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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1947/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IR TA Presidente
NU RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi promosso in data 27.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. PIANTANIDA Parte_1 C.F._1
MARINA,
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. MERAVIGLIA CP_1 C.F._2
DAVIDE, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 15.10.2025 di seguito riportate. per entrambi i coniugi:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi signora nata in [...]_1
(CT) il 01 luglio 1959 (C.F.: ) e residente in [...]
Cavour n. 10, int. 8 e signor nato in [...] il [...] CP_1
(C.F.: e residente in [...]; CodiceFiscale_4
- ordinare al Comune di Legnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare la seguente condizione della separazione: accertata l'indipendenza economica dei coniugi e dato atto della separazione di fatto già in essere, unicamente dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor il cui Pt_1 CP_1
matrimonio venne celebrato in Legnano (MI) IN DATA: 05 settembre 1992 CON RITO: religioso
REGIME PATRIMONIALE: separazione dei beni ATTO: Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 131 del Comune di Legnano (MI)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/1992, in Legnano (MI), in forza dell'atto trascritto: Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 131 del Comune di Legnano (MI), sono genitori di nata in [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
) e residente in [...], maggiorenne ed C.F._5
economicamente indipendente e vivono di fatto separate dal luglio 2023.
È stato congiuntamente chiesto omologare la separazione personale dei coniugi
(dichiaratisi indipendenti economicamente).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata ante causam).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_2
alle condizioni innanzi richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU RI IR TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1947/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IR TA Presidente
NU RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi promosso in data 27.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. PIANTANIDA Parte_1 C.F._1
MARINA,
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. MERAVIGLIA CP_1 C.F._2
DAVIDE, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 15.10.2025 di seguito riportate. per entrambi i coniugi:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi signora nata in [...]_1
(CT) il 01 luglio 1959 (C.F.: ) e residente in [...]
Cavour n. 10, int. 8 e signor nato in [...] il [...] CP_1
(C.F.: e residente in [...]; CodiceFiscale_4
- ordinare al Comune di Legnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare la seguente condizione della separazione: accertata l'indipendenza economica dei coniugi e dato atto della separazione di fatto già in essere, unicamente dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor il cui Pt_1 CP_1
matrimonio venne celebrato in Legnano (MI) IN DATA: 05 settembre 1992 CON RITO: religioso
REGIME PATRIMONIALE: separazione dei beni ATTO: Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 131 del Comune di Legnano (MI)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/1992, in Legnano (MI), in forza dell'atto trascritto: Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 131 del Comune di Legnano (MI), sono genitori di nata in [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
) e residente in [...], maggiorenne ed C.F._5
economicamente indipendente e vivono di fatto separate dal luglio 2023.
È stato congiuntamente chiesto omologare la separazione personale dei coniugi
(dichiaratisi indipendenti economicamente).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata ante causam).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_2
alle condizioni innanzi richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU RI IR TA
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