Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 463/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Fermo (FM) con l'Avv. Enrico di Bonaventura del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fermo L.go Fogliani n. 8
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Bubbiano (MI) con l'Avv. Enrico di Bonaventura del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fermo L.go Fogliani n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio in Corsico (MI) in data 26.05.2012
(anno 2012 atto n. 5 parte II serie A Ufficio 1) optando per il regime della comunione legale dei beni;
con i seguenti figli:
1) nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
2) nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Parte_3 pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati ed ognuno potrà porre la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, previa comunicazione di eventuali variazioni. Per l'effetto la SI.ra rimarrà Parte_1 nell'abitazione coniugale sita in Fermo (FM) alla Via Dante Zappilli n. 15, nel mentre l'altro coniuge, ha già provveduto a fissare altrove la sua residenza.
B) i figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori e saranno Persona_1 Parte_3 collocati presso la madre;
C) Il padre potrà vedere i figli solo previo accordo, alla presenza della madre e compatibilmente con gli impegni del minore. Il padre avrà diritto a far visita ai minori ogniqualvolta sarà possibile per la madre e almeno due volte a settimana. I giorni e gli orari verranno stabiliti concordemente dalle parti alla luce degli impegni lavorativi di entrambi.
D) Qualora i figli siano ammalati, il padre ha facoltà di farle visita, previo accordo con la madre e, a tal fine, entrambi i genitori hanno l'obbligo di reciproca comunicazione e di tenersi informati sullo stato di salute dei figli.
E) Per i periodi di affidamento del minore durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
i figli trascorreranno preferibilmente tali periodi insieme ad ambo i genitori, nella specie durante l'estate
(da concordare annualmente in riferimento ai mesi di luglio ed agosto) trascorrerà un periodo anche continuativo di 15 giorni con il padre, sempre alla presenza della madre e un periodo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorrerà inoltre le vacanze di Natale con ambo i genitori, e previo accordo potrà trascorrere un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di 5 giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo. Comunque, tali condizioni, relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà della minore.
G) Nei periodi di cui al punto precedente e sempre previo accordo tra le parti, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con i figli per un periodo consecutivo massimo di quattro (4) settimane. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un weekend assieme i figli, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia.
H) I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento del minore in ordine alle altre festività, ossia il 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno
– 15 Agosto e 1° Novembre. I) Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme al figlio solo con il consenso dell'altro genitore, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, che viene espressamente autorizzato sin da ora;
L) Il sig. si impegna a contribuire economicamente al mantenimento dei minori con l'importo Pt_2
pagina 2 di 4 complessivo mensile di € 100,00 cadauno (cento/00) per la somma totale di € 200,00 entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico sul Conto Corrente della sig.ra all'IBAN che verrà Parte_1 indicato dalla stessa o nelle diverse modalità che concorderanno le parti, a far data dal momento in cui verrà depositato il presente ricorso. il padre si impegna a versare interamente assegno unico, da quest'ultimo percepito, alla madre, al fine di provvedere al mantenimento dei figli minori. M) Il sig. verserà il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Parte_2 figlio minorenne;
N) I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie del figlio, attenendosi al
Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 3 novembre 2021;
O) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti economicamente e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento degli stessi;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 30.04.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per chiarimenti in ordine alla somma concordata per il mantenimento dei figli minori e fissava udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 29.05.2025 le parti precisavano congiuntamente che “il padre verserà euro 200,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento” e per la restante parte si riportavano alle proprie conclusioni congiunte
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta, come precisata all'udienza del 29.05.2025 in relazione al contributo al mantenimento dei minori, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Corsico (MI) in data 26.05.2012; pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni del ricorso come integrate all'udienza del 29.05.2025, da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato registro l'atto di matrimonio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, il 29.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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