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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044 Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: "usucapione”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Parte_1 C.F._1
De Vita, dom.ta come in atti;
-attrice-
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), ( ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Controparte_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Renzulli, dom.ti C.F._5
come in atti;
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Parte_3 C.F._6
Trofa, come da comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente difensore, dom.ta come in atti
- convenuta –
NONCHE
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._7
Raffaella Raffone, dom.ta come in atti
- terza chiamata costituita –
E
CP_5
[...] [...] [...]
CP_6
[...] [...]
[...]
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_7
genitoriale nei confronti di CP_8
[...] [...]
CP_9
Convenuti contumaci
E
[...]
(erede di Controparte_10 Persona_1
(erede ) CP_11 Persona_2
, , (cl.75), tutti eredi di Controparte_12 Controparte_13 Persona_2
(cl-16) e Persona_2 [...]
Controparte_14
Controparte_15
[...]
[...]
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, tutti eredi di e Controparte_19 Persona_3 [...]
(cl.45) CP_20
CP_21
(cl. 65) e , eredi di
[...] CP_22 [...]
(cl.45), Persona_4 CP_20 CP_23 CP_24
, , , tutti eredi di CP_25 CP_21 CP_22 CP_26
Persona_1
, CP_27 CP_28 Persona_2 Persona_3 [...]
, eredi di D'SO RA CP_29
erede di D' CP_11 Per_1
OL (erede d D'SO IC) CP_14
, , , Controparte_30 Controparte_16 Controparte_31 Controparte_32 tutti nella qualità di eredi di e Persona_3 Persona_1 CP_11
- terzi chiamati contumaci–
2
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti indicati in Parte_1
epigrafe, ha chiesto di essere dichiarata, per intervenuta usucapione, unica ed esclusiva proprietaria, in virtù del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato per oltre venti anni, dei seguenti beni, tutti siti in Solofra (AV) alla Via Casate snc:
-appartamento della consistenza di 6 vani, identificato al Catasto Fabbricati Cat. A/4 foglio 3 particella 680 sub 16;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/6 foglio
3 particella 680 sub 5;
-immobile della consistenza di mq 18, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 6;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 7;
-immobile della consistenza di mq 12, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 8.
Ha chiesto, conseguentemente, di ordinare alla Competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora al direttore dell'agenzia del territorio competente) le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
L'attrice ha premesso che detta consistenza immobiliare, a seguito del decesso del padre unico proprietario, cadeva in successione legittima, non essendo Persona_5
stata devoluta con testamento;
pertanto, perveniva in proprietà in parti uguali a ciascuno dei figli e, a seguito del decesso di , ai figli di costei. Ha precisato che Persona_6
tale compendio immobiliare, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Solofra al Foglio n. 3 particella 680, a seguito del sisma del 1980, era stato ricostruito con i contributi post sisma ed essa attrice aveva corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di accollo spese;
che, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento dei diritti, il bene era rimasto indiviso tra diversi soggetti, come individuati da apposita visura depositata in giudizio, anche se ciascuno individuava di fatto i beni di propria pertinenza.
3 A sostegno della maturata usucapione in suo favore, ha esposto l'attrice di aver vissuto nella citata consistenza immobiliare sin dall'età infantile, abitandovi unitamente alla propria famiglia di origine, e che ne aveva goduto appieno anche successivamente al decesso del padre (nel 1990), senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie e senza che mai qualcuno ne rivendicasse la proprietà; ha precisato di godere tutt'oggi dei suddetti beni in via esclusiva ed oltre la propria quota, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curandoli e mantenendoli a proprie spese, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quale unica, vera ed esclusiva proprietaria.
Citati regolarmente in giudizio, si sono costituiti i germani dell'attrice, CP_1
, e , i quali nulla hanno opposto, associandosi alla
[...] Pt_2 CP_22 CP_3
richiesta di declaratoria della maturata usucapione in favore della sorella.
Si è costituita in giudizio, quale erede di , sorella deceduta dell'attrice, Persona_6
la quale in via preliminare ha eccepito la violazione del contraddittorio, Parte_3
in quanto, trattandosi di un condominio ricostruito in cui le singole unità immobiliari non risultavano mai attribuite, erano litisconsorti necessari tutti i comproprietari emergenti dalla documentazione catastale.
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, mancando, rispetto agli altri coeredi, una interversione del possesso o un atto di spoglio che ne avesse inibito in modo non equivoco la facoltà di fatto sul bene comune;
ha chiesto le conseguenti declaratorie.
Sono rimasti contumaci gli altri eredi di , seppur regolarmente citati. Persona_6
All'esito della riserva assunta alla udienza del 17.09.15, con ordinanza pubblicata il
19.10.2015, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dell'immobile ricostruito e rimasto indiviso, come emergente dalla visura in atti.
Nonostante regolari notifiche, si è costituita in giudizio esclusivamente CP_4
la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...] erroneamente citata per rappresentazione del marito . Persona_7
La causa ha patito numerosi rinvii per la difficile integrazione del contraddittorio.
Sono rimasti contumaci tutti gli altri comproprietari.
Prodotta documentazione e sentiti i testi, appena subentrata la scrivente nella trattazione del giudizio (decreto presidenziale del giugno 2023), la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2023 e, sulle conclusioni delle parti, è stata
4 riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla eccezione preliminare di carenza della legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , coniuge del defunto . CP_4 Persona_7
La eccezione è fondata.
Nel diritto successorio, la rappresentazione è quell'istituto giuridico che opera quando il soggetto chiamato all'eredità non può o non vuole accettarla, ed è disciplinata dall'art. 467 cc e seguenti.
L'art. 467 cc, comma 1 così recita: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti
[legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”.
Quindi, il legislatore espressamente ha inteso escludere il coniuge, in quanto, trattando l'articolo di discendenti, gli unici che possono succedere per rappresentazione appaiono essere i figli ed i fratelli del defunto. A tal proposito, non solo è intervenuta la Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 15 del 2006, statuendo la piena costituzionalità degli att. 467 e 468 cc nella parte in cui escludono il coniuge dal novero dei soggetti che possono succedere per rappresentazione al de cuius, ma più volte si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione, enunciando il principio secondo il quale “L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi”
(ex multis Corte Cass. II Sez. Civ. Sent. n. 5508/2012).
Pertanto, l'eccezione preliminare è fondata e va accolta.
2. Sulla usucapione
Deve in diritto osservarsi che l'usucapione, istituto disciplinato agli artt. 1158 c.c. e ss.,
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, subordinato al possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e manifesto del bene immobile o mobile, per un periodo di tempo determinato dalla legge. In particolare, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
5 L'istituto giuridico si manifesta come l'effetto principale del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni. Presupposto imprescindibile ai fini dell'acquisito del diritto reale sulla res è, dunque, il possesso, che deve essere tale e non mera detenzione.
Il possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., è il potere sulla cosa che corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla res, mentre la detenzione
è una situazione che indica la sola materiale disponibilità fisica del bene, quale mero comportamento tollerato dal possessore. Il principale carattere differenziale tra le due situazioni è rappresentato dall'elemento psicologico: il detentore è privo dell'animus possidendi, ma è titolare dell'animus detinendi, quale volontà di detenere la cosa per la realizzazione di un proprio interesse, presupponendo l'altruità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nella detenzione, dunque, diversamente dal possesso, si riconosce ad altri un diritto sulla cosa.
Invece, per la configurabilità del possesso come utile ad usucapionem è principio pacifico che devono sussistere i seguenti requisiti: a) deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
c) deve protrarsi ininterrottamente per vent'anni e deve essere accompagnato dall'intenzione di esercitare il potere sulla cosa, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da manifestare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (ex multis Cass. Civ., sent n.
4436/1996, Cass. Civ., sent. n. 10652/1994).
Grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene la prova di aver esercitato un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, ossia l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (ex multis. Cass. Civ. sent. n.1796/2022, Cass. Civ., sent. n. 31238/2021, Cass. Civ., sent. n. 23849/2018). Chi agisce in giudizio, quindi, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie, "corpus" ed "animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
6 corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ex multis Cass. Civ., sent. n.
6123/2020; Cass. Civ., sent. n. 26633/2019; Cass. Civ., sent. n. 14092/2010).
3. Sulla posizione del coerede
In materia di comproprietà di un bene immobile, come nel caso di specie, si deve osservare che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Civ. sez. II,
22/10/2021, n.29594; Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n.20508).
