Sentenza 27 febbraio 2009
Massime • 1
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
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Leggi di più… - 3. Convocazione assemblea condominio coniugi comunione beniAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2009, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto MI - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NA IA e AN GI, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. CONTE NN Laura per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
LA AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arminjon n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo Azzoni, rappresentata e difesa dall'Avv. NATALIZI ZIZZI ARno, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
EL DO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza GI Randaccio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Musa, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
f e
ZI IC;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 683/06 depositata il 2 ottobre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2008 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato NN Laura Conte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente TE AL, l'Avvocato Leonardo Musa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto, in via principale, l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto del primo, secondo e terzo motivo del ricorso;
in subordine, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite sulle questioni poste dal primo e secondo motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 giugno 1987, i coniugi GA GI e AL NN AR, assumendo di essere proprietari e, in ogni caso, possessori di un appartamento sottostante a quello di proprietà di TO MA, convenivano quest'ultima davanti al Pretore di Brindisi, chiedendo il risarcimento dei danni verificatisi nella loro abitazione a seguito di infiltrazioni di umidità provenienti dalla proprietà sovrastante.
Si costituiva in giudizio la TO, contestando la domanda e, assumendo di essere l'esclusiva proprietaria dell'appartamento occupato dagli attori, proponeva domanda riconvenzionale per sentire ottenere l'accertamento del suo diritto dominicale, il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione.
A seguito della riconvenzionale, la causa veniva rimessa al Tribunale di Brindisi. Gli attori contestavano la riconvenzionale, assumendo di essere proprietari dell'immobile per averlo acquistato, con atto del 5 marzo 1980, da TE AL, che chiamavano in causa per essere garantiti da qualsiasi responsabilità loro addebitabile nei confronti della TO.
Il TE, costituendosi, rilevava che non gli poteva essere attribuita nessuna responsabilità, poiché i coniugi FA AL erano a conoscenza del fatto che l'immobile che egli aveva loro promesso di vendere era stato da lui acquistato da IA MI, marito della TO, qualificatosi proprietario per scrittura del 23 ottobre 1978. Il TE chiamava quindi in giudizio il IA, nei confronti del quale spiegava domanda di garanzia per quanto eventualmente tenuto a corrispondere ai coniugi FAAL e per il risarcimento di tutti i danni.
Con sentenza in data 21 novembre 2001, il GOA, dato atto del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 luglio 1997 - la quale, in un giudizio instaurato da TE AL per la risoluzione del contratto intercorso con i coniugi FAAL per inadempimento di costoro, aveva confermato la sentenza del Tribunale, di rigetto della domanda per essere tra le parti intervenuto un contratto di vendita di cosa altrui che non aveva prodotto effetti reali per la mancata acquisizione del bene da parte del venditore -; dato atto altresì che la TO aveva prodotto atto 24 luglio 1977, con cui le era pervenuto il terreno sul quale insisteva l'immobile per cui era causa;
che la scrittura privata con la quale il IA aveva ceduto al TE solo mq 160 di superficie coperta con circostante terreno di 700 mq era indicativa di un frazionamento;
che mancava il titolo idoneo ad attribuire alla TO il diritto dominicale rivendicato, respingeva la domanda proposta da quest'ultima e la condannava al risarcimento dei danni subiti dai coniugi FA AL e respingeva le domande di garanzia.
Proponeva appello la TO;
si costituivano i coniugi GA e AL, spiegando appello incidentale riguardo alla misura del riconosciuto risarcimento;
si costituiva altresì il TE, il quale proponeva a sua volta appello incidentale volto a far dichiarare rinunciata la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti e si doleva della mancata condanna al pagamento delle spese in suo favore.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata il 2 ottobre 2006, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale, riduceva l'entità dei danni ai quali era tenuta la TO, che veniva altresì dichiarata proprietaria dell'appartamento occupato dai coniugi GA-AL, condannando questi ultimi al rilascio dell'immobile stesso e alla rifusione delle spese del doppio grado in favore della TO, compensando invece quelle tra i coniugi GA-LM e il TE.
La Corte rilevava innanzitutto che vi era in atti la sentenza della Corte d'appello di Lecce 21 luglio 1997, costituente cosa giudicata, la quale aveva statuito che il contratto intervenuto tra il TE e i coniugi GA-LM non aveva realizzato in capo a questi ultimi alcun trasferimento immediato dell'immobile dagli stessi detenuto. Per altro verso, osservava la Corte, il diritto dominicale vantato dalla TO doveva ritenersi provato in forza dell'atto di acquisto 24 aprile 1977, relativo al terreno sul quale era stato edificato l'immobile, idoneo a costituire titolo anche con riguardo alle unità immobiliari componenti l'edificio, in base al principio fondamentale dell'accessione. E, ad avviso della Corte, tanto bastava per ritenere provato il diritto di proprietà della TO pur in mancanza della individuazione, mediante percorso a ritroso, di un antecedente acquisto a titolo originario, sulla base del principio per cui, nel caso in cui coloro che si contendono la titolarità di un bene facciano riferimento ad uno stesso antecedente titolo d'acquisto, non contestandone l'efficacia traslativa, il rigore probatorio richiesto in sede di revindica risulta notevolmente mitigato, ben potendosi fare riferimento a quel titolo comune. Nella specie, il trasferimento fatto valere dai coniugi GA- LM, facente capo tramite il TE al IA, coniuge della TO, traeva origine dal trasferimento del suolo operato nel 1977 in favore della TO, dal quale il IA avrebbe originato il titolo a disporre quale coniuge in comunione legale.
Pertanto, i coniugi GA-Plamariggi non potevano vantare nei confronti della proprietaria alcun diritto al risarcimento per i danni inerenti all'immobile, stante l'accertamento contrastante con il titolo dedotto, ne' per il mancato godimento del bene, mentre la TO doveva essere ritenuta proprietaria anche della parte del fabbricato detenuta dagli indicati coniugi, con conseguente condanna di questi ultimi al rilascio in favore della TO dell'immobile. Quest'ultima, invece, doveva essere condannata al pagamento dei danni relativi ai soli beni mobili collocati dai coniugi nell'immobile dagli stessi occupato.
La Corte riteneva che il TE non avesse interesse a dolersi, con appello incidentale, della statuizione di rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti, in quanto l'ampia statuizione di rigetto della domanda era comunque satisfattiva per lui. Quanto all'ulteriore doglianza del TE circa la mancata condanna alle spese processuali in suo favore, la Corte d'appello la riteneva infondata, essendo la pronuncia "nulla sulle spese nei confronti delle altre parti" significativa della volontà del primo giudice di disporre una compensazione generale per quanto non esplicitamente statuito.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono GA GI e LM NN AR sulla base di quattro motivi;
resistono, con distinti controricorsi, TO MA e TE AL;
IA MI non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.
I ricorrenti e la resistente TO hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, relativamente ai principi di cui alla comunione legale ex art. 177 c.c., in rapporto all'art. 948 c.c., per non aver valutato la Corte di merito la valenza dell'atto pubblico (Notaio Carugno 24.4.1976) in ragione della domanda di rivendica relativa ad una porzione del fabbricato alienata dal coniuge in regime di comunione (certificato estratto di matrimonio coniugi IA-TO prodotto all'udienza del 17.06.03) (art.360 c.p.c., comma 1, n. 3)".
I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dalla TO di rivendica della proprietà dell'immobile da essi detenuto, pur se la TO si era qualificata proprietaria esclusiva dell'immobile e pur se essi avevano documentato il matrimonio contratto dalla TO e dal IA in epoca antecedente all'acquisto del terreno;
documentazione, questa, dalla quale la Corte d'appello avrebbe dovuto desumere la sussistenza della comunione legale tra i coniugi, la estensione dell'acquisto individualmente fatto dalla TO anche al proprio coniuge e la necessità della integrazione del contraddittorio, in relazione alla domanda di rivendica, anche nei confronti del IA. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ.: "Dica l'Ecc.ma Corte se il giudice d'appello abbia violato o falsamente applicato alla fattispecie sottoposta al suo vaglio i principi di cui all'art. 177 c.c. in relazione all'art.948 c.c., come sopra specificato nel motivo di ricorso".
Il motivo è inammissibile, stante la inidoneità del quesito di diritto ora riportato ad assolvere la funzione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.. Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti chiarito che "il quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., n. 11535 del 2008). Ne consegue che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (Cass., n. 26020 del 2008). In particolare, "il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poiché in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6,
consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008). Il quesito di diritto, quindi, "deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008). Deve poi escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall'art. 366 bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacché l'espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l'interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l'indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell'art. 366 c.p.c., n. 4 e poi ripetuta nell'art.366 bis c.p.c.) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità
d'ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall'espressione preliminare evocativa della sanzione "a pena di"), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l'atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l'atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l'espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l'esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore (Cass., ord. n. 16002 del 2007). Nel quadro di tali principi, risulta evidente, ad avviso del Collegio, la non rispondenza del quesito di diritto formulato dai ricorrenti allo schema che si è delineato. I ricorrenti, infatti, si limitano ad interrogare la Corte sul se, nel caso di specie, si sia ve-rificata una violazione dei principi di cui all'art. 177 cod. civ., in relazione all'art. 948 cod. civ., facendo esplicito ed esclusivo riferimento a quanto dedotto nel motivo di ricorso. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano nullità del procedimento di rivendica per difetto di legittimazione attiva, per violazione del disposto di cui all'art. 81 cod. proc. civ., stante il regime di comunione legale dei coniugi, nonché mancata integrazione del contraddittorio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4). I ricorrenti sostengono che, quale conseguenza della omessa valutazione del regime di comunione legale dei coniugi, il giudice d'appello non ha rilevato che la domanda di rivendica avrebbe dovuto essere proposta anche dal IA, coniuge dell'appellante, atteso che la situazione giudiziale plurisoggettiva della comunione legale nasceva dal fatto in sè dell'acquisto del terreno, in forza del quale la TO aveva rivendicato la proprietà esclusiva del fabbricato da essi posseduto. L'impugnata sentenza, nel riconoscere la proprietà esclusiva in capo alla TO, avrebbe di fatto privato della contitolarità di quel diritto il coniuge IA, presente nel giudizio solo in quanto chiamato dal TE per essere manlevato dagli effetti pregiudizievoli della domanda di manleva proposta nei confronti del medesimo TE dai coniugi GA. Il riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva, e non solo per quota, imponeva la proposizione della domanda anche nei confronti del coniuge in comunione legale dei beni. I ricorrenti formulano quindi il seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Corte se il giudice di merito, alla luce della verifica della esistenza della comunione legale dei beni e della domanda di rivendica in via esclusiva sul bene comune acquistato, dovesse pronunciare d'ufficio il difetto di legittimazione attiva della rivendicante ex art. 81 c.p.c., e la mancata integrazione del contraddittorio necessario sul punto della domanda principale ex art. 102 c.p.c., e se da tale omissione sia derivata la nullità dell'intero procedimento". A differenza di quanto rilevato nel motivo precedente, il quesito di diritto risulta, con riferimento al secondo motivo, idoneamente formulato.
Il motivo è peraltro infondato.
Occorre premettere che correttamente i ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, sarebbe stata ravvisabile, da parte del giudice del merito, una situazione di comunione legale tra coniugi. Si deve infatti rilevare che, alla data di entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 - la quale ha disposto per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l'applicabilità, in mancanza di diversa e contraria pattuizione, del regime di comunione legale tra i coniugi -, la TO e il IA erano già coniugati e che l'acquisto del terreno sul quale è poi stato edificato l'immobile oggetto della domanda di rivendicazione da parte della TO è avvenuto il 24 aprile 1976. In tale contesto, trova applicazione la citata L. n. 151 del 1975, art. 228, il quale, dopo aver stabilito, al comma 1, che "le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio", dispone, al comma 2, che "entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel comma 1 siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi". La data di due anni dalla entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, è stata poi differita al 15 gennaio 1978 ad opera del D.L. n. 688 del 1977, convertito in L. n. 804 del 1977.
Contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, è indubbio che le citate disposizioni transitorie debbano essere interpretate, così come emerge da un orientamento consolidato di questa Corte, nel senso che "per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, comma 1, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (Cass., n. 4071 del 1992). Con riguardo a famiglia costituita prima della data di entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, sulla riforma del diritto di famiglia, e rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale (15 gennaio 1978), siffatta comunione si verifica ex nunc, a partire da detta scadenza in mancanza di quella volontà contraria, senza che possa avere alcuna influenza, sul descritto regime, uno stato di separazione legale tra coniugi ove lo stesso risulti superato da una riconciliazione intervenuta in epoca precedente alla scadenza medesima" (Cass., n. 2221 del 1993). Ne consegue, quindi, che, nel caso di specie, non può predicarsi, come pretendono i controricorrenti, l'esclusione del bene acquistato dalla TO dalla comunione legale con il coniuge IA. Ciò premesso, osserva tuttavia il Collegio che certamente la proposizione di una domanda da parte della TO, di rivendicazione del bene edificato sul terreno da ella acquistato nel 1976 e poi confluito nella comunione legale, certamente non determina, così come ipotizzato dai ricorrenti, un difetto di legittimazione attiva della medesima, potendosi al più porre un problema con riguardo alla necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.. E tuttavia, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non fosse necessario procedere alla integrazione del contraddittorio anche nei confronti del sig. IA e che, quindi, la sentenza impugnata non sia affetta dalla denunciata nullità.
Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, vi è un orientamento secondo cui "la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge" (Cass., n. 75 del 2006; Cass., n. 2106 del 2000; Cass., n. 4354 del 1999). In particolare, si è affermato che "l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari" (Cass., n. 6637 del 2002), e, "nelle controversie che abbiano ad oggetto la validità o efficacia del titolo di acquisto di un bene, compiuto individualmente da un coniuge in regime di comunione legale - si è ulteriormente precisato -, l'altro coniuge, rimasto estraneo alla formazione dell'atto e non intestatario del bene, non è litisconsorte necessario, giacché l'inclusione del bene nella comunione costituisce un effetto ape legis dell'acquisto compiuto" (Cass., n. 24031 del 2004; Cass., n. 13941 del 1999). Orbene, se pur è vero che a fronte di tale orientamento ve ne è, nella giurisprudenza di questa Corte, un altro, affermato peraltro con riferimento a diritti di obbligazione,
che sostiene invece la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge in comunione legale che non sia parte di un rapporto processuale (Cass., n. 7271 del 2008; Cass., n. 12313 del 2004; Cass., S.U., n. 17952 del 2007, in tema di preliminare), ritiene il Collegio che la questione possa essere risolta nel caso di specie sul piano della carenza di interesse dei ricorrenti, che non hanno ne' dedotto ne' eccepito nel giudizio di merito la non integrità del contraddittorio sulla domanda di rivendicazione, e che, appunto, non hanno interesse in questa sede a dolersi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del IA con riferimento alla domanda di rivendicazione proposta dalla TO.
Si deve infatti rilevare che la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha fondato la propria valutazione sulla precedente sentenza della medesima Corte del 1997, nella quale si è accertato che l'immobile oggetto del contratto intercorso tra il TE e i GA era di proprietà di altri, e cioè del IA;
e non vi è dubbio che l'immobile oggetto della sentenza qui impugnata sia il medesimo al quale si riferisce l'accertamento della sentenza del 1997. Ne consegue che, avendo richiesto la TO il rilascio di detto immobile, non vi è interesse per i ricorrenti a dedurre la non integrità del contraddittorio in ordine alla domanda di rivendica, attenendo la questione ai rapporti tra la TO e il proprio coniuge IA, ben potendo comunque ritenersi che, stante l'accertamento della Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, del diritto di proprietà in capo alla TO, senza specificazione della sua esclusività (v. il dispositivo della sentenza), non vi sia alcuna incompatibilità tra la prima sentenza della Corte d'appello, che ha incidentalmente accertato la proprietà del bene in capo al IA - non trasferito al TE, dante causa degli attuali ricorrenti - e l'accertamento della sentenza impugnata che ha invece affermato il diritto della TO sul medesimo bene. Ciò che è certo è che, escluso che possa ravvisarsi un difetto di legittimazione della TO, così come denunciato dai ricorrenti, in ordine alla rivendicazione di un bene in ipotesi rientrante nella comunione legale con il coniuge IA, ed essendo stato escluso il trasferimento del bene dal IA al TE e quindi da questi agli odierni ricorrenti, questi ultimi abbiano interesse, nel caso di specie, alla integrazione del contraddittorio finalizzata alla estensione della domanda di rivendicazione da parte della TO anche nei confronti del IA.
Priva di rilievo è poi l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui essi, nelle repliche conclusionali, ebbero a ribadire la valenza probatoria di un atto di diffida notificato al TE dai coniugi IA-TO, sottolineandone il valore di confessione stragiudiziale, in quanto da detto documento si sarebbe dovuto desumere "l'intervenuto atto di vendita tra i coniugi IA ed il TE", con la precisazione che, "d'altro canto il IA aveva facoltà di vendere avendo nel 1976 acquistato il terreno in regime di comunione con il coniuge TO, sicché la proprietà era legittimamente trapassata in capo al TE ed in conseguenza in capo ai LM-GA". Posto che è incontestato che la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 1997 è passata in giudicato ed è altrettanto certo che detta sentenza ha positivamente escluso che il contratto intercorso tra il TE e i ricorrenti abbia realizzato, in capo a questi ultimi, alcun trasferimento immediato dell'immobile dagli stessi detenuto, essendo intervenuto tra le parti un contratto di vendita di cosa altrui, della quale il venditore non aveva acquisito la proprietà, le circostanze dedotte dai ricorrenti si risolvono nella pretesa di porre in discussione un accertamento ormai passato in giudicato, in forza del quale il bene che essi assumono di avere acquistato dal TE era di proprietà di altri.
Da ultimo, si deve evidenziare che la presenza in giudizio del IA, ancorché contumace, in riferimento alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal TE, se non vale a far ritenere integrato il contraddittorio sulla diversa domanda di rivendicazione proposta dal coniuge TO nei confronti dei coniugi GA-LM, certamente costituisce un elemento di valutazione nel senso della insussistenza di ragioni che lo stesso avrebbe potuto far valere nei confronti della TO e quindi della insussistenza della necessità della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in riferimento anche a tale domanda. Il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato.
Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione "circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul rivendicante ex art. 948 c.c. e 2697 c.c., alla luce pure del comportamento processuale delle parti ex art. 116 c.p.c." i ricorrenti si dolgono della erronea valutazione, da parte della Corte d'appello, degli atti acquisiti e in particolare del fatto che il giudice del gravame abbia inesattamente valutato il giudicato esterno costituito dalla sentenza della Corte d'appello del 1997. Dall'accertamento del mancato verificarsi in capo ad essi ricorrenti dell'effetto traslativo del contratto intercorso con il TE, la Corte ha infatti ritenuto che il bene appartenesse automaticamente alla TO, per avere essa prodotto in giudizio l'atto per notaio Carugno di acquisto del relativo terreno, senza peraltro considerare che detto terreno apparteneva alla comunione legale e senza procedere alla valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio della TO in ordine alla rivendica del fabbricato acquisito dal TE per cessione da parte del IA e dal TE trasferito ad essi ricorrenti. Per altro profilo, i ricorrenti riproducono, con riferimento al denunciato vizio di motivazione, le censure relative alla mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, della comunione legale esistente tra la TO e il IA e della conseguente necessità di integrare il contraddittorio, quanto alla domanda di rivendica in via esclusiva in capo alla TO, anche nei confronti del coniuge di quest'ultima. La TO, in ogni caso, avrebbe dovuto dimostrare l'acquisto a titolo originario del bene oggetto di rivendica, e a tale onere non ha ottemperato. I ricorrenti formulano conclusivamente il seguente quesito: "Dica l'Ecc.ma Corte se la Corte d'appello abbia omesso di valutare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla rivendicante ex art. 948 c.c. e 2697 c.c., pure alla luce dell'art. 116 c.p.c. relativamente al comportamento processuale delle parti".
Il motivo è inammissibile, stante la non rispondenza del quesito, come sopra trascritto testualmente ad assolvere la sua funzione. Si deve infatti ricordare che "allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso" (Cass., ord. n. 8897 del 2008). Si è altresì chiarito che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). Invero, "il quesito di diritto che il ricorrente ha l'onere di formulare ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass., n. 1908 del 2008). Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l'insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione" (Cass., n. 5471 del 2008). Orbene, dalla illustrazione del motivo e dalla trascrizione del quesito di diritto che lo conclude, risulta evidente la non conformità di questo ai principi prima enunciati e quindi alla sostanza che il quesito di diritto, allorquando venga denunciato un vizio di motivazione, deve necessariamente avere. Il quesito, infatti, si presenta assolutamente generico e privo di qualsiasi significatività ove letto a prescindere dalla esposizione del motivo, nella quale, peraltro, vengono sviluppate argomentazioni afferenti a diverse asserite lacune della sentenza impugnata, delle quali la sintesi contenuta nel quesito non da in alcun modo conto, denunciandosi l'omessa valutazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul rivendicante, pure alla luce del comportamento processuale assunto dalle parti nel processo. Quest'ultimo riferimento, poi, suppone, per definizione, che si proceda ad un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità. Del resto, le argomentazioni svolte nel motivo di ricorso, lungi dal prospettare lacune, illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non solo del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, ma anche del diverso giudizio definito dalla Corte d'appello di Lecce con la sentenza del 1997, con la quale sono state rigettate sia la domanda del TE di risoluzione del contratto in data 5 marzo 1980 intercorso con i coniugi GA, sia la domanda di questi ultimi volta all'adempimento di quel contratto. Ed è noto che "il disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass., n. 9234 del 2006;
Cass., S.U., n. 5802 del 1998). Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono "errata pronuncia circa la presunzione di rinuncia all'azione di garanzia da essi proposta nei confronti del TE;
errata interpretazione del disposto di cui all'art. 189 c.p.c., e della valenza degli accordi contrattuali intercorsi tra gli appellati coniugi GA e TE giusta contratto di vendita 5.3.80 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". La Corte d'appello, sostengono i ricorrenti, avrebbe errato nel ritenere rinunciata la domanda di garanzia da loro proposta nei confronti del TE, giacché in sede di precisazione delle conclusioni essi avevano insistito sulla domanda principale senza in alcun modo intendere rinunciare alla domanda di garanzia nei confronti del TE. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto : "Dica l'Ecc.ma Corte se, alla luce di tutte le motivazioni sopra espresse, vi sia stata insufficiente o contraddittoria motivazione nella sentenza impugnata circa la correttezza del permanere della domanda di manleva ex art. 106 c.p.c., proposta dai coniugi GA e se vi sia stata omissione nell'esame degli atti di causa su tale punto decisivo del giudizio, con particolare riferimento all'attività giudiziale dei ricorrenti, alla luce dei principi di cui all'art. 189 c.p.c., ed al comportamento processuale tenuto dalle parti".
Il motivo è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata emerge che nel giudizio di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda proposta dagli attori (odierni ricorrenti), ha respinto la domanda di rivendicazione proposta dalla TO e le domande di garanzia proposte nei confronti del TE e del IA. Emerge altresì che gli odierni ricorrenti, quali appellati nel giudizio di gravame introdotto dalla TO, hanno chiesto il rigetto dell'appello di quest'ultima e hanno proposto appello incidentale "riguardo alla misura del riconosciuto risarcimento, dovendo lo stesso ricomprendere i danni inerenti alla mancata utilizzabilità dell'immobile per il periodo necessario al prosciugamento delle infiltrazioni". Emerge ancora che con il medesimo atto essi hanno riproposto la domanda di garanzia nei confronti del TE, per il caso di condanna a restituire il bene e a pagare le spese di lite. Risulta, infine, che il TE, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha censurato in via incidentale la sentenza impugnata nella parte in cui "la domanda di manleva dei coniugi GA-LM era stata rigettata piuttosto che ritenuta rinunciata per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni".
Tali essendo il contenuto dispositivo della sentenza di primo grado (rigetto della domanda di garanzia) e dell'atto di appello, ritiene il Collegio che la questione della errata valutazione della mancata riproposizione nelle conclusioni degli odierni ricorrenti nel giudizio di primo grado della domanda di garanzia proposta nei confronti del TE non potesse formare oggetto di esame da parte della Corte d'appello, se non per il profilo, dedotto dal solo TE in via di appello incidentale (in relazione al quale la sentenza impugnata ha rilevato una sostanziale carenza di interesse), ma che certamente non poteva più essere posta in discussione la reiezione della domanda di garanzia, in mancanza di uno specifico motivo di appello incidentale da parte degli appellati GA- LM. Invero, la statuizione di reiezione di detta domanda, giusta o sbagliata che fosse, e non già di assorbimento della stessa a seguito della reiezione della domanda di rivendicazione proposta dalla TO nei loro confronti, non poteva indurre i coniugi stessi a ritenere sufficiente la riproposizione della domanda, secondo quanto consentito dall'art. 346 cod. proc. civ., giacché la relativa statuizione doveva essere impugnata in via di appello incidentale con specifico motivo, ex art. 342 cod. proc. civ.. In sostanza, posto che la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dagli odierni ricorrenti deve ritenersi passata in giudicato, perché non ha formato oggetto di appello incidentale, ancorché condizionato, il motivo di ricorso in esame non è ammissibile, discutendosi con esso della diversa questione della correttezza o meno della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che quella domanda, già decisa nel senso della infondatezza, non sia in realtà stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e sia stata quindi abbandonata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009