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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 886 R.G.L. del 2018, promossa
D A nata a [...] il [...] e residente a [...]
Niscemi, in Contrada Vituso, (cod. fisc. ) rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Sabrina Maria Mingoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Niscemi n. 23, Messina;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro
[...]
tempore, cod. fisc. elettivamente domiciliato ex lege presso P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, via Libertà n. 174.
- convenuto contumace - A seguito dell'udienza del 30.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che la parte ricorrente costituita ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2018, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere in possesso di diploma magistrale conseguito in data 13.07.2000 – dunque di un titolo di studio avente valore abilitante ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 374/2017, come tale costituente titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto previste dall'art. 5 del D.M. del 13.06.2007
– e di avere presentato presso la scuola capofila I.C. “Arcoleo” di Caltagirone , in data 22.06.2017, domanda per l'inserimento in seconda fascia nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020, conveniva in giudizio il dolendosi dell'illegittima mancata inclusione nella richiamata CP_2
seconda fascia, comunicata dall'amministrazione scolastica con provvedimento del 29.08.2017, in risposta al reclamo all'uopo presentato dalla ricorrente avverso le stilate graduatorie d'istituto.
La ricorrente deduceva dunque l'illegittimità del motivo addotto dall'amministrazione scolastica a sostegno della mancata inclusione in prima fascia, correlato al fatto che ella risultasse già inserita a pieno titolo nella prima fascia delle medesime graduatorie di circolo e di istituto, giacché
l'inserimento d'ufficio nella prima fascia era stato disposto (in forza di decreto dell CP_3
prot. N. 7669/68) a seguito dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, avvenuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1241/2016. Soggiungeva che, in ogni caso, l'inserimento in prima fascia non sarebbe stata ostativa all'inserimento della docente nella seconda fascia della medesima graduatoria d'istituto, essendo ciò invece espressamente consentito dall'art. 5 del D.M. del 13.06.2007.
Concludeva dunque chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto della ricorrente ad indicare le sedi delle scuole della graduatoria d'istituto dove voglia essere inserita per l'assegnazione delle supplenze;
disporre l'inserimento della ricorrente delle graduatorie di istituto indicate nel modello B inviato in modo cartaceo e precisamente disporre l'inserimento della ricorrente delle graduatorie d'istituto delle seguenti scuole: , , Controparte_4 Controparte_5 [...] , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
; Controparte_13
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di istituto della provincia di fin dal momento di presentazione della domanda e il consequenziale diritto ad CP_3
essere destinataria di contratto a tempo determinato in quanto docente con punteggio maggiore, rispetto alle docenti che sono state destinatarie di supplenze brevi per l'a.s. 2017/2018; conseguentemente condannare il a Controparte_14
corrispondere la mancata retribuzione non percepita, che sarebbe spettata alla ricorrente quale forma di risarcimento del danno subito e condannare il al riconoscimento giuridico CP_2
(punteggio) del servizio non prestato, che invero la ricorrente avrebbe dovuto svolgere.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pur ritualmente evocato, non si costituiva il convenuto, di cui va dunque dichiarata in CP_1
limine litis la contumacia.
Istruita la causa in via documentale, disposti diversi rinvii determinati dall'avvicendarsi di diversi giudici nella titolarità del procedimento nonché dal protrarsi della situazione epidemiologica da Sars
Covid-19, veniva quindi decisa a seguito dell'udienza del 30.04.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con il presente giudizio la parte ricorrente si duole, come premesso, del mancato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto di diverse scuole (puntualmente indicate nel modello
B trasmesso su modulo cartaceo, cfr. all. n. 4 al ricorso) ricomprese nella provincia di . CP_3
Va pertanto preliminarmente ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis, Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui "Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-
2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione intale fascia ai sensi del D.M. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)").
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Risulta innanzitutto per tabulas: che la ricorrente aveva presentato domanda alla scuola capofila I.C.
Arcoleo” di Caltagirone ai sensi del D.M. 374/2017 (decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto) per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/2020 (cfr. all. 2 al ricorso); che il sistema informatico non le aveva in seguito consentito di provvedere alla compilazione del modello B per la scelta delle scuole presso cui inserire la domanda, sicché si era vista costretta ad inviare alla scuola capofila un modulo cartaceo per la scelta delle scuole delle graduatorie di istituto
(all. n. 4 al ricorso); che il mancato inserimento in seconda fascia era stato motivato dall'amministrazione scolastica sul rilievo che la risultasse già iscritta a pieno titolo nella Parte_1
prima fascia delle medesime graduatorie di istituto (all. n. 5 al ricorso).
In punto diritto, l'art. 5 del D.M. n. 131 del 13.06.2007, disciplinante le modalità di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, prevede che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;
le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo”.
Ancora, per il triennio 2017-2020, il D.M. 374/2017 prevede all'art. 1 che “Per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento” precisando all'art. 4, riguardo alle modalità di composizione delle richiamate graduatorie, che “1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia sono costituite esclusivamente dai candidati che presenteranno i relativi modelli di domanda A/l, A/2, A/2 bis e B secondo le disposizioni di cui al presente articolo e secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 7.
2. I docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/17, saranno graduati secondo l'ordine di punteggio attribuito, indipendentemente dalla finestra aggiuntiva di collocazione del precedente triennio.
3. L'inclusione nelle graduatorie di istituto è disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod. B, di cui ai successivi art. 5 e 7. 4. Per gli aspiranti all'inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati riportati nei rispettivi modelli A/1, A/2 e A/2 bis previsti dalla presente procedura”.
L'art. 5 prevede dunque, per quanto concerne la presentazione dei Moduli di domanda, che “1. Il
Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato da coloro i quali chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2.
Tali aspiranti, ivi compresi i docenti di Strumento musicale nelle istituzioni scolastiche di I e II grado, sono graduati secondo la tabella di valutazione annessa quale Tabella A che si approva con il presente provvedimento.
2. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione nelle graduatorie di III fascia per insegnamenti per i quali sono in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui al precedente ali. 2, esclusivamente per uno dei seguenti casi:
- a) aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
- b) aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
3. Il Modello A2/bis deve invece essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.
4. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado e quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di discipline coreutiche nei Licei coreutici, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa quale Tabella B che si approva con il presente provvedimento.
5. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e sempre il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2
o il Mod. A2/bis, e sempre il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
c) l'aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 6, le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di II e III fascia, per i quali è in possesso dei relativi titoli.
d) in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n.
210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell'inserimento in II e/o III fascia, ma potranno aggiornare i punteggi nella II e III fascia. Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 comma
6 del Regolamento. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all' atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti”.
Indi, l'art. 6 del D.M. citato disciplina la procedura di scelta della provincia e delle sedi scolastiche, appunto tramite la presentazione del Modello B (con le modalità di cui al successivo comma 7, ovverossia “esclusivamente attraverso il sito internet conformemente al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini e avvalendosi del modello di domanda che saranno successivamente indicati”). Nello specifico il citato art. 6 dispone che “1. Le modalità di scelta della provincia ed il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall'art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
2. Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, presentando il relativo Modello B, compilato secondo le modalità indicate al successivo art. 7, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
3. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti indicati al precedente comma 2 per la scuola dell'infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica, ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente, sui rispettivi siti internet regionali e provinciali, che in tali province. i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
4. Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria, solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine indicato dal candidato nel Modello B.
5. Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento,
Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti
Uffici, secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
6. Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel
Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d'interpello previste al successivo art. 12, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art.7, comma 7 del Regolamento.
7. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l'indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
8. Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell'istituto onnicomprensivo medesimo”.
Poste tali doverose premesse in punto di diritto, risulta documentalmente che nel caso di specie alla ricorrente era stata inibita l'iscrizione in seconda fascia in ragione del fatto che ella risultava già iscritta nella prima fascia delle medesime graduatorie di circolo e di istituto.
Tale circostanza non risulta del resto neppure contestata, avendo la ricorrente unicamente dedotto che tale inserimento d'ufficio in prima fascia era stato disposto con riserva da parte dell CP_15
con provvedimento prot. n. 7669/68 emesso in data 08.06.2016 in ottemperanza all'ordinanza
[...]
cautelare n. 1241/2016 del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento della provincia di – fascia terza CP_3
– scuola primaria e infanzia (cfr. all.ti nn. 13 e 14 alle note depositate in data 16.03.2021); salvo poi dolersi, per vero in modo assai generico, di non essere stata tuttavia “messa nelle condizioni di poter indicare le scuole della graduatoria di istituto in prima fascia”. Si ravvisa, in parte qua, una carenza allegativa, prima ancora che probatoria, non essendo dato comprendere, in assenza di specificazioni sul punto, in quali circostanze e con quali modalità sarebbe stata inibita alla ricorrente la scelta delle sedi. Il che non rende possibile, all'evidenza, alcun vaglio in ordine alla legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, non essendo financo possibile escludere che la mancata individuazione della ricorrente quale destinataria di contratti a tempo determinato sia dipesa da circostanze alla stessa imputabili.
Non risulta, poi, fondato il motivo di doglianza poggiante sul reclamato diritto ad essere inserita, nonostante l'iscrizione in prima fascia, anche nella seconda fascia delle medesime graduatorie d'istituto, essendo tale facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 4 comma 15 del D.M. n. 374/2017 unicamente agli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia (nello specifico la norma dispone che “gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia di istituto, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d)”), come peraltro ribadito dal con le faq allegate al ricorso (doc. n. 7). Una simile facoltà non è invece parimenti CP_2
riconosciuta agli aspiranti iscritti a pieno titolo in prima fascia, trovando evidentemente la sua ratio nell'esigenza di non vulnerare le chances di ottenimento di contratti di supplenza di quei docenti il cui inserimento con riserva non sia infine sciolto positivamente.
Il richiamo a tale disposizione, effettuato dalla ricorrente in seno alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'08.07.2021, non risulta dunque conferente nel caso di specie, non essendovi alcuna prova documentale che la ricorrente, alla data di presentazione della domanda per cui è causa, risultasse iscritta con riserva nella prima fascia. Semmai, dalla stessa documentazione depositata in uno al ricorso (cfr. all. n. 8), risulta l'iscrizione a pieno titolo in prima fascia per entrambe le graduatorie cui aveva chiesto di essere inserita con la domanda presentata il 22.06.2017
(id est graduatoria EEEE – Scuola Primaria e graduatoria AAAA – Scuola dell'Infanzia). Argomenti di segno contrario non è neppure possibile trarre dal richiamato decreto prot. n. 7669/68 emesso in data 08.06.2016 (depositato in data 28.10.2022), avendo questo disposto l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento di valida per il triennio 2014- CP_3
2017 (proprio in aderenza all'ordinanza del Consiglio di Stato dell'08.04.2016 e nelle more del relativo giudizio di merito). Non è dato invece sapere se tale riserva sia stata o meno sciolta positivamente, e non essendo financo possibile escludere che proprio in esito al richiamato giudizio di merito sia stato disposto il definitivo inserimento della ricorrente a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie ad esaurimento e delle correlate graduatorie di istituto di I fascia per il triennio
2017/2020, di cui nel presente giudizio si discute. Ipotesi, quest'ultima, cui il richiamato all. n. 8 apporta peraltro valido alimento argomentativo. Per gli esposti motivi il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, dichiarandosi dunque assorbita l'ulteriore domanda risarcitoria proposta in via cosnequenziale.
Nulla si dispone in ordine alle spese, stante la contumacia del CP_2
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Gela il 20/05/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi