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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 529/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
2776 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 16/12/2019, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Migliaccio (c.f. ) CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 C.F._2
Francesco Cacace (c.f. ) e Felice Cacace (c.f. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, rigettare la Parte_1
domanda proposta dalla sig.ra ; in via gradata, dichiarare ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_1 un concorso di colpa dell'appellata nella causazione dell'evento con proporzionale riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, con vittoria di spese del doppio grado.
Per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del gravame. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto ritualmente notificato citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre CP_1
Annunziata, il al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni Parte_1
da lei riportati. In particolare deduceva che in data 21.10.2013, alle ore 21:30 circa, dopo essere uscita dalla chiesa Parrocchia del Sacro Cuore, mentre stava percorrendo in discesa la scala posta di fronte all'ingresso della chiesa stessa, per dirigersi verso piazza De Nicola, giunta sul terzo scalino della seconda rampa, era inciampata in una profonda sconnessione esistente tra le due lastre di granito che fungevano da copertura dello scalino, provocandosi così gravi lesioni alla caviglia sinistra.
Costituito in giudizio, il contestava la fondatezza della pretesa attorea Parte_1
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria (sostanziatasi nell'espletamento di una ctu medico-legale e nell'assunzione di deposizioni testimoniali) il Tribunale adito, con sentenza n.2776, pubblicata il 16.12.2019, accoglieva la domanda e condannava il al pagamento in favore dell' Parte_1 attrice della somma di € 41.775,21, oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché al pagamento delle spese processuali e di ctu.
In motivazione deduceva che:
- il caso di specie andava ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.;
- l'istruttoria aveva confermato la dinamica del sinistro rappresentata in citazione;
- lo stato dei luoghi era da imputarsi alla mancanza di manutenzione da parte dell'ente comunale;
- vi era la prova della sussistenza del nesso causale tra la scala pubblica e il danno riportato dall'attrice;
- non vi era alcun profilo di responsabilità dell'attrice in quanto la stessa, appoggiandosi nella discesa al corrimano ivi allocato, aveva tenuto una condotta prudente;
- erano da condividersi le conclusioni della ctu che aveva quantificato il danno biologico nella misura del 12%, a cui andavano aggiunti, 30 gg per ITT, 60 gg nella misura del 50% e 60 gg nella misura del 25% per ITP nonché la personalizzazione del danno, equitativamente liquidato in € 6.000, in quanto l'attrice aveva dovuto affrontare interventi chirurgici, un lungo periodo di degenza, diversi esami clinici e controlli, nonché la difficoltà postume di deambulazione.
Il giudizio di appello
Il ha proposto appello. Parte_1
Ha censurato la sentenza laddove il Tribunale ha applicato l'art. 2051 c.c., sul rilievo che la scala pubblica non può essere considerato un bene sottoposto alla custodia del data la sua Pt_1 estensione e l'uso generale da parte della collettività. Ha evidenziato che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il danno e la presunta insidia (tenuto conto che la avrebbe potuto evitare il sinistro adottando CP_1 una condotta improntata all'ordinaria diligenza, essendo la situazione di pericolo visibile e prevedibile).
Ha dedotto l'eccessiva liquidazione del danno biologico nella misura del 12% e l'erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, sfornito di prova.
eccepita in via preliminare l'inesistenza/nullità insanabile della notificazione CP_1 dell'atto di appello (poiché l'atto di gravame era stato notificato mancante delle pagine successive alla prima) ha dedotto, nel merito, l'infondatezza del gravame.
Con decreto presidenziale del 19.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 14.01.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello formulata da . CP_1
Sul punto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale – a cui questo Collegio ritiene di aderire – secondo cui la notifica dell'atto di appello mancante di una o più pagine (purché l'originale, ritualmente depositato, sia completo) non integra una difformità dell'atto rispetto al modello legale, bensì un vizio del procedimento notificatorio, sanabile “ex tunc” mediante la rinnovazione della notifica ovvero per effetto della costituzione dell'intimato. (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n.
2041/2017; Cass., sez. Lav., sentenza n. 2537/2022; Sez. Un., n. 18121/2016).
Nel caso in esame il vizio del procedimento notificatorio è stato sanato. Ed invero la Corte ha verificato che l'originale atto di appello depositato in cancelleria all'atto della rituale costituzione in giudizio dell'appellante era completo di tutte le pagine (cfr. doc.n.2 della produzione del
[...]
il cui deposito è certificato dal timbro di cancelleria); su istanza del difensore del Parte_1
appellante, che aveva fatto presente che per “un errore di trasformazione del file” l'atto di Pt_1
appello era stato notificato incompleto (ovvero mancante delle pagine successive alla prima) con ordinanza del 16.6.2020, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello a CP_1
. Dell'avvenuta notifica dell'atto di appello, effettuata nel termine di rito, la Corte ha poi dato
[...]
atto nella successiva ordinanza del 4.12.2020.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento. In primo luogo va affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente il tribunale ha inquadrato il caso di specie nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ed infatti, questa Corte accede a quell'interpretazione giurisprudenziale, ormai consolidata, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n.
6826/2021; Cass., sez. 3, ordinanza n. 6651/2020; Cass., sez. 3, ordinanza n. 16295/2019; Cass., sez.
6 -3, ordinanza n. 6703/2018). E ancora, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (cfr. Cass., sez. 3, n. 12988/2024).
Applicando questi principi al caso di specie, è indubbio che la scala luogo del sinistro rientrava nel demanio del Comune di ente proprietario tenuto a provvedere alla sua Parte_1
manutenzione, gestione e pulizia, nonché al controllo tecnico della sua efficienza;
sicché a carico dell'ente territoriale è senz'altro configurabile la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo.
Parimenti infondata è la doglianza volta a censurare la decisione del primo giudice nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra i danni lamentati da e la CP_1
scala pubblica.
Invero la dinamica prospettata dall'attrice ha trovato chiara conferma nelle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado.
In primo luogo i tre testi escussi - e (v. Testimone_1 Controparte_2 Controparte_3
verbale di udienza del 26.10.15) - hanno dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, , mentre si trovava a scendere le scale che conducono a piazzetta Nicotera CP_1 appoggiandosi al corrimano posto alla sua destra, era caduta rovinosamente a terra a causa della sconnessione presente tra le due lastre che coprivano il gradino. I testimoni hanno tutti precisato che
, dopo essere caduta, era rimasta a terra accusando forte dolore e che, quindi, si era CP_1 reso necessario chiamare l'ambulanza per trasportarla in ospedale.
Le dichiarazioni dei testi, poi, sono coerenti con quanto riferito dall'infortunata ai sanitari del Pronto
Soccorso del presidio ospedaliero di Boscotrecase che, alle ore 22:08 del 21.10.2013, ricevuta in cura la danneggiata, avevano riportato sul verbale “caduta in strada” (cfr. verbale di pronto soccorso allegato alla produzione di primo grado di . CP_1
Va aggiunto che la prospettazione di cui in citazione trova riscontro anche con la tesi esposta dalla danneggiata con la missiva di messa in mora inviata al il 19.11.2013, con la quale l'attrice Pt_1 ha chiesto all'ente comunale anche un sopralluogo in contraddittorio finalizzato alla verifica delle condizioni della scala.
Un elemento ulteriore per ritenere che la dinamica del sinistro sia stata realmente quella prospettata dall'attrice è rappresentato dalla determinazione del datata 16.5.2014, Parte_1 avente ad oggetto “Progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli scaloni di Piazzale Kennedy – Prolungamento Via Maresca – Discesa XXIV Maggio”, in cui lo stesso ha preso atto dello stato di potenziale pericolo in cui versavano gli scaloni luogo del Pt_1
sinistro. In tale documento si legge che “è stata indicata la necessità di adottare con la massima urgenza idonei provvedimenti in materia di messa in sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità degli in oggetto in quanto “le citate versano in uno stato di degrado e Pt_2
compromettono la pubblica e privata incolumità, ed inoltre sono già state e potranno essere causa di richieste di risarcimento danni che risulterebbero gravosi ed onerosi per l'Ente” (cfr. allegato alla produzione di primo grado di . CP_1
Quanto riportato ha trovato conferma anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata secondo la quale “avuto riguardo alla classica criteriologia medico-legale appare chiaro ed evidente il nesso causale tra la dinamica dei fatti di causa e la lesività rilevata in data 21/10/2013”. (cfr. pag. 4 della ctu allegata al fascicolo di primo grado).
In definitiva, questa Corte ritiene che non vi siano elementi per dubitare dell'effettivo verificarsi dell'evento lesivo nei termini indicati dall'attrice.
Né coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui avrebbe potuto evitare CP_1
il sinistro adottando la normale diligenza in quanto la presunta insidia era visibile e prevedibile.
Ed infatti, dall'esame delle risultanze istruttorie non può che evidenziarsi che la mentre CP_1
scendeva le contestate scale aveva adottato un comportamento diligente appoggiandosi, durante la discesa, al corrimano ivi collocato. Pertanto al pedone non può ascriversi alcuna forma di corresponsabilità.
Anche i motivi di appello, relativi al quantum della liquidazione del danno, vanno disattesi.
Ed infatti, a parere di questa Corte, correttamente il tribunale si è riportato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in quanto formulate secondo criteri logici e tecnici immuni da vizi e coerenti con la situazione oggetto di causa.
Dalla documentazione sanitaria allegata agli atti è emerso che la danneggiata, a seguito dell'evento lesivo, aveva riportato “frattura scomposta trimalleolare a sinistra” per la quale il 28.10.2013 era stata operata di “osteosintesi con placca e viti”; successivamente la aveva dovuto subire un CP_1 ulteriore intervento in data 18.04.2015, per “intolleranza ai mezzi di sintesi collo piede sinistro con rimozione” (v. documentazione medica allegata al fascicolo di primo grado).
Alla luce del suddetto excursus medico, si ritiene, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che non solo il ctu abbia correttamente quantificato il danno biologico nella misura del 12%, “anche alla luce delle ripercussioni funzionali causate dalla menomazione sulla fase statica (ortostatismo) e su quella dinamico-propulsiva del piede sinistro” (v. ctu pag. 4), ma anche che vada esente da censure la liquidazione titolo di personalizzazione dell'importo di € 6.000; ciò in quanto la danneggiata ha dovuto affrontare interventi chirurgici, un lungo periodo di degenza, diversi esami clinici e controlli nonché difficoltà postume di deambulazione.
L'appello va pertanto respinto.
Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,01). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei parametri minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 2776/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata Parte_1
in data 16.12.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna il al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in favore di in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali CP_1
nella misura del 15%, IVA e CPA;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere Istruttore dott.Rosanna De Rosa