In merito più volte si è pronunciata la giurisprudenza, giungendo a consolidare il principio secondo il quale,in caso di successione per causa di morte, il coerede rimasto nel possesso del bene immobile ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, il compossessore, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
È necessario fornire la prova di un comportamento manifesto di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver completamente escluso gli altri comproprietari
(Cass. Civ. sez. II, sent. n. 9359/21)
In sostanza, ne consegue che, ai fini dell'usucapione di beni ereditari, a nulla serve dar prova di un atto di interversione del possesso, dovendosi piuttosto provare un possesso ad excludendum, vale a dire una situazione in cui il rapporto materiale tra il coerede e i beni ereditari è tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare con essi un rapporto analogo (Cass. Civ. IV Sez. ord. n. 32413/2022).
La Corte ha, altresì, precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede. Ne discende che per invocare l'usucapione del bene
7 ereditario occorre dimostrare che il rapporto materiale con il bene stesso si è verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
4. Il caso concreto
Dalle risultanze istruttorie emerse in giudizio, può ritenersi raggiunta la prova richiesta dalla legge e cioè che parte attrice abbia posto in essere – senza alcun dubbio dopo la morte del padre, avvenuta nel 1990 - comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui, tali da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Ed infatti, non solo nessuno dei convenuti ha contestato quanto asserito dall'attrice, ma i germani nella propria comparsa di costituzione e risposta hanno finanche Per_6
avallato quanto sostenuto dalla sorella e confermato i fatti laddove non hanno reso interrogatorio formale.
Anche tutti i testimoni escussi in giudizio, che hanno reso dichiarazioni logiche, precise, dettagliate e concordanti e, quindi, pienamente attendibili, hanno sostenuto la prospettazione attorea, il che consente di ritenere provata la sussistenza del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dei beni in questione dall'anno 1990.
Inoltre, nessun testimone è stato citato dai convenuti e, con ordinanza del 25.7.2023, stante la rinuncia di parte attrice alla escussione di ulteriori testi, si è anche ritenuto che parte convenuta avesse aderito alla rinuncia dato il rinvio per precisazione delle conclusioni (si rimanda alla ordinanza del 25.7.2023).
Non è condivisibile poi la difesa di considerando che, come statuito Parte_3
dalla costante giurisprudenza e come già precisato, non solo non è necessaria una interversione del possesso nel caso di specie, ma l'attrice in giudizio ha provato, si ribadisce, attraverso le testimonianze e come confermato dagli ulteriori convenuti, di aver posseduto anche la quota dei coeredi a seguito della morte del padre. D'altronde, nella denuncia di successione della stessa madre di ( , Parte_3 Persona_8 sorella dell'attrice), non viene neppure riportata la quota del bene oggetto di causa, facendo intendere che ella ben sapesse, come poi dimostrato ed asserito anche dagli altri fratelli, che nessun diritto poteva su questo vantare.
Né è stata offerta dalle parti convenute alcuna prova della sussistenza di uno degli atti interruttivi tipici o prova contraria a quella offerta dall'attrice.
8 Ai fini dell'usucapione, si deve, dunque, ritenere che il possesso è consistito nel pacifico godimento del bene, determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo dei comproprietari.
Tanto premesso appaiono pienamente integrati i presupposti codicisticamente richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione in presenza di un possesso ultraventennale dell'immobile, pacifico, pubblico, continuo, non interrotto e con l'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Nel caso di specie l'attrice comproprietaria ha dimostrato l'autonomo godimento del bene comune ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, tale possesso era presunto (vedi Cass 83/4908); ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso dell'intero immobile in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
Ulteriore elemento a sostegno della fondatezza dell'azione è, poi, la circostanza che l'intero immobile rappresentava la casa di abitazione della predetta sin dall'infanzia.
Non va sottaciuto che i convenuti costituti fanno risalire il possesso dell'attrice sin dal
1981, data del sisma, essendosi occupata solo la predetta della ricostruzione/riparazione.
Né la circostanza che l'immobile originariamente posseduto sia andato distrutto in seguito al sisma è idonea a modificare le caratteristiche del dimostrato possesso, attesa l'avvenuta dimostrazione in giudizio dell'esercizio di un possesso, con tutti i suoi elementi costitutivi, anche successivamente all'intervenuta distruzione dell'immobile, che è stato ricostruito/riparato e per il quale l'attrice ha provveduto a pagare l'accollo spese anche per la parte di competenza del padre (cfr. quietanza in atti;
per accollo spese si intendono gli importi da versare all'impresa oltre il contributo statale spettante).
Vanno ordinate le trascrizioni e le annotazioni, anche catastali, conseguenti, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei Registri Immobiliari e per il soggetto responsabile del catasto
5. Spese di lite
e hanno aderito alla domanda Controparte_1 Pt_2 CP_22 CP_3 dell'attrice, nulla sostanzialmente opponendo.
Integrato il contraddittorio su richiesta in particolare di , i chiamati sono Parte_3
rimasti contumaci, eccetto che ha sollevato fondata eccezione di difetto CP_4
di legittimazione passiva.
9 Unica ad opporsi nel merito è stata . Parte_3
La particolarità della lite, la complessa integrazione del contraddittorio, la qualità delle parti, la contumacia dei numerosi convenuti e l'esito della lite per la (in CP_4
accoglimento di una questione preliminare di merito), sostengono la compensazione delle spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, tra tutte le parti ad eccezione del rapporto tra l'attrice e , che va condannata al pagamento delle spese in Parte_3
favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (provvedimento di ammissione del CoA del 3.10.2013).
I compensi della difesa della parte ammessa al patrocinio saranno liquidati all'esito di specifica richiesta e autocertificazione di persistenza dei requisiti del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1. dichiara in favore di l'intervenuto acquisto per usucapione della Parte_1
proprietà dei seguenti beni, tutti siti in Solofra (AV) alla Via Casate snc:
-appartamento della consistenza di 6 vani, identificato al Catasto Fabbricati Cat. A/4 foglio 3 particella 680 sub 16;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/6 foglio
3 particella 680 sub 5;
-immobile della consistenza di mq 18, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 6;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 7;
-immobile della consistenza di mq 12, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 8.
2. ordina la trascrizione e le annotazioni, anche catastali, conseguenti, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei Registri Immobiliari e per il soggetto responsabile del catasto;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
4. condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, Parte_3 liquidate in complessivi € 5.000,00, nonché spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. compensa le spese tra tutte le altre parti.
10 Così deciso in Avellino il 16.1.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044 Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: "usucapione”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Parte_1 C.F._1
De Vita, dom.ta come in atti;
-attrice-
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), ( ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Controparte_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Renzulli, dom.ti C.F._5
come in atti;
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Parte_3 C.F._6
Trofa, come da comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente difensore, dom.ta come in atti
- convenuta –
NONCHE
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._7
Raffaella Raffone, dom.ta come in atti
- terza chiamata costituita –
E
CP_5
[...] [...] [...]
CP_6
[...] [...]
[...]
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_7
genitoriale nei confronti di CP_8
[...] [...]
CP_9
Convenuti contumaci
E
[...]
(erede di Controparte_10 Persona_1
(erede ) CP_11 Persona_2
, , (cl.75), tutti eredi di Controparte_12 Controparte_13 Persona_2
(cl-16) e Persona_2 [...]
Controparte_14
Controparte_15
[...]
[...]
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, tutti eredi di e Controparte_19 Persona_3 [...]
(cl.45) CP_20
CP_21
(cl. 65) e , eredi di
[...] CP_22 [...]
(cl.45), Persona_4 CP_20 CP_23 CP_24
, , , tutti eredi di CP_25 CP_21 CP_22 CP_26
Persona_1
, CP_27 CP_28 Persona_2 Persona_3 [...]
, eredi di D'SO RA CP_29
erede di D' CP_11 Per_1
OL (erede d D'SO IC) CP_14
, , , Controparte_30 Controparte_16 Controparte_31 Controparte_32 tutti nella qualità di eredi di e Persona_3 Persona_1 CP_11
- terzi chiamati contumaci–
2
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti indicati in Parte_1
epigrafe, ha chiesto di essere dichiarata, per intervenuta usucapione, unica ed esclusiva proprietaria, in virtù del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato per oltre venti anni, dei seguenti beni, tutti siti in Solofra (AV) alla Via Casate snc:
-appartamento della consistenza di 6 vani, identificato al Catasto Fabbricati Cat. A/4 foglio 3 particella 680 sub 16;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/6 foglio
3 particella 680 sub 5;
-immobile della consistenza di mq 18, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 6;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 7;
-immobile della consistenza di mq 12, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 8.
