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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 684 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1433/2020, resa dal Tribunale di Foggia il 26.10.2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Monaco, per mandato a Parte_1 margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in prime cure del 23.01.2020, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Milano
=Appellante= E
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Controparte_1 Controparte_2
Maria Rosaria Calvio e Alessandro Calvio, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati nel loro studio, in Orta Nova (FG)
=Appellati=
All'udienza collegiale del 6 ottobre 2023, tenutasi con modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 19.07.2012, e Controparte_1 Parte_2
[... [...]
proposero tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 436 depositato il
[...]
17.05.2012 con il quale il Tribunale di Foggia aveva loro ingiunto, in qualità di eredi testamentarti di , deceduto in Orta Nova il 29.11.2009, il pagamento Persona_1 in favore del dott. della somma di € 3.610,00 ciascuno, a titolo di Parte_1 corrispettivo (€ 7.000,00) e spese borsuali (€ 220,00) per prestazioni odontoiatriche (protesi dentarie in doppio esemplare) eseguite in favore del de cuius tra l'ottobre 2008 ed il gennaio 2009 e successiva ribasatura effettuata a luglio del 2009. Il tutto maggiorato di interessi di mora al tasso legale e spese del procedimento monitorio.
Eccepirono, a fondamento dell'opposizione, l'infondatezza della pretesa creditoria non essendo stata data prova del rapporto negoziale posto a suo fondamento (conferimento dell'incarico ed effettiva consegna delle protesi); né, a tal fine, poteva assumere rilevanza la documentazione prodotta in fase monitoria (la scheda tecnica per il laboratorio odontotecnico incaricato di realizzare le protesi era stata sottoscritta dal solo opposto mentre era stato il detto odontotecnico a compilare e sottoscrivere la scheda tecnica datata 19.01.2009 nonché quella dei dati identificativi della protesi. Sempre il solo opposto aveva poi sottoscritto la scheda attestante il controllo della riparazione datata 20.07.2009).
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione ed istruita la causa con prova orale, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale adito ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, sul presupposto che il materiale probatorio agli atti di causa e, segnatamente, l'espletata prova testimoniale, anche in ragione della non credibilità dei testi addotti dall'opposto, non consentiva di ritenere per dimostrato il conferimento dell'incarico e la effettiva esecuzione della prestazione dedotta in giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 22.04.2021 Parte_1
ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con la conferma del
[...] decreto ingiuntivo opposto e, comunque, con la condanna degli appellati al pagamento delle somme ivi ingiunta. Gradatamente, ha chiesto accertarsi, ex art. 2041 c.c., l'indebito arricchimento del defunto con condanna degli appellati, Persona_1 quali suoi eredi universali, al pagamento dell'importo chiesto in via monitoria o della diversa somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. al fine di acquisire il certificato di lavoro della persona (tale Persona_2 indicata da una dei testi escussi quale badante del de cuius).
Con comparsa di costituzione depositata il 21.09.2021 si sono costituiti gli appellati eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione, all'udienza del 6.10.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
2 1)-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Con la proposta impugnazione, infatti, l'appellante, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censura i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Passando quindi all'esame del gravame, esso, per quanto interessa in questa sede, è affidato ai seguenti motivi:
1)-illegittimità della sentenza in relazione all'asserita discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi e la documentazione allegata al ricorso monitorio. Tes_1 Tes_2
Assume l'appellante che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto esservi discrasia tra le dichiarazioni rese dei tesi indicati nell'epigrafe del motivo, i quali avevano riferito della realizzazione e consegna di una protesi in duplice esemplare, e la documentazione tecnica allegata al ricorso monitorio, che faceva riferimento ad una sola protesi.
In realtà, secondo l'appellante, non vi era alcuna contraddizione tra i suddetti elementi di prova in quanto, come chiarito anche nella propria memoria di replica del 23.09.2020, le schede tecniche allegate al ricorso monitorio avevano ad oggetto le fasi di realizzazione del manufatto non anche il numero degli esemplari in cui esso avrebbe dovuto realizzarsi.
Sicché, avendo entrambi i testi suindicati riferito che la protesi in questione era stata commissionata dal defunto in duplice esemplare, così come in Persona_1 duplice esemplare era stata realizzata e consegnata al paziente, la relativa circostanza avrebbe dovuto ritenersi pacificamente provata, anche perché, per prassi, in caso di pazienti anziani, si era soliti realizzare un duplicato al fine di rimediare ad improvvise rotture.
2)- illegittimità della sentenza in relazione all'asserita carenza di prova da parte del dott. del conferimento dell'incarico professionale da parte del Parte_1 defunto e della sua corretta esecuzione. Persona_1
Il Giudice di primo grado, apoditticamente e senza alcuna motivazione sul punto, ha escluso che fosse stata fornita la prova del conferimento dell'incarico professionale e della sua corretta esecuzione nonostante le dichiarazioni rese dai testi Tes_3
e i quali avevano pacificamente confermato il conferimento Tes_1 Tes_2 dell'incarico da parte del paziente, il corrispettivo concordato e la corretta esecuzione e consegna delle protesi commissionate oltre che del successivo intervento di ribasatura del luglio 2009.
