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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758/2025 R.G., riunita con la causa iscritta al RG 15110/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Melania Barberis
Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Virginia Woolf 12 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via Galileo CP_1
Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025 esponeva che in data 28 giugno Parte_1
2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 15110/2024) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto la prestazione. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da linfoma di hodgkin classico trattato con cht in attuale follow up
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In sede di opposizione parte ricorrente riproduce sostanzialmente le osservazioni già formulate alla ctu in sede di atp ed alle quali il ctu ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato come la ricorrente presenti capacità di deambulazione autonoma, assenza di dispnea, adeguate facoltà volitive e che anche durante la sottoposizione a cicli di chemioterapia non si trovava nelle condizioni per l'accompagnamento in quanto alla visita medico- legale la valutazione stimata del PS sec è risultata 80-70% e dal riscontro documentale Per_1 agli atti, gli effetti collaterali riscontrati nei controlli oncologici risultano in linea con quanto verosimilmente atteso, comunque non così gravi da rendere, seppur temporaneamente la periziata, non autosufficiente, posto che, a conferma di quanto valutato dallo scrivente, anche al controllo ematologico del 17/6/2024 il Dott. valuta un Performance Status di 70% Persona_2 Per_1
e quello della di ECOG:0 CP_2
Del resto non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per
l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi
"continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensare ex art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_ Le spese di ctu vengono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758/2025 R.G., riunita con la causa iscritta al RG 15110/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Melania Barberis
Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Virginia Woolf 12 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via Galileo CP_1
Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025 esponeva che in data 28 giugno Parte_1
2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 15110/2024) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto la prestazione. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da linfoma di hodgkin classico trattato con cht in attuale follow up
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In sede di opposizione parte ricorrente riproduce sostanzialmente le osservazioni già formulate alla ctu in sede di atp ed alle quali il ctu ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato come la ricorrente presenti capacità di deambulazione autonoma, assenza di dispnea, adeguate facoltà volitive e che anche durante la sottoposizione a cicli di chemioterapia non si trovava nelle condizioni per l'accompagnamento in quanto alla visita medico- legale la valutazione stimata del PS sec è risultata 80-70% e dal riscontro documentale Per_1 agli atti, gli effetti collaterali riscontrati nei controlli oncologici risultano in linea con quanto verosimilmente atteso, comunque non così gravi da rendere, seppur temporaneamente la periziata, non autosufficiente, posto che, a conferma di quanto valutato dallo scrivente, anche al controllo ematologico del 17/6/2024 il Dott. valuta un Performance Status di 70% Persona_2 Per_1
e quello della di ECOG:0 CP_2
Del resto non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per
l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi
"continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensare ex art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_ Le spese di ctu vengono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio