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15 dicembre 2017
15 dicembre 2017
Art. 9. Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto 1. All' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».
Note all'art. 9:
- Il testo dell' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»
a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».
Note all'art. 9:
- Il testo dell' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Forli, sentenza 17/07/2025, n. 466Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 800 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: associazione - comitato; promosso da Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del l.r.p.t., rappresenta e difesa dall'avv. IA LO (C.F. C.F._1 ) e dall'avv. BIONDI ALESSANDRA (C.F. C.F._2 ), elettivamente domiciliata in VIA DEI FILERGITI N. 10, 47121 FORLI', giusta procura in atti; attore nei confronti di Controparte_1 (C.F. P.IVA_2 , in persona del …Leggi di più...
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