Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2009, n. 4856
CASS
Sentenza 27 febbraio 2009

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La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2009, n. 4856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4856
Data del deposito : 27 febbraio 2009

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