Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8128/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
1) La SI.ra nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
e residente a [...] Lettera C titolo di C.F._1 studio terza media, cittadina italiana, professione operaia con l'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) il SI. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, e residente a [...] Lettera C titolo di C.F._2 studio terza media, cittadino italiano, professione impiegato con l'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Gorgonzola il 16/10/2006 in regime di separazione dei beni trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gorgonzola al n. 33,
Serie A, P 2;
separati con sentenza n. 1856/2024 pubblicata il 13/11/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza il 13/09/2017 a Vimercate (MB) C.F. , Per_1 C.F._3 nata il [...] a [...] C.F. Per_2 C.F._4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie minori;
2) la casa coniugale sita Cernusco Sul Naviglio via Melghera n. 12 Lettera C resta assegnata alla SI.ra . Il SI. lascerà la casa coniugale non appena reperirà idonea abitazione;
Pt_1 Pt_2
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Pt_2 Pt_1 somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla uscita dalla casa coniugale, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 6) l'assegno unico pari ad € 400,00 verrà incassato esclusivamente dalla SI.ra che ne Pt_1 farà richiesta;
7) il padre vedrà le figlie a week end alternati dal venerdì dalla uscita dalla uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena entro le 21 nonché il martedì ed il giovedì dalla uscita da scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il giorno successivo. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
8) Vacanze estive: due settimane nel mese di agosto ed una terza settimana, in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicheranno reciprocamente la località di villeggiatura ed i rispettivi recapiti.
9) Vacanze natalizie. Le figlie staranno con un genitore dalla chiusura della scuola sino al 30.12 e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro ad anni alterni, alternando altresì i giorni 24.12 e 25.12. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
10) Pasqua ad anni alterni. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
11) Ponti e festività civili e religiose ad anni alterni;
12) Compleanno delle figlie ad anni alterni;
13) Compleanno del papà e Festa del Papà così come Festa della Mamma e compleanno della mamma rispettivamente con il papà e la mamma anche qualora non fossero giorni di loro competenza;
14) i genitori si daranno il reciproco assenso al rinnovo -rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per le figlie minorenni.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Gorgonzola il 16/10/2006; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche alla comunicazione ai
Comuni di Vignate (MI) e IO (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG