Art. 1.
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.