di risarcimento danni da circolazione stradale t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano C.F._1
Giordano ( ), con studio in Lettere alla Via San Nicola C.F._2 1
Castello, 24, e domicilio digitale Email_1
e l' (già Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma alla Via della
[...] P.IVA_1
Bufalotta, 374, in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Strazzullo
( ), con studio in Napoli alla Via Serafino Biscardi, 31, e C.F._3
domicilio digitale Email_2
e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_4 C.F._4
non costituita e
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_5 C.F._5
non costituito Conclusioni
Per Parte_1
1)- nel merito accertare e dichiarare e il primo Controparte_5 Controparte_4
quale conducente e la seconda quale proprietaria del veicolo investitore responsabili
dell'incidente de quo, ovvero in subordine dichiarare il concorso di colpa delle parti
nella causazione dell'evento nella misura del 50%, non essendo contestabile il
verificarsi del fatto storico anche in virtù della documentazione esibita con il primo
grado del giudizio (vedi Mod. CID sottoscritto dal convenuto); 2) condannarsi per lo
effetto essi convenuti in solido al pagamento in favore dello istante della somma che
sarà ritenuta congrua sulla scorta della C.T.U. pari ad euro 52.536,50 €, come di
seguito meglio specificata, ovvero:
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 17 anni
Percentuale invalidità: 11%
Personalizzazione danno: 0% 2
Ulteriore danno non patrimoniale: 1/3
Importo danno biologico: 23.793,00 €
Aumento personalizzato: 0,00 €
Ulteriore aumento (ex morale): 7.931,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100%): 75 giorni
Percentuale parziale (75%) 60 giorni
Percentuale parziale (50%) 90 giorni
Danno biologico (temporanea): 20.212,50 €
Ulteriore aumento (ex morale): 0 €
Totale per temporanea: 20.212,50 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente + aumenti: 31.724,00 €
Totale temporanea + aumento: 20.212,50 € Spese aggiuntive: 600,00 €
Totale generale: 52.536,50 €
3) in subordine chiede condannarsi i convenuti in solido a quella somma che l'On.
Collegio riterrà congrua ed equa tenuto conto altresì in ogni caso, della percentuale
del 4% incidente sulla capacità lavorativa specifica quantificabile in ulteriori euro
5000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) vittoria di spese,
competenze ed onorario del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Per l' Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e difesa, così provvedere: IN VIA PROCESSUALE: 1) DISPORRE
L'ACQUISIZIONE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DEL FASCICOLO DI UFFICIO
DEL I GRADO DEL PROCEDIMENTO, ISCRITTO AL N. 2804/2016 RG,
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;
IN VIA PRELIMINARE:
2) accertare e dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'avverso appello per
violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 c.p.c. 3) dare atto 3 del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
4) condannare la parte appellante
al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali
anche del presente grado del giudizio;
NEL MERITO: 5) accertare e dichiarare la
illegittimità, la infondatezza e la totale mancanza di prova della domanda attrice come
avanzata in I grado sotto ogni profilo;
6) rigettare, quindi, integralmente la domanda
attrice così come avanzata in I grado, in quanto del tutto illegittima ed infondata, sia
in fatto che in diritto, oltre che non provata;
7) rigettare l'avverso appello, come
proposto ex adverso, in ogni sua parte, in quanto illegittimo ed infondato, sia in fatto
che in diritto sotto ogni profilo;
8) condannare la parte attrice appellante al pagamento
in favore della elle spese e competenze legali di lite anche del presente grado CP_1
del giudizio;
9) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato il 27 aprile e il 2 maggio 2016 Parte_1
esponeva che il 2 settembre 2013, verso le ore 16.30, mentre era alla guida della sua SP (avente telaio n. 447647), in Via Varo Chirico, località San Paolo di
Lettere, in direzione di Sant'Antonio Abate, prima dell'ingresso del ristorante
Parco Mille Luci, era stato investito e scaraventato a terra dall'autoveicolo targato DG607BD (assicurato con l' ), di Controparte_2
proprietà di e condotto da , il quale, Controparte_4 Controparte_5
provenendo in senso inverso, nell'abbordare una curva era sbandato invadendo l'opposta corsia di marcia;
che, a causa dell'incidente, la Pt_2
aveva riportato “vari danni” ed egli aveva subito lesioni personali per le quali era stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia, dove gli era stata riscontrata la frattura del femore sovracondilare destro, di una o più falangi del piede e di alcune ossa del metatarso a sinistra;
che da tali lesioni erano derivati postumi permanenti,
quantificati dal proprio consulente di parte nella misura del 17/18%, oltre che 4 un lungo periodo d'inabilità temporanea.
Ciò premesso, citava l' Parte_1 Controparte_2
, e innanzi al Tribunale di Torre
[...] Controparte_4 Controparte_5
Annunziata, chiedendo che, dichiarata la responsabilità del conducente e del proprietario convenuti, questi fossero condannati in solido con l'anzidetta società assicuratrice al risarcimento dei danni, nella misura di complessivi €
111.406,67 (ovvero nella diversa misura risultante in giudizio) oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali (da distrarsi al suo difensore ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.).
L' , costituitasi il 22 luglio 2016, Controparte_2
contestava i fatti affermati dall'attore, sostenendo, in particolare, che il veicolo assicurato, ispezionato presso un'autocarrozzeria da un perito incaricato dalla compagnia, non presentava danni alla parte anteriore (a dire del carrozziere già riparati), che l'attore non aveva fornito alcuna fotografia della SP danneggiata e che non risultava richiesto l'intervento di alcuna autorità per la constatazione del preteso sinistro;
che, inoltre, la pretesa dell'attore era infondata anche in ordine all'entità dei danni lamentati, per l'inattendibilità
della relazione medico-legale da lui offerta in comunicazione e per la non configurabilità del danno morale.
Il giudice istruttore designato, dichiarata chiusa l'istruttoria all'esito della prova testimoniale, con sentenza del 21 febbraio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
II. Le ragioni della sentenza di primo grado.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il sinistro così come descritto dall'attore, per l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali e per la mancata dimostrazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti.
La teste non sarebbe stata in grado di riferire né i Testimone_1
punti d'impatto tra i veicoli, né il punto della sede stradale dove questi si 5 sarebbero scontrati. Inoltre, entrambe le testimoni avrebbero dichiarato di essere a bordo di un'autovettura che al momento dello scontro seguiva il conducente della SP alla distanza compresa tra i due e i quattro metri, il che non spiegherebbe come esse non siano rimaste coinvolte nel sinistro. Vi
sarebbe contrasto, poi, tra la versione dell'evento offerta dalle testimoni e quella dell'attore, poiché quest'ultimo avrebbe sorprendentemente omesso di allegare una circostanza di fondamentale importanza, ossia che dopo l'urto la
SP condotta dall'attore sarebbe andata a sbattere contro un muro.
Ulteriori dubbi sull'accadimento del sinistro così come descritto dall'attore deriverebbero dalla completa assenza di prova in ordine ai danni riportati dai veicoli
[…] coinvolti nel sinistro: risulterebbe singolare, infatti, che l'attore, pur dichiaratosi proprietario della SP con numero di telaio 447647, che a suo dire avrebbe riportato rilevanti danni, né ha allegato agli atti alcun rilievo
fotografico raffigurante i danni riportati dal proprio ciclomotore in conseguenza del sinistro per cui è causa, onde consentire l'accertamento della dinamica dello stesso, né
ha richiesto il risarcimento dei danni subiti al motociclo; per di più, al momento del sopralluogo effettuato dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice,
il veicolo IA Y di proprietà di era stato già riparato sicché Controparte_4
non è stato possibile verificare neanche i danni riportati dalla predetta autovettura.
III. L'appello
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2019 proponeva Parte_1
appello, chiedendo che, previa ammissione di una C.T.U. medico legale e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la responsabilità di e (il primo quale conducente e la Controparte_5 Controparte_4
seconda quale proprietaria dell'autoveicolo investitore) o, in subordine, il concorso di colpa dei due conducenti, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, con gli interessi, la rivalutazione monetaria e il rimborso delle spese di lite (da distrarsi ex art. 93 c.p.c.).