Le deposizioni rese dai suddetti testi erano state ritenute poco credibili dal Tribunale
3 sul presupposto che: il primo nutriva ragioni di astio nei confronti degli appellati in quanto la di loro madre, a far data dal 2009, gli aveva vietato di far visita, con al seguito i suoi cani, al defunto con il quale esso teste intratteneva rapporti di Persona_1 amicizia da lunga data;
la seconda, in ragione del vincolo di subordinazione che da oltre vent'anni lo legava all'appellante; il terzo, a sua volta, non era del tutto indifferente ai fatti di causa, in quanto, oltre ad essere firmatario delle schede tecniche in atti, era anch'esso legato da un duraturo rapporto di collaborazione professionale con l'opposto.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, in mancanza di specifici e comprovati elementi di riscontro circa l'inattendibilità dei testi in questione, le loro deposizioni avrebbero dovuto considerarsi genuine e quindi idonee a comprovare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata, della quale ulteriore conferma era stato fornito dalla teste
, la cui deposizione era stata però ingiustamente sminuita Testimone_4 dal Giudicante, secondo il quale la circostanza che in alcune occasioni la Tes_4
(anch'essa paziente dell'appellante) mentre era nella sala di attesa dello stesso avesse avuto uno scambio di opinioni con , anch'esso ivi presente, su protesi Persona_1 fatte dal nipote, non implicava affatto che egli si riferisse a quelle oggetto di causa, non anche a quelle fatte in precedenza.
Peraltro, alcun rilevo assumeva la circostanza, pure valorizzata dal Giudice di prime cure, riguardo alla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni odontotecniche rese dal atteso che il pagamento da parte degli odontoiatri dei Tes_2 corrispettivi dovuti ai laboratori odontotecnici avveniva periodicamente, raggruppando gli ordini del periodo ed omettendo i nominativi dei clienti finali per ragioni di privacy.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della dimostrazione del rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Secondo il Giudice di prime cure gli elementi di giudizio raccolti nel corso dell'ampia istruttoria (orale e documentale) non consentivano di affermare che tale prova, il cui onere incombeva sul creditore opposto -il quale avrebbe dovuto assolverlo con particolare rigore, avendo azionato il credito vantato solo nei confronti degli eredi del defunto nel giugno del 2011, dopo che gli stessi avevano promosso distinto giudizio nei suoi confronti volto a conseguire la restituzione di somme che sarebbero state illegittimamente svincolate, dopo l'apertura della successione, da esso opposto, nipote del defunto, su un fondo di investimento cointestato a quest'ultimo- non era stata raggiunta “in maniera certa e tranquillizzante”.
L'appellante, con i proposti motivi di gravame, censura tale assunto sul presupposto che il primo Giudice avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio agli atti di causa escludendo, altresì, immotivatamente, la credibilità dei testi (testi e Tes_1 Tes_2 che in modo chiaro ed univoco avevano confermato il conferimento dell'incarico da parte del defunto e della sua corretta esecuzione da parte di esso Persona_1 appellante.
4 L'appello, ad avviso della Corte è giuridicamente infondato per cui va disatteso, dovendosi confermare integralmente la decisione assunta dal Tribunale.
È incontestato che l'odierno appellante era nipote del defunto (in Persona_1 quanto figlio di un fratello premorto dello stesso) e che nel corso degli ultimi anni di vita del congiunto (stante anche il suo stato di vedovanza e della mancanza di figli) si era interessato delle sue condizioni di salute (come, ad esempio, medicandogli all'occorrenza, su prescrizione dello specialista, le ulcere agli arti inferiori di cui soffriva;
cfr., sul punto, la deposizione di e ). Testimone_5 Testimone_6
Parimenti incontestato è che l'appellante formalizzò la richiesta di pagamento delle prestazioni odontoiatriche oggetto di causa solo nel giugno del 2011 dopo che gli appellati lo avevano convenuto in giudizio per conseguire la ripetizione di somme (rivenienti da un fondo di investimento cointestato ad esso appellante ed al de cuius) asseritamente da lui illegittimamente incamerate sebbene lo stesso appellante riferisce nella propria comparsa di costituzione in prime cure che l'esistenza del testamento (pubblicato il 9.12.2009) era stata dichiarata dai relativi beneficiari già al momento del decesso.
Ciò posto, avendo gli originari opponenti contestato che il proprio dante causa avesse mai convenuto con l'opposto la fornitura delle protesi in questione e che le stesse fossero state realizzate ed effettivamente consegnate, era onere del dott. Parte_1 fornire la prova di dette circostanze, ricadendo l'insufficienza del quadro probatorio in danno della parte gravata dal relativo onere (cfr. Cass. n. 4773/2015; conf. Cass. n. 3468/2010 e Cass. n. 6760/2003).
A fondamento del ricorso monitorio l'odierno appellante ha prodotto i seguenti documenti, privi di data certa: copia della scheda tecnica a sua firma datata 17.11.2008 dei manufatti protesici commissionati al laboratorio odontotecnico dei;
CP_3 copia della scheda tecnica n. 22/2008 della protesi definitiva con relativa certificazione datata 19.01.2009 a firma del suddetto;
copia della scheda di controllo n. CP_3
01/2009 datata 30.07.2009 sempre a firma del suddetto tecnico.
