Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 1952/2022
UDIENZA del 12/06/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:00 compaiono:
l'avv. SALVATORE CIRILLA per presente personalmente Parte_1
l'avv. BOZZAOTRE in sostituzione dell'avv. MAURIZIO MARTINETTI per
[...]
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 come da delega che produce
L'avv. Cirilla discute la causa, evidenziando come non possa invocarsi nella specie il diritto di critica invocato da controparte, sottolineando le conseguenze dannose riportate dall'attore e ritenendo che il danno possa essere quantificato in via equitative dal giudice anche in applicazione dei parametri dell'osservatorio del Tribunale di Milano in tema di danno da diffamazione, evidenziando come il dolo di controparte sia acclarato anche dalla mancata pubblicazione di ben due richieste di rettifica inviate dal dott. e rimaste Pt_1 inevase. Insiste nelle domande formulate, con condanna di controparte alle spese di lite.
L'avv. Bozzaotre si riporta alle note conclusionali già depositate dall'avv.
Martinetti e alle conclusioni ivi espresse, ritenendole esaustive.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 12/06/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1952/2022 tra le parti:
Attore: con l'avv. CIRILLA SALVATORE Parte_1
( C.F._1
Convenuto: , Controparte_1 Parte_2
, Parte_3 con l'avv. MARTINETTI MAURIZIO ) C.F._2
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il dott. ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale:
“nel merito,
1) ritenere e dichiarare che l'articolo a firma della sig.ra Parte_3
di cui all'allegato 1 del fascicolo introduttivo del giudizio ha natura
[...] diffamatoria e, per l'effetto,
2) ritenere e dichiarare che dalla pubblicazione dell'articolo a firma della sig.ra
di cui all'allegato 1 del fascicolo introduttivo del Parte_3 giudizio, il dott. ha ricevuto un danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale e, per l'effetto,
3) condannare i resistenti, in solido tra loro, a risarcire il dott. dei Parte_1 danni cagionatigli,
4) conseguentemente, condannarli a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di € 100.000,00 o altra somma che, in virtù della gravità dell'evento, sarà ritenuta equa da questo Ill.mo giudicante, con rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo;
5) ritenere e dichiarare che i resistenti hanno violato l'art.8 della legge n.47 del
1948 e, per l'effetto,
6) condannare i resistenti al pagamento di una sanzione amministrativa congrua, così come prevista dalla legge n.47/1948; 7) condannare i resistenti a pubblicare la sentenza che accerterà il danno del ricorrente, oltre che un articolo di smentita dell'articolo di cui al presente giudizio, con le stesse modalità utilizzate per l'articolo diffamatorio o,
8) in subordine, in caso di pubblicazione omessa, ordinare che la stessa sia effettuata presso i tre più rilevanti quotidiani nazionali.
9) Condannare, comunque, i resistenti a rimuovere i contenuti diffamatori dell'articolo di cui al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario”,
a tal fine evocando in giudizio quale giornalista autrice Parte_3 dell'articolo denunciato dal ricorrente come diffamatorio, Parte_2 quale direttore responsabile del giornale “La Repubblica” e
[...] quale proprietaria del giornale “La Repubblica” in relazione ad CP_1 articolo apparso in data 29.12.2020 su tale giornale ove il ricorrente era definito “negazionista” e “anti-vax” sulla base del contenuto di taluni post apparsi nei giorni precedenti sul profilo facebook del ricorrente stesso.
Costui ha argomentato quindi in ordine all'an e al quantum della propria pretesa risarcitoria, nonché all'avvenuta violazione del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 8 l. n. 47/1948 instando altresì per la pubblicazione di un articolo di smentita e per l'applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza accertativa dell'avvenuta diffamazione.
I.2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, a mezzo un'unica comparsa e tramite il medesimo difensore, contestando le avverse deduzioni e domande e invocando, a pretesa legittimità dell'articolo in questione, l'avvenuto esercizio del proprio diritto di cronaca e di critica, oltre a eccepire l'inammissibilità dell'altrui richiesta di rettifica ex art. 8 l. n. 47/1948 e a opporsi alla domanda risarcitoria di controparte per mancata specifica allegazione e prova dei presunti danni e del nesso di causalità con l'articolo ex adverso denunciato;
hanno quindi concluso per sentir
“- in via preliminare di rito, tenuto conto della quantità e complessità delle questioni e delle eccezioni sollevate, disporre se del caso il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ai sensi dell'art. 702 bis III comma c.p.c. al fine di consentire lo svolgimento di una istruttoria non sommaria;
- in via preliminare di merito: accertare la carenza di legittimazione passiva della dott. con riferimento al contenuto degli elementi redazionali Pt_3 dell'articolo in contestazione (i.e. titolo e sottotitolo e didascalie) per i motivi esposti al paragrafo 3 della presente comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. poiché manifestamente infondate, sia in fatto Parte_1 che in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese, Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma,
c.p.c. considerata la manifesta pretestuosità dell'azione avversaria”.
I.3. Disposto, da g.o.p. in supplenza temporanea del magistrato titolare allora in congedo maternale, il mutamento di rito e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi su alcuni capitoli articolati da parte attrice ed è stata discussa all'odierna udienza, nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale, le domande avanzate da parte ricorrente meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vengono a esporre, dapprima soffermandosi circa la legittimità o meno della condotta denunciata in ricorso, di seguito analizzando le conseguenze dannose derivatene quindi la fondatezza o meno delle plurime richieste al riguardo formulate dal ricorrente.
II.1. Sulla configurabilità di una fattispecie di illecito civile per diffamazione a mezzo stampa.
Il ricorrente si duole che l'articolo apparso su “La Repubblica” in data
29.12.2020 a firma presenti contenuto offensivo e Pt_3 Parte_3 diffamatorio per contenere le espressioni “negazionista” e “anti-vax” all'indirizzo dello stesso ricorrente con riferimento alla campagna vaccinale per contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2 cd. CO-19.
In particolare, il brano giornalistico in commento (doc. 1 fasc. attoreo) reca nel titolo il termine “anti-vax” – “Firenze, contro il prof anti-vax insorge l'università”
– e, nel corpo del testo, il termine “negazionista” – “A neanche 48 ore dallo start delle vaccinazioni anti CO … esplode il caso del negazionista con titolo accademico” – ; pertanto, già in forza di questo primo testuale rilievo è da dimettere come infondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa la carenza di legittimazione passiva dell'autrice dell'articolo
[...]
[...] [...]
, motivata con il dato fattuale per cui i titolo e sottotitoli dei Parte_3
“pezzi” giornalistici non sono di pertinenza dell'autore del pezzo bensì della
Redazione del giornale, che neppure consulta il giornalista autore atteso che, per quanto possa risultare veritiera siffatta circostanza e sia stata altresì oggetto di conferma tramite testimonianza scritta in relazione alla vicenda per cui è lite (cfr. ordinanza del g.o.p. dott.
8.5.2024 e testimonianza Tes_1 scritta dott. di cui alla nota di deposito 1.7.2024) – testimonianza Tes_2 invero superflua, in virtù delle considerazioni che si stanno svolgendo – è altrettanto indubbio che una delle espressioni additate dal ricorrente come di contenuto diffamatorio i.e. “negazionista” è, come visto, presente all'interno del brano giornalistico di pacifica attribuibilità alla convenuta la quale Pt_3 quindi, anche solo per tale profilo, è senz'altro legittimo contraddittore delle domande attoree (risarcitoria e altre) fondate sulla presunta natura diffamatoria di tale termine.
Ciò premesso, in termini generali deve riconoscersi la natura offensiva e diffamatoria delle espressioni censurate dal ricorrente occorrendo al riguardo osservare come la disamina circa una pretesa portata offensiva della terminologia utilizzata non possa limitarsi al significato intrinseco delle parole, ma all'uso che ne viene fatto in un determinato contesto sociale e culturale e quindi il senso più ampio e la connotazione eventualmente negativa che in detto contesto esse assumono.
Sul punto, possono efficacemente richiamarsi i pronunciamenti di legittimità che hanno riconosciuto valenza offensiva a espressioni apparentemente
“neutre” e descrittive, le quali abbiano però un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio (cfr. ex pluribus, Cass. pen. n. 37124/2008 conf. a Cass. pen. n. 10372/1999, Cass. pen. n. 11221/2000, nonché più di recente arg. a contrario Cass. pen. n. 13017/2024) ovvero siano idonee a incontrare la disapprovazione da parte della generalità dei consociati e suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio (cfr. Cass. pen. n.
33106/2020, Cass. pen. n. 18982/2014, Cass. pen. n. 40359/2008 et al.).
Ora, non può sinceramente dubitarsi che nel contesto della pandemia da
CO-19, contrassegnato da diffuso allarme sociale e nel momento in cui, a seguito delle pesanti restrizioni imposte nella fase cd. di lockdown, andavano diffondendosi i primi preparati vaccinali e le istituzioni mediche e amministrative, quali Regioni ed enti locali, avevano avviato la sensibilizzazione della popolazione circa l'avvio della campagna vaccinale, la qualifica di “negazionista” e “anti-vax” assumeva – e assume tuttora, specie se riferita a quello specifico contesto storico-sociale – accezione fortemente negativa, pur essendo di per sé neutra e meramente descrittiva: tanto più se la stessa, come accaduto nella vicenda in disamina, era riferita a un esponente della comunità medica ossia di una realtà che si presentava in prima linea nella lotta contro il Sars-CoV-2 e, all'epoca, nella sensibilizzazione dei cittadini al ricorso allo strumento vaccinale.
Tale considerazione ha già ricevuto riconoscimento nella giurisprudenza di merito di stampo penalistico che, nella disamina del contenuto diffamatorio dell'espressione “no vax” del tutto analoga a “anti-vax”, ha condivisibilmente assegnato rilevanza al “significato comunemente attribuito alla espressione nel comune sentire del momento di emergenza pandemica” affermando trattarsi di
“una espressione che nel contesto storico in cui è stata pronunciata assumeva indiscutibilmente una accezione dispregiativa” (cfr. Trib. Perugia sez. pen., sent. n. 517/2024 dep. 8.4.2024)1; e analoga valutazione può essere svolta con riferimento all'espressione “negazionista”, forse munita di ancor più forte significato spregiativo in quanto, nella communis opinio, riferita non solo e non tanto a chi rifiuta la vaccinazione e la relativa efficacia, ma a chi rifiuta la stessa realtà della pandemia in sé o quantomeno nella portata drammatica che la stessa ha avuto sulla popolazione mondiale.
Su queste basi, occorre verificare se la condotta – commissiva, della giornalista autrice dell'articolo incriminato;
omissiva, del direttore della testata giornalistica che ha omesso il dovuto controllo sul contenuto di quanto veniva pubblicato;
solidale, dal punto di vista dell'illecito civile, della società proprietaria della testata giornalistica – assumente portata diffamatoria per 1 La sentenza cit. è vieppiù interessante in quanto relativa al denunciato reato di diffamazione a mezzo stampa – in quel caso, nei confronti di un magistrato del Tribunale di Velletri – consumato sulla medesima testata giornalistica coinvolta nel presente contenzioso, “La Repubblica”, cui il giudice perugino a conferito specifica rilevanza nella valutazione di offensività dell'espressione utilizzata dal giornalista, precisando come questa assumesse valore spregiativo non solo nel sentire comune ma anche nell'accezione comunemente utilizzata proprio su quella testata sottolineando la differenza tra persona non vaccinata e persona definita come “no-vax” “tenuto conto del significato comunemente attribuito alla espressione nel comune sentire del momento di emergenza pandemica e, soprattutto, alla luce della definizione che la stessa testata giornalistica alla quale appartiene la [omissis] aveva offerto della persona “no vax”. Ed infatti, la persona non vaccinata non sempre coincide con una persona contraria alla vaccinazione […]. Ben diversa – nel sentire comune e secondo la stessa testata giornalistica – era la figura del “no vax” persona ideologicamente contraria a qualsiasi forma di vaccinazione e definita dallo stesso giornale una persona che ha come titolo di studio la licenza media, è disoccupata e ha un disagio abitativo”. quanto appena detto sia o meno scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca o, meglio, dal diritto di critica alla luce dei noti requisiti di verità/veridicità, continenza e interesse pubblico della notizia divulgata.
Indubbia è la ricorrenza di quest'ultimo presupposto, stante la rilevanza sociale che aveva in quel periodo la tematica della vaccinazione contro il virus cd. CO-19 che ha determinato una situazione di pericolo serio per la salute delle persone a livello globale senza precedenti recenti e appartenenti alla memoria collettiva della generalità dei consociati.
Quanto all'aspetto della verità/veridicità della notizia, esso invero risulta non rispettato per una serie concomitante di profili:
- per un verso, pur incontestato e provato dalla documentazione versata in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 3, 4, 5 fasc. ricorrente) che l'articolo in analisi opera riferimento a tre post effettivamente pubblicati dal ricorrente sul proprio profilo facebook in periodo di poco antecedente la pubblicazione dell'articolo (15.12.2020, 18.12.2020, 27.12.2020), va evidenziato come tali post avessero portata o contenuto in parte diverso, in parte comunque ben più ampio e motivato di quello “estrapolato” dalla giornalista: siffatta evidenza è documentale, notandosi ad esempio come - circostanze allegate e provate per tabulas dal ricorrente e non smentite da controparte - (i) relativamente al post del 15.12.2020 (doc. 3 fasc. ricorrente) ove il dott. esplicita Pt_1 chiaramente due diversi motivi che lo inducevano a non vaccinarsi, la giornalista ne riporta uno solo, tralasciando peraltro quello più direttamente afferente alla sfera del rispetto e dignità della persona nella sua integrità psico-fisica (su cui v. infra) ossia agli effetti avversi subiti dal ricorrente in precedenti vaccinazioni, (ii) si dichiara che i post fossero rivolti genericamente agli utenti dei social (“Una bordata violentissima, consegnata ai social il 18 dicembre”), mentre risulta che gli stessi fossero riservati ai soli “contatti” del ricorrente (cfr. icona in alto ai post, docc. 3, 4, 5 fasc. ricorrente) e falsamente l'articolo di ha riportato lo screenshot del post 27.12.2020 con diversa CP_2 icona e ciò ovviamente falsa l'immagine dell'intenzione dell'autore dei post come rivolta a dare massima diffusione agli stessi quasi a detrimento della compagna vaccinale piuttosto che a discutere dei relativi aspetti critici entro una cerchia determinata di persone e sulla base di ben individuate motivazioni
(a prescindere dalla relativa condivisibilità o meno), (iii) ancora e in relazione a tale aspetto, si dichiara che il profilo facebook del dott. sarebbe poi Pt_1 stato reso illeggibile e che i post in questione sarebbero stati anche diffusi su twitter ma, a fronte delle specifiche repliche svolte sul punto dal ricorrente, nulla di tutto ciò è stato dimostrato;
- per altro verso, si offre una visione parziale delle esternazioni operate sulla tematica vaccinale dal ricorrente, tale da trascendere la legittima scelta del giornalista sui fatti rilevanti e da conseguire, piuttosto, l'effetto di manipolazione delle notizie e rappresentazione di una realtà distorta (cfr. in argomento Cass. pen. n. 57005/2018, “In tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che
l'articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione”; conf. Cass. n. 7798/2018, Cass. pen. n. 9373/2005): ciò si riscontra (i) in quanto dianzi anticipato, circa l'avvenuta menzione di una sola delle motivazioni addotte dal ricorrente a conforto della propria scelta di non vaccinarsi, tralasciando quella afferente motivi seri di salute dello stesso la quale avrebbe senz'altro fornito una visione ben diversa di costui e contrastante con l'epiteto attribuitogli di “negazionista” e “anti-vax” (cfr. post
15.12.2020, doc. 3 fasc. ricorrente), (ii) nell'aver del tutto taciuto un altro post, pubblicato in data 26.12.2020 e questa volta con diffusione non limitata ai contatti facebook del dott. (cfr. icona in alto allo screenshot di cui al Pt_1 doc. 32 fasc. ricorrente) dunque sicuramente conoscibile dalla convenuta così come la stessa aveva potuto apprendere dei post dei giorni Pt_3 precedenti (15.12.2020, 18.12.2020 e 27.12.2020), in cui il ricorrente commentava con motivazioni statistico-scientifiche i risultati della sperimentazione del vaccino FI diffuse dall'EMA ove, al di là della condivisibilità o meno nel merito di siffatte valutazioni, è indubbio che la dichiarata scelta del ricorrente di non vaccinarsi fosse affidata a ragionamenti logico-statistici tali da escludere accezioni ideologiche e dispregiative come quelle insiste nelle espressioni incriminate (“negazionista”, “anti-vax”), (iii) nel non aver tenuto in alcun conto le informazioni fornite dallo stesso ricorrente alla testata giornalistica “La Repubblica” edizione fiorentina con pec
28.12.2020 (cfr. docc. 16-18 fasc. ricorrente), a rettifica di altro articolo su di sé apparso su “La Repubblica” il giorno 28.12.2020 a firma (cfr. doc. CP_3
2 fasc. ricorrente), pec nella quale il ricorrente spiegava in dettaglio le proprie ragioni contrarie alla somministrazione vaccinale2, chiedendo che fossero corrette le informazioni date sul proprio conto con l'articolo in oggetto (pure non ritenuto propriamente “diffamatorio” in quanto rispettoso del requisito della continenza) per cui, al di là della disquisizione circa l'effettiva valenza di tale pec quale regolare richiesta di rettifica (come denunciato da parte convenuta), certamente non può negarsi che le riflessioni ivi spese dal dott.
a motivazione del proprio orientamento sul tema vaccinale fossero note Pt_1 alla testata giornalistica coinvolta e quindi dovessero essere tenute in considerazione nel fornire una informazione completa e corretta, piuttosto che
“manipolata” come in effetti si è verificato e potendosi al riguardo aggiungere come l'impegno del ricorrente anche quale volontario per l'effettuazione di tamponi CO e la somministrazione del vaccino anti-CO presso gli appositi centri ha avuto conferma in sede testimoniale, cfr. deposizioni teste Tes_3
(verbale udienza 8.5.2024) e teste (verbale udienza 9.10.2024); Tes_4
- per altro verso ancora, come già riconosciuto dal già citato Tribunale di
Perugia sez. pen. sent. n. 517/2024, il limite della verità/veridicità della notizia è oltrepassato per aver la giornalista definito il ricorrente con una qualifica “anti-vax” alla quale, in quel preciso contesto storico-sociale, era attribuito un ben preciso significato ossia di persona ideologicamente contraria al vaccino, atteso che da un lato il ricorrente aveva spiegato sia nei post fatti oggetto dell'articolo in discorso, sia nella pec di rettifica inviata al 2 Si legge nel testo della pec. 28.12.2020 (cfr. doc. 15 fasc. ricorrente): “L'ottimo CP_3
[autore dell'articolo] … si è dimenticato, tra le altre cose, di riferire il motivo primario per cui non mi vaccinerò, dando così un'informazione parziale e conseguentemente tendenziosa … Il motivo è che nel 1995 dopo aver ricevuto la vaccinazione antinfluenzale stagionale fui colpito da una sindrome neurologica che mi inabilitò per circa 6 mesi, trascorsi tra crisi di vertigini refrattarie ai farmaci, fotofobia e cefalea. Poiché lo stesso capitò ad altri quattro tra medici e infermieri che come me si erano appena vaccinati, i miei curanti furono concordi nel ritenere che si trattasse di uno di quegli eventi avversi rari ma possibili che hanno tutti i vaccini. In ogni caso mi fu raccomandato di non sottopormi nuovamente a vaccini antinfluenzali e comunque ai vaccini non obbligatori. Certo, ho delle perplessità sulla metodologia seguita nella sperimentazione del vaccino FI (va detto che forse per la comprensibile fretta di finire il suo compito CP_3 quotidiano, ha comm rie inesattezze nel riportarle ma del resto non è suo dovere capire certe cose tecniche); ma il tentativo di mettermi in cattiva luce e farmi passare per un no-vax è stato così maldestro che non ha funzionato. Riconosco la bravura di nell'enumerare fatti riguardanti la mia vita che danno una CP_3 visione parziale del sottoscritto, dimenticandone altri che contraddirebbero la sua personale narrazione del Ad esempio, il far sapere che anche il ha Pt_1 Pt_1 partecipato e partecipa tu la lotta contro il CO come volontario, e o i tamponi CO a domicilio e ad un drive-through fuori dall'orario di lavoro, avrebbe potuto indurre i lettori a pensare che forse il sottoscritto non ha dedicato tutta la sua vita al sabotaggio della lotta al virus. […]”. giornale “La Repubblica” prima (28.12.2020) della pubblicazione (29.10.2020) dell'articolo a firma , il motivo afferente la propria salute personale per Pt_3 il quale non intendeva sottoporsi al vaccino FI, dall'altro lato aveva anche ben esplicitato nei post in commento e in altro post di quel medesimo periodo
(26.12.2020), ancorché inspiegabilmente non fatto oggetto di analisi nell'articolo incriminato, le ragioni di tipo logico/statistico e metodologico a base della propria decisione, il che esclude l'attribuibilità a costui di una qualifica connotata da orientamento ideologico quindi, per definizione, non logicamente motivato o comunque acritico e dettato dalla mera appartenenza a una determinata corrente di pensiero.
In particolare, la circostanza di non aver riportato nell'articolo per cui è contesa, fra le motivazioni addotte dal dott. a fondamento della propria Pt_1 decisione di non vaccinarsi, gli effetti avversi seri dallo stesso patiti in conseguenze di precedenti somministrazioni vaccinali risulta tanto più grave, perché trattasi di aspetto non solo espressamente menzionato dal ricorrente nei post fatti oggetto dell'articolo in commento, ma soprattutto afferente alla salute personale del predetto i.e. a un diritto costituzionalmente garantito che impatta sulla stessa dignità della persona.
Infine, risulta violato anche il requisito della continenza, avendo sia il direttore nella scelta del titolo contenente l'espressione “anti-vax”, sia la giornalista nella redazione del brano ecceduto l'esercizio del diritto di critica vuoi tramite una terminologia neutra di per sé, ma indubbiamente dalle connotazioni fortemente negative nel contesto storico-sociale di riferimento - caratterizzato peraltro da un'aspra contestazione nei confronti delle voci distonanti rispetto all'indicazione diffusa e promossa da tutte le principali istituzioni in merito alla sottoposizione di massa alla somministrazione vaccinale - vuoi tramite espressioni “forzate” e dal tono innegabilmente dispregiativo quali “esplode il caso del negazionista con titolo accademico”, “Una bordata violentissima”, “… aggiungeva in modo sprezzante”, sino a discorrere di social “incendiati” Pt_1 dalle dichiarazioni del medico3, oltretutto - come visto - contenute in realtà in post rivolti ai soli contatti facebook dello stesso. 3 “Dichiarazioni che hanno incendiato i social e suscitato l'immediata replica dell' , attraverso i docenti membri della task force CO 19 […]” (cfr. Parte_4 doc. 1 fasc. ricorrente). Tramite le espressioni citate, contenute nell'articolo a firma , può dirsi Pt_3 essersi verificato l'utilizzo di termini forti e sovrabbondanti diretti a creare nel lettore l'effetto diffamatorio, non certo a renderlo informato delle tesi contrarie a quelle condivise dalla gran parte della comunità scientifica dell'epoca e delle ragioni logico/metodologiche sottese a siffatte tesi, come pure esplicitate dal ricorrente nei post del dicembre 2020 (cfr. in argomento, variamente, Cass. pen. n. 19381/2005, arg. a contrario Cass. pen. n. 5695/2015, Cass. pen. n.
320/2022, Cass. pen. n. 9953/2022, recentemente richiamate in motivazione da Cass. pen. n. 31698/2024).
Come efficacemente chiarito da Cass. pen. n. 7995/2021, con richiamo interno anche a giurisprudenza CEDU, “in tema di diffamazione, questa Corte di legittimità ha formato, nel tempo, un orientamento che, da un lato, ha volutamente rafforzato la tutela del diritto alla libertà di espressione critica del pensiero, dall'altro ha indicato i limiti, tuttora esistenti, di esercizio di tale diritto con modalità che non travalichino i confini, sia pur avvertiti come sempre più ampi, della manifestazione delle proprie opinioni, scadendo in gratuite offese dell'altrui onore e immotivate aggressioni della reputazione personale. Ecco, dunque, che - oltre al presupposto necessario della verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, , Rv. 257794; Sez. 5, Per_1
n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, , Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del Per_2
10/5/2019, , Rv. 277002) - si è consolidato il condivisibile principio Per_3 secondo cui l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, sebbene essa non vieti l'utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del
19/2/2020, Rv. 279133; Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. Per_4
267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/4/2015, , Rv. 264442; vedi da ultimo, Per_5 in un'ipotesi peculiare, Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, , Rv. 279965). Per_6
[…] Il "dissenso", dunque, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale.
Esso, tuttavia, non può trascendere le idee che intende sostenere, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione […] Il Collegio, sulla base di tali presupposti, ribadisce, pertanto, che il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutarne la portata diffamatoria, non può scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui e la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata (cfr., in senso analogo, Sez. 5, n. 15060 del 23/2/2011, Rv. 250174). In altre parole, Per_7 come è stato osservato, il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce;
ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata”, ossia quanto risulta avvenuto nella vicenda in disamina ove l'esposizione parziale dei fatti tale da trasmodare in una forma di manipolazione della realtà unita all'utilizzo di espressioni “forti” e dall'accezione altamente negativa nel contesto storico-sociale di riferimento hanno avuto l'effetto di prescindere dalla vicenda concreta, non a caso riportata in termini parziali e incompleti, assumendo connotazione di una valutazione di discredito in termini generale del soggetto attinto dalla critica.
II.2. Sulla domanda risarcitoria di parte ricorrente.
Per quanto appena detto al par. II.1, sussiste condotta illecita in capo ai convenuti tale da configurare gli estremi del reato di diffamazione, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale sub specie di danno morale.
Del resto, indubbia è la ricorrenza dell'elemento soggettivo quantomeno nella declinazione della colpa, pur se risultano configurabili gli estremi del dolo considerando sia la “selezione” operata dall'autrice dell'articolo censurato rispetto al contenuto integrale dei vari post pubblicati dall'attore sul proprio profilo facebook, sia la mancata risposta alle richieste di rettifica tempestivamente inviate dall'attore stesso e per il quale la replica formale spiegata nel presente giudizio con riferimento alla eccessiva lunghezza delle lettere contenenti richiesta di rettifica ovvero al non preciso/errato destinatario cui le stesse furono inviate non valgono a mutare la valutazione in punto di elemento soggettivo dell'illecito, anche perché non consta - niente è stato allegato né dimostrato al riguardo - che nel frangente delle richieste di rettifica queste siano state motivatamente respinte al mittente sulla base delle giustificazioni addotte in giudizio, risultando invero che a quell'epoca tali richieste rimasero del tutto inevase.
Per quanto attiene alle conseguenze dell'illecito, sussiste idonea prova della sussistenza del danno non patrimoniale, acclarato sia dalla configurabilità di un illecito penale nella condotta anche civilmente illecita sin qui descritta, sia dal contenuto pesante e offensivo dei commenti apparsi in calce all'articolo per cui è contesa, come risultanti dalla documentazione depositata (cfr. docc. 10,
38, 39, 40, 41, 42, 43 fasc. ricorrente) e integrante un vero e proprio attacco gratuito alla figura di un professionista, reo di aver esposto la propria posizione sulla tematica con considerazioni motivate da un punto di vista scientifico, a prescindere dalla condivisibilità o meno nel merito delle stesse.
Così provato il danno non patrimoniale, per la relativa liquidazione può operarsi riferimento alle tabelle milanesi inerenti il danno da diffamazione, siccome atte a garantire criteri di uniformità sul territorio nazionale e come di recente consacrate in tale funzione anche dalla Suprema Corte, cfr. Cass. ord.
n. 8248/2024 mentre la precedente Cass. n. 18217/2023 ha sancito la necessità di dar conto, nella motivazione dei provvedimenti giudiziali, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a dette tabelle ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate.
In questa prospettiva, occorre considerare che le tabelle in discorso prevedono, quali indici in base ai quali addivenire alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale:
• notorietà del soggetto diffamante;
• carica pubblica/ruolo istituzionale o professionale del diffamato/reputazione del diffamato;
• identificazione univoca del diffamato e sua riconoscibilità;
• risonanza mediatica della notizia / l'ampiezza della sua diffusione nei social network/numero di visite al sito on-line; • natura e entità delle conseguenze sulla professione e/o sulla vita del diffamato;
• lasso di tempo trascorso tra il fatto e la domanda risarcitoria;
• pubblicazione, o meno, di una rettifica o comunque concessione al diffamato di uno spazio per chiarire le proprie posizioni/rifiuto del diffamato a rilasciare dichiarazioni;
• intensità dell'elemento psicologico, natura della condotta diffamatoria (ad esempio utilizzo di espressioni denigratorie, dequalificanti, turpiloquio, possibile rilievo penale delle espressioni), reiterazione della condotta lesiva;
• mezzo utilizzato per la diffamazione: mass-media tradizionali, social network
(anche in combinazione tra loro); diffusione nazionale o locale;
diffusione anche (o solo) on-line.
Sulla base di tali elementi, le tabelle milanesi come da ultimo aggiornate, edizione 2024, propongono diversi scaglioni risarcitori:
1) tra € 1.175,00 e € 11.750,00 per le diffamazioni di tenue gravità;
2) tra € 11.750,00 e € 23.498,00 per le diffamazioni di modesta gravità;
3) tra € 23.498,00 e € 35.247,00 per le diffamazioni di media gravità;
4) tra € 35.247,00 e € 58.745,00 per le diffamazioni di elevata gravità;
5) superiore a € 58.745,00 solo per le diffamazioni di eccezionale gravità.
Valutando gli indici anzidetti in relazione alla concreta vicenda in disamina, reputa questo Tribunale di dover ravvisare una diffamazione di elevata gravità tenendo conto:
- della notorietà del soggetto diffamante, ossia una delle più note e diffuse testate nazionali (Repubblica) dotata, per tali ragioni, anche di una certa autorità/autorevolezza nel campo giornalistico;
- del ruolo professionale del diffamato, medico e professore universitario a , peraltro oggetto di “attacco diffamatorio” proprio in materia Pt_4 inerente la propria professione e con specifici riferimenti a essa (come evidente già dal titolo dell'articolo oggetto di controversia, “contro il prof anti-vax insorge l'università”, dal sottotitolo “La replica della task force anti-CO dell'ateneo” e, significativamente, dal titoletto in grassetto a metà pagina “ , il prof. di infermieristica all'università “Io non mi Pt_4 vaccino””), utilizzata dall'autore dell'articolo per far risultare ancora più pesante e grave l'opinione espressa dall'odierno attore sul vaccino
FI, proprio perché proveniente da un sanitario per giunta docente universitario e in contrasto con le direttive della stessa università di appartenenza in tema di sottoposizione al vaccino in questione;
- della univoca identificazione e certa riconoscibilità del diffamato, più volte citato nominativamente e con specificazione, come visto, del rispettivo ruolo professionale e accademico;
- della risonanza mediatica della notizia, già insita nel fatto di trattarsi di pubblicazione on-line dotata costitutivamente di ampia diffusione e come acclarato dal numero di visite e commenti all'articolo registrate
(cfr. ancora docc. 38, 39, 40, 41, 42, 43 fasc. ricorrente);
- della natura ed entità delle conseguenze sulla vita e professione del diffamato in quanto è indubbio (anche per la consecutio temporale) che il ricorrente abbia deciso di dimettersi dall'incarico accademico proprio in conseguenza del cd. linciaggio mediatico subito a seguito della pubblicazione dell'articolo in questione e del clamore che lo stesso ebbe a suscitare nel mondo accademico di riferimento, proprio in un frangente in cui la stessa realtà accademica era e si era impegnata in prima linea nella diffusione e promozione della campagna vaccinale;
- della mancata pubblicazione di una rettifica, benché tempestivamente richiesta, in assenza di riscontro alcuno e di alcuna motivazione fornita al richiedente la rettifica al fine di evidenziare, al limite, le criticità della stessa come già in precedenza evidenziato: circostanza, questa, atta a denotare una elevata intensità dell'elemento soggettivo;
- dell'indubbio utilizzo di espressioni denigratorie e dequalificanti, tali da determinare una notevole gravità del discredito essendo sufficiente richiamare in proposito il contenuto di titolo e sottotitoli dell'articolo in commento, come supra citati, i quali integrano un vero e proprio attacco alla professionalità del ricorrente additato come unica voce contraria all'interno dell'intero contesto accademico e stante la natura denigratoria dell'espressione “anti-vax” nel contesto storico-sociale di riferimento, secondo quanto ampiamento esposto al par. II.
1. cui integralmente si rinvia;
- del mezzo utilizzato per la diffamazione, come detto quotidiano on line di ampia diffusione.
Dunque optandosi per lo scaglione da euro 35.247,00 a euro 58.745,00, elevata gravità in via equitativa si ritiene di poter liquidare il danno nell'importo omnia di euro 45.000,00. Trattandosi di credito di valore, in quanto espressione in termini monetari di un danno non patrimoniale, sullo stesso vanno poi calcolati la rivalutazione e gli interessi in forza dei criteri indicati dalle Sez. Unite n. 1712/1995, ossia con devalutazione del danno alla data di verificazione della condotta causatrice dell'evento dannoso e successiva rivalutazione di tale somma sino alla data di pubblicazione della sentenza, con applicazione degli interessi di legge sulla somma anno per anno rivalutata: a far data dalla pubblicazione della sentenza, essendo il credito de quo divenuto credito di valuta in forza della liquidazione giudiziale, sullo stesso saranno dovuti i soli interessi di legge sino alla data di effettivo soddisfo.
II.3. Sulla violazione dell'art. 8 l. n. 47/1948.
Al di là di quanto osservato in punto di connotazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, cui concorre il non aver tenuto in alcun conto la duplice richiesta di rettifica inviata dal ricorrente e i contenuti e dichiarazioni ivi versati da costui onde dara una informazione completa e veritiera, ritiene questo
Tribunale non configurabile la violazione denunciata con riguardo all'art. 8 l.
n. 47/1948 in quanto la richiesta di rettifica inviata dal ricorrente (doc. 11 fasc. ricorrente) contiene in sé inscindibilmente profili di rettifica e dichiarazione, ma anche di valutazioni personali del richiedente sul contegno dell'autore dell'articolo e contestazioni allo stesso;
pertanto, non essendo consentito all'organo di stampa intervenire sul testo trasmesso dal richiedente la rettifica, quanto inviato dal ricorrente non poteva oggettivamente ricondursi al modello considerato dall'art. 8 l. n. 47/1948 perché eccedente i contenuti e le finalità previsti da tale norma.
II.4. Sul risarcimento in forma specifica.
In proposito, considerata l'elevata gravità della diffamazione per quanto sopra ampiamente argomentato (par. II.2.), al risarcimento per equivalente già disposto può aggiungersi il richiesto risarcimento in forma specifica, sotto forma sia di pubblicazione della presente sentenza sul medesimo quotidiano
(La Repubblica edizione on line) sul quale è stato pubblicato l'articolo riconosciuto come avente contenuto diffamatorio, sia di eliminazione dalla testata on line e da ogni archivio informatico del quotidiano La Repubblica dell'articolo diffamatorio a firma del giorno 29.12.2020. Pt_3 Parte_3 III. In punto di regolamentazione delle spese di lite, pare congruo – in considerazione del quantum risarcitorio liquidato (decisum) rispetto al petitum
e del rigetto della domanda attorea di accertamento dell'avvenuta violazione del diritto di rettifica ex art. 8 l. n. 47/1948 – disporre la compensazione fra le parti per parziale soccombenza reciproca nella misura di 1/3, da gravare il restante 2/3 sui convenuti prevalentemente soccombenti: la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile di media complessità, considerata la presenza anche di domanda di risarcimento in forma specifica non monetariamente quantificabili) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e valori parzialmente ridotti per la fase decisionale, svolta in forma semplificata ex art. 281sexies c.p.c. con deposito di una sola nota conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accerta e dichiara la natura diffamatoria dell'articolo a firma Parte_3
pubblicato in data 29.12.2020 sul quotidiano on line La Repubblica;
[...]
2) condanna i convenuti, in solido, al risarcimento in favore di parte attrice del danno non patrimoniale subito a causa della condotta diffamatoria di cui al capo 1) del presente dispositivo, liquidando il danno nell'importo di euro
45.000,00 oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva;
3) ordina a parte convenuta la pubblicazione della presente sentenza sul medesimo quotidiano La Repubblica ediz. on line, nonché la rimozione dell'articolo diffamatorio di cui al capo 1) del presente dispositivo dalla testata on line e da ogni archivio informatico del quotidiano La Repubblica;
4) compensa le spese di lite fra le parti nella misura di 1/3, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. dei restanti 2/3, liquidati nell'importo (già frazionato) di euro 6.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge e 2/3 degli esborsi (marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi).
Pistoia, 12.6.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini