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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/06/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9066/2020 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro tempore rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Alessandro Ruggiero con il quale elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla via Gustavo Origlia n. 75 giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Caggiano con il Controparte_1
quale elettivamente domicilia presso il cui studio in Salerno alla Via Zara n.62, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
-Convenuta-
NONCHE'
– in persona del Presidente rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mancino Controparte_2
Terzo Chiamato
E
- contumace- Controparte_3
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25.03.2025 e note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25/11/2020 a mezzo posta elettronica certificata, la Parte_1
ha citato in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_4
tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal complesso veicolare dalla stessa detenuto in leasing dalla SCANIA Finance Italy S.p.A., composto da trattore stradale Scania S500 tg. FX 353 WE e da semirimorchio Lamberet tg. XA 496 HV, il giorno 30/07/2020 alle ore 05,20 circa, sul tratto autostradale A1 in direzione sud, alla progressiva chilometrica 412+200 nel territorio del Comune di
Chiusi(FI).
Nell'atto di citazione si asserisce che mentre il sig. stava conducendo il Controparte_3
trattore stradale tg. FX353WE di proprietà della stessa , procedendo CP_5 Controparte_6 sulla corsia di destra dell'Autostrada A1, Autostrada del Sole, direzione Sud verso Roma, carreggiata
Sud, nei pressi della chilometrica 412+200 sud, improvvisamente impattava, con la parte anteriore del mezzo, contro un animale di tipo ungulato selvatico (capriolo), sbucato improvvisamente dal lato destro del senso di marcia. Sul luogo del sinistro intervenivano successivamente agenti della Polizia
Stradale di Orvieto che verbalizzavano le dichiarazioni rese dal conducente che segnalava l'accaduto e non rilevavano ulteriori danni ai veicoli, a persone o al demanio, né rinvenivano l'animale selvatico de quo o tracce dello stesso che, a detta del conducente, si sarebbe dileguato subito dopo l'urto.
Nell'immediato il mezzo di proprietà della società attrice, proseguiva il proprio tragitto essendo marciante. Dall'impatto con l'animale sarebbero derivati – a detta di parte attrice – danni pari a €
7.540,00, come da preventivo in atti.
Rimasta inevasa l'istanza di risarcimento e il successivo invito a negoziazione assistita rivolta nei confronti della società della e del sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in data25.11.2020 la società attrice notificava l'atto di citazione dinanzi al Tribunale CP_3
di Salerno nei confronti dei succitati destinatari.
Sul piano del fondamento giuridico della domanda, la parte attrice chiamava nella presente causa la
, in quanto gestore della strada sede del sinistro ai sensi dell'art. Controparte_7
2043 e 2051 c.c., la in quanto ente gestore della fauna selvatica e il sig. Controparte_2 [...]
in quanto conducente e custode del mezzo danneggiato. CP_3
La si costituiva nel giudizio con comparsa di risposta depositata in data 4.3.2021 Controparte_2 sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
si costituiva altresì la società
, mentre il sig. rimaneva contumace. Controparte_1 Controparte_3
Successivamente, parte attrice rinunciava alla domanda risarcitoria nei confronti del Sig. - CP_3
La si costituiva in giudizio eccependo l'improponibilità della domanda Controparte_1
e nel merito la sua fondatezza .- Preliminarmente eccepiva anche la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, e la improponibilità, inammissibilità delle domande in essa contenute, per i seguenti motivi.Nel merito eccepisce, che la società attrice non ha fornito una valida e certa prova della legittimazione passiva della società convenuta, né della propria legittimazione attiva, né dell'esistenza di un rapporto contrattuale validamente tra loro costituito, né dell'effettivo accadimento di quanto addebitato in giudizio alla società convenuta, e tantomeno del nesso eziologico tra quanto addebitato ed i danni da ciò derivanti, che possa costituire una attribuzione di responsabilità della venivano concessi i termini perentori ex art 183 quarto comma c.p.c. e, Controparte_1 all'udienza successiva, in data 11.11.2022, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria come richiesta dalle parti con i testi indicati, delegando per l'assunzione di alcune delle prove testimoniali il Tribunale di Firenze. La prova delegata è stata assunta all'udienza del 27 febbraio 2023 dinanzi al
Giudice Dott.ssa Anselmo. Alla udienza presso il Tribunale di Salerno (successiva all'espletamento della prova delegata), svoltasi in data 19.01.2024, terminata l'escussione dei testi,il Giudice a scioglimento della riserva assunta non ammetteva la C.T.U., accogliendo le eccezioni sollevate dalle comparenti e , rinviando infine all'udienza del 21.03.2025 Controparte_2 Controparte_1 per la discussione ex art.281 sexies e concedendo alle parti termini fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di note conclusive.- A detta udienza tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------------
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria della società attrice per i danni subiti dal proprio autoarticolato in conseguenza dell'investimento di un capriolo, che sbucava improvvisamente dal lato destro della sua corsia di marcia sul tratto autostradale A1 in direzione sud, alla progressiva chilometrica 412+200 nel territorio del Comune di Chiusi(FI). In primo luogo, si rileva che il capriolo rientra nella fauna selvatica, che va ritenuta parte del patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della Legge n. 157/1992.
In base al consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito e di legittimità citato in atti, è consolidato il principio secondo il quale la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, avviene attraverso la tutela e la gestione di dette specie attribuita alle
Regioni da specifiche competenze normative e amministrative.
Sul punto , la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 9 maggio 2024, n. 12714, riaffermando recentemente il principio già statuito con le sentenze pure ultimamente emesse dalla medesima Terza Sezione civile in data 10 novembre 2023, n. 31330 e n. 31350, ha definitivamente stabilito che il criterio di imputazione della responsabilità oggetto di giudizio debba essere ricondotto all'art. 2052 c.c., in virtù del quale, la risponde dei danni causati dall'animale sulla base del CP_2
mero rapporto di proprietà/custodia intercorrente con esso, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (tra le tante Corte di Cassazione, sentenza n. 18454 del 2022, Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass.
29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass.12/11/2020, n.
25466).
Quanto sopra dedotto, si ribadisce, è un principio oramai affermato in maniera consolidata dalla
Suprema Corte di Cassazione, e già affermato nelle ordinanze n. 20997 del 02/10/2020, conforme alle precedenti ordinanze n. 19101 del 15/09/2020, n. 7969 del 20/04/2020, n. 8384 del 29/04/2020,
n. 8385 del 29/04/2020, nei seguenti termini " nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché CP_2
delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti ".
Non sottacendo che anche sentenze di merito ribadiscono i precedenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
A tale proposito, non si può evitare di fare riferimento alla recente Sentenza N. 759/2022 resa il
05/07/2022 dal Tribunale di Arezzo, che ha deciso un giudizio promosso sempre contro
[...] avente ad oggetto le medesime questioni di cui è causa, ossia l'investimento di un Controparte_1 animale selvatico, nella fattispecie un cerbiatto di stazza media, sul tratto dell'autostrada A/1 prima dell'uscita di Monte San Savino. Ebbene, anche in questo caso, il Tribunale di Arezzo ha accolto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 affermando la legittimazione passiva della “ Di conseguenza – indipendentemente da CP_2
eventuali deleghe di competenze attribuite dalla medesima ad altri enti o soggetti privati -, la CP_2 costituisce l'unico soggetto responsabile in via diretta nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica. Pertanto, è la a CP_2
costituire, in via esclusiva, il soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dalla fauna selvatica, promosso dal soggetto danneggiato.
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società .- Controparte_1
Passando al merito della presente controversia, si rileva che in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione dalla dinamica del sinistro, che il danno lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Nel caso che occupa la società attrice nulla ha dimostrato in merito alla attribuibilità diretta del capriolo investito dei danni per i quali chiede di essere risarcita.
Quanto sopra eccepito, è motivato e legittimato dalla dinamica riferibile all'effettivo accadimento del sinistro de quo e dalle risultanze processuali in atti, dalle quali emergono fondati elementi che portano ad escludere la attribuibilità diretta al capriolo de quo dei danni per i quali la società attrice chiede di essere risarcita. Innanzitutto va rilevato che, dal Verbale della Polizia Stradale Sottosezione Orvieto prodotto in atti si evince che la pattuglia della Polstrada intervenuta sul luogo del sinistro ha verbalizzato le dichiarazioni del Sig. , conducente del complesso veicolare Controparte_3
di proprietà della società attrice, il quale ha riferito “ non sono sicuro se ho investito o meno l'animale”. Inoltre, il teste di parte attrice Sig. escusso all'udienza del 19/01/2024, Testimone_1
ha prima confermato che il sinistro di cui è causa è avvenuto in tarda notte “fine luglio inizio agosto di circa 4 anni fa era verso le 5.00 5.30 e iniziava a fare giorno”, per poi aggiungere che “all'altezza di Chiusi- Chiangiano all'improvviso un animale si mise in mezzo alla carreggiata e l'autista iniziò a suonare per farlo spostare, ma l'animale non si spostò e l'autista lo investi e iniziò a sbandare con il camion e andò a finire sul guard-rail lato destro credo fosse un capriolo” ed ancora precisare che “ non so ho visto l'animale andare sotto al rimorchio nella parte laterale”. A questo punto appare inverosimile che un autoarticolato a pieno carico possa sbandare in conseguenza di un capriolo finito
“sotto il rimorchio nel lato destro”.
Così come appare inverosimile che un capriolo investito da un rimorchio non rimanga schiacciato e/o maciullato e/o quantomeno esanime sulla sede stradale, atteso che non è stato rinvenuto né sul luogo dove è stato travolto, e né nelle sue vicinanze, come riportato nel Verbale della Polizia Stradale
Sottosezione Orvieto intervenuta sul luogo del sinistro prodotto in atti (All.5), e come confermato dallo stesso Agente accertatore Sig. escusso in occasione della prova delegata il Testimone_2
27/02/2023 “ f) Non c'erano carcasse di animali in terra a quella chilometrica “.
Pertanto, i danni per i quali la società attrice chiede di essere risarcita non hanno alcun nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito e non sono conseguenti all'investimento del capriolo che rimane fatto non dimostrato, ma solo ed esclusivamente all'urto contro il guard-rail per lo sbandamento del veicolo determinato da una incauta e colposa manovra di guida del suo conducente che ne ha perso il controllo.
Va rilevato inoltre che la carcassa dell'animale investito non è mai stata rinvenuta, come confermato sia dalla società attrice nel proprio atto introduttivo oltre che dall'agente della Polstrada Sig. Tes_2
escusso in occasione della prova delegata il 27/02/2023 “ f) Non c'erano carcasse di animali
[...] in terra a quella chilometrica “.- Non esiste alcun elemento probatorio in atti che possa attestare e confermare la presenza di un capriolo sulla carreggiata stradale in occasione del sinistro di cui è causa, e, tantomeno, che possa imputare a detto capriolo la causa del suo verificarsi.
Pertanto, il fatto storico oggetto di giudizio, ossia la presenza di un capriolo sulla sede autostradale e l'impatto con esso con il complesso veicolare di proprietà della società attrice, è rimasto privo di riscontro probatorio, sia in merito alla parvenza di compatibilità dell'impatto e dei danni eventualmente derivanti che, ma soprattutto in merito al fatto lesivo, l'insidia rappresentata come causa del sinistro de quo e all'esistenza del nesso di causalità tra essa e i danni oggetto di causa. Ciò che rileva è che la società attrice non ha fornito alcuna prova dei fatti posti a fondamento della sua richiesta risarcitoria, rimanendo inottemperante all'onere probatorio a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. “
In ogni caso, anche in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 Cod.Civ., spetta al destinatario della relativa richiesta risarcitoria fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale selvatico che è introdotto nella sede autostradale superando la rete di recinzione ivi installata si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibìle o comunque non evitabile del danno, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della sede autostradale, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con il controllo di una rete autostradale lunga centinaia di chilometri.
Sulla fattispecie in esame, va applicato il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale il custode “ anche sulla base di presunzioni semplici può dimostrare che l'insidia o il pericolo era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse.”. ( Cass. N. 7361/2019), da cui consegue l'applicazione del principio secondo il quale “ Potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.”
La dimostrazione dell'attività di controllo svolta con diligenza dalla società convenuta per garantire la sicurezza stradale nel tratto autostradale dove si è verificato il sinistro oggetto di giudizio, che costituisce anche a dimostrazione sulla mancanza di sua responsabilità per omessa custodia e/o manutenzione del tratto autostradale in argomento, è costituita dal fatto che le reti di recinzione ivi installate erano perfettamente integre, come si evince dal report giornaliero dei turni di ispezione nella collocazione temporale del sinistro de quo (all.6), che attesta il fatto che una squadra manutentiva di aveva proceduto ad una sua ricognizione senza ravvisare alcuna Controparte_1
anomalia.
Parte attrice dunque non ha fornito riscontri obiettivi e certi del fatto storico, idonei a provare che il veicolo sia entrato in collisione con un animale selvatico e tanto meno le esatte modalità di tale asserita collisione. In particolare, la ricostruzione del fatto storico è affidata alle dichiarazioni meramente ipotetiche del conducente del mezzo.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti di Parte_2
nonché Controparte_1 Controparte_8
con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della società ; Controparte_1
2. rigetta la domanda perché non provata;
3. condanna la società attrice al pagamento in favore delle delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
4. condanna la società attrice al pagamento in favore della delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
Cosi deciso in Salerno il 1.06.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9066/2020 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro tempore rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Alessandro Ruggiero con il quale elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla via Gustavo Origlia n. 75 giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Caggiano con il Controparte_1
quale elettivamente domicilia presso il cui studio in Salerno alla Via Zara n.62, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
-Convenuta-
NONCHE'
– in persona del Presidente rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mancino Controparte_2
Terzo Chiamato
E
- contumace- Controparte_3
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25.03.2025 e note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25/11/2020 a mezzo posta elettronica certificata, la Parte_1
ha citato in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_4
tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal complesso veicolare dalla stessa detenuto in leasing dalla SCANIA Finance Italy S.p.A., composto da trattore stradale Scania S500 tg. FX 353 WE e da semirimorchio Lamberet tg. XA 496 HV, il giorno 30/07/2020 alle ore 05,20 circa, sul tratto autostradale A1 in direzione sud, alla progressiva chilometrica 412+200 nel territorio del Comune di
Chiusi(FI).
Nell'atto di citazione si asserisce che mentre il sig. stava conducendo il Controparte_3
trattore stradale tg. FX353WE di proprietà della stessa , procedendo CP_5 Controparte_6 sulla corsia di destra dell'Autostrada A1, Autostrada del Sole, direzione Sud verso Roma, carreggiata
Sud, nei pressi della chilometrica 412+200 sud, improvvisamente impattava, con la parte anteriore del mezzo, contro un animale di tipo ungulato selvatico (capriolo), sbucato improvvisamente dal lato destro del senso di marcia. Sul luogo del sinistro intervenivano successivamente agenti della Polizia
Stradale di Orvieto che verbalizzavano le dichiarazioni rese dal conducente che segnalava l'accaduto e non rilevavano ulteriori danni ai veicoli, a persone o al demanio, né rinvenivano l'animale selvatico de quo o tracce dello stesso che, a detta del conducente, si sarebbe dileguato subito dopo l'urto.
Nell'immediato il mezzo di proprietà della società attrice, proseguiva il proprio tragitto essendo marciante. Dall'impatto con l'animale sarebbero derivati – a detta di parte attrice – danni pari a €
7.540,00, come da preventivo in atti.
Rimasta inevasa l'istanza di risarcimento e il successivo invito a negoziazione assistita rivolta nei confronti della società della e del sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in data25.11.2020 la società attrice notificava l'atto di citazione dinanzi al Tribunale CP_3
di Salerno nei confronti dei succitati destinatari.
Sul piano del fondamento giuridico della domanda, la parte attrice chiamava nella presente causa la
, in quanto gestore della strada sede del sinistro ai sensi dell'art. Controparte_7
2043 e 2051 c.c., la in quanto ente gestore della fauna selvatica e il sig. Controparte_2 [...]
in quanto conducente e custode del mezzo danneggiato. CP_3
La si costituiva nel giudizio con comparsa di risposta depositata in data 4.3.2021 Controparte_2 sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
si costituiva altresì la società
, mentre il sig. rimaneva contumace. Controparte_1 Controparte_3
Successivamente, parte attrice rinunciava alla domanda risarcitoria nei confronti del Sig. - CP_3
La si costituiva in giudizio eccependo l'improponibilità della domanda Controparte_1
e nel merito la sua fondatezza .- Preliminarmente eccepiva anche la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, e la improponibilità, inammissibilità delle domande in essa contenute, per i seguenti motivi.Nel merito eccepisce, che la società attrice non ha fornito una valida e certa prova della legittimazione passiva della società convenuta, né della propria legittimazione attiva, né dell'esistenza di un rapporto contrattuale validamente tra loro costituito, né dell'effettivo accadimento di quanto addebitato in giudizio alla società convenuta, e tantomeno del nesso eziologico tra quanto addebitato ed i danni da ciò derivanti, che possa costituire una attribuzione di responsabilità della venivano concessi i termini perentori ex art 183 quarto comma c.p.c. e, Controparte_1 all'udienza successiva, in data 11.11.2022, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria come richiesta dalle parti con i testi indicati, delegando per l'assunzione di alcune delle prove testimoniali il Tribunale di Firenze. La prova delegata è stata assunta all'udienza del 27 febbraio 2023 dinanzi al
Giudice Dott.ssa Anselmo. Alla udienza presso il Tribunale di Salerno (successiva all'espletamento della prova delegata), svoltasi in data 19.01.2024, terminata l'escussione dei testi,il Giudice a scioglimento della riserva assunta non ammetteva la C.T.U., accogliendo le eccezioni sollevate dalle comparenti e , rinviando infine all'udienza del 21.03.2025 Controparte_2 Controparte_1 per la discussione ex art.281 sexies e concedendo alle parti termini fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di note conclusive.- A detta udienza tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
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Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria della società attrice per i danni subiti dal proprio autoarticolato in conseguenza dell'investimento di un capriolo, che sbucava improvvisamente dal lato destro della sua corsia di marcia sul tratto autostradale A1 in direzione sud, alla progressiva chilometrica 412+200 nel territorio del Comune di Chiusi(FI). In primo luogo, si rileva che il capriolo rientra nella fauna selvatica, che va ritenuta parte del patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della Legge n. 157/1992.
In base al consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito e di legittimità citato in atti, è consolidato il principio secondo il quale la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, avviene attraverso la tutela e la gestione di dette specie attribuita alle
Regioni da specifiche competenze normative e amministrative.
Sul punto , la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 9 maggio 2024, n. 12714, riaffermando recentemente il principio già statuito con le sentenze pure ultimamente emesse dalla medesima Terza Sezione civile in data 10 novembre 2023, n. 31330 e n. 31350, ha definitivamente stabilito che il criterio di imputazione della responsabilità oggetto di giudizio debba essere ricondotto all'art. 2052 c.c., in virtù del quale, la risponde dei danni causati dall'animale sulla base del CP_2
mero rapporto di proprietà/custodia intercorrente con esso, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (tra le tante Corte di Cassazione, sentenza n. 18454 del 2022, Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass.
29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass.12/11/2020, n.
25466).
Quanto sopra dedotto, si ribadisce, è un principio oramai affermato in maniera consolidata dalla
Suprema Corte di Cassazione, e già affermato nelle ordinanze n. 20997 del 02/10/2020, conforme alle precedenti ordinanze n. 19101 del 15/09/2020, n. 7969 del 20/04/2020, n. 8384 del 29/04/2020,
n. 8385 del 29/04/2020, nei seguenti termini " nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché CP_2
delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti ".
Non sottacendo che anche sentenze di merito ribadiscono i precedenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
A tale proposito, non si può evitare di fare riferimento alla recente Sentenza N. 759/2022 resa il
05/07/2022 dal Tribunale di Arezzo, che ha deciso un giudizio promosso sempre contro
[...] avente ad oggetto le medesime questioni di cui è causa, ossia l'investimento di un Controparte_1 animale selvatico, nella fattispecie un cerbiatto di stazza media, sul tratto dell'autostrada A/1 prima dell'uscita di Monte San Savino. Ebbene, anche in questo caso, il Tribunale di Arezzo ha accolto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 affermando la legittimazione passiva della “ Di conseguenza – indipendentemente da CP_2
eventuali deleghe di competenze attribuite dalla medesima ad altri enti o soggetti privati -, la CP_2 costituisce l'unico soggetto responsabile in via diretta nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica. Pertanto, è la a CP_2
costituire, in via esclusiva, il soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dalla fauna selvatica, promosso dal soggetto danneggiato.
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società .- Controparte_1
Passando al merito della presente controversia, si rileva che in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione dalla dinamica del sinistro, che il danno lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Nel caso che occupa la società attrice nulla ha dimostrato in merito alla attribuibilità diretta del capriolo investito dei danni per i quali chiede di essere risarcita.
Quanto sopra eccepito, è motivato e legittimato dalla dinamica riferibile all'effettivo accadimento del sinistro de quo e dalle risultanze processuali in atti, dalle quali emergono fondati elementi che portano ad escludere la attribuibilità diretta al capriolo de quo dei danni per i quali la società attrice chiede di essere risarcita. Innanzitutto va rilevato che, dal Verbale della Polizia Stradale Sottosezione Orvieto prodotto in atti si evince che la pattuglia della Polstrada intervenuta sul luogo del sinistro ha verbalizzato le dichiarazioni del Sig. , conducente del complesso veicolare Controparte_3
di proprietà della società attrice, il quale ha riferito “ non sono sicuro se ho investito o meno l'animale”. Inoltre, il teste di parte attrice Sig. escusso all'udienza del 19/01/2024, Testimone_1
ha prima confermato che il sinistro di cui è causa è avvenuto in tarda notte “fine luglio inizio agosto di circa 4 anni fa era verso le 5.00 5.30 e iniziava a fare giorno”, per poi aggiungere che “all'altezza di Chiusi- Chiangiano all'improvviso un animale si mise in mezzo alla carreggiata e l'autista iniziò a suonare per farlo spostare, ma l'animale non si spostò e l'autista lo investi e iniziò a sbandare con il camion e andò a finire sul guard-rail lato destro credo fosse un capriolo” ed ancora precisare che “ non so ho visto l'animale andare sotto al rimorchio nella parte laterale”. A questo punto appare inverosimile che un autoarticolato a pieno carico possa sbandare in conseguenza di un capriolo finito
“sotto il rimorchio nel lato destro”.
Così come appare inverosimile che un capriolo investito da un rimorchio non rimanga schiacciato e/o maciullato e/o quantomeno esanime sulla sede stradale, atteso che non è stato rinvenuto né sul luogo dove è stato travolto, e né nelle sue vicinanze, come riportato nel Verbale della Polizia Stradale
Sottosezione Orvieto intervenuta sul luogo del sinistro prodotto in atti (All.5), e come confermato dallo stesso Agente accertatore Sig. escusso in occasione della prova delegata il Testimone_2
27/02/2023 “ f) Non c'erano carcasse di animali in terra a quella chilometrica “.
Pertanto, i danni per i quali la società attrice chiede di essere risarcita non hanno alcun nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito e non sono conseguenti all'investimento del capriolo che rimane fatto non dimostrato, ma solo ed esclusivamente all'urto contro il guard-rail per lo sbandamento del veicolo determinato da una incauta e colposa manovra di guida del suo conducente che ne ha perso il controllo.
Va rilevato inoltre che la carcassa dell'animale investito non è mai stata rinvenuta, come confermato sia dalla società attrice nel proprio atto introduttivo oltre che dall'agente della Polstrada Sig. Tes_2
escusso in occasione della prova delegata il 27/02/2023 “ f) Non c'erano carcasse di animali
[...] in terra a quella chilometrica “.- Non esiste alcun elemento probatorio in atti che possa attestare e confermare la presenza di un capriolo sulla carreggiata stradale in occasione del sinistro di cui è causa, e, tantomeno, che possa imputare a detto capriolo la causa del suo verificarsi.
Pertanto, il fatto storico oggetto di giudizio, ossia la presenza di un capriolo sulla sede autostradale e l'impatto con esso con il complesso veicolare di proprietà della società attrice, è rimasto privo di riscontro probatorio, sia in merito alla parvenza di compatibilità dell'impatto e dei danni eventualmente derivanti che, ma soprattutto in merito al fatto lesivo, l'insidia rappresentata come causa del sinistro de quo e all'esistenza del nesso di causalità tra essa e i danni oggetto di causa. Ciò che rileva è che la società attrice non ha fornito alcuna prova dei fatti posti a fondamento della sua richiesta risarcitoria, rimanendo inottemperante all'onere probatorio a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. “
In ogni caso, anche in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 Cod.Civ., spetta al destinatario della relativa richiesta risarcitoria fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale selvatico che è introdotto nella sede autostradale superando la rete di recinzione ivi installata si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibìle o comunque non evitabile del danno, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della sede autostradale, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con il controllo di una rete autostradale lunga centinaia di chilometri.
Sulla fattispecie in esame, va applicato il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale il custode “ anche sulla base di presunzioni semplici può dimostrare che l'insidia o il pericolo era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse.”. ( Cass. N. 7361/2019), da cui consegue l'applicazione del principio secondo il quale “ Potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.”
La dimostrazione dell'attività di controllo svolta con diligenza dalla società convenuta per garantire la sicurezza stradale nel tratto autostradale dove si è verificato il sinistro oggetto di giudizio, che costituisce anche a dimostrazione sulla mancanza di sua responsabilità per omessa custodia e/o manutenzione del tratto autostradale in argomento, è costituita dal fatto che le reti di recinzione ivi installate erano perfettamente integre, come si evince dal report giornaliero dei turni di ispezione nella collocazione temporale del sinistro de quo (all.6), che attesta il fatto che una squadra manutentiva di aveva proceduto ad una sua ricognizione senza ravvisare alcuna Controparte_1
anomalia.
Parte attrice dunque non ha fornito riscontri obiettivi e certi del fatto storico, idonei a provare che il veicolo sia entrato in collisione con un animale selvatico e tanto meno le esatte modalità di tale asserita collisione. In particolare, la ricostruzione del fatto storico è affidata alle dichiarazioni meramente ipotetiche del conducente del mezzo.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti di Parte_2
nonché Controparte_1 Controparte_8
con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della società ; Controparte_1
2. rigetta la domanda perché non provata;
3. condanna la società attrice al pagamento in favore delle delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
4. condanna la società attrice al pagamento in favore della delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
Cosi deciso in Salerno il 1.06.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio