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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'IPPOLITO NICOLA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumace
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BITELLI FEDERICA Controparte_3
( ) e dell'avv. BITELLI BARBARA ( ), C.F._3 C.F._4 intervenuta Conclusioni per «si impugna e contesta la validità ed ammissibilità Parte_1 dell'intervento volontario formulato da , NELLA Controparte_4
QUALITÀ DI MANDATARIA, LA con riferimento Controparte_5 alla prova della legittimazione processuale dei soggetti intervenuti, alla successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio, nonché dell'efficacia della cessione del credito nei confronti dell'odierna deducente, evidenziando la non idoneità e/o sufficienza delle deduzioni ed allegazioni all'uopo formulate da controparte. Fermo ogni onere probatorio a carico di controparte, si evidenzia che l'odierna ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica dell'avvenuta presunta cessione del credito e si richiamano i principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi Ordinanza,
29/02/2024, n. 5478 della I sezione della Cassazione, secondo cui “Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B”).
Senza rinuncia alcuna alle suddette eccezioni e/o accettazione del contraddittorio, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito
e richiesto, in quanto inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che sprovvisto di supporto probatorio.
In via istruttoria, si insiste nella richiesta integrazione della Consulenza
Tecnica di Ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare il
pag. 2/28 saldo dei rapporti dare/avere tra le parti di cui al presente atto, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente. Ferma la suddetta richiesta, nel caso la causa venga trattenuta in decisione, si precisano le conclusioni come da atto di appello, alle quali ci si riporta», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1773/2022 (repert. n.
3578/2022) emessa dal Tribunale di Firenze in data 10.06.2022, non notificata da controparte, a conclusione del giudizio NRG n.9811/2017:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o
l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado (n.
1727/2017 – R.G. 3360/2017 – emesso dal Tribunale di Firenze in data
04.04.2017) per i motivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente.
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della fideiussione asseritamente rilasciata dalla Sig.ra per i motivi Parte_1
e le causali dedotte in narrativa, nonché la non debenza e/o infondatezza della pretesa creditoria e/o restitutoria avanzata nei confronti della Sig.ra Pt_1
per i motivi e le causali dedotti in atti, revocando e/o dichiarando
[...] nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (DI n. 1727/2017 –
R.G. 3360/2017 – emesso dal Tribunale di Firenze in data 04.04.2017), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza dei crediti vantati dalla società garantita che si chiede di Parte_2 portare in compensazione, in forza della nullità e/o inefficacia delle clausole dei contratti che violano l'art. 1284 cod. civ. e dell'art. 6 della Delibera CICR
9.2.2000, pari ad € 18.000,00 – ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso in via equitativa o a seguito di
Consulenza Tecnica di Ufficio – e/o per la restituzione delle somme e/o dei ratei versati per il contratto di leasing, pari ad € 67.059,35 – ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso in via pag. 3/28 equitativa o a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio – oltre interessi, per i motivi e le causali dedotti in narrativa.
4) In via istruttoria si chiede integrazione della Consulenza Tecnica di
Ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti di cui al presente atto, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente.
Con vittoria di spese, anche generali, compensi ed accessori di legge, anche del primo grado di giudizio»; per «In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare totalmente infondato
l'appello proposto dall'appellante nei confronti di Controparte_1 ora per intervenuta cessione del credito, avverso la sentenza Controparte_2
n. 173/2022, depositata in data 10/06/2022, e conseguentemente respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertata e dichiarata la tardività della riassunzione ex adverso effettuata, dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione, dando atto, per quanto occorrer possa, dell'intervenuta definitiva esecutorietà della monizione opposta nei confronti della garante
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio»;
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1773 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1727 del
2017, con il quale (nel prosieguo ) Controparte_1 CP_1
Parte_ aveva intimato alla (nel prosieguo , in qualità di debitore CP_6 Pt_2 principale, e alla stessa in qualità di fideiussore, il pagamento di Pt_1 euro 17.989,77 (dei quali euro 2.623,34 quali interessi di mora) – oltre alla pag. 4/28 restituzione del bene – in relazione al contratto di leasing n. 564924, sottoscritto in data 26 aprile 2010, tra la predetta e RO IN Pt_2
s.p.a. (poi ), avente a oggetto un autocarro Renault. CP_1
Il Tribunale, dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società ha considerato tempestiva la riassunzione del Pt_2 giudizio da parte della respingendo l'eccezione di tardività sollevata Pt_1 da . CP_1
Ancora il Tribunale ha poi considerato che il difetto di indicazione del tasso di interesse effettivo (t.a.e.) nel contratto, il quale recava solo quello nominale annuo (t.a.n.), «non comporta alcuna violazione delle norme sulla trasparenza in quanto in nessuna norma, primaria o secondaria, è previst[a]
l'indicazione in tale tipologia di contratto del TAE anziché del TAN e, conseguentemente, nessun tipo di “sanzione” può derivare dalla mancata indicazione del TAE». A tal proposito ha considerato che «il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti» e, quindi, quello «effettivo applicato è maggiore del TAN laddove la periodicità è, come nel caso di specie, infrannuale». Ha poi rilevato che «il Tan indicato nel contratto è il tasso che è stato applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento e quindi per la determinazione delle rate del leasing».
Sempre il Tribunale ha poi respinto «[l]a doglianza di parte attrice circa la mancata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)», quella di
«indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza», e quella di «violazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.)», dalle quali avrebbe dovuto conseguire il ricalcolo del debito ai sensi del comma 7 del medesimo art. 117 t.u.b. A tal proposito ha considerato che «l'indicazione del TAEG non era obbligatoria nel contratto di leasing», non trattandosi di credito al consumo e che «la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB,
pag. 5/28 sempreché il tasso leasing effettivamente applicato, come nel caso in esame, sia determinabile».
Il giudice di prime cure ha poi rigettato le «ulteriori richieste avanzate dagli attori in ordine alla restituzione dei canoni versati – detratto l'equo compenso e l'importo dovuto alla banca a titolo di eventuale risarcimento del danno». A tal proposito, ha disatteso la tesi della nullità dell'art. 8 del contratto di leasing in quanto diretto a «salvaguardare pattiziamente la restituzione del concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing».
Ha poi negato che il rapporto di leasing prevedesse la capitalizzazione degli interessi – che secondo la prospettazione attorea derivava intrinsecamente dal piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” in regime di capitalizzazione composta – considerando che gli interessi «vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata». Inoltre, nel caso, come quello in esame «in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto non potrebbe comunque condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art.1284 c.c.», non potendo il contraente «lamentare alcuna indeterminatezza del tasso in quanto, al momento della stipula, sono resi disponibili e noti tutti gli elementi che consentono di comprendere i termini dell'operazione».
Ha poi escluso che gli interessi fossero usurari in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.) di quelli corrispettivi risultava pari «al 4,56%, inferiore di 8,59 punti percentuali rispetto al TSU alla data di stipula (13,16%)» Parimenti, il tasso relativo agli interessi di mora pari al 4,56%, era «inferiore di 8,59 punti percentuali rispetto al TSU alla data di stipula (13,16%)».
pag. 6/28 Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico della Pt_1 in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta l'omessa pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.;
2. con il secondo si lamenta l'omessa pronuncia sulla fondatezza delle pretese creditorie e restitutorie avanzate da e CP_1 sull'eccezione d'invalidità, inefficacia o illegittimità del «recesso» dal contratto di leasing;
3. con il terzo si lamenta la violazione dell'art. 1284 cod. civ., dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000, nonché della normativa in materia di leasing traslativo;
4. con il quarto si contesta il rigetto della domanda di restituzione delle rate riscosse dalla società di leasing e si lamenta la violazione dell'art. 1526 c.c.
5. con il quinto si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione d'nvalidità della fideiussione dedotta in giudizio.
Non si è costituito in giudizio . CP_1
È intervenuta (nel prosieguo in qualità di Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito contestato, protestando l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, affidato ad un unico motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tardiva la riassunzione del giudizio di primo grado da parte della
Pt_1
All'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 maggio 2025, con la quale sono stati assegnati pag. 7/28 alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_1 in giudizio sebbene ritualmente evocatavi.
2. Va poi esaminata, e respinta, l'eccezione sollevata dalla di Pt_1 inammissibilità dell'intervento di «con riferimento alla prova della CP_2 legittimazione processuale dei soggetti intervenuti, alla successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio, nonché dell'efficacia della cessione del credito» vantato nei confronti della stessa per non Pt_1 avere, questa, «ricevuto alcuna notifica dell'avvenuta presunta cessione del credito».
Va in primo luogo esclusa la carenza di legittimazione processuale di
Questa, essendo una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da CP_2 parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore
(Cass. n. 14177 del 2011): da essa emerge chiaramente che prospetta CP_2 la titolarità del diritto in base alla cessione del medesimo in suo favore e, quindi, di essere la destinataria degli effetti della pronuncia richiesta.
Va altresì disattesa la tesi della secondo cui non sussisterebbe Pt_1 la «successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio», contestazione, per quanto generica, da intendere evidentemente quale difetto di prova dell'avvenuta cessione.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, per l'ipotesi di specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione, che «detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della pag. 8/28 cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 5478 del 2024, sempre in motivazione).
In base a tali criteri va ritenuto che abbia comprovato la titolarità CP_2 del credito avendo, in primo luogo, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale
(doc. 17 fasc. d'appello) dal cui tenore emerge come la stessa CP_2 cessionaria abbia «acquistato pro-soluto» i «crediti derivanti dai Contratti di
Finanziamento e/o Contratti di IN vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di
Valutazione, come “in sofferenza”», mettendo a disposizione su sito internet i dati indentificativi dei crediti ceduti e producendo, in questo grado di appello,
l'elenco dei crediti ceduti (doc. 20 ibidem), nel quale, a pag. 74, è indicato anche il rapporto n. 564924 – ossia quello dedotto in giudizio – circostanze con la quale la omette qualunque confronto. Tale conclusione è Pt_1 inoltre confermata dal fatto che la stessa disponga di copia del CP_2 contratto di leasing attinente al rapporto da ultimo citato, intercorso tra la e , della lettera di risoluzione inviata da quest'ultima alla Pt_2 CP_1
pag. 9/28 stessa e di quella di fideiussione della disponibilità che non Pt_2 Pt_1 si spiegherebbe se non con l'avvenuta cessione del credito.
Va poi escluso che la cessione sia inefficace nei confronti della Pt_1 per asserito difetto di notificazione. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «[l]'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti». (Cass. n. 20495 del
2020, in massima). Tale pubblicazione è stata documentalmente dimostrata da come detto. CP_2
L'eccezione va quindi respinta.
3. Occorre quindi esaminare l'unico motivo dell'appello incidentale di
– pregiudiziale rispetto a quello principale – con il quale essa assume CP_2 che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio di primo grado stante la tardività della riassunzione da parte della Sostiene che Pt_1 questa abbia riassunto il giudizio «solo in data 21/02/2018, dopo l'interruzione avvenuta all'udienza del 21/11/2017», ma che, in realtà, fosse
«al corrente della declaratoria di fallimento già in data 6/11/2017, allorché, nel diverso giudizio n. 7480/2017 R.G. Trib. Bologna il legale della stessa […] aveva depositato la sentenza di fallimento». Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, secondo cui l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, non implichi la decorrenza, da quel momento, dei termini per riassumere.
Sostiene poi che l'automaticità dell'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento avrebbe lo scopo di evitare che il giudizio «possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.». Rammenta altresì che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 17
pag. 10/28 del 2010, ha considerato che, «nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima». Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la “conoscenza legale”», che ricorrerebbe «in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata». Pertanto, in caso di «interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate». In conseguenza, nel caso in esame il termine per la riassunzione sarebbe decorso dal 6 novembre 2017 – e non dalla data della dichiarazione di interruzione da parte del Tribunale, del
21 novembre 2017 – risultando pertanto tardiva la relativa riassunzione, avvenuta il 21 febbraio 2018. In tal senso avrebbe poi statuito il Tribunale di
Bologna nell'ambito del procedimento n. 7480 del 2017, tra le stesse parti di quello presente, con la sentenza n. 3616 del 2018.
Il motivo è infondato.
È sufficiente rammentare quanto a tal proposito affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, ossia che, «[i]n caso di apertura del fallimento,
l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, pag. 11/28 comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass. sez. un. n. 12154 del
2021, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 18285 del 2024, in massima).
Pertanto, il termine per la riassunzione ha cominciato a decorrere dal 21 novembre 2017, data della dichiarazione d'interruzione da parte del Tribunale ed è tempestiva la riassunzione in data 21 febbraio 2018, intervenuta entro tre mesi.
4. Passando all'appello principale della essa, con il primo Pt_1 motivo di gravame, lamenta l'«omessa pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.». Assume di aver eccepito – con la citazione in opposizione a d.i., ribadendolo in occasione della riassunzione – che «il provvedimento monitorio opposto non risultava essere stato notificato nel termine di legge di sessanta giorni», come previsto dal citato articolo. Sostiene che «al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la aveva la propria sede Parte_2 legale in Latina, via Torre La Felce n. 56 (e non nel diverso indirizzo indicato nella relata del decreto notificato alla sig.ra )» e così non Parte_1 avrebbe ricevuto la relativa notifica. Evidenzia, poi, che, con il d.i. opposto,
aveva intimato alla e a essa – quale fideiussore – CP_1 Pt_2 Pt_1 il pagamento di euro 17.989,77 e la riconsegna di un veicolo, oggetto di leasing, obbligazione, quest'ultima, tuttavia a carico della sola quale Pt_2 società che ha sottoscritto il relativo contratto e che l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di questa avrebbe riflessi sia nei confronti della «che non ha la custodia e/o la disponibilità del veicolo della Pt_1 quale controparte pretenderebbe la restituzione», sia «sulla validità ed efficacia della fideiussione». Inoltre, sostiene che la stessa «non è a Pt_1 conoscenza dei pagamenti che ha ricevuto dalla società fallita» CP_1 né se il veicolo sia stato restituito, circostanza che «conferma la […] inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione intrapresa, ai danni dell'odierna deducente, dalla società di leasing convenuta, che avrebbe pag. 12/28 dovuto procedere esclusivamente nei confronti della società fallita, nelle forme previste dalla procedura fallimentare».
Il motivo è infondato.
In base alla stessa prospettazione della la notificazione nei suoi Pt_1 confronti è stata tempestiva – come peraltro è dimostrato dall'avviso di ricevimento a pagina 8 del file telematico contenente la “copia notificata dell'atto di citazione in opposizione” – prodotto, come documento non numerato, da con la comparsa di costituzione in giudizio. CP_1
Ebbene, la è priva d'interesse alla contestazione di tardività Pt_1 della notifica a un soggetto diverso da essa fideiubente, a prescindere dal rilievo, peraltro, che l'eventuale tardività non avrebbe precluso il giudizio sul merito della pretesa monitoria (Cass. n. 27062 del 2021, in massima).
Quanto alle ulteriori censure, esse verranno trattate in occasione della disamina del secondo motivo dell'appello principale.
Il motivo va quindi respinto.
5. Occorre poi scrutinare il terzo motivo di gravame – pregiudiziale rispetto ai restanti motivi dell'appello principale, in quanto diretto all'accertamento della misura della prestazione dovuta in base al contratto – con il quale la lamenta la violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 6 Pt_1 della delibera del C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, nonché della normativa in materia di leasing traslativo. Assume che il contratto avrebbe dovuto indicare il c.d. tasso leasing, come previsto dalle «Istruzioni» della CA d'Italia del 25 luglio 2003, quale «tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti». Sostiene poi, sulla scorta delle considerazioni del c.t.u., che non sarebbe indicata nel contratto la «misura effettiva del cd. “Tasso di IN”» in quanto «il Tasso Interno di pag. 13/28 Attualizzazione viene indicato, ma unicamente nella sua misura nominale annua (4,00%)», che non sarebbe quello effettivo, in «violazione della normativa bancaria, anche con riferimento alle informazioni richieste della normativa sulla trasparenza», per mancato rispetto «della condizione di cd.
“equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa». Tale violazione «deve essere considerata […] grave, in considerazione anche della posizione di contraente forte della società di leasing, che ha predisposto il contratto con condizioni e formule che non sono facilmente intellegibili per il cliente», determinando «un vulnus informativo ai danni dell'utilizzatore, che non è stato messo in condizione di conoscere il tasso di leasing, e costituisce un elemento di indeterminatezza delle condizioni economiche, e dunque di violazione della normativa sulla
Trasparenza CAria, tale da giustificare l'applicazione dei Tassi Sostitutivi
BOT previsti dall'art. 117, VII comma, lett. a) del Testo Unico CArio». Sulla scorta dell'accertamento peritale, sostiene la avrebbe Pt_1 Pt_2 corrisposto maggiori interessi per euro 6.396,19.
Con un secondo profilo si assume poi che «i tassi di interesse effettivamente applicati dalla Italiano nel corso del leasing sono CP_1 superiori al tasso al tasso nominale convenuto contrattualmente».
Va anzitutto rammentato come, secondo la Corte di cassazione, «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli pag. 14/28 per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte [di cassazione] ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente
a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)»
(Cass. n. 7630 del 2025, in motivazione;
Corte d'appello di Firenze n. 629 del
2025 e n. 1161 del 2025, sempre in motivazione).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, «“[n]ei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456)» (Cass.
n. 35101 del 2024, in motivazione). Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento al tasso leasing (Cass. n. 711 del 2025, in massima).
Nel caso di specie, nel contratto n. 564924 (doc. 5 fasc. di CP_1 primo grado), a pag. 2 del documento, nella sezione dedicata alle “condizioni particolari”, le parti hanno pattuito il finanziamento dell'importo di euro
79.900,00 da parte di RO IN CA s.p.a. (poi ), in CP_1 favore di con l'impegno di quest'ultima di pagare un canone iniziale di Pt_2 euro 7,990,00, al momento della «dichiarazione di accettazione dei beni attestante l'avvenuta messa a disposizione degli stessi», e ulteriori 59 canoni mensili ciascuno dell'importo di «euro 1.332,49 a far tempo del giorno 1 del pag. 15/28 primo mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di accettazione dei beni», oltre il valore residuo di riscatto, pari a euro 799,00.
Hanno altresì pattuito che l'importo dei predetti canoni fosse costantemente indicizzato in base all'indice «EURIBOR 3 MESI il cui valore iniziale è pari al
0,50%», secondo il procedimento matematico indicato sempre a pag. 2 del contratto e all'art. 9 delle condizioni generali dello stesso, pag. 12 del relativo file telematico. Inoltre, il tasso interno di attualizzazione (ossia il cosiddetto tasso leasing) è indicato in misura pari al 4,00%.
Anche a voler ipotizzare che il tasso interno di attualizzazione sia stato erroneamente indicato – come asserito dall'appellante – non ricorrerebbe comunque un caso di nullità della pattuizione, e non vi sarebbe quindi spazio per la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 t.u.b., in quanto l'ammontare del costo dell'operazione risulterebbe comunque univocamente determinato, consistendo, come detto, nell'impegno al pagamento di canoni di cui è esattamente predeterminato il numero, le periodiche scadenze e il relativo l'importo, modificabile, questo, soltanto in base a criteri parimenti prestabiliti, legati all'indice Euribor, ossia a un elemento oggettivo, estraneo al controllo delle parti e non determinabile nemmeno dalla banca. Pertanto, il contenuto della prestazione, lungi dall'essere indeterminato è in realtà stabilito in modo preciso e certo, e quindi trasparente, sì da permettere all'utilizzatore di prevedere e valutare il livello di rischio e di spesa dei contratti.
Tale conclusione appare peraltro confortata dallo stesso contegno delle parti nell'esecuzione del contratto, priva di alcun contrasto sul contenuto della prestazione – ossia sull'importo, numero e scadenza dei canoni fino all'avvio del presente giudizio.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il terzo motivo d'impugnazione deve essere respinto.
pag. 16/28 6. Con il secondo motivo d'impugnazione la lamenta l'omessa Pt_1 pronuncia sulla fondatezza delle pretese creditorie e restitutorie avanzate da e sull'eccezione d'invalidità, inefficacia o illegittimità «del CP_1 presunto recesso» dal contratto di leasing da dedotto. Sostiene al CP_1 riguardo che l'accoglimento di tale eccezione «sarebbe stato di per sé sufficiente al rigetto integrale delle pretese di controparte», in quanto «la richiesta restituzione del veicolo concesso in locazione […] ha come necessario presupposto la valida ed efficac[e] risoluzione del contratto di leasing» in base al quale il veicolo è nella disponibilità dell'utilizzatore. Inoltre, , CP_1 in quanto attore sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare il proprio credito mentre la documentazione da essa prodotta sarebbe a ciò insufficiente, provenendo dalla stessa parte e «frutto di una parziale ricostruzione dei fatti di causa». Il c.t.u. avrebbe infatti rilevato la carenza «di tutte le fatture relative ai canoni periodici, alle spese ed oneri di varia natura (in particolare le spese di assicurazione) ed alle fatture relative ai conguagli per indicizzazione del corrispettivo periodico». A tal proposito, la asserisce di essere stata Pt_1 convenuta in giudizio quale fideiubente e, pertanto, «non può essere a conoscenza, né […] è stata informata neanche dal presunto creditore, dell'andamento del rapporto di leasing, degli eventuali mancati pagamenti imputabili all'utilizzatore del veicolo e/o dell'avvenuta riconsegna del veicolo concesso in locazione». Sostiene inoltre che la società utilizzatrice «ha contestato ogni e qualsivoglia presunto credito preteso da controparte» e ha
«chiesto il riconteggio dei rapporti di dare/avere tra le parti e la restituzione delle somme che sono state illegittimamente trattenute dall'istituto convenuto, attraverso l'applicazione di spese, tassi e commissione differenti da quelle pattuite e/o non dovuti in forza di condizioni contrattuali e/o usi nulli e/o illegittimi», riconteggi dai quali emergerebbe l'insussistenza del credito, in quanto avrebbe «illegittimamente trattenuto e/o CP_1 richiesto e/o comunque addebitato all'utilizzatrice, quanto meno […] €
18.000,00» non dovuti, oltre alle «ulteriori somme eventualmente recuperate pag. 17/28 dalla società opposta nei confronti dell'utilizzatore del veicolo, anche in seguito ad eventuale riconsegna del bene concesso in locazione». In conclusione, la eccepisce l'insussistenza dei «presupposti per Pt_1 un'eventuale risoluzione dei contratti di leasing, stante l'assenza di qualsivoglia inadempimento» da parte dell'utilizzazione e l'infondatezza della condanna alla restituzione del veicolo avanzata nei suoi confronti, non avendo, ella, «mai ricevuto il bene di cui si pretenderebbe la restituzione».
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo respinta la tesi della secondo cui la Pt_1 controparte, in primo grado, non avrebbe dimostrato il proprio credito, avendo prodotto documentazione a ciò insufficiente.
Infatti, ha prodotto il contratto di leasing n. 564924, CP_1 dedotto in giudizio (doc. 5 fasc. di primo grado), la dichiarazione CP_1 di accettazione del bene oggetto del contratto (doc. 6 ibidem), la lettera di risoluzione del contratto (doc. 8 ibidem), le “schede di conto”, ossia il prospetto delle fatture rimaste insolute (doc. 9 ibidem), il prospetto del piano finanziario (doc.
9-bis ibidem e 19) e il relativo “estratto conto” contenente l'elenco delle fatture pagate e insolute fino alla risoluzione del contratto, avvenuta nel luglio 2014 (doc. 21 ibidem).
In base a tale documentazione, il c.t.u., nonostante la mancanza delle singole fatture relative ai canoni periodici e alle altre spese, è riuscito a determinare, oltre agli importi effettivamente corrisposti, ossia «euro
57.275,05 oltre IVA», anche la somma ancora dovuta, e a verificare che quella maturata fino al luglio del 2014, ossia al momento della risoluzione del contratto, coincideva con quella azionata con il procedimento monitorio e contenuta nel decreto ingiuntivo, ossia euro 17.989,77 (pagg. da 13 a 15 della relazione peritale).
pag. 18/28 In base a tale documentazione il credito risulta provato e spettava quindi alla contrastare tale prospettazione, deducendo e dimostrando Pt_1 ulteriori pagamenti, ciò che peraltro è mancato.
Tanto considerato, va escluso che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese creditorie di e CP_1 sull'eccezione di invalidità, inefficacia o illegittimità «del presunto recesso»
(rectius risoluzione) avanzata dalla Pt_1
Emerge dalla sentenza impugnata (a pag. 8) che il Tribunale ha aderito alle risultanze della c.t.u., tra le quali, quindi anche quelle di accertamento della correttezza della somma di cui ha intimato il pagamento, a CP_1 cui si è appena fatto riferimento. Il Giudice di prime cure ha infatti rigettato le eccezioni d'illegittimità delle clausole contrattuali in base alle quali tale somma è stata pretesa, considerando che fosse stato correttamente indicato il tasso leasing, che fosse irrilevante la mancata indicazione del t.a.e.g. (a pag.
5) e che fosse determinato l'oggetto del contratto (a pag. 6); di conseguenza ha implicitamente rigettato l'eccezione d'illegittimità della risoluzione operata da
, per inadempimento del contratto da parte dell'utilizzatrice, non CP_1 affetto dalle invalidità dedotte.
Per completezza va poi rilevato che, sebbene il decreto ingiuntivo opposto intimi apparentemente la restituzione del bene locato sia alla che alla Pt_2
emerge chiaramente dal riscorso monitorio, a pag 5 del relativo file Pt_1 telematico (non numerato, prodotto in giudizio come “copia dell'ingiunzione”, fasc. di primo grado) – oltre che in perfetta coerenza logica con i CP_1 rapporti intercorrenti con le controparti – che la concedente ha richiesto tale restituzione solo alla predetta – in qualità di società utilizzatrice – come Pt_2 ha rimarcato, sempre , a pag. 3 della seconda memoria ex art. CP_1
183 c.p.c., evidenziando che «la monizione qui opposta sia stata azionata per ottenere il pagamento dei soli canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, […] essendo stata richiesta – nei confronti della sola pag. 19/28 Parte_
- la restituzione del cespite locato». Alla luce di tali CP_6 considerazioni non residuano dubbi sul fatto che il decreto ingiuntivo intimasse alla unicamente il pagamento della somma di euro Pt_1
17.989,77.
La censura va quindi rigettata.
7. Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, la contesta il rigetto della sua domanda di restituzione Pt_1 delle rate pagate a e al riconoscimento di un equo indennizzo. CP_1
Assume che nel caso in esame debba «trovare applicazione la normativa relativa ai leasing traslativi e, in particolare, l'art. 1526 c.c., in forza del quale la società di leasing deve […] restituire le rate incassate e comunque riconoscere all'utilizzatore del veicolo un indennizzo, da portare in compensazione con le (non dovute e contestate) minori somme pretese nei confronti della società di leasing». Tale applicazione della disciplina del leasing traslativo deriverebbe dalle seguenti circostanze: a) non vi sarebbe coincidenza temporale tra il periodo di obsolescenza tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto: entrambi i contratti di leasing hanno durata di 60 mesi e hanno a oggetto veicoli e/o strumenti industriali con un'obsolescenza di gran lunga maggiore;
b) vi sarebbe «sproporzione tra il valore residuo del bene stesso e il prezzo di opzione»; c) «l'importo dei canoni contiene anche una quota del prezzo finale […] come dimostrato dall'esiguo costo di riscatto del mezzo (€ 799,00)»; d) «la concessione in godimento assume una funzione strumentale rispetto alla vendita»; e) «la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto conferma la prevalenza dello scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni». Pertanto, sostiene la «in seguito alla restituzione del Pt_1 veicolo, la società di leasing deve […] restituire le rate incassate e […] riconoscere all'utilizzatore del veicolo un indennizzo, da portare in compensazione con le (non dovute e contestate) minori somme dalla stessa pretese». Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia rigettato la domanda di pag. 20/28 restituzione della rate pagate, limitandosi «a fare riferimento all'art. 8 delle condizioni generali di contratto», circostanza che sarebbe stata tardivamente dedotta ed eccepita da con la comparsa conclusionale, rispetto CP_1 alla quale ribadisce di non accettare il contraddittorio. In conclusione, chiede che sia accertato che «la società di leasing non vanta alcun credito nei confronti della presunta debitrice principale (e quindi anche ai danni del presunto fideiussore della predetta società)», in quanto «l'utilizzatore del veicolo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse dalla società di leasing
(pari ad € 67.059,35) e/o al riconoscimento di un equo indennizzo, nella denegata ipotesi di risoluzione dello stesso contratto».
Il motivo è infondato, pur dovendosi integrare la sentenza impugnata come segue.
In sostanza la invoca l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al fine di Pt_1 ottenere la restituzione di tutte le rate pagate, asserendo che sarebbe nulla la clausola contrattuale che negherebbe il diritto a tale restituzione.
Anche a voler addivenire alla tesi sostenuta dall'appellante, per cui nella specie si versi effettivamente in un caso di leasing traslativo, occorre comunque considerare quanto segue.
Va anzitutto rilevato che il citato art. 1526 c.c. prevede: «[s]e la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta».
Giova altresì rammentare quanto affermato dalle sezioni unite della
Corte di cassazione, ossia che: «[l]a disciplina recata dalla legge n. 124 del
2017 non ha […] carattere retroattivo, essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare pag. 21/28 una interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, in modo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria […] Deve ritenersi che l'applicazione della nuova legge è consentita, nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineata dal comma 136; là dove, di norma, tale riscontro è positivo, giacché detta fattispecie negoziale mutua morfologia e funzione del tipo dalla realtà socio-economica), allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in motivazione).
Tanto premesso, occorre considerare quanto ulteriormente chiarito sempre dalla citata sentenza a sezioni unite, ossia che «[p]er i contratti di leasing traslativo, che non siano soggetti, ratione temporis, alla regolamentazione della legge anzidetta, resta, dunque, valida la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell'art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, essendo comunque sorretta da una ratio giustificativa rispondente all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico».
Con riferimento a tale disposizione, ha ancora affermato la citata sentenza che «l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n.
9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno pag. 22/28 emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass. n.
888 del 2014 […]). Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo
“contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass.,
S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n. 1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del
2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n.
25031)».
pag. 23/28 Va ulteriormente considerato che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente precisato che «è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente» (Cass. n. 26258 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso
Cass. n. 28022 del 2021).
Va infine considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «[a]lla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto» (Cass. n.
9210 del 2022, in motivazione).
pag. 24/28 Ebbene, nel caso in esame va in primo luogo rilevato che la clausola n.
14 delle “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” (pag. 10 e seguenti del file telematico prodotto come doc. 5 fasc. di primo CP_1 grado), rubricato “effetti della risoluzione” – cui il Tribunale ha evidentemente fatto riferimento pur erroneamente indicandola quale art. 8 delle medesime
“Condizioni” – stabilisce che «l'Utilizzatore in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto […] dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, completi di ogni accessorio […] a propria cura e spese. L'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a rilevare indenne il Concedente da ogni danno derivante dalla propria inadempienza o dalla risoluzione del contratto. A tale ultimo riguardo le parti convengono pertanto sin d'ora che, fermo in ogni caso l'obbligo dell'Utilizzatore di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni relativo accessorio, l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a versare immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i canoni contrattualmente previsi come dovuti dopo la risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. […] Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita dei beni o dal loro riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'Utilizzatore. Si precisa del pari che ogni eventuale eccedenza del detto ricavato dalla vendita dei beni o dal loro riutilizzo che dovesse residuare una volta completamente coperto tale debito sarà riconosciuta all'Utilizzatore stesso».
Le parti hanno quindi pattuito che, in caso di risoluzione, l'utilizzatore debba pagare tutte le rate scadute e a scadere – evidentemente a titolo di risarcimento del danno – e che nei limiti di tale complessivo importo la concedente possa trovare soddisfazione tramite il reimpiego del bene oggetto del finanziamento, che lo stesso utilizzatore deve restituire, e rispetto al quale ha diritto ad ottenere l'importo eccedente rispetto a quanto da egli dovuto.
pag. 25/28 Tale clausola è quindi conforme all'art. 1526 c.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità precedentemente passata in rassegna.
Va poi rilevato che il bene oggetto del leasing non risulta ancora esser stato restituito, non avendo la nemmeno allegato, prima ancora che Pt_1 provato, tale restituzione e non avendo, peraltro, nemmeno contrastato la contraria asserzione di che, sin dalla costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, ha affermato tale mancata restituzione.
Ne consegue che l'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto, dovrà essere restituita da – peraltro alla utilizzatrice – solo dopo CP_1
l'esaurimento della procedura di reimpiego del bene, che deve pertanto essere previamente riconsegnato.
Non vi sono dunque gli estremi per alcuna “compensazione” o riduzione della pretesa monitoriamente azionata e la censura va quindi rigettata.
8. Con il quinto motivo di gravame la lamenta l'«omessa Pt_1 pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione di nullità e/o invalidità della fideiussione» dedotta in giudizio. Sostiene che essa sarebbe viziata «per indeterminatezza dell'oggetto e nullità dei rapporti sottostanti per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, nonché per le gravi violazioni delle norme bancarie esplicate nel corpo del presente atto e della perizia depositata». La fideiussione sarebbe «generica, non specificando l'oggetto delle presunte obbligazioni che sarebbero oggetto di garanzia».
Inoltre, sarebbe illegittima avendo «applicato spese e/o CP_1 commissioni illegittime e/o interessi non dovuti» che la garante può contestare trattandosi di eccezioni «fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa», nullità che «travolge, altresì, il contratto di fideiussione, rendendo […] qualsivoglia escussione della banca illegittima».
Il motivo è infondato.
pag. 26/28 Va disattesa la tesi di genericità della fideiussione essendo smentita dal tenore letterale del documento negoziale sottoscritto dalla (doc. 7 Pt_1 fasc. di primo grado) dal quale, a pag. 7, emerge che «[l]a CP_1 presente fideiussione viene presentata a favore della RO IN CA
S.p.A. nell'interesse con sede in VIA U. ZANI 56 04100 Parte_2
LATINA LT per le obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione n.
564924 di cui dichiariamo di aver presa debita visione prima di ora, nulla avendo da eccepire al riguardo, fino all'importo massimo di euro 106.055,44 che rimarrà fisso ed immutabile tutta la durata del contratto». Pertanto, la garanzia risulta prestata per il soddisfacimento delle obbligazioni relative a un rapporto univocamente individuato e, rispetto a tali obbligazioni, anche per un ammontare massimo. Di qui va esclusa la prospettata genericità.
Quanto alla doglianza di illegittimità della garanzia quale conseguenza dalla nullità del rapporto sostanziale, essa va disattesa, essendo risultato legittimo il rapporto garantito e corretta la misura del credito azionato da
. CP_1
Il motivo va dunque disatteso.
9. Quanto alle spese di lite, il rigetto sia dell'appello incidentale di CP_7 che di quello principale della che risulta comunque soccombente Pt_1 rispetto a tutte le domande proposte – giustifica la compensazione delle medesime spese di lite per ½ e la condanna della stessa alla Pt_1 rifusione della restante metà in favore di nella misura liquidata nel CP_2 dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato alla stregua della domanda (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che di quella Pt_1
pag. 27/28 incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_2
a quello dovuto per l'appello rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. respinge l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Firenze n. 1773 del 2022, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere ad 1/2 delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite – compensata tra le parti la residua metà – che liquida in euro 3.966,00 – nella misura ante-compensazione – oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo a Parte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 28/28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'IPPOLITO NICOLA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumace
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BITELLI FEDERICA Controparte_3
( ) e dell'avv. BITELLI BARBARA ( ), C.F._3 C.F._4 intervenuta Conclusioni per «si impugna e contesta la validità ed ammissibilità Parte_1 dell'intervento volontario formulato da , NELLA Controparte_4
QUALITÀ DI MANDATARIA, LA con riferimento Controparte_5 alla prova della legittimazione processuale dei soggetti intervenuti, alla successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio, nonché dell'efficacia della cessione del credito nei confronti dell'odierna deducente, evidenziando la non idoneità e/o sufficienza delle deduzioni ed allegazioni all'uopo formulate da controparte. Fermo ogni onere probatorio a carico di controparte, si evidenzia che l'odierna ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica dell'avvenuta presunta cessione del credito e si richiamano i principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi Ordinanza,
29/02/2024, n. 5478 della I sezione della Cassazione, secondo cui “Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B”).
Senza rinuncia alcuna alle suddette eccezioni e/o accettazione del contraddittorio, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito
e richiesto, in quanto inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che sprovvisto di supporto probatorio.
In via istruttoria, si insiste nella richiesta integrazione della Consulenza
Tecnica di Ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare il
pag. 2/28 saldo dei rapporti dare/avere tra le parti di cui al presente atto, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente. Ferma la suddetta richiesta, nel caso la causa venga trattenuta in decisione, si precisano le conclusioni come da atto di appello, alle quali ci si riporta», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1773/2022 (repert. n.
3578/2022) emessa dal Tribunale di Firenze in data 10.06.2022, non notificata da controparte, a conclusione del giudizio NRG n.9811/2017:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o
l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado (n.
1727/2017 – R.G. 3360/2017 – emesso dal Tribunale di Firenze in data
04.04.2017) per i motivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente.
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della fideiussione asseritamente rilasciata dalla Sig.ra per i motivi Parte_1
e le causali dedotte in narrativa, nonché la non debenza e/o infondatezza della pretesa creditoria e/o restitutoria avanzata nei confronti della Sig.ra Pt_1
per i motivi e le causali dedotti in atti, revocando e/o dichiarando
[...] nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (DI n. 1727/2017 –
R.G. 3360/2017 – emesso dal Tribunale di Firenze in data 04.04.2017), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza dei crediti vantati dalla società garantita che si chiede di Parte_2 portare in compensazione, in forza della nullità e/o inefficacia delle clausole dei contratti che violano l'art. 1284 cod. civ. e dell'art. 6 della Delibera CICR
9.2.2000, pari ad € 18.000,00 – ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso in via equitativa o a seguito di
Consulenza Tecnica di Ufficio – e/o per la restituzione delle somme e/o dei ratei versati per il contratto di leasing, pari ad € 67.059,35 – ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso in via pag. 3/28 equitativa o a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio – oltre interessi, per i motivi e le causali dedotti in narrativa.
4) In via istruttoria si chiede integrazione della Consulenza Tecnica di
Ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti di cui al presente atto, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente.
Con vittoria di spese, anche generali, compensi ed accessori di legge, anche del primo grado di giudizio»; per «In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare totalmente infondato
l'appello proposto dall'appellante nei confronti di Controparte_1 ora per intervenuta cessione del credito, avverso la sentenza Controparte_2
n. 173/2022, depositata in data 10/06/2022, e conseguentemente respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertata e dichiarata la tardività della riassunzione ex adverso effettuata, dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione, dando atto, per quanto occorrer possa, dell'intervenuta definitiva esecutorietà della monizione opposta nei confronti della garante
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio»;
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1773 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1727 del
2017, con il quale (nel prosieguo ) Controparte_1 CP_1
Parte_ aveva intimato alla (nel prosieguo , in qualità di debitore CP_6 Pt_2 principale, e alla stessa in qualità di fideiussore, il pagamento di Pt_1 euro 17.989,77 (dei quali euro 2.623,34 quali interessi di mora) – oltre alla pag. 4/28 restituzione del bene – in relazione al contratto di leasing n. 564924, sottoscritto in data 26 aprile 2010, tra la predetta e RO IN Pt_2
s.p.a. (poi ), avente a oggetto un autocarro Renault. CP_1
Il Tribunale, dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società ha considerato tempestiva la riassunzione del Pt_2 giudizio da parte della respingendo l'eccezione di tardività sollevata Pt_1 da . CP_1
Ancora il Tribunale ha poi considerato che il difetto di indicazione del tasso di interesse effettivo (t.a.e.) nel contratto, il quale recava solo quello nominale annuo (t.a.n.), «non comporta alcuna violazione delle norme sulla trasparenza in quanto in nessuna norma, primaria o secondaria, è previst[a]
l'indicazione in tale tipologia di contratto del TAE anziché del TAN e, conseguentemente, nessun tipo di “sanzione” può derivare dalla mancata indicazione del TAE». A tal proposito ha considerato che «il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti» e, quindi, quello «effettivo applicato è maggiore del TAN laddove la periodicità è, come nel caso di specie, infrannuale». Ha poi rilevato che «il Tan indicato nel contratto è il tasso che è stato applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento e quindi per la determinazione delle rate del leasing».
Sempre il Tribunale ha poi respinto «[l]a doglianza di parte attrice circa la mancata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)», quella di
«indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza», e quella di «violazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.)», dalle quali avrebbe dovuto conseguire il ricalcolo del debito ai sensi del comma 7 del medesimo art. 117 t.u.b. A tal proposito ha considerato che «l'indicazione del TAEG non era obbligatoria nel contratto di leasing», non trattandosi di credito al consumo e che «la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB,
pag. 5/28 sempreché il tasso leasing effettivamente applicato, come nel caso in esame, sia determinabile».
Il giudice di prime cure ha poi rigettato le «ulteriori richieste avanzate dagli attori in ordine alla restituzione dei canoni versati – detratto l'equo compenso e l'importo dovuto alla banca a titolo di eventuale risarcimento del danno». A tal proposito, ha disatteso la tesi della nullità dell'art. 8 del contratto di leasing in quanto diretto a «salvaguardare pattiziamente la restituzione del concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing».
Ha poi negato che il rapporto di leasing prevedesse la capitalizzazione degli interessi – che secondo la prospettazione attorea derivava intrinsecamente dal piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” in regime di capitalizzazione composta – considerando che gli interessi «vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata». Inoltre, nel caso, come quello in esame «in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto non potrebbe comunque condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art.1284 c.c.», non potendo il contraente «lamentare alcuna indeterminatezza del tasso in quanto, al momento della stipula, sono resi disponibili e noti tutti gli elementi che consentono di comprendere i termini dell'operazione».
Ha poi escluso che gli interessi fossero usurari in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.) di quelli corrispettivi risultava pari «al 4,56%, inferiore di 8,59 punti percentuali rispetto al TSU alla data di stipula (13,16%)» Parimenti, il tasso relativo agli interessi di mora pari al 4,56%, era «inferiore di 8,59 punti percentuali rispetto al TSU alla data di stipula (13,16%)».
pag. 6/28 Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico della Pt_1 in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo si lamenta l'omessa pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.;
2. con il secondo si lamenta l'omessa pronuncia sulla fondatezza delle pretese creditorie e restitutorie avanzate da e CP_1 sull'eccezione d'invalidità, inefficacia o illegittimità del «recesso» dal contratto di leasing;
3. con il terzo si lamenta la violazione dell'art. 1284 cod. civ., dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000, nonché della normativa in materia di leasing traslativo;
4. con il quarto si contesta il rigetto della domanda di restituzione delle rate riscosse dalla società di leasing e si lamenta la violazione dell'art. 1526 c.c.
5. con il quinto si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione d'nvalidità della fideiussione dedotta in giudizio.
Non si è costituito in giudizio . CP_1
È intervenuta (nel prosieguo in qualità di Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito contestato, protestando l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, affidato ad un unico motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tardiva la riassunzione del giudizio di primo grado da parte della
Pt_1
All'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 maggio 2025, con la quale sono stati assegnati pag. 7/28 alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_1 in giudizio sebbene ritualmente evocatavi.
2. Va poi esaminata, e respinta, l'eccezione sollevata dalla di Pt_1 inammissibilità dell'intervento di «con riferimento alla prova della CP_2 legittimazione processuale dei soggetti intervenuti, alla successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio, nonché dell'efficacia della cessione del credito» vantato nei confronti della stessa per non Pt_1 avere, questa, «ricevuto alcuna notifica dell'avvenuta presunta cessione del credito».
Va in primo luogo esclusa la carenza di legittimazione processuale di
Questa, essendo una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da CP_2 parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore
(Cass. n. 14177 del 2011): da essa emerge chiaramente che prospetta CP_2 la titolarità del diritto in base alla cessione del medesimo in suo favore e, quindi, di essere la destinataria degli effetti della pronuncia richiesta.
Va altresì disattesa la tesi della secondo cui non sussisterebbe Pt_1 la «successione delle controparti nel relativo credito oggetto del giudizio», contestazione, per quanto generica, da intendere evidentemente quale difetto di prova dell'avvenuta cessione.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, per l'ipotesi di specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione, che «detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della pag. 8/28 cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 5478 del 2024, sempre in motivazione).
In base a tali criteri va ritenuto che abbia comprovato la titolarità CP_2 del credito avendo, in primo luogo, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale
(doc. 17 fasc. d'appello) dal cui tenore emerge come la stessa CP_2 cessionaria abbia «acquistato pro-soluto» i «crediti derivanti dai Contratti di
Finanziamento e/o Contratti di IN vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di
Valutazione, come “in sofferenza”», mettendo a disposizione su sito internet i dati indentificativi dei crediti ceduti e producendo, in questo grado di appello,
l'elenco dei crediti ceduti (doc. 20 ibidem), nel quale, a pag. 74, è indicato anche il rapporto n. 564924 – ossia quello dedotto in giudizio – circostanze con la quale la omette qualunque confronto. Tale conclusione è Pt_1 inoltre confermata dal fatto che la stessa disponga di copia del CP_2 contratto di leasing attinente al rapporto da ultimo citato, intercorso tra la e , della lettera di risoluzione inviata da quest'ultima alla Pt_2 CP_1
pag. 9/28 stessa e di quella di fideiussione della disponibilità che non Pt_2 Pt_1 si spiegherebbe se non con l'avvenuta cessione del credito.
Va poi escluso che la cessione sia inefficace nei confronti della Pt_1 per asserito difetto di notificazione. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «[l]'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti». (Cass. n. 20495 del
2020, in massima). Tale pubblicazione è stata documentalmente dimostrata da come detto. CP_2
L'eccezione va quindi respinta.
3. Occorre quindi esaminare l'unico motivo dell'appello incidentale di
– pregiudiziale rispetto a quello principale – con il quale essa assume CP_2 che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio di primo grado stante la tardività della riassunzione da parte della Sostiene che Pt_1 questa abbia riassunto il giudizio «solo in data 21/02/2018, dopo l'interruzione avvenuta all'udienza del 21/11/2017», ma che, in realtà, fosse
«al corrente della declaratoria di fallimento già in data 6/11/2017, allorché, nel diverso giudizio n. 7480/2017 R.G. Trib. Bologna il legale della stessa […] aveva depositato la sentenza di fallimento». Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, secondo cui l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, non implichi la decorrenza, da quel momento, dei termini per riassumere.
Sostiene poi che l'automaticità dell'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento avrebbe lo scopo di evitare che il giudizio «possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.». Rammenta altresì che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 17
pag. 10/28 del 2010, ha considerato che, «nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima». Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la “conoscenza legale”», che ricorrerebbe «in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata». Pertanto, in caso di «interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate». In conseguenza, nel caso in esame il termine per la riassunzione sarebbe decorso dal 6 novembre 2017 – e non dalla data della dichiarazione di interruzione da parte del Tribunale, del
21 novembre 2017 – risultando pertanto tardiva la relativa riassunzione, avvenuta il 21 febbraio 2018. In tal senso avrebbe poi statuito il Tribunale di
Bologna nell'ambito del procedimento n. 7480 del 2017, tra le stesse parti di quello presente, con la sentenza n. 3616 del 2018.
Il motivo è infondato.
È sufficiente rammentare quanto a tal proposito affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, ossia che, «[i]n caso di apertura del fallimento,
l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, pag. 11/28 comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass. sez. un. n. 12154 del
2021, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 18285 del 2024, in massima).
Pertanto, il termine per la riassunzione ha cominciato a decorrere dal 21 novembre 2017, data della dichiarazione d'interruzione da parte del Tribunale ed è tempestiva la riassunzione in data 21 febbraio 2018, intervenuta entro tre mesi.
4. Passando all'appello principale della essa, con il primo Pt_1 motivo di gravame, lamenta l'«omessa pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.». Assume di aver eccepito – con la citazione in opposizione a d.i., ribadendolo in occasione della riassunzione – che «il provvedimento monitorio opposto non risultava essere stato notificato nel termine di legge di sessanta giorni», come previsto dal citato articolo. Sostiene che «al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la aveva la propria sede Parte_2 legale in Latina, via Torre La Felce n. 56 (e non nel diverso indirizzo indicato nella relata del decreto notificato alla sig.ra )» e così non Parte_1 avrebbe ricevuto la relativa notifica. Evidenzia, poi, che, con il d.i. opposto,
aveva intimato alla e a essa – quale fideiussore – CP_1 Pt_2 Pt_1 il pagamento di euro 17.989,77 e la riconsegna di un veicolo, oggetto di leasing, obbligazione, quest'ultima, tuttavia a carico della sola quale Pt_2 società che ha sottoscritto il relativo contratto e che l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di questa avrebbe riflessi sia nei confronti della «che non ha la custodia e/o la disponibilità del veicolo della Pt_1 quale controparte pretenderebbe la restituzione», sia «sulla validità ed efficacia della fideiussione». Inoltre, sostiene che la stessa «non è a Pt_1 conoscenza dei pagamenti che ha ricevuto dalla società fallita» CP_1 né se il veicolo sia stato restituito, circostanza che «conferma la […] inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione intrapresa, ai danni dell'odierna deducente, dalla società di leasing convenuta, che avrebbe pag. 12/28 dovuto procedere esclusivamente nei confronti della società fallita, nelle forme previste dalla procedura fallimentare».
Il motivo è infondato.
In base alla stessa prospettazione della la notificazione nei suoi Pt_1 confronti è stata tempestiva – come peraltro è dimostrato dall'avviso di ricevimento a pagina 8 del file telematico contenente la “copia notificata dell'atto di citazione in opposizione” – prodotto, come documento non numerato, da con la comparsa di costituzione in giudizio. CP_1
Ebbene, la è priva d'interesse alla contestazione di tardività Pt_1 della notifica a un soggetto diverso da essa fideiubente, a prescindere dal rilievo, peraltro, che l'eventuale tardività non avrebbe precluso il giudizio sul merito della pretesa monitoria (Cass. n. 27062 del 2021, in massima).
Quanto alle ulteriori censure, esse verranno trattate in occasione della disamina del secondo motivo dell'appello principale.
Il motivo va quindi respinto.
5. Occorre poi scrutinare il terzo motivo di gravame – pregiudiziale rispetto ai restanti motivi dell'appello principale, in quanto diretto all'accertamento della misura della prestazione dovuta in base al contratto – con il quale la lamenta la violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 6 Pt_1 della delibera del C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, nonché della normativa in materia di leasing traslativo. Assume che il contratto avrebbe dovuto indicare il c.d. tasso leasing, come previsto dalle «Istruzioni» della CA d'Italia del 25 luglio 2003, quale «tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti». Sostiene poi, sulla scorta delle considerazioni del c.t.u., che non sarebbe indicata nel contratto la «misura effettiva del cd. “Tasso di IN”» in quanto «il Tasso Interno di pag. 13/28 Attualizzazione viene indicato, ma unicamente nella sua misura nominale annua (4,00%)», che non sarebbe quello effettivo, in «violazione della normativa bancaria, anche con riferimento alle informazioni richieste della normativa sulla trasparenza», per mancato rispetto «della condizione di cd.
“equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa». Tale violazione «deve essere considerata […] grave, in considerazione anche della posizione di contraente forte della società di leasing, che ha predisposto il contratto con condizioni e formule che non sono facilmente intellegibili per il cliente», determinando «un vulnus informativo ai danni dell'utilizzatore, che non è stato messo in condizione di conoscere il tasso di leasing, e costituisce un elemento di indeterminatezza delle condizioni economiche, e dunque di violazione della normativa sulla
Trasparenza CAria, tale da giustificare l'applicazione dei Tassi Sostitutivi
BOT previsti dall'art. 117, VII comma, lett. a) del Testo Unico CArio». Sulla scorta dell'accertamento peritale, sostiene la avrebbe Pt_1 Pt_2 corrisposto maggiori interessi per euro 6.396,19.
Con un secondo profilo si assume poi che «i tassi di interesse effettivamente applicati dalla Italiano nel corso del leasing sono CP_1 superiori al tasso al tasso nominale convenuto contrattualmente».
Va anzitutto rammentato come, secondo la Corte di cassazione, «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli pag. 14/28 per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte [di cassazione] ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente
a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)»
(Cass. n. 7630 del 2025, in motivazione;
Corte d'appello di Firenze n. 629 del
2025 e n. 1161 del 2025, sempre in motivazione).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, «“[n]ei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456)» (Cass.
n. 35101 del 2024, in motivazione). Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento al tasso leasing (Cass. n. 711 del 2025, in massima).
Nel caso di specie, nel contratto n. 564924 (doc. 5 fasc. di CP_1 primo grado), a pag. 2 del documento, nella sezione dedicata alle “condizioni particolari”, le parti hanno pattuito il finanziamento dell'importo di euro
79.900,00 da parte di RO IN CA s.p.a. (poi ), in CP_1 favore di con l'impegno di quest'ultima di pagare un canone iniziale di Pt_2 euro 7,990,00, al momento della «dichiarazione di accettazione dei beni attestante l'avvenuta messa a disposizione degli stessi», e ulteriori 59 canoni mensili ciascuno dell'importo di «euro 1.332,49 a far tempo del giorno 1 del pag. 15/28 primo mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di accettazione dei beni», oltre il valore residuo di riscatto, pari a euro 799,00.
Hanno altresì pattuito che l'importo dei predetti canoni fosse costantemente indicizzato in base all'indice «EURIBOR 3 MESI il cui valore iniziale è pari al
0,50%», secondo il procedimento matematico indicato sempre a pag. 2 del contratto e all'art. 9 delle condizioni generali dello stesso, pag. 12 del relativo file telematico. Inoltre, il tasso interno di attualizzazione (ossia il cosiddetto tasso leasing) è indicato in misura pari al 4,00%.
Anche a voler ipotizzare che il tasso interno di attualizzazione sia stato erroneamente indicato – come asserito dall'appellante – non ricorrerebbe comunque un caso di nullità della pattuizione, e non vi sarebbe quindi spazio per la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 t.u.b., in quanto l'ammontare del costo dell'operazione risulterebbe comunque univocamente determinato, consistendo, come detto, nell'impegno al pagamento di canoni di cui è esattamente predeterminato il numero, le periodiche scadenze e il relativo l'importo, modificabile, questo, soltanto in base a criteri parimenti prestabiliti, legati all'indice Euribor, ossia a un elemento oggettivo, estraneo al controllo delle parti e non determinabile nemmeno dalla banca. Pertanto, il contenuto della prestazione, lungi dall'essere indeterminato è in realtà stabilito in modo preciso e certo, e quindi trasparente, sì da permettere all'utilizzatore di prevedere e valutare il livello di rischio e di spesa dei contratti.
Tale conclusione appare peraltro confortata dallo stesso contegno delle parti nell'esecuzione del contratto, priva di alcun contrasto sul contenuto della prestazione – ossia sull'importo, numero e scadenza dei canoni fino all'avvio del presente giudizio.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il terzo motivo d'impugnazione deve essere respinto.
pag. 16/28 6. Con il secondo motivo d'impugnazione la lamenta l'omessa Pt_1 pronuncia sulla fondatezza delle pretese creditorie e restitutorie avanzate da e sull'eccezione d'invalidità, inefficacia o illegittimità «del CP_1 presunto recesso» dal contratto di leasing da dedotto. Sostiene al CP_1 riguardo che l'accoglimento di tale eccezione «sarebbe stato di per sé sufficiente al rigetto integrale delle pretese di controparte», in quanto «la richiesta restituzione del veicolo concesso in locazione […] ha come necessario presupposto la valida ed efficac[e] risoluzione del contratto di leasing» in base al quale il veicolo è nella disponibilità dell'utilizzatore. Inoltre, , CP_1 in quanto attore sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare il proprio credito mentre la documentazione da essa prodotta sarebbe a ciò insufficiente, provenendo dalla stessa parte e «frutto di una parziale ricostruzione dei fatti di causa». Il c.t.u. avrebbe infatti rilevato la carenza «di tutte le fatture relative ai canoni periodici, alle spese ed oneri di varia natura (in particolare le spese di assicurazione) ed alle fatture relative ai conguagli per indicizzazione del corrispettivo periodico». A tal proposito, la asserisce di essere stata Pt_1 convenuta in giudizio quale fideiubente e, pertanto, «non può essere a conoscenza, né […] è stata informata neanche dal presunto creditore, dell'andamento del rapporto di leasing, degli eventuali mancati pagamenti imputabili all'utilizzatore del veicolo e/o dell'avvenuta riconsegna del veicolo concesso in locazione». Sostiene inoltre che la società utilizzatrice «ha contestato ogni e qualsivoglia presunto credito preteso da controparte» e ha
«chiesto il riconteggio dei rapporti di dare/avere tra le parti e la restituzione delle somme che sono state illegittimamente trattenute dall'istituto convenuto, attraverso l'applicazione di spese, tassi e commissione differenti da quelle pattuite e/o non dovuti in forza di condizioni contrattuali e/o usi nulli e/o illegittimi», riconteggi dai quali emergerebbe l'insussistenza del credito, in quanto avrebbe «illegittimamente trattenuto e/o CP_1 richiesto e/o comunque addebitato all'utilizzatrice, quanto meno […] €
18.000,00» non dovuti, oltre alle «ulteriori somme eventualmente recuperate pag. 17/28 dalla società opposta nei confronti dell'utilizzatore del veicolo, anche in seguito ad eventuale riconsegna del bene concesso in locazione». In conclusione, la eccepisce l'insussistenza dei «presupposti per Pt_1 un'eventuale risoluzione dei contratti di leasing, stante l'assenza di qualsivoglia inadempimento» da parte dell'utilizzazione e l'infondatezza della condanna alla restituzione del veicolo avanzata nei suoi confronti, non avendo, ella, «mai ricevuto il bene di cui si pretenderebbe la restituzione».
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo respinta la tesi della secondo cui la Pt_1 controparte, in primo grado, non avrebbe dimostrato il proprio credito, avendo prodotto documentazione a ciò insufficiente.
Infatti, ha prodotto il contratto di leasing n. 564924, CP_1 dedotto in giudizio (doc. 5 fasc. di primo grado), la dichiarazione CP_1 di accettazione del bene oggetto del contratto (doc. 6 ibidem), la lettera di risoluzione del contratto (doc. 8 ibidem), le “schede di conto”, ossia il prospetto delle fatture rimaste insolute (doc. 9 ibidem), il prospetto del piano finanziario (doc.
9-bis ibidem e 19) e il relativo “estratto conto” contenente l'elenco delle fatture pagate e insolute fino alla risoluzione del contratto, avvenuta nel luglio 2014 (doc. 21 ibidem).
In base a tale documentazione, il c.t.u., nonostante la mancanza delle singole fatture relative ai canoni periodici e alle altre spese, è riuscito a determinare, oltre agli importi effettivamente corrisposti, ossia «euro
57.275,05 oltre IVA», anche la somma ancora dovuta, e a verificare che quella maturata fino al luglio del 2014, ossia al momento della risoluzione del contratto, coincideva con quella azionata con il procedimento monitorio e contenuta nel decreto ingiuntivo, ossia euro 17.989,77 (pagg. da 13 a 15 della relazione peritale).
pag. 18/28 In base a tale documentazione il credito risulta provato e spettava quindi alla contrastare tale prospettazione, deducendo e dimostrando Pt_1 ulteriori pagamenti, ciò che peraltro è mancato.
Tanto considerato, va escluso che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese creditorie di e CP_1 sull'eccezione di invalidità, inefficacia o illegittimità «del presunto recesso»
(rectius risoluzione) avanzata dalla Pt_1
Emerge dalla sentenza impugnata (a pag. 8) che il Tribunale ha aderito alle risultanze della c.t.u., tra le quali, quindi anche quelle di accertamento della correttezza della somma di cui ha intimato il pagamento, a CP_1 cui si è appena fatto riferimento. Il Giudice di prime cure ha infatti rigettato le eccezioni d'illegittimità delle clausole contrattuali in base alle quali tale somma è stata pretesa, considerando che fosse stato correttamente indicato il tasso leasing, che fosse irrilevante la mancata indicazione del t.a.e.g. (a pag.
5) e che fosse determinato l'oggetto del contratto (a pag. 6); di conseguenza ha implicitamente rigettato l'eccezione d'illegittimità della risoluzione operata da
, per inadempimento del contratto da parte dell'utilizzatrice, non CP_1 affetto dalle invalidità dedotte.
Per completezza va poi rilevato che, sebbene il decreto ingiuntivo opposto intimi apparentemente la restituzione del bene locato sia alla che alla Pt_2
emerge chiaramente dal riscorso monitorio, a pag 5 del relativo file Pt_1 telematico (non numerato, prodotto in giudizio come “copia dell'ingiunzione”, fasc. di primo grado) – oltre che in perfetta coerenza logica con i CP_1 rapporti intercorrenti con le controparti – che la concedente ha richiesto tale restituzione solo alla predetta – in qualità di società utilizzatrice – come Pt_2 ha rimarcato, sempre , a pag. 3 della seconda memoria ex art. CP_1
183 c.p.c., evidenziando che «la monizione qui opposta sia stata azionata per ottenere il pagamento dei soli canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, […] essendo stata richiesta – nei confronti della sola pag. 19/28 Parte_
- la restituzione del cespite locato». Alla luce di tali CP_6 considerazioni non residuano dubbi sul fatto che il decreto ingiuntivo intimasse alla unicamente il pagamento della somma di euro Pt_1
17.989,77.
La censura va quindi rigettata.
7. Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, la contesta il rigetto della sua domanda di restituzione Pt_1 delle rate pagate a e al riconoscimento di un equo indennizzo. CP_1
Assume che nel caso in esame debba «trovare applicazione la normativa relativa ai leasing traslativi e, in particolare, l'art. 1526 c.c., in forza del quale la società di leasing deve […] restituire le rate incassate e comunque riconoscere all'utilizzatore del veicolo un indennizzo, da portare in compensazione con le (non dovute e contestate) minori somme pretese nei confronti della società di leasing». Tale applicazione della disciplina del leasing traslativo deriverebbe dalle seguenti circostanze: a) non vi sarebbe coincidenza temporale tra il periodo di obsolescenza tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto: entrambi i contratti di leasing hanno durata di 60 mesi e hanno a oggetto veicoli e/o strumenti industriali con un'obsolescenza di gran lunga maggiore;
b) vi sarebbe «sproporzione tra il valore residuo del bene stesso e il prezzo di opzione»; c) «l'importo dei canoni contiene anche una quota del prezzo finale […] come dimostrato dall'esiguo costo di riscatto del mezzo (€ 799,00)»; d) «la concessione in godimento assume una funzione strumentale rispetto alla vendita»; e) «la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto conferma la prevalenza dello scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni». Pertanto, sostiene la «in seguito alla restituzione del Pt_1 veicolo, la società di leasing deve […] restituire le rate incassate e […] riconoscere all'utilizzatore del veicolo un indennizzo, da portare in compensazione con le (non dovute e contestate) minori somme dalla stessa pretese». Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia rigettato la domanda di pag. 20/28 restituzione della rate pagate, limitandosi «a fare riferimento all'art. 8 delle condizioni generali di contratto», circostanza che sarebbe stata tardivamente dedotta ed eccepita da con la comparsa conclusionale, rispetto CP_1 alla quale ribadisce di non accettare il contraddittorio. In conclusione, chiede che sia accertato che «la società di leasing non vanta alcun credito nei confronti della presunta debitrice principale (e quindi anche ai danni del presunto fideiussore della predetta società)», in quanto «l'utilizzatore del veicolo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse dalla società di leasing
(pari ad € 67.059,35) e/o al riconoscimento di un equo indennizzo, nella denegata ipotesi di risoluzione dello stesso contratto».
Il motivo è infondato, pur dovendosi integrare la sentenza impugnata come segue.
In sostanza la invoca l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al fine di Pt_1 ottenere la restituzione di tutte le rate pagate, asserendo che sarebbe nulla la clausola contrattuale che negherebbe il diritto a tale restituzione.
Anche a voler addivenire alla tesi sostenuta dall'appellante, per cui nella specie si versi effettivamente in un caso di leasing traslativo, occorre comunque considerare quanto segue.
Va anzitutto rilevato che il citato art. 1526 c.c. prevede: «[s]e la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta».
Giova altresì rammentare quanto affermato dalle sezioni unite della
Corte di cassazione, ossia che: «[l]a disciplina recata dalla legge n. 124 del
2017 non ha […] carattere retroattivo, essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare pag. 21/28 una interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, in modo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria […] Deve ritenersi che l'applicazione della nuova legge è consentita, nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineata dal comma 136; là dove, di norma, tale riscontro è positivo, giacché detta fattispecie negoziale mutua morfologia e funzione del tipo dalla realtà socio-economica), allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in motivazione).
Tanto premesso, occorre considerare quanto ulteriormente chiarito sempre dalla citata sentenza a sezioni unite, ossia che «[p]er i contratti di leasing traslativo, che non siano soggetti, ratione temporis, alla regolamentazione della legge anzidetta, resta, dunque, valida la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell'art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, essendo comunque sorretta da una ratio giustificativa rispondente all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico».
Con riferimento a tale disposizione, ha ancora affermato la citata sentenza che «l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n.
9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno pag. 22/28 emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass. n.
888 del 2014 […]). Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo
“contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass.,
S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n. 1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del
2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n.
25031)».
pag. 23/28 Va ulteriormente considerato che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente precisato che «è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente» (Cass. n. 26258 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso
Cass. n. 28022 del 2021).
Va infine considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità «[a]lla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto» (Cass. n.
9210 del 2022, in motivazione).
pag. 24/28 Ebbene, nel caso in esame va in primo luogo rilevato che la clausola n.
14 delle “Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Mobiliare” (pag. 10 e seguenti del file telematico prodotto come doc. 5 fasc. di primo CP_1 grado), rubricato “effetti della risoluzione” – cui il Tribunale ha evidentemente fatto riferimento pur erroneamente indicandola quale art. 8 delle medesime
“Condizioni” – stabilisce che «l'Utilizzatore in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto […] dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, completi di ogni accessorio […] a propria cura e spese. L'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a rilevare indenne il Concedente da ogni danno derivante dalla propria inadempienza o dalla risoluzione del contratto. A tale ultimo riguardo le parti convengono pertanto sin d'ora che, fermo in ogni caso l'obbligo dell'Utilizzatore di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni relativo accessorio, l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a versare immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i canoni contrattualmente previsi come dovuti dopo la risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. […] Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita dei beni o dal loro riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'Utilizzatore. Si precisa del pari che ogni eventuale eccedenza del detto ricavato dalla vendita dei beni o dal loro riutilizzo che dovesse residuare una volta completamente coperto tale debito sarà riconosciuta all'Utilizzatore stesso».
Le parti hanno quindi pattuito che, in caso di risoluzione, l'utilizzatore debba pagare tutte le rate scadute e a scadere – evidentemente a titolo di risarcimento del danno – e che nei limiti di tale complessivo importo la concedente possa trovare soddisfazione tramite il reimpiego del bene oggetto del finanziamento, che lo stesso utilizzatore deve restituire, e rispetto al quale ha diritto ad ottenere l'importo eccedente rispetto a quanto da egli dovuto.
pag. 25/28 Tale clausola è quindi conforme all'art. 1526 c.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità precedentemente passata in rassegna.
Va poi rilevato che il bene oggetto del leasing non risulta ancora esser stato restituito, non avendo la nemmeno allegato, prima ancora che Pt_1 provato, tale restituzione e non avendo, peraltro, nemmeno contrastato la contraria asserzione di che, sin dalla costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, ha affermato tale mancata restituzione.
Ne consegue che l'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto, dovrà essere restituita da – peraltro alla utilizzatrice – solo dopo CP_1
l'esaurimento della procedura di reimpiego del bene, che deve pertanto essere previamente riconsegnato.
Non vi sono dunque gli estremi per alcuna “compensazione” o riduzione della pretesa monitoriamente azionata e la censura va quindi rigettata.
8. Con il quinto motivo di gravame la lamenta l'«omessa Pt_1 pronuncia nella sentenza di primo grado sull'eccezione di nullità e/o invalidità della fideiussione» dedotta in giudizio. Sostiene che essa sarebbe viziata «per indeterminatezza dell'oggetto e nullità dei rapporti sottostanti per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, nonché per le gravi violazioni delle norme bancarie esplicate nel corpo del presente atto e della perizia depositata». La fideiussione sarebbe «generica, non specificando l'oggetto delle presunte obbligazioni che sarebbero oggetto di garanzia».
Inoltre, sarebbe illegittima avendo «applicato spese e/o CP_1 commissioni illegittime e/o interessi non dovuti» che la garante può contestare trattandosi di eccezioni «fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa», nullità che «travolge, altresì, il contratto di fideiussione, rendendo […] qualsivoglia escussione della banca illegittima».
Il motivo è infondato.
pag. 26/28 Va disattesa la tesi di genericità della fideiussione essendo smentita dal tenore letterale del documento negoziale sottoscritto dalla (doc. 7 Pt_1 fasc. di primo grado) dal quale, a pag. 7, emerge che «[l]a CP_1 presente fideiussione viene presentata a favore della RO IN CA
S.p.A. nell'interesse con sede in VIA U. ZANI 56 04100 Parte_2
LATINA LT per le obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione n.
564924 di cui dichiariamo di aver presa debita visione prima di ora, nulla avendo da eccepire al riguardo, fino all'importo massimo di euro 106.055,44 che rimarrà fisso ed immutabile tutta la durata del contratto». Pertanto, la garanzia risulta prestata per il soddisfacimento delle obbligazioni relative a un rapporto univocamente individuato e, rispetto a tali obbligazioni, anche per un ammontare massimo. Di qui va esclusa la prospettata genericità.
Quanto alla doglianza di illegittimità della garanzia quale conseguenza dalla nullità del rapporto sostanziale, essa va disattesa, essendo risultato legittimo il rapporto garantito e corretta la misura del credito azionato da
. CP_1
Il motivo va dunque disatteso.
9. Quanto alle spese di lite, il rigetto sia dell'appello incidentale di CP_7 che di quello principale della che risulta comunque soccombente Pt_1 rispetto a tutte le domande proposte – giustifica la compensazione delle medesime spese di lite per ½ e la condanna della stessa alla Pt_1 rifusione della restante metà in favore di nella misura liquidata nel CP_2 dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato alla stregua della domanda (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che di quella Pt_1
pag. 27/28 incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_2
a quello dovuto per l'appello rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. respinge l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Firenze n. 1773 del 2022, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere ad 1/2 delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite – compensata tra le parti la residua metà – che liquida in euro 3.966,00 – nella misura ante-compensazione – oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo a Parte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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