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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14118 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33441/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da , nato Parte_1 in Brasile il 26/06/1952; , Controparte_1 nato in [...] il [...], per sé e per i figli minori
[...]
, nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...];
[...] Persona_3
, nata in [...] il [...];
[...] Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Pt_1 CP_3 Parte_2
nato in [...] il [...], per sé e per il figlio minore
[...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4 [...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
, nato in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_7
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_8
, nata in [...] il [...];
[...] Controparte_9
, nato in [...] il [...], per sé e per i figli minori
[...] [...]
, nata in [...] il [...] e Persona_5 Persona_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_10
, nato in [...] il [...], per sé e per il figlio minore
[...] [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...], per sé e per il figlio Controparte_11 minore , nato in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il Parte_3
22/01/1983, per sé e per il figlio minore , Persona_9 nato in [...] il [...]; , nata in Controparte_12
Brasile il 14/08/2003; , nata in [...] Controparte_13 il 14/08/2003, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo De Simone (CF:
) e dell'Avv. Valeria Saitta (CF: C.F._1
); C.F._2 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_14 CP_15 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il Persona_10
04/02/1861, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero (doc. 1-2); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_14 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese;
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata;
dall'esame dei documenti prodotti risulta con evidenza che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo
2 il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da , nato Parte_1 in Brasile il 26/06/1952; , Controparte_1 nato in [...] il [...], per sé e per i figli minori
[...]
, nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...];
[...] Persona_3
, nata in [...] il [...];
[...] Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Pt_1 CP_3 Parte_2
nato in [...] il [...], per sé e per il figlio minore
[...]
, nato in [...] il [...]; Persona_4 [...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
, nato in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_7
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_8
, nata in [...] il [...];
[...] Controparte_9
, nato in [...] il [...], per sé e per i figli minori
[...] [...]
, nata in [...] il [...] e Persona_5 Persona_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_10
, nato in [...] il [...], per sé e per il figlio minore
[...] [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_7 [...]
, nata in [...] il [...], per sé e per il figlio Controparte_11 minore , nato in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il Parte_3
22/01/1983, per sé e per il figlio minore , Persona_9 nato in [...] il [...]; , nata in Controparte_12
Brasile il 14/08/2003; , nata in [...] Controparte_13 il 14/08/2003, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo De Simone (CF:
) e dell'Avv. Valeria Saitta (CF: C.F._1
); C.F._2 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_14 CP_15 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il Persona_10
04/02/1861, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero (doc. 1-2); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_14 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese;
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata;
dall'esame dei documenti prodotti risulta con evidenza che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo
2 il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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