Articolo 1 della Legge 22 agosto 1951, n. 749
Articolo 2
Versione
22 settembre 1951
Art. 1.
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 22 settembre 1951