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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4562/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Letizia Patanè e Carmelo Parte_1
Spampinato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Marco Anastasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-RESISTENTE-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Gallo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimino, Maria Rosaria Battiato e
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
************
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del C.S.R.-Consorzio Siciliano di
Riabilitazione, con la qualifica di impiegato di concetto, dal 01/08/1985 al 27/07/2007, di avere usufruito, durante tale periodo, di diversi periodi di aspettativa non retribuita concessa al fine di consentirgli di ricoprire l'incarico di Assessore del Comune di Catania, che quest'ultimo comune non ha versato i “contributi pensionistici maturati nell'espletamento della propria carica” e, infine, di avere chiesto, con “numerose istanze” la “regolarizzazione della propria posizione contributiva” – ha agito in giudizio domandando di accertare e dichiarare il suo diritto al versamento, da parte del dei contributi Controparte_1 pensionistici maturati nell'espletamento della propria carica nel periodo in cui lo stesso era in aspettativa dall'attività lavorativa svolta presso il CSR di e, più precisamente, dal CP_1
01/08/1985 al 27/07/2007, e, per l'effetto, condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in suo favore, della somma di euro 33.600,00 per il risarcimento del danno derivante dal mancato versamento di 5 anni di contribuzione pensionistica, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo la indeterminatezza della domanda e la maturazione della prescrizione ed asserendo l'infondatezza della domanda;
in particolare, l'ente comunale ha dedotto che il ricorrente aveva ricoperto la carica di assessore soltanto dal 01.05.2000 al 03.06.2005 e che il Consorzio datore non aveva comunicato all'Amministrazione il collocamento in aspettativa del proprio dipendente e di conseguenza non aveva trasmesso gli importi della retribuzione percepita dallo stesso e le somme relative ai contributi da versare all'Inps.
Anche il C.S.R. si è regolarmente costituito in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ed eccependo la maturazione della prescrizione.
In corso di causa è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Inps, istituto che si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo la condanna del
[...]
alla regolarizzazione contributiva del ricorrente. CP_1
2 Precedentemente ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto rimarcato come le inesattezze nella formulazione del ricorso introduttivo (quanto ad indicazione del nominativo del ricorrente e ad individuazione del periodo nel quale lo stesso ha ricoperto la carica assessoriale ed al quale vanno riferite le domande proposte), non possono ritenersi tali da determinare la nullità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo, essendo stati individuati in modo sufficientemente determinato il petitum e la causa petendi della controversia.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.S.R., per cui se ne deve disporre l'estromissione dal giudizio, attesa la sua estraneità alla domanda risarcitoria proposta in giudizio per omissione contributiva.
Ed invero, ai sensi degli artt. 86, comma 1, T.U.E.L. e 22 l. Regione Sicilia n. 30/2000, le amministrazioni locali sono tenute a versare interamente ai rispettivi istituti i contributi previdenziali ed assistenziali maturati in relazione alla posizione contributiva degli amministratori locali (tra i quali, per quello che rileva in questa sede, gli assessori comunali di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) che siano lavoratori dipendenti e che, per il periodo di espletamento del mandato, siano stati collocati in aspettativa senza assegni.
Rispetto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'omesso versamento dei contributi, quindi, unico legittimo contraddittore del ricorrente è il . Controparte_1
In terzo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal e dal CP_1 CP_4
resistenti.
Al riguardo, va rilevato come sia incontestato che il sig. OR abbia espletato le funzioni di assessore del da aprile 2000 a maggio 2005, trattandosi di elemento Controparte_1
dedotto dal resistente e sostanzialmente non contestato dal ricorrente, oltre che CP_1
evincibile dai documenti allegati ai nn. 5, 7 e 9 del ricorso.
Occorre a tal punto procedere alla individuazione dei termini prescrizionali applicabili alle domande – quale quella oggetto di vaglio nella presente sede – proposte a titolo risarcitorio, in relazione alla violazione degli obblighi contributivi gravanti sulla parte datoriale o, in sua sostituzione, sull'ente comunale presso cui l'interessato ha espletato il suo mandato assessoriale.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile,
e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962,
n. 1338, articolo 13. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex articolo 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno […] è soggetto a prescrizione decennale.
La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria e' quello di cui all'articolo 2946 c.c.” (Cass. Sez. lav. 08.09.2020, n. 18661; Cass. Sez. lav.
07.02.2018 n. 2964; Cass. Sez. lav. 25.11.2009, n. 24768).
Peraltro, come ulteriormente precisato dai giudici di legittimità, “il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi. Con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, articolo 13,
a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi comparabile, per quel che qui rileva, alla azione risarcitoria per omissione contributiva esperita nel presente giudizio), si e' affermato che il diritto del lavoratore e' soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva” (vedi ex plurimis Cass. S.U. 14.09.2017,
n. 21302 e Cass. Sez. lav. 08.09.2020, n. 18661, secondo la quale ultima “il termine decennale di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio decorre, per quanto
4 sinora detto, dal momento in cui i crediti contributivi si sono prescritti perche' in quel momento si realizza la fattispecie produttiva del danno ed il diritto poteva essere azionato
(articolo 2935 c.c.)”).
Pertanto, rispetto ai crediti contributivi relativi al periodo da aprile 2000 a maggio 2005
(periodo nel quale, come detto, il ricorrente ha espletato le funzioni di assessore ed al quale si riferiscono le lamentate omissioni contributive), il termine prescrizionale decennale è iniziato a decorrere dalla conclusione del quinquennio successivo e, quindi, a decorrere da maggio 2010, per cui la prescrizione decennale deve ritenersi maturata nel maggio 2020.
Orbene, dagli atti di causa si evince che il ricorrente ha proposto il 17.08.2019 un atto di diffida indirizzato sia al comune di che al C.S.R, con il quale ha domandato il CP_1
risarcimento del danno da omessa contribuzione, nonché un successivo atto di diffida del
27.09.2020.
Il primo atto ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale per cui le pretese azionate con il ricorso depositato in data 19.07.2021 non si sono estinte per decorso della prescrizione.
Quanto al merito dell'azione risarcitoria, il comune resistente ha lamentato il fatto che il datore di lavoro del sig. OR non avesse comunicato il collocamento in aspettativa del dipendente e gli importi della retribuzione dallo stesso percepiti, il che, secondo lo stesso comune, sarebbe stato “essenziale” al fine del versamento dei contributi.
Tale impostazione deve reputarsi priva di fondamento, atteso che i citati artt. 86, comma 1,
T.U.E.L. e 22 l. Regione Sicilia n. 30/2000 prevedono testualmente che “L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti”, senza sancire alcun obbligo di previa comunicazione da parte del datore di lavoro.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il ricorrente lo ha quantificato in euro
33.600,00, come da consulenza tecnica di parte (v. all.to 10 al ricorso), e tale importo non è stato specificamente contestato da controparte.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore compreso tra
26.001 e 52.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del comune soccombente e distratte in favore dei difensori che se ne sono dichiarati anticipatari;
invece, data la posizione neutrale dell'Inps, si ritiene che nei confronti dello
5 stesso le spese di lite debbano essere interamente compensate;
infine, data la pronuncia di rito emessa nei confronti del CSR per sua carenza di legittimazione passiva, si ritiene che le spese di giudizio nei confronti di tale ente, liquidate complessivamente nella stessa cifra sopra individuata, debbano essere compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4562/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ordina l'estromissione dal giudizio del C.S.R.- di Riabilitazione;
Controparte_5
condanna il al pagamento della somma di euro 33.600,00, oltre alla Controparte_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di Parte_1
;
[...]
condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_1
ricorrente, spese che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.689,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Letizia Patanè e Carmelo Spampinato che se ne sono dichiarati antistatari;
compensa interamente le spese di lite nei confronti dell'Inps e nella misura del 50% nei confronti del C.S.R.; condanna il di al pagamento del restante 50% delle spese processuali in CP_1 CP_1
favore del C.S.R., 50% pari ad euro 1.844,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge,
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4562/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Letizia Patanè e Carmelo Parte_1
Spampinato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Marco Anastasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-RESISTENTE-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Gallo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimino, Maria Rosaria Battiato e
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
************
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere stato dipendente a tempo indeterminato del C.S.R.-Consorzio Siciliano di
Riabilitazione, con la qualifica di impiegato di concetto, dal 01/08/1985 al 27/07/2007, di avere usufruito, durante tale periodo, di diversi periodi di aspettativa non retribuita concessa al fine di consentirgli di ricoprire l'incarico di Assessore del Comune di Catania, che quest'ultimo comune non ha versato i “contributi pensionistici maturati nell'espletamento della propria carica” e, infine, di avere chiesto, con “numerose istanze” la “regolarizzazione della propria posizione contributiva” – ha agito in giudizio domandando di accertare e dichiarare il suo diritto al versamento, da parte del dei contributi Controparte_1 pensionistici maturati nell'espletamento della propria carica nel periodo in cui lo stesso era in aspettativa dall'attività lavorativa svolta presso il CSR di e, più precisamente, dal CP_1
01/08/1985 al 27/07/2007, e, per l'effetto, condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in suo favore, della somma di euro 33.600,00 per il risarcimento del danno derivante dal mancato versamento di 5 anni di contribuzione pensionistica, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo la indeterminatezza della domanda e la maturazione della prescrizione ed asserendo l'infondatezza della domanda;
in particolare, l'ente comunale ha dedotto che il ricorrente aveva ricoperto la carica di assessore soltanto dal 01.05.2000 al 03.06.2005 e che il Consorzio datore non aveva comunicato all'Amministrazione il collocamento in aspettativa del proprio dipendente e di conseguenza non aveva trasmesso gli importi della retribuzione percepita dallo stesso e le somme relative ai contributi da versare all'Inps.
Anche il C.S.R. si è regolarmente costituito in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ed eccependo la maturazione della prescrizione.
In corso di causa è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Inps, istituto che si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo la condanna del
[...]
alla regolarizzazione contributiva del ricorrente. CP_1
2 Precedentemente ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto rimarcato come le inesattezze nella formulazione del ricorso introduttivo (quanto ad indicazione del nominativo del ricorrente e ad individuazione del periodo nel quale lo stesso ha ricoperto la carica assessoriale ed al quale vanno riferite le domande proposte), non possono ritenersi tali da determinare la nullità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo, essendo stati individuati in modo sufficientemente determinato il petitum e la causa petendi della controversia.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.S.R., per cui se ne deve disporre l'estromissione dal giudizio, attesa la sua estraneità alla domanda risarcitoria proposta in giudizio per omissione contributiva.
Ed invero, ai sensi degli artt. 86, comma 1, T.U.E.L. e 22 l. Regione Sicilia n. 30/2000, le amministrazioni locali sono tenute a versare interamente ai rispettivi istituti i contributi previdenziali ed assistenziali maturati in relazione alla posizione contributiva degli amministratori locali (tra i quali, per quello che rileva in questa sede, gli assessori comunali di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) che siano lavoratori dipendenti e che, per il periodo di espletamento del mandato, siano stati collocati in aspettativa senza assegni.
Rispetto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'omesso versamento dei contributi, quindi, unico legittimo contraddittore del ricorrente è il . Controparte_1
In terzo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal e dal CP_1 CP_4
resistenti.
Al riguardo, va rilevato come sia incontestato che il sig. OR abbia espletato le funzioni di assessore del da aprile 2000 a maggio 2005, trattandosi di elemento Controparte_1
dedotto dal resistente e sostanzialmente non contestato dal ricorrente, oltre che CP_1
evincibile dai documenti allegati ai nn. 5, 7 e 9 del ricorso.
Occorre a tal punto procedere alla individuazione dei termini prescrizionali applicabili alle domande – quale quella oggetto di vaglio nella presente sede – proposte a titolo risarcitorio, in relazione alla violazione degli obblighi contributivi gravanti sulla parte datoriale o, in sua sostituzione, sull'ente comunale presso cui l'interessato ha espletato il suo mandato assessoriale.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile,
e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962,
n. 1338, articolo 13. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex articolo 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno […] è soggetto a prescrizione decennale.
La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria e' quello di cui all'articolo 2946 c.c.” (Cass. Sez. lav. 08.09.2020, n. 18661; Cass. Sez. lav.
07.02.2018 n. 2964; Cass. Sez. lav. 25.11.2009, n. 24768).
Peraltro, come ulteriormente precisato dai giudici di legittimità, “il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi. Con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, articolo 13,
a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi comparabile, per quel che qui rileva, alla azione risarcitoria per omissione contributiva esperita nel presente giudizio), si e' affermato che il diritto del lavoratore e' soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva” (vedi ex plurimis Cass. S.U. 14.09.2017,
n. 21302 e Cass. Sez. lav. 08.09.2020, n. 18661, secondo la quale ultima “il termine decennale di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio decorre, per quanto
4 sinora detto, dal momento in cui i crediti contributivi si sono prescritti perche' in quel momento si realizza la fattispecie produttiva del danno ed il diritto poteva essere azionato
(articolo 2935 c.c.)”).
Pertanto, rispetto ai crediti contributivi relativi al periodo da aprile 2000 a maggio 2005
(periodo nel quale, come detto, il ricorrente ha espletato le funzioni di assessore ed al quale si riferiscono le lamentate omissioni contributive), il termine prescrizionale decennale è iniziato a decorrere dalla conclusione del quinquennio successivo e, quindi, a decorrere da maggio 2010, per cui la prescrizione decennale deve ritenersi maturata nel maggio 2020.
Orbene, dagli atti di causa si evince che il ricorrente ha proposto il 17.08.2019 un atto di diffida indirizzato sia al comune di che al C.S.R, con il quale ha domandato il CP_1
risarcimento del danno da omessa contribuzione, nonché un successivo atto di diffida del
27.09.2020.
Il primo atto ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale per cui le pretese azionate con il ricorso depositato in data 19.07.2021 non si sono estinte per decorso della prescrizione.
Quanto al merito dell'azione risarcitoria, il comune resistente ha lamentato il fatto che il datore di lavoro del sig. OR non avesse comunicato il collocamento in aspettativa del dipendente e gli importi della retribuzione dallo stesso percepiti, il che, secondo lo stesso comune, sarebbe stato “essenziale” al fine del versamento dei contributi.
Tale impostazione deve reputarsi priva di fondamento, atteso che i citati artt. 86, comma 1,
T.U.E.L. e 22 l. Regione Sicilia n. 30/2000 prevedono testualmente che “L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti”, senza sancire alcun obbligo di previa comunicazione da parte del datore di lavoro.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il ricorrente lo ha quantificato in euro
33.600,00, come da consulenza tecnica di parte (v. all.to 10 al ricorso), e tale importo non è stato specificamente contestato da controparte.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore compreso tra
26.001 e 52.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del comune soccombente e distratte in favore dei difensori che se ne sono dichiarati anticipatari;
invece, data la posizione neutrale dell'Inps, si ritiene che nei confronti dello
5 stesso le spese di lite debbano essere interamente compensate;
infine, data la pronuncia di rito emessa nei confronti del CSR per sua carenza di legittimazione passiva, si ritiene che le spese di giudizio nei confronti di tale ente, liquidate complessivamente nella stessa cifra sopra individuata, debbano essere compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4562/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ordina l'estromissione dal giudizio del C.S.R.- di Riabilitazione;
Controparte_5
condanna il al pagamento della somma di euro 33.600,00, oltre alla Controparte_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di Parte_1
;
[...]
condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_1
ricorrente, spese che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.689,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Letizia Patanè e Carmelo Spampinato che se ne sono dichiarati antistatari;
compensa interamente le spese di lite nei confronti dell'Inps e nella misura del 50% nei confronti del C.S.R.; condanna il di al pagamento del restante 50% delle spese processuali in CP_1 CP_1
favore del C.S.R., 50% pari ad euro 1.844,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge,
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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