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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 36940/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/10/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 30 settembre 2025, discussa nella Camera di Consiglio del 01/10/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. VIGORELLI ANNA ELISABETTA con studio in VIA G.
CAGLIERO, 4 20125 - MILANO- presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 residente formalmente in MILANO (MI), Viale Piero e Alberto Pirelli 34, ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6.11.2023
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni;
1) i coniugi vivranno separati con dovere di mutuo rispetto;
2) nessuna somma è dovuta da un coniuge all'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) spese di procedura a carico di parte resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Busan Parte_1 CP_1
(Repubblica di Corea) il 2.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2020, Numero 19, Registro I, Parte II, Serie C/1, in separazione dei beni, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 20.10.2023 il ricorrente chiedeva la separazione personale dalla moglie e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis . 49 c.p.c. con sentenza resa il 25.9.2024 pubblicata in data 2.10.2024 con il n. 8488/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio fissando la data del
30.9.2025 per il deposito di note scritte,
in data 3.9.2025 il ricorrente depositava note scritte con l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, oltre all'atto integrale di matrimonio e chiedeva la pronuncia di divorzio,
la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Considerato in diritto pagina 2 di 4 Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera b) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, tenuto conto che tale periodo non si è concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, e che parte ricorrente vi risiedeva ancora (come vi risiede anche oggi).
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
8488/2024 pubblicata in data 2.10.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in data 18.2.2025. L'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 17.9.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(un anno decorrente dalla udienza di comparizione dei coniugi il 17.9.2024, fino alla data della udienza sostituita da note scritte il 30.9.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Busan (Repubblica di Corea) il 02.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di Milano nell'anno 2020, Numero 19, Registro I, Parte II, Serie C/1.
pagina 3 di 4 2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell' 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/10/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 30 settembre 2025, discussa nella Camera di Consiglio del 01/10/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. VIGORELLI ANNA ELISABETTA con studio in VIA G.
CAGLIERO, 4 20125 - MILANO- presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 residente formalmente in MILANO (MI), Viale Piero e Alberto Pirelli 34, ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6.11.2023
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni;
1) i coniugi vivranno separati con dovere di mutuo rispetto;
2) nessuna somma è dovuta da un coniuge all'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) spese di procedura a carico di parte resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Busan Parte_1 CP_1
(Repubblica di Corea) il 2.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2020, Numero 19, Registro I, Parte II, Serie C/1, in separazione dei beni, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 20.10.2023 il ricorrente chiedeva la separazione personale dalla moglie e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis . 49 c.p.c. con sentenza resa il 25.9.2024 pubblicata in data 2.10.2024 con il n. 8488/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio fissando la data del
30.9.2025 per il deposito di note scritte,
in data 3.9.2025 il ricorrente depositava note scritte con l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, oltre all'atto integrale di matrimonio e chiedeva la pronuncia di divorzio,
la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Considerato in diritto pagina 2 di 4 Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera b) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, tenuto conto che tale periodo non si è concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, e che parte ricorrente vi risiedeva ancora (come vi risiede anche oggi).
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
8488/2024 pubblicata in data 2.10.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in data 18.2.2025. L'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 17.9.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(un anno decorrente dalla udienza di comparizione dei coniugi il 17.9.2024, fino alla data della udienza sostituita da note scritte il 30.9.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Busan (Repubblica di Corea) il 02.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di Milano nell'anno 2020, Numero 19, Registro I, Parte II, Serie C/1.
pagina 3 di 4 2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell' 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
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