TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4061/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4061/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Ghiotto, il quale precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e l'Avv.
Vettor, la quale precisa le conclusioni come da memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.00, pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4061/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EMANUELE GHIOTTO
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAURA VETTOR
OPPOSTA
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.24 la ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 993/24 del Tribunale di Verona con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.600 in favore della a titolo del corrispettivo CP_1
dovuto per la concessione d'uso di software (moduli e connettori) dal 25.6.23 al 31.12.23, indicata nella fattura n. 1/24 della società creditrice.
In particolare, l'opponente, ricostruendo il rapporto contrattuale con l'opposta e la sua interruzione conflittuale (per la quale si rinvia per relationem all'atto di citazione) ed evidenziando che nel periodo indicato dalla fattura su indicata le prestazioni dell'opposte erano state ordinate con provvedimento cautelare inaudita altera parte del Tribunale per le Imprese di pagina 2 di 4 poi revocato con l'ordinanza definitiva del procedimento e reiettiva dell'istanza CP_2
cautelare, ha contestato: 1) l'eccessività del compenso preteso dall'opposta, anche in rapporto ai compensi concordati in precedenza per lo stesso tipo di prestazione;
2) l'inadempimento dell'opposta sotto il profilo dell'inidoneità dell'attività di sviluppo del software “Nucleo” e dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
Più precisamente l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 291.124.
L'opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 19.9.24 (da intendersi anch'essa richiamata per relationem nella parte ricostruttiva del rapporto contrattuale e della sua interruzione) e ha contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, evidenziando che il compenso richiesto con il decreto ingiuntivo non poteva essere parametrato a quello previsto dal pregresso rapporto contrattuale e il rapporto contrattuale non era proseguito per scelta dell'opponente e per la scadenza del termine annuale per l'uso del software Mago.net, di proprietà della Zucchetti S.p.a.
Orbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata nella parte relativa alla contestazione dell'eccessività del corrispettivo preteso per la concessione d'uso di software (moduli e connettori) dal 25.6.23 al 31.12.23, posto che: -) come evidenziato dalle parti, questa prestazione contrattuale è stata ordinata con decreto inaudita altera parte del Tribunale per le imprese di
Venezia, a fronte dell'interruzione del rapporto contrattuale;
-) questo provvedimento ha quindi disposto la manutenzione provvisoria dello stesso rapporto contrattuale;
-) ne consegue che le condizioni economiche devono essere parametrate a quelle da esso previste;
-) la circostanza, evidenziata dall'opposta, che tali condizioni economiche erano modulate su un rapporto continuativo e non corrispondevano ai prezzi di mercato praticati all'epoca, oltre a non trovare sufficiente riscontro probatorio nelle allegazioni della parte, non supera la considerazione della sostanziale prosecuzione del rapporto procedente, per effetto dell'ordine giudiziale;
-) conseguentemente, il corrispettivo, riguardante la prestazione per sei mesi, deve essere determinato in misura pari a alla metà di quello pagato per intero nel 2022 (v. allegato n. 31 del fascicolo di parte opponente) e quindi nella somma di € 7.859,50, oltre Iva.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a pagare il minore importo di € 7.859,50, oltre Iva e oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 dalla scadenza indicata nella fattura n. 1/24 al saldo.
pagina 3 di 4 Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale dell'opponente, va osservato che: -) come evidenziato nell'ordinanza del 27.12.23 del Tribunale per le imprese di Venezia, il rapporto contrattuale, pur in difetto di una previsione specifica, doveva ritenersi soggetto ad una scadenza annuale, rinnovabile, poiché modulato dal punto di vista causale sulla concessione annuale del software di proprietà della Zucchetti;
-) la condotta dell'opposta deve quindi ritenersi riconducibile all'esercizio del diritto di recesso alla scadenza;
-) pertanto, va esclusa la risarcibilità dei danni ricollegati dall'opponente ai costi per reperire un software alternativo; -) a ciò va aggiunto che nessuno dei danni allegati è riconducibile, invece, ai difetti di funzionalità del programma lamentati dall'opponente con riferimento al periodo di esecuzione del contratto.
Ne consegue che la domanda in esame deve giudicarsi infondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, va osservato che la soccombenza reciproca delle parti in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio giustifica la compensazione (e quindi la neutralizzazione) delle spese ad essa relative, mentre la soccombenza piena dell'opponente rispetto alla domanda riconvenzionale comporta la sua condanna al rimborso delle spese ad essa riferibili (del valore di € 291.000) e liquidabili sulla base dei parametri minimi previsti dal DM n.
55/14 in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n.
993/24 del Tribunale di Verona e condanna la a pagare in favore Parte_1 della la somma di €€ 7.859,50, oltre Iva e oltre interessi ex D.Lgs n. CP_1
231/02 dalla scadenza indicata nella fattura n. 1/24 al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta;
3) condanna la a rimborsare alla le spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in € 11.229, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva se dovuta e cpa
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4061/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Ghiotto, il quale precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e l'Avv.
Vettor, la quale precisa le conclusioni come da memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.00, pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4061/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EMANUELE GHIOTTO
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAURA VETTOR
OPPOSTA
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.24 la ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 993/24 del Tribunale di Verona con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.600 in favore della a titolo del corrispettivo CP_1
dovuto per la concessione d'uso di software (moduli e connettori) dal 25.6.23 al 31.12.23, indicata nella fattura n. 1/24 della società creditrice.
In particolare, l'opponente, ricostruendo il rapporto contrattuale con l'opposta e la sua interruzione conflittuale (per la quale si rinvia per relationem all'atto di citazione) ed evidenziando che nel periodo indicato dalla fattura su indicata le prestazioni dell'opposte erano state ordinate con provvedimento cautelare inaudita altera parte del Tribunale per le Imprese di pagina 2 di 4 poi revocato con l'ordinanza definitiva del procedimento e reiettiva dell'istanza CP_2
cautelare, ha contestato: 1) l'eccessività del compenso preteso dall'opposta, anche in rapporto ai compensi concordati in precedenza per lo stesso tipo di prestazione;
2) l'inadempimento dell'opposta sotto il profilo dell'inidoneità dell'attività di sviluppo del software “Nucleo” e dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
Più precisamente l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 291.124.
L'opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 19.9.24 (da intendersi anch'essa richiamata per relationem nella parte ricostruttiva del rapporto contrattuale e della sua interruzione) e ha contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, evidenziando che il compenso richiesto con il decreto ingiuntivo non poteva essere parametrato a quello previsto dal pregresso rapporto contrattuale e il rapporto contrattuale non era proseguito per scelta dell'opponente e per la scadenza del termine annuale per l'uso del software Mago.net, di proprietà della Zucchetti S.p.a.
Orbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata nella parte relativa alla contestazione dell'eccessività del corrispettivo preteso per la concessione d'uso di software (moduli e connettori) dal 25.6.23 al 31.12.23, posto che: -) come evidenziato dalle parti, questa prestazione contrattuale è stata ordinata con decreto inaudita altera parte del Tribunale per le imprese di
Venezia, a fronte dell'interruzione del rapporto contrattuale;
-) questo provvedimento ha quindi disposto la manutenzione provvisoria dello stesso rapporto contrattuale;
-) ne consegue che le condizioni economiche devono essere parametrate a quelle da esso previste;
-) la circostanza, evidenziata dall'opposta, che tali condizioni economiche erano modulate su un rapporto continuativo e non corrispondevano ai prezzi di mercato praticati all'epoca, oltre a non trovare sufficiente riscontro probatorio nelle allegazioni della parte, non supera la considerazione della sostanziale prosecuzione del rapporto procedente, per effetto dell'ordine giudiziale;
-) conseguentemente, il corrispettivo, riguardante la prestazione per sei mesi, deve essere determinato in misura pari a alla metà di quello pagato per intero nel 2022 (v. allegato n. 31 del fascicolo di parte opponente) e quindi nella somma di € 7.859,50, oltre Iva.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a pagare il minore importo di € 7.859,50, oltre Iva e oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 dalla scadenza indicata nella fattura n. 1/24 al saldo.
pagina 3 di 4 Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale dell'opponente, va osservato che: -) come evidenziato nell'ordinanza del 27.12.23 del Tribunale per le imprese di Venezia, il rapporto contrattuale, pur in difetto di una previsione specifica, doveva ritenersi soggetto ad una scadenza annuale, rinnovabile, poiché modulato dal punto di vista causale sulla concessione annuale del software di proprietà della Zucchetti;
-) la condotta dell'opposta deve quindi ritenersi riconducibile all'esercizio del diritto di recesso alla scadenza;
-) pertanto, va esclusa la risarcibilità dei danni ricollegati dall'opponente ai costi per reperire un software alternativo; -) a ciò va aggiunto che nessuno dei danni allegati è riconducibile, invece, ai difetti di funzionalità del programma lamentati dall'opponente con riferimento al periodo di esecuzione del contratto.
Ne consegue che la domanda in esame deve giudicarsi infondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, va osservato che la soccombenza reciproca delle parti in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio giustifica la compensazione (e quindi la neutralizzazione) delle spese ad essa relative, mentre la soccombenza piena dell'opponente rispetto alla domanda riconvenzionale comporta la sua condanna al rimborso delle spese ad essa riferibili (del valore di € 291.000) e liquidabili sulla base dei parametri minimi previsti dal DM n.
55/14 in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n.
993/24 del Tribunale di Verona e condanna la a pagare in favore Parte_1 della la somma di €€ 7.859,50, oltre Iva e oltre interessi ex D.Lgs n. CP_1
231/02 dalla scadenza indicata nella fattura n. 1/24 al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta;
3) condanna la a rimborsare alla le spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in € 11.229, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva se dovuta e cpa
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4