Ha chiesto, conseguentemente, di ordinare alla Competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora al direttore dell'agenzia del territorio competente) le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
L'attrice ha premesso che detta consistenza immobiliare, a seguito del decesso del padre unico proprietario, cadeva in successione legittima, non essendo Persona_5
stata devoluta con testamento;
pertanto, perveniva in proprietà in parti uguali a ciascuno dei figli e, a seguito del decesso di , ai figli di costei. Ha precisato che Persona_6
tale compendio immobiliare, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Solofra al Foglio n. 3 particella 680, a seguito del sisma del 1980, era stato ricostruito con i contributi post sisma ed essa attrice aveva corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di accollo spese;
che, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento dei diritti, il bene era rimasto indiviso tra diversi soggetti, come individuati da apposita visura depositata in giudizio, anche se ciascuno individuava di fatto i beni di propria pertinenza.
3 A sostegno della maturata usucapione in suo favore, ha esposto l'attrice di aver vissuto nella citata consistenza immobiliare sin dall'età infantile, abitandovi unitamente alla propria famiglia di origine, e che ne aveva goduto appieno anche successivamente al decesso del padre (nel 1990), senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie e senza che mai qualcuno ne rivendicasse la proprietà; ha precisato di godere tutt'oggi dei suddetti beni in via esclusiva ed oltre la propria quota, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curandoli e mantenendoli a proprie spese, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quale unica, vera ed esclusiva proprietaria.
Citati regolarmente in giudizio, si sono costituiti i germani dell'attrice, CP_1
, e , i quali nulla hanno opposto, associandosi alla
[...] Pt_2 CP_22 CP_3
richiesta di declaratoria della maturata usucapione in favore della sorella.
Si è costituita in giudizio, quale erede di , sorella deceduta dell'attrice, Persona_6
la quale in via preliminare ha eccepito la violazione del contraddittorio, Parte_3
in quanto, trattandosi di un condominio ricostruito in cui le singole unità immobiliari non risultavano mai attribuite, erano litisconsorti necessari tutti i comproprietari emergenti dalla documentazione catastale.
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, mancando, rispetto agli altri coeredi, una interversione del possesso o un atto di spoglio che ne avesse inibito in modo non equivoco la facoltà di fatto sul bene comune;
ha chiesto le conseguenti declaratorie.
Sono rimasti contumaci gli altri eredi di , seppur regolarmente citati. Persona_6
All'esito della riserva assunta alla udienza del 17.09.15, con ordinanza pubblicata il
19.10.2015, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dell'immobile ricostruito e rimasto indiviso, come emergente dalla visura in atti.
Nonostante regolari notifiche, si è costituita in giudizio esclusivamente CP_4
la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...] erroneamente citata per rappresentazione del marito . Persona_7
La causa ha patito numerosi rinvii per la difficile integrazione del contraddittorio.
Sono rimasti contumaci tutti gli altri comproprietari.
Prodotta documentazione e sentiti i testi, appena subentrata la scrivente nella trattazione del giudizio (decreto presidenziale del giugno 2023), la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2023 e, sulle conclusioni delle parti, è stata
4 riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sulla eccezione preliminare di carenza della legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , coniuge del defunto . CP_4 Persona_7
La eccezione è fondata.
Nel diritto successorio, la rappresentazione è quell'istituto giuridico che opera quando il soggetto chiamato all'eredità non può o non vuole accettarla, ed è disciplinata dall'art. 467 cc e seguenti.
L'art. 467 cc, comma 1 così recita: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti
[legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”.
Quindi, il legislatore espressamente ha inteso escludere il coniuge, in quanto, trattando l'articolo di discendenti, gli unici che possono succedere per rappresentazione appaiono essere i figli ed i fratelli del defunto. A tal proposito, non solo è intervenuta la Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 15 del 2006, statuendo la piena costituzionalità degli att. 467 e 468 cc nella parte in cui escludono il coniuge dal novero dei soggetti che possono succedere per rappresentazione al de cuius, ma più volte si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione, enunciando il principio secondo il quale “L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi”
(ex multis Corte Cass. II Sez. Civ. Sent. n. 5508/2012).
Pertanto, l'eccezione preliminare è fondata e va accolta.
2. Sulla usucapione
Deve in diritto osservarsi che l'usucapione, istituto disciplinato agli artt. 1158 c.c. e ss.,
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, subordinato al possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e manifesto del bene immobile o mobile, per un periodo di tempo determinato dalla legge. In particolare, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
5 L'istituto giuridico si manifesta come l'effetto principale del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni. Presupposto imprescindibile ai fini dell'acquisito del diritto reale sulla res è, dunque, il possesso, che deve essere tale e non mera detenzione.
Il possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., è il potere sulla cosa che corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla res, mentre la detenzione
è una situazione che indica la sola materiale disponibilità fisica del bene, quale mero comportamento tollerato dal possessore. Il principale carattere differenziale tra le due situazioni è rappresentato dall'elemento psicologico: il detentore è privo dell'animus possidendi, ma è titolare dell'animus detinendi, quale volontà di detenere la cosa per la realizzazione di un proprio interesse, presupponendo l'altruità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nella detenzione, dunque, diversamente dal possesso, si riconosce ad altri un diritto sulla cosa.
Invece, per la configurabilità del possesso come utile ad usucapionem è principio pacifico che devono sussistere i seguenti requisiti: a) deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
c) deve protrarsi ininterrottamente per vent'anni e deve essere accompagnato dall'intenzione di esercitare il potere sulla cosa, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da manifestare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (ex multis Cass. Civ., sent n.
4436/1996, Cass. Civ., sent. n. 10652/1994).
Grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene la prova di aver esercitato un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, ossia l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (ex multis. Cass. Civ. sent. n.1796/2022, Cass. Civ., sent. n. 31238/2021, Cass. Civ., sent. n. 23849/2018). Chi agisce in giudizio, quindi, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie, "corpus" ed "animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
6 corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ex multis Cass. Civ., sent. n.
6123/2020; Cass. Civ., sent. n. 26633/2019; Cass. Civ., sent. n. 14092/2010).
3. Sulla posizione del coerede
In materia di comproprietà di un bene immobile, come nel caso di specie, si deve osservare che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Civ. sez. II,
22/10/2021, n.29594; Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n.20508).
In merito più volte si è pronunciata la giurisprudenza, giungendo a consolidare il principio secondo il quale,in caso di successione per causa di morte, il coerede rimasto nel possesso del bene immobile ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, il compossessore, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
È necessario fornire la prova di un comportamento manifesto di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver completamente escluso gli altri comproprietari
(Cass. Civ. sez. II, sent. n. 9359/21)
In sostanza, ne consegue che, ai fini dell'usucapione di beni ereditari, a nulla serve dar prova di un atto di interversione del possesso, dovendosi piuttosto provare un possesso ad excludendum, vale a dire una situazione in cui il rapporto materiale tra il coerede e i beni ereditari è tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare con essi un rapporto analogo (Cass. Civ. IV Sez. ord. n. 32413/2022).
La Corte ha, altresì, precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede. Ne discende che per invocare l'usucapione del bene
7 ereditario occorre dimostrare che il rapporto materiale con il bene stesso si è verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
4. Il caso concreto
Dalle risultanze istruttorie emerse in giudizio, può ritenersi raggiunta la prova richiesta dalla legge e cioè che parte attrice abbia posto in essere – senza alcun dubbio dopo la morte del padre, avvenuta nel 1990 - comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui, tali da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Ed infatti, non solo nessuno dei convenuti ha contestato quanto asserito dall'attrice, ma i germani nella propria comparsa di costituzione e risposta hanno finanche Per_6
avallato quanto sostenuto dalla sorella e confermato i fatti laddove non hanno reso interrogatorio formale.
Anche tutti i testimoni escussi in giudizio, che hanno reso dichiarazioni logiche, precise, dettagliate e concordanti e, quindi, pienamente attendibili, hanno sostenuto la prospettazione attorea, il che consente di ritenere provata la sussistenza del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dei beni in questione dall'anno 1990.
Inoltre, nessun testimone è stato citato dai convenuti e, con ordinanza del 25.7.2023, stante la rinuncia di parte attrice alla escussione di ulteriori testi, si è anche ritenuto che parte convenuta avesse aderito alla rinuncia dato il rinvio per precisazione delle conclusioni (si rimanda alla ordinanza del 25.7.2023).
Non è condivisibile poi la difesa di considerando che, come statuito Parte_3
dalla costante giurisprudenza e come già precisato, non solo non è necessaria una interversione del possesso nel caso di specie, ma l'attrice in giudizio ha provato, si ribadisce, attraverso le testimonianze e come confermato dagli ulteriori convenuti, di aver posseduto anche la quota dei coeredi a seguito della morte del padre. D'altronde, nella denuncia di successione della stessa madre di ( , Parte_3 Persona_8 sorella dell'attrice), non viene neppure riportata la quota del bene oggetto di causa, facendo intendere che ella ben sapesse, come poi dimostrato ed asserito anche dagli altri fratelli, che nessun diritto poteva su questo vantare.
Né è stata offerta dalle parti convenute alcuna prova della sussistenza di uno degli atti interruttivi tipici o prova contraria a quella offerta dall'attrice.
8 Ai fini dell'usucapione, si deve, dunque, ritenere che il possesso è consistito nel pacifico godimento del bene, determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo dei comproprietari.
Tanto premesso appaiono pienamente integrati i presupposti codicisticamente richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione in presenza di un possesso ultraventennale dell'immobile, pacifico, pubblico, continuo, non interrotto e con l'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Nel caso di specie l'attrice comproprietaria ha dimostrato l'autonomo godimento del bene comune ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, tale possesso era presunto (vedi Cass 83/4908); ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso dell'intero immobile in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
Ulteriore elemento a sostegno della fondatezza dell'azione è, poi, la circostanza che l'intero immobile rappresentava la casa di abitazione della predetta sin dall'infanzia.
Non va sottaciuto che i convenuti costituti fanno risalire il possesso dell'attrice sin dal
1981, data del sisma, essendosi occupata solo la predetta della ricostruzione/riparazione.
Né la circostanza che l'immobile originariamente posseduto sia andato distrutto in seguito al sisma è idonea a modificare le caratteristiche del dimostrato possesso, attesa l'avvenuta dimostrazione in giudizio dell'esercizio di un possesso, con tutti i suoi elementi costitutivi, anche successivamente all'intervenuta distruzione dell'immobile, che è stato ricostruito/riparato e per il quale l'attrice ha provveduto a pagare l'accollo spese anche per la parte di competenza del padre (cfr. quietanza in atti;
per accollo spese si intendono gli importi da versare all'impresa oltre il contributo statale spettante).
Vanno ordinate le trascrizioni e le annotazioni, anche catastali, conseguenti, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei Registri Immobiliari e per il soggetto responsabile del catasto
5. Spese di lite
e hanno aderito alla domanda Controparte_1 Pt_2 CP_22 CP_3 dell'attrice, nulla sostanzialmente opponendo.
Integrato il contraddittorio su richiesta in particolare di , i chiamati sono Parte_3
rimasti contumaci, eccetto che ha sollevato fondata eccezione di difetto CP_4
di legittimazione passiva.
9 Unica ad opporsi nel merito è stata . Parte_3
La particolarità della lite, la complessa integrazione del contraddittorio, la qualità delle parti, la contumacia dei numerosi convenuti e l'esito della lite per la (in CP_4
accoglimento di una questione preliminare di merito), sostengono la compensazione delle spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, tra tutte le parti ad eccezione del rapporto tra l'attrice e , che va condannata al pagamento delle spese in Parte_3
favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (provvedimento di ammissione del CoA del 3.10.2013).
I compensi della difesa della parte ammessa al patrocinio saranno liquidati all'esito di specifica richiesta e autocertificazione di persistenza dei requisiti del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1. dichiara in favore di l'intervenuto acquisto per usucapione della Parte_1
proprietà dei seguenti beni, tutti siti in Solofra (AV) alla Via Casate snc:
-appartamento della consistenza di 6 vani, identificato al Catasto Fabbricati Cat. A/4 foglio 3 particella 680 sub 16;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/6 foglio
3 particella 680 sub 5;
-immobile della consistenza di mq 18, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 6;
-immobile della consistenza di mq 19, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 7;
-immobile della consistenza di mq 12, identificato al Catasto Fabbricati Cat. C/2 foglio
3 particella 680 sub 8.
2. ordina la trascrizione e le annotazioni, anche catastali, conseguenti, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei Registri Immobiliari e per il soggetto responsabile del catasto;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
4. condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, Parte_3 liquidate in complessivi € 5.000,00, nonché spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. compensa le spese tra tutte le altre parti.
10 Così deciso in Avellino il 16.1.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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