A sostegno delle proprie conclusioni l'appellante censurava la decisione del 6 tribunale perché a suo dire fondata su un esame superficiale ed errato delle risultanze istruttorie, posto che: 1) la teste aveva riferito Tes_2
l'invasione della corsia di marcia da parte del veicolo condotto dall _5
(«ho visto un'autovettura Ypsilon 10 di colore grigio scuro, proveniente dall'opposto
senso di marcia, nell'affrontare una curva, invadeva la corsia di marcia percorsa dalla
vespa condotta da andando ad impattare la stessa») e tale circostanza era Pt_1
stata confermata anche dalla teste («ho visto un'autovettura Ypsilon 10 Pt_1
di colore grigio scuro, proveniente dall'opposto senso di marcia, nell'affrontare la
curva ha invaso la corsia di marcia percorsa dalla vespa»), la quale aveva poi descritto con precisione i punti d'urto dei veicoli, oltre che l'invasione della corsia opposta da parte dell'automobilista («L'urto è avvenuto tra la parte
anteriore dell'autovettura ed il lato destro della SP. L'urto tra i veicoli è avvenuto
al centro della corsia percorsa dalla SP. Il muro ove è finita la si trovava Pt_2
sulla destra rispetto alla SP stessa»); 2) la supposizione del primo giudice, secondo cui sarebbe inspiegabile come l'autovettura con a bordo i due testimoni non sia stata coinvolta nel sinistro, sarebbe completamente errata, non risultando in alcun modo provata la velocità dei veicoli, mentre ove tale veicolo stesse procedendo ad andatura moderata, non poteva in alcun modo essere
coinvolta nell'incidente; 3) la mancata descrizione, nell'atto di citazione, della circostanza riferita dai testi (ossia che dopo l'urto la SP sarebbe andata a
sbattere contro un muro) sarebbe irrilevante, poiché non vi è nessun obbligo di
specificare nei minimi particolari la dinamica di un incidente stradale nell'atto
introduttivo del giudizio, dovendo lo stesso risultare dall'attività istruttoria, e,
riguardo alla riconducibilità delle lesioni all'urto contro il muro od alla caduta a
terra di esso istante, ogni dubbio si sarebbe potuto superare con la nomina di un esperto.
Aggiungeva, poi:
- che la dinamica dell'incidente ricostruita dai testimoni, da cui emergeva chiara la responsabilità del conducente della Ypsilon 10 per avere invaso la corsia 7 di marcia opposta, ma soprattutto il particolare rilevante che lo istante nel cadere
finiva sotto la SP riportando le lesioni descritte nell'atto di citazione, era stata descritta nell'atto introduttivo e allegata nel modello CAI;
- che, in definitiva, dalle testimonianze era emerso che l'Ypsilon 10 invase la corsia di marcia opposta, che il conducente della cadde sotto il Pt_2
proprio mezzo e che sopraggiunse l'ambulanza per trasportarlo in ospedale;
- che, riguardo alla mancanza di prova dei danni riportati dai veicoli coinvolti e alla mancata richiesta di risarcimento dei danni alla non Pt_2
vi sarebbe alcun obbligo da parte del danneggiato, nella ipotesi di danni a cose e
persone, di richiederli entrambi, onde la circostanza sarebbe ininfluente.
Nella specie, il risarcimento dei danni alla non sarebbe stato Pt_2
richiesto trattandosi di un veicolo vetusto di poco valore commerciale; - che il primo giudice aveva omesso l'esame della certificazione ospedaliera
(da cui risultava che le lesioni erano conseguenza di un incidente stradale e che l'istante era stato portato in ospedale dall'autoambulanza, come riferito dai testimoni) e del modulo CAI sottoscritto dal conducente dell'auto investitrice, il quale si era assunto la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro, dichiarazione avente efficacia di piena prova nei confronti del confitente (ex artt. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c.)
e liberamente apprezzabile nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (Cass. 16376/10, Cass. 10304/07). Tali documenti,
unitamente alle deposizioni testimoniali e alla documentazione sanitaria
(attestante l'esistenza di lesioni conseguenti a incidente stradale),
dimostrerebbero il fatto storico allegato.
L' (già Controparte_1 Controparte_2
, in comparsa di risposta, eccepiva l'inammissibilità dell'appello (ex
[...]
art. 342 c.p.c.) e, nel merito, ne sosteneva l'infondatezza, in quanto: 8
- nell'inattendibile modello CAI allegato alla produzione attorea in I grado, erano state indicate quali parti assunte danneggiate dei veicoli de quibus la parte
anteriore sinistra dell'auto IA Y e la parte laterale sinistra della SP attorea
che, per effetto dell'assunto impatto con la IA Y, sarebbe finita contro un
muro posto alla sua destra, senza che l'attore avesse poi precisato né in quale
parte della sede stradale si sarebbe concretizzato l'impatto tra i veicoli e neppure la natura e l'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro;
- la IA Y, ispezionata da un perito di parte presso un'autocarrozzeria, non presentava alcun danno alla parte anteriore sinistra, di cui non era stata dimostrata l'avvenuta riparazione, e, per di più, l'attore non aveva prodotto alcuna foto della sua SP a riprova dei danni subiti, non aveva chiesto alcun risarcimento per tali danni e neppure aveva richiesto l'intervento di alcuna autorità per la rilevazione del sinistro;
- le testimonianze (provenienti da una zia dell'attore, Testimone_1
e da una persona, svolgente la propria
[...] Testimone_3
attività lavorativa presso il panificio in Lettere al Corso Vittorio Pt_1
Emanuele, 109, attività commerciale della famiglia dell'attore) erano inattendibili, sia quella (lacunosa) della (riguardo ai punti Tes_1
d'urto dei veicoli e della loro posizione sulla sede stradale, al momento dell'impatto, ai danni subiti dai due veicoli nonché se il nipote lamentasse dolori), sia quella della (dichiaratasi disoccupata, benché Pt_1
lavorasse per la famiglia dell'attore, non in grado d'indicare il cognome dell'amica, la in auto con lei, e imprecisa nel descrivere i danni Tes_1
ai due veicoli, indicati per entrambi al lato destro, benché la dinamica descritta dall'attore e il modello CAI in atti implicherebbero danni sul lato sinistro sia della SP sia della IA Y), nonché tra loro contraddittorie
(riguardo al muro dove sarebbe finita la SP, a destra del motoveicolo secondo la e, invece, di fronte rispetto ad esso, per la;
Pt_1 Tes_1 9
- se le testimoni si fossero effettivamente trovate alla distanza di 2-3 metri
(secondo la versione della o di 3-4 metri (secondo la Tes_1 Pt_1
dalla dell'attore, la loro autovettura sarebbe rimasta Pt_2
inevitabilmente coinvolta nel presunto sinistro, come da calcolo cinematico eseguito con un software specifico (Cetris), anche considerando una velocità minima (11 km/h);
- le due testimoni erano state riascoltate da un'agenzia investigativa (la
KLS), senza essere in grado di riferire alcun particolare sulla vicenda e,
inoltre, da accertamenti compiuti sui social networks (Facebook, in particolare), era emerso che la aveva tra le proprie amicizie Tes_1
, mentre l'attore risultava amico di , Controparte_4 Persona_1
figlio dell'asserito conducente della IA Y;
- recuperate alcune fotografie della SP, risultava un danno alla parte laterale sinistra (incompatibile con la dinamica descritta dall'attore, perché non interessante anche il parafango e la forcella anteriore), senza alcun danno derivante dall'impatto contro un muro.
e restavano contumaci anche in grado Controparte_5 Controparte_4
di appello.
IV. L'esame dei motivi di appello e del merito
Non vi sono ragioni per escludere l'ammissibilità dell'appello, proposto tempestivamente (nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, risalente al 25 marzo 2019) e nell'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 342 c.p.c., giustapponendosi alle motivazioni della decisione impugnata le circostanze di fatto e le ragioni in diritto che dovrebbero condurre alla riforma della sentenza e all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
Nel merito, i motivi di appello esigono un riesame dell'intero materiale istruttorio acquisito in primo grado e, quindi, delle prove costituite offerte dalle parti (il modulo CAI sottoscritto da , quale Controparte_5 10 conducente dell'autovettura di proprietà di , la Controparte_4
documentazione relativa al ricovero ospedaliero dell'attore e la relazione del perito incaricato dalla società assicuratrice) e delle deposizioni testimoniali di e Il tutto senza trascurare Testimone_1 Testimone_4
ulteriori elementi di valutazione già presi in considerazione dal giudice di primo grado, quale, in particolare, la mancata documentazione, da parte dell'attore, dei danni che avrebbe subito il proprio motoveicolo e che, invece,
la compagnia ha ritenuto in grado di appello di sottoporre all'attenzione del collegio e della controparte, inserendo nel corpo della propria comparsa di risposta alcune immagini di una SP che sostiene essere quella di Pt_1
senza che la difesa di quest'ultimo abbia contestato la circostanza.
[...]
Nel modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), sottoscritto da
, si attesta che il giorno 2 settembre 2013, alle ore 16:30, in Controparte_5
Lettere, località San Paolo, sarebbe avvenuto uno scontro tra il ciclomotore 50 SP Piaggio condotto da e la IA Y targata DG607BD, Parte_1
di e condotta da . Controparte_4 Controparte_5
Il modulo contiene le seguenti informazioni:
- testimoni dell'evento sarebbero state e Testimone_1
Testimone_4
- il punto d'urto dei due veicoli sarebbe stato per entrambi il lato anteriore sinistro;
- il ciclomotore avrebbe subito danni «ant. Sx + muro»;
- lo scontro tra i due veicoli, per come disegnato nel grafico e dichiarato mediante la croce (X) sulla casella 15, riferita al conducente della IA Y
(«invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso»), sarebbe avvenuto in una curva a gomito, poiché l'autovettura, nell'imboccarla in direzione destrorsa, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, dalla quale proveniva il motoveicolo.
Quanto alle testimonianze, dalle dichiarazioni di e Testimone_1 11 emerge quanto segue: Testimone_4
- è la zia di perché moglie Testimone_1 Parte_1
del fratello del padre di quest'ultimo, nonché residente nello stesso stabile in cui abita l'attore (al Corso Vittorio Emanuele III, civico 111,
di Lettere);
- entrambe sarebbero state a bordo di un'autovettura (guidata dalla
, che seguiva il motoveicolo di a brevissima Pt_1 Parte_1
distanza (due o tre metri, per la tre quattro o quattro metri Tes_1
per , in direzione di Sant'Antonio Abate. Le due Testimone_4
sarebbero amiche, per quanto di età diversa (la è nata nel Tes_1
1966, la nel 1987) e ancorché la non ricordasse il Pt_1 Pt_1
cognome della Tes_1
- l'autovettura IA Y, di colore grigio scuro, nell'affrontare una curva, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, urtando la SP condotta da che, a causa dello scontro, sarebbe finita contro Parte_1
un muro che si trovava di fronte rispetto alla (così la , Pt_2 Tes_1
ovvero sulla destra rispetto alla SP stessa (per la;
Pt_1
- l'urto tra i veicoli sarebbe avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura ed il lato destro della SP … al centro della corsia di marcia percorsa dalla
SP (così la , e l'autovettura avrebbe riportato danni alla Pt_1
parte anteriore destra (sempre a dire della , circostanza Pt_1
confermata, in forma dubitativa, dalla teste («Non ricordo di Tes_1
preciso i punti di impatto tra i veicoli, mi sembra il lato destro, ma non ricordo
di preciso»).
Orbene, così come ritenuto dal giudice di primo grado, le testimonianze in esame presentano incongruenze che ne svalutano irreparabilmente l'attendibilità.
In primo luogo, v'è un'insanabile contraddizione tra quanto riportato nel modulo CAI e le dichiarazioni delle due testimoni, riguardo al punto d'urto 12 tra i due veicoli e ai danni da questi subiti, quindi anche in ordine alla dinamica del sinistro.
Se, infatti, nel modulo anzidetto si attesta che i due veicoli si sarebbero urtati sui lati anteriori a sinistra, avendo l'autovettura colpito il motoveicolo per avere mal abbordato la curva a destra ed avendo perciò invaso la corsia di marcia opposta, al contrario, in maniera decisa la e dubitativa la Pt_1
hanno riferito che il punto d'urto sarebbe stato a destra per Tes_1
entrambi i veicoli.
In secondo luogo, la dinamica descritta nel grafico sottoscritto da _5
farebbe ipotizzare che la SP, urtata sul lato sinistro, fosse stata
[...]
sospinta all'indietro verso il margine destro della carreggiata. Al contrario, la teste ha riferito, in maniera del tutto implausibile, che la a Tes_1 Pt_2
causa dello scontro, sarebbe finita contro un muro di fronte ad essa. Infine, l'evidente inosservanza della distanza di sicurezza, da parte della conducente rispetto al motoveicolo che la precedeva, da Testimone_4
rapportare allo spazio di reazione, tanto più in un tratto in discesa («stavamo
percorrendo la strada in discesa da Lettere con direzione Sant'Antonio Abate»: così
la , rende inspiegabile che l'autoveicolo con a bordo le due Tes_1
testimoni non sia rimasto coinvolto nel sinistro, salvo a doversi ritenere che esso, come pure la SP che lo precedeva, procedesse a bassissima andatura,
quasi a passo d'uomo.
Né possono trascurarsi gli ulteriori elementi indiziari sfavorevoli alla parte attrice, desumibili essenzialmente dalla mancata documentazione dei danni subiti dalla SP, tenuto conto che non v'è plausibile ragione perché l'attore non dovesse chiedere anche il risarcimento di tali danni, per quanto si trattasse eventualmente di un motoveicolo non più nuovo, né, soprattutto, si spiega la scelta processuale dello stesso attore, di non corroborare la propria richiesta di risarcimento dei danni anche con la produzione in giudizio di 13 immagini fotografiche del proprio motoveicolo (e, eventualmente, anche di un preventivo di riparazione), benché la società convenuta, prima del giudizio, si fosse rifiutata di formulare alcuna offerta ex art. 148 del D. Lgs.
209/2005 appunto per l'impossibilità di effettuare l'ispezione del veicolo danneggiato e per l'incoerenza tra la dinamica rappresentata nella richiesta di risarcimento e i danni desumibili dagli accertamenti tecnici su base di documentazione fotografica.
Ciò considerato, in ordine all'efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente, sottoscritto solo da , va rilevato Controparte_5
che per l'articolo 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs.
N. 209 del 2005), ove il modulo di denuncia di sinistro sia firmato
congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo
prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato
nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La disposizione ripropone la disciplina già dettata dall'articolo 5, secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), al fine (deflattivo del contenzioso) di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, a meno che non sia fornita la prova contraria rispetto a quanto riportato nel modulo.
Tuttavia, per essere opponibile all'assicuratore, la dichiarazione di valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e, dunque, litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è
solo litisconsorte facoltativo (Cass. 8214/2013). Qualora, quindi, come nel caso in esame, il conducente del veicolo non ne sia anche proprietario, la sua dichiarazione non fa stato ma, comunque, resta liberamente apprezzabile
(Cass. 4010/2018; Cass. 20300/2019). 14
Deve ritenersi, pertanto, che la dichiarazione sottoscritta da _5
, mero conducente dell'autoveicolo di proprietà di
[...] [...]
, non abbia imposto alla società assicuratrice alcun onere della CP_4
prova al fine di superare la presunzione iuris tantum sancita dall'articolo 143
citato, riguardo sia al coinvolgimento nel sinistro dell'autovettura di proprietà
di sia alla responsabilità del suo conducente. Si tratta, ben Controparte_4
vero, di una dichiarazione liberamente valutabile, nell'esame dell'azione diretta proposta da contro l' Parte_1 Controparte_6
in uno e alla luce anche delle altre risultanze istruttorie.
[...]
Diversa è, invece, la sua efficacia per lo stesso , nei confronti del _5
quale ha valore di piena prova, ai sensi dell'articolo 2733, secondo comma, c.c.
(cfr. Cass. 24187/2014, Cass. 19327/17, secondo cui la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, c.c.; negli stessi termini Cass. 27024/2011, con specifico riferimento alle dichiarazioni confessorie sottoscritte nel modulo di constatazione amichevole dal conducente, non proprietario, del veicolo responsabile del sinistro), con la conseguenza che, vincolando il solo confitente la dichiarazione confessoria resa dal conducente non proprietario del veicolo,
correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei
confronti dell'assicuratore della R.C.A. (Cass. 3875/2014).
Pertanto, la domanda di va senz'altro accolta nei confronti Parte_1
di , che, nel sottoscrivere (a beneficio della parte attrice) Controparte_5
il modulo anzidetto (menzionato, tra i documenti prodotti, già in citazione e da ritenersi riconosciuto, ex art. 215, c.p.c., dal convenuto contumace), ha descritto l'incidente in termini tali da assumersene per intero la 15 responsabilità, a causa dell'invasione in curva dell'opposta corsia di marcia.
Diverso è l'esito nei rapporti tra l'attore e le altre parti in causa, Pt_1
tenuto conto, tra l'altro, che in situazione di litisconsorzio necessario (qual è
quella relativa all'assicuratore e al proprietario del veicolo assicurato), non è
ipotizzabile che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra proprietario responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro (Cass. 3567/2013).
Orbene, si è esclusa l'attendibilità delle deposizioni testimoniali di
[...]
e così come si è ritenuto di trarre Testimone_5 Testimone_4
argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale dell'attore (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo del difensore della parte: cfr. Cass. 14748/2007), nell'evitare che siano valutati i danni subiti dal proprio motoveicolo (anche come fonte di prova della dinamica dell'incidente e del coinvolgimento di altri veicoli). A ciò deve aggiungersi quanto emerge dal verbale di pronto soccorso presso gli Ospedali dell'Area Stabiese, di Castellammare di Stabia, dove CP_7
fu traportato in autoambulanza, alle ore 17:37 del 2 Parte_1
settembre 2013, per fratture del femore sopracondilare, di una o più falangi del piede e di ossa del metatarso, oltre che per escoriazioni multiple agli arti inferiori.
In sede di anamnesi infermieristica il ricoverato riferì di aver subito un
“incidente stradale”, negando, tuttavia, che vi fossero responsabilità di terzi
(nella relativa casella è segnata la risposta “NO”). Ricoverato presso il reparto di ortopedia del presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di
Stabia, riferì nuovamente di aver subito un incidente stradale, mentre era alla
guida di uno scooter, senza, però, affermare o negare se fossero rimasti coinvolti altri veicoli.
Dall'annotazione contenuta nel verbale del pronto soccorso, nella sezione relativa alla dinamica dell'evento, riguardo all'assenza di responsabilità di 16 terzi, fondata evidentemente sulle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato,
deve desumersi che questi abbia effettivamente escluso che l'incidente fosse imputabile a responsabilità di terzi, affermazione del tutto incompatibile con il contenuto del modulo di constatazione amichevole sottoscritto da _5
. È superfluo precisare sul punto che il referto o il verbale del pronto
[...]
soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (Cass. 27288/2022, Cass. 18868/2015).
All'affermazione verbalizzata dai sanitari del pronto soccorso non può
attribuirsi l'efficacia della confessione, poiché al momento del ricovero non aveva ancora raggiunto la maggiore età (nato il 3 Parte_1
gennaio 1996, egli aveva diciassette anni e otto mesi). Ciò in forza dell'articolo 2731 c.c., per il quale la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.
Tuttavia, se si considera che l'incapacità di agire non esclude di per sé la capacità naturale, della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età, e che, al momento del ricovero al pronto soccorso, era Parte_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età, onde può ben presumersi la sua capacità d'intendere e di volere, non può negarsi che le sue dichiarazioni ai sanitari non siano prive di rilevanza indiziaria, nel riferire di aver subito un incidente stradale mentre era alla guida di uno scooter e nell'escludere la responsabilità di terzi.
Sovviene al riguardo l'orientamento espresso (sia pure in tempi non più
recenti) dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La dichiarazione a
contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di
mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova
acquisiti al giudizio» (Cass. 6687/1998; conf. Cass. 1135/1977, secondo cui «Non 17 viola la norma sull'inefficacia probatoria della confessione dell'incapace il giudice che
dal fatto da quello confessato deduca qualche elemento indiziario per ricavarne, in
concorso con altre circostanze, il proprio insindacabile convincimento»), cui si ritiene di prestare adesione, tenuto conto che anche la confessione vera e propria ha natura di dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non rileva il fine per il quale essa sia stata resa e, quindi, la consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possano derivare, oltre che della considerazione che, in via di principio, anche le dichiarazioni di persone incapaci di agire possono concorrere all'accertamento giudiziale dei fatti rilevanti (tant'è che la minore età del teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, ma solo sull'attendibilità della deposizione).
Orbene, nei confronti della società assicuratrice e della proprietaria dell'autovettura IA Y, l'unica fonte di prova in favore dell'attore resta il modulo sottoscritto da , la cui sufficienza, al fine di Controparte_5 fondare l'accoglimento della domanda anche contro i predetti convenuti, va esclusa alla luce degli svariati elementi indiziari di segno contrario, desumibili dall'inattendibilità delle testimonianze, dalla dichiarazione resa al pronto soccorso dal diciassettenne nonché dal comportamento Parte_1
processuale di quest'ultimo, come sopra esaminato. A ciò si aggiunge il silenzio serbato dalla stessa parte rispetto alle circostanziate affermazioni contenute nella comparsa di risposta in appello della società CP_1
riguardo al fatto che la teste dichiaratasi “disoccupata”, Testimone_4
lavorerebbe, invece, nel panificio gestito dalla famiglia dell'attore (in Lettere,
al Corso Vittorio Emanuele, 109), che tra le parti vi sarebbero indiretti legami di amicizia (la teste zia dell'attore e sua vicina di Testimone_1
casa, con la convenuta , l'attore con , figlio Controparte_4 Persona_1
del convenuto ), tali da far dubitare della genuinità della Controparte_5
denuncia di sinistro, e che la ritratta nelle fotografie inserite nella Pt_2
comparsa di risposta (con danni incoerenti con la dinamica dichiarata) sia 18 effettivamente quella coinvolta nell'incidente.
Va, pertanto, confermato il rigetto della domanda nei confronti della società
assicuratrice e della proprietaria del veicolo.
Per le ragioni già espresse in precedenza, va, invece, affermato l'obbligo di di risarcire delle conseguenze Controparte_5 Parte_1
pregiudizievoli del sinistro stradale.
V. La liquidazione del danno
Dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. si evince Persona_2
che, in conseguenza dell'incidente stradale di cui al verbale di pronto soccorso del 2 settembre 2013, ha riportato lesioni (Frattura Parte_1
pluriframmentaria sovra-diacondiloidea del femore destro, fratture II, III, IV e V
metatarso a sinistra), che hanno comportato un periodo d'invalidità
temporanea totale di giorni 75 (settantacinque) e un periodo d'invalidità
temporanea parziale di giorni 60 (sessanta) al 50 % e giorni 90 (novanta) al 25%, all'esito del quale sono residuati postumi invalidanti permanenti valutabili in misura dell'11%, non incidenti sulla capacità lavorativa specifica del soggetto né tantomeno sulla sua vita di relazione.
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale risarcibile vanno richiamate le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano nel 2024 (cfr. Cass. 20381/16, sulla necessità di applicare la tabella vigente al momento della decisione in camera di consiglio), sulla base delle quali, tenuto conto dell'età di alla data del sinistro (17 anni Parte_1
compiuti), spettano i seguenti importi:
- € 27.654,00 per il danno biologico permanente, aumentati a € 35.120,00 per la sofferenza soggettiva (desumibile dal lungo percorso terapeutico e riabilitativo, cui l'attore ha dovuto sottoporsi);
- € 14.662,50 per l'invalidità temporanea (su base giornaliera di € 115,00, proporzionalmente ridotta nei periodi d'invalidità parziale).
Non v'è documentazione di danni patrimoniali, né appare configurabile in 19 concreto alcun danno per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, alla luce di quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Sulla somma dovuta, di € 49.782,50, spettano gli interessi legali compensativi,
da calcolare sul controvalore originario, alla data del sinistro (€ 41.450,87,
secondo l'indice di devalutazione 0,833) anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 2
settembre 2013; interessi che, fino alla data della decisione (22 gennaio 2025)
ammontano a € 6.047,82. A partire dal 23 gennaio 2025 gli interessi vanno calcolati su € 49.782,50.
VI. Le spese
Le spese seguono la soccombenza, per cui l'attore ha diritto al rimborso (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Sebastiano Giordano, suo difensore) nei confronti di , mentre resta obbligato a rifondere le Controparte_8
spese sostenute dalla società appellata.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 450/2019 del 21
febbraio 2019, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Pt_1
di € 55.830,32, oltre agli interessi legali da calcolare su €
[...]
49.782,50 dal 23 gennaio 2025 al saldo;
- conferma il rigetto della domanda proposta contro gli altri convenuti e la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, nei rapporti tra e la società convenuta;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Pt_1
(con attribuzione all'avvocato Sebastiano Giordano), delle
[...]
spese di lite, liquidate per il primo grado in € 9.437,00 (di cui € 812,00 per 20 spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 9.810,00 (di cui € 1.185,00 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di appello, liquidate in € 8.625,00 Controparte_1
(di cui € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- pone le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico di . Controparte_5
Così deciso il 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1972/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 450/2019 del 21 febbraio 2019, in materia di risarcimento danni da circolazione stradale t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano C.F._1
Giordano ( ), con studio in Lettere alla Via San Nicola C.F._2 1
Castello, 24, e domicilio digitale Email_1
e l' (già Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma alla Via della
[...] P.IVA_1
Bufalotta, 374, in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Strazzullo
( ), con studio in Napoli alla Via Serafino Biscardi, 31, e C.F._3
domicilio digitale Email_2
e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_4 C.F._4
non costituita e
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_5 C.F._5
non costituito Conclusioni
Per Parte_1
1)- nel merito accertare e dichiarare e il primo Controparte_5 Controparte_4
quale conducente e la seconda quale proprietaria del veicolo investitore responsabili
dell'incidente de quo, ovvero in subordine dichiarare il concorso di colpa delle parti
nella causazione dell'evento nella misura del 50%, non essendo contestabile il
verificarsi del fatto storico anche in virtù della documentazione esibita con il primo
grado del giudizio (vedi Mod. CID sottoscritto dal convenuto); 2) condannarsi per lo
effetto essi convenuti in solido al pagamento in favore dello istante della somma che
sarà ritenuta congrua sulla scorta della C.T.U. pari ad euro 52.536,50 €, come di
seguito meglio specificata, ovvero:
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 17 anni
Percentuale invalidità: 11%
Personalizzazione danno: 0% 2
Ulteriore danno non patrimoniale: 1/3
Importo danno biologico: 23.793,00 €
Aumento personalizzato: 0,00 €
Ulteriore aumento (ex morale): 7.931,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100%): 75 giorni
Percentuale parziale (75%) 60 giorni
Percentuale parziale (50%) 90 giorni
Danno biologico (temporanea): 20.212,50 €
Ulteriore aumento (ex morale): 0 €
Totale per temporanea: 20.212,50 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente + aumenti: 31.724,00 €
Totale temporanea + aumento: 20.212,50 € Spese aggiuntive: 600,00 €
Totale generale: 52.536,50 €
3) in subordine chiede condannarsi i convenuti in solido a quella somma che l'On.
Collegio riterrà congrua ed equa tenuto conto altresì in ogni caso, della percentuale
del 4% incidente sulla capacità lavorativa specifica quantificabile in ulteriori euro
5000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) vittoria di spese,
competenze ed onorario del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Per l' Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e difesa, così provvedere: IN VIA PROCESSUALE: 1) DISPORRE
L'ACQUISIZIONE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DEL FASCICOLO DI UFFICIO
DEL I GRADO DEL PROCEDIMENTO, ISCRITTO AL N. 2804/2016 RG,
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;
IN VIA PRELIMINARE:
2) accertare e dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'avverso appello per
violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 c.p.c. 3) dare atto 3 del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
4) condannare la parte appellante
al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali
anche del presente grado del giudizio;
NEL MERITO: 5) accertare e dichiarare la
illegittimità, la infondatezza e la totale mancanza di prova della domanda attrice come
avanzata in I grado sotto ogni profilo;
6) rigettare, quindi, integralmente la domanda
attrice così come avanzata in I grado, in quanto del tutto illegittima ed infondata, sia
in fatto che in diritto, oltre che non provata;
7) rigettare l'avverso appello, come
proposto ex adverso, in ogni sua parte, in quanto illegittimo ed infondato, sia in fatto
che in diritto sotto ogni profilo;
8) condannare la parte attrice appellante al pagamento
in favore della elle spese e competenze legali di lite anche del presente grado CP_1
del giudizio;
9) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato il 27 aprile e il 2 maggio 2016 Parte_1
esponeva che il 2 settembre 2013, verso le ore 16.30, mentre era alla guida della sua SP (avente telaio n. 447647), in Via Varo Chirico, località San Paolo di
Lettere, in direzione di Sant'Antonio Abate, prima dell'ingresso del ristorante
Parco Mille Luci, era stato investito e scaraventato a terra dall'autoveicolo targato DG607BD (assicurato con l' ), di Controparte_2
proprietà di e condotto da , il quale, Controparte_4 Controparte_5
provenendo in senso inverso, nell'abbordare una curva era sbandato invadendo l'opposta corsia di marcia;
che, a causa dell'incidente, la Pt_2
aveva riportato “vari danni” ed egli aveva subito lesioni personali per le quali era stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia, dove gli era stata riscontrata la frattura del femore sovracondilare destro, di una o più falangi del piede e di alcune ossa del metatarso a sinistra;
che da tali lesioni erano derivati postumi permanenti,
quantificati dal proprio consulente di parte nella misura del 17/18%, oltre che 4 un lungo periodo d'inabilità temporanea.
Ciò premesso, citava l' Parte_1 Controparte_2
, e innanzi al Tribunale di Torre
[...] Controparte_4 Controparte_5
Annunziata, chiedendo che, dichiarata la responsabilità del conducente e del proprietario convenuti, questi fossero condannati in solido con l'anzidetta società assicuratrice al risarcimento dei danni, nella misura di complessivi €
111.406,67 (ovvero nella diversa misura risultante in giudizio) oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali (da distrarsi al suo difensore ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.).
L' , costituitasi il 22 luglio 2016, Controparte_2
contestava i fatti affermati dall'attore, sostenendo, in particolare, che il veicolo assicurato, ispezionato presso un'autocarrozzeria da un perito incaricato dalla compagnia, non presentava danni alla parte anteriore (a dire del carrozziere già riparati), che l'attore non aveva fornito alcuna fotografia della SP danneggiata e che non risultava richiesto l'intervento di alcuna autorità per la constatazione del preteso sinistro;
che, inoltre, la pretesa dell'attore era infondata anche in ordine all'entità dei danni lamentati, per l'inattendibilità
della relazione medico-legale da lui offerta in comunicazione e per la non configurabilità del danno morale.
Il giudice istruttore designato, dichiarata chiusa l'istruttoria all'esito della prova testimoniale, con sentenza del 21 febbraio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
II. Le ragioni della sentenza di primo grado.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il sinistro così come descritto dall'attore, per l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali e per la mancata dimostrazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti.
La teste non sarebbe stata in grado di riferire né i Testimone_1
punti d'impatto tra i veicoli, né il punto della sede stradale dove questi si 5 sarebbero scontrati. Inoltre, entrambe le testimoni avrebbero dichiarato di essere a bordo di un'autovettura che al momento dello scontro seguiva il conducente della SP alla distanza compresa tra i due e i quattro metri, il che non spiegherebbe come esse non siano rimaste coinvolte nel sinistro. Vi
sarebbe contrasto, poi, tra la versione dell'evento offerta dalle testimoni e quella dell'attore, poiché quest'ultimo avrebbe sorprendentemente omesso di allegare una circostanza di fondamentale importanza, ossia che dopo l'urto la
SP condotta dall'attore sarebbe andata a sbattere contro un muro.
Ulteriori dubbi sull'accadimento del sinistro così come descritto dall'attore deriverebbero dalla completa assenza di prova in ordine ai danni riportati dai veicoli
[…] coinvolti nel sinistro: risulterebbe singolare, infatti, che l'attore, pur dichiaratosi proprietario della SP con numero di telaio 447647, che a suo dire avrebbe riportato rilevanti danni, né ha allegato agli atti alcun rilievo
fotografico raffigurante i danni riportati dal proprio ciclomotore in conseguenza del sinistro per cui è causa, onde consentire l'accertamento della dinamica dello stesso, né
ha richiesto il risarcimento dei danni subiti al motociclo; per di più, al momento del sopralluogo effettuato dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice,
il veicolo IA Y di proprietà di era stato già riparato sicché Controparte_4
non è stato possibile verificare neanche i danni riportati dalla predetta autovettura.
III. L'appello
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2019 proponeva Parte_1
appello, chiedendo che, previa ammissione di una C.T.U. medico legale e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la responsabilità di e (il primo quale conducente e la Controparte_5 Controparte_4
seconda quale proprietaria dell'autoveicolo investitore) o, in subordine, il concorso di colpa dei due conducenti, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, con gli interessi, la rivalutazione monetaria e il rimborso delle spese di lite (da distrarsi ex art. 93 c.p.c.).
A sostegno delle proprie conclusioni l'appellante censurava la decisione del 6 tribunale perché a suo dire fondata su un esame superficiale ed errato delle risultanze istruttorie, posto che: 1) la teste aveva riferito Tes_2
l'invasione della corsia di marcia da parte del veicolo condotto dall _5
(«ho visto un'autovettura Ypsilon 10 di colore grigio scuro, proveniente dall'opposto
senso di marcia, nell'affrontare una curva, invadeva la corsia di marcia percorsa dalla
vespa condotta da andando ad impattare la stessa») e tale circostanza era Pt_1
stata confermata anche dalla teste («ho visto un'autovettura Ypsilon 10 Pt_1
di colore grigio scuro, proveniente dall'opposto senso di marcia, nell'affrontare la
curva ha invaso la corsia di marcia percorsa dalla vespa»), la quale aveva poi descritto con precisione i punti d'urto dei veicoli, oltre che l'invasione della corsia opposta da parte dell'automobilista («L'urto è avvenuto tra la parte
anteriore dell'autovettura ed il lato destro della SP. L'urto tra i veicoli è avvenuto
al centro della corsia percorsa dalla SP. Il muro ove è finita la si trovava Pt_2
sulla destra rispetto alla SP stessa»); 2) la supposizione del primo giudice, secondo cui sarebbe inspiegabile come l'autovettura con a bordo i due testimoni non sia stata coinvolta nel sinistro, sarebbe completamente errata, non risultando in alcun modo provata la velocità dei veicoli, mentre ove tale veicolo stesse procedendo ad andatura moderata, non poteva in alcun modo essere
coinvolta nell'incidente; 3) la mancata descrizione, nell'atto di citazione, della circostanza riferita dai testi (ossia che dopo l'urto la SP sarebbe andata a
sbattere contro un muro) sarebbe irrilevante, poiché non vi è nessun obbligo di
specificare nei minimi particolari la dinamica di un incidente stradale nell'atto
introduttivo del giudizio, dovendo lo stesso risultare dall'attività istruttoria, e,
riguardo alla riconducibilità delle lesioni all'urto contro il muro od alla caduta a
terra di esso istante, ogni dubbio si sarebbe potuto superare con la nomina di un esperto.
Aggiungeva, poi:
- che la dinamica dell'incidente ricostruita dai testimoni, da cui emergeva chiara la responsabilità del conducente della Ypsilon 10 per avere invaso la corsia 7 di marcia opposta, ma soprattutto il particolare rilevante che lo istante nel cadere
finiva sotto la SP riportando le lesioni descritte nell'atto di citazione, era stata descritta nell'atto introduttivo e allegata nel modello CAI;
- che, in definitiva, dalle testimonianze era emerso che l'Ypsilon 10 invase la corsia di marcia opposta, che il conducente della cadde sotto il Pt_2
proprio mezzo e che sopraggiunse l'ambulanza per trasportarlo in ospedale;
- che, riguardo alla mancanza di prova dei danni riportati dai veicoli coinvolti e alla mancata richiesta di risarcimento dei danni alla non Pt_2
vi sarebbe alcun obbligo da parte del danneggiato, nella ipotesi di danni a cose e
persone, di richiederli entrambi, onde la circostanza sarebbe ininfluente.
Nella specie, il risarcimento dei danni alla non sarebbe stato Pt_2
richiesto trattandosi di un veicolo vetusto di poco valore commerciale; - che il primo giudice aveva omesso l'esame della certificazione ospedaliera
(da cui risultava che le lesioni erano conseguenza di un incidente stradale e che l'istante era stato portato in ospedale dall'autoambulanza, come riferito dai testimoni) e del modulo CAI sottoscritto dal conducente dell'auto investitrice, il quale si era assunto la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro, dichiarazione avente efficacia di piena prova nei confronti del confitente (ex artt. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c.)
e liberamente apprezzabile nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (Cass. 16376/10, Cass. 10304/07). Tali documenti,
unitamente alle deposizioni testimoniali e alla documentazione sanitaria
(attestante l'esistenza di lesioni conseguenti a incidente stradale),
dimostrerebbero il fatto storico allegato.
L' (già Controparte_1 Controparte_2
, in comparsa di risposta, eccepiva l'inammissibilità dell'appello (ex
[...]
art. 342 c.p.c.) e, nel merito, ne sosteneva l'infondatezza, in quanto: 8
- nell'inattendibile modello CAI allegato alla produzione attorea in I grado, erano state indicate quali parti assunte danneggiate dei veicoli de quibus la parte
anteriore sinistra dell'auto IA Y e la parte laterale sinistra della SP attorea
che, per effetto dell'assunto impatto con la IA Y, sarebbe finita contro un
muro posto alla sua destra, senza che l'attore avesse poi precisato né in quale
parte della sede stradale si sarebbe concretizzato l'impatto tra i veicoli e neppure la natura e l'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro;
- la IA Y, ispezionata da un perito di parte presso un'autocarrozzeria, non presentava alcun danno alla parte anteriore sinistra, di cui non era stata dimostrata l'avvenuta riparazione, e, per di più, l'attore non aveva prodotto alcuna foto della sua SP a riprova dei danni subiti, non aveva chiesto alcun risarcimento per tali danni e neppure aveva richiesto l'intervento di alcuna autorità per la rilevazione del sinistro;
- le testimonianze (provenienti da una zia dell'attore, Testimone_1
e da una persona, svolgente la propria
[...] Testimone_3
attività lavorativa presso il panificio in Lettere al Corso Vittorio Pt_1
Emanuele, 109, attività commerciale della famiglia dell'attore) erano inattendibili, sia quella (lacunosa) della (riguardo ai punti Tes_1
d'urto dei veicoli e della loro posizione sulla sede stradale, al momento dell'impatto, ai danni subiti dai due veicoli nonché se il nipote lamentasse dolori), sia quella della (dichiaratasi disoccupata, benché Pt_1
lavorasse per la famiglia dell'attore, non in grado d'indicare il cognome dell'amica, la in auto con lei, e imprecisa nel descrivere i danni Tes_1
ai due veicoli, indicati per entrambi al lato destro, benché la dinamica descritta dall'attore e il modello CAI in atti implicherebbero danni sul lato sinistro sia della SP sia della IA Y), nonché tra loro contraddittorie
(riguardo al muro dove sarebbe finita la SP, a destra del motoveicolo secondo la e, invece, di fronte rispetto ad esso, per la;
Pt_1 Tes_1 9
- se le testimoni si fossero effettivamente trovate alla distanza di 2-3 metri
(secondo la versione della o di 3-4 metri (secondo la Tes_1 Pt_1
dalla dell'attore, la loro autovettura sarebbe rimasta Pt_2
inevitabilmente coinvolta nel presunto sinistro, come da calcolo cinematico eseguito con un software specifico (Cetris), anche considerando una velocità minima (11 km/h);
- le due testimoni erano state riascoltate da un'agenzia investigativa (la
KLS), senza essere in grado di riferire alcun particolare sulla vicenda e,
inoltre, da accertamenti compiuti sui social networks (Facebook, in particolare), era emerso che la aveva tra le proprie amicizie Tes_1
, mentre l'attore risultava amico di , Controparte_4 Persona_1
figlio dell'asserito conducente della IA Y;
- recuperate alcune fotografie della SP, risultava un danno alla parte laterale sinistra (incompatibile con la dinamica descritta dall'attore, perché non interessante anche il parafango e la forcella anteriore), senza alcun danno derivante dall'impatto contro un muro.
e restavano contumaci anche in grado Controparte_5 Controparte_4
di appello.
IV. L'esame dei motivi di appello e del merito
Non vi sono ragioni per escludere l'ammissibilità dell'appello, proposto tempestivamente (nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, risalente al 25 marzo 2019) e nell'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 342 c.p.c., giustapponendosi alle motivazioni della decisione impugnata le circostanze di fatto e le ragioni in diritto che dovrebbero condurre alla riforma della sentenza e all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
Nel merito, i motivi di appello esigono un riesame dell'intero materiale istruttorio acquisito in primo grado e, quindi, delle prove costituite offerte dalle parti (il modulo CAI sottoscritto da , quale Controparte_5 10 conducente dell'autovettura di proprietà di , la Controparte_4
documentazione relativa al ricovero ospedaliero dell'attore e la relazione del perito incaricato dalla società assicuratrice) e delle deposizioni testimoniali di e Il tutto senza trascurare Testimone_1 Testimone_4
ulteriori elementi di valutazione già presi in considerazione dal giudice di primo grado, quale, in particolare, la mancata documentazione, da parte dell'attore, dei danni che avrebbe subito il proprio motoveicolo e che, invece,
la compagnia ha ritenuto in grado di appello di sottoporre all'attenzione del collegio e della controparte, inserendo nel corpo della propria comparsa di risposta alcune immagini di una SP che sostiene essere quella di Pt_1
senza che la difesa di quest'ultimo abbia contestato la circostanza.
[...]
Nel modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), sottoscritto da
, si attesta che il giorno 2 settembre 2013, alle ore 16:30, in Controparte_5
Lettere, località San Paolo, sarebbe avvenuto uno scontro tra il ciclomotore 50 SP Piaggio condotto da e la IA Y targata DG607BD, Parte_1
di e condotta da . Controparte_4 Controparte_5
Il modulo contiene le seguenti informazioni:
- testimoni dell'evento sarebbero state e Testimone_1
Testimone_4
- il punto d'urto dei due veicoli sarebbe stato per entrambi il lato anteriore sinistro;
- il ciclomotore avrebbe subito danni «ant. Sx + muro»;
- lo scontro tra i due veicoli, per come disegnato nel grafico e dichiarato mediante la croce (X) sulla casella 15, riferita al conducente della IA Y
(«invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso»), sarebbe avvenuto in una curva a gomito, poiché l'autovettura, nell'imboccarla in direzione destrorsa, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, dalla quale proveniva il motoveicolo.
Quanto alle testimonianze, dalle dichiarazioni di e Testimone_1 11 emerge quanto segue: Testimone_4
- è la zia di perché moglie Testimone_1 Parte_1
del fratello del padre di quest'ultimo, nonché residente nello stesso stabile in cui abita l'attore (al Corso Vittorio Emanuele III, civico 111,
di Lettere);
- entrambe sarebbero state a bordo di un'autovettura (guidata dalla
, che seguiva il motoveicolo di a brevissima Pt_1 Parte_1
distanza (due o tre metri, per la tre quattro o quattro metri Tes_1
per , in direzione di Sant'Antonio Abate. Le due Testimone_4
sarebbero amiche, per quanto di età diversa (la è nata nel Tes_1
1966, la nel 1987) e ancorché la non ricordasse il Pt_1 Pt_1
cognome della Tes_1
- l'autovettura IA Y, di colore grigio scuro, nell'affrontare una curva, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, urtando la SP condotta da che, a causa dello scontro, sarebbe finita contro Parte_1
un muro che si trovava di fronte rispetto alla (così la , Pt_2 Tes_1
ovvero sulla destra rispetto alla SP stessa (per la;
Pt_1
- l'urto tra i veicoli sarebbe avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura ed il lato destro della SP … al centro della corsia di marcia percorsa dalla
SP (così la , e l'autovettura avrebbe riportato danni alla Pt_1
parte anteriore destra (sempre a dire della , circostanza Pt_1
confermata, in forma dubitativa, dalla teste («Non ricordo di Tes_1
preciso i punti di impatto tra i veicoli, mi sembra il lato destro, ma non ricordo
di preciso»).
Orbene, così come ritenuto dal giudice di primo grado, le testimonianze in esame presentano incongruenze che ne svalutano irreparabilmente l'attendibilità.
In primo luogo, v'è un'insanabile contraddizione tra quanto riportato nel modulo CAI e le dichiarazioni delle due testimoni, riguardo al punto d'urto 12 tra i due veicoli e ai danni da questi subiti, quindi anche in ordine alla dinamica del sinistro.
Se, infatti, nel modulo anzidetto si attesta che i due veicoli si sarebbero urtati sui lati anteriori a sinistra, avendo l'autovettura colpito il motoveicolo per avere mal abbordato la curva a destra ed avendo perciò invaso la corsia di marcia opposta, al contrario, in maniera decisa la e dubitativa la Pt_1
hanno riferito che il punto d'urto sarebbe stato a destra per Tes_1
entrambi i veicoli.
In secondo luogo, la dinamica descritta nel grafico sottoscritto da _5
farebbe ipotizzare che la SP, urtata sul lato sinistro, fosse stata
[...]
sospinta all'indietro verso il margine destro della carreggiata. Al contrario, la teste ha riferito, in maniera del tutto implausibile, che la a Tes_1 Pt_2
causa dello scontro, sarebbe finita contro un muro di fronte ad essa. Infine, l'evidente inosservanza della distanza di sicurezza, da parte della conducente rispetto al motoveicolo che la precedeva, da Testimone_4
rapportare allo spazio di reazione, tanto più in un tratto in discesa («stavamo
percorrendo la strada in discesa da Lettere con direzione Sant'Antonio Abate»: così
la , rende inspiegabile che l'autoveicolo con a bordo le due Tes_1
testimoni non sia rimasto coinvolto nel sinistro, salvo a doversi ritenere che esso, come pure la SP che lo precedeva, procedesse a bassissima andatura,
quasi a passo d'uomo.
Né possono trascurarsi gli ulteriori elementi indiziari sfavorevoli alla parte attrice, desumibili essenzialmente dalla mancata documentazione dei danni subiti dalla SP, tenuto conto che non v'è plausibile ragione perché l'attore non dovesse chiedere anche il risarcimento di tali danni, per quanto si trattasse eventualmente di un motoveicolo non più nuovo, né, soprattutto, si spiega la scelta processuale dello stesso attore, di non corroborare la propria richiesta di risarcimento dei danni anche con la produzione in giudizio di 13 immagini fotografiche del proprio motoveicolo (e, eventualmente, anche di un preventivo di riparazione), benché la società convenuta, prima del giudizio, si fosse rifiutata di formulare alcuna offerta ex art. 148 del D. Lgs.
209/2005 appunto per l'impossibilità di effettuare l'ispezione del veicolo danneggiato e per l'incoerenza tra la dinamica rappresentata nella richiesta di risarcimento e i danni desumibili dagli accertamenti tecnici su base di documentazione fotografica.
Ciò considerato, in ordine all'efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente, sottoscritto solo da , va rilevato Controparte_5
che per l'articolo 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs.
N. 209 del 2005), ove il modulo di denuncia di sinistro sia firmato
congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo
prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato
nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La disposizione ripropone la disciplina già dettata dall'articolo 5, secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), al fine (deflattivo del contenzioso) di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, a meno che non sia fornita la prova contraria rispetto a quanto riportato nel modulo.
Tuttavia, per essere opponibile all'assicuratore, la dichiarazione di valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e, dunque, litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è
solo litisconsorte facoltativo (Cass. 8214/2013). Qualora, quindi, come nel caso in esame, il conducente del veicolo non ne sia anche proprietario, la sua dichiarazione non fa stato ma, comunque, resta liberamente apprezzabile
(Cass. 4010/2018; Cass. 20300/2019). 14
Deve ritenersi, pertanto, che la dichiarazione sottoscritta da _5
, mero conducente dell'autoveicolo di proprietà di
[...] [...]
, non abbia imposto alla società assicuratrice alcun onere della CP_4
prova al fine di superare la presunzione iuris tantum sancita dall'articolo 143
citato, riguardo sia al coinvolgimento nel sinistro dell'autovettura di proprietà
di sia alla responsabilità del suo conducente. Si tratta, ben Controparte_4
vero, di una dichiarazione liberamente valutabile, nell'esame dell'azione diretta proposta da contro l' Parte_1 Controparte_6
in uno e alla luce anche delle altre risultanze istruttorie.
[...]
Diversa è, invece, la sua efficacia per lo stesso , nei confronti del _5
quale ha valore di piena prova, ai sensi dell'articolo 2733, secondo comma, c.c.
(cfr. Cass. 24187/2014, Cass. 19327/17, secondo cui la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, c.c.; negli stessi termini Cass. 27024/2011, con specifico riferimento alle dichiarazioni confessorie sottoscritte nel modulo di constatazione amichevole dal conducente, non proprietario, del veicolo responsabile del sinistro), con la conseguenza che, vincolando il solo confitente la dichiarazione confessoria resa dal conducente non proprietario del veicolo,
correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei
confronti dell'assicuratore della R.C.A. (Cass. 3875/2014).
Pertanto, la domanda di va senz'altro accolta nei confronti Parte_1
di , che, nel sottoscrivere (a beneficio della parte attrice) Controparte_5
il modulo anzidetto (menzionato, tra i documenti prodotti, già in citazione e da ritenersi riconosciuto, ex art. 215, c.p.c., dal convenuto contumace), ha descritto l'incidente in termini tali da assumersene per intero la 15 responsabilità, a causa dell'invasione in curva dell'opposta corsia di marcia.
Diverso è l'esito nei rapporti tra l'attore e le altre parti in causa, Pt_1
tenuto conto, tra l'altro, che in situazione di litisconsorzio necessario (qual è
quella relativa all'assicuratore e al proprietario del veicolo assicurato), non è
ipotizzabile che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra proprietario responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro (Cass. 3567/2013).
Orbene, si è esclusa l'attendibilità delle deposizioni testimoniali di
[...]
e così come si è ritenuto di trarre Testimone_5 Testimone_4
argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale dell'attore (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo del difensore della parte: cfr. Cass. 14748/2007), nell'evitare che siano valutati i danni subiti dal proprio motoveicolo (anche come fonte di prova della dinamica dell'incidente e del coinvolgimento di altri veicoli). A ciò deve aggiungersi quanto emerge dal verbale di pronto soccorso presso gli Ospedali dell'Area Stabiese, di Castellammare di Stabia, dove CP_7
fu traportato in autoambulanza, alle ore 17:37 del 2 Parte_1
settembre 2013, per fratture del femore sopracondilare, di una o più falangi del piede e di ossa del metatarso, oltre che per escoriazioni multiple agli arti inferiori.
In sede di anamnesi infermieristica il ricoverato riferì di aver subito un
“incidente stradale”, negando, tuttavia, che vi fossero responsabilità di terzi
(nella relativa casella è segnata la risposta “NO”). Ricoverato presso il reparto di ortopedia del presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di
Stabia, riferì nuovamente di aver subito un incidente stradale, mentre era alla
guida di uno scooter, senza, però, affermare o negare se fossero rimasti coinvolti altri veicoli.
Dall'annotazione contenuta nel verbale del pronto soccorso, nella sezione relativa alla dinamica dell'evento, riguardo all'assenza di responsabilità di 16 terzi, fondata evidentemente sulle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato,
deve desumersi che questi abbia effettivamente escluso che l'incidente fosse imputabile a responsabilità di terzi, affermazione del tutto incompatibile con il contenuto del modulo di constatazione amichevole sottoscritto da _5
. È superfluo precisare sul punto che il referto o il verbale del pronto
[...]
soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (Cass. 27288/2022, Cass. 18868/2015).
All'affermazione verbalizzata dai sanitari del pronto soccorso non può
attribuirsi l'efficacia della confessione, poiché al momento del ricovero non aveva ancora raggiunto la maggiore età (nato il 3 Parte_1
gennaio 1996, egli aveva diciassette anni e otto mesi). Ciò in forza dell'articolo 2731 c.c., per il quale la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.
Tuttavia, se si considera che l'incapacità di agire non esclude di per sé la capacità naturale, della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età, e che, al momento del ricovero al pronto soccorso, era Parte_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età, onde può ben presumersi la sua capacità d'intendere e di volere, non può negarsi che le sue dichiarazioni ai sanitari non siano prive di rilevanza indiziaria, nel riferire di aver subito un incidente stradale mentre era alla guida di uno scooter e nell'escludere la responsabilità di terzi.
Sovviene al riguardo l'orientamento espresso (sia pure in tempi non più
recenti) dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La dichiarazione a
contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di
mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova
acquisiti al giudizio» (Cass. 6687/1998; conf. Cass. 1135/1977, secondo cui «Non 17 viola la norma sull'inefficacia probatoria della confessione dell'incapace il giudice che
dal fatto da quello confessato deduca qualche elemento indiziario per ricavarne, in
concorso con altre circostanze, il proprio insindacabile convincimento»), cui si ritiene di prestare adesione, tenuto conto che anche la confessione vera e propria ha natura di dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non rileva il fine per il quale essa sia stata resa e, quindi, la consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possano derivare, oltre che della considerazione che, in via di principio, anche le dichiarazioni di persone incapaci di agire possono concorrere all'accertamento giudiziale dei fatti rilevanti (tant'è che la minore età del teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, ma solo sull'attendibilità della deposizione).
Orbene, nei confronti della società assicuratrice e della proprietaria dell'autovettura IA Y, l'unica fonte di prova in favore dell'attore resta il modulo sottoscritto da , la cui sufficienza, al fine di Controparte_5 fondare l'accoglimento della domanda anche contro i predetti convenuti, va esclusa alla luce degli svariati elementi indiziari di segno contrario, desumibili dall'inattendibilità delle testimonianze, dalla dichiarazione resa al pronto soccorso dal diciassettenne nonché dal comportamento Parte_1
processuale di quest'ultimo, come sopra esaminato. A ciò si aggiunge il silenzio serbato dalla stessa parte rispetto alle circostanziate affermazioni contenute nella comparsa di risposta in appello della società CP_1
riguardo al fatto che la teste dichiaratasi “disoccupata”, Testimone_4
lavorerebbe, invece, nel panificio gestito dalla famiglia dell'attore (in Lettere,
al Corso Vittorio Emanuele, 109), che tra le parti vi sarebbero indiretti legami di amicizia (la teste zia dell'attore e sua vicina di Testimone_1
casa, con la convenuta , l'attore con , figlio Controparte_4 Persona_1
del convenuto ), tali da far dubitare della genuinità della Controparte_5
denuncia di sinistro, e che la ritratta nelle fotografie inserite nella Pt_2
comparsa di risposta (con danni incoerenti con la dinamica dichiarata) sia 18 effettivamente quella coinvolta nell'incidente.
Va, pertanto, confermato il rigetto della domanda nei confronti della società
assicuratrice e della proprietaria del veicolo.
Per le ragioni già espresse in precedenza, va, invece, affermato l'obbligo di di risarcire delle conseguenze Controparte_5 Parte_1
pregiudizievoli del sinistro stradale.
V. La liquidazione del danno
Dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. si evince Persona_2
che, in conseguenza dell'incidente stradale di cui al verbale di pronto soccorso del 2 settembre 2013, ha riportato lesioni (Frattura Parte_1
pluriframmentaria sovra-diacondiloidea del femore destro, fratture II, III, IV e V
metatarso a sinistra), che hanno comportato un periodo d'invalidità
temporanea totale di giorni 75 (settantacinque) e un periodo d'invalidità
temporanea parziale di giorni 60 (sessanta) al 50 % e giorni 90 (novanta) al 25%, all'esito del quale sono residuati postumi invalidanti permanenti valutabili in misura dell'11%, non incidenti sulla capacità lavorativa specifica del soggetto né tantomeno sulla sua vita di relazione.
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale risarcibile vanno richiamate le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano nel 2024 (cfr. Cass. 20381/16, sulla necessità di applicare la tabella vigente al momento della decisione in camera di consiglio), sulla base delle quali, tenuto conto dell'età di alla data del sinistro (17 anni Parte_1
compiuti), spettano i seguenti importi:
- € 27.654,00 per il danno biologico permanente, aumentati a € 35.120,00 per la sofferenza soggettiva (desumibile dal lungo percorso terapeutico e riabilitativo, cui l'attore ha dovuto sottoporsi);
- € 14.662,50 per l'invalidità temporanea (su base giornaliera di € 115,00, proporzionalmente ridotta nei periodi d'invalidità parziale).
Non v'è documentazione di danni patrimoniali, né appare configurabile in 19 concreto alcun danno per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, alla luce di quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Sulla somma dovuta, di € 49.782,50, spettano gli interessi legali compensativi,
da calcolare sul controvalore originario, alla data del sinistro (€ 41.450,87,
secondo l'indice di devalutazione 0,833) anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 2
settembre 2013; interessi che, fino alla data della decisione (22 gennaio 2025)
ammontano a € 6.047,82. A partire dal 23 gennaio 2025 gli interessi vanno calcolati su € 49.782,50.
VI. Le spese
Le spese seguono la soccombenza, per cui l'attore ha diritto al rimborso (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Sebastiano Giordano, suo difensore) nei confronti di , mentre resta obbligato a rifondere le Controparte_8
spese sostenute dalla società appellata.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 450/2019 del 21
febbraio 2019, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Pt_1
di € 55.830,32, oltre agli interessi legali da calcolare su €
[...]
49.782,50 dal 23 gennaio 2025 al saldo;
- conferma il rigetto della domanda proposta contro gli altri convenuti e la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, nei rapporti tra e la società convenuta;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Pt_1
(con attribuzione all'avvocato Sebastiano Giordano), delle
[...]
spese di lite, liquidate per il primo grado in € 9.437,00 (di cui € 812,00 per 20 spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 9.810,00 (di cui € 1.185,00 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di appello, liquidate in € 8.625,00 Controparte_1
(di cui € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- pone le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico di . Controparte_5
Così deciso il 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore