CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 547 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fernando Barbara, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Pesenti, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO § 1.
Con ricorso depositato il 27/04/2017, cessionaria di Controparte_2 Controparte_3
ora ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
n.1547 del 12.05.2017 con cui il tribunale di Lecce ha intimato a Controparte_4
(debitrice principale) e (coobbligata in solido) di pagare la somma Parte_1
di € 30.367,20, a titolo di rimborso della sorte capitale residua, maggiorata di interessi,
anche moratori, oltre a spese e competenze del provvedimento monitorio, dovuti in forza del contratto di finanziamento n. 5384285 stipulato in data 26/06/2008 e parzialmente inadempiuto.
§ 1.1
Con atto di citazione del 4.07.2017, e hanno Controparte_4 Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno dedotto:
- la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva della banca, non avendo la stessa provato che la cessione fosse riconducibile al contratto di finanziamento sottoscritto dalle opponenti;
- l'assenza di notificazione della cessione alla coobbligata;
Pt_1
- la maturata prescrizione quinquennale del credito, relativamente alle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e moratori;
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi passivi e del divieto di pattuizione di interessi ultralegali applicati al finanziamento.
Le opponenti, pertanto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria pag. 2/8 di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con Controparte_2
conseguente condanna delle opponenti alle spese di lite.
§ 1.2
Con sentenza del 12.03.2021, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e ha condannato le opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 23.947,34.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha innanzi tutto rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società finanziaria,
ritenendo provata la titolarità del credito;
- sempre in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato a titolo di interessi;
nel merito, ha accertato con l'ausilio di un ctu, la difformità tra il TAEG riportato nel contratto pari al 12,55% e quello concretamente applicato dalla banca (15,20%); - pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato le opponenti al pagamento in favore della creditrice opposta della somma di € 23.947,34 rideterminata dal ctu;
- ha condannato la società finanziaria al pagamento delle spese processuali e di quelle per ctu.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che la Parte_1
corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse: - non dovute le somme richieste dalla per carenza di titolarità attiva e di legittimazione attiva;
- non dovuti gli CP_2
interessi in quanto prescritti;
- in subordine, la riduzione della somma dovuta quale sorte capitale nell'importo di € 17.797,63 o la conferma della somma di € 23.947,34, con vittoria di spese.
pag. 3/8 Si è costituita in giudizio quale cessionaria di e Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto il rigetto dell'appello, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 25.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di carenza di titolarità del credito e legittimazione attiva in capo alla società appellata.
Secondo la , il tribunale avrebbe dovuto ritenere non provata l'avvenuta cessione del Pt_1
credito a favore della , ora , poiché: - l'atto di cessione depositato non CP_2 CP_1
conteneva alcun riferimento al credito vantato nei suoi confronti;
- la documentazione fornita dalla società e denominata “estratto omissato dell'allegato 1 (cluster 1)” era illeggibile e non era idonea a provare l'avvenuta cessione del credito;
- l'estratto della cessione non era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB.
Il motivo è infondato.
Dalla analisi della documentazione allegata alla comparsa di risposta in appello dalla società convenuta, (già prodotta in primo grado: cfr. “all. B-fascicolo di primo grado” e
“doc. 7 – annex_compressed” in atti) è possibile rilevare che la creditrice-cessionaria ha correttamente assolto all'onere probatorio, indicando nell'elenco allegato all'atto di cessione il diritto vantato nei confronti della derivante dal contratto di CP_4
pag. 4/8 finanziamento n. 5384285 del 2008.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il giudice avrebbe trascurato di accertare l'omessa notifica della cessione del credito alla coobbligata e la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte della banca,
inadempienze che avrebbero determinato l'inefficacia e, quindi, l'inopponibilità della cessione stessa nei suoi confronti, in violazione dell'art. 1264 c.c.
Il motivo è infondato.
Posto che le successioni nella titolarità del credito non hanno rilevanza nella sfera giuridica del coobbligato in solido, quale soggetto terzo rispetto alla cessione, occorre osservare che l'omessa notifica della modifica nel lato attivo del rapporto obbligatorio rileverebbe al solo scopo di impedire il pagamento a creditore apparente, ovvero non legittimato a riceverlo, in un'ottica di tutela del debitore incolpevole che, adempiendo in buona fede a favore di chi non è titolare, verrebbe liberato dall'obbligazione (artt. 1188, 1189 c.c.).
Tale circostanza non rileva nel caso di specie se si considera che l'appellante ha avuto contezza della cessione quantomeno alla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al quale aveva allegato copia sia del contratto di finanziamento sia CP_2
dell'atto di cessione;
pertanto, anche se la conoscenza della cessione da parte del coobbligato è avvenuta in un momento diverso rispetto a quella della Parte_2
principale, quanto detto consente di ritenere “sanata” la lamentata mancata notificazione della cessione.
Neppure può dolersi l'appellante della presunta assenza di comunicazione, da parte della società creditrice, della decadenza dal beneficio del termine;
dalla lettera raccomandata del
2.04.2013 inviata da in atti (all. B-fascicolo di primo grado, CP_3 CP_3
pag. 5/8 ridepositato a pag.102-103 dell'allegato alla costituzione in appello di ), si evince CP_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, entrambe le condebitrici hanno ricevuto avviso della decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di rimborso in una unica soluzione dell'intero credito.
A tale riguardo occorre, comunque, precisare che la suddetta decadenza si verifica automaticamente all'accertata insolvenza del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 1186
c.c.; pertanto, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione,
quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di
una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo
essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso
per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il
decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento
positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Corte Cass. civ. n.
20042/2020; Corte Cass. civ. n. 24330/2011).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto di credito agli interessi, corrispettivi e moratori.
Ad avviso dell'appellante, gli interessi corrispettivi e moratori relativi al contratto di finanziamento del 2008 si sarebbero prescritti nel termine quinquennale ex art. 2948, pt. 4
c.c. decorrente da tale data, stante l'assenza di prova da parte della società appellata di aver posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della coobbligata
. Pt_1
Il motivo è infondato.
pag. 6/8 La Suprema Corte si è espressa in merito alla disciplina della prescrizione del credito derivante da obbligazioni a prestazioni periodiche e ha affermato che “ove l'obbligazione
per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di
diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione
principale, […] dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini
dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella
accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal
momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad
identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. I, n.
17197 del 09/10/2012; Cass. Civ., sez. I, n. 19487 del 23/09/2011; Cass. Civ., sez. II, n.
25047 del 27/11/2009).
Ciò posto, la corte ritiene che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie sia quello ordinario decennale e che quest'ultimo non sia decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, la ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a Pt_1
quantificare in € 23.947,34 il debito restitutorio.
L'appellante ha chiesto che la corte, con l'ausilio dell'esperto contabile operasse una rideterminazione del debito, decurtandolo degli interessi, prescritti.
Il motivo è infondato.
La corte rileva che non è possibile effettuare una rideterminazione del quantum debeatur a titolo di sola sorte capitale scorporata dagli interessi corrispettivi e moratori, in quanto,
come detto al § 3.3, non può operare la prescrizione della sola quota interessi di un'obbligazione unica e inscindibile.
pag. 7/8 § 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 547 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fernando Barbara, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Pesenti, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO § 1.
Con ricorso depositato il 27/04/2017, cessionaria di Controparte_2 Controparte_3
ora ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1
n.1547 del 12.05.2017 con cui il tribunale di Lecce ha intimato a Controparte_4
(debitrice principale) e (coobbligata in solido) di pagare la somma Parte_1
di € 30.367,20, a titolo di rimborso della sorte capitale residua, maggiorata di interessi,
anche moratori, oltre a spese e competenze del provvedimento monitorio, dovuti in forza del contratto di finanziamento n. 5384285 stipulato in data 26/06/2008 e parzialmente inadempiuto.
§ 1.1
Con atto di citazione del 4.07.2017, e hanno Controparte_4 Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno dedotto:
- la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva della banca, non avendo la stessa provato che la cessione fosse riconducibile al contratto di finanziamento sottoscritto dalle opponenti;
- l'assenza di notificazione della cessione alla coobbligata;
Pt_1
- la maturata prescrizione quinquennale del credito, relativamente alle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e moratori;
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi passivi e del divieto di pattuizione di interessi ultralegali applicati al finanziamento.
Le opponenti, pertanto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria pag. 2/8 di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con Controparte_2
conseguente condanna delle opponenti alle spese di lite.
§ 1.2
Con sentenza del 12.03.2021, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e ha condannato le opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 23.947,34.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha innanzi tutto rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società finanziaria,
ritenendo provata la titolarità del credito;
- sempre in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato a titolo di interessi;
nel merito, ha accertato con l'ausilio di un ctu, la difformità tra il TAEG riportato nel contratto pari al 12,55% e quello concretamente applicato dalla banca (15,20%); - pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato le opponenti al pagamento in favore della creditrice opposta della somma di € 23.947,34 rideterminata dal ctu;
- ha condannato la società finanziaria al pagamento delle spese processuali e di quelle per ctu.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che la Parte_1
corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse: - non dovute le somme richieste dalla per carenza di titolarità attiva e di legittimazione attiva;
- non dovuti gli CP_2
interessi in quanto prescritti;
- in subordine, la riduzione della somma dovuta quale sorte capitale nell'importo di € 17.797,63 o la conferma della somma di € 23.947,34, con vittoria di spese.
pag. 3/8 Si è costituita in giudizio quale cessionaria di e Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto il rigetto dell'appello, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 25.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di carenza di titolarità del credito e legittimazione attiva in capo alla società appellata.
Secondo la , il tribunale avrebbe dovuto ritenere non provata l'avvenuta cessione del Pt_1
credito a favore della , ora , poiché: - l'atto di cessione depositato non CP_2 CP_1
conteneva alcun riferimento al credito vantato nei suoi confronti;
- la documentazione fornita dalla società e denominata “estratto omissato dell'allegato 1 (cluster 1)” era illeggibile e non era idonea a provare l'avvenuta cessione del credito;
- l'estratto della cessione non era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB.
Il motivo è infondato.
Dalla analisi della documentazione allegata alla comparsa di risposta in appello dalla società convenuta, (già prodotta in primo grado: cfr. “all. B-fascicolo di primo grado” e
“doc. 7 – annex_compressed” in atti) è possibile rilevare che la creditrice-cessionaria ha correttamente assolto all'onere probatorio, indicando nell'elenco allegato all'atto di cessione il diritto vantato nei confronti della derivante dal contratto di CP_4
pag. 4/8 finanziamento n. 5384285 del 2008.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il giudice avrebbe trascurato di accertare l'omessa notifica della cessione del credito alla coobbligata e la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte della banca,
inadempienze che avrebbero determinato l'inefficacia e, quindi, l'inopponibilità della cessione stessa nei suoi confronti, in violazione dell'art. 1264 c.c.
Il motivo è infondato.
Posto che le successioni nella titolarità del credito non hanno rilevanza nella sfera giuridica del coobbligato in solido, quale soggetto terzo rispetto alla cessione, occorre osservare che l'omessa notifica della modifica nel lato attivo del rapporto obbligatorio rileverebbe al solo scopo di impedire il pagamento a creditore apparente, ovvero non legittimato a riceverlo, in un'ottica di tutela del debitore incolpevole che, adempiendo in buona fede a favore di chi non è titolare, verrebbe liberato dall'obbligazione (artt. 1188, 1189 c.c.).
Tale circostanza non rileva nel caso di specie se si considera che l'appellante ha avuto contezza della cessione quantomeno alla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al quale aveva allegato copia sia del contratto di finanziamento sia CP_2
dell'atto di cessione;
pertanto, anche se la conoscenza della cessione da parte del coobbligato è avvenuta in un momento diverso rispetto a quella della Parte_2
principale, quanto detto consente di ritenere “sanata” la lamentata mancata notificazione della cessione.
Neppure può dolersi l'appellante della presunta assenza di comunicazione, da parte della società creditrice, della decadenza dal beneficio del termine;
dalla lettera raccomandata del
2.04.2013 inviata da in atti (all. B-fascicolo di primo grado, CP_3 CP_3
pag. 5/8 ridepositato a pag.102-103 dell'allegato alla costituzione in appello di ), si evince CP_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, entrambe le condebitrici hanno ricevuto avviso della decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di rimborso in una unica soluzione dell'intero credito.
A tale riguardo occorre, comunque, precisare che la suddetta decadenza si verifica automaticamente all'accertata insolvenza del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 1186
c.c.; pertanto, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione,
quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di
una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo
essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso
per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il
decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento
positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Corte Cass. civ. n.
20042/2020; Corte Cass. civ. n. 24330/2011).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto di credito agli interessi, corrispettivi e moratori.
Ad avviso dell'appellante, gli interessi corrispettivi e moratori relativi al contratto di finanziamento del 2008 si sarebbero prescritti nel termine quinquennale ex art. 2948, pt. 4
c.c. decorrente da tale data, stante l'assenza di prova da parte della società appellata di aver posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della coobbligata
. Pt_1
Il motivo è infondato.
pag. 6/8 La Suprema Corte si è espressa in merito alla disciplina della prescrizione del credito derivante da obbligazioni a prestazioni periodiche e ha affermato che “ove l'obbligazione
per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di
diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione
principale, […] dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini
dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella
accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal
momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad
identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. I, n.
17197 del 09/10/2012; Cass. Civ., sez. I, n. 19487 del 23/09/2011; Cass. Civ., sez. II, n.
25047 del 27/11/2009).
Ciò posto, la corte ritiene che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie sia quello ordinario decennale e che quest'ultimo non sia decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, la ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a Pt_1
quantificare in € 23.947,34 il debito restitutorio.
L'appellante ha chiesto che la corte, con l'ausilio dell'esperto contabile operasse una rideterminazione del debito, decurtandolo degli interessi, prescritti.
Il motivo è infondato.
La corte rileva che non è possibile effettuare una rideterminazione del quantum debeatur a titolo di sola sorte capitale scorporata dagli interessi corrispettivi e moratori, in quanto,
come detto al § 3.3, non può operare la prescrizione della sola quota interessi di un'obbligazione unica e inscindibile.
pag. 7/8 § 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8