Trattandosi di atti in parte unilateralmente predisposti ed in parte provenienti da terzi, (della cui formazione in epoca anteriore alla morte del de cuius non vi era, peraltro, alcuna certezza obiettiva,) idonei a conseguire il decreto ingiuntivo ma non a dimostrare la pretesa creditoria azionata in caso di opposizione allo stesso (nel qual caso, sopravvengono le regole del giudizio ordinario) l'opposto, come pertinentemente rilevato dal Giudice di prime cure, ha affidato la dimostrazione del conferimento dell'incarico professionale dell'ottobre 2008 e della sua effettiva esecuzione sostanzialmente ai tre testi oculari (l'amico/accompagnatore del de Testimone_7 cuius), (la dipendente dello studio odontoiatrico dr. ) e Tes_8 Parte_1 CP_3
(l'odontotecnico).
[...]
I menzionati testi hanno confermato le suddette circostanze (avendo, il primo riferito di aver accompagnato il de cuius presso lo studio medico del dott. quando Parte_1 commissionò le protesi;
la seconda, di aver assistito al colloquio tra il dottore e lo zio
5 in cui questi, dopo che il dottore gli aveva prospettato la necessità di rinnovare le protesi precedentemente impiantate indicandone il prezzo, gli aveva conferito il relativo incarico;
il terzo, di aver effettivamente predisposto le protesi in questione e l'intervento di riparazione del luglio 2009).
Il Giudice di prime cure ha tuttavia escluso la credibilità dei detti testi in quanto: (a) il primo, come da lui stesso riferito, era stato allontanato dalla casa del de cuius, nella primavera del 2009, dalla madre degli odierni opponenti che non gradiva la presenza dei suoi cani, ritenendola fonte di pericolo di infezioni per l'anziano per cui non potevano escludersi ragioni di astio verso gli eredi , per aver interrotto CP_1
l'assidua frequentazione intrattenuta dal teste con l'anziano, intorno a cui gravitavano, disinteressatamente o meno, vari aiutanti;
(b) la seconda, in quanto legata all'opposto da un ventennale rapporto di subordinazione lavorativa;
(c) il terzo, oltre ad essere firmatario delle schede tecniche in atti, intratteneva con lo studio del dr. un duraturo rapporto di collaborazione professionale che non Parte_1 lo rendeva del tutto indifferente ai fatti di causa.
Le argomentazioni dell'appellante volte a dimostrare la genuinità delle deposizioni in parola e l'erroneità dei rilievi critici in base ai quali il Tribunale l'ha esclusa, non colgono nel segno.
Invero, la deposizione di evidenzia le seguenti contraddizioni che, Testimone_7 oltre a quanto rilevato dal primo Giudice, ne minano la credibilità: Egli ha riferito che il de cuius, in sua compagnia, si era recato per la prima volta nell'ottobre del 2008 nello studio del dott. per “rifarsi la protesi” visto che Parte_1 quella che aveva non andava più bene. Tale circostanza è stata però smentita dallo stesso appellante che nella propria comparsa di costituzione ha dedotto di aver personalmente condotto il proprio zio,
, presso il proprio studio ove, constatata la inidoneità delle vecchie Persona_1 protesi (superiore ed inferiore) aveva prospettato al congiunto la necessità di rifarle ex novo, concordando con lo stesso il relativo prezzo. Peraltro, il suddetto teste non ha assistito agli incontri avuti tra lo zio ed il nipote odontoiatra per cui nulla ha riferito in ordine alla prestazione effettivamente commissionata né se per la stessa fu convenuto un corrispettivo (dati i rapporti di parentela in essere tra le parti, per i quali la prestazione avrebbe potuto espletarsi anche gratuitamente) né in merito al costo della stessa ed alla sua effettiva esecuzione.
Quanto alla deposizione di la sua credibilità è minata, oltre che Tes_8 dall'indubitabile vincolo di accondiscendenza rinveniente da un ventennale rapporto di collaborazione con dott. , anche da una serie di contraddizioni che si Parte_1 ravvisano nelle circostanze dalla stessa riferita. Innanzitutto, ella ha riferito di essere stata presente alla visita odontoiatrica nel corso della quale il defunto avrebbe commissionato, concordandone anche Persona_1 il prezzo, le protesi in duplice esemplare. Tale circostanza, come condivisibilmente evidenziato nell'impugnata sentenza, è però in contrasto con la stessa documentazione
6 allegata in sede monitoria, da cui emerge la prescrizione da parte del dr. di Parte_1 una “protesi totale superiore ed inferiore provvisoria” ed una “protesi totale superiore ed inferiore definitiva” e non di due protesi definitive in ragione di un eventuale rischio di rottura, così come dedotto;
nonché con la descrizione, nella stessa scheda tecnica n. 22/2008 a firma del de “la protesi totale superiore ed inferiore” e dunque di una Tes_2 sola protesi totale e non di due. L'assunto dell'appellante, secondo cui quella documentazione faceva riferimento non al numero delle protesi da realizzare bensì alle sole caratteristiche tecniche delle stesse non emerge dai documenti di cui trattasi, nei quali si fa esclusivo riferimento ad una sola protesi (cfr., in particolare, la copia del certificato di conformità allegato alla scheda n. 22/2008, nel quale si indica un solo codice di individuazione della protesi, laddove, ove le protesi fossero state due, sarebbe occorsa la certificazione anche della seconda). Né è condivisibile l'ulteriore assunto secondo cui, trattandosi di persona anziana, per prassi, le protesi venivano realizzate in duplice esemplare. Nessuna prova è stata fornita di una prassi in tal senso, considerato altresì che, proprio perché trattavasi di persona anziana ultraottantenne non era ipotizzabile un immediato deterioramento di una protesi appena realizzata ex novo. La stessa dopo aver confermato che a metà luglio 2009 il dott. le Tes_1 Parte_1 aveva chiesto di preparargli la borsa da lavoro per recarsi a Orta Nova presso l'abitazione dello zio , oramai impossibilitato a deambulare per problemi alla Per_1 gamba (come riferitole dallo stesso dottore) aveva poi soggiunto che a distanza di pochi giorni lo stesso zio si sarebbe recato personalmente presso lo studio per effettuare la ribasatura definitiva, accompagnato dal il quale tuttavia aveva riferito di Tes_3 essersi ivi recato con il de cuius solo fino a gennaio 2009.
Anche riguardo alla diposizione di valgono i rilievi critici sulla sua CP_3 attendibilità rivenienti dalla discrasia tra quanto dallo stesso dichiarato ed il numero delle protesi documentato nelle schede tecniche prodotte in atti. Tanto senza sottacere che delle asserite protesi effettuate su commissione del dott. non vi è Parte_1 evidenza documentale del relativo pagamento, considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla data in cui le asserite prestazioni sarebbero state eseguite (gennaio 2008) e quella in cui fu resa la sua deposizione testimoniale (udienza del 23.02.2017). È vero che tra le circostanze articolate non vi era quella inerente all'avvenuto pagamento del corrispettivo, da parte del dott. , ma la precisazione, Parte_1 assumendo rilevanza ai fini della prova sulla effettiva esecuzione delle protesi realizzate, ben avrebbe potuto sollecitarsi da parte della difesa dell'opposto. Né con il proposto gravame, l'appellante ha fornito argomentazioni convincenti per dimostrare il contrario, se non invocare una asserita prassi (del tutto indimostrata) secondo cui le prestazioni dell'odontotecnico venivano fatturate periodicamente e cumulativamente senza specifica indicazione dei pazienti in favore dei quali le protesi erano state realizzate. Nessuna fattura del laboratorio tecnico, relativa al periodo in cui le protesi sarebbero state realizzate è stata in realtà prodotta in giudizio.
Nemmeno può darsi rilievo alla deposizione di , la quale, Testimone_4
7 non essendo stata personalmente presente alle visite, aveva soltanto riferito di aver avuto con alcuni brevi scambi di opinione in sala d'attesa su protesi Persona_1 fatte presso il nipote, senza tuttavia offrire alcun elemento che potesse far affermare con certezza che parlassero proprio di quelle per cui è causa, visto che -come riferito dal teste anche le protesi “precedenti” erano state realizzate dall'anziano Tes_3 presso lo stesso studio medico.
Da ultimo, va evidenziato che l'appellante nemmeno ha prodotto, al fine di dimostrare con obbiettiva certezza l'incarico professionale conferitole dal congiunto, la scheda del consenso informato che lo stesso avrebbe dovuto sottoscrivere prima fosse dato corso all'esecuzione della prestazione richiesta. È vero che, per i trattamenti sanitari, l'adozione obbligatoria della forma scritta o di altra modalità documentalmente dimostrabili (videoregistrazioni) è stata normativamente introdotta, solo con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, ma è altrettanto vero che già in precedenza, per costante giurisprudenza, il diritto al consenso informato era stato qualificato come un diritto inviolabile all'autodeterminazione che trova il suo fondamento negli artt. 2, 3 e 32 Cost., comma 2 (cfr. tra le tante, Cass. 28/07/2011, n.16543) ma è altrettanto vero che, nella specie, in cui è stata contestata l'esistenza del conferimento dell'incarico, la produzione della scheda in questione o la dimostrazione che quel consenso fu comunque prestato dal paziente, avrebbe eliminato ogni incertezza, così consentendo di superare le riferite incongruenze delle sole prove orali.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va dichiarata inammissibile l'istanza di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante in quanto diretta ad accertare un circostanza ininfluente ai fini della decisione così come ininfluente è la circostanza che uno dei testi escussi ( ) sia stata rinviata a giudizio Testimone_9 per falsa testimonianza, atteso che la deposizione dalla stessa resa in giudizio nessuna incidenza ha avuto ai fini della decisione.
Va altresì dichiarata la inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, gradatamente proposta in fase di gravame, essendo risultata indimostrata, a tacer d'altro, la prestazione oggetto dell'asserito arricchimento.
In definitiva, per le esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado.
Il rigetto del gravame comporta la regolamentazione delle spese del grado secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m. con applicazione dei parametri medi ridotti della metà, in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle argomentazioni difensive svolte.
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1433/2020, resa dal Tribunale di Foggia Controparte_2 il 26.10.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 2.910,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 2 settembre 2025
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
9
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 684 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1433/2020, resa dal Tribunale di Foggia il 26.10.2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Monaco, per mandato a Parte_1 margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in prime cure del 23.01.2020, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Milano
=Appellante= E
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Controparte_1 Controparte_2
Maria Rosaria Calvio e Alessandro Calvio, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati nel loro studio, in Orta Nova (FG)
=Appellati=
All'udienza collegiale del 6 ottobre 2023, tenutasi con modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 19.07.2012, e Controparte_1 Parte_2
[... [...]
proposero tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 436 depositato il
[...]
17.05.2012 con il quale il Tribunale di Foggia aveva loro ingiunto, in qualità di eredi testamentarti di , deceduto in Orta Nova il 29.11.2009, il pagamento Persona_1 in favore del dott. della somma di € 3.610,00 ciascuno, a titolo di Parte_1 corrispettivo (€ 7.000,00) e spese borsuali (€ 220,00) per prestazioni odontoiatriche (protesi dentarie in doppio esemplare) eseguite in favore del de cuius tra l'ottobre 2008 ed il gennaio 2009 e successiva ribasatura effettuata a luglio del 2009. Il tutto maggiorato di interessi di mora al tasso legale e spese del procedimento monitorio.
Eccepirono, a fondamento dell'opposizione, l'infondatezza della pretesa creditoria non essendo stata data prova del rapporto negoziale posto a suo fondamento (conferimento dell'incarico ed effettiva consegna delle protesi); né, a tal fine, poteva assumere rilevanza la documentazione prodotta in fase monitoria (la scheda tecnica per il laboratorio odontotecnico incaricato di realizzare le protesi era stata sottoscritta dal solo opposto mentre era stato il detto odontotecnico a compilare e sottoscrivere la scheda tecnica datata 19.01.2009 nonché quella dei dati identificativi della protesi. Sempre il solo opposto aveva poi sottoscritto la scheda attestante il controllo della riparazione datata 20.07.2009).
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione ed istruita la causa con prova orale, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale adito ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, sul presupposto che il materiale probatorio agli atti di causa e, segnatamente, l'espletata prova testimoniale, anche in ragione della non credibilità dei testi addotti dall'opposto, non consentiva di ritenere per dimostrato il conferimento dell'incarico e la effettiva esecuzione della prestazione dedotta in giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 22.04.2021 Parte_1
ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con la conferma del
[...] decreto ingiuntivo opposto e, comunque, con la condanna degli appellati al pagamento delle somme ivi ingiunta. Gradatamente, ha chiesto accertarsi, ex art. 2041 c.c., l'indebito arricchimento del defunto con condanna degli appellati, Persona_1 quali suoi eredi universali, al pagamento dell'importo chiesto in via monitoria o della diversa somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. al fine di acquisire il certificato di lavoro della persona (tale Persona_2 indicata da una dei testi escussi quale badante del de cuius).
Con comparsa di costituzione depositata il 21.09.2021 si sono costituiti gli appellati eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione, all'udienza del 6.10.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
2 1)-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Con la proposta impugnazione, infatti, l'appellante, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censura i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Passando quindi all'esame del gravame, esso, per quanto interessa in questa sede, è affidato ai seguenti motivi:
1)-illegittimità della sentenza in relazione all'asserita discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi e la documentazione allegata al ricorso monitorio. Tes_1 Tes_2
Assume l'appellante che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto esservi discrasia tra le dichiarazioni rese dei tesi indicati nell'epigrafe del motivo, i quali avevano riferito della realizzazione e consegna di una protesi in duplice esemplare, e la documentazione tecnica allegata al ricorso monitorio, che faceva riferimento ad una sola protesi.
In realtà, secondo l'appellante, non vi era alcuna contraddizione tra i suddetti elementi di prova in quanto, come chiarito anche nella propria memoria di replica del 23.09.2020, le schede tecniche allegate al ricorso monitorio avevano ad oggetto le fasi di realizzazione del manufatto non anche il numero degli esemplari in cui esso avrebbe dovuto realizzarsi.
Sicché, avendo entrambi i testi suindicati riferito che la protesi in questione era stata commissionata dal defunto in duplice esemplare, così come in Persona_1 duplice esemplare era stata realizzata e consegnata al paziente, la relativa circostanza avrebbe dovuto ritenersi pacificamente provata, anche perché, per prassi, in caso di pazienti anziani, si era soliti realizzare un duplicato al fine di rimediare ad improvvise rotture.
2)- illegittimità della sentenza in relazione all'asserita carenza di prova da parte del dott. del conferimento dell'incarico professionale da parte del Parte_1 defunto e della sua corretta esecuzione. Persona_1
Il Giudice di primo grado, apoditticamente e senza alcuna motivazione sul punto, ha escluso che fosse stata fornita la prova del conferimento dell'incarico professionale e della sua corretta esecuzione nonostante le dichiarazioni rese dai testi Tes_3
e i quali avevano pacificamente confermato il conferimento Tes_1 Tes_2 dell'incarico da parte del paziente, il corrispettivo concordato e la corretta esecuzione e consegna delle protesi commissionate oltre che del successivo intervento di ribasatura del luglio 2009.
Le deposizioni rese dai suddetti testi erano state ritenute poco credibili dal Tribunale
3 sul presupposto che: il primo nutriva ragioni di astio nei confronti degli appellati in quanto la di loro madre, a far data dal 2009, gli aveva vietato di far visita, con al seguito i suoi cani, al defunto con il quale esso teste intratteneva rapporti di Persona_1 amicizia da lunga data;
la seconda, in ragione del vincolo di subordinazione che da oltre vent'anni lo legava all'appellante; il terzo, a sua volta, non era del tutto indifferente ai fatti di causa, in quanto, oltre ad essere firmatario delle schede tecniche in atti, era anch'esso legato da un duraturo rapporto di collaborazione professionale con l'opposto.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, in mancanza di specifici e comprovati elementi di riscontro circa l'inattendibilità dei testi in questione, le loro deposizioni avrebbero dovuto considerarsi genuine e quindi idonee a comprovare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata, della quale ulteriore conferma era stato fornito dalla teste
, la cui deposizione era stata però ingiustamente sminuita Testimone_4 dal Giudicante, secondo il quale la circostanza che in alcune occasioni la Tes_4
(anch'essa paziente dell'appellante) mentre era nella sala di attesa dello stesso avesse avuto uno scambio di opinioni con , anch'esso ivi presente, su protesi Persona_1 fatte dal nipote, non implicava affatto che egli si riferisse a quelle oggetto di causa, non anche a quelle fatte in precedenza.
Peraltro, alcun rilevo assumeva la circostanza, pure valorizzata dal Giudice di prime cure, riguardo alla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni odontotecniche rese dal atteso che il pagamento da parte degli odontoiatri dei Tes_2 corrispettivi dovuti ai laboratori odontotecnici avveniva periodicamente, raggruppando gli ordini del periodo ed omettendo i nominativi dei clienti finali per ragioni di privacy.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della dimostrazione del rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Secondo il Giudice di prime cure gli elementi di giudizio raccolti nel corso dell'ampia istruttoria (orale e documentale) non consentivano di affermare che tale prova, il cui onere incombeva sul creditore opposto -il quale avrebbe dovuto assolverlo con particolare rigore, avendo azionato il credito vantato solo nei confronti degli eredi del defunto nel giugno del 2011, dopo che gli stessi avevano promosso distinto giudizio nei suoi confronti volto a conseguire la restituzione di somme che sarebbero state illegittimamente svincolate, dopo l'apertura della successione, da esso opposto, nipote del defunto, su un fondo di investimento cointestato a quest'ultimo- non era stata raggiunta “in maniera certa e tranquillizzante”.
L'appellante, con i proposti motivi di gravame, censura tale assunto sul presupposto che il primo Giudice avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio agli atti di causa escludendo, altresì, immotivatamente, la credibilità dei testi (testi e Tes_1 Tes_2 che in modo chiaro ed univoco avevano confermato il conferimento dell'incarico da parte del defunto e della sua corretta esecuzione da parte di esso Persona_1 appellante.
4 L'appello, ad avviso della Corte è giuridicamente infondato per cui va disatteso, dovendosi confermare integralmente la decisione assunta dal Tribunale.
È incontestato che l'odierno appellante era nipote del defunto (in Persona_1 quanto figlio di un fratello premorto dello stesso) e che nel corso degli ultimi anni di vita del congiunto (stante anche il suo stato di vedovanza e della mancanza di figli) si era interessato delle sue condizioni di salute (come, ad esempio, medicandogli all'occorrenza, su prescrizione dello specialista, le ulcere agli arti inferiori di cui soffriva;
cfr., sul punto, la deposizione di e ). Testimone_5 Testimone_6
Parimenti incontestato è che l'appellante formalizzò la richiesta di pagamento delle prestazioni odontoiatriche oggetto di causa solo nel giugno del 2011 dopo che gli appellati lo avevano convenuto in giudizio per conseguire la ripetizione di somme (rivenienti da un fondo di investimento cointestato ad esso appellante ed al de cuius) asseritamente da lui illegittimamente incamerate sebbene lo stesso appellante riferisce nella propria comparsa di costituzione in prime cure che l'esistenza del testamento (pubblicato il 9.12.2009) era stata dichiarata dai relativi beneficiari già al momento del decesso.
Ciò posto, avendo gli originari opponenti contestato che il proprio dante causa avesse mai convenuto con l'opposto la fornitura delle protesi in questione e che le stesse fossero state realizzate ed effettivamente consegnate, era onere del dott. Parte_1 fornire la prova di dette circostanze, ricadendo l'insufficienza del quadro probatorio in danno della parte gravata dal relativo onere (cfr. Cass. n. 4773/2015; conf. Cass. n. 3468/2010 e Cass. n. 6760/2003).
A fondamento del ricorso monitorio l'odierno appellante ha prodotto i seguenti documenti, privi di data certa: copia della scheda tecnica a sua firma datata 17.11.2008 dei manufatti protesici commissionati al laboratorio odontotecnico dei;
CP_3 copia della scheda tecnica n. 22/2008 della protesi definitiva con relativa certificazione datata 19.01.2009 a firma del suddetto;
copia della scheda di controllo n. CP_3
01/2009 datata 30.07.2009 sempre a firma del suddetto tecnico.
Trattandosi di atti in parte unilateralmente predisposti ed in parte provenienti da terzi, (della cui formazione in epoca anteriore alla morte del de cuius non vi era, peraltro, alcuna certezza obiettiva,) idonei a conseguire il decreto ingiuntivo ma non a dimostrare la pretesa creditoria azionata in caso di opposizione allo stesso (nel qual caso, sopravvengono le regole del giudizio ordinario) l'opposto, come pertinentemente rilevato dal Giudice di prime cure, ha affidato la dimostrazione del conferimento dell'incarico professionale dell'ottobre 2008 e della sua effettiva esecuzione sostanzialmente ai tre testi oculari (l'amico/accompagnatore del de Testimone_7 cuius), (la dipendente dello studio odontoiatrico dr. ) e Tes_8 Parte_1 CP_3
(l'odontotecnico).
[...]
I menzionati testi hanno confermato le suddette circostanze (avendo, il primo riferito di aver accompagnato il de cuius presso lo studio medico del dott. quando Parte_1 commissionò le protesi;
la seconda, di aver assistito al colloquio tra il dottore e lo zio
5 in cui questi, dopo che il dottore gli aveva prospettato la necessità di rinnovare le protesi precedentemente impiantate indicandone il prezzo, gli aveva conferito il relativo incarico;
il terzo, di aver effettivamente predisposto le protesi in questione e l'intervento di riparazione del luglio 2009).
Il Giudice di prime cure ha tuttavia escluso la credibilità dei detti testi in quanto: (a) il primo, come da lui stesso riferito, era stato allontanato dalla casa del de cuius, nella primavera del 2009, dalla madre degli odierni opponenti che non gradiva la presenza dei suoi cani, ritenendola fonte di pericolo di infezioni per l'anziano per cui non potevano escludersi ragioni di astio verso gli eredi , per aver interrotto CP_1
l'assidua frequentazione intrattenuta dal teste con l'anziano, intorno a cui gravitavano, disinteressatamente o meno, vari aiutanti;
(b) la seconda, in quanto legata all'opposto da un ventennale rapporto di subordinazione lavorativa;
(c) il terzo, oltre ad essere firmatario delle schede tecniche in atti, intratteneva con lo studio del dr. un duraturo rapporto di collaborazione professionale che non Parte_1 lo rendeva del tutto indifferente ai fatti di causa.
Le argomentazioni dell'appellante volte a dimostrare la genuinità delle deposizioni in parola e l'erroneità dei rilievi critici in base ai quali il Tribunale l'ha esclusa, non colgono nel segno.
Invero, la deposizione di evidenzia le seguenti contraddizioni che, Testimone_7 oltre a quanto rilevato dal primo Giudice, ne minano la credibilità: Egli ha riferito che il de cuius, in sua compagnia, si era recato per la prima volta nell'ottobre del 2008 nello studio del dott. per “rifarsi la protesi” visto che Parte_1 quella che aveva non andava più bene. Tale circostanza è stata però smentita dallo stesso appellante che nella propria comparsa di costituzione ha dedotto di aver personalmente condotto il proprio zio,
, presso il proprio studio ove, constatata la inidoneità delle vecchie Persona_1 protesi (superiore ed inferiore) aveva prospettato al congiunto la necessità di rifarle ex novo, concordando con lo stesso il relativo prezzo. Peraltro, il suddetto teste non ha assistito agli incontri avuti tra lo zio ed il nipote odontoiatra per cui nulla ha riferito in ordine alla prestazione effettivamente commissionata né se per la stessa fu convenuto un corrispettivo (dati i rapporti di parentela in essere tra le parti, per i quali la prestazione avrebbe potuto espletarsi anche gratuitamente) né in merito al costo della stessa ed alla sua effettiva esecuzione.
Quanto alla deposizione di la sua credibilità è minata, oltre che Tes_8 dall'indubitabile vincolo di accondiscendenza rinveniente da un ventennale rapporto di collaborazione con dott. , anche da una serie di contraddizioni che si Parte_1 ravvisano nelle circostanze dalla stessa riferita. Innanzitutto, ella ha riferito di essere stata presente alla visita odontoiatrica nel corso della quale il defunto avrebbe commissionato, concordandone anche Persona_1 il prezzo, le protesi in duplice esemplare. Tale circostanza, come condivisibilmente evidenziato nell'impugnata sentenza, è però in contrasto con la stessa documentazione
6 allegata in sede monitoria, da cui emerge la prescrizione da parte del dr. di Parte_1 una “protesi totale superiore ed inferiore provvisoria” ed una “protesi totale superiore ed inferiore definitiva” e non di due protesi definitive in ragione di un eventuale rischio di rottura, così come dedotto;
nonché con la descrizione, nella stessa scheda tecnica n. 22/2008 a firma del de “la protesi totale superiore ed inferiore” e dunque di una Tes_2 sola protesi totale e non di due. L'assunto dell'appellante, secondo cui quella documentazione faceva riferimento non al numero delle protesi da realizzare bensì alle sole caratteristiche tecniche delle stesse non emerge dai documenti di cui trattasi, nei quali si fa esclusivo riferimento ad una sola protesi (cfr., in particolare, la copia del certificato di conformità allegato alla scheda n. 22/2008, nel quale si indica un solo codice di individuazione della protesi, laddove, ove le protesi fossero state due, sarebbe occorsa la certificazione anche della seconda). Né è condivisibile l'ulteriore assunto secondo cui, trattandosi di persona anziana, per prassi, le protesi venivano realizzate in duplice esemplare. Nessuna prova è stata fornita di una prassi in tal senso, considerato altresì che, proprio perché trattavasi di persona anziana ultraottantenne non era ipotizzabile un immediato deterioramento di una protesi appena realizzata ex novo. La stessa dopo aver confermato che a metà luglio 2009 il dott. le Tes_1 Parte_1 aveva chiesto di preparargli la borsa da lavoro per recarsi a Orta Nova presso l'abitazione dello zio , oramai impossibilitato a deambulare per problemi alla Per_1 gamba (come riferitole dallo stesso dottore) aveva poi soggiunto che a distanza di pochi giorni lo stesso zio si sarebbe recato personalmente presso lo studio per effettuare la ribasatura definitiva, accompagnato dal il quale tuttavia aveva riferito di Tes_3 essersi ivi recato con il de cuius solo fino a gennaio 2009.
Anche riguardo alla diposizione di valgono i rilievi critici sulla sua CP_3 attendibilità rivenienti dalla discrasia tra quanto dallo stesso dichiarato ed il numero delle protesi documentato nelle schede tecniche prodotte in atti. Tanto senza sottacere che delle asserite protesi effettuate su commissione del dott. non vi è Parte_1 evidenza documentale del relativo pagamento, considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla data in cui le asserite prestazioni sarebbero state eseguite (gennaio 2008) e quella in cui fu resa la sua deposizione testimoniale (udienza del 23.02.2017). È vero che tra le circostanze articolate non vi era quella inerente all'avvenuto pagamento del corrispettivo, da parte del dott. , ma la precisazione, Parte_1 assumendo rilevanza ai fini della prova sulla effettiva esecuzione delle protesi realizzate, ben avrebbe potuto sollecitarsi da parte della difesa dell'opposto. Né con il proposto gravame, l'appellante ha fornito argomentazioni convincenti per dimostrare il contrario, se non invocare una asserita prassi (del tutto indimostrata) secondo cui le prestazioni dell'odontotecnico venivano fatturate periodicamente e cumulativamente senza specifica indicazione dei pazienti in favore dei quali le protesi erano state realizzate. Nessuna fattura del laboratorio tecnico, relativa al periodo in cui le protesi sarebbero state realizzate è stata in realtà prodotta in giudizio.
Nemmeno può darsi rilievo alla deposizione di , la quale, Testimone_4
7 non essendo stata personalmente presente alle visite, aveva soltanto riferito di aver avuto con alcuni brevi scambi di opinione in sala d'attesa su protesi Persona_1 fatte presso il nipote, senza tuttavia offrire alcun elemento che potesse far affermare con certezza che parlassero proprio di quelle per cui è causa, visto che -come riferito dal teste anche le protesi “precedenti” erano state realizzate dall'anziano Tes_3 presso lo stesso studio medico.
Da ultimo, va evidenziato che l'appellante nemmeno ha prodotto, al fine di dimostrare con obbiettiva certezza l'incarico professionale conferitole dal congiunto, la scheda del consenso informato che lo stesso avrebbe dovuto sottoscrivere prima fosse dato corso all'esecuzione della prestazione richiesta. È vero che, per i trattamenti sanitari, l'adozione obbligatoria della forma scritta o di altra modalità documentalmente dimostrabili (videoregistrazioni) è stata normativamente introdotta, solo con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, ma è altrettanto vero che già in precedenza, per costante giurisprudenza, il diritto al consenso informato era stato qualificato come un diritto inviolabile all'autodeterminazione che trova il suo fondamento negli artt. 2, 3 e 32 Cost., comma 2 (cfr. tra le tante, Cass. 28/07/2011, n.16543) ma è altrettanto vero che, nella specie, in cui è stata contestata l'esistenza del conferimento dell'incarico, la produzione della scheda in questione o la dimostrazione che quel consenso fu comunque prestato dal paziente, avrebbe eliminato ogni incertezza, così consentendo di superare le riferite incongruenze delle sole prove orali.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va dichiarata inammissibile l'istanza di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante in quanto diretta ad accertare un circostanza ininfluente ai fini della decisione così come ininfluente è la circostanza che uno dei testi escussi ( ) sia stata rinviata a giudizio Testimone_9 per falsa testimonianza, atteso che la deposizione dalla stessa resa in giudizio nessuna incidenza ha avuto ai fini della decisione.
Va altresì dichiarata la inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, gradatamente proposta in fase di gravame, essendo risultata indimostrata, a tacer d'altro, la prestazione oggetto dell'asserito arricchimento.
In definitiva, per le esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado.
Il rigetto del gravame comporta la regolamentazione delle spese del grado secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m. con applicazione dei parametri medi ridotti della metà, in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle argomentazioni difensive svolte.
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1433/2020, resa dal Tribunale di Foggia Controparte_2 il 26.10.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 2.910,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 2 settembre 2025
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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